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“Sovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la
crisi finanziaria e sociale″
Avv. Paola Moreschini
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
4 dicembre 2013
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L’Italia è stata l’ultimo tra i paesi europei ad introdurre una normativa sul sovraindebitamento
Legge 108/96 ha istituito un “Fondo per la prevenzione dell’usura” finalizzato a fornire ai soggetti non imprenditori
un prestito garantito per il ripianamento dei debiti
Legge 27 gennaio 2012 n.3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento” modificata dal DL n.179/2012 convertito dalla L. 221/2012
Storia della legge n.3/2012
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Definizione di sovraindebitamento
La legge n.3 del 2012 definisce il sovraindebitamento:
a)un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
ovvero
b)una definitiva incapacità del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni
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Il sovraindebitamento va riferito alla somma di diverse tipologie di debiti:
-con il fisco-con banche e finanziarie-con gestori di servizi pubblici -per canoni locativi-per prestazioni sanitarie-con fornitori -verso altre famiglie
Definizione di sovraindebitamento
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Destinatari delle norme sono i debitori non soggetti alle procedure
della legge fallimentareche non hanno fatto ricorso ai procedimenti
della L.3/2012 negli ultimi 5 anni
- imprenditori esclusi dal fallimento in ragione delle soglie dimensionali
-imprenditori agricoli- professionisti
- consumatori e famiglie
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Consumatori e famiglie
- consumatore è la persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta- si fa riferimento al nucleo familiare per
valutare la sussistenza di una situazione di sovraindebitamento
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti
*Piano del consumatore
*Liquidazione del patrimonio
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Due tipi di procedure
per l'imprenditore non fallibile Accordo di composizione della crisi
Liquidazione del patrimonio
Tre tipi di procedure per il consumatore Piano del consumatore
Accordo di composizione della crisiLiquidazione del patrimonio
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti
- modello degli accordi di cui all’art.182 bis LF- tetto per raggiungere l’accordo: 60% dei crediti- eventuale omologazione dell’accordo da parte del Tribunale- vincolatività dell’accordo per tutti i creditori
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Piano del consumatore
- debiti non derivanti da attività d’impresa- non occorre l’approvazione dei creditori- condizione dell’assenza di indebitamento colposo- eventuale omologazione del piano da parte del Tribunale
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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CONTENUTO DELL’ACCORDO O DEL PIANO liberamente determinato
- limitazioni per crediti impignorabili e privilegiati- possibilità di conferimenti da parte di terzi per garantire la fattibilità dell’accordo - moratoria dei pagamenti fino ad 1 anno dall’omologazione- limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito, alla sottoscrizione di strumenti finanziari
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Liquidazione del patrimonio (procedura complessa modellata sul fallimento)
- scelta alternativa rispetto all’accordo- conversione automatica della procedura di composizione in liquidazione - su richiesta del creditore che contesta la convenienza dell’accordo prima dell’omologazione- su richiesta del creditore dopo l’omologazione
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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PROCEDIMENTOdavanti al tribunale del luogo di residenza
o sede principale del debitore
- deposito dell’istanza con la documentazione allegata
-decreto del Tribunale °fissa l’udienza con i creditori e stabilisce forme di
pubblicità °vieta l’inizio e dispone la sospensione delle azioni
esecutive individuali -udienza di comparizione dei creditori
-eventuale omologazione dell’accordo/piano
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Documentazione da allegare all’istanza
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- elenco dei creditori- elenco dei beni del debitore- elenco atti di disposizione ultimi 5 anni- dichiarazione redditi ultimi 3 anni- attestazione della fattibilità del piano- elenco delle spese correnti della famiglia con allegato stato di famiglia
- scritture contabili degli ultimi 3 esercizi- relazione particolareggiata per il piano del consumatore
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RIMEDI- annullamento o risoluzione dell’accordo -revoca o cessazione di diritto dell’efficacia
dell’omologazione del piano del consumatore
SANZIONIspecifiche fattispecie di reato per il debitore
ed anche per l’OCC
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ESDEBITAZIONE
- art.142 LF: liberazione dai debiti residui dopo il fallimento - con decreto del Tribunale revocabile- possibilità riservata al debitore meritevole, che non ne ha beneficiato negli ultimi 8 anni, dopo l’attuazione dell’accordo o la liquidazione dei beni- debiti esclusi dall’esdebitazione: debiti con il fisco, obblighi di mantenimento, sanzioni penali o amministrative
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ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Possono costituire OCC enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza, professionalità, adeguatezza patrimoniale
Possono essere iscritti di diritto nel Registro degli OCC - gli organismi di conciliazioni delle CCIAA
- i segretariati sociali dei Comuni (L.328/2000)- gli Ordini professionali degliavvocati, commercialisti, notai
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REGISTRO DEGLI ORGANISMI
La legge 3/2012 ha istituito un Registro degli OCC presso il Ministero della Giustizia
Regolamento ministeriale dovrà disciplinare:° i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro
° i compensi e i rimborsi spettanti agli OCC
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PROFESSIONISTI NOMINATI DAL TRIBUNALE
Gli stessi compiti dell’OCC possono essere svolti da un professionista o società tra professionisti che sia in
possesso dei requisiti previsti dalla LF oppure da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale
Fino all’entrata in vigore delle tariffe si applicano i compensi per i commissari giudiziali o per i curatori
fallimentari ridotti del 40%
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COMPITI DELL’ORGANISMO consulente delle parti ausiliario del giudice
- aiutare debitore a predisporre la proposta - verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati- trarre informazioni dalle banche dati pubbliche - attestare con una relazione la fattibilità dell’accordo/piano - redigere la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento (piano del consumatore)
- depositare della proposta agli uffici fiscali
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COMPITI DELL’ORGANISMO consulente delle parti
ausiliario del giudice
- eventuale funzione di liquidatore - curare la pubblicità e le comunicazioni ai creditori e la raccolta delle adesioni dei creditori- predisporre una relazione provvisoria per i creditori e definitiva per il giudice- controllare l’esecuzione dell’accordo - risolvere i problemi che dovessero insorgere durante la fase esecutiva dell’accordo/piano
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Valutazioni sulla meritevolezza del consumatore
Piano non è omologabile se il consumatore
- ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
- ha colposamente determinato la sua situazione di sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità patrimoniali
Relazione particolareggiata dell’OCC
- sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal consumatore- sulle ragioni dell’incapacità del consumatore ad adempiere
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TEST DI MERITEVOLEZZA
Principio del debito responsabile va esaminato in parallelo con il principio del
credito responsabile principio introdotto dal d.lgs.141/2010 con l’inserimento nel TUB dell’art.124 bis sulla
verifica da parte dell’intermediario finanziario del merito creditizio del cliente
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Valutazioni per aprire la liquidazione
Per aprire la procedura di liquidazione
va valutata la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni
Relazione particolareggiata dell’OCC -sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere le obbligazioni-sulle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere
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Valutazioni per ottenere l’esdebitazione
Per concedere il beneficio dell’esdebitazione
il giudice deve aver escluso -che al debitore sia imputabile un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali - che il debitore nei 5 anni precedenti e nel corso della procedura abbia posto in essere atti in frode ai creditori, simulazioni…..
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Come deve condurre la valutazione l’OCC o il professionista incaricato?
considerando l’assenza di un confine preciso tra sovraindebitamento
attivo e passivo
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Valutazione condotta attraverso
-tipizzazione delle condotte negligenti con il rischio di valutazioni moralistiche?
-tipizzazione delle condotte incolpevoli accompagnata dall’effettiva conoscenza del
fenomeno attraverso un approccio multidisciplinare
e l’analisi caso per caso?
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GRAZIE!