05 stranieri

Post on 25-Jun-2015

154 views 1 download

transcript

LE “PRICIPALI”FONTI NORMATIVESTRANIERI

- Art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana; - LEGGE 6.03.1998 N. 40 “TURCO-NAPOLITANO”

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – ;

- Legge 30 luglio 2002, n. 189 (BOSSI – FINI); D.P.R. 394/1999 e successive modifiche (Regolamento

attuazione );

- Decreto Legge n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004;

- Decreto legge n. 144 (c.d. PISANU) convertito in legge 31

luglio 2005, n. 155 (Contrasto del terrorismo internazionale);

- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (S.O. n. 128

alla G.U. 24 luglio 2009, n. 170)Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza

VISTO DI INGRESSO

Visto d’ingresso lo rilasciano le rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane presenti nello Stato di origine o nello Stato dove il cittadino straniero risiede stabilmente.

Ha validità per un periodo non superiore a tre mesi, può essere rilasciato anche dalle Autorità consolari e diplomatiche di altri Stati.

PERMESSO DI SOGGIORNO

I CITTADINI CHE ENTRANO REGOLARMENTE SUL TERRITORIO DELLO STATO POSSONO SOGGIORNARE SE MUNITI DI CARTA DI SOGGIORNO O DI PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 5 C° 1) RILASCIATO DALL’AUTORITÀ ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA.

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA IN CUI SI TROVA LO STRANIERO, RILASCIA IL DOCUMENTO ENTRO OTTO GIORNI LAVORATIVI DAL SUO INGRESSO IN ITALIA

PERMESSO DI SOGGIORNO

CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALL’AUTORITÀ ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITA’ DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA, AVRA’ DURATA DI:

1. TRE MESI PER VISITE, TURISMO E AFFARI;2. UN ANNO PER STUDIO.3. PERMESSO PER RAGIONI DI LAVORO4.PERMESSO DI LUNGO PERIODO U.E.

QUELLO PER RAGIONI DI LAVORO E’ RILASCIATO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Permesso di soggiorno UE di lungo periodo

Dall’ 8 gennaio 2008 sostituisce la carta di soggiorno ed attribuisce al titolare la condizione di SEMICITTADINANZA, ne conseguono tutti i diritti e doveri connessi allo STATUS di cittadino

VIENE RILASCIATO DAL QUESTORE• A TEMPO INDETERMINATO;• A FAVORE DI TUTTI FAMILIARI DEL

RICHIEDENTE

Permesso di soggiorno UE di lungo periodo

RILASCIATO:

Entro 90 giorni dalla richiesta requisiti :

•Regolarmente in Italia da almeno 5 anni;

•Disponibilita’ di reddito sufficiente;

•Disponibilita’ di alloggio;

Permesso di soggiorno UE di lungo periodo

Non possono ottenerlo chi soggiorna:

• Per motivi di studio o formazione professionale;

• A titolo di protezione temporanea E/o in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato;

• In godimento di uno status giuridico previsto dalle convenzioni diplomatiche e/o consolari.Gia’ in possesso di permesso di soggiorno breve.

Permesso di soggiorno UE di lungo periodo

UNA VOLTA CONCESSO PUO’ ESSERE REVOCATO:

• SE OTTENUTO IN MODO FRAUDOLENTO;• IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE DAL

TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA PER UN PERIODO DI DODICI MESI CONSECUTIVI O DI SEI ANNI DA QUELLO ITALIANO;

• MANCANO I REQUISITI CHE A SUO TEMPO DETTERO LUOGO AL RILASCIO (ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA );

• RILASCIO DEL MEDESIMO DOCUMENTO DA ALTRO STATO EUROPEO

Permesso di soggiorno UE di lungo periodo

LO STRANIERO A CUI SIA STATO REVOCATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO - CE – E CHE NON DEBBA ESSERE ESPULSO, HA DIRITTO AL RILASCIO DI ALTRO PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO.

A DANNO DI QUESTI L’ESPULSIONE PUO’ ESSERE DISPOSTA:

• PER GRAVI MOTIVI DI O.P.;• PER MOTIVI DI PREVENZIONE DEL

TERRORISMO

ARTICOLO 6 D. Lgs. 286|98

Comma 3° :

lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e

agenti Di pubblica sicurezza, non esibisce,

senza giustificato motivo, il passaporto o altro

documento di identificazione, ovvero il

permesso o la carta di soggiorno, è punito con

l’arresto fino a dodici mesi e COSTRETTO AL

PAGAMENTO DI UN’ammenda fino a 2000 €.( a

seguito del nuovo pacchetto sicurezza).

- CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

- APOLIDI (ossia coloro che hanno perso la cittadinanza di uno stato senza acquistarne un’altra)

CHI SONO GLI STRANIERI?

GLI STRANIERI SI DIFFERENZIANO

IMMIGRATO ILLEGALE

IMMIGRATO IRREGOLARE

IMMIGRATO CLANDESTINO

• RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

• DINIEGO O REVOCA DEL PERM. SOGG.

• ESPULSIONE

POSSIBILI PROVVEDIMENTI

L’ESPULSIONE

I 4 TIPI DI ESPULSIONE

• ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

• ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA

• ESPULSIONE SOSTITUTIVA ALLA DETENZIONE

• ESPULSIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Lo straniero che alla richiesta di un Pubblico Ufficiale non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto, il permesso di soggiorno o altro documento idoneo all’identificazione, viene denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs 286/98.

STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN DOCUMENTO VALIDO PER

L’IDENTIFICAZIONE

STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN DOCUMENTO VALIDO PER

L’IDENTIFICAZIONE

Durante il controllo, lo straniero è sottoposto a rilievi

foto dattiloscopici.

Se risulta sottoposto a procedimento penale, anche sotto altro nome, alias, si richiede alle relative Autorità giudiziarie il nulla osta all’espulsione, che può essere concesso entro 15 giorni (vige la regola del silenzio assenso). Nel frattempo l’esecuzione è sospesa, il che significa che l’espulsione è emessa, ma non eseguita:

• E’ possibile trattenere la persona in un C.I.E.;

• Non è invece ammesso l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro cinque giorni in quanto questa è una modalità di esecuzione dell’espulsione.

F I N E