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26 aprile 2010
Ordine dei medici veterinari di Brescia
la ricetta medico veterinaria
e.rigonat@ausl.mo.it
“A chi ha studiato, carta e penna
A chi è ignorante, cariola e badile…”
Melotti Otello
La ricetta medica è l’atto culminante della prestazione intellettuale di un professionista
30 giorni nov.08-Carla Bernasconi
giugno 2008, Vienna, l’FVE
(Federation of Veterinary of Europe)
definisce
l’atto medico veterinario
“le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici veterinari iscritti agli Ordini professionali”
La riserva professionale è la strategia che la Società si è data per tutelare beni che ritiene preziosi affidandoli all’esclusiva custodia ed esercizio di figure preparate a questo da uno speciale curriculum formativo.
pertanto, “Il medico veterinario è responsabile di ogni atto medico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione
le regole generali della scrittura della ricetta quale
atto medico
deve essere veritiera ed inequivocabile
deve essere compilata in ogni sua parte
con inchiostro indelebile
deve essere chiara
deve consentire di identificare chiaramente il veterinario
deve riportare la data, la validità, la firma
“A chi ha studiato, carta e penna
A chi è ignorante, cariola e badile…”
Melotti Otello
il medico veterinario non può mai ne prescrivere ne usare
prima di parlare di ricetta …
i medicinali veterinari non registrati nella UE
i medicinali umani non registrati in Italia
i medicinali veterinari utilizzabili solo dallo specialista (NB: non “prescrivibili”)
le sostanze farmacologicamente attive
le forme della ricetta veterinaria
perc
hé ?
?
le forme della ricetta veterinaria
perché ?
ufficialmente per tutelare
sicurezza alimentare
sanità animale
benessere
da antibiotico resistenza
sicurezza ambientale
sicurezza della salute umana
in realtà non sempre tutte queste complicazioni sono utili ed efficaci
http://www.fnovi.it/comunicazioni/Una-nuova-gestione-del-farmaco-cambier%E0-la-profess_819_1_2009.html
Pescara, 28 novembre 2009Convegno:
“Una nuova gestione del farmaco cambierà la professione”
“l’uso in deroga del farmaco veterinario”
“…apicoltura in divenire…”
e poi… e poi speriamo che io mi riposo…
Le leggi sono creature vive che nascono, crescono e, esaurita la loro funzione, muoino.
Avv. Daria Scarciglia, consulente FNOVI
il pacchetto legislativo da cui derivano le ricette cambierà
sta per arrivare una nuova forma di ricetta
è in dirittura d’arrivo la ricetta elettronica
l’attuale ricetta pone molti problemi
sono aperte ancora molte domande….
…e io non ho tutte le
risposte…
e.rigonat@ausl.mo.it
la Ricetta veterinaria Non Ripetibile in Triplice copia
allevatore-farmacista-ASL
allevatore-farmacista
allevatore veterinario che…
obbligatoria per animali DPA per
vaccini
premiscele medicate
medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi appartenenti ad alcune categorie se prescritti ad animali DPA
chemioterapici; antibiotici; antiparassitari; corticosteroidi; ormoni; antiinfiammatori;sostanze psicotrope (Tabelle del DPR 309/90, se non prevista la ricetta medica speciale) sostanze neurotrope; tranquillanti e ß–agonisti; preparati magistrali
obbligatoria per l’uso in deroga di animali DPA
obbligatoria per i cavalli non-DPA come per DPA
obbligatoria solo per alcuni omeopatici in deroga su animali DPA
obbligatoria per le scorte del dell’allevatore
obbligatoria per i gas medicali
obbligatoria per le scorte del veterinario per medicinali dispensati con obbligo di ricetta
alzi la mano chi sa cos’è
l’uso in deroga
!
Art.10
1. Ove non esistano medicinali
veterinari autorizzati per curare una
determinata affezione di specie animale
non-DPA, il veterinario
responsabile puo', in via eccezionale,
sotto la sua diretta responsabilita' ed al
fine di evitare all'animale evidenti stati di
sofferenza,
trattare l'animale interessato: .... con...
sem
pre
per
l’uso
in d
erog
a
Art. 10 comma 1
animali
non ad uso alimentare
il veterinario
medicinale autorizzato stesso Stato o
per
altra specie
stessa specie altro uso
uso umano
prescrizione preparazione estemporanea
altro Stato Membro
Art. 10
2. In deroga … le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche agli equidi non-DPA
conformemente alla normativa comunitaria.
Art. 10 comma 1
animali
non ad uso alimentare
il veterinario
medicinale autorizzato stesso Stato o
per
altra specie
stessa specie altro uso
uso umano
prescrizione preparazione estemporanea
altro Stato Membro
all. IV
Art. 11. Uso in deroga per animali DPA
1. Ove non esistano medicinali ... il veterinario puo', ... trattare ... con (come prima)...
MA
2. Le sostanze ... devono essere comprese negli allegati I, II, e III del Reg. 2377/90 ed un veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire ... i consumatori.
Art. 11solo all. I,II,III 2377
animali
ad uso alimentare
il veterinario
medicinale autorizzato stesso Stato o
per
uso umano
prescrizione preparazione estemporanea
altro Stato Membro
altra specie
stessa specie altro uso
obbligatoria per animali non-DPA se
i medicinali sono presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali DPA
deve essere compilata in ogni parte dati obbligatori a cura del veterinario:
nome e cognome del medico;indirizzo del medico;ASL di residenza del medico;n. di iscrizione all'albo
proprietario dell'animale (nome e cognome);indirizzo del proprietario dell'animale
codice di allevamento ove previsto
indicare, barrando le caselle se il farmaco o i farmaci sono per scorta di impianto o per scorta propria
nome del farmaco;confezionamento;posologia e durata del trattamento;tempo di sospensione ove previsto;
specie dell'animale e ogni volta che è possibile, identificazione singola
timbro; data di redazione; firma del medico prescrittore.
Validità: 10 giorni lavorativi escluso quello di emissione
Chi è tutelato dall’impianto della RNRT ?
il veterinario?
il consumatore?
l’ammalato umano?
l’ammalato animale?
il benessere animale?
la sanità animale?
la Ricetta veterinaria in carta semplice
non
ripetibile
ripetibile
ripetibile
ripetibile
ripetibile
ripetibile
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
il veterinario pubblico non ne riceve copia
il concetto di ripetibile o non ripetibile
è legato alla valutazione delle tipologie di pericolosità
il comprendere queste valutazioni a volte è accessibile ai comuni mortali…
a volte NO!
la RNRT
nasce con la normativa sulla sicurezza alimentare
al fine di tutelare il consumatore
è rivolta dunque essenzialmente a quelle sostanze che abbiano, per svariati motivi, un T.S. che il veterinario pubblico debba poter conoscere per tempo e controllare ricevendone una copia
ma….
che rimangono fuori dal controllo in
tempo utile delle ASL
non corrisponde a tutti i farmaci con tempi di sospensione
es. Diuren, Estrotek, Sincrobovis con TS ma ricetta semplice
fosforilene plus: RNR…..15-30 gg TS ! ! !
ripetibile non ripetibile
per essere valida deve contenere
intestazione del veterinario
n° iscrizione all’Ordine
data di emissione
firma e timbro
nome e cognome del proprietario
suo indirizzo
specie animale
data e firma
posologia solo per stupefacenti Tab.II sez.B C,D,E
???
validità 3 mesi validità 30 giorni
ripetibile non ripetibile
ripetibile non ripetibile
medicinali registrati solo per aa d’affezione
medicinali per uso orale per DPA nell’elenco dei RNRT ma per autoconsumo (sic!!)
……vedi AIC
medicinali registrati solo per aa d’affezione
medicinali ad uso umano per aa d’affezione
medicinali registrati per DPA che non necessitano della RNRT
medicinali omeopatici prescritti sia per DPA che non-DPA
formule officinali o magistrali per non-DPA
formule officinali o magistrali per DPA s non necessitano di RNRT (?)
….vedi AIC
ripetibile non ripetibile
la ricetta ripetibile può diventare non ripetibile con la dicitura relativa o con l’indicazione precisa della durata della terapia e delle confezioni utili
diversamente nei 3 mesi x 5 volte
solo 3 x nei 30 giorni per stupefacenti o psicotropi
Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta semplice?
il veterinario?
il consumatore?
l’ammalato umano?
l’ammalato animale?
il benessere animale?
la sanità animale?
attraverso la ricetta veterinaria passa tutta la legislazione sul farmaco a dimostrazione della centralità della figura veterinaria
molto ci sarebbe ancora da dire sulla ricetta e la legislazione
ma non c’è nulla che valga la pena di dire se il veterinario non è conscio del proprio ruolo
Molte delle incombenze descritte potrebbero sicuramente trovare soluzioni più snelle e di pari efficacia.
La professionalità deve allargare gli spazi del dibattito, in cognizione di causa, ogni qualvolta ritiene di poter e voler migliorare nella consapevolezza che la disapplicazione della legge svilisce la riserva professionale ad atto corporativo al pari di una scelta terapeutica legata solo al valore del guadagno.
Il perdere di vista la missione del veterinario, anche nel mandato del legislatore, danneggia la professione sia nell’immediato che nel futuro.
e ora…..
la ricetta veterinaria per l’alimentazione medicata
la ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista
la ricetta per medicinali stupefacenti e psicotropi
grazie per l’attenzione
la Ricetta veterinaria per l’alimentazione medicata
l’alimentazione medicata è una modalità di trattamento farmacologico la cui via di somministrazione è l’alimentazione
a seconda che sia considerato farmaco o mangime viene prescritto con due tipologie diverse di ricetta
la differenza tra farmaco e mangime sta nella concentrazione del principio attivo
30 giorni agosto 2009, F. Guizzardi, E. Zanoni
originale al veterinario
una copia al venditore alla ASL
una all’allevatore
Validità: 60 giorni lavorativi dalla data di compilazione
nella quantità necessaria alla terapia
da consumare entro 90 ggper DPA triplice copia Non Ripetibile
non è strutturata per scrivere il dosaggio delle premisceledifficile interpretazione delle ricette per specialità
non è previsto lo spazio per il codice d’allevamentodifficilissima interpretazione delle ricette per medicati
criticità della Ricetta per l’alimentazione medicata
ricettazione diversa per specialità veterinarie e mangimi medicati
l’utilizzo di più premiscele è una deroga all’art. 3 del D.Lgs. 90/93;non necessariamente è un uso in deroga ex art. 11 D.Lgs 193/2006 per cui i tempi di sospensione ........possono anche non essere di 28 giorni
criticità della Ricetta per l’alimentazione medicata
e chiarimenti ministeriali
Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per l’alimentazione medicata?
il veterinario?
il consumatore?
l’ammalato umano?
l’ammalato animale?
il benessere animale?
la sanità animale?
la ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista
acquisto solo presso le farmacie e non presso i grossisti
per la scorta delle strutture di cura degli animali
con RNRT barrando “scorta dell’impianto”
da usare solo su animali non-DPA
da usare solo da parte del veterinario
in confezioni cedibili al pubblico
in confezioni per uso ospedaliero solo se non esistono confezioni cedibili al pubblico
Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista?
il veterinario?
il consumatore?
l’ammalato umano?
l’ammalato animale?
il benessere animale?
la sanità animale?
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
la ricetta per medicinali stupefacenti e psicotropi
D.P.R. 9-10-1990 n. 309
in due tabelle (+ 1)
tabella I tabella II
non di interesse veterinario
riguardano essenzialmente la prevenzione delle tossicodipendenze
i medicinali stupefacenti e psicotropi a seconda delle molecole attive contenute
sono suddivisi
sostanze stupefacenti o psicotrope con attività
farmacologiche
divise in 5 sezioni
A B C D E
tabella III bis
è un elenco relativo all’uso, non alla composizione !
le ricette si diversificano
prescrizioni a terzi
sezione di appartenenza A,B,C,D,E
appartenenza o meno alla tabella III bis
rifornimento del veterinario
sezione di appartenenza A,B,C,D,E
appartenenza o meno alla tabella III bis
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2009
Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario
a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive;b) anestetici locali iniettabili;c) anestetici generali iniettabili e inalatori;d) anticoncezionali iniettabili;e) antineoplastici iniettabili, citochine e immuni modulatori iniettabili;f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;g) emoderivati;h) eutanasici;i) beta-agonisti.
2. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1sono consentiti eclusivamente al medico veterinario.
…Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici …DLgs n. 158, i medicinali di cui all'art. 1comprendono:
http://www.trentagiorni.it/files/numeriCompleti/ago09.pdf
giorgio neri-30 giorni-agosto 2009
ketamina
tabella II A
no tabella III-bis
autoprescrizione per il veterinario
1 copia al veterinario timbrata da fornitore1 copia al fornitore1 copia al servizio farmaceutico della ASL
Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per medicinali stupefacenti e psicotropi?
il veterinario?
il consumatore?
l’ammalato umano?
l’ammalato animale?
il benessere animale?
la sanità animale?