26 aprile 2010 Ordine dei medici veterinari di Brescia la ricetta medico veterinaria...

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26 aprile 2010

Ordine dei medici veterinari di Brescia

la ricetta medico veterinaria

e.rigonat@ausl.mo.it

“A chi ha studiato, carta e penna

A chi è ignorante, cariola e badile…”

Melotti Otello

La ricetta medica è l’atto culminante della prestazione intellettuale di un professionista

30 giorni nov.08-Carla Bernasconi

giugno 2008, Vienna, l’FVE

(Federation of Veterinary of Europe)

definisce

l’atto medico veterinario

“le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici veterinari iscritti agli Ordini professionali”

La riserva professionale è la strategia che la Società si è data per tutelare beni che ritiene preziosi affidandoli all’esclusiva custodia ed esercizio di figure preparate a questo da uno speciale curriculum formativo.

pertanto, “Il medico veterinario è responsabile di ogni atto medico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione

le regole generali della scrittura della ricetta quale

atto medico

deve essere veritiera ed inequivocabile

deve essere compilata in ogni sua parte

con inchiostro indelebile

deve essere chiara

deve consentire di identificare chiaramente il veterinario

deve riportare la data, la validità, la firma

“A chi ha studiato, carta e penna

A chi è ignorante, cariola e badile…”

Melotti Otello

il medico veterinario non può mai ne prescrivere ne usare

prima di parlare di ricetta …

i medicinali veterinari non registrati nella UE

i medicinali umani non registrati in Italia

i medicinali veterinari utilizzabili solo dallo specialista (NB: non “prescrivibili”)

le sostanze farmacologicamente attive

le forme della ricetta veterinaria

perché ?

ufficialmente per tutelare

sicurezza alimentare

sanità animale

benessere

da antibiotico resistenza

sicurezza ambientale

sicurezza della salute umana

in realtà non sempre tutte queste complicazioni sono utili ed efficaci

http://www.fnovi.it/comunicazioni/Una-nuova-gestione-del-farmaco-cambier%E0-la-profess_819_1_2009.html

Pescara, 28 novembre 2009Convegno:

“Una nuova gestione del farmaco cambierà la professione”

“l’uso in deroga del farmaco veterinario”

“…apicoltura in divenire…”

e poi… e poi speriamo che io mi riposo…

Le leggi sono creature vive che nascono, crescono e, esaurita la loro funzione, muoino.

Avv. Daria Scarciglia, consulente FNOVI

il pacchetto legislativo da cui derivano le ricette cambierà

sta per arrivare una nuova forma di ricetta

è in dirittura d’arrivo la ricetta elettronica

l’attuale ricetta pone molti problemi

sono aperte ancora molte domande….

…e io non ho tutte le

risposte…

e.rigonat@ausl.mo.it

obbligatoria per animali DPA per

vaccini

premiscele medicate

medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi appartenenti ad alcune categorie se prescritti ad animali DPA

chemioterapici; antibiotici; antiparassitari; corticosteroidi; ormoni; antiinfiammatori;sostanze psicotrope (Tabelle del DPR 309/90, se non prevista la ricetta medica speciale) sostanze neurotrope; tranquillanti e ß–agonisti; preparati magistrali

obbligatoria per l’uso in deroga di animali DPA

obbligatoria per i cavalli non-DPA come per DPA

obbligatoria solo per alcuni omeopatici in deroga su animali DPA

obbligatoria per le scorte del dell’allevatore

obbligatoria per i gas medicali

obbligatoria per le scorte del veterinario per medicinali dispensati con obbligo di ricetta

alzi la mano chi sa cos’è

l’uso in deroga

!

Art.10

1. Ove non esistano medicinali

veterinari autorizzati per curare una

determinata affezione di specie animale

non-DPA, il veterinario

responsabile puo', in via eccezionale,

sotto la sua diretta responsabilita' ed al

fine di evitare all'animale evidenti stati di

sofferenza,

trattare l'animale interessato: .... con...

sem

pre

per

l’uso

in d

erog

a

Art. 10 comma 1

animali

non ad uso alimentare

il veterinario

medicinale autorizzato stesso Stato o

per

altra specie

stessa specie altro uso

uso umano

prescrizione preparazione estemporanea

altro Stato Membro

Art. 10

2. In deroga … le disposizioni di cui al comma

1 si applicano anche agli equidi non-DPA

conformemente alla normativa comunitaria.

Art. 10 comma 1

animali

non ad uso alimentare

il veterinario

medicinale autorizzato stesso Stato o

per

altra specie

stessa specie altro uso

uso umano

prescrizione preparazione estemporanea

altro Stato Membro

all. IV

Art. 11. Uso in deroga per animali DPA

1. Ove non esistano medicinali ... il veterinario puo', ... trattare ... con (come prima)...

MA

2. Le sostanze ... devono essere comprese negli allegati I, II, e III del Reg. 2377/90 ed un veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire ... i consumatori.

Art. 11solo all. I,II,III 2377

animali

ad uso alimentare

il veterinario

medicinale autorizzato stesso Stato o

per

uso umano

prescrizione preparazione estemporanea

altro Stato Membro

altra specie

stessa specie altro uso

deve essere compilata in ogni parte dati obbligatori a cura del veterinario:

nome e cognome del medico;indirizzo del medico;ASL di residenza del medico;n. di iscrizione all'albo

proprietario dell'animale (nome e cognome);indirizzo del proprietario dell'animale

codice di allevamento ove previsto

indicare, barrando le caselle se il farmaco o i farmaci sono per scorta di impianto o per scorta propria

nome del farmaco;confezionamento;posologia e durata del trattamento;tempo di sospensione ove previsto;

specie dell'animale e ogni volta che è possibile, identificazione singola

timbro; data di redazione; firma del medico prescrittore.

Validità: 10 giorni lavorativi escluso quello di emissione

Chi è tutelato dall’impianto della RNRT ?

il veterinario?

il consumatore?

l’ammalato umano?

l’ammalato animale?

il benessere animale?

la sanità animale?

la Ricetta veterinaria in carta semplice

non

ripetibile

ripetibile

ripetibile

ripetibile

ripetibile

ripetibile

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

il veterinario pubblico non ne riceve copia

il concetto di ripetibile o non ripetibile

è legato alla valutazione delle tipologie di pericolosità

il comprendere queste valutazioni a volte è accessibile ai comuni mortali…

a volte NO!

la RNRT

nasce con la normativa sulla sicurezza alimentare

al fine di tutelare il consumatore

è rivolta dunque essenzialmente a quelle sostanze che abbiano, per svariati motivi, un T.S. che il veterinario pubblico debba poter conoscere per tempo e controllare ricevendone una copia

ma….

che rimangono fuori dal controllo in

tempo utile delle ASL

non corrisponde a tutti i farmaci con tempi di sospensione

es. Diuren, Estrotek, Sincrobovis con TS ma ricetta semplice

fosforilene plus: RNR…..15-30 gg TS ! ! !

ripetibile non ripetibile

per essere valida deve contenere

intestazione del veterinario

n° iscrizione all’Ordine

data di emissione

firma e timbro

nome e cognome del proprietario

suo indirizzo

specie animale

data e firma

posologia solo per stupefacenti Tab.II sez.B C,D,E

???

validità 3 mesi validità 30 giorni

ripetibile non ripetibile

ripetibile non ripetibile

medicinali registrati solo per aa d’affezione

medicinali per uso orale per DPA nell’elenco dei RNRT ma per autoconsumo (sic!!)

……vedi AIC

medicinali registrati solo per aa d’affezione

medicinali ad uso umano per aa d’affezione

medicinali registrati per DPA che non necessitano della RNRT

medicinali omeopatici prescritti sia per DPA che non-DPA

formule officinali o magistrali per non-DPA

formule officinali o magistrali per DPA s non necessitano di RNRT (?)

….vedi AIC

ripetibile non ripetibile

la ricetta ripetibile può diventare non ripetibile con la dicitura relativa o con l’indicazione precisa della durata della terapia e delle confezioni utili

diversamente nei 3 mesi x 5 volte

solo 3 x nei 30 giorni per stupefacenti o psicotropi

Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta semplice?

il veterinario?

il consumatore?

l’ammalato umano?

l’ammalato animale?

il benessere animale?

la sanità animale?

attraverso la ricetta veterinaria passa tutta la legislazione sul farmaco a dimostrazione della centralità della figura veterinaria

molto ci sarebbe ancora da dire sulla ricetta e la legislazione

ma non c’è nulla che valga la pena di dire se il veterinario non è conscio del proprio ruolo

Molte delle incombenze descritte potrebbero sicuramente trovare soluzioni più snelle e di pari efficacia.

La professionalità deve allargare gli spazi del dibattito, in cognizione di causa, ogni qualvolta ritiene di poter e voler migliorare nella consapevolezza che la disapplicazione della legge svilisce la riserva professionale ad atto corporativo al pari di una scelta terapeutica legata solo al valore del guadagno.

Il perdere di vista la missione del veterinario, anche nel mandato del legislatore, danneggia la professione sia nell’immediato che nel futuro.

e ora…..

la ricetta veterinaria per l’alimentazione medicata

la ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista

la ricetta per medicinali stupefacenti e psicotropi

grazie per l’attenzione

la Ricetta veterinaria per l’alimentazione medicata

l’alimentazione medicata è una modalità di trattamento farmacologico la cui via di somministrazione è l’alimentazione

a seconda che sia considerato farmaco o mangime viene prescritto con due tipologie diverse di ricetta

la differenza tra farmaco e mangime sta nella concentrazione del principio attivo

originale al veterinario

una copia al venditore alla ASL

una all’allevatore

Validità: 60 giorni lavorativi dalla data di compilazione

nella quantità necessaria alla terapia

da consumare entro 90 ggper DPA triplice copia Non Ripetibile

non è strutturata per scrivere il dosaggio delle premisceledifficile interpretazione delle ricette per specialità

non è previsto lo spazio per il codice d’allevamentodifficilissima interpretazione delle ricette per medicati

criticità della Ricetta per l’alimentazione medicata

ricettazione diversa per specialità veterinarie e mangimi medicati

l’utilizzo di più premiscele è una deroga all’art. 3 del D.Lgs. 90/93;non necessariamente è un uso in deroga ex art. 11 D.Lgs 193/2006 per cui i tempi di sospensione ........possono anche non essere di 28 giorni

criticità della Ricetta per l’alimentazione medicata

e chiarimenti ministeriali

Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per l’alimentazione medicata?

il veterinario?

il consumatore?

l’ammalato umano?

l’ammalato animale?

il benessere animale?

la sanità animale?

la ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista

acquisto solo presso le farmacie e non presso i grossisti

per la scorta delle strutture di cura degli animali

con RNRT barrando “scorta dell’impianto”

da usare solo su animali non-DPA

da usare solo da parte del veterinario

in confezioni cedibili al pubblico

in confezioni per uso ospedaliero solo se non esistono confezioni cedibili al pubblico

Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per medicinali ad uso umano prescrivibili solo dallo specialista?

il veterinario?

il consumatore?

l’ammalato umano?

l’ammalato animale?

il benessere animale?

la sanità animale?

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

la ricetta per medicinali stupefacenti e psicotropi

D.P.R. 9-10-1990 n. 309

in due tabelle (+ 1)

tabella I tabella II

non di interesse veterinario

riguardano essenzialmente la prevenzione delle tossicodipendenze

i medicinali stupefacenti e psicotropi a seconda delle molecole attive contenute

sono suddivisi

sostanze stupefacenti o psicotrope con attività

farmacologiche

divise in 5 sezioni

A B C D E

tabella III bis

è un elenco relativo all’uso, non alla composizione !

le ricette si diversificano

prescrizioni a terzi

sezione di appartenenza A,B,C,D,E

appartenenza o meno alla tabella III bis

rifornimento del veterinario

sezione di appartenenza A,B,C,D,E

appartenenza o meno alla tabella III bis

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2009

Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario

a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive;b) anestetici locali iniettabili;c) anestetici generali iniettabili e inalatori;d) anticoncezionali iniettabili;e) antineoplastici iniettabili, citochine e immuni modulatori iniettabili;f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;g) emoderivati;h) eutanasici;i) beta-agonisti.

2. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1sono consentiti eclusivamente al medico veterinario.

…Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici …DLgs n. 158, i medicinali di cui all'art. 1comprendono:

ketamina

tabella II A

no tabella III-bis

autoprescrizione per il veterinario

1 copia al veterinario timbrata da fornitore1 copia al fornitore1 copia al servizio farmaceutico della ASL

Chi è tutelato dall’impianto della Ricetta per medicinali stupefacenti e psicotropi?

il veterinario?

il consumatore?

l’ammalato umano?

l’ammalato animale?

il benessere animale?

la sanità animale?