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30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE 1
Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.S.p.a.
art. 2392 c.c. “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle
loro specifiche competenze”
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.S.p.a.
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORIQuaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, 472
• obblighi posti a garanzia dell’integrità del capitale
1. controllo dei valori di conferimento 2343 c.c.2. divieto di distribuire utili fittizi o sulla base di bilanci
non approvati 2433 c.c.3. divieto di acquisto di azioni proprie se non nei limiti
di legge 2357 c.c.4. divieto di garantire l’acquisto di azioni proprie5. la ricostituzione del capitale andato perduto 2447
c.c.6. ecc.
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.S.p.a.
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORIQuaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, 472
• obblighi posti a garanzia del corretto impiego del capitale sociale
1. potere di compiere atti al di fuori degli scopi sociali
• obblighi riconducibili al dovere di fedeltà1. non concorrenza 2390 c.c.2. divieto di divulgare notizie riservate 2621 c.c.3. divieto di agire in conflitto di interessi 2391 c.c.4. divieto di utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di
dati, notizie, opportunità di affari acquisiti nell’esercizio dell’incarico 2391, comma 5, c.c.
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.S.p.a.
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORIQuaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, 472
• obbligo di documentare le operazioni svolte1. contabilità generale2. contabilità industriale3. bilanci, budget4. piani strategici
• obblighi attinenti al regolare funzionamento degli organi sociali
1. convocazione dell’assemblea2. richiesta di informazioni periodiche agli amministratori
delegati o con particolari incarichi
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.S.p.a.
COME DEVONO ESSERE ADEMPIUTII DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI ?
Secondo l’originaria formulazione:“la diligenza del mandatario”
= “operare secondo il buon padre di famiglia”
La nuova dottrina verso l’art. 1176 c.c.“nell’ambito delle obbligazioni inerenti l’esercizio di
un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività
esercitata”
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COME DEVONO ESSERE ADEMPIUTII DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI ?
• il Giudice dovrà valutare – caso per caso – prendendo in considerazione:
1. le dimensioni dell’azienda2. la struttura organizzativa3. il tipo di attività svolta4. l’importanza dell’operazione5. il tempo ed i mezzi messi a disposizione
dell’amministratore6. ecc.
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IL RIFERIMENTO ALLA “NATURA DELL’INCARICO”
• il riferimento alla “natura dell’incarico” impone di considerare la posizione ricoperta dall’amministratore all’interno del Consiglio, distinguendo, a seconda che si tratti:
1. del presidente
2. dell’amministratore delegato
3. dell’amministratore con particolari incarichi
4. dell’amministratore senza deleghe
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IL RIFERIMENTO ALLE “SPECIFICHE COMPETENZE”
il riferimento alle “specifiche competenze” consente digraduare la responsabilità di ciascun amministratore
sulla base delle conoscenze tecniche
Così la relazione al testo di legge:“specifiche competenze” NON significa
dovere amministrare con perizia
anche all’amministratore più diligente non si potrà chiedere diessere perito in ciascuna materia che di volta in volta andrà ad
interessare le operazioni di gestione
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LE RESPONSABILITA’ CONNESSE ALL’INADEMPIMENTO
art. 2392 c.c.gli amministratori “sono solidalmente responsabili
verso la società dei danni derivati dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite
ad uno o più amministratori”
occorre andare oltre al comportamentoomissivo, per verificare se da esso è derivato un
danno per la società
responsabilità risarcitoria = DANNO DERIVATO
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CONSEGUENZE IN CASO DI “MALA GESTIO”
la “mala gestio” non è equiparabilecon i risultati negativi della gestione
• nei casi di “mala gestio” la responsabilità giuridicadell’amministratore andrà riscontrata nel comportamentodallo stesso tenuto e che ha contribuito ai risultati negativi (Cass. 28 aprile 1997, n. 3652)
operazioni compiute:1. senza sufficienti cautele2. senza una indagine preventiva3. senza la l’opportuna assistenza di periti4. ecc.
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DOV’È FINITO L’OBBLIGO DI “VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE” ?
art. 2392 c.c. “gli amministratori …. sono solidalmenteresponsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirneil compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze”
L’obbligo di vigilanza nell’articolo 2381 c.c. dove sono dettate leregole per informare gli amministratori affinché il Consiglio possaValutare:• l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, contabile ed
amministrativo della società• il generale andamento della gestione
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DOV’È FINITO L’OBBLIGO DI “VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE” ?
E se da una parte vi è l’obbligo di informare (amm.re delegato)
dall’altra vi è l’obbligo di essere informati (CDA)
art. 2381 c.c. ultimo comma
“gli amministratori sono tenuti ad agire in modo
informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni
relative alla gestione della società”.
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
da parte dell’assemblea
art. 2392 c.c. “la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio”
l’interpretazione estensiva
Di Sabato “Manuale delle società”, 1999
comprende anche i fatti pregressi che esercitano la loro influenza sull’ultimo esercizio cui si riferisce il Bilancio
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’da parte dell’assemblea
Termine per esperire l’azione di responsabilitàart. 2393 c.c. “entro cinque anni dalla cessazione
dell’amministratore dalla carica”
DECADENZA O PRESCRIZIONE ?
ha preso piede l’orientamento della PRESCRIZIONE1. il 2409 sexies c.c. parla espressamente di prescrizione
trattando della responsabilità dei revisori2. Difficile applicazione in caso di decadenza3. possibile applicazione della sospensione ex art. 2941, n. 8,
c.c. in ipotesi in cui l’amministratore abbia fraudolentemente “nascosto” i fatti.
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
da parte dei soci
Per una più efficace tutela delle minoranze:
Il legislatore ha stabilito che tanti soci che rappresentano almeno il
20% del capitale sociale (5% per le società quotate) possono
esercitare l’azione di responsabilità nei confronti
dell’amministratore.
La misura di tali quorum può essere variata nell’atto costitutivo
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
da parte dei soci
L’azione da parte dei soci è diretta a
reintegrare il patrimonio sociale e NON
a risarcire l’eventuale danno subito dai soci agenti
Trattasi di sostituzione processuale ove la società è litisconsorte necessario ed alla quale andrà notificato l’atto di citazione
Ove fossero coinvolti tutti gli amministratori: notifica al Presidente del Collegio Sindacale o al CURATORE GIUDIZIALE,
nominato ai sensi dell’articolo 78 c.p.c.
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
da parte dei soci
Nel corso della causa, i soci NON potranno rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità o
transigere (ex art. 2393 c.c.) perché, in tal caso, priverebbero la società di un proprio diritto, non
ancora prescritto
I soci potranno invece rinunziare agli atti o fare transazioni a mero titolo personale
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
da parte dei soci e della società
azione promossa dalla società o dai soci
“responsabilità contrattuale”.
la SOCIETA’ o I SOCI sono tenuti a provare soltanto
l’esistenza del danno imputabile all’inadempimento
dell’amministratore al quale spetta dimostrare di aver agito senza colpa, con la diligenza prescritta (art. 1176 c.c.)
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’e coinvolgimento dei soci
prima della riforma, gli amministratori potevano sottrarsi alla responsabilità sottoponendo all’esame dell’assemblea le
decisioni che intendevano assumere
OGGInon è più possibile in quanto la gestione dell’impresa spetta
soltanto agli amministratori (art. 2380 Bis, comma 1° c.c.)
Per contro:estensione della responsabilità a quei sociche si sono calati in atti di gestione ed hanno autorizzato
comportamenti di mala gestione
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
Del creditore sociale
La responsabilità dell’amministratore scatta
quando si verifica incapienza patrimoniale e contestuale insoddisfazione del creditore
l’insufficienza patrimoniale non coincide con l’insolvenza: vi può essere insolvenza per mancanza di liquidità
ma capienza patrimoniale e viceversa.
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’del creditore sociale
Rinunzia all’azione da parte della societàla rinuncia all’azione di responsabilità da parte della società
NON impedisce l’esercizio dell’azione da parte del creditoreMentre
l’eventuale transazione intervenuta tra la società e gliamministratori, con conseguente loro reintegrazione del patrimonio,
preclude ai creditori l’esercizio dell’azione loro spettante
se la transazione risulti pregiudizievole i creditori potranno impugnarla con l’azione revocatoria
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’del creditore sociale
Sui terminiil termine quinquennale di prescrizione NON decorre dal
momento in cui si verifica lo sbilancio patrimoniale, ma da quando lo stesso si manifesta
Cassazione 28 maggio 1998, 5287L’onere di provare l’intervenuta prescrizione incombe
sugli amministratori convenuti, i quali dovranno dimostrare che già prima della dichiarazione di
fallimento erano intervenuti fatti specifici idonei a rendere conoscibile all’esterno l’insufficienza
patrimoniale della società
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’AMMINISTRATORE DI FATTO
Rinunzia all’azione da parte della societàla rinuncia all’azione di responsabilità da parte della società
NON impedisce l’esercizio dell’azione da parte del creditoreMentre
l’eventuale transazione intervenuta tra la società e gliamministratori, con conseguente loro reintegrazione del patrimonio,
preclude ai creditori l’esercizio dell’azione loro spettante
se la transazione risulti pregiudizievole i creditori potranno impugnarla con l’azione revocatoria
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’AMMINISTRATORE DI FATTO
Agli amministratori di fatto si applicano le norme sulla responsabilità previste per gli amministratori legalmente nominati.
Quando si potrà parlare di amministratore di fatto?
CASSAZIONE (6 marzo 1999, 1925, e 14 settembre 1999, 9795)Le regole che disciplinano gli amministratori SONO APPLICABILI a
COLORO CHE SI SONO INTROMESSI IN MANIERA CONTINUATIVA E SISTEMATICA nella gestione della
società senza avere avuto alcuna investitura dell’assemblea
La responsabilità degli amministratori di fatto diviene quindi di natura contrattuale
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
del socio e del terzo
art. 2395 c.c.
L’azione di responsabilità è percorribile nel caso in cui il danno, cagionato dal comportamento dell’amministratore, incida
“direttamente” sul patrimonio del singolo socio o del terzo
Occorrono, quindi, i seguenti presupposti:
1. compimento da parte dell’amministratore di un atto illecito nell’esercizio delle proprie funzioni;
2. danno subito direttamente dal socio o dal terzo;
3. causa – effetto tra comportamento ed evento dannoso;
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
del socio e del terzo
alcuni casi esaminati dalla giurisprudenza
1. false comunicazioni che inducono il socio o il terzo all’acquisto di azioni a prezzo eccessivo ovvero a non vendere azioni poi risultate prive di valore
2. presentazione in banca di false situazioni patrimoniali per ottenere finanziamenti
la responsabilità degli amministratori ha natura extracontrattuale per cui spetterà al socio o al terzo provare il dolo o la colpa degli amministratori oltre al danno procurato
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
del socio e del terzo
art. 2395, ultimo comma, c.c.
“l’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”.
Interpretazione più vicina alla giurisprudenza maggioritaria
la decorrenza del termine va individuata
nel momento in cui si è completata la condotta illecita
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
del socio e del terzo
esempio: nel caso di una falsa rappresentazione dei dati contabili
per giustificare la necessità di aumento del capitale sociale
con ipotesi di conseguente annacquamento delle quote di
alcuni soci, il termine di prescrizione decorrerebbe:• non dall’atto di falsificazione delle scritture• non dall’atto di sottoscrizione dell’aumento del capitale• non dalla conoscenza del danno che può essere anche
successiva nel tempo• ma dal concretizzarsi del comportamento dannoso
riconducibile alla pubblicazione del Bilancio (falso)
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IL CONTROLLO DEL SOCIO
Il sistema del controllo interno nelle SRL si esercita sostanzialmente
attraverso due norme:• l’art. 2476, comma 2°, c.c. in materia di controllo
individuale del socio;• l’art. 2477 c.c. in materia di controllo legale dei conti;
Il diritto di controllo da parte dei soci era comunque riconosciuto
anche ante riforma, dal previgente articolo 2489 c.c. e ne esce
maggiormente rafforzato dopo la riforma
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.rl.S.rl.
IL CONTROLLO DEL SOCIODa un punto di vista soggettivo
Il vecchio articolo 2489 c.c. “ Nelle società in cui non esiste il collegio
sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali”
L’art. 2467 c.c. assicura il controllo individuale del socio anche nelle società ove per obbligo o per autonomia statutaria siano presenti organi di controllo: collegio sindacale e/o revisore
Novità: il diritto di ispezione spetta soltanto a quei soci che non siano
Partecipi all’amministrazione della società
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IL CONTROLLO DEL SOCIO
Da un punto di vista oggettivo
in passato si discuteva se la formulazione utilizzata dall’articolo
2489 si applicasse ai soli libri sociali (quelli del 2421 c.c.) o se
invece si potesse estendere anche ai libri contabili (art. 2214 c.c.)
OGGI
la riforma ha ampliato la consultazione a tutti i documenti
inerenti l’amministrazione: libri sociali, libri contabili, contratti, corrispondenza ecc.
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IL CONTROLLO DEL SOCIO
Casi particolari
Soci con particolari diritti di amministrazione (art. 2468, co. 3, c.c.)
comproprietà
Spetta al rappresentante comune (art. 2468, comma 5, c.c.)
pegno
Spetta sia al socio che al creditore pignoratizio - salvo diversa
disposizione risultante dal titolo o dal provvedimento del giudice
usufrutto
Spetta sia al nudo proprietario che all’usufruttuario - salvo diversa
disposizione risultante dal titolo o dal provvedimento del giudice
(art. 2471bis con richiamo all’articolo 2352, comma 6, c.c.)
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IL CONTROLLO DEL SOCIO
Controllo indiretto
L’articolo 2476, comma 2, c.c., speculare a quanto previsto per le società di
persone dall’articolo 2261 c.c., consente a ciascun socio, non coinvolto
nell’attività gestoria, di ottenere dagli amministratori informazioni sullo
svolgimento degli affari sociali, sia nel corso delle trattative, sia durante
l’affare, sia ella fase di conclusione dell’affare medesimo
le richieste possano essere rivolte:
- senza particolari formalità;
- senza limiti di tempo;
- non soltanto in occasione delle adunanze assembleari ma in qualsiasi momento dell’esercizio
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IL CONTROLLO DEL SOCIOControllo diretto attraverso la consultazione
sui libri sociali
• libro soci
• libro delle decisioni dei soci
• libro delle decisioni dell’organo amministrativo
• libro del collegio sindacale e del revisore
sui libri contabili
• libro giornale
• libro inventari
• registri IVA
• registro cespiti ammortizzabili
• libri del personale
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IL CONTROLLO DEL SOCIOControllo diretto attraverso la consultazione
Controllo della documentazione contabile• documentazione bancaria• fatture emesse e ricevute• contratti• verbali di accertamento di contestazioni• atti giudiziari, contenziosi amministrativi e fiscali• pareri professionali• corrispondenzaIl socio può esercitare il diritto di consultazione personalmente oppure
facendosi assistere da professionisti di fiducia o dando loro la delega
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IL CONTROLLO DEL SOCIO
Richiesta di copia della documentazione consultata
L’ art. 2476 c.c. nulla dice in merito
Un’occasione persa per fare chiarezza !
(Tribunale di Parma 25/10/2004) il Giudice respinge le richieste di ottenere un provvedimento cautelare ex art. 700 cpc. che
imponesse all’organo amministrativo di consegnare tutta la documentazione concernente la gestione sociale
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO
Il controllo può esercitarsi in qualsiasi giorno lavorativo,
negli orari di apertura degli uffici e comunque con modalità
non oppressive per la società
Cosa significa?
Significa che, comunque, si deve operare senza arrecare danni alla
Società, nel rispetto dei principi di correttezza (art. 1176 c.c.) e di
buona fede (art. 1375 c.c.) non pregiudicando il diritto alla
riservatezza della società
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO
si potrebbe arrivare a sostenere come CORRETTO il
comportamento di quella società che si oppone alle continue visite
presso gli uffici amministrativi per la consultazione di libri e
documenti di ogni genere senza alcuna giustificazione e con criteri
che si dimostrano del tutto estranei alla funzione di controllo
sull’operato dell’organo amministrativo, volendo essere, invece,
forme di ostruzionismo !
Contraria la recente sent. Tribunale di Civitavecchia del 21/04/2004:
s.r.l. priva di collegio sindacale “il socio ha un diritto potestativo ad
esercitare il controllo sulla gestione e la società non può sindacare i motivi
sottostanti”
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO
La derogabilità del diritto di controllo individuale del socio
Una ulteriore questione da affrontare concerne la possibilità o meno di derogare, convenzionalmente, i diritti previsti dall’articolo
2476, comma 2, c.c.
La dottrina e la giurisprudenza prevalente (vedi Trib. Bari 10/05/2004) condividono l’interpretazione secondo cui il diritto di controllo del socio è disciplinato da una norma
indisponibile e inderogabile se non in melius
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO
Potranno al contrario essere previste statutariamente clausole volte a disciplinare le modalità di esercizio di tali diritti, come ad esempio:
• indicazione degli orari di accesso• divieto di circolare liberamente all’interno degli uffici• divieto di fare domande ai dipendenti• ecc.
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
da pare della società e del socio
“Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione
della società.”
Se la norma la si confronta con l’art. 2392 c.c. per le Spa colpisce la
mancanza di ogni riferimento alla “diligenza” che gli amministratori
devono tenere nell’adempimento dell’incarico !
trova applicazione il criterio generale
di cui all’articolo 1176 c.c. come per le Spa
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
da pare della società e del socio
Trattandosi di “responsabilità contrattuale”, come per le Spa,
spetterà agli amministratori dimostrare “di essere esenti
da colpa” come previsto all’art. 2476, 1° comma, c.c.:
“…..la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di
essere esenti da colpa e …… abbiano fatto constare del
Proprio dissenso”
In pratica se l’atto dannoso è stato compiuto dall’amministratore chiamato
in giudizio dovrà dimostrare di essere esente da colpa, mentre se è stato
posto in essere da altro amministratore dovrà dimostrare di non esserne a
conoscenza o di aver fatto constare il proprio dissenso
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Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
da pare della società e del socio
L’azione di responsabilità potrà essere azionata dalla società e da
ciascun socio; in questo caso il socio si sostituisce nel diritto
della società – verificandosi un caso di sostituzione processuale
con le conseguenze che abbiamo visto per le Spa:
• l’atto di citazione va notificato anche alla Società• il socio può vedersi opporre le eccezioni opponibili alla
società• l’azione è diretta a reintegrare il patrimonio sociale e non
del singolo• il singolo socio ha diritto al rimborso delle spese
30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE 44
Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
da pare della società e del socio
l’azione del socio è preclusa nel caso in cui sia la Società ad
azionarsi, preventivamente, nei confronti dell’amministratore
la società potrà decidere di rinunciare all’esercizio dell’azione
ovvero di transigerla con gli amministratori
Tale decisione deve essere presa dai soci con la maggioranza di
2/3 del capitale sociale e senza il voto contrario di almeno 1/10
del capitale sociale
solo un socio che detenga almeno il 10% potrà esperire l’azione senza il “rischio” di vedersela interrompere da una decisione dei soci !
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AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
AZIONE DEI CREDITORI SOCIALI
Nulla si ripropone circa l’azione dei creditori sociali ai quali rimane comunque la possibilità di esperire
azione di responsabilità extracontrattuale
per lesione del credito
Basti pensare a quanto disposto all’articolo 2497 c.c. in tema di DIREZIONE E COORDINAMENTO.
30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE 46
Responsabilità degli amministratori nelle Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
“sono altresì solidalmente responsabili con gli
amministratori….i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società,
i soci o i terzi”
il legislatore inquadra “come amministrazione di fatto” quelle situazioni nelle quali i soci si calano nella gestione
Con la differenza che in questo si applica ai soci che abbiano deciso o autorizzato anche un solo affare dannoso.
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AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
La responsabilità è però limitata alle sole decisioni o
autorizzazioni che i soci hanno compiuto “intenzionalmente” e
cioè consapevoli della potenzialità dannosa dell’atto
Quando accade che i soci si calano nella gestione ?
I casi sono molteplici e li ritroviamo nel c.c.:
• è rimessa ai soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale” (art. 2479, 2° comma, c.c.)
• è rimessa ai soci la decisione in ordine ad uno o più atti “che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione” (art. 2479, 1°comma, c.c.)
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AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL
• ed in ogni caso in cui lo statuto rinvia alla decisone dei soci anche su materie attinenti la gestione della società (art. 2479 1° comma c.c.)
• l’attribuzione ai soci di “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società” (art. 2468, 3° comma, c.c.)
gli amministratori non si salvano con il solo intervento del
Socio, salvo il caso in cui si siano opposti alla decisione
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INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
nelle SPA e nelle SRL
Nell’ambito delle SRL
l’articolo 2475 ter c.c. trova applicazione unicamente nelle ipotesi in
cui l’amministratore sia portatore di un interesse che si
contrapponga a quello della società
mentre
Nell’ambito delle SPA
Ai sensi dell’articolo 2391 c.c. sarà sufficiente la mera
sussistenza di un interesse dell’amministratore
nell’operazione, anche non qualificabile come in conflitto.
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INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
nelle SPA e nelle SRL
per le SPA è richiesta la seguente condotta:• obbligo di informare preventivamente gli altri
amministratori dell’interesse che ha si ha sull’operazione oggetto di decisione;
• l’amministratore delegato deve astenersi dal compiere l’operazione (anche se nei poteri della delega) rimettendo la decisione al Consiglio di amministrazione;
• obbligo di motivare la delibera consiliare in ordine alle ragioni e alla convenienza dell’operazione;
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INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
nelle SPA e nelle SRL
in ambito sanzionatorio, per le SPA:
nel caso di inosservanza di tali obblighi:
costituisce di per sé giusta causa per la revoca
dell’amministratore interessato e dell’intero consiglio direttivo
in assenza di adeguate motivazioni prese da tale organo;
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INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
nelle SPA e nelle SRL
in ambito sanzionatorio, per le SPA:l’accertamento di un danno alla società
rende impugnabile la delibera del CDA o del comitato esecutivo
• che sia stata adottata in assenza di informazione preventiva (sub 1)
• oppure in difetto di adeguata motivazione (sub 3)
• oppure con voto determinante dell’amministratore interessato
diversamente
mantenere in essere la decisione presa
vale a configurare una grave irregolarità denunciabile ai sensi
dell’articolo 2409 c.c. “denuncia al tribunale”, ed in presenza di un
danno effettivo alla società, ai creditori, ai terzi, l’amministratori si
espone all’azione di responsabilità ai sensi del 2392 c.c.
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INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
nelle SPA e nelle SRL
in ambito sanzionatorio, per le SRL:
Per gli amministratori delle SRL la legge non contempla
alcun dovere di informazione preventiva, né obblighi di
astensione per l’amministratore delegato e neppure
doveri di adeguata motivazione della relativa
deliberazione.
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INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
nelle SPA e nelle SRL
in ambito sanzionatorio, per le SRL:
Il codice si limita a prevedere:
1) l’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore in conflitto, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 2475 ter, 1° comma)
2) l’annullamento delle decisioni adottate dal consiglio con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi, il quale presuppone non già il mero danno potenziale, ma un danno effettivo (fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dal terzo in base agli atti compiuti in esecuzione della decisione – art. 2475 ter c.c.).