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Welfare e Premi di Risultato
a cura dell’Avv. Luigi Mariani
9 aprile 2019 – Milano
Avv. Luigi Mariani
IncentivazioneFidelizzazione delle risorse
Ottimizzazione costiWork life balance
Incremento benessereMaggior controvalore
Cos’è il welfare?
Offerta ai dipendenti di una serie di «beni servizi e prestazioni» tesi alsoddisfacimento delle loro esigenze personali e familiari nell’ottica di migliorareil loro benessere
Come offrire il welfare: 3 pilastri
Welfare «MBO»Welfare
«sindacale»Welfare
«unilaterale»
Avv. Luigi Mariani
Regole generali del premio di risultato
Il prestatore di lavoro svolga la propria attività nel settore privato
Le somme ricevute dal prestatore di lavoro siano qualificabili come “i premi di risultato di ammontarevariabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza edinnovazione, misurabili e verificabili (…) nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agliutili dell’impresa” (I CRITERI DI MISURAZIONE DEFINITI DAL D. M. ATTUATIVO DEL 25 MARZO 2016)
Tassazione agevolata dei “premi di risultato” (salvo rinuncia espressa prestatore di lavoro): impostasostitutiva (dell’IRPEF e delle relative addizionali) del 10% ove sussistano congiuntamente le seguenticondizioni
I premi in parola devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi (sia aziendali, siaterritoriali, sia nazionali) NB: in assenza di rappresentanze aziendali ed in assenza di un contrattoterritoriale di settore, il datore di lavoro può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderentealla propria realtà (anche se di per sé riferito ad altro settore produttivo) purché ne dia comunicazioneai propri dipendenti (precisato da Circolare dell’agenzia delle entrate del 29 marzo 2018)
ricorrano specifici limiti (i) oggettivi (importo massimo del premio agevolabile, pari a EURO 3.000) e (ii)soggettivi (reddito di lavoro dipendente massimo del lavoratore beneficiario nell’anno antecedentel’erogazione del premio, non superiore ad EURO 80.000) (NUOVI LIMITI DELLA LEGGE DI BILANCIO2017)
Avv. Luigi Mariani
Limite soggettivo: reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro
Tutti e solo i redditi di lavoro dipendente (anche equiparati, es. pensioni di ogni generee gli assegni ex art. 49, comma 2, T.U.I.R. ) conseguiti nell’anno precedente a quello dipercezione delle somme agevolate, anche se derivanti da più rapporti di lavoro
Solo il reddito soggetto a tassazione ordinaria (esclusi eventuali redditi di lavoroassoggettati a tassazione separata)
Reddito considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'impostasostitutiva agevolata (gli emolumenti premiali non entreranno invece nel computodella soglia reddituale nel caso in cui siano stati sostituiti con le prestazioni di welfareaziendale)
Sono incluse le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero,anche se non assoggettate a tassazione in Italia.
È inclusa la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga
Somme incluse nel calcolo degli 80.000 Euro
Avv. Luigi Mariani
Il caso delle imprese in cui ricorre il requisito del «COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI
LAVORATORI»
È necessario verificare che le opinioni espresse dai lavoratori siano considerate di pari livello, perimportanza e dignità, di quelle espresse dai responsabili aziendali
“schemi organizzativi di innovazione partecipata”“programmi di gestione partecipata”
In sostituzione dell’innalzamento del limite di PdR convertibile fino a Euro 4.000 (non più possibileper i piani welfare successivi al 24 aprile 2017 a seguito del D.L. n. 50/2017) è stata introdotta, incaso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, la riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquotacontributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstitisu una quota non superiore a 800 euro dei premi di risultato. Sulla medesima quota, non è dovutaalcuna contribuzione a carico del lavoratore
Chiarimento della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2018: il coinvolgimento deilavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito PIANO DIINNOVAZIONE, elaborato dal datore di lavoro (i) secondo le indicazioni oggetto dell’accordosindacale che disciplina il premio di risultato, (ii) oppure mediante comitati paritetici costituitisempre secondo le regole dettate nell’accordo sindacale
A titolo esemplificativo, si ipotizza che il PIANO potrebbe indicare
Limite convertibile sempre 3.000 Euro
Avv. Luigi Mariani
DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50Art. 55
(PREMI DI PRODUTTIVITÀ)1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente:
"189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti
percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico
del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.".
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati
anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.
Il caso delle imprese in cui ricorre il requisito del «COINVOLGIMENTO
PARITETICO DEI LAVORATORI» ABROGATO LIMITE DI 4.000
Euro
Avv. Luigi Mariani
Il caso delle imprese in cui ricorre il requisito del «COINVOLGIMENTO
PARITETICO DEI LAVORATORI»
“programmi di gestione partecipata”: richiedono il coinvolgimento nellagestione delle attività e delle conoscenze produttive, nonché del tempo e delluogo di lavoro che consentano di combinare flessibilità, risultati aziendali equalità della vita e del lavoro
A titolo esemplificativo:
(i) gruppi volti a migliorare singole aree produttive
(ii) formazione specialistica mirata all’innovazione
(iii) sistemi di gestione e suggerimenti dei lavoratori
(iv) campagne di comunicazione sugli scopi e lo sviluppo diprogrammi/progetti di innovazione
(v) tavoli tecnici e/o commissioni permanenti
Avv. Luigi Mariani
Il caso delle imprese in cui ricorre il requisito del «COINVOLGIMENTO
PARITETICO DEI LAVORATORI»
“schemi organizzativi di innovazione partecipata”: richiedono ilcoinvolgimento nei processi di innovazione
A titolo esemplificativo
(i) lavoro in team pianificato, con assegnazione di obiettivi e delega parziale al team per la polivalenza e rotazione delle mansioni,
(ii) programmi di gestione della flessibilità spazio temporale, con part time, orari a menù, autogestione dei turni, banca delle ore e lavoro agile
(iii) con comunità pratiche volte a sviluppare conoscenze operative su base volontaria con strumentazione tecnologica e social network, in cui la comunità sviluppi le idee e i sistemi di conoscenza in modo autonomo)
Avv. Luigi Mariani
Interpello n. 954-551/2011 del 13 giugno2012 («Willis») – Interpello n. 954-454/2013 del 12 febbraio 2014 e,incidentalmente, Interpelli nn. 954-654-2014 e 954-712-2014 del 27 luglio 2015
Le somme e i valori di cui al comma2 [ndr: tra cui, inter alia, tutti i servizidi cui alle lettere f), f-bis) e f-ter)] eall’ultimo periodo del comma 3 [ndr:258 Euro] dell’art. 51 T.U.I.R. “nonconcorrono, nel rispetto dei limiti iviindicati, a formare il reddito dilavoro dipendente, né sono soggettiall’imposta sostitutiva [sui premi dirisultato], anche nell’eventualità incui gli stessi siano fruiti, per sceltadel lavoratore [in servizi welfare] insostituzione, in tutto o in parte dellesomme di cui al comma 182 [i.e.,premio di risultato]”.
Non pubblicati
Welfare aziendale e convertibilità: l’evoluzione
PRIMA DEL 2016 LEGGE DI STABILITA’ 2016
Principio: le disposizioni derogatorie hannocarattere agevolativo e non sono estensibili afattispecie e condizioni diverse da quelletassativamente previste, tra le quali non ècompresa l’ipotesi in cui, in base ad unascelta del dipendente, i benefits sianosostitutivi di somme costituenti compensoin denaro fisso o variabile, altrimentiimponibili per il loro intero ammontare (c.d.bonus sacrifice).
Accordo sindacale
Regolamento welfare con opzione di
Intercambiabilità
Inclusione dei dipendenti nel«sistema welfare», conrichiesta di esercizio di opzioneindividualetra welfare e premiocash
Maturazione del premioIn base alla % di premio oggetto diconversione - se esercitata l’opzione - albeneficiario sarà riconosciuto il creditowelfare1
2
Corresponsione del premio oriconoscimento effettivocredito welfare
3 4
L’ opzione dei beneficiari:Ex ante: all’adesione al pianoEx post: alla maturazione del credito
Possibile diritto al «ripensamento»
L’accordo collettivo deveessere depositato in DTLentro 30 giorni dallasottoscrizione
Linee guida: timeline del premio PDR
Avv. Luigi Mariani
Avv. Luigi Mariani
Accordo sindacaleDescrizione dei criteri di misurazione dell’incrementalità cui è
subordinata la corresponsione del premio
Disciplina del diritto di opzione (per la sostituzione del premio - in tutto o in parte - in credito welfare)
Disciplina del c.d. residuo (credito welfare non utilizzato)
Rilevanza o meno del credito welfare ai fini del calcolo del TFR
Inoltre, se utile nel caso di specie:
In presenza di più premi aziendali, regolamentazione dell’eventuale
cumulo tra i medesimi
Sintesi dei servizi offerti e modalità di utilizzo del credito welfare(dovranno poi essere dettagliati nel regolamento)
Precisazione in merito alla costituzione di gruppi di lavoro aventi i requisiti per la co-determinazione con i responsabili aziendali
Previsione di un credito welfare aggiuntivo al momento dell’esercizio dell’opzione di conversione
Avv. Luigi Mariani
Estratto da Allegato al D. M. 2016 – Obiettivi e indicatori
Questioni pratico-applicative: «incrementalità»
Avv. Luigi Mariani
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla «costruzione» degli indicatori incrementaliIl beneficio fiscale sull’importo di un premio di risultato costruito, ai fini del quantum, sulla base didiversi obiettivi, è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi diproduttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad unperiodo definito congruo dalle parti
NB: necessaria la precisazione che i diversi obiettivi sono alternativi tra loro, a nulla rilevandoper il resto la diversa strutturazione del premio
Possibili esempi presi in considerazione dall’Agenzia delle Entrate
- Incrementalità correlata ad Entry Gates: Ebitda e/oposizione azienda sul mercato
- Premio unico calcolato nel quantum rispetto a diversiindicatori: 50% riduzione prodotti difettosi e/o 50%incremento del numero di brevetti
- Premio unico con incrementalità di determinazionedel quantum correlata ai medesimi indicatori: 50%riduzione prodotti difettosi e/o 50% incremento delnumero di brevetti
- Premi singoli/non unitari e strutturati in manieraindipendente tra loro: 500 Euro per incremento dinumero di brevetti e 500 per riduzione di prezzidifettosi
È sufficiente l’incrementalità di unodei due indicatori indicati comealternativi
I premi vengono trattati come premidistinti tra loro e, quindi per la tassazioneagevolata/conversione in welfaredell’intero ammontare è necessarial’incrementalità di entrambi gli indicatori
WARNING nella costruzione del premio !!
Avv. Luigi Mariani
Nell’ambito dei gruppi aziendali, qualora la contrattazione collettiva aziendale subordini l’erogazione delpremio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo, per poter assoggettare il premio allatassazione agevolata è necessario che l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza einnovazione venga raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultatoregistrato dal gruppo.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29
marzo 2018 con rifeirmento all’agevolabilità dei
premi all’interno di Gruppi aziendali
ECCEZIONE: l’ipotesi in cui i rapporti di lavoro subordinato siano gestiti,all’interno del gruppo, in maniera unitaria e uniforme e la contrattazionecollettiva sia centralizzata in capo a una sola società. In tal caso èammissibile il ricorso a obiettivi di gruppo quale presupposto dell’impostasostitutiva, fermo restando che in nessun caso potrà essere ammessa alraggiungimento di tali obiettivi la partecipazione di società non residenti.
La tassazione agevolata può essere riconosciuta anche nell’ambito dei gruppi aziendali?
SI
Avv. Luigi Mariani
Il datore di lavoro, che accerti ex post che il premio erogato è conforme ai presupposti richiestidalla legge per l’operatività dell’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva conguagliandole maggiori trattenute operate, o con la prima retribuzione utile o, al più tardi, entro la data dieffettuazione delle operazioni di conguaglio.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2018 con riferimento
all’agevolabilità di anticipazioni e acconti di premi di risultato
Se, per circostanze oggettive, tale verifica non possa essere eseguita prima delle operazioni diconguaglio, la società, per consentire al dipendente di usufruire dell’agevolazione in sede didichiarazione dei redditi, emetterà una nuova certificazione unica (Cu), che andrà ritrasmessaall’Agenzia. Per il tardivo invio della nuova Cu non si applicheranno le sanzioni, in quanto ilmancato rispetto dei termini non è dovuto a inadempienze del datore di lavoro.
Inoltre, il regime fiscale agevolato può trovare applicazione anche all’acconto di premio dirisultato a patto che sia riscontrabile al momento della relativa erogazione un incremento in lineacon l’obiettivo individuato dal contratto. Se al termine del “periodo congruo” non si registranessun incremento, il datore di lavoro che abbia già versato acconti di premio dovrà emettere unanuova Cu e recuperare le minori imposte versate in applicazione dell’imposta sostitutiva o indicareal dipendente di provvedervi in sede di dichiarazione.
Avv. Luigi Mariani
Particolarmente impattante sulla pratica dei piani di welfare è il chiarimento operato in meritoal momento di percezione del benefit allorquando il voucher mediante il quale si concretizzaabbia una scadenza differente tanto da quella dettata dall’eventuale contratto collettivo che loabbia disposto, quanto da quella del piano di welfare dentro al quale è inserito, che, infine, dagliestremi dell’anno fiscale, comunque rilevante per la rendicontazione a bilancio del piano e, ancorpiù, per la verifica del non superamento delle soglie massime di esenzione (molto stringente nelcaso dei 258,23 euro regolati dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR).
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2018 con riferimento al momento di
percezione del benefit erogato mediante voucher
Ciò che rileva è la data nella quale il voucher è scelto/ricevuto, non quella nella quale è speso
RATIO: «in base al principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavorodipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione dellastessa da parte del lavoratore». Il momento di percezione non si ha quando si gode il serviziosotteso al voucher, bensì quando il benefit «esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante perentrare in quella del dipendente». Di conseguenza, la rilevanza reddituale del voucher si ha almomento della consegna al lavoratore (o della sua scelta tramite piattaforma), a prescindere cheil servizio venga fruito in un momento successivo.
Avv. Luigi Mariani
Ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle speserelative alle finalità di cui alle lett. f-bis) ed f-ter) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR,si ritiene che non necessariamente i predetti rimborsi debbano essere erogati nelmedesimo anno in cui le spese sono state sostenute.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2018 con riferimento alla rilevazione
dell’importo del rimborso
L’importo del rimborso rileverà nell’anno in cui il datore di lavoro restituisce allavoratore l’onere da questi sostenuto, fermo restando che ai fini del limite fissatodal comma 182 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016, così come modificato dallalegge di Bilancio 2017, invece, il benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui ildipendente ha optato per la conversione del premio di risultato.
Ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spesesostenute per le finalità di educazione, istruzione e assistenza, di cui all’articolo 51,co. 2, lett. f-bis) ed f-ter), del TUIR, nonché ai fini della deducibilità dei costi da partedell’impresa/datore di lavoro, è necessario che quest’ultimo acquisisca e conservi ladocumentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendentecoerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Avv. Luigi Mariani
Questioni pratico-applicative: L’esercizio dell’opzione
Conversione parziale o integrale
Possibile composizione del bonus monetario e del credito welfare: 75% monetario e 25% in credito welfare 50% monetario e 50% in credito welfare 25% monetario e 75% in credito welfare
Le combinazioni possono essere personalizzate a discrezionedelle parti
Ciascun dipendente potrebbescegliere la propria percentuale diconversione (es. dipendente A: 25%monetario, dipendente B: 30%monetario)
NB: Sono da tenere inconsiderazione gli aspettipratici/contabili della conversionepersonalizzata (opportunità diindividuare percentuali fisse)
Avv. Luigi Mariani
Conversione integrale o parziali
Diritto al ripensamento?
Non consentita: laconversione indenaro di valoriprecedentementeopzionati in welfare(NO BONUSSACRIFICE)
Opportuno: indicareun limite di tempoper eserciziodell’opzione adecorrente dalla datadi comunicazione delvalore del premio.In caso di mancatoesercizio dell’opzione:erogazione del bonusmonetario
Limiti di tempo? Welfare aggiuntivo connesso all’esercizio
dell’opzione?
Incentivo alla conversionedel valore monetario inwelfare (NB: ai finidell’applicazione di tutte ledisposizioni di legge siqualifica come «welfareliberale» con relativeconseguenze)
Questioni pratico-applicative: L’esercizio dell’opzione
Avv. Luigi Mariani
Questioni pratico-applicative: la gestione del «residuo»
«RESIDUO»: credito welfare INUTILIZZATO al termine dell’anno di godimento del bonus
Opzioni
In ipotesi di «Rolling», si deve tenere conto del valore del credito welfareaccreditato nell’anno successivo ai fini della determinazione oggettivo di importodel premio?
«Rolling»: il valore inutilizzato un dato anno è fruibile nell’anno successivo
NB: NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI 3.000 EURO
Versamento alla previdenza/assistenza
complementare
Perdita beneficio
Che succede in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro?
Si può monetizzare il residuo? E se il dipendente non è iscritto alla previdenzacomplementare?
Avv. Luigi Mariani
Valore percepito dal dipendente è 7.000 in credito welfare da spendere mediante convenzioni e/odirettamente per l’acquisto di beni e servizi volti al soddisfacimento delle esigenze personali/familiari
(1) Impatto fiscale e contributivo considerando un’aliquota IRPEF marginale del 30% e un’aliquota contributiva a carico dellavoratore del 9%
(2) Impatto dei contributi a carico del datore di lavoro e del TFR stimato complessivamente al 40%(3) Interamente deducibili (salvo per i servizi aventi finalità sociali/ricreative, deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, se dal regolamento non deriva un obbligo negoziale)
Ottimizzazione della variabile fiscale
Il welfare nella contrattazione collettiva nazionale e territoriale
Avv. Luigi Mariani
Avv. Luigi Mariani
«A decorrere dal 1 giugno 2017 le aziende attiveranno a beneficio di tuttii lavoratori dipendenti piani di Flexible Benefits per un costodi 100 euro.Con decorrenza 1 giugno 2018 e 1 giugno 2019, tale importo è elevato,rispettivamente, a 150 euro e 200 euro»
(Accordo 26 novembre 2016)
Rinnovo CCNL Industria Metalmeccanica
Incentivo all’attivazione del welfare aziendale
Avv. Luigi Mariani
Rinnovo CCNL Industria Metalmeccanica
Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
• con contratto a tempo indeterminato
• con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato almeno tre mesi,non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio –dicembre).
• Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita, né indennizzata, nelgiugno – 31 dicembre di ciascun anno.
• I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sonocomprensivi esclusivamente di eventuali oneri fiscali o contributivi a caricodell'azienda.
Avv. Luigi Mariani
Rinnovo CCNL Industria Metalmeccanica
• Le erogazioni si aggiungono alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda, siaunilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità diformalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
• In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzarecriteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
• I lavoratori hanno, comunque, la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno,Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimiFondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100,e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.
• le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze deilavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma dibeni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare laqualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione,istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Il 28 novembre 2016 è stato sottoscritto tra Confcommercio Lombardia e Cgil, Cisl e Uil regionali l'Accordo Quadro per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare per le aziende aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio che applicano CCNL diversi da quello del Terziario (Turismo, Impianti sportivi, Multiservizi, Artigiani, Industria ecc.).
L’ACCORDO QUADRO REGIONALE SOTTOSCRITTO DA
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA
consente alle aziende associate, prive di RSA/RSU, didetassare le somme di ammontare variabile cheverranno erogate a seguito di incrementi diproduttività, redditività, qualità, efficienza edinnovazione, misurabili e verificabili, nonché lesomme che verranno erogate sotto forma dipartecipazione agli utili.
Per poter aderire all’Accordo Quadro Regionale le aziende devono rispettare integralmente sia la parte c.d. economica/normativa sia la parte c.d. obbligatoria del CCNL applicato ai propri dipendenti.
L’Accordo è immediatamente esigibile da parte di tutte le aziende rientranti nel campo d’applicazione, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.
Avv. Luigi Mariani
Confprofessioni Lombardia e Lazio, rappresentanze territoriali competenti hannosottoscritto l’accordo territoriale attuativo della detassazione dei premi diproduttività in data 28 dicembre 2016
L’ACCORDO QUADRO NAZIONALE E TERRITORIALE SOTTOSCRITTO DA
CONFPROFESSIONIIn data 6 dicembre 2016 a Roma, Confprofessioni e le organizzazioni sindacali(Fisascat Cisl, Uiltucs e Filcams Cgil) hanno sottoscritto l’accordo quadronazionale che consente a tutte le strutture professionali di accedere alladetassazione dei premi di produttività, fruendo dell’imposta agevolata del 10%
Le parti sociali hanno adottato un modello di “accordo territoriale” che lascia aisingoli studi la facoltà di scegliere gli indici e gli obiettivi di produttività, nonché icriteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del proprio contesto, cuisubordinare l’erogazione dei premi.
L’accesso all’imposta agevolata è condizionata all’implementazione di contrattiaziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale. Sono, quindi, le rappresentanze regionalia tradurre in accordo territoriale quanto previsto dall’Accordo Quadro Nazionale.
Anche Chiomenti in forza di tale accordo ha
introdotto per i suoi
dipendenti un piano welfare
Avv. Luigi Mariani
Avv. Luigi Mariani
L’importanza del Regolamento Welfare
La durata del Piano (c.d. ciclo)
La gestione del residuo
I destinatari del piano (es. chi ha superato il periodo di
prova, chi ha un contratto a tempo indeterminato etc.)
Il regolamento welfare, in aggiunta a quanto convenuto tra le parti in accordo sindacale o daquanto strutturato nei piani di incentivazione aziendale disciplina più in dettaglio:
I servizi welfare parte del piano
(es. servizi rimborsabili/non rimborsabili, modalità di
rimborso)
Lo scopo del piano (anche e soprattutto
con finalità di fidelizzazione del
personale destinatario)
Le eventuali modalità di recesso dal Piano
L’incidenza/non incidenza del credito welfare ai fini del TFR
Ipotesi specifiche che determinano in corso d’anno
l’esclusione dal piano (es. procedimento disciplinare; aspettativa non retribuita)
Le modalità di gestione sulla piattaforma telematica del
credito welfare
Avv. Luigi Mariani
ANY QUESTIONS?
Dott./Dott.ssa ………..