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ALLEGATO 8
REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI
Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI
Area Approvvigionamenti e Patrimonio
SCRITTURA PRIVATA N.
Per la fornitura di dispositivi e reagenti con il noleggio delle
apparecchiature per la lavorazione , trattamento e controllo
qualità degli emocomponenti, fotoferesi extracorporea, per
l’esecuzione di indagini di immunoematologia (micro metodo
su piastra, agglutinazione su colonna), per esecuzione
esame emocromocitometrico completo di formula
leucocitaria e determinazione della emoglobina. Gara n......
TRA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Consorziale di Bari (di seguito
nominata, per brevità, anche “Azienda Ospedaliera”), con sede legale in Bari,
Piazza Giulio Cesare 11, rappresentata dal Direttore dell’Area
Approvvigionamenti e Patrimonio, Dott. ______________, nato a ________ il
_______________;
E
ALLEGATO 8
la Ditta ______________, sede legale in _________ (__) C.A.P. ______, Via
_____________, iscritta nel Registro delle Imprese di ______ al n.
____________, C.F. _____________, P. IVA ____________, domiciliata ai fini
del presente atto in ______ (_____) C.A.P. ________, Via _________, n.
____, rappresentata dal Dott. ________________, in qualità di Legale
Rappresentante Delegato, della ditta ___________, giusta poteri allo stesso
conferiti con atto del _______ n. ______ Rep., Notaio in ________ Dott.
___________, iscritto al Collegio Notarile di _______, durata in carica fino a
revoca (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
• che con deliberazione n. ____ del _____, il Fornitore è risultato
aggiudicatario della procedura aperta indetta per l’affidamento dell’appalto
di fornitura per il periodo di cinque anni fatto salvo il periodo di
proroga a partire dalla data del collaudo dei sistemi per un valore
complessivo di € ___.____,__ + IVA 22%, (CIG _______) presso la
U.O.C. Trasfusionale;
• che, per l’effetto, il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di
impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto ed eseguire gli
Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito
stabiliti;
a) che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione amministrativa
necessaria ai fini della stipula del presente atto;
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b) il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva pari al __%
dell’importo complessivo (€______ oltre IVA) (al netto degli oneri
fiscali), decurtato del ____%, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, (cauzione costituita da versamento in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la
Tesoreria della Stazione appaltante per un importo pari a € _____ ovvero
Garanzia Fideiussoria stipulata con la Banca ____________ in ______, polizza
n. ______ il ________ per un importo pari a € _____) .
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e degli
Ordinativi di Fornitura sono regolati in via graduata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che
costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni
contrattuali;
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in
materia di contratti di diritto privato.
2) Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate
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automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute
in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo
restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni
autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a
promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a
risolvere la fornitura in essere.
Articolo 2
Oggetto
1. Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa
alla fornitura per il periodo di cinque anni a partire dalla data
del collaudo dei sistemi, CIG ___________;
2. Il fornitore si impegna a procedere alla consegna ed alla installazione
delle apparecchiature nonché dei dispositivi medici/diagnostici indicate al
lotto del provvedimento n.____ del ______ a proprio rischio e con a
carico delle spese di qualsiasi natura, ivi compreso eventuali opere di
adattamento che si rendessero necessarie, per garantire l’avviamento. In
particolare, il Fornitore si impegna a procedere a propria cura e con oneri
a proprio carico, con l’installazione e gli allacciamenti di ogni genere,
provvedendo alla installazione a regola d’arte delle apparecchiature
fornite, eseguite le verifiche di sicurezza elettrica come da normativa
vigente, l’allacciamento all’impianto esistente e qualsiasi altra opera che si
dovesse rendere necessaria anche se non materialmente prevista dal
presente atto;
ALLEGATO 8
Articolo 3
Responsabile della fornitura
1) Il Fornitore individua nel Dott. _____________________ il
Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni
effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti dell'Azienda
Ospedaliera;
2) I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:
Dott. _______________ tel. ______________________ email:
____________________________;
3) l'Amministrazione nomina quale Direttore dell'esecuzione della
scrittura privata il Prof. ____________________.
Articolo 4
Durata
- la durata è di (5) cinque anni a decorrere dalla data del collaudo dei
sistemi indicati nella deliberazione n._______, salvo la facoltà di avvalersi
della opzione della proroga di ulteriore 12 mesi;
- Qualora l'importo massimo spendibile non venga esaurito nell'ambito del
periodo complessivo di vigenza contrattuale, la fornitura potrà subire una
proroga temporale fino ad esaurimento dell'importo massimo spendibile,
tenuto conto di tutte le opzioni esercitabili ed incluse nella presente
scrittura privata.
Articolo 5
ALLEGATO 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla
fornitura dei sistemi, materiale di consumo e dei servizi oggetto del
presente contratto , nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria,
anche se materialmente non indicato nel presente contratto, per la
fornitura degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli
relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il
personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione della fornitura a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto,
pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. La fornitura degli apparecchi e del relativo materiale di consumo deve
necessariamente essere conforme, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche, all’offerta Tecnica del Fornitore presentata in
occasione della procedura di gara aggiudicata con provvedimento
n......... In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere
emanate successivamente alla stipula della scrittura privata.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le
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norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
successivamente alla stipula del presente atto, restano ad esclusivo
carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti
dell'Azienda Ospedaliera assumendosene il medesimo Fornitore ogni
relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne
l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o
richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività
svolte dal Centro Ordinante e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi per la prestazione delle attività
contrattuali di personale specializzato che può accedere nei locali di
pertinenza dei laboratori interessati nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è
cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e
procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Ospedaliera, per il tramite
del proprio Centro utilizzatore, di procedere in qualsiasi momento e
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione
ALLEGATO 8
degli approvvigionamenti oggetto degli Ordinativi di Fornitura e del
contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.
9. i quantitativi della presente fornitura potranno essere aumentati di un ul-
teriore 40% del valore massimo dell'importo totale di aggiudicazione per
singolo lotto alle condizioni riportate in offerta e nel disciplinare di gara a
patto che la fornitura sia identica per tipologia e qualità a quello origina-
riamente contrattata per un periodo corrispondente alla durata contrat-
tuale per le esigenze di altre Aziende Ospedaliere ed Istituti del Servizio
Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 07/01/2004 n.1;
10. l’A.O. potrà richiedere una variazione in aumento od in diminuzione della
prestazione, ivi incluse quelle complementari ai sensi dell’art. 106 com-
ma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che la D.A. sarà tenuto ad ese-
guire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro un quinto del-
l'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazio-
ne inizialmente prevista nel contratto.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente
scrittura privata, a:
a) fornire il sistema entro 30 gg. solari dalla data di sottoscrizione del
presente contratto presso la sede dei locali delle U.O. e S.O. sopra
indicati. Rimarranno altresì a carico del fornitore tutti gli altri oneri inclusi
ALLEGATO 8
i costi di trasferimento dell'apparecchiatura
b) fornire materiale di consumo ai prezzi indicati nell’offerta economica
n._________________ del ____________, nella quantità indicate nel
provvedimento n.______, entro 5 gg. solari a decorrere dalla data di
invio dell’ordine trasmesso per mezzo fax presso i recapiti del Fornitore,
pena l’applicazione delle “penali”. In casi eccezionali, quando l’urgenza
del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’ordinativo di
fornitura, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività,
mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e
comunque entro 48 (quarantotto) ore solari dal ricevimento della
richiesta medesima. Detti prodotti dovranno essere consegnati, a cura e
spesa della Ditta aggiudicataria, presso i Magazzino di Farmacia
dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari così come indicati negli
ordinativi d’ordine e secondo le quantità che verranno specificate in
ciascun ordinativo d’acquisto che verrà emesso sulla base delle necessità
dei laboratori interessati.
c) Il Fornitore dovrà ritirare a propria cura e spese entro 24 ore dalla
chiamata, le merci che dovessero risultare difettose, o non conformi ai
requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In
pendenza o in mancanza del ritiro i prodotti forniti resteranno a
disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte
dell’azienda Ospedaliera per eventuale degrado o deprezzamento che
dovessero subire. Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le
ALLEGATO 8
stesse saranno a carico del fornitore e saranno detratte dalla cauzione
prestata, ovvero dall’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
d) La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata
consegna.
e) Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in
parte della Fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è
tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione
richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo. In
tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte
dall’Ordinativo.
f) L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà
il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai
vizi apparenti ed occulti riscontrati all’atto del consumo. La firma per
ricevuta non impegnerà in ogni caso l’azienda ospedaliera se non come
attestazione della quantità dei colli ricevuti; La quantità può essere
accertata dall’Azienda Ospedaliera anche in un secondo momento e
deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di
conseguenza vengono restituite al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore
rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata,
l’Azienda Ospedaliera procede direttamente all’acquisto sul libero
mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando
l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni
ALLEGATO 8
altra spesa e/o danno fatte salve le penali; l’Azienda Ospedaliera si
riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali
contestazioni, per iscritto. Il fornitore dovrà impegnarsi a rifondere il
materiale perso per problemi dovuti al cattivo funzionamento delle
apparecchiature;
g) sostituire le attrezzature qualora previste come dal capitolato, che
dovessero nel corso del presente atto risultare difettose o inutilizzabili a
causa di guasti irreparabili;
h) il fornitore dovrà impegnarsi a fornire adeguata formazione al personale
tecnico impiegato, secondo i termini e le modalità contenute nella
propria offerta tecnico-organizzativa al fine di consentire a quest’ultimo
di gestire nel corso della esecuzione della scrittura privata,
autonomamente l’apparecchiatura in oggetto;
i) manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera dalle pretese che i
terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei
beni oggetto del presente atto, ovvero in relazione a diritti di privativa
vantati da terzi;
j) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della
relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della scrittura privata,
indicando analiticamente le variazioni intervenute;
ALLEGATO 8
l) garantire l’Amministrazione contraente contro l’evizione ex art.1476,
comma 3, c.c. nonché la conformità dell’Apparecchiatura alle
caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell’offerta
tecnica;
Articolo 7
Consegna e verifica dell’apparecchiatura
1) Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, il Fornitore
si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a porre a disposizione dell’Am-
ministrazione contraente il sistema indicato specificatamente nel provvedi-
mento n.________ ed ad effettuare la fornitura con le modalità stabilite
nel presente atto, nonché nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di
gara.
2) In ogni caso la consegna del sistema, dovrà avvenire entro 30 gg. solari,
previo accordi con il Servizio di Manutenzione dell’Area Gestione Tecnica,
dalla data della sottoscrizione della presente scrittura privata, e sentito il
parere del Responsabile dell’esecuzione del contratto;
3) All’atto della consegna e dell’allocazione del sistema, secondo le modalità
comunicate dall’Amministrazione contraente, sarà redatto da parte del
Fornitore apposito verbale, in contraddittorio con il responsabile dell’ese-
cuzione del contratto aziendale, a mezzo del quale si è proceduto alla ve-
rifica della regolarità formale di quanto consegnato;
4) Il collaudo che dovrà essere certificato entro 7 giorni dalla consegna,sarà
inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di fun-
ALLEGATO 8
zionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato
Tecnico; pertanto, il collaudo sarà inteso positivamente superato, in quan-
to il sistema è risultato conforme e correttamente funzionante, e tutte le
metodiche e gli eventuali interfacciamenti informatici previsti in capitolato,
sono stati implementati e verificati;
5) Il collaudo consisterà:
a) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della
fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previste dal com
plesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, ve-
rificata in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazio-
ne tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazio-
ne eccetera);
b) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche
offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni deri-
vanti dall’obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a
verificare l'esistenza e conformità di:
o apparecchiature principali;
o accessori, software, optionals eccetera
c) nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso:
o opportune prove di funzionamento, creando simulazioni dell’attività
cui la macchina è destinata;
o prove e misurazioni strumentali;
o verifica del buon esito di tutti gli interfacciamenti informatici previ-
ALLEGATO 8
sti;
d) nella verifica della corrispondenza dei lavori edili e impiantistici, ove previ-
sti o prescritti, alle caratteristiche indicate nella documentazione di gara,
alle caratteristiche indicate nella offerta della Ditta, alle prescrizioni di leg-
ge.
Tutto il materiale di uso e consumo necessario per il collaudo sarà posto
a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere. Delle operazioni sarà
redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.
La data del relativo verbale è considerata quale data di accettazione della
fornitura consegnata ed inizio della validità contrattuale.
Articolo 8
Manutenzione
1. Il fornitore ha l’impegno di effettuare tutte le operazioni di manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei sistemi in uso al fine di garantire la
continuità operativa dell’attività. Detta attività dovrà essere prestata anche
per il periodo relativo alla eventuale proroga a partire dalla data del col-
laudo, con le modalità ed i termini indicati in sede di gara, compresi il ri-
spetto dei livelli di servizio, pena applicazione delle penali di cui oltre.
2. Fermo restando le condizioni migliorative contenute nell’offerta “tecni-
co-organizzativa”, del fornitore, in caso di guasto gli interventi di ripa-
razione dovranno essere effettuati entro le 8 ore lavorative dalla segnala
zione del guasto.
ALLEGATO 8
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che includerà eventualmen-
te le componenti hardware che verranno acquisite con le modalità pre-
viste dal presente capitolato, si intende riferita alle sotto indicate attività
di servizio:
• attivazione ed installazione gratuita dei nuovi aggiornamenti del
software gestionale che la ditta aggiudicataria dovesse immettere sul
mercato;
• sostituzione dei componenti del sistema che dovessero risultare non
perfettamente funzionanti ovvero che non dovessero mantenere ripro-
ducibile nel tempo le prestazioni dichiarate. In tal caso il fornitore ri-
marrà impegnato alla sostituzione della componentistica mal funzio-
nante entro e non oltre 10 giorni dalla data di segnalazione del gua-
sto;
4. Il fornitore potrà effettuare, senza alcun onere aggiuntivo, ulteriori
interventi manutentivi programmati, e necessari per un continuo e co-
stante miglioramento della funzionalità del sistema e dei program- mi
gestionali, senza limitare la funzionalità operativa del Laboratorio interessato
e concordando data e ora con il Responsabile del Labora- torio interessato;
5. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula della pre-
sente scrittura privata, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail
del Referente della fornitura (di seguito descritto) e la ragione sociale,
l’indirizzo, i numeri telefonici ed i fax dei centri di assistenza di cui al capi-
tolato tecnico.
ALLEGATO 8
Articolo 9
Supervisione e Controllo
Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione
ed esecuzione della presente scrittura privata, sono svolte dall’Amministrazio-
ne contraente, anche attraverso il Responsabile dell’esecuzione del contratto.
All’Amministrazione contraente è demandata anche l’applicazione delle penali
stabilite. In particolare l’Amministrazione contraente attuerà il controllo di
qualità dell’attività e del servizio prestato riservandosi il diritto di recesso dalla
scrittura privata qualora venga riscontrata una progressiva mancanza di quali-
tà nell’esecuzione della fornitura.
Articolo 10
Corrispettivi
1. Il corrispettivo di € ________ oltre IVA 22% dovuto al Fornitore
dall’Amministrazione contraente in relazione all’affidamento della fornitura
riportata analiticamente nel provvedimento n.____/_____, (ai prezzi ed
alle condizioni di cui all’offerta economica n. ___/__/__ del __.__.___),
acquista agli atti d'ufficio;
2. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura che verrà effettuata a
perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle
prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è
dovuto unicamente al Fornitore.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del
presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle
ALLEGATO 8
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità,
sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il predetto corrispettivo è determinato, a proprio rischio dal Fornitore in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è,
pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualità facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad
adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 11
Fatturazione, pagamenti e tracciabilità
1) Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo sarà effettuato
dall’Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base delle fat-
ture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla
normativa, anche secondaria, vigente in materia, ed in conformità agli or-
dinativi emessi dall’Azienda Ospedaliera; In ogni caso, le fatture non po-
tranno essere emesse prima della data di accettazione della fornitura,
coincidente con l’esito positivo del collaudo. Per le quote relative al noleg-
gio ed alla fornitura dei contenitori, la fatturazione sarà effettuata con ca-
denza trimestrale sulla base delle quotazioni pattuite, previa verifica della
effettiva funzionalità degli strumenti nell’arco temporale del servizio pre-
stato a partire dalla data del collaudo, così come segnalato dal Direttore
dell’Unità Operativa. Il responsabile dell’esecuzione del contratto dovrà co-
ALLEGATO 8
municare alla competente U.O. Inventario Beni Mobili Settore Beni di Ter-
zi, ogni eventuale guasto e/o malfunzionamento, non tempestivamente ri-
parato del sistema analitico aggiudicato, al fine di poter procedere alla re-
golare e puntuale liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice.
2) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al pre-
sente contratto, al singolo ordinativo di fornitura e deve essere intestata e
spedita all’Amministrazione Contraente. La fattura deve contenere l’indica-
zione, indispensabile per la liquidazione al Centro Ordinante;
3) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestiva-
mente noto all’Amministrazione contraente, per quanto di propria compe-
tenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui
sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già
effettuati.
4) I pagamenti per le forniture saranno effettuati entro i termini previsti per
legge;
5) Scaduti i termini di pagamento senza che sia emesso il mandato, spettano
alle ditte aggiudicatarie, gli interessi moratori stabiliti in conformità al D.
Lgs. 192/2012;
6) Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art.1283 c.c.;
7) Si intendono ricevute il 15 del mese tutte la fatture registrate tra il 1° e
15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il
ALLEGATO 8
16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
8) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il
caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà so-
spendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attivi-
tà previste nella presente scrittura privata e nei singoli ordinativi di forni-
tura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la pre-
sente scrittura privata e/o l’ordinativo di fornitura si potrà risolvere di di-
ritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con
lettera raccomandata A.R. dall’Azienda Ospedaliera;
9) Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche;
10) Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione ap-
paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappal-
tatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
11) Le coordinate dei conto correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche,
ove dovranno confluire tutti i relativi movimenti finanziari effettuati esclu-
sivamente a mezzo bonifico bancario ai sensi della L.n. 136/10 e successi-
ve modifiche, sono le seguenti:
1 ____________________________________________
IBAN: ____________ - Swift Code ____________
Sono delegati ad operare su detti conti correnti i soggetti di seguito indicati:
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_________________ _____________________
12) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestiva-
mente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblica-
te nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine
ad eventuali ritardi di pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effet-
tuati;
Articolo 12
Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la
conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad
alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese
collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della
scrittura privata stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o
altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione
e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
d) Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
ALLEGATO 8
ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni
e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso
si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod.
Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al
risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 13
Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Ospedaliera
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la
consegna o il collaudo dell’apparecchiatura, il fornitore è tenuto a corrispondere, a ri-
chiesta della medesima Azienda Ospedaliera, una penale pari al 3% (tre) del corri-
spettivo pattuito in relazione al canone mensile di noleggio richiesto , IVA esclusa;
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Ospe-
daliera, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine
stabilito per la sostituzione dei Beni non conformi a seguito di collaudo
di cui al precedente articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’a-
zienda Ospedaliera una penale pari al 2 (due) % del corrispettivo pat-
tuito in relazione al canone di noleggio mensile IVA esclusa;
3. Per ogni giorno di mancata utilizzazione, nel corso dell’esecuzione del
contratto di noleggio, delle attrezzature per cause imputabili al Forni-
tore oltre alla decurtazione previste nel precedente articolo sul canone
mensile il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell’Azienda
ALLEGATO 8
Ospedaliera una penale pari al 2(due) % del corrispettivo pattuito in
relazione al medesimo canone;
4. per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, ri-
spetto ai termini stabiliti nel presente contratto per la consegna dei
beni (kit e materiale diagnostico ) , il Fornitore è tenuto a corrisponde-
re a richiesta dell’Azienda Ospedaliera, una penale pari al 2 (due) %,
del corrispettivo pattuito in relazione al materiale diagnostico
pattuito ,IVA inclusa;
5. per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle operazioni di manutenzione , an-
che se imputabili a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, il For-
nitore è tenuto a corrispondere a richiesta dell’azienda Ospedaliera una penale
pari al corrispettivo pattuito in relazione all’assistenza tecnica;
6. Deve considerarsi ritardo, anche il caso in cui il Fornitore esegua la
fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni
contenute nel presente atto e nel capitolato tecnico e nella propria
proposta tecnico organizzativa; In tali casi l’Azienda Ospedaliera appli-
cherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura
e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo conforme alle di-
sposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del mag-
gior danno;
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applica-
zione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per
iscritto al Fornitore dall’Amministrazione della Azienda Ospedaliera; il
ALLEGATO 8
Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzio-
ni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio
dell' Azienda Ospedaliera, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa
non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le pe-
nali come sopra indicate, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente articolo,
non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbliga-
zione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’ob-
bligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal pre-
sente articolo non preclude il diritto della Azienda Ospedaliera a richie-
dere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Azienda Ospedaliera potrà compensare i crediti derivanti dall’applica-
zione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al For-
nitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore
medesimo ovvero, per difetto avvalersi della cauzione di cui alle pre-
messe ed al successivo articolo od alle altre eventuali garanzie rilascia-
te dal Fornitore, senza bisogno di diffida , ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario;
Articolo 14
Cauzione definitiva
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti dal
ALLEGATO 8
Fornitore, il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva pari al
__% dell’importo complessivo (€______ oltre IVA) (al netto degli oneri
fiscali), decurtato del ____%, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, (cauzione costituita da versamento in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito
presso la Tesoreria della Stazione appaltante per un importo pari a €
_____ ovvero Garanzia Fideiussoria stipulata con la Banca ____________
in ______, polizza n. ______ il ________ per un importo pari a €
_____) .
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'appalto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito
principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di
tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di
Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista
l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la
Azienda Ospedaliera, fermo restando quanto previsto nel precedente
articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Azienda Ospedaliera a far
data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata;
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino
ALLEGATO 8
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
presente Atto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di
eventuali crediti della Azienda Ospedaliera verso il Fornitore, a seguito
della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, e decorsi i
termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in
forma scritta dall’Azienda Ospedaliera.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Ospedaliera.
9. La cauzione definitiva dovrà essere ricostituita proporzionalmente in caso
di proroga della presente scrittura privata.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,
l’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolta la
scrittura privata;
Articolo 15
Custodia dei beni e responsabilità
Con riferimento alle attrezzature concesse in service, il fornitore detiene la
proprietà dei beni consegnati. Durante tutto il periodo del service, ivi incluso
l’eventuale periodo di proroga, rimarranno a carico del fornitore tutti i rischi di
perdite, furti incendi e danni relativi ai beni forniti; Rimarranno altresì a carico
del fornitore tutti i rischi di perdite, furti , incendi e danni durante il trasporto
ALLEGATO 8
e la sosta presso i Laboratori interessati.
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,
di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione della scrittura privata.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto
il materiale originario o predisposto in esecuzione della scrittura privata.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o di-vengano di
pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ospedaliera
ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la scrittura privata, fermo restando
che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della scrittura privata nei casi in
cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a
gare e appalti, previa comunicazione all’Azienda Ospedaliera delle modalità
e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.
ALLEGATO 8
196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di
riservatezza.
Articolo 16
Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e
della presente scrittura privata, la Azienda Ospedaliera potrà risolvere ai
sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al
Fornitore con raccomandata a/r nel caso di mancato adempimento delle
prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nella scrittura privata.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi
assunti con la stipula della scrittura privata che si protragga oltre il termine
non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a
mezzo di raccomandata AR dall’Azienda Ospedaliera per porre fine
all’inadempimento, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di
considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolta di diritto la
scrittura privata e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare
una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore
per il risarcimento del danno. In ogni caso la Azienda Ospedaliera potrà
risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati
ALLEGATO 8
da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione della scrittura privata e
dei crediti;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto di autore ed in
genere di privativa altrui intentate contro la Azienda Ospedaliera, ai
sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) mancata rispondenza dei requisiti dei i prodotti forniti rispetto quanto
dichiarato in sede di gara;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il
termine di 10 (dieci) gg. dal ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’Azienda Ospedaliera cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale
sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da
quello espresso nella presente scrittura privata;
g) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle
premesse, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art.80 del
D.Lgs. 50/16 abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine
generale previsti dalla predetta normativa, nonché difformità tra le
caratteristiche fornite e quelle dichiarate nelle offerte;
h) ritardo superiore a 15 gg. nella consegna dell’attrezzatura rispetto a
quanto dichiarato in sede di gara;
i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
ALLEGATO 8
j) violazione degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria previsti dalla L.
136/2010 e successive modifiche;
k) In tutti i casi di risoluzione del presente atto, la Azienda Ospedaliera
ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero
importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale
all’importo oggetto delle contestazioni.
l) Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale
di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera
raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Azienda
Ospedaliera al risarcimento dell’ulteriore danno.
3. Il contratto si intenderà risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50
del 2016 anche se non espressamente citati nel presente articolo.
Articolo 17
Recesso
1. L’Azienda Ospedaliera ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere
unilateralmente dalla scrittura privata, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
ALLEGATO 8
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il
concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di
forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal
Bando di gara e dal Disciplinare di gara, relativi alla procedura
attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o
l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile
tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati
alle misure previste dalla normativa antimafia.
3) Il recesso è, inoltre, consentito:
a) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dalla CONSIP
ai sensi delle vigenti normative nazionali;
b) per aderire alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto
aggregatore regionale ai sensi della vigente normativa regionale;
4) In deroga a quanto stabilito al precedente comma 3 lett. b) non si fa luogo
al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto , al
fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi
ALLEGATO 8
stipulati dal Soggetto aggregatore;
5)Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno
alcuno per la Azienda Ospedaliera.
6)In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e
le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
7) L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere, altresì, unilateralmente dalla
scrittura privata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi previsti
dall’art. 109 del D.lgs. 50 del 2016 anche se non espressamente citati nel
presente articolo.
Articolo 18
Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
Articolo 19
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
contratto a pena di nullità delle cessioni stesse salvo i casi previsti dall'art.
106 del D.Lgs 50/16.
ALLEGATO 8
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura
senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai
precedenti commi, la Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il
contratto.
Articolo 20
Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto
di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione Contraente una
azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il
Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la medesima
Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Azienda
Ospedaliera.
L’Azienda Ospedaliera si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle
iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il
Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un
proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente,
tentata nei confronti della Azienda Ospedaliera, quest’ultima, fermo restando
il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fon-
ALLEGATO 8
data, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della scrittura privata, re-
cuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso
per i servizi erogati.
Articolo 21
Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e
tempestivamente l' Azienda Ospedaliera sulla evoluzione tecnica dei
prodotti oggetto della scrittura privata e delle conseguenti possibili
variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi
oggetto della medesima scrittura privata. Qualora vengano immessi in
commercio nuovi sistemi ovvero prodotti diversi e/o migliorativi di quelli
indicati in offerta, previa autorizzazione preventiva, l'Azienda Ospedaliera
potrà affidare, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la
sostituzione delle apparecchiature/prodotti originariamente aggiudicati con
prodotti di nuova generazione immessi sul mercato, purché gli stessi
rappresentino un ulteriore evoluzione scientifica e tecnologica. In tal caso
la fornitura avverrà ai medesimi patti e condizioni originariamente
contrattuati. Nei limiti dell'importo massimo spendibile di cui al punto 3)
del presente articolo rimane facoltà dell'Azienda Ospedaliera effettuare
acquisizioni di beni e servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma
3, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, verificata la congruità delle
quotazioni applicate.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che,
ALLEGATO 8
di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al
contratto ed ai suoi allegati.
Articolo 22
Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Azienda Ospeda-
liera, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Articolo 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le parti, in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della scrittura privata
medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le
informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
L’Azienda Ospedaliera, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obbli-
ghi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della scrit-
tura privata dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate
al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi
degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. In ogni caso la Azienda Ospedaliera
dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione da
parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi
alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’e-
secuzione della scrittura privata e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini
ALLEGATO 8
del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’a-
nalisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I trattamenti dei dati sono im-
prontati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed av-
vengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli art. 31 e succ. Del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichia-
rano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondo-
no al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per er-
rori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta impu-
tazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti
dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Qualora, in
relazione all’esecuzione della presente scrittura privata, vengano affidati al
Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda Ospedaliera risulta tito-
lare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del tratta-
mento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza
con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conse-
guenti a tale designazione consistono, in particolare:
a. nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive
misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal
Codice;
b. nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati
personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e
verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché
la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
ALLEGATO 8
c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati,
alle richieste verbali dell’interessato;
d. nel trasmettere all’Azienda Ospedaliera, con la massima tempestività,
le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e
succ. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da
consentire all’Azienda Ospedaliera stessa di dare riscontro
all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì
all’Azienda Ospedaliera tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito
dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e. nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,
impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto
trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle
istruzioni impartite;
f. nel consentire all’Azienda Ospedaliera, in quanto Titolare del
trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente atto viene redatto nella forma della scrittura privata semplice, da
registrarsi in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore le spese dei bolli,
eventuali tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico
all’Amministrazione della Azienda Ospedaliera per legge. Il Fornitore dichiara
ALLEGATO 8
che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto.
Articolo 25
Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale
delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative
clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di
approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non
può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità
o l’inefficacia di una delle clausole della scrittura privata non comporta
l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente
atto da parte della Azienda Ospedaliera non costituisce in nessun caso
rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque
di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del
rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato
dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli
Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi,
a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del
presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo
diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
ALLEGATO 8
Il presente atto, che consta di pagine ____ (____) viene letto, accettato e
sottoscritto dalle parti in data e luogo di cui sotto. Il presente contratto
viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n.°
20 contrassegni telematici, di € __,00 ciascuno, che vengono apposti anche
sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti d'Ufficio
dell'Azienda.
Il presente contratto, “redatto in modalità elettronica su ___ (____)
pagine, viene letto, accettato e sottoscritto dalle parti mediante apposizione
delle rispettive firme digitali, verificate le relative validità.
Bari,
Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Per la Ditta _______________
Policlinico Consorziale di Bari Il Legale Rappresentante Delegato
Il Direttore Dr. _______________________
Area Approvvigionamenti e Patrimonio
Dott. ______________
Il sottoscritto_____________________________, in qualità di Legale Rap-
presentante Delegato, della Ditta __________, dichiara di avere particolareg-
giata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti
ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod.
Civ., dichiarano altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
ALLEGATO 8
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e con-
dizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici e disciplina applicabi-
le), Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Responsabile della fornitura), Articolo 4
(Durata), Articolo 5 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità),
Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Consegna e veri-
fica dell’apparecchiatura e della merce), Articolo 8 (Manutenzione), Articolo 9
(Supervisione e controllo), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione
e pagamenti ), Articolo 12 (Trasparenza), Articolo 13 (Penali), Articolo 14
(Cauzione definitiva), Articolo 15 (Custodia dei beni e responsabilità), Articolo
16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 19
(Divieto di cessione della scrittura privata e dei crediti), Articolo 20 (Brevetti
industriali e diritti d’autore), Articolo 21 (Aggiornamento tecnologico), Articolo
22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al tratta-
mento), Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 25 (Clausola
finale).
Ditta ________________________
Il Rappresentate Legale Delegato
Dott._________________________