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Amministratore:svolge le funzioni di committente in caso di effettuazione di lavori
edili o di ingegneria civile
Allegato X D.Lgs 81\08lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,risanamento, ristrutturazione di operein muratura, in cemento armato,in metallo comprese le parti strutturali degli impianto elettrici
• rifacimento facciata, • sistemazione tetto e terrazze,• sostituzione pluviali, • pitturazione parti comuni, • consolidamento strutture, • scavi per tubazioni di scarico, • suddivisione scantinati
in box auto,• sistemazione recinzioni,
cancellate, confini, • sistemazione casa portiere,• adeguamento edificio alle
norme per disabili
Riferimento legislativo costituito da titolo IV D.Lgs 81\08 che ha abrogato D.Lgs 494\96 che aveva recepito la direttiva 92\57\CE
“Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”
Notevoli responsabilità dell’amministratore per: • scelta dell’impresa esecutrice;• controllo che l’esecuzione dei lavori avvenga in condizioni di
sicurezza
Poiché nella generalità dei casi l’amministratore non è un tecnico (ing., arch., geom.), deve prima di tutto decidere se nominare un responsabile dei lavori con cui collaborare e su cui scaricare buona parte di obblighi e responsabilità
Responsabile dei lavori è certamente un tecnico e, se nominato, coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera (art. 89 D.Lgs 81\08):
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori:
Sia che i lavori siano eseguiti da un’unica impresa che da più imprese:
a) verifica l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XVII (art. 90)
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, con le denunce ad INPS,INAIL, Cassa edile e dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
c) trasmette all’amministrazione competente (comune) prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o delladenuncia di inizio attività (DIA) il nominativo delle imprese esecutrici e la documentazione di cui alle lettere a) e b)
Sentenza cass. n. 217 del 12 gennaio 2005Nel caso si effettuino lavori di ristrutturazione senza denuncia di
inizio attività o in difformità da essa si applicano le stesse sanzioni previste nel caso in cui vengano realizzate opere in assenza del permesso di costruire
(riferimento artt. 22 e 44 DPR 380\01 – Testo unico edilizia)
d) invia la notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori a:• azienda unità sanitaria locale;• direzione provinciale del lavoro
nei seguenti casi:• cantieri in cui sono presenti 2 o più imprese;• cantieri in cui opera un’unica impresa di entità > 200 uomini –
giorno (importo lavori di 80.000 – 100.000 euro);• cantieri che inizialmente non soggetti a notifica rientrano a
causa di varianti in corso d’opera
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile in cantiere
D.Lgs 494\96:
il committente verifica l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
Idonieità tecnico professionale (allegato XVII - D.Lgs 81\08):
Le imprese devono esibire al committente o al R.L.:
a) iscriz. C.C.I.A. con oggetto sociale inerente tipologia appalto;b) documento valutazione rischi;c) documentazione attestante conformità di macchine, attrezzature,
opere provvisionali;d) elenco DPI forniti ai lavoratori;e) nomina del RSPP, addetti antincendio e primo (non pronto)
soccorso e medico competente se richiesto;f) nominativo RLS;g) attestati formazione figure sopra citate e lavoratori;h) elenco lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità
sanitaria;i) DURC;l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdettivi (art. 14) (impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro)
A) Lavori che devono essere fatti da 2 o più impresese oltre a lavori edili devono essere effettuati anche sostituzioni
grondaie, tubazioni impianto idrico, o impianto di riscaldamento, impermeabilizzazioni particolari, impianto elettrico condominiale, modifiche ascensori o se altra ditta ha l’incarico di montare e smontare il ponteggio di facciata
B) Lavori che possono essere effettuati da una sola impresasoltanto lavori di pitturazione o pavimentazione
C) Lavori che inizialmente affidati ad una impresa sono eseguiti anche da altre impreseper varianti in corso d’opera o perché l’impresa esecutrice intende dare alcuni lavori in subappalto
A) Lavori affidati a 2 o più imprese:Il committente o il R.L.:
• contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione designa il coordinatore per la progettazione che deve redigere il
PSC;
PSC:relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dellospecifico cantiere
che deve contenere anche la stima dei costi della sicurezza
Art. 102 D.Lgs 81\08:Il committente o il R.L. deve trasmettere il PSC a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori
Il committente o il R.L.:• prima dell’affidamento
dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione
Il committente se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 può svolgere le funzioni sia di coordinatore progettazione che di coordinatore esecuzione
Obblighi del coordinatore per l’esecuzionemolto pesanti
che i lavoratori non siano esposti a rischi
che i lavoratori utilizzino i DPI
che i lavoratori eseguano le lavorazionirispettando le norme di sicurezza
che i lavoratori non creino rischi peraltri lavoratori
Ciascuna delle imprese esecutrici deve redigere il POS
e deve rispettare le misure generali di tutela
Lavori affidati ad una sola impresa Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve redigere il POS e
non può dare alcun lavoro il subappalto
Art. 1656 c.c.: l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o
del servizio se non è stato autorizzato dal committente
Lavori pubblici sempre possibile affidare lavori in subappalto:
art. 118 D.Lgs 163\06: tutte le prestazioni nonché lavorazioni sono subappaltabili e affidabili in cottimo
Lavori che inizialmente affidati ad una impresa sono eseguiti anche da altre imprese
o per necessità di eseguire opere impreviste che l’impresa esecutrice non è in grado di effettuare, o per lavori dati in subappalto con l’autorizzazione del committente
Il committente o il R.L.:• designa il coordinatore per l’esecuzione che deve predisporre il
PSC per i lavori residui
Illegittimità di appalto di mere prestazioni di lavoro (appalto fittizio)
un appalto che avesse come oggetto la messa a disposizione del committente soltanto prestazioni di manodopera, si configura come “appalto fittizio” vietato art. 1, c. 3, legge n. 1369\60
in questo caso l’appaltatore dell’opera fornisce al committente,anziché l’opera o il servizio, una pura prestazione di lavoro, molto spesso al solo scopo di eludere obblighi normativi e previdenziali
In questo caso ricadono e gravano sul committente tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro in quanto l’appaltatore interposto non può essere ritenuto datore di lavoro o lavoratoreautonomo
Sentenza cass. pen. n. 11504 dell’11 marzo 2004
Condanna l’amministratore del condominio che aveva incaricato ilportiere di effettuare alcuni lavori di saldatura su recinzione metallica perimetrale dello stabile con una saldatrice
Il lavoratore rimaneva folgorato per difetto isolamento saldatrice e mancata installazione interruttore differenziale nel quadro di alimentazione
Viene contestata all’amministratore anche:
• mancata informazione al lavoratore,• mancata fornitura allo stesso di DPI
Il giudice rigettata la tesi difensiva dell’imputato sia considerando la vittima lavoratore subordinato che lavoratore autonomo
Art. 93 D.Lgs 81\08:Culpa in vigilandoIl conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi relativi a:
• nomina coordinatori; • verifica idoneità tecnico professionale imprese esecutrici;• trasmissione documentazione alla amministrazione concedente; • invio notifica preliminare;
Se non prende provvedimenti relativi a:sospensione dei lavori, allontanamento imprese, risoluzione del contratto, in seguito a segnalazione da parte del coordinatore per l’esecuzione
di gravi inadempienze del rispetto delle norme di sicurezza da parte imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi
Sanzioni per i committenti e i responsabili lavori (art. 157)(più che raddoppiate rispetto art. 20 D.Lgs 494\96)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro se:• non prevede nel progetto la durata dei lavori;• non nomina il coordinatore per la progettazione ove previsto;• non nomina il coordinatore per l’esecuzione ove previsto;
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro se:• non verifica idoneità tecnico – professionale imprese esecutrici
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro se:• non trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per l’esecuzione dei lavori
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro se:• non trasmette all’amministrazione concedente nominativo e
documentazione imprese esecutrici