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Tutela e incasso dei crediti commerciali

nell’Unione Europea

Avv. Marcello Mantelli

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Prima parte: Tutela dei crediti commerciali in fase contrattuale

Situazione economica-patrimoniale

del cliente (o del fornitore)

Rischio commerciale (cliente /fornitore)

Rischio politico (paese)

Analisi sistema giudiziario e giuridico

Analisi sistema bancario locale

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Il venditore deve: 1) consegnare i beni, 2) trasferirne la proprietà 3) rilasciare i relativi documentiIl compratore deve:1) pagare il prezzo 2) prendere in consegna i beniEntrambi alle condizioni previste dal contratto

e dalla presente convenzione** Articoli 30 e 53 Convenzione Onu sui contratti di vendita Int. di merci

(Vienna,1980).

Vendita internazionale di merci

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Quadro legale della vendita internazionale di mercitra imprese

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 11 aprile 1980)Stati aderenti: 74* *al 19/11/2009

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Stati Membri della U.E al 11/2009

* Candidati: Croazia, Macedonia e Turchia

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Stati membri della U.E firmatari della Convenzione ONU sulla vendita internazionale

Tutti gli stati membri dell’U.E hanno firmato la Convenzione ONU sulla vendita int. di merci (la “Convenzione”) fatta eccezione per:

Regno Unito,Irlanda, Malta e Portogallo

Tra gli altri firmatari extra U.E: Australia,

Stati Uniti,Canada,Giappone, Russia e Cina.

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Applicazione della Convenzione

a) Se le parti hanno sede d’affari in stati diversi entrambi firmatari della Convenzione ;

b) Se le norme di diritto internazionale privato portano all’ applicazione della legge di uno stato contraente(Conv.di Roma 1980 - Reg.Ce 593/2008)

c) Per volontà delle parti espressa nel contratto

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Legge applicabile in mancanza di scelta

Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma,1980)

Il Regolamento CE n.593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009):

art.4 (a) «Il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale..»

art.4 (b) «Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale»

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Che cosa regola la Convenzione (art.3)

1.La vendita internazionale di beni inclusi:Preliminare di vendita, vendita a consegne ripartite, fornitura, vendita e servizi correlati “non preponderanti (in valore)rispetto ai beni forniti” Esempio:hardware e software,appalto ?

2. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare sono considerate vendite esempio: stampi, macchinari (salvo che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per la fabbricazione)

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Contratti esclusi dalla Convenzione

contratti nei quali la parte preponderante degli obblighi della parte che fornisce la merce

consiste nella prestazione di manodopera o altri servizi

Esempio: progettazione di una linea di produzione

Inoltre non si applica, ex art.2:>>> alle vendite di merce acquistata per uso personale, familiare o

domestico, all’asta, fissate dall’autorità giudiziaria, di valori mobiliari, titoli di credito, di navi e aereomobili e di energia elettrica

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Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento

-Tempo della Consegna:

secondo il contratto …

oppure

entro un tempo ragionevole dalla conclusione del contratto (art.33 Conv.)

-Passaggio del rischio

Artt.67 e ss. Conv. / Incoterms

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Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento

La merce deve essere conforme per quantità , qualità e tipo al contratto (incluso l’imballo) oppure, in mancanza essere:

- idonea all’uso a cui viene destinata merce dello stesso tipo

- idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore ante contratto

- possedere le qualità del campione o modello - essere imballata/confezionata secondo i criteri usuali per

merce dello stesso tipo (o in maniera adatta)

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Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento

Responsabilità del venditore per difetti di conformità,contestazioni

Denuncia dei difetti, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui vengono rilevati…

al più tardi entro due anni dalla consegna

Inadempimento essenziale

risoluzione – full compensation

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Mancato pagamento e assicurazione

“La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione (Es:ritardo di consegna / non conformità) In questo caso l’indennizzo sarà corrisposto entro 60 giorni dal: -riconoscimento del credito da parte del debitore o -dalla sentenza esecutiva favorevole all’assicurato (esclusi interessi, spese e perdite connesse

alla contestazione)”

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Tutele tipiche

Crediti documentari (CCI UCP 600)

Garanzie bancarie a prima richiesta

Titoli di credito

Vantaggi e limiti

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Superamento dei punti critici della venditainternazionale: il contratto

Proposta ed accettazione es.ordine e confermaAccettazione con modifiche non sostanzialiAccettazione con modifiche sostanziali=

controproposta Modifiche sostanziali: prezzo, pagamento, qualità e quantità merce, luogo e tempo di consegna, l’estensione responsabilità di una parte e risoluzione delle controversie (art.19 3° co.Conv.).

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Superamento dei punti critici della venditainternazionale: il contratto

La Convenzione di Vienna è derogabile e quindi:

1.Conferma d’ordine accettata dal cliente: clausole base +

scheda prodotto o servizio

2.Contratto ad hoc per la specifica operazione 3.Condizioni generali di vendita (Cgv): operatività

Riduzione/gestione del rischio d’impresa

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Contratto e protezione dal rischio di mancato pagamento

La riserva di proprietà nella UE: ART.4 Direttiva 2000/35/CE:

Gli Stati membri provvedono… affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

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Riserva di proprietà

La merce rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento del prezzo pattuito.

art. 11 D. lgs 231/2002

“La riserva della proprietà… preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se confermata nelle singole fatture aventi data certa anteriore al pignoramento regolarmente registrate nelle scritture contabili”

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Contratto e protezione dal rischio di mancato pagamento

Interessi applicabili in caso di ritardato pagamento secondo la Convenzione di ViennaDue sentenze arbitrali austriache (1995): a) Full compensation [ex art.74 Conv.]; oppureb) Giurispr.: interessi secondo la legge del paese ove ha sede il venditore. In tutti i paesi membri della UE: Recepita la direttiva CE 2000/35, fatte salve normative nazionali più favorevoli al creditore (art.6 Direttiva 2000/35/CE)

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Esempio: tasso di interessi attuale in U.K.Late Payment of Commercial debts

1° luglio / 31 Dicembre 2009Tasso base di riferimento (Bank of England): 0.5%Maggiorazione di 8 puntitasso di interesse moratorio U.K:8.5%*Tasso di interessi attuale in Eurolandia:Tasso Bce 1%+7 punti = tasso moratorio Eurolandia: 8% *Late Payment of Commercial Debts Regulations (SI 2002 No 335 07-08-2002) amending the Late payment of Commercial Debts Act 1998.

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Il caso francese

1. Appalti pubblici: pagamento ridotto nel 2002 a 45 giorni per lo Stato e gli enti locali (code des marchés publics, Titre IV - article 98) - interessi Riduzione a trenta giorni con décret n°2008-407 du 28 avril 2008 – interessi 2.Rapporti tra impreseLegge francese sulla modernizzazione dell’economia L.2008/776 del 4/8/2008 riguarda:Contratti di fornitura

Contratti di distribuzione Contratti di prestazione di servizi tra imprese soggetti a requisiti inderogabili (loi de police)

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Il caso francese

Art.L.441-6 Code de Commerce:

Obbligatorie le condizioni generali di vendita (Cgv) con validità massima di un anno.

Le Cgv costituiscono il nucleo minimo del rapporto contrattuale

Pagamento: entro i 30 giorni successivi alla consegna dei beni o servizi (45 gg fm da esecuzione fornitura o, al più tardi, entro 60 gg da data emissione fattura (se concordato per iscritto tra le parti)

Eccezione: accordi di categoria al massimo fino al 1 gennaio 2012

L-441-3 Code de Commerce

Fattura in duplice originale con indicazione, tra l’altro, del termine di pagamento, dello sconto in caso di pagamento anticipato e del tasso di mora applicabile.

Tasso convenzionale di mora, eventualmente concordato tra le parti, non può essere inferiore a tre volte il tasso legale francese in vigore (3,79x3=11,37% tasso finale applicabile)

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Il caso francese: le sanzioni previste

L 441-6 Code de CommerceAmmenda 15000 euro se persona fisica

Fino a 75.000 euro se persona giuridica in caso di mancata indicazione nelle condizioni di vendita dei termini di pagamento , del tasso di mora ed in caso di mancato rispetto del termine di pagamento previsto legalmente

L 441-7 Code de Commerce: Ammenda 75.000 (PF) / 375.000 (PG) euro al fornitore che omette

ingiustificatamente di concludere un accordo scritto indicando le principali condizioni economiche del contratto di fornitura, distribuzione e prestazione di servizi.

L 442-6 Abuso di posizione dominante: ad esempio imposizione di condizioni al partner in deroga alla normativa

risarcimento danni e sanzione civile fino a 2.000.000 di euro.

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Il caso francese

La L.776/2008 si applica alle imprese italiane?

Si, qualora sussistano entrambi i seguenti requisiti:

1.il rapporto tra le parti è sottoposto al diritto francese (oppure l’impresa italiana ha una stabile organizzazione in Francia, ad es. una filiale);

2.L’impresa con sede in Italia è: produttore, prestatore di servizi, grossista o importatore

Decorrenza applicazione: per tutti i contratti conclusi dopo il 1 gennaio 2009

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Seconda Parte: incasso e recupero del credito commerciale

Procedura aziendale di monitoraggio dei crediti

Ricerca informazioni

Società di recupero crediti

Cessione pro soluto

Diffida ad adempiere

Parere sulle opzioni legali percorribili

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Deducibilità fiscale perdite su crediti

Art.101 TUIR

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso…se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

> procedura concorsuale

> riscossione del credito

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La cessione pro soluto del credito

Cass.Civ.Sez.V 12/4/2006:

Le minusvalenze generate dalla cessione dei crediti con clausola pro soluto concorrono alla formazione del reddito d’impresa soltanto se risultano da elementi certi e precisi che debbono essere dimostrati dall’imprenditore. Non è sufficiente, in questa prospettiva, che l’imprenditore provi che la cessione è avvenuta con l’applicazione di un corrispettivo simbolico.

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Giudice competente

Giudice competente in caso di controversia transfrontaliera:Regolamento CE n.44/2001:

Il foro del convenuto è la regola generale, in alternativa, tra l’altro:Art.5 Regolamento CE n.44/2001: In caso di vendita: a) giudice del luogo di consegna dei benib) In caso di prestazione di servizi:giudice del luogo ove i servizi sono stati –o avrebbero dovuto - essere prestati….salvo diverso accordo tra le parti

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L’ arbitrato internazionale

L’accordo tra le parti: -Clausola arbitrale -Clausola compromissoriaArbitrato ad hoc / amministratoVantaggi dell’arbitrato / punti deboliLa Convenzione di New York (NY,1958)sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitraliInternazionali: spazio giuridico di applicazione:144

paesi al 19/11/2009

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Strumenti comunitari per agire in giudizio nei confronti del debitore

In aggiunta al Regolamento CE 44/2001:

Il Regolamento CE n.1896/2006:

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Il Regolamento CE 861/2007: il procedimento europeo per i crediti di modesta entità

Il Regolamento CE 805/2004: il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

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Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

I ritardi di pagamento minacciano la sopravvivenza delle imprese europee

Scopo del regolamento:• accelare e ridurre i costi dei procedimenti transfrontalieri• Libera circolazione dell’ ingiunzione di pagamento in

tutta l’U.E

NB:Una delle parti deve avere domicilio o residenza in uno stato membro diverso da quello del giudice adito

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Ambito di applicazione

Si applica nelle controversie transfrontaliere

nella materia civile e commerciale per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si domanda l’ingiunzione.

Esclusioni: regime patrimoniale coniugi, procedure concorsuali, sicurezza sociale, crediti derivanti da obblighi extra contrattuali, salvo espresso riconoscimento del debitore….

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Procedura

Standardizzazione procedura in tutti gli stati membri: 7 moduli

Tra gli altri:

Modulo A: domanda di ingiunzione

Modulo E: ingiunzione di pagamento

Modulo F: opposizione all’ingiunzione

Modulo G: dichiarazione di esecutività

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Aspetti essenziali della procedura

Procedimento basato sulla semplice indicazione delle prove (“prova asserita”):

“Prove disponibili a sostegno della domanda di ingiunzione”

Certificazione del ricorrente sotto la propria responsabilità

Le spese: direttiva 2000/35/CE

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Emissione dell’ingiunzione

Il giudice emette l’ingiunzione quanto prima e, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Notifica dell’ingiunzione secondo le regole procedurali del paese del debitore

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Opposizione - Esecutività

Il convenuto deve presentare opposizione all’ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica del D.I.In caso di opposizione si instaura un procedimento ordinario, salva diversa comunicazione del creditore

Forma dell’opposizione: Presentazione del Modulo F (o altro atto ammesso)con contestazione del credito “…senza essere tenuto a precisarne le ragioni” In caso di mancata opposizione: esecutività del decreto in tutti gli stati membri della UE (Modulo G).

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Il Regolamento CE 861/2007 sul procedimento europeo per le liti transfrontaliere di modesta entità

Istituisce un procedimento europeoValore controversia:massimo 2000 euro

esclusi interessi, diritti e spesecampo di applicazione: materia civile e

commercialeEsclusioni: materia fiscale, doganale,

amministrativa, regime patrimoniale coniugi, procedure concorsuali, sicurezza sociale, diritto

del lavoro… (si vedano artt.1-2)

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Procedimento

Standardizzazione procedura tramite modulistica uniforme

Introduzione del procedimento:

La domanda, tramite compilazione del modulo A, viene presentata al giudice competente

corredata da:

-una descrizione delle prove,e ove opportuno,

-dai documenti giustificativi

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Svolgimento del procedimento

Trattazione in forma scritta

Notifica al convenuto del modulo A, dei documenti e del modulo C (replica da compilare) entro 14 giorni

Replica del convenuto

Il giudice fissa udienza solo se necessario o su istanza di una delle parti (salva comunque motivata decisione di rigetto del giudice)

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Replica del convenuto

Il Convenuto replica alla domanda entro i 30 giorni dalla notifica della domanda

allega, ove opportuno, i documenti a sostegno della replica

e trasmette all’organo giurisdizionale

Riconvenzionale del convenuto e replica dell’attore

Applicazione delle norme di procedura nazionali

se la lite eccede il valore di euro 2000

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Decisione

Entro 30 giorni dalla replica del convenuto (o dell’attore in caso di riconvenzionale)

il giudice emette la sentenza oppure richiede ulteriori dettagli (entro 30 giorni);o assume le prove; o ordina la comparizione delle parti (udienza entro

30 giorni dalla notifica del provvedimento) Il giudice emette la sentenza entro 30 giorni (dal

ricevimento delle informazioni, dall’udienza di assunzione prove o dalla comparizione parti)

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Altri aspetti

L’eventuale udienza può essere tenuta in video-conferenza o altri mezzi disponibiliAmmesse dichiarazioni scritte dei testimoni o in video-conferenzaPerizie o audizione testimoni solo se necessario ai fini della decisioneNon è obbligatoria l’assistenza di un difensore

Non è obbligatorio inquadrare giuridicamente la controversia

Tentativo di conciliazione ove possibile

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Esecutività sentenza

La sentenza resa:

-è immediatamente esecutiva

-è riconosciuta in ogni altro stato membro

tramite la compilazione del relativo certificato di esecutività -modulo D

La parte soccombente sopporta le spese processuali

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Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Scopo del Regolamento CE 805/2004: Permettere la libera circolazione nella U.E di: -decisioni giudiziarie -transazioni giudiziarie-atti pubblici relativi a crediti non contestati senza la necessità di procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione nello stato membro nel quale si vuole procedere con l’esecuzione . In alternativa: exequatur ex Reg. CE 44/2001 ex art.33 e ss

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Titoli esecutivi da certificare quali titoli esecutivi europei

Il credito non deve essere contestato dal debitore:

Art.3: Il credito non è contestato se:a) Il debitore l’ha espressamente riconosciuto

in una transazione giudiziale;b) il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziale; c) se l’ha contestato inizialmente e non è più comparso nel procedimento giudiziale;d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico

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Campo di applicazione

Materia civile e commerciale

Esclusioni: materia fiscale, doganale e amministrativa, stato e capacità delle persone, regime patrimoniale coniugi, successioni, procedure concorsuali, sicurezza sociale e arbitrato (cfr art.2)

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Effetto della certificazione come titolo esecutivo

La decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo nello stato membro di origine

è riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria:

una dichiarazione di esecutività e

senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento nello stato membro nel quale si procede con l’esecuzione.

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Requisiti

1)Decisione giudiziaria: esecutiva nello stato di origine rispetto norme sulla competenza regolare notifica informazioni al debitore sul credito e modalità per contestarlo 2) Transazione giudiziaria3) Atti pubblici (stragiudiziali)

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Esecuzione

L’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è regolata dalla legge dello stato membro nel quale si procede con l’esecuzione.Requisiti:copia decisionecopia del certificato di titolo esecutivo europeo

traduzione autenticata

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ADR

I metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Possibile utilizzo in caso di mancato pagamento

La direttiva CE 2008/52 sulla mediazione

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Grazie per l’attenzione

Marcello Mantelli

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Disclaimer

Le informazioni riportate nelle diapositive che precedono hanno scopo informativo

generale, di carattere generale, senza alcun riferimento a specifiche situazioni riguardanti persone fisiche o giuridiche e non possono essere intese o rappresentate come una prestazione di consulenza giuridica individuale.