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Azione Pegaso 2013Seminario di studio n. 6
Giovedì, 3 Ottobre 2013ITCG “Aterno – Manthonè” (Pescara)
Le incompatibilitàdel pubblico impiego edel personale scolastico
Francesca Romana Ciangola
In collaborazione con
Programma
8.30–9.00Incompatibilità: ragioni e attualità di un divieto.
9.00–10.00Attività consentite, attività consentite previa autorizzazione, attività vietate.
10.00–11.00Temperamenti al divieto: il regime di favore per i docenti e il part-time. Il docente avvocato.
11.00–11.30Coffee break
11.30–12.00Adempimenti procedurali: le autorizzazioni e le comunicazioni.
12.00–13.00Dirigenti scolastici: inconferibilità e incompatibilità (Decreto legislativo 39/2013).
13.00–14.00Casi pratici: rassegna giurisprudenziale e confronto.
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Relatore
Francesca Romana Ciangola è responsabile del controllo di regolarità amministrativadegli atti di Roma Capitale, presso la Direzione Generale.
Laureata in Giurisprudenza, Master in Comunicazione istituzionale, collabora dasettembre 2010 con il mensile Sinergie di Scuola: sulle sue pagine firma la rubrica“Focus Lavoro”, oltre a diversi approfondimenti sugli atti amministrativi e sullagestione del rapporto di lavoro.
Sempre per Sinergie di Scuola, lo scorso marzo ha pubblicato la monografia“Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico”.
Dal settembre 2012 cura il blog “Leggi che fare: Analisi e ipotesi di sopravvivenzaper gli operatori della p.a. nella stagione dei decreti” (www.leggichefare.it).
SEZIONE 8.30 – 9.001
Incompatibilità:ragioni e attualità di un divieto
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Il regime delle incompatibilità è fondato sull’articolo 98 della Costituzione:
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
È una concezione quasi sacrale del pubblico impiego: esisteva infatti già nel TU del 1908.
1. Ragioni e attualità di un divieto
Art. 98 Costituzione
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Dovere di esclusività
La Giurisprudenza si è espressa più volte sul tema.
Tra tutte, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna (n. 818/2007):
Il dipendente pubblico deve dedicare all’ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale.
Il dipendente pubblico deve dedicare all’ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale.
1. Ragioni e attualità di un divieto
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L’incompatibilità è connessa ai canonidi buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
L’impiegato al riparo da interferenzeè un impiegato indipendente.
Art. 97 Costituzione
1. Ragioni e attualità di un divieto
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Il conflitto di interesse
La legge anticorruzione (190/2012) ha evidenziato il principio del conflitto di interesse, anche potenziale, che è diventato un generale parametro di incompatibilità.
1. Ragioni e attualità di un divieto
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Pescara, 3 ottobre 2013
Come vedremo, esistono eccezioniper la generalità dei pubblici impiegatie per il corpo docente in particolare.
Regime derogatorio
1. Ragioni e attualità di un divieto
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I dipendenti pubblicihanno più doveri degli altri?
Negli ultimi anni si è assistito a un inasprimento dei doveri, dei controlli e delle sanzioni nel pubblico impiego.
Di pari passo, sono state attivate misure contenitive delle retribuzioni.
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SEZIONE9.00 – 10.00
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Attività consentite,attività vietate
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Disposizioni fondamentali sulle incompatibilità nel pubblico impiego:
Le norme
2. Attività consentite, attività
vietate
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Art. 60 del D.P.R. 3/1957
Art. 53 del D.Lgs. 165/2001
Per i docenti, Art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994
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Prima distinzione
Possiamo distinguere tre casi:
2. Attività consentite, attività
vietate
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Attività incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60del D.P.R. 3/1957; art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994)
Attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001)
Attività consentite previa autorizzazione: tutte le altreattività (i casi possono essere molteplici)
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142. Attività consentite, attività
vietate
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Attività incompatibili
Neppure dietro autorizzazione, per tutti i dipendenti pubblici:
Art. 60 D.P.R. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001): l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghialle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Statoe sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente
Nota ministeriale n. 1584 del 2005 e Art. 508, comma 10,D.Lgs. 297/1994: dispongono norme pressoché uguali all’art. 60
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152. Attività consentite, attività
vietate
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Attività consentitecollaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
partecipazione a convegni e seminari
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione
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1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto contodelle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in temadi incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto contodelle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in temadi incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
162. Attività consentite, attività
vietate
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Aspettativa
È un caso previsto anche dall’art. 18 Legge 183/2010 (Collegato lavoro). Sono così consentite attività altrimenti vietate.
Per in Consiglio Nazionale Forense (parere n. 7 del 28/03/2012) questa facoltà non vale per esercitare la professione di avvocato.
Attività consentite
172. Attività consentite, attività
vietate
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Attività consentite previa autorizzazione
norme di legge sulle attività incompatibili
analisi della disciplina generale e di settore, compresii pareri USR
ricerca di casi singoli simili trattati dalla giurisprudenza
assenza dei caratteri di imprenditorialità, subalternità e subordinazione
assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale
una maggior apertura, nei casi di part-time non superiore al 50%
Comprendono tutte le altre attività. I criteri-guida per concedere l’autorizzazione sono:
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182. Attività consentite, attività
vietate
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Motivare sempre in manieraarticolata e precisa i dinieghi.
Attenzione!
Attività consentite previa autorizzazione
192. Attività consentite, attività
vietate
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Attività consentite previa autorizzazione
Il conflitto di interessiLa legge 190/2012 prevede che si escludano:
Inoltre:
[…] situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente […]
[…] situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente […]
[…] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
[…] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
202. Attività consentite, attività
vietate
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Conseguenze per l’inosservanza delle regole
212. Attività consentite, attività
vietate
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Conseguenze per l’inosservanza delle regole
Conseguenze lavorative
La contravvenzione al divieto comporta la diffida dell’amministrazione dal proseguire l’attività incompatibile o non autorizzata.
Se non ottempera alla diffida, l’impiegato decade dall’impiego.
Sono fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal contratto, nel caso in cui l’impiegato ottemperi alla diffida entro 15 giorni.
222. Attività consentite, attività
vietate
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Conseguenze per l’inosservanza delle regole
Conseguenze economiche
Art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001:
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
SEZIONE10.00 – 11.00
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Il regime di favoreper i docenti
243. Il regime di favore per i docenti
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Temperamenti al divieto:eccezioni e deroghe
lezioni private
libera professione
part-time
professione forense
incarichi di direzione
C
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Le eccezioni al regime delle incompatibilità riguardano essenzialmente il personale docente per i casi di:
E
A. Lezioni private
253. Il regime di favore per i docenti
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Solo il personale docente (art. 508 D.Lgs. 297/1994), con i seguenti limiti:
mai ad alunni del proprio istituto
va informato il Dirigente scolastico (è comunicazione, non autorizzazione)
solo per motivate esigenze il Dirigente può vietarle (ammesso il ricorso all’Ufficio scolastico provinciale)
nessun alunno può essere giudicato dal docentedal quale abbia ricevuto lezioni private (sono nulligli scrutini o le prove di esame svolti incontravvenzione a tale divieto)
il personale ispettivo e direttivo non puòimpartire lezioni private
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B. Libera professione
263. Il regime di favore per i docenti
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Pur ammessa per il personale docente, sussiste un contrasto apparente,a proposito dell’attività professionale, nel TU 297/94:
il comma 10 dell’art. 508 vieta l’attività professionale
il comma 15, invece, prevede la possibilità di svolgere, previa autorizzazione, la libera professione
273. Il regime di favore per i docenti
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Per l’USR dell’Emilia Romagna (parere n. 742/2006), si deve distinguere tra attività professionale (subordinata, quindi vietata) e libera professione (finalizzata all’ampliamento delle proprie competenze culturali e professionali, non subordinata, quindi ammessa).
Per il T.A.R. Sicilia (sez. Palermo, n. 874 del 1983) le libere professioni tradizionali incrementerebbero l’esperienza del docente e il suo prestigio.
La giurisprudenza sul punto è stata altalenante.
B. Libera professione
283. Il regime di favore per i docenti
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Per il personale scolastico non docente valgono le ordinarie norme in temadi incompatibilità vigenti per tutto il pubblico impiego.
La libera professione è sempre incompatibile.
B. Libera professione
C. Part-time
293. Il regime di favore per i docenti
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Lavoro inferiore al 50%: si applica l’art. 1, commi 56 e ss., della legge n. 662/1996, richiamata dal parere Funzione Pubblica 220/2005, per cui:
I dipendenti a tempo parziale al 50% godonodi un regime di maggior favore in ordinealle incompatibilità.
I lavoratori in part-time possono svolgere attività libero professionali e subordinate con limitazioni: vale per le attività che le amministrazioni di appartenenza abbiano individuato come non interferenti coni propri compiti istituzionali.
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C. Part-time
È sempre vietato il cumulo di impieghi pubblici.
Conflitto di interesse: in questo caso le amministrazioni possono negare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
3. Il regime di favore per i docenti
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C. Part-time
CCNL comparto scuola, a proposito del personale docente (art. 39, comma 9) e del personale ATA (art. 58, comma 9) in regime di part-time:
[È consentito], previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili conle attività d’istituto.
[È consentito], previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili conle attività d’istituto.
3. Il regime di favore per i docenti
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D. Professione forense
323. Il regime di favore per i docenti
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Il personale docente gode di un trattamento di favore.
L’attività forense è consentita, per i professori universitarie degli istituti secondari dello Stato, fin dal RegioDecreto Legge n. 1578/1933.
Oggi questa possibilità è ribadita dall’art. 19 dellaLegge 247/2012 (legge di riforma forense), per cui:
si riserva la compatibilità ai soli casi di insegnamentodi materie giuridiche
si escludono, di conseguenza, gli altri docenti
La Cassazione (n. 22623/2012) aveva invece ammesso la compatibilitàper una docente elementare.
333. Il regime di favore per i docenti
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D. Professione forense
Problema complicato: ammesso da alcune sentenze e da un parere CNF.
Vietato dalla legge 662/1996, art. 1 comma 56 bis:
Vietato dall’USR Sicilia (decisione n. 6133/2010).
Oggi sembra vietato definitivamente per ipotesi di conflitto di interessi (prevista dalla legge anticorruzione).
Patrocinio contro la pubblica amministrazione
Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
343. Il regime di favore per i docenti
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D. Professione forense
Personale non docente
L’art. 2, comma 3, del D.P.R. 137/2012 (riforma degli ordinamenti professionali) sembra liberalizzare l’accesso alle professioni da parte dei pubblici impiegati:
Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente.
Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente.
1. La professione di avvocato è incompatibile:[…]d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
1. La professione di avvocato è incompatibile:[…]d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
L’art. 18 della Legge 247/2012 (riforma forense) torna indietro e dispone:
La Corte Costituzionale, con la sentenza 166 del 20 giugno 2012, ha ritenuto costituzionalmente legittimo questo divieto (caso del part-time).
353. Il regime di favore per i docenti
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D. Professione forense
Personale docente a tempo determinato
Il Consiglio Nazionale Forense (nota di commento all’art. 19, pubblicata il 22 gennaio 2013) specifica che:
Con l’espressione “docenti” di cui al comma 2 si intendono i professori ordinari ed associati di ruolo.
Con l’espressione “docenti” di cui al comma 2 si intendono i professori ordinari ed associati di ruolo.
L’attività forense sarebbe preclusa al personale a tempo determinato (previsione in contrasto con il D.P.R.di riforma sulle professioni).
E. Incarichi di direzione
363. Il regime di favore per i docenti
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Il D.Lgs. 150/2009 aveva vietato di assumere incarichi dirigenziali a soggetti che negli ultimi due anni avessero rivestito incarichi sindacali o politici (e relative consulenze).
Dal divieto sono stati successivamente esclusi i Dirigenti scolastici (circolare Ministero PA 11/2010).
Pausa CaffèPausa Caffè
SEZIONE11.30 – 12.00
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Autorizzazioni e comunicazioni
Le autorizzazioni
394. Autorizzazioni e comunicazioni
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L’autorizzazione a svolgere altri incarichi può essere richiesta:
dall’amministrazione (pubblica o privata) che intende beneficiare delle prestazioni
dal dipendente stesso
404. Autorizzazioni e comunicazioni
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Le autorizzazioni
Sulla richiesta l’amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni.
Il silenzio sulla richiesta, scaduto il termine, si intende come assenso in caso di richiesta da amministrazione pubblica, e rigetto se privata (ipotesi di silenzio rigetto).
Obbligo di comunicazioneper le attività consentite
414. Autorizzazioni e comunicazioni
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Anche le attività “libere” sono soggette a obbligo di comunicazione.
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) prevede all’art. 6:
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che egli abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che egli abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Comunicazione di conferimento incarichi
424. Autorizzazioni e comunicazioni
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In quest’ambito, sono molte le modifiche disposte dalla legge 190/2012. La nuova disciplina prevede:
Incarichi ai dipendenti pubblici
Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche ai dipendenti
Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente
Compensi percepiti per incarichi ulteriori
Incarichi relativi a compiti o doveri d’ufficio
Consulenze e collaborazioni esterne
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A. Incarichi ai dipendenti pubblici
434. Autorizzazioni e comunicazioni
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Comunicazione di conferimento incarichi
Per incarichi conferiti da amministrazioni pubblicheo strutture private, i compensi vanno comunicati all’amministrazione di appartenenza, da parte dei soggetti pubblici o privati eroganti, entro 15 giorni dall’erogazione.
B. Incarichi ai propri dipendenti conferiti da amministrazioni pubbliche
444. Autorizzazioni e comunicazioni
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Comunicazione di conferimento incarichi
Gli incarichi, anche gratuiti, conferiti o autorizzati ai propri dipendenti da amministrazioni pubbliche vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica entro 15 giorni (si presume dal conferimento o autorizzazione).
Va allegata una relazione con i relativi dati.
C. Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente
454. Autorizzazioni e comunicazioni
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Comunicazione di conferimento incarichi
Anche nel caso di mancato conferimentoo autorizzazione, va effettuata la comunicazione entro il 30 giugno.
D. Compensi percepiti da dipendenti pubblici per incarichi ulteriori
464. Autorizzazioni e comunicazioni
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Comunicazione di conferimento incarichi
Tutti i compensi percepiti dai dipendenti nell’anno precedente, sia conferiti che autorizzati, vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblicaentro il 30 giugno di ogni anno.
E. Incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio
474. Autorizzazioni e comunicazioni
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Comunicazione di conferimento incarichi
I compensi derivanti da incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio dei propri dipendenti vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblicaentro il 30 giugno di ogni anno.
F. Collaboratori esterni e incarichi di consulenza
484. Autorizzazioni e comunicazioni
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Comunicazione di conferimento incarichi
Vanno comunicati, insieme all’ammontare dei compensi e alle ragioni dell’incarico, ogni sei mesial Dipartimento Funzione Pubblica.
Le stesse informazioni vanno rese pubblichein banche dati accessibili in via telematica.
Anagrafe delle prestazioni
494. Autorizzazioni e comunicazioni
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Deve essere utilizzato il sitoPerla Pa – Anagrafe delle prestazioni, appositamente modificato in virtù della nuova legge con un ulteriore campo obbligatorio da compilare nominato “Relazione di accompagnamento”.
Inadempienza agli obblighi di comunicazione
504. Autorizzazioni e comunicazioni
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Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti «l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare,in tutto o in parte, le informazioni […]» relative ai collaboratori e consulenti.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione le sanzioni sono:
economiche (art. 53, comma 9, del D.Lgs. 165/2001): l’amministrazione è soggettaal pagamento del doppio degli emolumenti corrisposti, su provvedimento del Ministero Finanze (vale anche per i soggetti privati)
amministrative (art. 53, comma 15, del D.Lgs. 165/2001): «Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall’11 al 14, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono».
Trasparenza
514. Autorizzazioni e comunicazioni
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Il “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) interviene anche a proposito degli incarichi esterni con l’art. 18:
Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzatia ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzatia ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Per lo stesso articolo vanno pubblicati tutti i dati relativiagli incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza(es. curricula ed estremi dell’atto di conferimento).
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Trasparenza
4. Autorizzazioni e comunicazioni
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In caso di mancata pubblicazione dei dati:
illegittimità del conferimento e della liquidazione dei compensi
responsabilità dirigenziale (sanzione pari a quanto corrisposto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno)
SEZIONE12.00 – 13.00
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Le incompatibilità peril Dirigente scolastico
Inconferibilità e incompatibilità
545. Incompatibilità per il Dirigente
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Il D.Lgs. 39/2013 è ulteriore applicazione della legge 190.
Il decreto si applica solo al personale dirigenziale,alle figure di vertice e ai componenti di organi diindirizzo politico.
Sono esclusi i singoli incarichi di responsabilità(es. le responsabilità di procedimento), tranne il casodi responsabili cui siano affidate funzioni dirigenziali(es. enti privi di dirigenza).
Casi di inconferibilità
555. Incompatibilità per il Dirigente
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L’inconferibilità (che è un obbligo a carico dell’amministrazione) è la preclusione a conferire gli incarichi.
I casi di inconferibilità che possono riguardare i dirigenti scolastici sono solo le condanne per reati contro la pubblica amministrazione (libro II, titolo II, capo I): vale anche per sentenze non passate in giudicato (novità del D.Lgs. 39/2013).
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Casi di inconferibilità
5. Incompatibilità per il Dirigente
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L'inconferibilità è:
permanente (caso di interdizione permanente dai pubblici uffici o cessazione dal rapporto di lavoro per provvedimento disciplinare);
temporanea (per lo stesso tempo) nell'altro caso o in caso di sentenza non definitiva.
Se non c'è stata sentenza definitiva, per il periododi inconferibilità al dirigente possono essereassegnati incarichi diversi da amministrazionee gestione, altrimenti è messo a disposizione.
L’inconferibilità cessa di diritto con lasentenza di proscioglimento (anche non definitiva).
Casi di incompatibilità
575. Incompatibilità per il Dirigente
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L’incompatibilità è un limite posto a carico dell’incaricato.
Comporta obbligo di scelta, entro quindici giorni a pena di decadenza, tra la permanenza nell’incarico dirigenziale e incarichi di tipo privato o politico.
Possiamo distinguere diversi casi di incompatibilità per i dirigenti, sia esterni che interni (art. 12).
A. Attività professionali
585. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
Gli incarichi dirigenziali che comportano vigilanza e controllo sulle attività di enti privati regolati o finanziati dall’amministrazione, sono incompatibili con incarichi negli enti privati regolati o finanziati.
Gli stessi incarichi sono incompatibili con attività professionali, svolte in proprio, che siano regolate, finanziate o retribuite dall’amministrazione o dall’ente per cui si lavora.
È un caso di conflitto di interesse lampante.
595. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
La previsione crea incertezza:
Se sono incompatibili le attività professionali svolte in proprio ma finanziate dalla propria amministrazione, significa che le altre (non finanziate dalla propria amministrazione) sono libere?
B. Organo di indirizzo dell’amministrazione
605. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
I dirigenti non possono essere componentidell’organo di indirizzo della stessa amministrazione.
C. Ruolo politico
615. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
I dirigenti non possono assumere il ruolo di Presidente del Consiglio, Ministro,Viceministro, sottosegretario o Commissario straordinario di Governo.
D. Componente di giunta/consiglio
625. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
I dirigenti non possono essere Componenti della Giunta e del Consigliodella Regione interessata, della Provincia,del Comune o di forma associativasopra ai 15.000 abitanti nella medesima Regione della propria amministrazione.
E. Organo di indirizzo di ente controllato
635. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
I dirigenti non possono essere componenti di organi di indirizzo negli enti privati controllati da Regione, provincia, comune o forme associative sopra ai 15.000 abitanti.
Per una disposizione di servizio del MIUR del luglio 2013 (piuttosto dubbia) tali ultime previsioni (art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013) non sono applicabile ai dirigenti scolastici ma ai soli dirigenti delle amministrazioni locali.
Inoltre, in base ad un emendamento al Decreto del fare tutte le norme relative alle incompatibilità si applicano solo ai nuovi incarichi (esclusi quelli in corso).
Dichiarazioni e controlli
645. Incompatibilità per il Dirigente
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Sull’applicazione dei divieti vigilano il Responsabile anticorruzione e, anche tramite ispezioni, la CIVIT.
Gli atti di conferimento (e relativi contratti) in violazione del decreto sono comunque nulli.
In caso di incompatibilità, si decade dall’incarico e viene risolto il contratto decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione.
655. Incompatibilità per il Dirigente
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Al momento del conferimento dell’incarico, l’interessato deve dichiarare l’insussistenza di casi di inconferibilità (è condizione di efficacia del conferimento).
Annualmente l’interessato deve dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità (le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale).
Dichiarazioni e controlli
SEZIONE13.00 – 14.00
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Casi pratici
Attività artistica
676. Casi pratici
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Le attività artistiche sono considerate compatibili per il personale scolastico (Consiglio di Stato 1982, n. 1485): concorrono alla formazione culturaledel dipendente (per questo sono generalmente ammesse).
Attività di fotografo e grafico
686. Casi pratici
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Attività che sono state considerate compatibili (TAR Veneto 1981, n. 674).
Attività imprenditoriale
696. Casi pratici
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È generalmente inibita a tutto il pubblico impiego qualsiasi attività diretta, secondo la definizione codicistica, alla produzionedi beni e servizi, finalizzata a perseguireun profitto e svolta con sistematicità.
La giurisprudenza si è espressa conformemente: è stata sancita l’incompatibilità della funzione di docente con la titolarità di un’agenzia di viaggi (CGARS n. 251/1998) o con la gestione di un laboratorio di analisi cliniche(Consiglio di Stato, sez. VI, n. 973/1989).
Attività commerciale
706. Casi pratici
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La Cassazione (sentenza n. 20857 del 26 novembre 2012) ha ribadito la rigidità della incompatibilità.
L’attività commerciale svolta da una dipendente regionale nel negozio di un familiare è stata ritenuta incompatibile anche se svolta, stando alla difesa della ricorrente, a titolo gratuito.
Attività artigianale
716. Casi pratici
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Rientra nel novero della piccola imprenditoria, prevista dall’art. 2083 del codice civile quale «attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».
Non dovrebbe ritenersi compatibile: in questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (n. 297/1989).
Attività agricola
726. Casi pratici
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L’attività agricola, nella specie di coltivazione diretta di un fondo, è considerata piccola imprenditoria dall’articolo 2083.
Tuttavia, la sentenza del TAR Umbrian. 168/2000 enuncia che l’elencazione dicui al citato art. 60 D.P.R. 3/1957 (vedi slide 14) l’ha ritenuta compatibile.
Azione Pegaso 2013Seminario di studio n. 6
Francesca Romana Ciangola
Buon lavoro!Buon lavoro!
Grazie per l’attenzione.Grazie per l’attenzione.