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Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione siciliana
Dipartimento Protezione civile
L’UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
PER L’EMERGENZA RIFIUTI
O.P.C.M. 09 luglio 2010, n.3887
* * *
presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
Via Catania n. 2 – Palermo
Ufficio del Soggetto Attuatore artt. 2 e 4 dell’O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEGLI
AMBITI PROVINCIALI COSI’ COME INDIVIDUATI DALL’ART. 5 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 9/2010 E SS.MM.II. E LORO GESTIONE.”
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
SITO NEL COMUNE DI CASTELTERMINI (AG)
CAPITOLATO DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE (REVISIONATO IN DATA 24.10.2012 – DISPOSIZIONE N. 134 DEL 23 OTTOBRE 2012)
Procedura aperta
C.I.G. 45323250E9
C.U.P. J63J12000080000
Affidamento in concessione ai sensi degli artt. 143 e ss. del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Ottobre 2012
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gaetano Alletto)
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI
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SOMMARIO
CAPO I - INTRODUZIONE .............................................................................................................................................. 7
Art. 1. DEFINIZIONI ...................................................................................................................................................... 7
Art. 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE ........................................................ 13
Art. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE .................................................................... 14
Art. 4. INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ........... 15
Art. 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................... 15
5.1 Parte generale ..................................................................................................................................................... 16
5.2 Costruzioni edili ................................................................................................................................................. 16
5.3 Opere edili accessorie ......................................................................................................................................... 23
5.4 Collegamenti idraulici ........................................................................................................................................ 26
5.5 Opere elettromeccaniche .................................................................................................................................... 28
5.6 Impianti elettrici ................................................................................................................................................. 30
5.7 Norme ATEX ..................................................................................................................................................... 32
5.8 Normativa inquinamento elettromagnetico......................................................................................................... 32
5.9 Sistemi di protezione antincendio ....................................................................................................................... 33
5.10 Impianti termici .................................................................................................................................................. 34
5.11 Impianti di illuminazione .................................................................................................................................... 43
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICHE OGGETTO DELLA CONCESSIONE.................. 44
Art. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL BANDO DI GARA ...................................................................... 44
Art. 7. OGGETTO DELLA CONCESSIONE ............................................................................................................... 45
Art. 8. VALORE DELLA CONCESSIONE .................................................................................................................. 47
Art. 9. DURATA DELLA CONCESSIONE ................................................................................................................. 47
Art. 10. POTENZIALITA’ DI TRATTAMENTO, CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E SCENARI DI
CONFERIMENTO ........................................................................................................................................................... 49
Art. 11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMA TARIFFARIO ............................................................... 50
11.1 Equilibrio Economico Finanziario ...................................................................................................................... 51
Art. 12. CONTABILITÀ DEI LAVORI .......................................................................................................................... 52
Art. 13. STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI ......................................................................... 52
Art. 14. CONTRIBUTO PUBBLICO A TITOLO DI PREZZO ..................................................................................... 52
Art. 15. STIPULA DELLA CONVENZIONE ................................................................................................................ 54
Art. 16. SEDE DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ............................................................................................. 54
Art. 17. TIPOLOGIE DI RIFIUTI OGGETTO DELLA FASE DI GESTIONE ............................................................. 54
Art. 18. SOCIETA’ DI PROGETTO ............................................................................................................................... 55
Art. 19. OBBLIGAZIONI PER IL CONCESSIONARIO ............................................................................................... 56
19.1 Principali Obbligazioni del Concessionario........................................................................................................ 56
19.2 Responsabilità del Concessionario ..................................................................................................................... 56
19.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario .......................................................................................................... 57
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Art. 20. OGGETTO DEL SERVIZIO DURANTE LA FASE DI GESTIONE ............................................................... 58
Art. 21. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO .......................................................................... 58
Art. 22. PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE ............................................................................................................. 60
Art. 23. ATTIVITA' DI PESATURA E TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO ........................................ 61
Art. 24. PROCEDURE DI CONFERIMENTO E CONTROLLI .................................................................................... 61
24.1 Procedura per gli accessi .................................................................................................................................... 62
24.2 Modalità di conferimento ................................................................................................................................... 62
24.3 Locali di servizio e depositi ................................................................................................................................ 62
24.4 Attrezzature e servizi comuni ............................................................................................................................. 62
Art. 25. SPECIFICHE TECNICHE DEL COMPOST PRODOTTO .............................................................................. 63
Art. 26. CONFORMITA’ DEL RIFIUTO CONFERITO ................................................................................................ 63
Art. 27. PULIZIA E TENUTA DELL’IMPIANTO ........................................................................................................ 64
27.1 Pulizia all’esterno degli edifici ........................................................................................................................... 64
27.2 Pulizia degli impianti, delle macchine e dell’interno degli edifici ...................................................................... 64
27.3 Pulizia degli uffici e dei servizi .......................................................................................................................... 64
Art. 28. MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ................................................................................... 65
Art. 29. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE 65
Art. 30. INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ................................................................................................ 67
Art. 31. GESTIONE DEI CONFERIMENTI E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ............................................ 67
CAPO III – PROGETTAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE .................... 68
Art. 32. INDICAZIONI GENERALI SUL PROGETTO DELL’OPERA DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA .... 68
Art. 33. PROGETTO DELL’OPERA DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA ........................................................... 70
Art. 34. CONSENSI E ACCESSI AI LUOGHI............................................................................................................... 85
Art. 35. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ...................................................... 85
Art. 36. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ................................................. 86
Art. 37. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .................................................. 87
CAPO IV – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E REMUNERAZIONE DEI
SERVIZI 87
Art. 38. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA ...................................................................................... 87
Art. 39. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ............................................................................... 88
39.1 Formulazione dell’offerta economica ................................................................................................................. 88
Art. 40. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO – CONTRATTO DI SERVIZIO .......................................................... 94
40.1 Contratti di servizio di conferimento e trattamento tra il Concessionario e gli Utenti........................................ 94
40.2 Pagamento del servizio nella Fase di Gestione .................................................................................................. 97
40.3 Modalità di corresponsione delle tariffe di trattamento offerte per le macrocategorie frazione merceologica
organica e frazione merceologica strutturante ......................................................................................................... 97
40.4 Termini e disposizioni particolari di pagamento del servizio nella Fase di Gestione......................................... 98
Art. 41. AFFIDAMENTO DI LAVORI A TERZI E LAVORI COMPLEMENTARI .................................................... 99
Art. 42. TERMINI ECONOMICI DELLA CONCESSIONE ........................................................................................ 100
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Art. 43. REVISIONE PREZZI ....................................................................................................................................... 100
CAPO V – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E ASPETTI AUTORIZZATIVI ..................................... 101
Art. 44. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ........................................................................................ 101
Art. 45. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E
ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ................................................................................... 101
Art. 46. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE ...................................................................... 104
CAPO VI – DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE ................................................................................................... 104
Art. 47. STIPULA DELLA CONVENZIONE .............................................................................................................. 104
Art. 48. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE ...................................................... 104
Art. 49. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ................... 105
Art. 50. PROROGHE ..................................................................................................................................................... 106
Art. 51. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI .................................................................... 107
Art. 52. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ........................................... 108
Art. 53. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.......................................................................................... 108
Art. 54. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CONCESSIONARIO E CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI 109
Art. 55. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ......................... 110
Art. 56. SUBAPPALTO ................................................................................................................................................ 111
56.1 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO ........ 115
Art. 57. DISCIPLINA DEGLI ESPROPRI, DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO E DELLE AREE
116
Art. 58. VARIAZIONE DEI LAVORI .......................................................................................................................... 118
Art. 59. MODIFICHE DEI SERVIZI ............................................................................................................................ 119
Art. 60. MUTAMENTO NEL SOGGETTO CONCEDENTE ...................................................................................... 119
Art. 61. ULTIMAZIONE DEI LAVORI ....................................................................................................................... 119
Art. 62. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ................................................................. 120
Art. 63. DIFETTO DI COSTRUZIONE ........................................................................................................................ 120
Art. 64. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE ............................................................................................. 120
Art. 65. NORME DI SICUREZZA GENERALI ........................................................................................................... 121
Art. 66. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ...................................................................................................... 121
Art. 67. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO......................................................................................................... 121
CAPO VII – EFFETTI REVISIONALI ......................................................................................................................... 121
Art. 68. CRITERI PER L’ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ................................................................................ 121
Art. 69. CRITERI PER LA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ............................................. 123
CAPO VIII – PRESCRIZIONI TECNICHE PER I LAVORI ........................................................................................ 124
Art. 70. FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE .......................... 124
Art. 71. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE ...................... 124
Art. 72. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI , SUBAPPALTABILI, IMPORTO DEI
LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ......................................................................................................................... 125
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Art. 73. CLASSIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ .......................................................................... 127
Art. 74. QUALITA’, PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI ......................................................................... 127
Art. 75. SCAVI IN GENERE ........................................................................................................................................ 129
Art. 76. STRUTTURA PORTANTE ............................................................................................................................. 130
Art. 77. OPERE MURARIE, COPERTURE, OPERE DI FINITURA E IMPIANTI TECNOLOGICI ........................ 130
Art. 78. PARTI ELETTROMECCANICHE .................................................................................................................. 133
Art. 79. STRADA DI ACCESSO E VIABILITÀ INTERNA ....................................................................................... 134
Art. 80. STRATI DI FONDAZIONE ............................................................................................................................ 135
CAPO IX – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ............ 137
Art. 81. ESECUZIONE DEI LAVORI – ORGANI DI CONTROLLO ........................................................................ 137
81.1 Responsabile del Procedimento. ....................................................................................................................... 137
81.2 Organo di Alta Vigilanza – nella Fase di Costruzione. ................................................................................... 140
81.3 Direzione lavori, responsabili della sicurezza – obblighi particolari a carico del concessionario .................... 142
81.4 Responsabile della concessione – nella Fase di Gestione ................................................................................ 144
Art. 82. VISITE DEGLI ENTI DI CONTROLLO ........................................................................................................ 145
Art. 83. COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDO FINALE ..................................................................... 145
Art. 84. MODALITA’ DI COLLAUDO TECNICO DELL’IMPIANTO ..................................................................... 146
84.1 Modalità di collaudo tecnico dell’impianto di trattamento ............................................................................... 146
84.2 Prove tecnico funzionali – collaudo funzionale – messa in esercizio dell’impianto di trattamento.................. 147
Art. 85. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ................................... 149
CAPO X – GARANZIE E ASSICURAZIONI............................................................................................................... 151
Art. 86. GARANZIE ...................................................................................................................................................... 151
Art. 87. ASSICURAZIONI ............................................................................................................................................ 154
Art. 88. NORME GENERALI SULLE GARANZIE E SULLE ASSICURAZIONI .................................................... 155
CAPO XI – INADEMPIMENTI, PENALI, SANZIONI E DIFFIDE ............................................................................ 157
Art. 89. GENERALITA’ SULLE PENALI ................................................................................................................... 157
Art. 90. SPECIFICA DELLE PENALI ......................................................................................................................... 158
90.1 Penali per inadempimenti contrattuali nello svolgimento del servizio ............................................................. 159
Art. 91. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI NELLA
FASE DI COSTRUZIONE E NELLA FASE DI GESTIONE – DIFFIDA ................................................................... 162
CAPO XII – GESTIONE DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CASI DI
RISOLUZIONE, RECESSO, FACOLTA’ DI RISCATTO DEL SERVIZIO ............................................................... 162
Art. 92. PASSAGGIO DEL PERSONALE AL NUOVO GESTORE ........................................................................... 162
Art. 93. APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.................................... 163
Art. 94. RECESSO ......................................................................................................................................................... 163
Art. 95. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI ................................................... 165
Art. 96. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO ..................................................... 165
Art. 97. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .................................... 168
Art. 98. ESECUZIONE IN DANNO ............................................................................................................................. 169
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Art. 99. RISCATTO DEL SERVIZIO ........................................................................................................................... 169
Art. 100. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE ............................... 170
CAPO XIII – NORME FINALI ..................................................................................................................................... 171
Art. 101. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO .............................................................. 171
Art. 102. REPERTI ARCHEOLOGICI ................................................................................................................... 176
Art. 103. PROPRIETA’ INTELLETTUALE .......................................................................................................... 177
Art. 104. BONIFICA ............................................................................................................................................... 177
Art. 105. REGISTRAZIONE .................................................................................................................................. 177
Art. 106. TRATTAMENTO DATI (NORME SULLA PRIVACY) ....................................................................... 177
Art. 107. RESPONSABILITA’ ............................................................................................................................... 178
Art. 108. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ........................................................................................... 178
Art. 109. CLAUSOLE DELL’IMPRESA ............................................................................................................... 179
Art. 110. GIURISDIZIONE E COMPETENZA ..................................................................................................... 179
Art. 111. SCHEMA DI CONVENZIONE .............................................................................................................. 179
Art. 112. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO ................................................................................................ 179
Art. 113. NORMA DI RINVIO DINAMICO ......................................................................................................... 179
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CAPO I - INTRODUZIONE
Art. 1. DEFINIZIONI
Salvo che sia diversamente disposto nel presente capitolato ovvero negli allegati, i termini di seguito
riportati avranno il seguente significato:
“Appaltatore“ si intende il concorrente vincitore del bando al quale sarà aggiudicato il Contratto di
Concessione.
“Bacino”: bacino territoriale così come individuato dal Decreto 4 luglio 2012 del Presidente della
Regione Siciliana, in conformità all’art. 5 comma 2bis della Legge Regione Siciliana 8 aprile
2010, n. 9 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26.
“Bando” si intende il bando di gara per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva
ed esecutiva, costruzione e gestione quindicinnale dell’impianto da realizzare nel Comune di
Casteltermini (AG) di cui il presente capitolato costituisce parte integrante.
BAT si intendono le “migliori tecnologie disponibili” definite come le più efficaci, efficienti e
avanzate tecniche di progettazione, costruzione e gestione sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi.
“Caso Base”: indica il Caso Base Iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico
Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale.
“Caso Base Iniziale”: indica l'applicazione del Piano Economico Finanziario offerto in sede di
gara.
“Codice“ si intende il testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., coordinato con le norme
e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in
materia.
“Capitolato generale” si intende il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n.
145/2000 e ss.mm.ii.
“Capitolato” si intende il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
“Concedente” si intende l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 luglio 2010
della Regione Sicilia, o altro ente subentrante una volta terminato il regime di emergenza.
“Concessionario”si intende il concorrente vincitore del bando e, pertanto, aggiudicatario
dell’affidamento.
“Collaudo” si intende la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera ai
sensi dell’art. 229 del Regolamento.
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“Concessione” si intende il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla
Convenzione.
“Convenzione” si intende il contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni tra
le parti in relazione alla Concessione.
“Contributo” si intende l’importo erogato al concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’art. 143
del Codice, calcolato in relazione alla quota degli investimenti al lordo dell’I.V.A., risultante dal
Piano Economico Finanziario offerto in sede di gara che non può comunque eccedere il contributo
convenzionale come di seguito definito.
“Contributo convenzionale” si intende l’importo del contributo calcolato in relazione alla quota del
50 % degli investimenti, al lordo dell’I.V.A. , risultante dal Piano Economico Finanziario posto a
base di gara, di importo pari a: € 7.330.819,18 (diconsi Euro
settemilionitrecentotrentamilaottocentodiciannove/18) comprensivo di I.V.A.
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori”: soggetto, incaricato dal concessionario,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che non può
essere il datore di lavoro dello stesso o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione”: soggetto, incaricato dal concessionario,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
“Cronoprogramma” indica il programma cronologico di avanzamento delle attività previste nella
Fase di Costruzione, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie al completamento dell’opera e all’erogazione dei servizi, al
completamento delle procedure espropriative, al collaudo e comunque sino all’avvio della gestione.
Il Cronoprogramma, in ogni fase di progettazione, deve recepire in maniera vincolante tutte le
tempistiche offerte in sede di gara.
“Direttore dei Lavori” si intende il soggetto incaricato dal concessionario delle attività di direzione
dei lavori ai sensi del Codice e del Regolamento e ai sensi del successivo art. 81.
“Disciplinare di Gestione”: indica il documento da allegare alla convenzione, facente parte della
documentazione obbligatoria da redigere a cura del concessionario in sede di progettazione
definitiva. Il Disciplinare di Gestione deve recepire e approfondire tutte le indicazioni e i contenuti
di carattere gestionale riportate in sede di offerta all’interno del “Progetto dell’Opera”, come di
seguito definito, con particolare riferimento alla parte relativa al Progetto di Gestione del Servizio.
“Documenti di Progettazione”: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.
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“Equilibrio Economico Finanziario”: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti
e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, ottavo comma, del Codice,
determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.
“Erogazione dei Servizi”: indica l’erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione.
“EURIBOR”: indica il tasso Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 360, valido il
primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, così come rilevato alle
ore 11:00 (Central Europe Time) dallo Euribor Panel Steering Committee 2 giorni prima del
predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani
economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo
Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 360 pubblicato.
“Fase di Costruzione”: indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese
tra la data di stipula della Convenzione e la Messa in Esercizio dell’impianto (procedure
espropriative ed autorizzative, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e relative
approvazioni attraverso l’acquisizione di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni previste dalla
vigente normativa, realizzazione dell’opera, collaudi e messa in esercizio);
“Fase di Gestione”: indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra
la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione;
“Forza Maggiore”: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del
Concessionario da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in
parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione per effetto di:
i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano
l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;
ii. reperti archeologici, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 103;
iii. sabotaggio o vandalismo;
iv. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
v. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi
ai dipendenti del Concessionario; o impossibilità di accedere a materie prime o servizi
necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento
delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai
sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della
Convenzione;
vi. qualora successivamente alla stipulazione della Convenzione venga meno la possibilità di
reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni
di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i
relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 89.
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“ISTAT”: indica l'Istituto Nazionale di Statistica.
“Messa in Esercizio”: indica la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi come risultante
da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario.
“Opera”: l’oggetto della concessione come descritta all’art. 7 e come rilevabile dalla
documentazione posta a base di gara.
“Organo di Alta Vigilanza”: indica il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, designato dal
Concedente, di cui al successivo art. 81.
“Pagamenti”: indica le somme dovute al Concessionario dagli utenti, previa stipula tra il
Concessionario e il Singolo Comune del contratto di servizio, in linea con quanto previsto all’art.
15 della Legge Regione Siciliana n. 9/2010 e ss.mm.ii. citata, per l'erogazione dei Servizi nel corso
della Fase di Gestione, ai sensi del successivo art. 40.
“Piano delle Espropriazioni”: indica il documento che individua le aree che dovranno essere
occupate e/o espropriate ai fini della realizzazione dell’Opera (compresa la costituzione di
eventuali servitù), con indicazione dei relativi costi.
“Piano dei SAL”: indica il programma di emissione dei SAL.
“Piano Economico Finanziario”: indica il documento con l'indicazione dei presupposti e delle
condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario, asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale
degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una
società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966, costituente parte
integrante dell’offerta.
“Progetto”: indica la costruzione e gestione dell’Opera.
“Progetto Definitivo”: indica il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi degli artt. da 24 a 32
del Regolamento, come di volta in volta modificato e aggiornato e dell’art. 93 del Codice.
“Progetto dell’Opera”: indica il progetto offerto in sede di gara, redatto assumendo a riferimento
tutta la documentazione tecnico amministrativa e conoscitiva esplicitata nel “Progetto
Preliminare” a base di gara e articolato in un Progetto degli Investimenti, riguardante la
realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta
differenziata e in un Progetto di Gestione del Servizio.
“Progetto Esecutivo”: indica il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi degli art. da 33 a 43
del Regolamento e dell’art. 93 del Codice.
“Progetto Preliminare”: indica il Progetto posto a base di gara.
“Quantitativo convenzionale annuo”posto a base di gara. Si intende la potenzialità annua di
trattamento delle frazioni in ingresso all’impianto, risultante dal Progetto Preliminare, finalizzata
alla produzione di compost di qualità. La potenzialità di trattamento dell’impianto proposto con
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l’offerta migliorativa in sede di gara da parte dei concorrenti, a pena di esclusione, non può
superare in aumento il 10 % del quantitativo convenzionale annuo e non può essere inferiore allo
stesso.
“Regolamento” si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.
“Responsabile della Concessione”: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di
Gestione ai sensi del successivo art. 81.
“Responsabile dei lavori”: soggetto che svolge i compiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Nell’ambito di applicazione della presente concessione il responsabile dei lavori è il responsabile
del procedimento.
“Responsabile del Procedimento”: indica il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10
del Codice, nominato dal Concedente.
“SAL”: indica le certificazioni dello Stato di Avanzamento dei Lavori predisposte dal
Concessionario sulla base del Piano dei SAL, firmate dal Direttore dei Lavori e controfirmate dal
Respponsabile del Procedimento e dall’Organo di Alta Vigilanza.
“Servizi”: indica i servizi da garantire per la realizzazione completa dell’opera (progettazione,
lavori e gestione) come meglio specificati nel “Progetto dell’Opera” offerto in sede di gara.
“Società di Progetto”: indica la società costituita dal Concessionario e subentrata, ovvero che
subentrerà, al Concessionario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o
autorizzazione, ai sensi dell'art. 156 del Codice.
“Stazione Appaltante” (S.A.) si intende l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del
9 luglio 2010 della Regione Sicilia, o altro Ente subentrante una volta terminato il regime di
emergenza.
“Tariffa unitaria a base di gara” pari a €/t 78,29 si intende la tariffa [€/t] al netto dell’I.V.A.,
come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al Progetto Preliminare, comprensiva
degli oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso e della royalty anch’essa non soggetta a
ribasso.
“Tariffa unitaria soggetta a ribasso” pari a €/t 73,61. Si intende la tariffa [€/t] al netto dell’I.V.A.,
come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al Progetto Preliminare, al netto degli
oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso e della royalty anch’essa non soggetta a ribasso.
“Tariffa per la macrocategoria frazione merceologica organica a base di gara” pari a €/t 90,04. Si
intende la tariffa [€/t] al netto dell’I.V.A. relativa alla frazione merceologica organica in ingresso
all’impianto, come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al Progetto Preliminare e
comprensiva degli oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso e della royalty anch’essa non
soggetta a ribasso. Tale tariffa, come specificato al successivo articolo 39 è stata determinata
con la seguente formula: Tariffa unitaria posta a base di gara x 1,15.
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“Tariffa per la macrocategoria frazione merceologica strutturante a base di gara” pari a €/t
50,89. Si intende la tariffa [€/t] al netto dell’I.V.A. relativa alla frazione merceologica strutturante
in ingresso all’impianto, come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al Progetto
Preliminare e comprensiva degli oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso e della royalty
anch’essa non soggetta a ribasso. Tale tariffa, come specificato al successivo articolo 39 è
stata determinata con la seguente formula: Tariffa unitaria posta a base di gara x (1-
1,15x0,70)/0,30.
“Tariffa della macrocategoria frazione merceologica organica” offerta - TFOoff. Si intende, come
specificato all’art. 39, la tariffa di trattamento offerta [€/t] al netto dell’I.V.A. e comprensiva della
Royalty [€/t], relativa alla macrocategoria frazione merceologica organica. Nell’offerta dovranno
essere esplicitati i codici C.E.R. associati alla macrocategoria frazione merceologica organica, ai
quali verrà applicata la tariffa offerta.
“Tariffa della macrocategoria frazione merceologica strutturante” offerta - TFSoff. Si intende,
come specificato all’art. 39, la tariffa di trattamento offerta [€/t] al netto dell’I.V.A. e comprensiva
della Royalty [€/t], relativa alla macrocategoria frazione merceologica strutturante. Nell’offerta
dovranno essere esplicitati i codici C.E.R. associati alla macrocategoria frazione merceologica
strutturante, ai quali verrà applicata la tariffa offerta.
“Tariffa Media Ponderata” offerta. Si intende la tariffa unitaria offerta dal concorrente [€/t] al
netto dell’I.V.A. e comprensiva della Royalty. Nel Piano Economico Finanziario offerto dovrà
essere chiaramente verificabile che le tariffe offerte per le macrocategorie frazione merceologica
organica e frazione merceologica strutturante concorrono alla determinazione della Tariffa Media
Ponderata offerta mediante l’applicazione della seguente formula:
annua
strofforgoff
offPot
xPotTFSxPotTFOTMP
)( )(
dove:
TMPoff = Tariffa media ponderata offerta.
TFOoff = Tariffa della macrocategoria frazione merceologica organica offerta.
TFSoff = Tariffa della macrocategoria frazione merceologica strutturante offerta.
POTorg = Potenzialità di trattamento (t/a) della macrocategoria frazione merceologica organica,
risultante dal Progetto dell’Opera offerto .
POTstr = Potenzialità di trattamento (t/a) della macrocategoria frazione merceologica
strutturante, risultante dal Progetto dell’Opera offerto .
POTannua = Potenzialità di trattamento annua complessiva (t/a) dell’impianto, risultante dal
Progetto dell’Opera offerto, che non può superare il 10 % del quantitativo convenzionale annuo
posto a base di gara.
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“TIR”: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende
nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa
del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.
“Ultimazione”: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei
lavori emesso ai sensi dell'art. 199 del Regolamento.
“Varianti”: indica le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d’Opera e altre eventuali diverse
varianti o modifiche richieste dal Concedente, dal Responsabile del Procedimento, dall'Organo di
Alta Vigilanza, dal Responsabile dei Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione o in fase di esecuzione dei lavori.
“Varianti in Corso d’Opera”: indica le modifiche successive all’inizio dei Lavori, al Progetto
Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dall’art. 132 del Codice.
Varianti Progettuali: indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste
dal Concedente in sede di approvazione del relativo progetto prima dell’inizio dei Lavori.
Art. 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE
Il Progetto Preliminare, posto a base di gara identifica nei suoi contenuti, asseverati dal Responsabile del
Procedimento, la fase progettuale che fissa i contenuti minimi cui i partecipanti alla gara dovranno
uniformarsi pur potendo individuare e proporre soluzioni migliorative. Tali soluzioni migliorative saranno
valutate nell’ambito dell’esame della qualità progettuale, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo a
tale elaborato.
La sottoscrizione della convenzione da parte del concessionario equivale a dichiarazione di attestazione
di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi a tali da consentire l’offerta presentata in sede di gara.
Qualora il Concedente si avvalga della facoltà di approvazione dei progetti ai sensi dell’art. 5
dell’O.P.C.M. 3887/2010, formalizzata con specifico provvedimento, lo stesso è valido per la fase di
progettazione a cui si riferisce e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le
concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, costituisce
vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del Codice, salva l'applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del
2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure
espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.
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In tutti gli altri casi le fasi di approvazione dei progetti seguono l’iter previsto dal Codice e dal
Regolamento oltrechè dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii modalità e ogni altra norma o legge inerente la
concessione.
Art. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE
Fanno parte integrante del contratto/convenzione di concessione da sottoscriversi tra il Concedente e
l’Aggiudicatario, il cui schema è allegato al Progetto Preliminare posto a base di gara, anche se alla stessa
non materialmente allegati:
a) I documenti di gara (il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Progetto Preliminare, il Capitolato
Descrittivo e Prestazionale, il Piano Economico Finanziario e il Piano di Gestione allegati al
Progetto Preliminare, lo Schema di Convenzione) già controfirmati e timbrati dall’Aggiudicatario
che costituiranno, congiuntamente, atto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3,
comma 6 ed art. 11, comma 13 del Codice.
b) Gli eventuali atti deliberativi relativi alla concessione.
c) L’offerta dell’Aggiudicatario completa di tutti i documenti ed elaborati richiesti nel Bando di Gara,
nel Disciplinare di Gara e nel presente Capitolato.
d) La documentazione propedeutica alla stipula della convenzione (contratto di concessione).
e) Il Caso Base.
f) I cronoprogrammi dei lavori e degli investimenti.
g) Il disciplinare di gestione.
h) Il programma di emissione dei SAL e dei conseguenti stati di pagamento del contributo.
i) Le condizioni e i termini di restituzione dell’Opera al termine della concessione come da schema
offerto in sede di gara.
j) Le polizze di garanzia e le assicurazioni.
k) I contratti di servizio stipulati con i comuni ai sensi dell’art. 40 del presente capitolato.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali e di
gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, in particolare il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le norme in
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
Completerà i documenti allegati alla convenzione il progetto definitivo e il progetto esecutivo con le
relative autorizzazioni e approvazioni, da redigere in conformità alla offerta tecnica - economica - tempo
presentata in sede di offerta, il capitolato speciale del progetto esecutivo, l’elenco dei prezzi unitari oltre ai
piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice e alle ulteriori autorizzazioni previste per legge.
Il progetto esecutivo dovrà essere integrato con le eventuali prescrizioni apposte dalle autorizzazioni,
pareri e nullaosta acquisite sul progetto definitivo.
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Non fanno parte della convenzione e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori,
e la loro suddivisione per categorie omogenee, inserite nel disciplinare di gara; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori.
Tutta la documentazione richiesta e prevista nel presente capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare
di gara, sia amministrativa sia progettuale, dovrà essere redatta dal partecipante prima e dal concessionario in
fase di concessione, nel pieno e totale rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara e nel bando di gara
di cui il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.
E’ fatto divieto al Concessionario di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui lo Stesso sia
venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con il Concedente.
Art. 4. INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO
In caso di discordanza tra i documenti facenti parte della convenzione, si osserverà il seguente ordine di
prevalenza:
a) Il Capitolato Generale d’Appalto ai sensi del D.M. 145/2000 e ss.mm.ii.;
b) la Convenzione;
c) il presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
d) gli elaborati progettuali facenti parte dell’offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di
gara.
e) il Capitolato Speciale di Appalto di cui al progetto esecutivo.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve
essere fatta tenendo conto delle finalità della convenzione e dei risultati ricercati con l’attuazione del
Progetto Preliminare.
In caso di norme della Convenzione e del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, prevarrà quella più vantaggiosa per il Concedente.
In caso di contrasto tra gli elaborati grafici prevarrà quello di scala grafica superiore.
In caso di discordanze rilevate nell’ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per il
Concedente.
Art. 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’impianto di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata ubicato nel Comune
di Casteltermini (AG), dovrà essere progettato, realizzato e gestito nel rispetto dei requisiti e delle
specifiche tecniche di cui alle norme, piani e programmi vigenti.
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Sono in ogni caso da considerarsi prioritarie le norme tecniche previste nel Progetto Preliminare e quelle
vigenti nell’ambito della Regione Siciliana.
Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle principali norme tecniche di settore.
5.1 Parte generale
Protocollo di Legalità stipulato a Palermo il 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, art. 28 – Certificazione antimafia di cui all’art. 17
della Legge Regionale n. 12/2011.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 luglio 2010 n. 3887.
Legge 8 aprile 2010, n. 9 – Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – e ss.mm.ii.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale.
Legge 20 marzo 1865, n° 2248, all. F e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto
applicabile.
Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con DM 19/04/2000 n.145 e
ss.mm.ii.
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.
D.Lgs 205/2010 e ss.mm.ii.
5.2 Costruzioni edili
Cemento
Certificazione dei cementi
Dir. 89/106/CEE del 21 dicembre 1988
Relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodotti da costruzione (G.U. L40 dell'11 febbraio 1989).
D.p.r. n. 246 del 21 aprile 1993
Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (G.U. n.
170 del 22 luglio 1993).
D.M. n. 314 del 12 luglio 1999
Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle
opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del
requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità) al decreto del
presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246 (G.U. 214 del 11 settembre 1999).
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UNI EN 197-2
(cemento) Valutazione della conformità (giugno 2001).
D.M. 22 gennaio 2002
Autorizzazione provvisoria all'I.C.I.T.E. - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia
edilizia, in San Giuliano Milanese, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni,
secondo la norma UNI EN 197-1/2 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2002).
Manuale della qualità
Procedura gestionale per la certificazione di conformità dei cementi comuni ai sensi della norma
EN 197-1:2000 (edizione giugno 2001).
Normative europee e nazionali sulla composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi
comuni e per la valutazione di conformità
DECRETO 16 novembre 2009
Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei
relativi metodi di controllo della conformità di aggregati (10A01957) (GU n. 40 del 18-2-2010 ).
L. 595 del 26 maggio 1965
Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (G.U. n. 143 del 10 giugno 1965).
D.M. 3 giugno 1968
Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi (G.U. n. 180 del 17
luglio 1968).
D.M. 31 agosto 1972
Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche.
D.M. 20 novembre 1984
Modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e
modalità di prova dei cementi (G.U. n. 353 del 27 dicembre 1984).
Dir. 89/106/CEE del 21 dicembre 1988
Relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodotti da costruzione (G.U. L40 dell'11 febbraio 1989).
D.p.r. n. 246 del 21 aprile 1993
Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (G.U. n.
170 del 22 luglio 1993).
D.M. 13 settembre 1993
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Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 giugno 1968 concernente
nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi (G.U. n. 223 del 22
settembre 1993).
UNI EN 197-1
(cemento) Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni (giugno 2001).
Cemento armato
Normativa cemento armato
Per i manufatti da realizzarsi in cemento armato, si dovrà far riferimento alla seguente normativa:
Legge 05/11/1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio
normale e precompresso ed a struttura metallica.
D.M. 09/01/1996: Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.O. 19 alla G.U. n. 29 del 5
febbraio 1996).
D.M. 16/01/1996: Norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (S.O.
19 alla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996).
Circolare 4 luglio 1996 n. 156AA.GG/STC: Istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei cariche e sovraccarichi"
di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996 (S.O. 151 alla G.U. n. 217 del 16 settembre 1996).
Circolare 15 ottobre 1996 n. 252 AA.GG/STC: Istruzioni per l'applicazione "norme tecniche per il
calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche" di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 (S.O. 207 alla G.U. n. 277 del 26
novembre 1996).
Circolare 10 aprile 1997 n. 65/AA.GG: Istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche" di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996 (S.O. 89 alla G.U. n.
97 del 28 aprile 1997).
D.M. 14/09/2005: Norme tecniche per le costruzioni. (GU n. 222 del 23-9-2005 - Suppl. Ordinario
n.159).
Norme tecniche costruzioni: Bozza delle NTC aggiornata al 24 aprile 2007.
D.M. 14 /01/2008: Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (Suppl. Ordinario
n. 30).
CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617: Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (Suppl. Ordinario n. 27).
Acciaio strutturale
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Sono compresi in questa categoria:
acciaio utilizzato come elemento strutturale portante per costruzioni metalliche: travi reticolari,
tralicci, etc;
acciaio da armatura per opere in calcestruzzo armato ordinario e precompresso;
acciaio da carpenteria per la cosiddetta "armatura lenta" ed acciaio da precompressione per cavi,
barre, trefoli (pre-tesi e post-tesi);
profilati e strutture in acciaio.
Normativa di riferimento
D.M. 14 gennaio 2008: Nuove norme tecniche per le costruzioni.
D.M. 16/01/1996: Norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (S.O.
19 alla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996).
UNI 5397:1978: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele.
Dimensioni e tolleranze.
UNI 5398:1978: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele.
Dimensioni e tolleranze.
UNI 9503: 1989 - Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi
costruttivi di acciaio.
CNR 10011/97: Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la
manutenzione.
CNR 10012/85: Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni.
CNR 10016/2000: Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle
costruzioni.
CNR 10018/1993: Apparecchi di appoggio in gomma e PTFE nelle costruzioni. Istruzioni per il
calcolo e l'impiego.
CNR 10022/84: Profilati in acciaio formati a freddo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.
CNR 10024/86 - Analisi di strutture mediante elaboratore. Impostazione e redazione delle relazioni
di calcolo.
CNR 10029/87: Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione,
il collaudo e la manutenzione.
CNR 10030/87: Anime irrigidite di travi a parete piena.
UNI EN ISO 1461: 1999 - Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti
ferrosi e articoli di acciaio. Specificazioni e metodi di prova.
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UNI EN ISO 9000-9001-9004 E 19011 (Pacchetto Vision 2000 completo). Sistemi di gestione per
la qualità - Fondamenti e terminologia - Requisiti - Linee guida per il miglioramento delle
prestazioni. Audit.
UNI EN 10111: 2000 - Lamiere e nastri a basso tenore di carbonio laminati a caldo in continuo per
formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10113-1:1994: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi
strutturali. Condizioni generali di fornitura.
UNI EN 10113-2:1994: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi
strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai allo stato normalizzato.
UNI EN 10113-3:1994: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi
strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica.
UNI EN 10020: 2000 - Definizione e classificazione dei tipi di acciai.
UNI EN 10024: 1996 - Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo. Tolleranze dimensionali e di
forma.
UNI EN 10025: 1995 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10027-1: 1993 - Sistemi di designazione degli acciai. Designazione alfanumerica, simboli
principali.
UNI EN 10034: 1995 - Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze
dimensionali e di forma.
UNI EN 10219-1: 1999 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate - Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10263-1:2003: Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a
freddo - Condizioni tecniche di fornitura generali.
UNI EN 10263-2:2003: Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a
freddo - Condizioni tecniche di fornitura degli acciai non destinati al trattamento termico dopo
lavorazione a freddo.
UNI EN 10263-3:2003: Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a
freddo - Condizioni tecniche di fornitura degli acciai da cementazione.
UNI EN 10263-4:2003: Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a
freddo - Condizioni tecniche di fornitura degli acciai da bonifica.
UNI EN 10263-5:2003: Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed estrusione a
freddo - Condizioni tecniche di fornitura degli acciai inossidabili.
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UNI EN 10279:2002: Profilati a U di acciaio laminati a caldo - Tolleranze sulla forma, sulle
dimensioni e sulla massa.
UNI ENV 1991-1:1996 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1: Basi di
calcolo.
UNI ENV 1991-2-1:1996 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2.1:
Azioni sulle strutture - Massa volumica, pesi propri e carichi imposti.
UNI ENV 1991-2-2: 1997 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2.2:
Azioni sulle strutture - Azioni sulle strutture esposte al fuoco.
UNI ENV 1991-2-3:1996 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2.3:
Azioni sulle strutture - Carichi da neve.
UNI ENV 1991-2-4: 1997 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2.4:
Azioni sulle strutture - Azioni del vento.
UNI ENV 1991-2-5: 2001 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-5:
Azioni sulle strutture - Azioni termiche.
UNI ENV 1991-2-6: 2000 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-6:
Azioni sulle strutture - Azioni durante la costruzione.
UNI ENV 1991-2-7: 2000 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-7:
Azioni sulle strutture - Azioni eccezionali dovute ad impatti ed esplosioni.
UNI ENV 1991-3: 1998 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 3: Carichi
da traffico sui ponti.
UNI ENV 1991-4: 1997 - Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 4: Azioni su
silos e serbatoi.
UNI ENV 1993-1-1: 1994 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1.1:
Regole generali e regole per edifici.
UNI ENV 1993-1-1: 1994/A1: 1998 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio. Parte
1.1: Regole generali - Regole generali e regole per edifici.
UNI ENV 1993-1-3: 2000 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-3:
Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a
freddo.
UNI ENV 1993-1-4: 1999 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-4:
Regole generali - Criteri supplementari per acciai inossidabili.
UNI ENV 1993-1-5: 2001 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-5:
Regole generali - Regole supplementari per lastre ortotrope in assenza di carichi trasversali.
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EN 1993-1-9: 2002 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-9: Resistenza a
fatica delle strutture metalliche.
UNI ENV 1993-5: 2002 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 5: Pali e
palandole.
UNI ENV 1993-6: 2002 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 6: Strutture
per apparecchi di sollevamento.
UNI ENV 1994-1-1: 1995 - Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per edifici.
UNI ENV 1994-1-2: 2001 - Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo. Parte 1-2: Regole generali - Progettazione della resistenza all'incendio.
UNI ENV 1998-1-1: 1997 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 1-1: Regole generali - Azioni sismiche e requisiti generali delle strutture.
UNI ENV 1998-1-2: 1997 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 1-2: Regole generali per gli edifici.
UNI ENV 1998-1-3: 1998 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 1-3: Regole generali - Regole specifiche per i diversi materiali ed elementi.
UNI ENV 1998-1-4: 1999 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 1-4: Regole generali - Rafforzamento e riparazione degli edifici.
UNI ENV 1998-2: 1998 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 2: Ponti.
UNI ENV 1998-3:1999 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 3: Torri, pali e camini.
UNI ENV 1998-4: 2000 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 4: Silos, serbatoi e tubazioni.
UNI ENV 1998-5: 1998 - Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.
UNI ENV 1090-1: 2001 - Esecuzione di strutture di acciaio - Regole generali e regole per gli
edifici.
UNI ENV 1090-2: 2001 - Esecuzione di strutture di acciaio - Regole supplementari per componenti
e lamiere di spessore sottile formati a freddo.
UNI ENV 1090-3: 2001 - Esecuzione di strutture di acciaio - Regole supplementari per gli acciai
ad alta resistenza allo snervamento.
UNI ENV 1090-4: 2001 - Esecuzione di strutture di acciaio - Regole supplementari per strutture
reticolari realizzate con profilati cavi.
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UNI ENV 1090-5: 2001 - Esecuzione di strutture di acciaio - Regole supplementari per ponti.
Caratteristiche degli
acciai inox strutturali
Norme di
produzione
Qualità
EN
Qualità
ASI
EN 10296 (A 554) 1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4509
1.4510
304
304L
316L
321
316Ti
441
439
Pavimentazioni
Si fa riferimento al DM del 14 gennaio 2008.
La norma UNI 11146 – 2005 definisce i criteri da utilizzare per la progettazione, la costruzione e il
collaudo dei pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale.
5.3 Opere edili accessorie
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici"), ai
requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.
("Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche") - norma UNI-EN 459-1.
Gli elementi in laterizio ed in calcestruzzo, quando impiegati nella costruzione di murature
portanti, dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 "Norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento"; dovranno inoltre soddisfare la circolare n°30787 del 04/01/1989 D.M.
20/11/1987. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di
calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20
novembre 1987.
I vetri ed i cristalli dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nelle norme UNI 6123, UNI
6486, UNI 6487, UNI 7142, UNI 7171, UNI 7172.
I materiali per pavimentazione, piastrelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle
gresificate, lastre di marmo, mattonelle di asfalto, le tegole ed i coppi in laterizio o in calcestruzzo e
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i prodotti in pietra dovranno corrispondere alle Norme di accettazione di cui al R.D. 1 novembre
1939, n. 2234 e seguenti, nonché a quanto indicato nella normativa UNI 8626 ed UNI 8635.
Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore dovranno soddisfare la
norma UNI 9380.
Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione
e/o scorrimento o drenante devono soddisfare la norma UNI 9168.
La ghisa dovrà essere di prima qualità e relativamente alle sue caratteristiche, prescrizioni e prove
dovrà essere conforme alla Tabella UNI 5007; la ghisa sferoidale da utilizzare per la realizzazione
di chiusini, griglie e caditoie dovrà essere conforme alle norme seguenti:
UNI 4544 (2/79): "Ghisa a grafite sferoidale per getti. Qualità, prescrizioni e prove".
ISO 1083 (1/76): "Ghisa a grafite sferoidale o a grafite nodulare".
NF A 32-201 (9/76): "Getti in ghisa a grafite sferoidale non legata".
UNI EN 124: "Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Principi di
costruzione, prove e marcatura".
EN 124 10/86): "Dispositivi di coronamento e di chiusura per le zone di circolazione utilizzate
dai pedoni e dai veicoli. Principi di costruzione, prove e marcatura".
DIN 1229 (10/84): "Parte 1 - "chiusini per aree soggette a traffico: classificazione dei carichi,
principi di costruzione, marcatura". Parte 2 - "chiusini per aree soggette a traffico: metodi di
prova, certificazione di qualità".
NF P 98-312 (12/85): "dispositivi di coronamento e di chiusura per le zone di circolazione
utilizzate dai pedoni e dai veicoli. Principi di costruzione, prove, marcatura".
NBN B 53-101 (3/72): "Fusioni in ghisa e acciaio per strade e fognature".
BS 497 (1976): "chiusini griglie e caditoie per raccolta acque". Parte 1 - "ghisa e acciaio fuso".
Il piombo dovrà essere conforme alle prescrizioni delle Norme UNI 3165.
Lo stagno dovrà essere conforme alle prescrizioni delle Norme UNI 3271.
Il rame dovrà essere conforme alle prescrizioni delle Norme UNI 5649.
Lo zinco dovrà essere conforme alle prescrizioni delle Norme UNI 2013 e 2014; la zincatura a
caldo dovrà rispondere alle indicazioni della normativa UNI 5744; i controlli previsti per la qualità
della zincatura saranno eseguiti secondo la normativa CEI 7-6.
Il rivestimento protettivo a comportamento elastico anticorrosivo per supporti cementizi dovrà
soddisfare ai requisiti indicati nelle norme UNI 4916 (Durezza), UNI 8202/8 (Allungamento a
rottura e carico di rottura), ASTM-ANSI G 53/77 (Invecchiamento e resistenza ai raggi U.V.),
TABER-ASTM D 1044 (Resistenza all'abrasione), ANSIN 5.12 - Metodo Elcometer Adhesion
Tester - (Aderenza dei rivestimenti al supporto).
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Il materiale per sottofondi e rilevati (tout-venant) dovrà appartenere ai gruppi A1-a e A3 della
classificazione AASHO; la compattazione dovrà generare una densità pari al 90% di quella Proctor.
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali dovranno soddisfare i requisiti definiti dalla
seguente normativa:
Per l'aggregato grosso, costituito da ghiaia o pietrisco:
perdita in peso alla prova Los Angeles secondo A.S.T.M. C 131 AASHO T 96.
coefficiente di frantumazione secondo norma C.N.R. fascicolo IV 53.
coefficiente di imbibizione secondo norme C.N.R. IV – 535.
materiale non idrofilo secondo le norme C.N.R. IV - 53.
Per l'aggregato fine, costituito in ogni caso da sabbia normale o di frantumazione:
materiale non idrofilo secondo le norme C.N.R. UV - 53 o secondo le modalità della prova
Riedel-Weber.
equivalente in sabbia secondo la prova AASHO T 126.
Per gli additivi minerali (fillers), costituiti da cemento, calce idrata, polvere di rocce
preferibilmente calcaree:
Prova di setacciatura per via secca: interamente passante al setaccio n. 40 A.S.T.M., per almeno
il 90% al n. 80 A.S. T.M. e per almeno il 70% al setaccio n. 200 A.S.T.M.
Per i leganti, costituiti da bitumi solidi:
caratteristiche rispondenti alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali", fascicolo n.
2 C.N.R. 1951.
Il conglomerato, dopo la posa in opera, dovrà avere caratteristiche di stabilità Marshall e
compattezza secondo le norme A.S.T.M. D 1559.
La geojuta antierosiva e biodegradabile, da posizionarsi sopra lo strato di terreno vegetale per
facilitare le operazioni di recupero ambientale, dovrà soddisfare i requisiti della norma EN 45014.
Le giunzioni con viti dovranno essere conformi alle prescrizioni della Normativa UNI 3740-65 e
UNI 5540-65.
Le giunzioni con bulloni dovranno essere conformi alle prescrizioni della Normativa UNI 1728-65,
UNI 3740-65 e UNI 5540-65.
L'esecuzione delle saldature dovrà soddisfare le disposizioni di legge, con particolare riguardo alle
"Norme generali concernenti l'esecuzione e l'impiego della saldatura autogena" emanate con D.M.
26/02/1966, e alle normative di unificazione, con particolare riguardo alla norma CNR - UNI
10011/67 "Costruzioni di acciaio - istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione"; i
saldatori dovranno essere in possesso di qualifica secondo le Norme ANSI, ASME o UNI 4633
rilasciata, in data non inferiore a tre mesi, da uno dei seguenti Enti: Istituto Italiano della Saldatura;
Registro Navale Italiano; LLOYD'S Register; Istituto di Ricerche Breda.
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I trattamenti galvanici dovranno essere eseguiti secondo le norme ASTM A 123, ASTM A 153,
ASTM A 384, ASTM A 358, ASTM A 386.
Le verniciature dovranno essere realizzate in rispondenza a quanto richiesto dalle Norme UNI
4715/2 (resistenza alla corrosione), UNI 4715/2 e UNI 4715/19 (resistenza termica), UNI 4715/2
(durezza), UNI 4715/2 e UNI 4715/15 (impermeabilità), UNI 4715/2 (nebbia salina).
5.4 Collegamenti idraulici
Tubazioni
Le tubazioni in cemento armato dovranno essere del tipo turbocentrifugato e soddisfare, oltre ai
requisiti delle norme specifiche sul cemento armato, anche a quanto previsto nel Decreto
12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni", per quanto riguarda le prove idrauliche, e alle
modalità indicate nelle norme DIN 4032, DIN 4035 o ASTM C497 relativamente alle prove a
schiacciamento.
Le tubazioni in PVC dovranno rispondere ai requisiti delle norme UNI 7447/87 e UNI EN 1401,
1452, 1456, DIN 19534, EN 13476; e soddisfare ai metodi di prova indicati nelle norme UNI 7448
e UNI 7449.
Le tubazioni in PEAD dovranno rispondere, a seconda dell'utilizzo, alle seguenti norme:
UNI 7611: Tubi di PEAD per condotte di scarico in pressione tipo 312.
UNI 7612: Raccordi di PEAD per condotte fluidi in pressione.
UNI EN 12666: Tubi di PEAD per condotte di scarico non in pressione.
CENT/TC 155 WI 011.1; EN ISO 9969; EN 13476-1; EN ISO 9002: tubi in PEAD strutturato
coestrusi a doppia parete, corrugati esternamente, lisci internamente.
UNI 7615: Tubi di PEAD Metodi di prova.
EN 12201-2 (ex CEN/TC 155 WI 020.2): Tubi di PEAD PE100 per condotte di
approvvigionamento idrico rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della
Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione.
UNI 7441: Tubi di PEAD corrugate a doppia parete per cavidotti (Norme CEI EN 50086 - 1 e
CEI EN 50086 - 2- 4).
I tubi in acciaio inox a seconda del tipo di utilizzo, dovranno rispondere alle seguenti norme:
Trasporto fluidi
Norme di produzione Qualità EN Qualità ASI
EN 10088-2
(ASTM A 240)
1.4301
1.4307
1.4404
304
304L
316L
EN 10217-7
(DVGW GW541)
1.4404
1.4521
316L
444
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EN 10217-7
EN 10312
1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
304
304L
316L
321
316Ti
EN 10217-7
(AD 2000 W2/W10)
(PED 97/23)
1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
304
304L
316L
321
316Ti
EN 10217-7
(DIN 11866) 1.4404 316L
EN 10217-7
(A 312 / A 778)
14307
14404
304L
316L
Scambio termico
Norme di
produzione
Qualità
EN
Qualità
ASI
EN 10217-7
(A 249)
(AD 2000 W2/W10)
(PED 97/23)
1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
304
304L
316L
321
316 Ti
EN 10296
EN 10217-7
1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4509
1.4510
304
304L
316L
321
316Ti
441
439
EN 10217-7
(AD 2000 W2/W10)
1.4301
1.4307
1.4404
1.45241
1.4571
304
304L
316L
321
316Ti
I tubi in ghisa sferoidale dovranno rispondere alle prescrizioni di qualità e fabbricazione dettate
dalla normativa UNI EN 545 ; le guarnizioni dovranno essere realizzate con materiali che
rispondono ai requisiti richiesti delle norma EN 681 – ISO 4633 e UNI 9163.
I tubi in acciaio saldati longitudinalmente per condotte di acqua dovranno rispettare le seguenti
norme:
UN EN 10224: Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi
inclusa l’acqua per il consumo umano. Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10020: Definizione e classificazione dei tipi di acciaio.
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UNI 9099: Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno
di polietilene applicato per estrusione.
UNI ISO 5256-1987: Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse.
Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame.
UNI EN 10290-2003: Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine - Rivestimenti
esterni in poliuretano e poliuretano- modificato applicato allo stato liquido.
Le operazioni di posa e collaudo di tubazioni per collettori fognari dovranno essere conformi alla
normativa UNI EN 1610 del novembre 1999 relativa alla costruzione e collaudo di connessioni di
scarico e collettori di fognatura.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua dovranno rispondere alle
prescrizioni seguenti:
Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato
con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la
tenuta.
I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8488/87.
I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile è
10 mm.
I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEAD) devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI EN 1452 e UNI EN 12201.
5.5 Opere elettromeccaniche
Le macchine, i componenti ed i materiali usati dovranno, eccetto che diversamente specificato,
soddisfare ai requisiti imposti dalle Leggi e Decreti vigenti e dalle norme UNI; in particolare si
dovrà fare riferimento al Dlgs 17/2010 relativo al regolamento per l'attuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 98/37/CE e 2006/42/CE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine.
Le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO
3555, i collaudi dovranno essere condotti secondo le norme ISO 2548; per quanto riguarda le
emissioni sonore, il metodo di misura e l'interpretazione dei dati dovrà essere in accordo alle
NORME IEC - 123 o ISO – 3989.
Le macchine elettriche rotanti e loro condizioni di funzionamento dovranno soddisfare la seguente
normativa:
CEI 2-3 del 1988 Macchine elettriche rotanti e loro caratteristiche nominali di funzionamento.
CEI 2-8 riguardanti la marcatura dei terminali ed il senso di rotazione.
CEI2-15 relative alle caratteristiche di avviamento dei motori asincroni trifase.
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IEC 35 (EN 60034).
Direttiva bassa tensione 2006/95/CE.
Direttiva EMC 89/336/CEE relativa alle caratteristiche intrinseche di emissione
elettromagnetica e dei livelli di immunità, conformi con le EN 60034-1.
Pezzi speciali
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua dovranno essere conformi alla norma UNI
7125.
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta dovranno
essere conformi alla norma UNI 9157.
Le valvole di sicurezza in genere dovranno rispondere alla norma UNI 335.
Le saracinesche a corpo piatto e le valvole di non ritorno dovranno essere conformi alla normativa
UNI EN 1563 e EN 558.
Le valvole di sicurezza dovranno essere rispondenti alle Specifiche tecniche ISPESL applicative
del D.M. 21/05/1974 e corredate del certificato del costruttore contenente descrizione, dati ed
omologazione per il collaudo.
Normative relative agli organi di intercettazione:
Saracinesca a corpo piatto: norma UNI EN 1074/1-2.
Saracinesca a corpo ovale: norma UNI EN 1074/1-2.
Saracinesca a corpo cilindrico: norma UNI EN 1074/1-2.
Valvola a galleggiante: norma UNI EN 1074/4-2.
Riduttore di pressione tipo Braukmann.
Sfiato d’aria: norma UNI EN 1074/4-2;
Misuratore di portata elettromagnetico: norma UNI EN ISO 6817:1997.
Applicazioni Meccaniche
Norme di produzione Qualità EN Qualità ASI
EN 10296 EN 10217-7
1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
304
304L
316L
321
316Ti
EN 10217-7
1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
304
304L
316L
321
316Ti
EN 10217-7
1.4301
1.4307
1.4404
304
304L
316L
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1.4541
1.4571
1.4876
2.4858
321
316Ti
Incoloy 800
Incoloy 825
5.6 Impianti elettrici
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a “regola d’arte” come prescritto dalla legge n° 186
dell’01.03.1968 e comunque in modo che risulti completamente soddisfatta la conformità a leggi e norme in
vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.
Le principali leggi e norme di riferimento sono:
DPR n. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (art. 374 “Gli
edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, devono essere costruiti e mantenuti in
buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza”.
Legge n. 168 del 01/03/1968 Sicurezza ed igiene del lavoro – Macchine ed impianti – Impianti
elettrici – Disposizioni per la produzione – Obbligo di realizzazione e costruzione a regola d’arte.
DPR 462/01 del 22.10.01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
D. Lgs. 493/96 del 14.08.96 Attuazione della direttiva CEE concernente le prescrizioni minime per
la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Legge 626/94 del 19.09.94 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In materia di sicurezza degli impianti. D.P.R. 37 del 22.01.2008 - Regolamento di attuazione della
Legge 2 dicembre 2005 n.248.
Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 – Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità
Europea relativa alla garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico. In particolare:
n. 73/23 CEE – Direttiva bassa tensione, n. 89/336 CEE – Direttiva compatibilità elettromagnetica
e 93/68 CEE – Direttiva per la marcatura CE.
DPR 384 del 27 aprile 1978 concernente il regolamento di attuazione dell’art. 27 legge n. 118 del
30.03.1971 a favore dei mutilati ed invalidi in materia di barriere architettoniche.
Legge 818 del 7 dicembre 1984 – Certificato di prevenzione incendio per le attività soggette al
controllo dei VVFF.
Decreto ministeriale del 08/03/1985 "Direttive urgenti prevenzione incendi".
Decreto ministeriale del 10/04/1984 "Eliminazione radio disturbi provocati dagli apparecchi di
illuminazione per lampade fluorescenti.
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Norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI) "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione
d'energia elettrica, impianti di terra (CEI) 11-8 e successive varianti.
Norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI) riguardanti "Quadri di protezione e di manovra 17-
13/1.
Norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI) "Impianti di protezione delle scariche atmosferiche"
C.E.I. 81.1 III ed.
Norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI) riguardanti gli "impianti elettrici utilizzatori" 64-2, 64-
8, 64-9 e successive varianti.
Norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI) "impianti di distribuzione con line elettriche in cavo"
C.E.I 11-17 e successive varianti.
Norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI) riguardanti i "Cavi per energia" 20-15, 20-20, 20-35,
20-36.
Norme CEI 20-22 Cavi non propaganti l’incendio.
Norme CEI 20-37/38 Cavi isolati con gomma non propagante l’incendio e a basso sviluppo di
fumo e gas tossici e corrosivi.
CEI 16-4 Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori.
Norme del Comitato Elettrico Italiano (C.E.I) riguardante "L'apparecchiatura a bassa tensione" 23-
3, 23-5, 23-7, 23-8, 23-11, 23-12, 23-14, 23-17, 23-18, 23-22.
Norme CEI UNEL 35024/1 Tabella per la portata dei cavi isolati con materiale elastomerico o
termoplastico.
Norme CEI 70-1/3 Gradi di protezione degli involucri (codice IP e IK).
Le prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco (ove applicabile).
Prescrizioni e specifiche dettate dall’ASL e/o dall’ISPESL del territorio di competenza.
Le prescrizioni e specifiche dettate dalla società di distribuzione delle linee telefoniche.
Le prescrizioni e specifiche dettate dalla società erogatrice dell’energia elettrica.
Criteri di allacciamento alla rete M.T. CEI 0-16.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dovrà essere conforme alle seguenti
norme:
CEI EN 62305-1: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali" Marzo
2006.
CEI EN 62305-2: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio"
Marzo 2006.
CEI EN 62305-3: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo di
vita" Marzo 2006.
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CEI EN 62305-4: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed
elettronici interni alle strutture" Marzo 2006.
CEI 81-3: "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato dei
Comuni d'Italia, in ordine alfabetico." Maggio 1999.
5.7 Norme ATEX
ATEX è il nome convenzionale della direttiva 94/9/CE dell'Unione Europea, tutte le apparecchiature
installate in ambienti potenzialmente a rischio di esplosione dovranno rispettare il D.P.R. n. 126 del
23/03/1998 che ha recepito tale direttiva.
5.8 Normativa inquinamento elettromagnetico
Normativa nazionale
MINISTERO DELLA SANITA’ circolare 12 novembre 1982, n. 69 (Radiazioni non ionizzanti.
Protezione da esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde. Informativa
generale in vista di una prossima normativa settoriale).
D.M. del 16 gennaio 1991 - Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione
e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne. (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16 febbraio 1991).
D.P.C.M. del 23 aprile 1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno. (pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 1992).
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 (pubblicato su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin.
n° 265 del 12/11/1994) Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.P.C.M. del 28 settembre 1995 - Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti. (pubblicato
sulla G.U. n. 232 del 4 ottobre 1995).
DECRETO Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10 settembre 1998 - Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. (pubblicato sulla
G.U. n. 257 del 3 novembre 1998).
Decreto 18 maggio 1999 - Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999).
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
Decreto legislativo 198/2002 (“Decreto Gasparri”) non più valido per "eccesso di delega".
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Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: "Codice delle comunicazioni elettroniche".
Decreti attuativi Legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.257 Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
D.P.C.M. 8 Luglio 2003 per l'alta frequenza "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.".
D.P.C.M. 8 Luglio 2003 per la bassa frequenza "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti."
DECRETO 29 maggio 2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
Normativa tecnica
CEI 211-6 - (Esposizione umana ai campi elettromagnetici - Bassa frequenza (0 -10 kHz)).
CEI 211-7 - (Esposizione umana ai campi elettromagnetici - Alta frequenza (10 kHz - 300 GHz).
5.9 Sistemi di protezione antincendio
I sistemi di protezione antincendio dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla specifica normativa:
D.P.R. 12/01/98 n.37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15/03/97, n.59.
D.M. 4/05/98 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande
per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi
dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Circolare del M.I. 5/05/98, n. 9 - D.P.R. 12/01/98, n.37 - Regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.
UNI EN 12845/2007 – Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler –
Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI EN 12259/2007 - Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi sprinkler e a
spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers.
UNI 9494/2007 - Evacuatori di fumo e calore - Caratteristiche, dimensionamento e prove.
UNI 10779/2007 - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed
esercizio.
UNI EN 3-7:2005 – Estintori d’incendio portatili – Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione
e metodi di prova.
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UNI 9795-05 - Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme
d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo
e punti di segnalazione manuali.
UNI 7422-75 - Apparecchiature per estinzione incendi - Requisiti delle legature per tubazioni
flessibili.
UNI 804/2007 - Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili.
UNI 808/2007 - Apparecchiature per estinzione incendi - Girelli per raccordi per tubazioni
flessibili.
UNI 810/2007 - Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite.
UNI 811/2007 - Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a madrevite.
UNI EN 14384/2006 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti a colonna soprassuolo di
ghisa.
UNI EN 14339/2006 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti sottosuolo di ghisa.
UNI EN 14540/2006 - Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti
fissi.
UNI 9487/2006 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN
70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 Mpa.
UNI EN 694/2005 - Tubazioni semirigide per sistemi fissi.
UNI EN 671-1/2003 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni –
Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
UNI EN 671-2/2003 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni -
Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili.
UNI EN 671-3/2001 - Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni -
Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni
flessibili.
Decreto 22/02/2006 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
Decreto 16/02/2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione.
Decreto 9/03/2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5.10 Impianti termici
Sicurezza impianti di riscaldamento - Norme generali di attuazione degli impianti – Riferimenti
legislativi.
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D.M. 1 dicembre 1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Raccolta “R” - Specifiche tecniche applicative del titolo II del D.M. 1 dicembre 1975 riguardante le
norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Raccolta “H” - Specifiche tecniche applicative del titolo I del D.M. 1 dicembre 1975 riguardante le
norme di sicurezza per generatori e recipienti di acqua surriscaldata.
Legge 5/03/90, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti (abrogato dalla legge 26/02/2007, n.
17 art. 3, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16).
Legge 9/01/91, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
D.P.R. 6/12/91, n. 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti (abrogato dalla legge 26/02/2007, n. 17 art. 3).
D.M. 20/02/92 - Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola
dell'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
norme per la sicurezza degli impianti.
D.P.R. 26/08/93, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’at. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
D.M. 13/12/93 - Approvazione deI modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui
all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici.
D.M. 12/04/96 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
D.P.R. 551/99 - Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A) – Parte II – Capo VI – Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici.
UNI EN 10412-1/2006 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Parte 1:
Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi,
solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici.
Decreto 22/01/2008, n. 37 - Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici.
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UNI 5364/76 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Regole per la presentazione dell'offerta e
per il collaudo.
UNI 8854/86 - Impianti di termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il riscaldamento di edifici
adibiti ad attività industriale ed artigianale - Regole per l'ordinazione, l'offerta ed il collaudo.
UNI 8852/87 - Impianti di climatizzazione invernale per gli edifici adibiti ad attività industriale ed
artigianale - Regole per l'ordinazione, l'offerta ed il collaudo.
UNI 9182/87 - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda - Criteri di
progettazione, collaudo e gestione
UNI 8065/89 - Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile.
UNI 10339/95 - Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti -
Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura (sostituisce la UNI 5104).
UNI EN ISO 7730/97 - Ambienti termici moderati - Determinazione degli indici PMV e PPD e
specifica delle condizioni di benessere termico.
UNI ENV 12097/1999 - Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai
componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte (La norma, sperimentale,
specifica le dimensioni, la forma ed i criteri di collocazione delle aperture, delle botole di accesso
ed ispezione e delle porte di accesso per la pulizia e la manutenzione delle condotte di
alimentazione ed estrazione dell'aria).
UNI EN 1264-1-2-3-4/99 - Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti - Definizioni e
simboli - Determinazione della potenza termica - Dimensionamento – Installazione.
UNI EN 12056/01 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno di edifici - Impianti per
acque reflue, progettazione e calcolo.
Norme per impianti utilizzanti combustibili gassosi
Legge 6/12/71, n. 1083 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
D.M. 24/11/84 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
UNI 8042/88 - Bruciatori di gas ad aria soffiata - Prescrizioni di sicurezza.
UNI 7129/92 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione,
installazione e manutenzione.
D.M. 21/04/93 - Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre
1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile Rev. 26/08/08 a
cura del Per. ind. Emilio Pontarollo – Cittadella (PD) 4.
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D.P.R. 15/11/96, n. 660 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE, concernente i
requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o
gassosi.
D.P.R. 15/11/96, n. 661 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli
apparecchi a gas.
Decreto 26/11/98 - Approvazione di tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083,
recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18° gruppo).
UNI 7131/99 - Impianti a G.P.L. per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 7129/2001 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 11137-1/2004 - Guida alla verifica di tenuta degli impianti interni a gas in esercizi.
Norme per impianti utilizzanti combustibili liquidi
UNI 9248/89 - Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore.
Decreto 28/04/05 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi (l’art. 7, comma
1, abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia quindi la
Circolare n. 73 del 29/07/1971 ed il D.M. 9/02/89. Quest’ultimo provvedimento, pertanto, rimane
in vigore per soli impianti alimentati a combustibili solidi).
Norme applicabili per la progettazione degli impianti termomeccanici
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
D.M. 10/03/77 - Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti globali di dispersione termica modificato dal D.M. 30/07/86 “Aggiornamento dei
coefficienti di dispersione termica degli edifici”.
UNI EDILIZIA 8477/83 parte 1a - Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in
edilizia - Valutazione dell’energia raggiante ricevuta.
UNI EDILIZIA 8477/85 parte 2a - Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in
edilizia - Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi e passivi.
UNI - CTI 8852/87 - Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibiti ad attività
industriale ed artigianale. Regole per l’ordinazione, l’offerta ed il collaudo.
UNI - CTI 7959/88 - Edilizia - Pareti perimetrali verticali.
UNI 10345/93 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Trasmittanza termica dei
componenti edilizi finestrati - Metodo di calcolo (ritirata con sostituzione dalla UNI EN ISO
10077-1:2002).
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UNI 10346/93 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Scambi di energia termica tra
terreno ed edificio - Metodo di calcolo (ritirata senza sostituzione).
UNI 10347/93 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia termica scambiata tra una
tubazione e l’ambiente circostante - Metodo di calcolo.
UNI 10348/93 - Riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di
calcolo.
UNI 10349/94 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici.
UNI 10351/94 - Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore (errata
corrige alla UNI 10351 edizione marzo 1994).
UNI 10355/94 - Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo (sostituisce il
punto 7.1.4 della UNI 7357).
UNI-CTI 10375/95 - Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti (durante il
periodo estivo in assenza di impianto di climatizzazione).
UNI 10376/94 - Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici
(ritirata con sostituzione dalla UNI EN 14114:2006). Rev. 26/08/08 a cura del Per. ind. Emilio
Pontarollo – Cittadella (PD) 5.
UNI 10379/2005- Riscaldamento degli edifici - Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato
(sostituita dalla UNI TS 11300-1:2008).
UNI EN ISO 10211-1:1998 - Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali –
Metodi generali di calcolo (N.B. modelli geometrici 3D e 2D di un ponte termico ai fini di un
calcolo numerico).
UNI EN ISO 6946:2007 - Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza
termica - Metodi di calcolo.
UNI EN 410/2000 - Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle
vetrate.
UNI EN 673/2005 - Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) –
Metodo di calcolo.
UNI EN 12207/2000 - Finestre e porte - Permeabilità all’aria – Classificazione.
UNI EN 12208/2000 - Finestre e porte - Tenuta all’acqua- Classificazione.
UNI EN 12210/2000 - Finestre e porte - Resistenza al carico del vento – Classificazione.
UNI EN 832/2001 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento - Edifici residenziali (sostituita dalla UNI EN ISO 13790:2008).
UNI EN ISO 10456:2001 - Materiali e prodotti per edilizia - Procedimenti per la determinazione
dei valori termici dichiarati e di progetto.
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UNI EN ISO 13786/2001 - Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche
termiche dinamiche – Metodi di calcolo (calcolo del ritardo del fattore di smorzamento -
sfasamento).
UNI EN ISO 13370/2001 - Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il
terreno - Metodi di calcolo.
UNI 13789/2001 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento – Edifici residenziali.
UNI EN ISO 14683/2001 - Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica –
Metodi semplificati e valori di riferimento.
UNI 12524/2001 - Materiali e prodotti per edilizia – Proprietà igrometriche – Valori tabulati di
progetto.
UNI EN ISO 10077-1/2007 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo
della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità (sostituisce la UNI 10345/93).
UNI EN ISO 10077-2/2004 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della
trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai.
UNI EN ISO 10211-2/2003 - Ponti termici in edilizia - Calcolo dei flussi termici e delle
temperature superficiali - Ponti termici lineari.
UNI EN ISO 13788:2003 - Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia.-
Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione
interstiziale - Metodo di calcolo (sostituisce la UNI 10350:1999).
UNI EN 13465:2004 - Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle
portate d'aria negli edifici residenziali.
UNI EN ISO 15927-1/2004 - Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione
dei dati climatici - Medie mensili dei singoli elementi meteorologici.
UNI EN 14114:2006 - Prestazioni igrotermiche degli impianti degli edifici e delle installazioni
industriali - Calcolo della diffusione del vapore acqueo - Sistemi di isolamento per le tubazioni
fredde.
Decreto 27 luglio 2005 - Norma concernente il regolamento di attuazione della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (art. 4, commi 1 e 2), recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia".
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 - Ripubblicazione del testo del Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia", corredato delle relative note.
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Raccomandazione del CTI - Sottocomitato n. 1 “Trasmissione del calore e fluidodinamica” – Dati
richiesti per il calcolo, secondo UNI EN 832, della prestazione termica degli edifici. Certificazione
energetica. Dati relativi all’edificio (sostituita dalle norme UNI TS 11300-1:2008 e UNI TS 11300-
2:2008).
Raccomandazione del CTI - Sottocomitato n. 6 “Riscaldamento e ventilazione” - Calcolo del
fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e dei rendimenti di impianto secondo la UNI
10348. Calcolo del fabbisogno di energia per acqua calda per usi igienico sanitari. Certificazione
energetica. Dati relativi all’impianto.
UNI EN ISO 13790/2005 - Prestazioni termiche degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento.
UNI EN 12831:2006 - Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico
termico di progetto (sostituisce la UNI 7357).
UNI EN ISO 12572:2006 - Prestazione igrotermica dei materiali e dei prodotti per edilizia –
Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore d’acqua.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 – Disposizioni correttive ed integrative al Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia".
UNI EN 15217:settembre 2007 - Prestazione energetica degli edifici - Metodi per esprimere la
prestazione energetica e per la certificazione energetica degli edifici - Energy performance of
buildings - Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings.
UNI EN 13779:2008 - Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i
sistemi di ventilazione e di condizionamento.
UNI EN ISO 13790:2008 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento e il raffrescamento (sostituisce la UNI EN 832:2001).
UNI/TS 11300-1:2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale (sostituisce la
Raccomandazione CTI Sottocomitato n. 1).
UNI/TS 11300-2:2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria (sostituisce la Raccomandazione CTI Sottocomitato n. 1).
UNI EN 15316-2-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-1: Sistemi di emissione del calore negli
ambienti.
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UNI EN 15316-2-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-3: Sistemi di distribuzione del calore
negli ambienti.
UNI EN 15316-3-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-1: Impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria, caratterizzazione dei fabbisogni (fabbisogni di erogazione).
UNI EN 15316-3-2:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-2: Impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria, distribuzione.
UNI EN 15316-3-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-3: Impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria, generazione.
UNI EN 15316-4-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore,
sistemi solari termici.
UNI EN 15316-4-4:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-4: Sistemi di generazione del calore,
sistemi di cogenerazione negli edifici.
UNI EN 15316-4-5:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-5: Sistemi di generazione per il
riscaldamento degli ambienti, prestazione e qualità delle reti di riscaldamento urbane e dei sistemi
per ampie volumetrie.
UNI EN 15316-4-6:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-6: Sistemi di generazione del calore,
sistemi fotovoltaici.
UNI EN 15316-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti
energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 1: Generalità.
UNI 8364/84 - Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione.
UNI 9317/89 - Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo.
UNI 9571/90 - Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale - Conduzione e
manutenzione.
UNI 10435/95 - Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata
nominale maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione.
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UNI EN 12170/02 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della
documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio Impianti di riscaldamento che
richiedono personale qualificato per la conduzione.
UNI EN 12171/02 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della
documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio Impianti di riscaldamento che non
richiedono personale qualificato per la conduzione.
Altre norme generali impianti termomeccanici
UNI 9511/89 Parte 1a - Disegni tecnici – Rappresentazione delle installazioni - Segni grafici per
impianti di condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso
domestico.
UNI 9511/89 Parte 2a - Disegni tecnici – Rappresentazione delle installazioni - Segni grafici per
apparecchi e rubinetteria sanitaria.
UNI 10200/93 - Impianti di riscaldamento centralizzati - Ripartizione delle spese di riscaldamento.
UNI 10202/93 - Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale - Metodi di
equilibratura.
UNI 10389/94 - Generatori di calore - Misurazione in opera del rendimento di combustione.
UNI EN ISO 11820:1999 - 31/01/1999 - Acustica - Misurazioni su silenziatori in sito.
UNI EN 1861/2000 - Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Diagrammi di flusso del
sistema e diagrammi delle tubazioni e della strumentazione - Disposizione e simboli.
Camini, canne fumarie - Norme applicative
UNI 10640/97 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale -
Progettazione e verifica.
UNI 10641/97 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C
con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica.
UNI 10845/2000 - Impianti a gas ad uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della
combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento,
ristrutturazione ed intubamento.
UNI 10847/2000 - Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e
solidi - Manutenzione e controllo – Linee guida e procedure.
UNI EN 1443/2005 – Camini - Requisiti generali.
UNI 11071/2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e
affini - Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
EN 1856/1/2003 - Sistemi camino (Camini metallici a doppia parete e sistemi camino - Requisiti
per camini in metallo).
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EN 1856/2/2003 - Sistemi camino (Camini e condotti metallici mono parete - Requisiti per camini
in metallo).
UNI EN 13384-1:2004 - Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 1: Camini
asserviti ad un solo apparecchi.
UNI EN 13384-2:2004 - Camini – Metodi di calcolo termico e fluidodinamico - Parte 2: Camini
asserviti a più apparecchi di riscaldamento.
UNI EN 13384-3:2006 - Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 3: Metodi
per l'elaborazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo apparecchio di
riscaldamento.
UNI/TS 11147:2008 - Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi
domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL,
realizzati manutenzione.
UNI/TS 11278:2008 - Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici - Scelta e corretto
utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto (Questa Specifica
Tecnica stabilisce i criteri di scelta di canne fumarie, camini, condotti e canali da fumo metallici
rigidi e condotti per intubamento flessibili, sulla base del corretto abbinamento all'apparecchio
utilizzatore e della tipologia di installazione, in conformità alla UNI EN 1443 e alle specifiche
norme europee di prodotto applicabili).
Esercizio, controllo e manutenzione impianti di riscaldamento - Norme applicative
UNI 8364/84 - Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione.
UNI 9317/89 - Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo.
UNI 9571/90 - Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale - Conduzione e
manutenzione.
UNI 10435/95 - Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata
nominale maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione.
UNI EN 12170/02 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della
documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio Impianti di riscaldamento che
richiedono personale qualificato per la conduzione.
UNI EN 12171/02 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della
documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio di impianti di riscaldamento che
non richiedono personale qualificato per la conduzione.
5.11 Impianti di illuminazione
UNI EN 1838 Applicazione dell'illuminotecnica -Illuminazione di emergenza. mar-00.
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UNI 10819 Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna -Requisiti per la limitazione
della dispersione verso l'alto del flusso luminoso. mar-99.
UNI 10380 Illuminotecnica -Illuminazione di interni con luce artificiale. mag-94.
UNI 10380:A1 Illuminotecnica -Illuminazione di interni con luce artificiale. ott-99.
UNI 10439 Illuminotecnica -Requisiti illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato. lug-01.
UNI 10530 Principi di ergonomia della visione -Sistemi di lavoro e illuminazione. feb-97.
UNI 10819 Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna -Requisiti per la limitazione
della dispersione verso l'alto del flusso luminoso .mar-99.
La concessione è inoltre regolata da tutte le leggi, piani, norme, decreti, regolamenti e circolari, sia
Statali sia Regionali emanati e vigenti durante l’arco temporale di presentazione dell’offerta, anche se non
esplicitamente richiamate nel presente capitolato, di esecuzione della progettazione, di esecuzione dei lavori,
delle concessioni, di realizzazione della gestione e comunque inerenti la materia della concessione e
dell’esecuzione di opere pubbliche che il concessionario, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione
della convenzione, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all’osservanza delle stesse.
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICHE
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL BANDO DI GARA
Fanno parte integrante e sostanziale del bando di gara:
a) Il disciplinare di gara e i relativi allegati.
b) Il presente capitolato descrittivo e prestazionale comprensivo di tutti gli allegati che sono da
considerare parte integrante e sostanziale dello stesso.
c) Il Progetto Preliminare posto a base di gara.
d) Il Piano Economico Finanziario, allegato al Progetto Preliminare di cui al punto c), relativo alla
Fase di Costruzione e alla Fase di Gestione e redatto sulla base di uno scenario unico di
progetto (scenario di base) posto a base di gara, comprensivo del calcolo sommario della spesa e
dello schema di sistema tariffario scaturente dal Piano Economico Finanziario stesso.
e) Lo schema di convenzione.
Oggetto della concessione è l’affidamento in concessione da parte del Concedente, con investimenti a
parziale carico del concessionario, della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e gestione
dell’impianto da realizzarsi nel Comune di Casteltermini (AG) destinato a servire, come specificato
nell’art. 40 del presente Capitolato, in via prioritaria e non esclusiva i Comuni appartenenti alla Società
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d’Ambito GE.S.A. S.p.A. in liquidazione e comunque gli Enti individuati con le priorità e le modalità di
cui all’art. 40 del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
Art. 7. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
A seguito dell'affidamento della concessione, il concessionario acquisisce il diritto di gestione e
conseguentemente assume la responsabilità totale riferita a tutti gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali delle
opere.
Nello specifico le principali attività oggetto della concessione, da ritenersi esemplificative e non
esaustive, sono di seguito elencate:
a) L’espletamento delle funzioni delegate di autorità espropriante.
b) La progettazione definitiva dei lavori redatta ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli artt. da 24 a 32
del Regolamento e relative attività connesse, necessarie e propedeutiche all’iter di approvazione a
norma di legge.
c) La progettazione esecutiva dei lavori ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli artt. da 33 a 43 del
Regolamento, in conformità al Progetto Definitivo approvato e relative attività connesse, necessarie
e propedeutiche all’iter di approvazione a norma di legge.
d) La costruzione dell'impianto in conformità al progetto esecutivo di cui al superiore punto.
e) La fornitura e l'installazione di apparecchiature e mezzi in conformità al progetto esecutivo di cui al
superiore punto.
f) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle forniture di cui al precedente
paragrafo (d) in conformità al Disciplinare di Gestione dell’Opera allegato alla convenzione.
g) L’erogazione dei servizi per tutta la durata della Fase di Gestione.
Il servizio di gestione dell’impianto dovrà prevedere la gestione a regola d’arte dello stesso, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi quali – quantitativi offerti in sede di gara oltre alla commercializzazione e
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti.
L’erogazione del servizio dovrà articolarsi come segue:
Gestione del servizio di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata
finalizzata alla produzione di compost, attraverso le diverse fasi di realizzazione dell’impianto,
gestione dello stesso, gestione di tutte le fasi preliminari di accettazione, eventuale deposito
temporaneo, eventuale pretrattamento/condizionamento volumetrico dei rifiuti, ai fini dell’avvio al
trattamento finale e gestione dei residui delle diverse fasi gestionali. Vengono incluse nel servizio
le fasi inerenti la commercializzazione del prodotto finale e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti
residui prodotti.
Per quanto attiene agli aspetti inerenti all’organizzazione tecnica dei servizi oggetto di concessione,
si rimanda ai contenuti del Progetto Preliminare, relativi allegati e alla documentazione di
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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riferimento, costituente parte integrante del presente capitolato e i cui contenuti sono da
considerarsi come elementi prescrittivi minimali per la formulazione delle offerte.
Quanto sopra nel rispetto dell’offerta presentata in sede di gara, che farà parte integrante e sostanziale
della Convenzione.
Sono inoltre compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, incluso ogni onere, materiale e
magistero per l’acquisizione delle aree, la realizzazione di tutte le opere connesse, complementari ed
accessorie all’Opera, le forniture (mezzi, accessori, etc.), le provviste e ogni onere, materiale e magistero per
dare l’Opera completamente compiuta a regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal Bando di Gara e nel
Disicplinare di Gara, e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nel Progetto
Preliminare e in tutti i documenti di progettazione previsti.
Si precisa che la potenzialità dell’impianto da progettare e da realizzare, come rilevabile dal
Progetto Preliminare posto a base di gara, è pari ad almeno 36.000 t/anno, da assumere quale
quantitativo convenzionale annuo (t/anno) per la predisposizione delle offerte. Pertanto tutte le
proposte recanti potenzialità inferiori non saranno ammesse alla fase di attribuzione dei punteggi con
conseguente esclusione dalle procedure di aggiudicazione e comunque, l’offerta migliorativa in sede di
gara da parte dei concorrenti, a pena di esclusione, non potrà superare in aumento il 10 % del quantitativo
convenzionale annuo.
Per quanto riguarda le procedure espropriative inerenti la realizzazione dell’Opera, il
concessionario è delegato in tutto dal Concedente, all’esercizio delle funzioni relative all’esproprio
delle aree interessate dall’intervento ai sensi del comma 8), art. 6 del Testo Unico sulle Espropriazioni,
approvato con D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Le procedure espropriative, ai sensi dell’art. 5
dell’O.P.C.M. 3887/2010, si svolgeranno con i termini di Legge ridotti della metà, fatta salva
l’applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.
L’esecuzione dell’Opera è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e il concessionario
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Tutte le attività oggetto della concessione dovranno essere condotte in ottemperanza alle vigenti
disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di costruzioni, di sicurezza, di igiene e
sanità pubblica, di tutela ambientale, di gestione dei rifiuti, ecc.
La realizzazione delle opere impiantistiche dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme tecniche
e di sicurezza europee, nazionali e regionali.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile e pertanto il contratto/convenzione obbliga le
parti, non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo
la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
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Art. 8. VALORE DELLA CONCESSIONE
L’importo complessivo della concessione a base d’asta, riferito all’intero periodo della stessa, ammonta
ad € 42.276.600,00 (Euro qurantaduemilioniduecentosettantaseimilaseicento/00)oltre IVA per legge.
L’importo ricomprende gli oneri relativi a:
a) L’espletamento delle funzioni delegate di autorità espropriante.
b) La progettazione definitiva dei lavori redatta ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli artt. da 24 a 32
del Regolamento e relative attività connesse, necessarie e propedeutiche all’iter di approvazione a
norma di legge.
c) La progettazione esecutiva dei lavori ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli artt. da 33 a 43 del
Regolamento, in conformità al Progetto Definitivo approvato e relative attività connesse, necessarie
e propedeutiche all’iter di approvazione a norma di legge.
d) La costruzione dell'impianto in conformità ai Documenti di Progettazione.
e) La fornitura e l'installazione di apparecchiature e mezzi in conformità ai Documenti di
Progettazione.
f) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle forniture di cui al precedente
paragrafo (d) in conformità al Disciplinare di Gestione dell’Opera allegato alla convenzione.
g) L’erogazione dei servizi per tutta la durata della Fase di Gestione.
h) La Royalty in favore del comune ove è ubicato l’impianto, da applicare sulle frazioni
merceologiche in ingresso, e indicata nel Progetto dell’Opera offerto.
In via presuntiva e non vincolante ai fini della presentazione delle offerte, il valore della concessione è
stato determinato moltiplicando la tariffa unitaria di trattamento posta a base di gara (comprensiva della
Royalty pari a 3,00 Euro/t di cui al Piano Economico Finanziario allegato al Progetto Preliminare), per il
quantitativo convenzionale annuo di rifiuti trattati nell’impianto pari a 36.000 t/anno, per tutto la Fase di
Gestione pari a 15 anni.
La Royalty, in quanto indennizzo costante da corrispondere al Comune ove è ubicato l’impianto, non è
soggetta a ribasso.
Art. 9. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata complessiva della concessione è fissata in 6.390 (seimilatrecentonovanta) giorni naturali e
consecutivi, a partire dalla data della stipula della convenzione; la durata complessiva è costituita dalla
somma di giorni naturali consecutivi 915 (novecentoquindici), corrispondente al tempo previsto per la
Fase di Costruzione, e anni 15 (quindici) per la Fase di Gestione.
Si prevede che lo svolgimento della concessione, avente per oggetto quanto indicato nel precedente
articolo 7, avvenga sulla base delle seguente fasi:
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Fase di Costruzione
Descrizione
Avvio fase di acquisizione aree (espropri, ecc…), progettazione definitiva, progettazione esecutica,
ottenimento pareri, nullaosta e autorizzazioni, progettazione esecutiva, conclusione fase di
acquisizione aree (espropri, ecc…), costruzione e messa in esercizio dell’impianto di trattamento dei
rifiuti organici;
Durata prevista della Fase di Costruzione a base di gara
915 giorni naturali e consecutivi;
In sede di offerta economica i concorrenti dovranno formulare una offerta migliorativa sulla durata della
Fase di Costruzione posta a base di gara.
Per la stima della durata predetta da porre a base di gara sono state considerate le seguenti tempistiche
parziali:
a) Progettazione definitiva e avvio fasi di acquisizione aree (espropri, acquisti, ecc..)
durata prevista_____________________________40 giorni naturali e consecutivi.
b) Fase di verifica del progetto definitivo, conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 58 del Codice,
validazione, ottenimento pareri, nullaosta, autorizzazioni necessarie per l’approvazione del
progetto definitivo comprese quelle relative all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
durata prevista_____________________________90 giorni naturali e consecutivi.
Si precisa che, salvo quanto indicato nell’art. 45 del presente capitolato, tale durata è da ritenersi
costante e non soggetta a ribasso ai fini della offerta temporale del concorrente.
c) Progettazione esecutiva
durata prevista_____________________________30 giorni naturali e consecutivi.
d) Verifica del progetto esecutivo, conclusione fasi di acquisizione aree (espropri, ecc…),
approvazione progetto esecutivo.
durata prevista_____________________________80 giorni naturali e consecutivi.
Si precisa che, salvo quanto indicato nell’art. 45 del presente capitolato, tale durata è da ritenersi
costante e non soggetta a ribasso, ai fini della offerta temporale del concorrente.
e) Lavori di realizzazione dell’impianto
durata prevista ___________________________495 giorni naturali e consecutivi.
f) Collaudo tecnico funzionale dell’impianto
durata prevista___________________________120 giorni naturali e consecutivi.
Si precisa che, salvo quanto indicato nell’art. 45 del presente capitolato, tale durata è da ritenersi
costante e non soggetta a ribasso ai fini della offerta temporale del concorrente.
g) Collaudo finale dell’impianto
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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durata prevista 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di redazione del verbale di verifica
tecnico funzionale favorevole e conseguente messa in esercizio.
Si precisa che, salvo quanto indicato nell’art. 45 del presente capitolato, tale durata è da ritenersi
costante e non soggetta a ribasso ai fini della offerta temporale del concorrente.
Fase di Gestione
Descrizione
Gestione dell’impianto di trattamento;
Durata prevista della Fase di Gestione a base di gara
15 anni (5.475 giorni naturali e consecutivi);
I servizi di cui alla Fase di Gestione decorrono dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto,
risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio, al termine di tutte le operazioni di collaudo
funzionale, oltreché dei parere favorevoli espressi dalle Autorità competenti.
In sede di gara, nella formulazione della “Offerta economica”, i concorrenti potranno offrire una
riduzione del tempo previsto per la progettazione, costruzione e messa in esercizio del nuovo impianto (Fase
di Costruzione), che sarà oggetto di valutazione e punteggio come meglio specificato nel disciplinare di gara.
In caso di riduzione del tempo previsto per la Fase di Costruzione, la durata della Fase di Gestione (15
anni) varia di conseguenza, ovvero il minor tempo impiegato per la realizzazione dell’impianto viene
recuperato come periodo di gestione.
Nel periodo di durata della concessione tutti gli investimenti previsti nel Piano Economico
Finanziario offerto devono obbligatoriamente essere interamente ammortizzati, al netto del contributo
corrisposto a titolo di prezzo dal concedente che è finalizzato unicamente alla riduzione delle tariffe di
trattamento finale dei rifiuti delle macrocategorie frazione merceologica organica e frazione
merceologica strutturante come meglio di seguito definite.
Non possono essere presentate offerte temporali in aumento rispetto alla somma della durata della
Fase di Costruzione e della durata della Fase di Gestione prevista nel presente articolo e singolarmente
rispetto alla Fase di Costruzione.
Art. 10. POTENZIALITA’ DI TRATTAMENTO, CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE E SCENARI DI CONFERIMENTO
Il riferimento per la valutazione della produzione (in termini di quantità e merceologia) di FORSU
proveniente dalla raccolta differenziata, e di conseguenza della potenzialità di trattamento dell’impianto
oggetto di gara, è dato dal Progetto Preliminare posto a base di gara.
Eventuali variazioni, sia in termini di qualità che di quantità, non costituiranno modifiche nel rapporto
contrattuale, salvo ove diversamente indicato nel presente capitolato. Di questo il concorrente fornirà
dichiarazione espressa, a pena di esclusione, negli elaborati tecnici di progetto, costituenti l’offerta tecnica.
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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La potenzialità di trattamento e la merceologia di progetto dovrà essere espressamente indicata, negli
elaborati tecnici di progetto costituenti l’offerta tecnica. La potenzialità di trattamento di progetto dovrà
essere coerente con quanto indicato nel Progetto Preliminare posto a base di gara e non può superare del
10% del “Quantitativo convenzionale annuo”.
A tale riguardo è definito un unico scenario (SCENARIO BASE) dell’impianto che deve essere in grado
di trattare, garantendo le prestazioni minime di cui al Progetto Preliminare, il quantitativo di rifiuti
corrispondente a quanto indicato nel Progetto Preliminare posto a base di gara.
Per lo SCENARIO BASE, il Piano Economico Finanziario di cui all’art. 11 del presente Capitolato
definisce uno schema di tariffa unitaria di trattamento.
Il concorrente dovrà espressamente indicare, a pena di esclusione, negli elaborati tecnici di progetto
costituenti l’offerta tecnica , i flussi sia in entrata sia in uscita, in funzione della caratteristiche tecnologiche
dell’impianto di trattamento e distinti per codice C.E.R.
I flussi dovranno comprendere tutte le frazioni merceologiche da gestire, compresi gli scarti di
lavorazione dell’impianto nonché il percolato eventualmente prodotto.
Lo SCENARIO BASE deve essere inteso quale scenario di riferimento ai fini del dimensionamento
impiantistico nella progettazione.
Il riferimento per la definizione delle caratteristiche merceologiche del rifiuto in ingresso è costituito dal
Progetto Preliminare posto a base di gara.
Il concorrente può proporre valutazioni differenti, previa documentata trattazione analitica delle stesse.
La merceologia di progetto (sia essa quella di riferimento ovvero quella derivante da specifiche analisi
condotte dal concorrente) dovrà essere espressamente riportata negli elaborati tecnici di progetto costituenti
l’offerta tecnica.
Art. 11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMA TARIFFARIO
a) Per lo SCENARIO DI BASE è stato definito un Piano Economico Finanziario (PEF) e,
conseguentemente, uno schema di tariffa unitaria di trattamento posta a base di gara. Il concorrente
dovrà formulare la propria offerta, in ribasso, rispetto alla suddetta tariffa unitaria come previsto nel
disciplinare di gara. La tariffa media ponderata (Euro/t) offerta dal concorrente, sarà oggetto di
valutazione come meglio specificato all’art. 39 del presente Capitolato.
A giustificazione della tariffa media ponderata di trattamento offerta i concorrenti dovranno
presentare un dettagliato Piano Economico Finanziario, asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di
revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966 , basato sui principali indicatori di
redditività (VAN, TIR).
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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b) Il PEF relativo allo SCENARIO DI BASE, allegato al Progetto Preliminare, comprende le seguenti
voci riportate sinteticamente:
i. Quadro finanziario complessivo del costo totale degli investimenti, definito in conformità alle
categorie di lavorazione di cui al successivo art. 72.
ii. Contributo pubblico di cui al successivo art. 14, corrisposto a titolo di prezzo.
iii. Costi per il personale, per i consumi, per il trasporto, per le manutenzioni e per la gestione
complessiva dell’impianto.
iv. Costi degli ammortamenti, al netto del contributo pubblico.
v. Spese generali e di funzionamento.
vi. Utile d’impresa.
vii. Royalties in favore del comune ove è ubicato l’impianto, fissata in 3,00 €/t, da applicare sulle
frazioni merceologiche in ingresso.
c) Durante la fase del collaudo funzionale dell’opera (esercizio sperimentale), propedeutica alla messa
in esercizio dell’impianto, verranno applicate le tariffe offerte in sede di gara per ciascuna
macrocategoria frazione merceologica organica e frazione merceologica strutturante, fermo
restando che tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero e/o smaltimento del materiale
trattato che eventualmente non dovesse risultare conforme ai requisiti minimi fissati per il compost di
qualità, sono a totale carico del concessionario.
d) La tariffa unitaria di trattamento posta a base di gara, definita per come detto ai precedenti punti ed
in base ai processi di trattamento ed ai bilanci di massa del Progetto Preliminare è la seguente:
TARIFFA UNITARIA DI TRATTAMENTO A BASE DI GARA (SCENARIO DI BASE):
78,29 €/t oltre IVA.
La quota della tariffa unitaria a base di gara relativa alla Royalty, in quanto indennizzo costante da
corrispondere al comune ove è ubicato l’impianto, non è soggetta a ribasso.
11.1 Equilibrio Economico Finanziario
a) Il Piano Economico Finanziario offerto deve riflettere i principali presupposti e le condizioni
fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posto a base dell'affidamento della Concessione.
b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, durante tutto il periodo della
concessione, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico
Finanziari risultanti dal Caso Base.
c) Ai fini dell'art. 115 del Regolamento, l'ammortamento degli investimenti del Concessionario in
relazione al progetto, avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.
d) Eventuali minori investimenti accertati in sede di collaudo tecnico – funzionale, per quanto riguarda
la realizzazione dell’impianto di trattamento, saranno oggetto di revisione del Piano Economico
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Finanziario a favore del Concedente, a partire dalla messa in esercizio dell’impianto, fatto salvo che
i minori o mancati investimenti non siano tali da compromettere la qualità, l’affidabilità e la
sicurezza del servizio e comporterà una minore percentuale di erogazione del contributo pubblico in
proporzione ai minori investimenti effettuati. In tal caso, previa contestazione della violazione degli
obblighi contrattuali per fatto grave e previa messa in mora, il Concedente potrà avviare la procedura
per risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 97. Alternativamente e se tecnicamente possibile, il
Concedente potrà ordinare le opere ad integrazione necessarie onde rendere l’impianto pienamente
conforme al progetto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere per la realizzazione di tali
opere.
Art. 12. CONTABILITÀ DEI LAVORI
Pur non essendo obbligatorio ai fini della rendicontazione, applicare le norme previste dal Regolamento
per la contabilizzazione dei lavori affidati in concessione, secondo quanto dettato dall’Autorità di Vigilanza
(A.V.C.P. 2/2010), il Concessionario è tenuto, per quanto compatibile con la concessione, alla redazione
degli atti previsti dagli artt. 180, 181 del Regolamento, così da consentire il corretto e pedissequo controllo
delle attività da parte degli Organi preposti.
Art. 13. STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI
Trattandosi di opera realizzata con finanziamento parzialmente a carico del Concessionario, saranno
emessi stati di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento redatti ai soli fini della verifica
dell’avanzamento delle attività previste in concessione e del rispetto del cronoprogramma dei lavori nonché
ai fini della definizione degli stati di pagamento del contributo pubblico a titolo di prezzo di cui all’articolo
successivo.
Degli stati di avanzamento il concedente prenderà formalmente atto con apposito dispositivo.
Art. 14. CONTRIBUTO PUBBLICO A TITOLO DI PREZZO
a) Il contributo pubblico a titolo di prezzo ai sensi dell’art. 143 del Codice, da erogare al
concessionario, verrà determinato applicando la percentuale del 50 % sull’importo degli
investimenti comprensivi dell’I.V.A. dovuta per legge, derivanti dal quadro finanziario
complessivo degli investimenti presentato dal concorrente in sede di offerta che non può comunque
eccedere il contributo convenzionale. Le risorse necessarie alla copertura finanziaria del contributo
sono a valere sulle risorse del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo 642062 denominato “interventi per la gestione delle
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risorse liberate del complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 nel settore dei
rifiuti”, in favore del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia (O.P.C.M. n. 3887 del
9 luglio 2010), giusto D.D.G. n. 1230 del 30.07.2012.
Si precisa che il contributo pubblico verrà erogato, con le modalità previste nel presente
capitolato, unicamente per le voci di costo prese a riferimento nel quadro finanziario
complessivo degli investimenti posto a base di gara e allegato al Progetto Preliminare.
Verranno pertanto escluse dal contributo pubblico le voci di costo relative a investimenti
eventualmente previsti dal concorrente, da effettuare durante la Fase di Gestione quali, a
titolo esemplificativo, interventi di revamping, manutenzione straordinaria, ecc.
b) Il contributo pubblico convenzionale previsto nel quadro finanziario complessivo degli
investimenti posto a base di gara e allegato al Progetto Preliminare, è da considerarsi
unicamente quale importo convenzionale finalizzato alla stima della tariffa unitaria di
trattamento da porre a base di gara.
c) Il contributo pubblico è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto nella misura dovuta.
d) Ai fini dell’erogazione del contributo pubblico corrisposto a titolo di prezzo sono previsti n. 5
(cinque) S.A.L. a cui corrispondono n. 5 (cinque) “stati di pagamento”, ciascuno di importo pari
ad 1/5 dell’importo totale risultante dal quadro economico degli investimenti offerto in sede di
gara. Ad ogni S.A.L. corrisponde dunque uno stato di pagamento del contributo pubblico pari a 1/5
del contributo totale.
e) I SAL dovranno essere sottoscritti dalla Direzione Lavori e saranno soggetti all’approvazione
dell'Organo di Alta Vigilanza e del Responsabile del Procedimento entro 28 giorni dalla loro
emissione. I SAL saranno inoltrati al Concedente nei 7 (sette) giorni successivi all'approvazione da
parte del Responsabile del Procedimento con il supporto dell’Organo di Alta Vigilanza. E' inteso
che ove il Responsabile del Procedimento, con parere motivato, rifiutasse l’approvazione in tutto o
in parte dei SAL presentati dal Concessionario, il Concedente avrà diritto di trattenere il
corrispondente Contributo.
f) Il contributo pubblico, a seguito dell’approvazione dei SAL con le modalità precedentemente
descritte, verrà corrisposto nei modi di legge entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del SAL.
E’ fatta salva la procedura di restituzione totale o parziale del contributo già erogato a seguito del
collaudo parziale dell’Opera che avverrà entro 120 giorni dalla data di emissione di ogni SAL.
g) Il saldo del contributo avverrà in seguito al collaudo finale di cui all’art. 141 del Codice con le
stesse modalità di cui sopra, al netto di eventuali penali applicate di cui ai successivi articoli e
dell’aliquota percentuale degli eventuali minori investimenti effettuati.
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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h) Gli importi relativi alla realizzazione dell’Opera, non coperti dal Contributo, saranno a totale carico
del Concessionario che provvederà al reperimento delle necessarie risorse secondo quanto previsto
dal Caso Base.
i) La Società di Progetto fornirà al Concedente idonee garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo finale dell’Opera, ai sensi dell'art. 156, comma 3 del
Codice.
j) Il concessionario non avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo della concessione,
dovendo esso anticipare ogni somma per la realizzazione dell’intervento (al netto del contributo
pubblico corrisposto a titolo di prezzo), che troverà ristoro nelle tariffe di trattamento corrisposte
dagli utenti finali, fermo restando l’invariabilità della tariffa media ponderata offerta e fatto salvo
quanto previsto agli artt. 68 e 69 del presente Capitolato.
Art. 15. STIPULA DELLA CONVENZIONE
Le disposizioni concernenti la stipula della convenzione sono disposte nel disciplinare di gara.
Art. 16. SEDE DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto oggetto della presente concessione dovrà realizzarsi nelle aree ubicate nel comune di
Casteltermini (AG), Loc. “c.da Stampaci” agglomerato industriale di Casteltermini - Valle del Platani,
sottospecificate:
area indicata nel Progetto Preliminare (allegato tecnico “Relazione Illustrativa”) censita presso
l’Agenzia del Territorio al catasto terreni – Comune di Casteltermini - Fg. 75 mappale nn° 155, 196, 198,
200, 201, 203, 206, 217, 237, 238, 277, 303, 305, 306, 311, 313, 324, 342 , di proprietà del Consorzio per
l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento.
Tale area sarà utilizzabile dal concessionario, al fine di consentire la realizzazione dell’impianto di
trattamento dei rifiuti a servizio delle attività oggetto della concessione.
Art. 17. TIPOLOGIE DI RIFIUTI OGGETTO DELLA FASE DI GESTIONE
Le tipologie di rifiuti oggetto della Fase di Gestione, come rilevabili dal Progetto Preliminare posto a
base di gara, sono le seguenti:
Rifiuti prodotti in via prioritaria e non eslusiva dai Comuni appartenenti al territorio della Società
d’Ambito GE.S.A. S.p.A. in liquidazione con le priorità e le modalità di cui l’art. 40 del presente
Capitolato Descrittivo e Prestazionale, comprendenti obbligatoriamente:
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Frazione organica proveniente da rifiuti urbani ed assimilati differenziati individuabili dai seguenti
codici C.E.R.:
1. CER 200 201 Rifiuti biodegradabili
2. CER 200 108 Rifiuti biodegradabili di cucine mense
3. CER 200 302 Rifiuti dei mercati
Per la descrizione di dettaglio si rimanda ai contenuti del Progetto Preliminare (allegato tecnico
“Relazione Illustrativa”).
In sede di offerta tecnica dovranno essere indicati espressamente i codici CER ammissibili al
conferimento e al trattamento.
Art. 18. SOCIETA’ DI PROGETTO
L’aggiudicatario ha l’obbligo, a seguito dell’aggiudicazione, di costituire una Società di progetto ai sensi
dell’art. 156 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche
consortile, avente sede legale nel territorio della Regione Sicilia.
a) La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione, in
conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara,
all’offerta presentata in sede di gara e alla Convenzione. La Società di Progetto sarà unica
responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione
(convenzione).
b) I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del
Concedente sono disciplinati in conformità all’art. 156, comma 3 del Codice.
c) Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico,
economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, come di
volta in volta necessari per legge o ai sensi della Convenzione.
d) Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa
determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico,
economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi
rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal
Concedente.
e) La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi
dell’ art. 156 del Codice.
f) Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero
l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, dovrà essere
previamente comunicata al Concedente.
g) Il capitale sociale dovrà essere non inferiore all’importo stabilito nel disciplinare di gara.
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h) In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
Art. 19. OBBLIGAZIONI PER IL CONCESSIONARIO
Il contratto di concessione comporta per il concessionario l’obbligo di realizzare gli impianti secondo le
caratteristiche dell’offerta presentata dallo stesso in sede di gara, nonchè di realizzare ed attivare l’impianto
con fondi propri, al netto del contributo erogato dal concedente a titolo di prezzo e nel rispetto dei tempi
di costruzione risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
Il concessionario dovrà curare, a proprie cure e spese, tutte le attività e gli oneri derivanti dall’iter di
autorizzazione e di acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e permessi necessari alla realizzazione ed
all’esercizio dell’impianto ai sensi della normativa vigente, nonché le procedure per l’acquisizione di tutte le
aree occorrenti, come previsto nel Progetto Preliminare e nel presente Capitolato.
19.1 Principali Obbligazioni del Concessionario
Il Concessionario si obbliga:
a) Ad eseguire tutte le attività previste nell’ambito delle procedure di esproprio e di acquisizione delle
aree comprensive di ogni onere, materiale e magistero per completare l’attività a regola d’arte;
b) a redigere i Documenti di Progettazione dell’Opera, in conformità alle relative disposizioni del
Codice e del Regolamento e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché di ogni altra legge, norma o
piano attinente alla concessione;
c) ad eseguire i Lavori occorrenti per la realizzazione dell’Opera e l’Erogazione dei Servizi secondo il
contratto di concessione (convenzione) sottoscritto;
d) ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo il contratto di concessione
(convenzione) sottoscritto.
Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Opera, al
netto del contributo pubblico corrisposto dal Concedente a titolo di prezzo.
19.2 Responsabilità del Concessionario
a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le
norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nei documenti allegati e nelle norme ivi
richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi.
b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o
ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario stesso, anche
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per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di
chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia
durante la Fase di Gestione.
c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti
saranno a carico dello stesso.
d) Il concessionario, per tutta la durata della concessione, assume le funzioni di datore di lavoro e gli
obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
19.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario
a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni
ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in
relazione ad attività e provvedimenti di competenza dello stesso.
b) Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in
relazione a:
i. Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a
sospensione o interruzione dei Lavori per un periodo superiore, rispetto a quanto previsto nei
Documenti di Progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e
delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
ii. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di
cui al Disciplinare di Gestione, con indicazione della relativa causa e delle misure che il
Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
iii. dell’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali, da parte o nei confronti del
Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di
adempiere le obbligazioni di cui alla Convenzione;
iv. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori,
per le quali si applica l’art. 164 del Regolamento;
v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sulla Documentazione di Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di
adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione.
Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno indirizzate al Responsabile del Procedimento nel
corso della Fase di Costruzione e al Responabile della Gestione nel corso della Fase di Gestione.
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Art. 20. OGGETTO DEL SERVIZIO DURANTE LA FASE DI GESTIONE
La durata della Fase di Gestione è fissata in anni 15 (5.475 giorni naturali e consecutivi) dalla
messa in esercizio dell’impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata.
Il “Progetto dell’Opera” offerto in sede di gara dovrà essere redatto, per la parte tecnica, secondo le
indicazioni contenute nei successivi articoli del presente capitolato.
In particolare l’impianto di trattamento della frazione organica dovrà essere dimensionato per le
potenzialità e le frazioni merceologiche indicate nel Progetto Preliminare.
All’art. 33 e come meglio specificato nel disciplinare di gara, sono definiti gli elaborati minimi che
dovranno costituire l’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla gara.
Il Progetto Preliminare posto a base di gara costituisce riferimento progettuale per la predisposizione
delle offerte tecniche da parte dei concorrenti ed è da intendersi quale prestazione “minima” richiesta.
Il concorrente potrà proporre migliorie e varianti tecnologiche, impiantistiche e di processo al Progetto
Preliminare nel rispetto:
a) delle caratteristiche e delle performance minime tecniche e di qualità di cui al Progetto Preliminare;
b) delle BAT riconosciute dalle Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili;
c) della fattibilità economica dell’intervento in termini di proposta economica migliorativa rispetto al
Piano Economico Finanziario posto a base di gara e allegato al Progetto Preliminare.
d) degli obiettivi fissati all’art. 33 per la redazione del “Progetto dell’Opera” da offrire in sede di gara.
Art. 21. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
L’impianto dovrà essere realizzato nel comune di Casteltermini (AG) presso loc. Stampaci – Area
ASI con la ulteriore precisazione che:
a) Il Progetto Preliminare posto a base di gara costituisce la prestazione minima richiesta.
b) Il concorrente potrà proporre soluzioni progettuali, tecnologiche e di processo alternative a quelle
previste nel Progetto Preliminare, purché raggiungano e/o migliorino le prestazioni minime previste
dallo stesso.
I criteri che orientano la scelta delle BAT devono ricercare:
i. il massimo rendimento degli impianti riferito all’uso dell’energia e alla quantità di materiali
recuperati;
ii. le minime emissioni;
iii. la minore produzione di rifiuti;
iv. la maggiore produzione di materia recuperabile.
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La scelta delle tecnologie impiegate nell’impianto deve essere finalizzata ad una destinazione
definita e certa di recupero o smaltimento per i flussi di materiali in ingresso e per gli scarti in uscita.
I processi realizzati dagli impianti devono garantire i livelli di qualità del materiale come richiesto
dalle filiere di recupero a valle del trattamento e devono essere realizzati con il minimo impatto
complessivo.
Nella molteplicità degli approcci possibili è importante, comunque, che le scelte progettuali e
gestionali tengano conto delle condizioni poste al quadro operativo al contorno (merceologia in
ingresso, localizzazione, capacità operative, tipologia di materiali trattati, ecc…), al fine di
massimizzare l’efficacia di processo e minimizzare i disturbi ambientali. Va dunque ricercata la
coerenza tra tipologia della matrici da trattare, situazione territoriale, sistema di processo (connotati
tecnologici del progetto) e i criteri gestionali. Le condizioni di scelta tra le diverse tecnologie devono
comunque tenere conto di tutti i fattori legati alla specificità locale.
Nell’offerta occorrerà tenere conto che la produzione del compost dovrà essere commercializzata dal
concessionario.
c) Ogni singola parte costituente l’impianto dovrà essere progettata in modo tale che le caratteristiche
tecniche, distributive e la tipologia delle attrezzature rispettino le prescrizioni di legge oltre che le
indicazioni delle Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili.
d) L’impianto dovrà comunque garantire le prestazioni minime previste nel Progetto Preliminare.
Ogni concorrente è obbligato ad effettuare un sopralluogo. In sede di gara il Concorrente deve dichiarare
di aver visitato i luoghi di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull' esecuzione delle prestazioni dedotte in
contratto e di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e di
aver verificato la disponibilità sia della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni sia di essere
in possesso delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia della concessione.
Il sopralluogo può essere effettuato, solo ed esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore
tecnico del concorrente ovvero dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente, in tal caso,
occorre presentare la procura notarile in originale.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'Art. 34, comma
1, rispettivamente lettere d), e) e f), del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. già costituiti, il sopralluogo deve essere
effettuato dall’impresa capogruppo.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'Art.. 34, comma
1, rispettivamente lettere d), e) e f), del Codice, non ancora costituiti, il sopralluogo dovrà essere effettuato
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da tutti i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento ma è concesso che partecipi anche un solo
soggetto purché sia espressamente e formalmente delegato da tutti i raggruppandi.
Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane,
nonché di consorzi stabili, di cui all'Art. 34, comma 1, rispettivamente lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. il sopralluogo deve essere effettuato dal consorzio.
Al sopralluogo sono ammessi, ai sensi dell’Art.106 del Regolamento esclusivamente i concorrenti o
personale dipendente delegato. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più
concorrenti; in tal caso le ulteriori indicazioni della medesima persona, oltre alla prima prenotazione, non
sono prese in considerazione; di tale eventuale situazione i concorrenti interessati sono resi edotti con
congruo anticipo rispetto alla prescelta data del sopralluogo.
Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega, in carta semplice, e
provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dell’avvenuta visita la Stazione Appaltante rilascia attestazione, da inserire a pena di esclusione dalla
gara, nella documentazione di gara come previsto nel disciplinare di gara. Tale attestazione è unica e verrà
rilasciata dalla Stazione Appaltante solo al termine del sopralluogo guidato su tutte le aree e gli immobili
interessati dai lavori e dai servizi oggetto dell'intervento.
All’atto del sopralluogo ciascun concorrente, nella persona incaricata in conformità a quanto sopra
previsto, deve sottoscrivere il documento predisposto dalla Stazione Appaltante, a conferma dell’effettuato
sopralluogo e del ritiro della relativa attestazione.
Art. 22. PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE
Oltre alle prestazioni minime individuabili dal Progetto Preliminare posto a base di gara, l’impianto
oggetto del presente Capitolato dovrà attenersi anche alle seguenti prescrizioni minime:
a) L’impianto deve essere progettato e monitorato secondo la normativa vigente in vigore, al fine di
minimizzare il grado di emissioni di qualunque tipo, massimizzando la sostenibilità dell’impianto
(sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo, sostenibilità ambientale).
b) Nella formulazione del Progetto dell’Opera offerto in sede di gara occorrerà prestare particolare
attenzione alla valutazione del bilancio di massa, inteso come definizione delle quantità dei vari
flussi di materiali in ingresso ed uscita dall’impianto al fine di:
i. dimensionare correttamente le varie sezioni di impianto;
ii. individuare una corretta logistica dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita;
iii. valutare correttamente i rendimenti del processo e la produzione di scarti non recuperabili;
iv. valutare i quantitativi di acqua di processo necessarii;
I rifiuti ed i materiali recuperabili prodotti dall’impianto, nonché le emissioni dello stesso dovranno, in
ogni caso, essere conformi ai dispositivi di legge vigenti tempo per tempo ed alle prescrizioni dei nulla osta,
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pareri ed autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, od anche sopravvenienti in
Fase di Gestione.
Analogamente la conduzione e l’esercizio dell’impianto dovrà avvenire in conformità e nel rispetto dei
dispositivi di legge vigenti tempo per tempo e delle prescrizioni dei nulla osta, pareri ed autorizzazioni
rilasciate per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, od anche sopravvenienti in fase di gestione.
Il concessionario dovrà, in ogni caso, ed in ogni fase della concessione, farsi carico ed ottemperare ad
ogni azione e/o realizzazione necessaria all’adempimento di quanto previsto nel presente articolo.
Nessun onere aggiuntivo è riconosciuto al concessionario per l’adempimento di quanto previsto al
paragrafo precedente.
Tutti gli oneri di trasporto, di conferimento e di smaltimento dei flussi gestiti, sia in ingresso sia in uscita
dall’impianto, sono a carico del concessionario.
Art. 23. ATTIVITA' DI PESATURA E TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO
L'attività di pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita dall’ impianto sarà a cura e spese del
Concessionario. Dette operazioni saranno oggetto di apposita ispezione da parte del personale delegato del
Concedente.
La tenuta del registro di carico e scarico dell'attività di trasferimento dei rifiuti e la compilazione dei
relativi formulari rifiuti saranno a cura e spese del Concessionario. Tale documentazione sarà conservata in
originale negli uffici del Concessionario presso l’impianto.
La taratura della pesa deve essere eseguita da soggetto terzo secondo la normativa vigente, con oneri a
carico del Concessionario.
Art. 24. PROCEDURE DI CONFERIMENTO E CONTROLLI
Il conferimento dei rifiuti all’impianto di compostaggio sarà normato da apposito regolamento
dettagliato che sarà redatto dal Concessionario in sede di offerta, sulla base delle indicazioni fornite dal
presente Capitolato. Il Regolamento dovrà essere valutato e approvato dal Concedente e consegnato al
Concessionario contestualmente alla redazione del verbale che attesta la messa in esercizio dell’impianto.
Il Concessionario è tenuto a rispettare e fare rispettare dagli utenti conferitori il regolamento e le norme
di comportamento da tenere durante la permanenza nell’impianto.
Il Concedente avrà la facoltà di condurre tutte le verifiche e controlli che riterrà necessari ed opportuni, a
proprio onere e cura ove non compresi tra quelli d’obbligo del Concessionario, come previsto nei documenti
di gara ed, in particolare, nel presente Capitolato e nel Progetto Preliminare.
Di seguito si riportano le indicazioni procedurali di carattere generale:
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24.1 Procedura per gli accessi
E' consentito l'accesso contemporaneo all'impianto di un numero di mezzi non superiore alla capacità di
controllo da parte del personale preposto.
Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale
della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi
in aree private, che comprende il rischio di incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo.
L’accesso di mezzi e personale avverrà rispettivamente dal passo carraio e pedonale di accesso all’area, a
presidio del quale è preposto personale del Concessionario. Il personale del Concedente potrà accedere
all’impianto in qualunque momento, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
24.2 Modalità di conferimento
I soggetti che intendono conferire i rifiuti dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto
al servizio di custodia e controllo nel rispetto del regolamento di cui al primo capoverso del presente articolo.
I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione dove dovranno qualificarsi
tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dovranno dichiarare la tipologia e la
provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico. Espletati i
controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale, i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi
all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento dei
rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.
I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara, a seguito della quale verrà rilasciata apposita
ricevuta.
24.3 Locali di servizio e depositi
Il Concessionario è responsabile della verifica e l’eventuale adeguamento dei locali e delle dotazioni che
costituiscono luogo di lavoro a norma del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’eventuale allestimento di serbatoio carburanti e deposito olii dovrà avvenire all’interno di aree
all’uopo deputate e secondo la legislazione vigente in materia. Ogni onere connesso è a carico del
Concessionario.
Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente l’eventuale ubicazione e la consistenza di ciascun
deposito e certificare l’allineamento alle norme vigenti dei medesimi.
24.4 Attrezzature e servizi comuni
L'eventuale utilizzo comune di attrezzature e servizi, al momento non previsto, sarà regolato di volta in
volta in relazione alle necessità.
Qualora il Concedente o altri Enti di controllo ritengano non sufficienti le procedure per la sicurezza
indicate dal Concessionario e connesse all’analisi ed alla valutazione dei rischi dovuti alle interferenze, il
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Concessionario sarà tenuto a recepire le modifiche e/o integrazioni alle procedure di sicurezza che si
riterranno necessarie nel rispetto della normativa vigente.
Art. 25. SPECIFICHE TECNICHE DEL COMPOST PRODOTTO
Il Concessionario dovrà garantire che ciascun lotto di compost, vagliato e raffinato, rispetti i limiti del
D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii. relativi all’ammendante compostato per quanto riguarda il contenuto di inerti e di
plastiche, operando nel contempo in modo da minimizzare la quantità di sovvalli prodotti.
Art. 26. CONFORMITA’ DEL RIFIUTO CONFERITO
Il Concessionario è tenuto a verificare in qualsiasi momento la conformità e le caratteristiche della
matrice organica conferita che non dovrà possedere presenza di materiale fuori standard rispetto al processo
di trattamento offerto (es. oggetti metallici, vetro, ecc.), in misura superiore al 5 % in peso dei rifiuti
conferiti.
Nel caso in cui il Concessionario riscontri che i rifiuti conferiti presentino caratteristiche di difformità,
rispetto a quanto specificato nel Progetto Preliminare e nel presente Capitolato, superiori ai limiti di cui
sopra, deve darne immediato avviso, mediante fax, al Concedente.
Il Concessionario, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti stabiliti nel contratto di
servizio sottoscritto con gli Enti Pubblici.
Se le difformità qualitative vengono successivamente riscontrate in forma reiterata il Concessionario, in
accordo con il Concedente, può procedere alla compilazione di un verbale in contraddittorio, dal quale può
scaturire la sospensione dell’accettazione dei rifiuti da parte del conferitore pubblico oggetto di
contestazione.
In alternativa, e qualora le condizioni tecnologiche dell’impianto lo consentano, il Concessionario potrà
proporre al Concedente un adeguamento tariffario applicabile ai conferimenti connotati da percentuali di
materiali impropri superiori alla percentuale del 5%, e tale adeguamento terrà conto del maggiore impiego di
attrezzature e macchinari dedicati alla separazione e della maggiore generazione di scarti da smaltire.
Qualora la proposta non venisse accettata dal Concedente, il Concessionario nulla avrà a che pretendere,
permanendo immutate le condizioni e le disposizioni riportate nel presente Capitolato.
Nel caso di conferimenti non conformi da parte di conferitori “non pubblici”, il Concessionario
provvederà direttamente, rimanendo comunque obbligato a darne comunicazione al Concedente.
Fermo restando quanto disciplinato nel contratto di servizio stipulato tra l’Utente Pubblico e il
Concessionario, resta a carico del Concessionario ogni onere, nessuno escluso, per il trasporto e
recupero e/o lo smaltimento dei sovvalli e dei materiali estranei di cui al primo paragrafo del presente
articolo.
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Art. 27. PULIZIA E TENUTA DELL’IMPIANTO
Il presente articolo, declara le modalità di pulizia e tenuta dell’impianto, che dovranno avvenire secondo
le seguenti prescrizioni generali.
27.1 Pulizia all’esterno degli edifici
Con cadenza tale da garantire situazioni di decoro e igiene sui luoghi di lavoro e comunque ogni
qualvolta eventi particolari lo richiedano (ad es: vento, perdita accidentale dai mezzi, ecc.), il Concessionario
dovrà provvedere alla pulizia delle strade e dei piazzali scoperti e coperti interni all’impianto, mediante
idonee attrezzature.
L’attività di spazzamento meccanizzato dovrà essere preceduta dalla rimozione manuale dei rifiuti e dei
materiali caduti.
Il Concessionario dovrà provvedere all’asporto dei rifiuti o dei materiali caduti sui bordi e sulle scarpate
delle strade e dei piazzali.
Il Concessionario dovrà anche effettuare la periodica pulizia di tutte le caditoie, griglie e canalette di
raccolta delle acque, con la frequenza necessaria a garantire la perfetta efficienza di scolo.
Con cadenza tale da garantire situazioni di decoro e igiene sui luoghi di lavoro e comunque ogni
qualvolta eventi particolari lo richiedano il Concessionario dovrà provvedere allo spurgo e alla pulizia di
tutte le caditoie, griglie e canalette di raccolta delle acque mediante l’utilizzo di canal-jet o altra attrezzatura
equivalente.
Il Concessionario dovrà inoltre garantire, in qualsiasi momento, la leggibilità delle segnaletiche stradali
posizionate dallo Stesso, mediante pulizia periodica (almeno mensile).
27.2 Pulizia degli impianti, delle macchine e dell’interno degli edifici
Il Concessionario dovrà garantire l’assenza di rifiuto e la totale pulizia presso tutti gli impianti, le
macchine e le aree.
Negli edifici ACT, maturazione, vagliatura e raffinazione la pulizia deve essere assicurata in tutte le aree
non occupate dal materiale stoccato.
Con cadenza tale da garantire situazioni di decoro e igiene sui luoghi di lavoro e comunque ogni
qualvolta eventi particolari lo richiedano, il Concessionario effettuerà la pulizia mediante spazzatrice
meccanica in tutte le aree accessibili al mezzo. L’attività di spazzamento meccanizzato dovrà essere
preceduta dalla rimozione manuale dei rifiuti e dei materiali caduti a terra.
27.3 Pulizia degli uffici e dei servizi
E’ a carico del Concessionario la pulizia e l’igiene quotidiana dei locali uffici e servizi.
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Sono inoltre a carico del Concessionario n. 6 (sei) interventi l’anno di derattizzazione e n. 12 (dodici)
interventi l’anno di disinfestazione dell’intera area di lavoro.
Art. 28. MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
Tutte le porte ed i portoni devono rimanere aperti esclusivamente per il tempo strettamente necessario
per il transito delle persone e dei mezzi o per lo scarico dei materiali negli appositi spazi.
E’ vietato il transito delle persone per le vie di accesso dei mezzi.
Nella conduzione delle operazioni di movimentazione e carico dei materiali, il Concessionario deve
garantire elevati standard di protezione ambientale e tutela della salute.
Le varie fasi operative devono quindi essere caratterizzate da minima durata possibile di esecuzione delle
stesse e devono essere eseguite adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché i materiali movimentati
non causino il diffondersi di eventuali odori o polveri o la dispersione di eventuali materiali o rifiuti o
liquami.
Art. 29. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO E
DELLE ATTREZZATURE
Si intende per manutenzione ordinaria l’insieme delle operazioni, specificamente previste nei libretti
d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti o previste da specifiche normative, che possono essere
effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi stessi o che comportano l’impiego
di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente, così come definito all’art. 1, comma 1 lettera h) del
D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.
La manutenzione straordinaria comprende gli interventi e le riparazioni da effettuarsi in seguito ai guasti,
rotture o all’usura normale degli impianti e dei loro componenti.
La finalità della manutenzione straordinaria è comunque quella di mantenere, nel tempo, il livello
tecnologico dell’impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico, di
migliorare la funzionalità dell’impianto e di adeguarlo a norme di legge o per sopravvenute necessità in
corso di gestione.
Le attività di manutenzione sopra descritte e di seguito esplicitate dovranno essere considerate nella
determinazione delle tariffe da offrire in sede di gara:
a) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tutti gli impianti elettrici,
illuminazione, forza motrice, quadri elettrici, compresi quelli speciali, cabine di trasformazione e
gruppi elettrogeni, e comunque di tutti gli impianti a valle della consegna del gestore dell’energia,
con verifica periodica degli impianti e tenuta dei relativi registri, comprese le necessità di
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adeguamento alle disposizioni dell’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ed obblighi di
legge.
b) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tutti gli impianti ed attrezzature
antincendio, comprese le installazioni idrauliche ed elettriche a servizio, le reti, gli idranti, gli
impianti di allarme antincendio; il Concessionario dovrà provvedere, inoltre, alla redazione ed
all’aggiornamento del registro antincendio secondo la normativa vigente e le eventuali prescrizioni
del competente comando dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di scadenza, nel corso della concessione, del C.P.I., il concessionario dovrà provvedere al
rinnovo dello stesso. L’esercizio e verifica/controllo degli impianti idrici antincendio dovrà essere
svolta nel pieno rispetto del D.P.R. 37/1998 e ss.mm.ii. “Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 59/1997”
e ss.mm.ii. e delle norme UNI in materia.
c) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tutti gli impianti idrico sanitari
comprensivi degli impianti di distribuzione, adduzione, sollevamento, accumulo dell’acqua calda e
fredda, gli impianti di scarico delle acque nere, gli apparecchi e gli impianti elettrici a servizio delle
autoclavi o impianti assimilati, le elettropompe, comprese quelle di sentina delle acque meteoriche.
d) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti di ricambio e/o
evacuazione aria.
e) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tutte le linee impiantistiche
oggetto della concessione.
f) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati nella
Fase di Gestione.
Si precisa che per tutti i servizi sopra descritti è compresa la fornitura di eventuali materiali di consumo.
Eventuali materiali da utilizzare dovranno essere di primarie case costruttrici, essere ammessi al marchio
IMQ e conformi alle vigenti normative in materia e, in ogni caso, dovranno avere l’approvazione del
Concedente, che controfirmerà le schede nella parte in interesse.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature ed impianti realizzati avverranno sotto
la diretta responsabilità del Concessionario.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere documentati anche tramite schede in duplice copia,
regolarmente inserite anche nel sistema informativo, di cui una resterà presso gli uffici del Concedente e
l’altra sarà tenuta dal Concessionario. Su ogni scheda dovranno rilevarsi: natura dell’intervento, materiali
occorsi, ore impiegate, l’impianto su cui si è intervenuti e l’identificazione di chi ha effettuato l’intervento.
Il Concessionario dovrà provvedere alla compilazione dei registri dei controlli e delle verifiche prescritti,
riportandovi le operazioni eseguite, rendendoli disponibili al personale a tal fine delegato dal Concedente.
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In ogni caso la gestione manutentiva e le verifiche ed i controlli da eseguire sugli impianti e le loro
modalità devono essere eseguiti nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e delle procedure specifiche
per ciascuna tipologia di impianto ed attrezzatura.
Tutti i lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, previsti dal presente capitolato, dovranno
essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni indicate, anche secondo le buone regole dell’arte, con
riferimento alle norme codificate di corretta esecuzione dei lavori (esemplificando: UNI, CEI, ISPESL,
etc.,…).
Tali interventi manutentivi devono essere effettuati, di norma, fuori dalle ore in cui avviene la ricezione
del materiale in ingresso.
Se l’intervento da eseguire è conseguente al mancato funzionamento di un elemento del processo
produttivo ostativo al regolare funzionamento dell’impianto, potrà essere eseguito nelle ore di ricezione.
Art. 30. INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
La informatizzazione del processo produttivo fino ai controlli previsti sul compost in uscita e del servizio
di manutenzione, è finalizzata anche all’accertamento delle prestazioni svolte e alla gestione del patrimonio
impiantistico. Tutte le attività inserite nella concessione dovranno essere gestite dal concessionario in
maniera informatica, consentendo al Concedente di effettuare, da remoto, il controllo sull’operato in tempo
reale.
Il software del sistema informatico da implementare dovrà integrare sia le fasi, sia i controlli del
processo produttivo, sia l’attività di manutenzione, sia tutta l’attività relativa alla gestione dell’impianto,
delle attrezzature e degli immobili.
Tutti gli strumenti hardware e software, inclusa la postazione esclusiva da installare presso gli uffici del
Concedente attraverso la quale dovrà essere possibile accedere al sistema informativo implementato,
rimarranno, al termine della concessione, di piena proprietà del Concedente.
Il sistema informativo proposto da ciascun concorrente dovrà essere descritto in sede di offerta e
sarà oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione di gara.
Art. 31. GESTIONE DEI CONFERIMENTI E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
a) Il concessionario dovrà in ogni caso garantire, con la frequenza indicata nel Progetto Preliminare e
con la frequenza e gli orari indicati nel Progetto dell’Opera offerto, il conferimento all’impianto dei
rifiuti prodotti, in via prioritaria e non eslusiva da parte dei Comuni appartenenti alla Società
d’Ambito GE.S.A. S.p.A. in liquidazione e comunque dagli Enti individuati con le priorità e le
modalità di cui all’art. 40 del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale e che abbiano stipulato
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con il concessionario il contratto di servizio in linea con quanto previsto all’art. 15 della Legge
Regione Siciliana n. 9/2010 e ss.mm.ii.
b) Eventuali conferimenti di rifiuti prodotti da comuni esterni al Bacino, dovranno essere
preventivamente autorizzati dal Concedente o dall’Ufficio Regionale competente e concordati con
l’autorità competente nella gestione del ciclo dei rifiuti del bacino oltre che con il concessionario.
c) Qualora dovessero verificarsi interruzioni e/o sospensioni delle lavorazioni in ciascuna linea di
trattamento, che dovessero limitare e/o bloccare il conferimento dei rifiuti alle stesse, il
concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al conferimento e al trattamento dei rifiuti
organici in altri impianti autorizzati presenti anche al di fuori del territorio della Provincia ove è
collocato l’impianto, previa autorizzazione da parte degli Organi competenti per Legge.
d) A tali conferimenti, dei quali il concessionario dovrà tempestivamente dare informazione al
concedente, verrà applicata la tariffa offerta in sede di gara per la frazione merceologica di
riferimento, oltre che le penali di cui all’art. 90 seguente.
CAPO III – PROGETTAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI OGGETTO
DELLA CONVENZIONE
Art. 32. INDICAZIONI GENERALI SUL PROGETTO DELL’OPERA DA
PRESENTARE IN SEDE DI GARA
Il Progetto dell’Opera, da presentare quale offerta tecnica in sede di gara, riguarda tutte le attività
oggetto della concessione sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione. Relativamente a
tutte le attività oggetto della concessione i concorrenti dovranno sviluppare e presentare in sede di gara, un
dettagliato Progetto dell’Opera ricomprendente la progettazione degli investimenti e la progettazione dei
servizi di gestione, facendo esplicito riferimento ai contenuti del Progetto Preliminare che costituisce il
documento tecnico di riferimento posto alla base dell’affidamento in concessione oggetto del presente
capitolato.
Si precisa che in ogni caso i documenti di progettazione dovranno essere redatti con un
approfondimento e un dettaglio tale da consentire l’asseverazione del Piano Economico Finanziario
offerto, da parte di un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall’Istituto di credito
stesso ed iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n.
1966.
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In particolare il Progetto Preliminare costituisce la base di riferimento tecnica, operativa ed
organizzativa che individua le esigenze e le caratteristiche minimali richieste dal Concedente, a cui i
concorrenti dovranno fare riferimento nel presentare le proprie offerte.
Si precisa che l’Opera progettata deve rispettare le caratteristiche prestazionali minime organizzative,
funzionali e processistiche fissate nel Progetto Preliminare e nel presente Capitolato.
Costituiscono parte integrante del Progetto Preliminare i relativi allegati tecnici, nonché tutta la
documentazione di riferimento richiamata e messa a disposizione dei concorrenti.
I concorrenti dovranno prendere chiara ed esatta conoscenza dei contenuti del citato Progetto
Preliminare, dei relativi allegati tecnici, nonché di tutta la documentazione richiamata e messa a disposizione
nell’ambito della procedura di gara.
I concorrenti dovranno quindi sviluppare il Progetto dell’Opera, previa analisi di dettaglio a loro cura ed
onere, dell’effettiva situazione presente per quanto attiene nello specifico a tutte le condizioni influenzanti
direttamente o indirettamente le attività oggetto di concessione quali:
realtà territoriale e struttura demografica e socio - economica del bacino;
condizioni normative locali e regionali influenti sulle caratteristiche dei sistemi di presidio
ambientale (con riferimento, a solo titolo di esempio, ad eventuali linee-guida o prescrizioni
tipicamente adottate sui sistemi di abbattimento degli odori e sui sistemi di raccolta e gestione delle
acque reflue);
offerta attuale (attuale sistema organizzativo del bacino, raccolta e trasporto dei RU ed assimilati,
scenario gestionale-impiantistico attuale per quanto riguarda il sistema di smaltimento/recupero,
attuale modalità di gestione, ecc.);
offerta futura – caratteristiche e requisiti del futuro sistema organizzativo regionale in termini di
raccolta e trasporto RU ed assimilati e di sistema di smaltimento/recupero;
caratterizzazione delle aree sede di esecuzione della concessione in termini di:
vincoli urbanistici, territoriali e ambientali;
infrastrutture presenti;
impianti e sottoservizi;
caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche;
indagini ambientali condotte;
condizioni climatiche;
ecc.
A tale riguardo i concorrenti dovranno fare riferimento alle normative vigenti e alla documentazione
messa a disposizione, idoneamente integrata, a cura ed onere di ciascun concorrente mediante ricerche,
indagini, sondaggi specifici, ecc…
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Nell’ambito di detta analisi di dettaglio, i concorrenti dovranno definire i flussi e le caratteristiche dei
rifiuti da porre alla base del dimensionamento dei servizi, come indicato nel Progetto Preliminare.
Negli articoli successivi vengono descritti i contenuti minimali richiesti relativamente al Progetto
dell’Opera oggetto di concessione.
Rientra tra gli obblighi e gli oneri dei singoli concorrenti, integrare la documentazione ed i dati messi a
disposizione dal Concedente, con l’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi di dettaglio, necessari alla
progettazione dell’Opera secondo i contenuti ed il grado di dettaglio richiesto ai successivi articoli.
In particolare i concorrenti dovranno farsi carico di effettuare tutti i riscontri e le indagini necessarie per
una completa caratterizzazione dei siti sede di svolgimento dei lavori e della gestione del servizio, sia dal
punto di vista dei vincoli (urbanistici, territoriali, legati alle infrastrutture presenti, legati ai sottoservizi, ecc.)
sia dal punto di vista tecnico (caratteristiche geologiche, geotecniche e di portanza dei terreni,
idrogeologiche, ecc.).
In relazione alla situazione riscontrata, i concorrenti dovranno definire tutti gli investimenti necessari per
assicurare la Fase di Gestione i cui oneri, al netto del contributo corrisposto dal Concedente a titolo di
prezzo, saranno a totale carico del concessionario, comprendenti interventi di riqualificazione,
ristrutturazione, manutenzione, ecc…
Il concessionario dovrà farsi carico di garantire la piena funzionalità e le necessarie condizioni di
sicurezza per tutta la durata della concessione, di tutte le infrastrutture impiantistiche eventualmente
preesistenti, assumendosi ogni responsabilità in merito.
Nell’ambito della progettazione dell’Opera, i concorrenti dovranno presentare un’unica soluzione
impiantistica, in quanto non sono ammesse opzioni neanche a livello di singoli comparti impiantistici.
Tutti gli elaborati tecnici progettuali e gli studi richiesti devono essere firmati da tecnici laureati abilitati,
competenti nei settori specifici (Ingegneri, Geologi, Architetti, ecc.) o in possesso delle specifiche
abilitazioni quando previste da normative di settore (es. valutazione di impatto acustico, ecc.).
Art. 33. PROGETTO DELL’OPERA DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA
Il progetto dell’Opera avente per oggetto la concessione come descritta all’art. 7 del presente capitolato,
deve essere redatto assumendo a riferimento tutta la documentazione tecnico amministrativa e conoscitiva
esplicitata nel Progetto Preliminare, oltreché di tutta la documentazione costituente gli allegati al progetto
medesimo, opportunamente integrata sulla base dei necessari riscontri ed indagini integrative che dovranno
essere effettuati a cura ed onere dei singoli concorrenti.
Il Progetto dell’Opera dovrà essere preceduto dall’effettuazione, a cura ed onere dei concorrenti, di
valutazioni circa i flussi e le caratteristiche dei rifiuti da porre alla base dell’organizzazione del
servizio, corredate da un’analisi di dettaglio giustificativa estesa a tutto il periodo della concessione.
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Detta analisi giustificativa dovrà essere esplicitata per le frazioni merceologiche indicate nel Progetto
Preliminare.
Si precisa che il concessionario dovrà assicurare, per l’intero periodo di concessione, la Fase di Gestione
dei rifiuti, come indicato nell’offerta, in via prioritaria e non esclusiva a tutti i Comuni appartenenti alla
Società d’Ambito A.T.O. Ambiente CL 1 S.p.A. in liquidazione e comunque agli Enti individuati con le
priorità e le modalità di cui all’art. 40 del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale e sino alla
saturazione della potenzialità autorizzata. Si precisa che il concessionario dovrà assicurare altresì, a proprie
cure e spese, la corretta gestione di tutti i flussi di rifiuti (in entrata e in uscita) sia nei periodi di punta di
produzione sia nei periodi di eventuale fermo impiantistico.
Il Progetto dell’Opera dovrà essere articolato in:
a) un Progetto degli Investimenti, riguardanti la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti
organici provenienti dalla raccolta differenziata;
b) un Progetto di Gestione del Servizio;
Si riportano qui di seguito i contenuti minimi che dovranno essere analizzati e descritti nell’ambito degli
elaborati costituenti l’offerta tecnica.
A. Progetto degli Investimenti riguardanti la realizzazione dell’impianto di trattamento dei
rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.
I concorrenti in sede di offerta tecnica dovranno predisporre il progetto dell’impianto di trattamento dei
rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, facendo riferimento alle caratteristiche prestazionali
minime richieste descritte nel Progetto Preliminare.
Con particolare riferimento agli aspetti ambientali e funzionali, l’impianto di trattamento oggetto del
presente capitolato dovrà, pena l’esclusione dalla gara:
rispettare i livelli massimi ammissibili di emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Sicilia, come
limiti “garantiti”;
rispettare i livelli massimi ammissibili di emissioni/impatti odorigeni generati nelle varie fasi della
gestione (es. fase di ricezione delle materie prime, stoccaggio, pretrattamento, fase di
bioconversione, ecc..) fissati dalla normativa vigente come limiti “garantiti”;
rispettare i livelli massimi ammissibili di emissioni di rumori fissati dalla normativa vigente come
limiti “garantiti”;
riciclare il rifiuto organico utilizzando una tecnologia impiantistica tale da ottenere, a seguito della
trasformazione aerobica (compostaggio) di rifiuti organici raccolti in modo differenziato, la
produzione di “compost di qualità” che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato
2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 e successive modifiche e integrazioni;
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garantire, a proprie cure e spese, la corretta gestione, il recupero e/o lo smaltimento della
produzione di rifiuti connessa all’attività (scarti di lavorazione, percolato, ecc..). Si precisa che tali
attività sono a completo carico del concessionario.
Gli elaborati del Progetto dell’Opera dovranno essere congruenti con l’oggetto della concessione e
dovranno escludere gli elementi economici (da riportare nell’offerta economica).
I concorrenti avranno comunque l’obbligo di descrivere con il maggior livello di dettaglio possibile tutti
gli aspetti progettuali sotto riportati ai punti da 1 a 16, caratterizzanti la propria proposta tecnica.
In particolare la proposta progettuale dovrà essere suddivisa nelle seguenti 4 parti:
parte 1: aspetti di inserimento paesaggistico/ambientale/architettonico dell’impianto nel sito
prescelto (punti 1-3);
parte 2: aspetti tecnici e costruttivi caratterizzanti l’impianto (punti 4-13);
parte 3: aspetti energetici (punto 14);
parte 4: aspetti ambientali e di sicurezza (punti 15-16);
Ciascuna delle quattro parti sopra descritte dovrà essere organizzata in una o più relazioni tecniche
corredate di tutti i necessari elementi tecnici e da un numero adeguato di elaborati grafici (tavole
planimetriche, sezioni, schemi illustrativi, particolari costruttivi in scala adeguata) atti a definire con il
maggior dettaglio possibile le caratteristiche dell’impianto in ogni sua parte.
Vengono qui di seguito elencati i contenuti minimali richiesti per ciascuna parte.
In ogni caso i concorrenti potranno presentare elaborati e documenti con un livello di dettaglio maggiore
rispetto a quello minimo richiesto, in modo da assicurare al Concedente una caratterizzazione del progetto
quanto più completa e definita possibile, anche in relazione all’ottimizzazione dei tempi legati alle
successive fasi progettuali ed autorizzative.
Si precisa al tempo stesso che la proposta presentata dai concorrenti in sede di gara resta
vincolante per le successive fasi progettuali e realizzative dell’impianto di trattamento.
Parte 1: aspetti di inserimento paesaggistico/ambientale/architettonico dell’impianto nel sito
prescelto.
1) Analisi e caratterizzazione del sito oggetto di intervento
i. inquadramento territoriale;
ii. inquadramento ambientale;
iii. inquadramento climatico;
iv. analisi degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi vincoli;
v. analisi dei vincoli legati alla presenza di infrastrutture;
vi. analisi dei sottoservizi presenti e dei servizi ausiliari;
vii. analisi degli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici;
viii. analisi degli aspetti sismici;
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ix. ecc.;
2) descrizione dell’impianto, relativamente a:
i. aree occupate;
ii. superficie ed ingombri;
iii. disposizione dei differenti comparti impiantistici;
iv. ecc.;
3) Analisi degli aspetti architettonici e di inserimento paesaggistico/ambientale dell’impianto:
i. analisi delle criticità dal punto di vista ambientale/architettonico;
ii. descrizione delle soluzioni architettoniche proposte;
iii. ecc.;
Parte 2: aspetti tecnici e costruttivi caratterizzanti l’impianto
4) Analisi di dettaglio giustificativa circa i flussi e le caratteristiche dei rifiuti da porre alla base
dell’organizzazione della gestione del servizio:
i. analisi, estesa a tutto il periodo di concessione, dei flussi e delle caratteristiche di ciascuna
tipologia di rifiuti oggetto di trattamento.
5) Definizione completa dei parametri progettuali dell’impianto, relativamente a:
i. descrizione della tecnologia proposta;
ii. definizione degli aspetti caratterizzanti l’impianto nel suo complesso;
iii. tipologie di rifiuti trattati e codici CER;
iv. caratteristiche quantitative e qualitative/merceologiche dei rifiuti trattati;
v. definizione dei parametri processistici e funzionali di riferimento quali in particolare:
linee di trattamento previste;
n° giorni/anno di funzionamento;
n° ore/anno di funzionamento;
tempo massimo di avviamento e messa a regime;
tempo massimo di arresto;
n° massimo all’anno di arresti/avviamenti programmati;
ore/anno di arresti/avviamenti programmati;
% di ore di arresto/avviamento programmati sul numero di ore effettive di
funzionamento;
flessibilità di trattamento garantita espressa in % rispetto alla potenzialità di targa (sia
positiva che negativa);
tempi di processo (in relazione all’ottimizzazione del processo ed agli obiettivi
agronomici finali);
modalità di approvvigionamento dei materiali (strutturante, acque di processo, ecc...);
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ecc…
6) Caratterizzazione completa dei singoli comparti dell’impianto, relativamente a:
a. Area di ricezione rifiuti:
i. Organizzazione generale del comparto impiantistico;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti il comparto impiantistico, quali a
puro titolo indicativo:
Tipologia pesa;
controllo e smistamento dei flussi;
sistema di controllo e rilevazione della presenza di sostanze estranee;
carriponti con benna a polipo;
veicoli di raccolta;
ecc.;
iii. descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (parametri processistici, consumi energetici,
ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, tipologie di materiali, qualità
dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali;
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
b. Pretrattamenti/condizionamenti volumetrici:
i. Organizzazione generale dei comparti impiantistici;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti i comparti impiantistici, quali, a
puro titolo indicativo:
eventuale rimozione manuale e/o meccanica di materiali (Materiale voluminoso, beni
durevoli, cartone);
eventuale sistema di rottura e separazione sacchi;
sistemi di carico e convogliamento;
eventuale rimozione manuale e/o meccanica di riciclabili (carta, plastiche, vetro, lattine
in allumminio e in banda stagnata);
sistema di triturazione;
eventuale sistema di separazione magnetica dei metalli ferrosi;
sistema di vagliatura;
sistema di triturazione del sopravaglio;
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ulteriori impianti di pretrattamento/condizionamento volumetrico e convogliamento
necessari in relazione alla tecnologia impiantistica proposta;
ecc.;
iii. descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (parametri processistici, consumi energetici,
ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, tipologie di materiali, qualità
dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali (modalità di gestione dei flussi, regolazioni, ecc.);
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
c. Area di miscelazione:
i. Organizzazione generale dei comparti impiantistici;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti i comparti impiantistici tali da
assicurare la miscelazione completa della frazione organica, con eventuali addittivi,
strutturante, ecc. e il valore ottimale di umidità.
iii. descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (parametri processistici, consumi energetici,
ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, tipologie di materiali, qualità
dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali (modalità di gestione dei flussi, regolazioni, ecc.);
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
d. Area di trattamento aerobico per la produzione di compost:
i. Organizzazione generale dei comparti impiantistici;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti alla base del processo di compost;
iii. descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici quali bilanci di massa, tempi di permanenza,
temperature, pressioni, umidità, parametri di processo, sistema di aerazione, metodo di
regolazione della temperatura, eventuali macchine di riserva, produzione e
allontanamento di percolato, scarti di produzione e/o altre componenti derivanti dal
processo, ecc…;
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degli aspetti costruttivi/strutturali (elementi dimensionali, caratteristiche impiantistiche,
tipologie di materiali, qualità dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali (modalità di caricamento e convogliamento di ciascuna tipologia
di rifiuti, modalità di aerazione, modalità di controllo e regolazione del processo,
modalità e procedure di avvio e messa in funzione, modalità e procedure di fermata,
tempi di avvio e fermata, regolazioni, ecc.);
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
e. Area di maturazione:
i. Organizzazione generale dei comparti impiantistici;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti i comparti impiantistici tali da
assicurare la maturazione completa della frazione organica quali, a puro titolo indicativo:
vaglio rotante;
ecc.;
iii. Descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (parametri processistici, consumi energetici,
ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, tipologie di materiali, qualità
dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali (modalità di gestione dei flussi, regolazioni, ecc.);
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
f. gestione delle acque di processso, del percolato e della produzione di rifiuti connessa
all’attività:
i. Organizzazione generale del comparto impiantistico;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti il comparto impiantistico, quali a
titolo esemplificativo:
sistema di convogliamento;
eventuale sistema di stoccaggio;
sistema di trattamento;
ecc.;
iii. descrizione per le singole strutture ed impianti:
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degli aspetti processistici ed ingegneristici (bilanci di massa, flussi in ingresso ed in
uscita, temperature, tempi, consumi energetici, caratteristiche chimico-fisiche, ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, caratteristiche impiantistiche,
tipologie di materiali, qualità dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali;
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
g. gestione delle emissioni/impatti odorigeni generati:
i. Organizzazione generale del comparto impiantistico;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti il comparto impiantistico:
iii. sistema di contenimento delle emissioni/impatti odorigeni;
iv. ecc.;
v. Descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (bilanci di massa, flussi in ingresso ed in
uscita, temperature, tempi, consumi energetici, caratteristiche chimico-fisiche, ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, caratteristiche impiantistiche,
tipologie di materiali, qualità dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali;
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
h. gestione dell’abbattimento delle polveri e del particolato fine generati:
i. Organizzazione generale del comparto impiantistico, per le sezioni eventualmente interessate
(es. sezione di raffinazione);
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti il comparto impiantistico, quali a
titolo esemplificativo:
sistema di contenimento delle polveri;
ecc.;
iii. Descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (bilanci di massa, flussi in ingresso ed in
uscita, temperature, tempi, consumi energetici, caratteristiche chimico-fisiche, ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, caratteristiche impiantistiche,
tipologie di materiali, qualità dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali;
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degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
i. gestione delle acque meteoriche e di prima pioggia:
i. Organizzazione generale del comparto impiantistico;
ii. elenco e descrizione delle strutture ed impianti costituenti il comparto impiantistico, quali a
titolo esemplificativo:
sistema di raccolta e convogliamento delle acque;
sistema di trattamento delle acque;
ecc.;
iii. Descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (bilanci di massa, flussi in ingresso ed in
uscita, temperature, tempi, consumi energetici, caratteristiche chimico-fisiche, ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, caratteristiche impiantistiche,
tipologie di materiali, qualità dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali;
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
l. sottoservizi e servizi ausiliari:
i. elenco e descrizione di tutti i sottoservizi e servizi ausiliari quali, a titolo esemplificativo:
opere di allacciamento alla rete elettrica, sottostazione di trasformazione, rete di
distribuzione dell’energia elettrica;
impianto di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
modalità di approvvigionamento dei necessari quantitativi di acque industriali (per
reintegri caldaia, ecc.) e delle acque sanitarie civili non potabili;
opere di allacciamento alla rete di acqua potabile;
impianto per la produzione di aria compressa;
impianto per la protezione antincendio;
sistema di fognatura interna;
locali per uffici, servizi e spogliatoi;
locali per officina, laboratorio e magazzino;
rete di allacciamento al metano;
ulteriori infrastrutture ed impianti in relazione alla tipologia di impianto proposto.
ecc.;
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ii. descrizione per le singole strutture ed impianti:
degli aspetti processistici ed ingegneristici (parametri processistici, consumi energetici,
ecc.);
degli aspetti costruttivi e strutturali (elementi dimensionali, tipologie di materiali, qualità
dei materiali, ecc.);
degli aspetti funzionali (modalità di gestione dei flussi, regolazioni, ecc.);
degli aspetti di controllo e gestione (strumentazione di controllo, allarmi, ecc.);
degli aspetti di sicurezza;
ecc.;
m. altro;
7) Caratterizzazione e descrizione del sistema di gestione e controllo dell’impianto:
i. Organizzazione generale del sistema di gestione e controllo dell’impianto;
ii. Elenco e descrizione delle componenti costituenti il sistema di gestione e controllo, quali a
titolo esemplificativo:
sala controllo;
sensori e sistemi di rilevazione;
software di gestione;
ecc.;
iii. Descrizione degli aspetti costruttivi e funzionali;
8) Descrizione e progettazione delle opere civili e strutturali:
i. Progettazione e dimensionamento di:
fondazioni;
opere in c.a.;
opere in carpenteria metallica;
ecc.;
9) Bilancio dei materiali e dei rifiuti connessi con la realizzazione dell’opera ed individuazione della
destinazione finale degli stessi in conformità alla prescrizioni fissate dalla Parte IV del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
10) Computo metrico non estimativo (senza indicazioni o riferimenti di carattere economico quali ad
esempio prezzi unitari, prezzi complessivi, ecc.) delle opere e specifiche tecniche (da suddividere
per ciascun comparto impiantistico):
i. computo metrico opere civili;
ii. computo metrico opere elettromeccaniche;
iii. elenco descrittivo opere civili;
iv. elenco descrittivo opere elettromeccaniche;
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11) Analisi degli aspetti legati all’affidabilità funzionale:
i. analisi degli aspetti critici relativi all’affidabilità funzionale;
ii. descrizione delle soluzioni progettuali/costruttive finalizzate ad incrementare l’affidabilità
funzionale;
12) Modalità di realizzazione dell’impianto:
i. descrizione dettagliata delle diverse fasi di progettazione, acquisizione pareri, procedure di
esproprio e acquisizione aree, autorizzazioni, realizzazione dell’opera, collaudo e messa in
esercizio dell’impianto;
ii. risorse umane impegnate nelle diverse fasi;
iii. risorse strumentali utilizzate nelle diversi fasi;
iv. descrizione e procedure costruttive dell’impianto;
v. organizzazione generale del cantiere.
Si precisa che il cronoprogramma dettagliato della Fase di Costruzione (fase iniziali di esproprio e
acquisizione aree, progettazione definitiva ed esecutiva, ottenimento pareri, nullaosta,
autorizzazioni, conclusioni delle fasi di esproprio, realizzazione dei lavori, collaudo e messa in
esercizio dell’impianto), con relative tempistiche, dovrà essere allegato all’offerta economica, così
come indicato al successivo art. 38.
13) Modalità di collaudo funzionale dell’impianto:
i. Elenco tempistiche e modalità di svolgimento delle prove tecnico - funzionali.
Nello specifico i concorrenti dovranno allegare al progetto un protocollo relativo allo svolgimento
delle prove tecnico – funzionali dell’impianto proposto in cui siano dettagliatamente indicate le
prove tecnico – funzionali che si ritiene di eseguire nella fase del collaudo funzionale, con le
relative modalità di esecuzione e le tempistiche.
Parte 3: aspetti energetici e consumi
14) Analisi e descrizione degli aspetti energetici e dei consumi:
i. bilanci energetici e rese complessive dell’impianto.
ii. consumi (in termini di energia elettrica, gasoli, altri combustibili, ecc.).
Parte 4: aspetti ambientali e di sicurezza;
15) Valutazioni degli impatti ambientali:
i. In fase di realizzazione dell’impianto:
emissioni in atmosfera (polveri, emissioni dei mezzi operativi impiegati, ecc.);
impatti sulle acque sotterranee e superficiali (sversamenti accidentali, intercettazione
della falda, ecc.);
rumore (mezzi meccanici, ecc.);
paesaggio (cantiere, presidi, infrastrutture, ecc.);
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ecc.;
ii. in fase di funzionamento dell’impianto:
emissioni in atmosfera;
caratterizzazione dei flussi di emissione nelle diverse condizioni operative dell’impianto;
composizione delle emissioni in termini di: valori garantiti, valori medi attesi, emissioni
diffuse quali polveri, odori, ecc.;
scarichi idrici;
acque sotterranee;
rumore;
gestione del percolato e dei rifiuti prodotti durante l’attività principale (avvio a
recupero/smaltimento);
smaltimento dei residui di processo;
aspetti legati all’inquinamento elettromagnetico (con particolare riferimento alle
disposizioni di cui alla L.R. n. 32/06 e ss.mm.ii.);
16) Analisi degli aspetti legati alla sicurezza ed ai rischi connessi con la tipologia dell’impianto
proposto:
i. analisi dei rischi per gli addetti;
ii. analisi degli eventuali rischi legati ad incidenti rilevanti con presentazione, qualora l’impianto
sia assoggettato al D.Lgs n. 334/99 e ss.mm.ii, di una apposita relazione riferita alla
“valutazione dei rischi di incidente rilevante” da sottoporre a parere vincolante da parte
dell’Organo competente.
Si precisa a tale riguardo che il concessionario, in ogni caso, non potrà avanzare riserve o richieste
di maggiori compensi in merito a dinieghi o a prescrizioni impartite e sarà quindi obbligato ad
effettuare tutti gli interventi di mitigazione del rischio richiesti, ancorché successivi all’ottenimento
delle autorizzazioni previste.
Al fine del giudizio di merito si precisa che verrà valutata positivamente l’assenza di rischi legati
ad incidenti rilevanti.
iii. descrizione delle soluzioni progettuali/costruttive finalizzate ad evitare e/o ad eliminare i
rischi;
Fermo restando l’obbligo di trattare i vari punti sopra indicati da 1 a 16, i concorrenti dovranno
presentare la propria proposta progettuale organizzandola e dettagliandola in modo da permettere al
Concedente una chiara ed univoca definizione della qualità progettuale sotto il profilo tecnico, funzionale ed
ambientale.
B. Progetto di Gestione del Servizio
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Il progetto di gestione del servizio che costituira, in sede di progettazione definitiva, il riferimento per la
successiva elaborazione del Disciplinare di Gestione da allegare alla Convenzione, dovrà essere predisposto
in uno o più documenti dettagliati ed organizzati in conformità ai diversi punti sotto elencati (da 1 a 12),
corredati da idonei elaborati tecnici e grafici, sviluppati in modo adeguato ad individuare le caratteristiche
gestionali del servizio in ogni sua parte.
Vengono qui di seguito elencati i contenuti minimali richiesti, dei vari aspetti da trattare.
1) Aspetti generali:
i. organizzazione generale della gestione del servizio;
ii. personale impiegato (elenco personale, mansione, qualifica, impegno);
iii. responsabili tecnici (qualifica, referenze e curriculum);
iv. orari di effettuazione del servizio;
v. reperibilità del personale;
2) Aspetti di sicurezza:
i. analisi dei rischi connessi con le attività gestionali e descrizione delle misure di prevenzione
adottate – Piano di valutazione dei rischi;
ii. analisi dei rischi di incidente rilevante e descrizione delle misure di prevenzione adottate;
iii. analisi delle situazioni di emergenza e descrizione delle procedure da attuare – Piano di
emergenza;
3) Attività gestionali:
a. Area di ricezione rifiuti:
i. definizione delle tipologie di rifiuti e codice CER;
ii. procedure di ricevimento/accettazione per ciascuna tipologia di rifiuti;
iii. orari di ricevimento/accettazione;
iv. controlli amministrativi e tecnico/qualitativi sui rifiuti;
v. descrizione delle operazioni di pesatura e smistamento dei rifiuti;
vi. personale impiegato e qualifica;
vii. strumentazioni e dotazioni;
viii. ecc..;
b. Pretrattamenti/condizionamenti volumetrici:
i. organizzazione generale delle attività di conduzione dell’impianto;
ii. attività di conduzione dei singoli comparti impiantistici ed operazioni gestionali;
iii. controlli funzionali e di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
iv. modalità di gestione dei residui di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
v. modalità di gestione e stoccaggio dei materiali impiegati;
vi. personale impiegato e qualifica;
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vii. strumentazioni e dotazioni;
viii. ecc.;
c. Area di miscelazione:
i. organizzazione generale delle attività di conduzione dell’impianto;
ii. attività di conduzione dei singoli comparti impiantistici ed operazioni gestionali;
iii. controlli funzionali e di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
iv. modalità di gestione dei residui di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
v. modalità di gestione e stoccaggio dei materiali impiegati;
vi. personale impiegato e qualifica;
vii. strumentazioni e dotazioni;
viii. ecc.
d. Area di bioconversione per la produzione di compost:
i. organizzazione generale delle attività di conduzione dell’impianto;
ii. attività di conduzione dei singoli comparti impiantistici ed operazioni gestionali;
iii. controlli funzionali e di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
iv. modalità di gestione dei residui di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
v. modalità di gestione e stoccaggio dei materiali impiegati;
vi. personale impiegato e qualifica;
vii. strumentazioni e dotazioni;
viii. ecc.
e. Area di maturazione:
i. organizzazione generale delle attività di conduzione dell’impianto;
ii. attività di conduzione dei singoli comparti impiantistici ed operazioni gestionali;
iii. controlli funzionali e di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
iv. modalità di gestione dei residui di processo relativamente a ciascun comparto impiantistico;
v. modalità di gestione e stoccaggio dei materiali impiegati;
vi. personale impiegato e qualifica;
vii. strumentazioni e dotazioni;
viii. ecc.
f. Altro:
4) Attività di manutenzione:
i. piani di manutenzione programmata delle apparecchiature e opere costituenti l’impianto;
ii. modalità organizzative-gestionali delle operazioni ed interventi di manutenzione;
iii. personale impiegato e qualifica;
iv. software gestionali utilizzati;
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v. mezzi ed attrezzature a disposizione del personale;
vi. elenco ricambi previsti a magazzino;
vii. descrizione ed organizzazione tecnico-gestionale del magazzino ricambi;
viii. modalità e procedure adottate di gestione delle manutenzioni straordinarie;
ix. ecc.;
5) Attività di monitoraggio e controllo ambientale:
i. piano di monitoraggio e controllo;
ii. emissioni in atmosfera;
iii. scarichi idrici;
iv. acque sotterranee e superficiali;
v. reflui solidi;
vi. reflui liquidi;
vii. acque di piazzale;
viii. rumore;
ix. personale impiegato e qualifica;
x. mezzi ed attrezzature impiegate;
xi. ecc.;
6) Attività di comunicazione e informazione:
i. modalità di comunicazione e informazione nei confronti del Concedente:
documentazione trasmessa (relazioni, rapporti, ecc.);
contenuti dei documenti;
frequenza e tempistiche di comunicazione e di trasmissione della documentazione;
modalità di gestione degli obblighi di accesso e di divulgazione al pubblico dei dati
ambientali;
7) Progetto di comunicazione e informazione ai Comuni e alla popolazione:
i. descrizione delle iniziative di comunicazione e di informazione anche finalizzate alla fase
preliminare di accettazione dell’impianto;
ii. materiali, modalità e tempistiche di attuazione;
iii. personale impiegato e qualifica;
8) Regolamento di gestione del servizio:
I concorrenti dovranno formulare una proposta di regolamento di gestione per lo svolgimento del
servizio, che comprenda tutti gli aspetti della gestione, articolato a titolo esemplificativo come
segue:
i. modalità di gestione tecnico – operativa del servizio;
ii. piani di manutenzione delle opere;
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iii. piani di manutenzione degli impianti;
iv. piani di sicurezza e di emergenza;
v. modalità di gestione amministrativo-contabile;
vi. ecc…
9) Carta dei servizi:
i. I concorrenti dovranno presentare una proposta di Carta dei servizi.
10) Elaborato riportante le condizioni e i termini di restituzione dell’Opera a costo zero al soggetto
subentrante.
Si evidenzia che nel caso in cui la cessazione della gestione avvenga anticipatamente, qualora i
beni non fossero ancora interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponderà al
precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto
di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni
contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di pubblicazione del bando di
gara.
11) Modalità di informatizzazione della gestione.
12) Schema di contratto di servizio da stipulare con gli utenti pubblici e privati
Lo Schema di contratto di servizio dovrà recepire tutte le indicazioni del Progetto Preliminare e
del presente capitolato e dovrà, tra le altre cose, disciplinare la modalità di corresponsione della
Royalty da corrispondere al comune ove risulta ubicato l’impianto di trattamento.
Art. 34. CONSENSI E ACCESSI AI LUOGHI
Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’approvazione dei progetti di sua
competenza, senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 143, comma 10 del Codice.
Ai sensi del comma 9, art. 93 del Codice l’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all’attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 35. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Nel caso di mancato rispetto dei termini fissati per la consegna del progetto, sia definitivo sia esecutivo,
rispetto ai termini fissati dal presenta Capitolato, così come modificati dalla proposta presentata ed
espressamente dichiarata in sede di gara, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale nella misura prevista all’articolo 91.
Inoltre, i giorni di eventuale ritardo nella consegna sia del progetto definitivo sia del progetto esecutivo,
saranno sottratti dai giorni offerti dal Concessionario per la esecuzione dei lavori.
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In ogni caso, l’eventuale ritardo complessivo del Concessionario, rispetto alla somma dei termini previsti
per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo prescritti all’art. 45 del presente Capitolato,
superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione del
Concedente e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell’art. 136 del Codice, per grave
inadempimento del Concessionario, senza necessità di messa in mora, diffida o altro inadempimento. In tale
circostanza verrà escussa la cauzione definitiva.
Art. 36. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a) Qualora il progetto definitivo, redatto a cura del concessionario, non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto è risolto per grave inadempimento del concessionario medesimo. In
tal caso il concessionario nulla avrà a che pretendere, fatto salvo il diritto del Concedente di
rivalersi in danno del Concessionario con le modalità di legge.
Non è meritevole di approvazione il progetto definitivo:
i. che si discosti dalla progettazione preliminare in modo da compromettere, anche
parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso
progetto definitivo;
ii. che si discosti dalla progettazione preliminare in modo da inficiare le autorizzazioni, i pareri
ed i nulla osta ottenuti ovvero che non abbia recepito le eventuali prescrizioni in esse apposte;
iii. che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, di rifiuti, superamento delle barriere architettoniche o altre
norme speciali;
iv. che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
v. nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
vi. che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione preliminare.
vii. che non ottenga l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero
ogni altra autorizzazione prevista per legge.
b) In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo, per cause non imputabili al
concessionario, il concedente recede dal contratto e, al concessionario, sono riconosciuti gli
importi come descritti alla lettera b) dell’art. 49 del presente Capitolato, non potendosi
procedere alla consegna dei lavori.
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Art. 37. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
a) Qualora il progetto esecutivo redatto a cura del concessionario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, ad insindacabile giudizio del concedente, il contratto è risolto per grave
inadempimento del concessionario medesimo. In tal caso, nulla è dovuto al concessionario. In
tal caso il concessionario nulla avrà a che pretendere, fatto salvo il diritto del Concedente di
rivalersi in danno del Concessionario con le modalità di legge.
Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
i. che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente,
le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto
definitivo;
ii. che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da inficiare le autorizzazioni, i pareri ed
i nullaosta ottenuti ovvero che non abbia recepito le eventuali prescrizioni in esse apposte;
iii. che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, di rifiuti, superamento delle barriere architettoniche o altre
norme speciali;
iv. che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
v. nel quale non sia possibile concludere le fasi di esproprio con le tempistiche ritenute
compatibili dal Concedente;
vi. nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
vii. che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.
b) In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili al
concessionario, il concedente recede dal contratto e, al Concessionario, sono riconosciuti gli
importi come descritti alla lettera b) dell’art. 49 del presente Capitolato, non potendosi
procedere alla consegna dei lavori.
CAPO IV – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA E REMUNERAZIONE DEI SERVIZI
Art. 38. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’oggetto della concessione è articolato in base alle attività descritte nel precedente articolo 7 e a quanto
riportato nella documentazione posta a base di gara.
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Relativamente all’intera Opera i concorrenti dovranno presentare una specifica offerta economica del
servizio oggetto della concessione, come descritto all’art. 7 del presente capitolato, riferita all’intero periodo
di concessione e come meglio descritta nel disciplinare di gara, redatta sulla base dei contenuti del Progetto
dell’Opera, così come definiti nel precedente capo.
Come riportato all’art. 8 il valore complessivo della concessione è stato stimato pari a € 42.276.600,00
(Euro qurantaduemilioniduecentosettantaseimilaseicento/00) oltre I.V.A.
Negli articoli successivi vengono descritti i criteri per la presentazione dell’offerta economica nonché le
modalità di remunerazione del servizio durante la Fase di Gestione.
L’offerta economica è comprensiva di tutti i costi di investimento relativi ad impianti, opere ed
infrastrutture realizzate dal concessionario, al netto del contributo a titolo di prezzo corrisposto al
Concessionario, il quale non può comunque eccedere il “Contributo convenzionale” risultante dal PEF
posto a base di gara, di importo pari a € 7.330.819,18 (diconsi Euro
settemilionitrecentotrentamilaottocentodiciannove/18) comprensivo di I.V.A. A tale riguardo, l’offerta
economica deve obbligatoriamente essere formulata prevedendo il completo ammortamento di tutti gli
investimenti, al netto del contributo a titolo di prezzo, nel periodo di durata della concessione
Sono escluse dalla gara offerte che non siano in diminuzione.
Al termine della concessione la piena proprietà degli impianti deve essere trasferita a costo zero al
soggetto subentrante.
Art. 39. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
39.1 Formulazione dell’offerta economica
Come meglio specificato qui di seguito l’offerta economica si compone in sintesi di:
1) Una offerta economica complessiva del servizio oggetto della concessione, come descritto
all’art. 7 del presente capitolato, riferita all’intero periodo di concessione e come meglio
descritta nel disciplinare di gara, redatta sulla base dei contenuti del Progetto dell’Opera e del
Piano Economico Finanziario offerti. L’offerta economica dovrà essere calcolata
moltiplicando la quantità annua convenzionale dei rifiuti da trattare (espressa in tonnellate/anno
e assunta a base della formulazione del PEF posto a base di gara), per la durata convenzionale
del servizio di gestione dell’impianto pari a 15 anni, per la Tariffa Media Ponderata di
trattamento offerta (Euro/t) – TMPoff.
2) Una offerta economica relativa al servizio di trattamento della macrocategoria frazione
merceologica organica - TFOoff. Il concorrente dovrà offrire una tariffa di trattamento (Euro/t)
della macrocategoria frazione merceologica organica. Nell’offerta dovranno essere esplicitati i
codici C.E.R. associati alla macrocategoria frazione merceologica organica, ai quali verrà
applicata la tariffa offerta.
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3) Una offerta economica relativa al servizio di trattamento della macrocategoria frazione
merceologica strutturante - TFSoff. Il concorrente dovrà offrire una tariffa di trattamento
(Euro/t) della macrocategoria frazione merceologica strutturante. Nell’offerta dovranno essere
esplicitati i codici C.E.R. associati alla macrocategoria frazione merceologica strutturante, ai
quali verrà applicata la tariffa offerta.
4) Una offerta migliorativa per la tempistica relativa alla Fase di Costruzione dell’impianto di
trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, alla quale dovrà essere
allegato un cronoprogramma dettagliato della Fase di Costruzione.
5) Un Piano Economico Finanziario a supporto dell’offerta presentata e la relativa asseverazione
bancaria. Il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o
società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 385/1993, o da una società di revisione
ai sensi dell’art.1 della Legge 1966/1939.
Tariffa media ponderata offerta, tariffa della macrocategoria frazione merceologica organica e
tariffa della macrocategoria frazione merceologica strutturante:
In sede di offerta economica i concorrenti dovranno esplicitare una tariffa di trattamento media
ponderata (Euro/t), in ribasso rispetto alla tariffa unitaria a base di gara.
La tariffa unitaria a base di gara è pari ad €/t 78,29 oltre I.V.A.
Il concorrente dovrà inoltre offrire in sede di gara, oltre alla tariffa di trattamento media ponderata
(Euro/t), le due tariffe di trattamento che concorrono alla determinazione della tariffa di trattamento media
ponderata:
a) tariffa per la macrocategoria frazione merceologica organica;
b) tariffa per la macrocategoria frazione merceologica strutturante.
Si precisa che, sia la tariffa relativa alla macrocategoria frazione merceologica organica in ingresso sia
la tariffa relativa alla macrocategoria frazione merceologica strutturante non potranno superare, a pena di
esclusione dalla gara, le corrispondenti tariffe a base di gara come di seguito determinate.
a) Tariffa a base di gara per la macrocategoria frazione merceologica organica = tariffa unitaria
posta a base di gara x 1,15 = €/t 90,04;
b) Tariffa a base di gara per la macrocategoria frazione merceologica strutturante = tariffa unitaria
posta a base di gara x (1 - 1,15x0,70)/0,30 = €/t 50,89;
Ai soli fini della determinazione delle due superiori tariffe poste a base di gara è stato assunto a
riferimento un quantitativo convenzionale di rifiuti relativo alla macrocategoria frazione merceologica
organica, pari al 70% del Quantitativo convenzionale annuo e, per la macrocategoria frazione merceologica
strutturante pari al 30% del Quantitativo convenzionale annuo. Tale scelta è stata dettata in quanto la
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miscelazione delle due frazioni in questo rapporto costituisce elemento indispensabile per la produzione del
“compost di qualità”.
A giustificazione della tariffa media ponderata di trattamento offerta i concorrenti dovranno presentare
un dettagliato Piano Economico Finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi
costituite dall’Istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge
23 novembre 1939 n. 1966 , basato sui principali indicatori di redditività (VAN, TIR).
Nel Piano Economico Finanziario offerto dovrà essere chiaramente verificabile che le tariffe offerte per
le macrocategorie frazione merceologica organica e frazione merceologica strutturante concorrono alla
determinazione della Tariffa Media Ponderata offerta mediante l’applicazione della seguente formula:
annua
strofforgoff
offPot
xPotTFSxPotTFOTMP
)( )(
dove:
TMPoff = Tariffa media ponderata offerta.
TFOoff = Tariffa della macrocategoria frazione merceologica organica offerta.
TFSoff = Tariffa della macrocategoria frazione merceologica strutturante offerta.
POTorg = Potenzialità di trattamento (t/a) della macrocategoria frazione merceologica organica, risultante
dal Progetto dell’Opera offerto .
POTstr = Potenzialità di trattamento (t/a) della macrocategoria frazione merceologica strutturante,
risultante dal Progetto dell’Opera offerto .
POTannua = Potenzialità di trattamento annua complessiva (t/a) dell’impianto, risultante dal Progetto
dell’Opera offerto, che non può superare il 10 % del quantitativo convenzionale annuo posto a base di gara
pari a 36.000 t/a.
I Piani Economico Finanziari presentati dai concorrenti dovranno riferirsi alla potenzialità di trattamento
annua complessiva (t/a) dell’impianto, risultante dal Progetto dell’Opera offerto.
Nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario di offerta, i concorrenti dovranno assumere a
riferimento la potenzialità di trattamento annua complessiva (t/a) dell’impianto sopra riportato,
considerandola costante relativamente a ciascun anno di svolgimento del servizio.
Si precisa che la remunerazione della Fase di Gestione sarà commisurata unicamente ai quantitativi di
rifiuti effettivamente conferiti e trattati, applicando le 2 (due) tariffe offerte per le macrocategorie
strutturante e organico.
Quanto sopra costituisce unica ed esclusiva remunerazione del servizio, senza la possibilità del
concessionario di avanzare qualsiasi ulteriore rivendicazione economica.
Nel citato Piano Economico Finanziario, che dovrà essere esteso all’intero periodo di durata della
concessione pari a 6.390 (seimilatrecentonovanta) giorni naturali e consecutivi ( 915
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(novecentoquindici), giorni naturali e consecutivi per la Fase di Costruzione più 15 anni per la Fase di
Gestione), dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:
1) Oneri di investimento:
Rientrano ad esclusivo e totale carico del concessionario tutti gli oneri, nessuno escluso, inerenti
l’esecuzione di tutte le attività previste per la Fase di Costruzione dell’Opera, al netto del contributo a titolo
di prezzo pari al 50 % dell’importo degli investimenti comprensivi dell’I.V.A. dovuta per legge, derivanti dal
quadro finanziario complessivo degli investimenti presentato dal concorrente in sede di offerta che non può
comunque eccedere il contributo convenzionale di importo pari a € 7.330.819,18 (diconsi Euro
settemilionitrecentotrentamilaottocentodiciannove/18) comprensivo di I.V.A..
A tale riguardo i concorrenti dovranno:
esplicitare i costi offerti (comprensivi dell’utile di impresa) relativi alle attività previste per la Fase
di Costruzione dell’Opera e fornire tutta la documentazione giustificativa, comprendente:
i. un quadro economico complessivo di spesa;
ii. un dettagliato computo metrico ed estimativo relativo alla realizzazione delle opere ed
infrastrutture impiantistiche, suddiviso, relativamente a ciascun comparto impiantistico;
iii. un dettaglio giustificativo relativo agli ulteriori oneri rientranti nel costo dell’investimento
quali, ad esempio: oneri per spese tecniche (espropri, progettazione definitiva, esecutiva e di
dettaglio, sondaggi e verifiche in sito, collaudi verifiche funzionali, ecc.) oneri
amministrativi, ecc.;
esplicitare un cronoprogramma esteso all’intero periodo di durata della concessione pari a 6.390
(seimilatrecentonovanta) giorni naturali e consecutivi, (915 (novecentoquindici), giorni
naturali e consecutivi più 15 anni per la Fase di Gestione) relativo sia alla Fase di Costruzione,
sia alla Fase di Gestione, con l’individuazione dei relativi importi anno per anno;
esplicitare in modo completo, chiaro ed univoco tutti gli elementi posti alla base del piano di
ammortamento degli investimenti dal quale và sottratto il contributo pubblico pari al 50 %
dell’importo degli investimenti al lordo dell’IVA, relativamente alle voci corrispondenti al quadro
finanziario complessivo degli investimenti ammessi a contributo allegato al Progetto Preliminare.
In particolare dovranno essere definiti ed esplicitati:
i. il e/o i tassi di interesse assunti a riferimento per la definizione degli oneri finanziari (tassi
base e spread); si precisa al riguardo che i tassi di interessi assunti a riferimento nel piano
economico finanziario si intenderanno invariabili per l’intera durata della concessione;
ii. i costi annui di investimento, relativamente a ciascun anno dell’intero periodo di durata della
concessione pari a 6.390 (seimilatrecentonovanta) giorni naturali e consecutivi, (915
(novecentoquindici), giorni naturali e consecutivi più 15 anni per la Fase di Gestione)
comprendente sia la quota capitale che la quota interessi relativa agli oneri finanziari;
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iii. la capacità di rimborso del debito in ciascun anno mediante l’indice di bancabilità;
2) Oneri di gestione;
A tale riguardo si precisa che rientrano ad esclusivo e totale carico del concessionario tutti gli oneri,
nessuno escluso, inerenti la Fase di Gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti oggetto del presente
capitolato, comprendenti, a puro titolo indicativo:
oneri per il personale, materiali di consumo, energia, macchinari, mezzi d’opera, trasporto e
smaltimento di reflui residui di trattamento, manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie,
sicurezza, campagne di informazione, piani di monitoraggio e controllo, spese generali, ecc.
A tale riguardo i concorrenti dovranno esplicitare e descrivere i costi gestionali offerti, dettagliandoli per
singole voci, e suddividendoli tra:
costi variabili, al variare dei quantitativi di rifiuti trattati;
costi fissi, indipendenti dal variare dei quantitativi di rifiuti trattati nell’impianto.
Si precisa al riguardo che dovranno essere assunti come costi fissi:
i costi per il personale;
i costi per la sicurezza;
i costi per i piani di monitoraggio e controllo e le campagne di informazione;
i costi per garanzie finanziarie e assicurazioni;
i costi amministrativi;
l’incidenza espressa in termini percentuali delle spese generali e dell’utile di impresa;
Le restanti voci di costo quali: costi di trasporto e smaltimento residui, costi per macchinari e mezzi
d’opera, costi di manutenzione ordinarie e programmate, costi per l’eventuale adeguamento dei sistemi di
presidio ambientale a fronte di rilevati deficit funzionali e/o prescrizioni aggiuntive da parte degli Enti
preposti ecc, saranno da considerare costi variabili.
Per quanto riguarda i costi variabili i concorrenti dovranno obbligatoriamente esplicitare, per ciascuna
voce, le quantità specifiche riferite alla singola tonnellata di rifiuti trattati (es. peso di residui di trattamento
per tonnellata trattata, ecc.) nonché i relativi costi specifici espressi in Euro/t di rifiuti trattati.
Detti valori (da assumere costanti per tutto la Fase di Gestione) saranno ritenuti vincolanti ai fini della
revisione del Piano Economico Finanziario, come meglio precisato nel successivo articolo 69.
I costi gestionali inseriti nel Piano Economico Finanziario dovranno essere riferiti alla data di
presentazione dell’offerta. I prezzi unitari utilizzati per la definizione delle singole voci di costo dovranno
essere considerati, nel Piano Economico Finanziario, costanti relativamente all’intero periodo della Fase
della Gestione (15 anni). A tale riguardo, i concorrenti dovranno fornire i relativi elementi giustificativi di
dettaglio.
3) Ricavi da vendita del compost prodotto e altri ricavi
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A tale riguardo si precisa che i proventi derivanti dalla vendita del compost costituiscono ricavo per il
concessionario, al fine dell’abbattimento dei costi di trattamento, in quanto trattenuti dallo stesso.
I concorrenti dovranno esplicitare i ricavi derivanti dalla vendita del compost o altri ricavi, per ciascun
anno dell’intera Fase di Gestione (15 anni), fornendo, una dettagliata analisi giustificativa nella quale
dovranno essere:
definiti i quantitativi di compost;
definito il prezzo di vendita del compost sul mercato libero assunto a riferimento;
definite le informazioni giustificative per altri eventuali ricavi.
I ricavi derivanti dalla vendita del compost o gli altri ricavi, inseriti nel Piano Economico Finanziario,
dovranno essere riferiti alla data di presentazione dell’offerta.
Il prezzo unitario di vendita del compost sul mercato libero, preso a riferimento ed utilizzato per la
definizione dei ricavi nel Piano Economico Finanziario, dovrà essere considerato costante relativamente
all’intero periodo della Fase di Gestione.
A tale riguardo i concorrenti dovranno inserire nel Piano Economico Finanziario i relativi elementi
giustificativi di dettaglio.
Con le medesime modalità di cui soprà dovranno essere esplicitate altre voci di ricavo, utili per
l’abbattimento della tariffa.
Articolazione della tariffa media ponderata di trattamento offerta e delle tariffe delle
macrocategorie frazione merceologica organica e frazione merceologica strutturante:
In relazione ai contenuti del Piano Economico Finanziario, la tariffa media ponderata di trattamento
offerta deve obbligatoriamente essere articolata nelle seguenti due voci:
quota tariffaria a copertura degli oneri di investimento;
quota tariffaria a copertura degli oneri gestionali.
Detta quota dovrà essere definita includendo i ricavi derivanti dalla vendita di compost o altri ricavi e
calcolata al netto del contributo concesso a titolo di prezzo.
La medesima articolazione dovrà essere prevista per le ulteriori due tariffe offerte (macrocategorie
frazione merceologica strutturante e frazione merceologica organica).
Offerta migliorativa per le tempistiche relative alla Fase di Costruzione della concessione:
Nell’ambito dell’“Offerta economica”, i concorrenti potranno formulare una offerta migliorativa
relativamente al “Tempo della Fase di Costruzione”, in cui dovranno considerarsi anche le attività a durata
invariabile (non soggette a ribasso).
L’Offerta in diminuzione del “Tempo della Fase di Costruzione” posto a base di gara costituisce
oggetto di punteggio in sede di valutazione delle offerte, in conformità ai criteri stabiliti nel disciplinare di
gara.
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A giustificazione di quanto sopra, i concorrenti dovranno allegare un cronoprogramma dettagliato della
Fase di Costruzione della concessione, con descrizione delle diverse fasi e delle relative tempistiche.
Si precisa che il cronoprogramma di cui sopra assume valore contrattuale e sarà vincolante sia ai
fini del tempo utile per la realizzazione dei lavori sia per l’eventuale applicazione delle penali per
ritardo.
Art. 40. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO – CONTRATTO DI SERVIZIO
40.1 Contratti di servizio di conferimento e trattamento tra il Concessionario e gli Utenti
Il Presidente della Regione Siciliana con la disposizione n. 80 del 20 luglio 2012, nella qualità di
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia (ex O.P.C.M. n. 3887 del 09 luglio 2010), ha
conferito mandato al Soggetto Attuatore di attivare le procedure di evidenza pubblica per la realizzazione e
la gestione degli impianti destinati alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, tra cui
quello oggetto della presente gara.
In relazione alle premesse contenute nella stessa disposizione, soprattutto a quella relativa al mancato
avvio delle Società per la regolamentazione dei rifiuti previste dalla Legge Regione Siciliana n. 9/2010 e
ss.mm.ii. - Società queste che avrebbero dovuto affidare, in nome e per conto dei comuni, la gestione
integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 15 della stessa legge regionale ed in conformità a quanto previsto all’art.
202 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (compreso quindi l’affidamento della realizzazione e della gestione degli
impianti necessari ai Bacini territoriali per dare avvio alla gestione integrata dei rifiuti) - il Commissario
Delegato, in assenza delle suddette Società, derogando di fatto all’art. 15 della citata L.R. 9/2010 e
ss.mm.ii., e per le finalità di cui all’art. 2 dell’O.P.C.M. n. 3887, ha dato mandato al Soggetto attuatore di
attivare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di
trattamento della frazione organica.
Gli utenti che conferiranno i rifiuti presso l’impianto sono individuati in via prioritaria e non esclusiva
tra i Comuni appartenenti alla Società d’Ambito GE.S.A. S.p.A. in liquidazione e comunque tra gli Enti
individuati con le priorità e le modalità di seguito specificate, sino alla saturazione della potenzialità ricettiva
dell’impianto, offerta dal Concessionario in sede di gara.
Ai fini della determinazione della priorità di accesso dei Comuni all’impianto sino alla saturazione,
questi dovranno essere presi in considerazione, con la seguente precedenza:
a) i Comuni ricadenti all’interno delle Società d’Ambito che hanno proposto il Progetto
Preliminare. La determinazione dei quantitativi conferibili da ciascun comune avverrà
proporzionalmente al numero degli abitanti residenti, rilevabile dagli indici ISTAT più
aggiornati all’atto della pubblicazione del Bando di Gara.
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b) I Comuni ricadenti nel Bacino ove è ubicato l’impianto, con la priorità di quelli che hanno
raggiunto il maggior livello di raccolta differenziata, attestabile dall’ultima dichiarazione
M.U.D.
c) I Comuni ricadenti nella Regione, con la priorità di quelli che hanno raggiunto il maggior livello
di raccolta differenziata, attestabile dall’ultima dichiarazione M.U.D.
d) I Comuni ricadenti al di fuori della Regione.
Data l’ampia possibilità di saturare la potenzialità ricettiva dell’impianto attraverso i conferimenti di detti
soggetti pubblici, nel caso in cui venissero conferite quantità di materiale inferiori al quantitativo della
potenzialità autorizzata dell’impianto, il Concessionario nulla potrà pretendere dal Concedente in relazione a
tale circostanza, salvo le penali da inserire nei contratti di servizio stipulati con ciascuno degli utenti, come
meglio specificato nel prosieguo dell’articolo.
Il Concessionario è obbligato a stipulare quindi, con ciascuno dei conferitori pubblici e privati, uno
specifico contratto di servizio per l’erogazione del servizio nel corso della Fase di Gestione e in applicazione
delle tariffe di trattamento offerte dal concessionario in sede di gara. Nel contratto di servizio devono essere
specificate le quantità massime conferibili all’impianto.
La stipula del contratto di servizio con i comuni e con le modalità di cui al presente articolo, dovrà
avvenire a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto e prima della stipula del contratto di
concessione (convenzione) con il concedente, a cui gli stessi dovranno essere allegati per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Per la stipula dei contratti di servizio il concedente o l’Ente subentrante, dovendo affidare il servizio in
nome e per conto dei comuni del bacino, sarà parte attiva per tutta la fase della stipula, anche al fine di
controllare l’applicazione e il coordinamento dei contenuti al contratto di concessione (convenzione) che si
dovrà stipulare, nonchè del contenuto di tutti gli atti che ne costituiranno parte integrante e sostanziale.
La eventuale mancata stipula dei contratti di servizio con i comuni, che dovesse comportare, in tutto o in
parte, la mancata saturazione della potenzialità dell’impianto prevista nel Progetto dell’Opera, per cause non
addebitabili al concessionario, danno facoltà allo stesso di non sottoscrivere il contratto di concessione
(convenzione), senza che nè il concessionario nè il concedente abbiano nulla a che pretendere
Nel contratto di servizio dovranno essere indicate le tariffe specifiche per macrocategoria (organica e
strutturante) offerte in sede di gara al netto dell’I.V.A., sulla base delle quali è stata aggiudicata la
concessione.
Nel contratto di servizio devono essere specificate le quantità massime conferibili all’impianto.
Detti contratti di servizio recheranno le modalità e gli orari consentiti per i conferimenti.
Nel contratto di servizio saranno pure riportate le penali, a carico dei conferitori, in caso di mancato
rispetto dei quantitativi contrattualizzati. I quantitativi contrattualizzati possono essere rivisti per singolo
comune, in relazione all’andamento tendenziale delle raccolte differenziate delle frazioni oggetto del
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trattamento, e fino a saturazione della capacità complessiva nominale dell’impianto. Le fatture saranno
emesse con cadenza mensile nei confronti dei conferitori, con allegato il report delle quantità conferite,
controfirmato dal personale del Concedente a tal fine delegato.
Lo schema di contratto di servizio dovrà essere presentato in sede di offerta tecnica e sarà oggetto
di valutazione ai fini dell’aggiudicazione della concessione.
Il contratto di servizio stipulato con le Utenze Pubbliche dovrà essere coordinato con tutti i contenuti
della Convenzione stipulata tra il Concedente e il Concessionario e sarà oggetto di contrattazione tra la
singola Utenza Pubblica e il Concessionario.
Le modalità di pagamento da parte degli Utenti pubblici sono riportate nei paragrafi che seguono.
I contratti di servizio sottoscritti con gli utenti pubblici avranno la durata del tempo offerto in sede di
gara per la Fase di Gestione.
I contratti di servizio stipulati con gli Utenti Pubblici, potranno essere sottoscritti sino ad esaurimento
della potenzialità ricettiva dell’impianto in progetto. Tale evenienza dovrà essere controllata di volta in volta
dal Responsabile della Concessione.
Qualora dopo la sottoscrizione dei contratti di servizio i Comuni di cui sopra non dovessero saturare la
quota di propria pertinenza assegnata, il Concessionario potrà accogliere (con le modalità e le eventuali
penali previste nello schema di contratto offerto dal concorrente), fino a concorrenza della saturazione della
potenzialità ricettiva dell’impianto, come risultante dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di gara,
ulteriori conferimenti di soggetti diversi dagli Utenti Pubblici, ai quali potranno essere applicate tariffe
diverse da quelle offerte in sede di gara e finalizzate al raggiungimento dell’Equilibrio Economico
Finanziario.
Si osserva inoltre che i Comuni, con le priorità sopra riportate, hanno prelazione sugli altri conferitori.
Qualora i Comuni del Bacino ovvero gli altri Enti Pubblici, anche a seguito della sottoscrizione dei
contratti di servizio, manifestassero la necessità di conferire i propri rifiuti oltre il quantitativo assegnato, gli
stessi dovranno avere priorità nel conferimento rispetto ai Soggetti non Pubblici. Tale circostanza dovrà
essere evidenziata nei contratti di servizio stipulati sia tra il Concessionario e gli Utenti Pubblici sia tra il
Concessionario e gli Utenti Privati. Nel contratto di servizio stipulato tra il Concessionario e gli Utenti non
Pubblici dovrà obbligatoriamente essere inserita una idonea clausola rescissoria di autotutela per gli Utenti
Pubblici che tenga specificatamente conto di tale priorità. Tale evenienza dovrà essere indicata anche nel
contratto di servizio stipulato tra l’Utente Pubblico e il Concessionario.
I contratti stipulati con gli Utenti non Pubblici potranno avere la durata ritenuta più congrua dal
Concessionario, fermo restando la clausola di autotutela che tiene conto della priorità di conferimento degli
Utenti Pubblici rispetto a tutti gli altri Utenti.
Sulla base delle quantità desunte dal formulario di identificazione rifiuti e dalle operazioni di pesatura, il
concessionario emetterà mensilmente regolari documenti fiscalmente validi nei confronti degli utenti
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conferitori, applicando per tonnellata e frazione mercologica di rifiuto conferito, le tariffe offerte per le due
macrocategorie di frazioni merceologiche in ingresso (organica e strutturante), al netto dell’I.V.A., sulla
base delle quali è stata aggiudicata la Concessione.
Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dalla concessione oggetto del presente
Capitolato, saranno determinati nella misura del saggio legale, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.
Copia autenticata dei contratti di servizio sottoscritti con i Comuni, unitamente ad ogni loro eventuale
variazione, dovranno essere trasmessi al Responsabile della Concessione, per le opportune valutazioni, il
quale provvederà ad inviarne copia al Concedente.
Le eventuali tariffe da applicare ai soggetti diversi dagli Enti Pubblici dovranno essere preventivamente
comunicate al Concedente che, a seguito di giustificate motivazioni, può impedirne la loro applicazione.
Le tariffe offerte rimarranno fisse ed invariabili per tutti gli Utenti Pubblici, a meno degli adeguamenti
della tariffa e della revisione del Piano Economico Finanziario previsti nel presente capitolato.
Al completamento del primo triennio di contratto di servizio stipulato dai singoli Utenti Pubblici
con il concessionario e, successivamente, con cadenza triennale, come previsto all’art. 15 comma 2
della Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii., gli Utenti Pubblici stessi ovvero le S.R.R. (Società
di Regolamentazione Rifiuti previste dalla stessa Legge Regionale) ove costituite, qualora a seguito di
verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni
venisse accertato che a livello nazionale o regionale, la tariffa media applicata sia inferiore, per non
meno del 5 %, rispetto alla tariffa applicata dal concessionario, gli Utenti Pubblici possono recedere
dal contratto di servizio salvo che il concessionario non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il
corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.
40.2 Pagamento del servizio nella Fase di Gestione
Il pagamento del servizio nella Fase di Gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici
provenienti dalla raccolta differenziata, sarà costituito unicamente dalla remunerazione dei quantitativi di
rifiuti effettivamente conferiti e trattati, applicando le 2 (due) tariffe offerte per le macrocategorie
frazione merceologica organica e frazione merceologica stutturante, definite sulla base del relativo Piano
Economico Finanziario, in base ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.
40.3 Modalità di corresponsione delle tariffe di trattamento offerte per le macrocategorie
frazione merceologica organica e frazione merceologica strutturante
La corresponsione delle tariffe di trattamento offerte sarà effettuata secondo le modalità definite dal
Concedente.
Periodicamente, secondo le procedure che saranno definite dal Concedente stesso, si procederà ad
effettuare il necessario riequilibrio dei compensi spettanti al concessionario.
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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Il “pagamento” dei servizi al concessionario, nella Fase di Gestione, indica le somme dovute al
Concessionario, dagli Utenti come definiti al paragrafo 40.1.
Nella Fase di Gestione il concessionario effettuerà la contabilità mensile dei quantitativi in ingresso
all’impianto, distinta per ogni singolo Utente Pubblico, la quale verrà trasmessa al Responsabile della
Concessione per la verifica e il controllo degli effettivi quantitativi trattati.
La fatturazione da parte del concessionario, distinta per ogni singolo Utente Pubblico, dovrà essere
effettuata dopo la verifica di conformità da parte del Responsabile della Concessione, effettuata nei modi di
legge. La verifica di conformità dovrà avvenire entro i primi quindici giorni dal ricevimento da parte del
Responsabile della Concessione della predetta contabilità.
Decorso il termine sopra indicato senza che sia stata effettuata la verifica di conformità per motivi da
imputarsi al Concedente, il concessionario potrà emettere fattura che sarà pagata con i termini di cui ai
paragrafi successivi, previa verifica di congruità nei modi di legge.
40.4 Termini e disposizioni particolari di pagamento del servizio nella Fase di Gestione
Il pagamento del servizio nella Fase di Gestione verrà effettuato sulla base delle fatture emesse dal
concessionario, a cadenza mensile per quanto attiene al servizio reso alle utenze pubbliche, con termine di
pagamento a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della singola Utenza
Pubblica.
Le eventuali spese di bonifico sono a carico del Concessionario.
Nel caso in cui si verificassero ritardi nei pagamenti superiori a 90 (novanta) giorni dalla data di
emissione della fattura, il Concessionario è autorizzato a non accettare il rifiuto conferito dagli inadempienti,
ivi compresi le Utenze Pubbliche. In tal caso, trattandosi di manifesta inadempienza del conferitore, non
potrà in nessun modo essere invocata l’interruzione di pubblico servizio per costringere il Concessionario ad
accettare ulteriori conferimenti. Questa clausola andrà espressamente riportata nei contratti di servizio da
sottoscrivere fra il Concessionario e i conferitori stessi, siano essi pubblici o privati.
Il Concessionario, in riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, assume esplicitamente
l’obbligo, in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto
2010 e alla legge Regione Sicilia 20/11/2008 n. 15 e s.m.i. . In particolare si obbliga ad indicare un
numero di conto corrente unico, sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relativa
all'appalto. Si obbliga inoltre, di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni finanziarie relativa
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale , che saranno effettuati a mezzo di
bonifico bancario o postale, o con assegno circolare non trasferibile limitatamente ai casi previsti
dall'art. 3 comma 3 della legge n. 136/2010;
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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Anche nei contratti sottoscritti con gli eventuali soggetti terzi interessati ai lavori, il concessionario
assume l’obbligo di inserire, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e L.R. 20/11/2008 n. 15 e ss.mm.ii.
L’eventuale cessione del credito del corrispettivo della concessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Concedente che può rifiutarla, con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli
articoli 69 e 70 del R.D. 16 novembre 1923 n. 2440. Anche in questo caso devono essere garantiti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
La cessione del credito, riferita al corrispettivo della concessione, è possibile se disposta a favore di un
Istituto di Credito, ovvero quando è determinata da prestazioni concernenti le attività previste della presente
convenzione.
Art. 41. AFFIDAMENTO DI LAVORI A TERZI E LAVORI COMPLEMENTARI
Non è prescritta alcuna percentuale minima di lavori da affidare a terzi ai sensi dell’art. 146 comma 1
lettera a) del Codice. Ai sensi dell’art. 146, comma 1 lett. b) del Codice, in sede di gara i Concorrenti
dovranno dichiarare nell’offerta quali categorie di lavori, ove sussistano, intendano appaltare a terzi e per
quale importo. Per tali lavori si procederà obbligatoriamente con gare ad evidenza pubblica ai sensi degli
artt. 149 e 150 del Codice, con le modalità dell’art. 66 ovvero dell’art. 122 dello stesso Codice. Ai sensi
dell’art. 149, comma 3 del Codice, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o
consorziate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate. I tempi delle procedure di
affidamento correlate non potranno giustificare proroghe sulla durata della concessione.
Nel caso di affidamento di lavori a terzi, questi dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere
generale di capacità tecnica ed economica nonché di qualificazione previsti dalla vigente normativa in
materia di lavori pubblici.
Degli appalti affidati dovrà essere data comunicazione al Concedente, ai sensi dell’art. 149, ultimo
comma del Codice, il quale si riserva il diritto di verificare il possesso in capo alle imprese terze, ovvero alle
imprese collegate e controllate, dei requisiti di qualificazione richiesti a norma di legge per la esecuzione dei
lavori da queste eseguiti. Per imprese controllate e collegate si fa riferimento all’art. 149, commi 4 e 5 del
Codice e all’art. 2359 del Codice Civile.
Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, fornitori, e
terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti
soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del medesimo
Concedente.
Ai sensi dell’art. 147 del Codice, a discrezione del Concedente, possono essere affidati al concessionario
in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dallo stesso Codice, lavori complementari che non
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figurano nel progetto inizialmente previsto nella concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti
necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione
che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati
dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per il concedente.
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'affidamento iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento.
In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il
cinquanta per cento dell'importo dei lavori iniziali oggetto della concessione.
Art. 42. TERMINI ECONOMICI DELLA CONCESSIONE
a) Trattandosi di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva
e la successiva esecuzione e gestione dell’impianto, la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati per la durata della concessione, applicando le tariffe di cui
all’offerta economica presentata dal concessionario in sede di gara.
b) Tale corrispettivo è accettato dal concessionario nella più completa ed approfondita conoscenza
delle quantità e del tipo di lavoro e servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dell’Opera.
c) Il corrispettivo di cui al punto a) del presente articolo comprende e compensa tutte le attività legate
alle fasi di acquisizione delle aree, all’ottenimento di autorizzazioni, le elaborazioni progettuali,
rilievi, indagini, lavorazioni, i materiali, gli impianti con connessa posa in opera, i mezzi e la mano
d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori, dell’Organo di Alta Vigilanza e del
Responsabile del Procedimento e da quanto altro, eventualmente non espressamente specificato,
nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del bando di gara.
Art. 43. REVISIONE PREZZI
Per le Opere oggetto della presente concessione si applica il prezzo chiuso che s’intende fisso ed
invariabile per tutta la durata dei lavori e della gestione e non sarà oggetto di revisione prezzi, fatto salvo
l’aggiornamento sulle tariffe di conferimento e trattamento, nelle forme previste all’art. 68, in ossequio
all’art. 115 del Codice.
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CAPO V – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E ASPETTI
AUTORIZZATIVI
Art. 44. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
a) Il bando e il disciplinare di gara riportano nel dettaglio i requisiti per la partecipazione e le modalità
di svolgimento della gara, delle quali nei punti successivi del presente articolo si riportano alcune
disposizioni particolari.
b) Si applicano le disposizioni del Codice e del Regolamento.
c) L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice e dall’art. 120 del
Regolamento , secondo le modalità ed i criteri di valutazione stabiliti dall Regolamento e sulla base
di elementi di valutazione descritti nel disciplinare di gara.
d) Il Concedente ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta,
purchè valida e ritenuta congrua. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
e) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 81, comma 3, del Codice, il concedente può decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
della gara. In ogni caso il Concedente si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o pretese di alcun
genere.
f) La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata, ai sensi
dell’art. 84 del Codice, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
g) Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione, delle offerte anormalmente basse
ai sensi degli artt. 86 commi 2 e 3 ed 88 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e art. 121 del Regolamento.
h) Per il principio della parità di trattamento il Concedente non può apportare modifiche al “Progetto
dell’Opera” offerto in sede di gara; le modifiche ammesse sono quelle derivanti dai pareri degli
organi preposti alle approvazione dei progetti nelle sedi previste per legge. La gara si svolgerà
secondo le modalità indicate nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara.
Art. 45. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, AVVIO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
NECESSARIE
Al termine delle operazioni di gara il Concedente redige la graduatoria finale e provvede ad individuare
e nominare il concessionario secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
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Prima della stipula del contratto di concessione (convenzione), ai sensi di quanto previsto all’art. 40 del
presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare i contratti di servizio con i comuni a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, i quali dovranno essere allegati alla convenzione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
a) Dopo la stipula della convenzione il Responsabile del Procedimento ordina al concessionario,
con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione definitiva,
secondo le indicazioni progettuali che il concessionario ha fornito in sede di gara con la
presentazione del Progetto dell’Opera e predispondendo gli elaborati del progetto definitivo in
conformità agli artt. da 24 a 32 del Regolamento.
Il progetto definitivo non può prevedere alcuna variazione allo standard qualitativo delle
lavorazioni previste nel progetto preliminare, approvato secondo le modalità dell’art. 97 del
Codice.
b) Contestualmente il Responsabile del Procedimento, con il medesimo provvedimento, ordina al
concessionario di dare immediatamente inizio alla richiesta delle autorizzazioni, pareri,
permessi e nullaosta, necessari e propedeutici alla realizzazione dell’impianto. Il Responsabile
del Procedimento potrà emettere il predetto provvedimento anche prima della stipula della
convenzione in caso di particolare urgenza; la motivazione dell’urgenza dovrà essere riportata
nell’ordine di servizio. L’onere di elaborazione di tutti gli elaborati nonché per l’esecuzione di
tutte le attività necessarie alle citate richieste è a carico del concessionario.
c) Entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio del provvedimento da
parte del Responsabile del Procedimento, il concessionario dovrà inoltrare al Concedente
il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati previsti per Legge.
Il tempo stimato per la fase di verifica del progetto definitivo, conferenza dei servizi ai sensi
dell’art. 58 del Codice, validazione, ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie e
compatibili con l’avanzamento della progettazione, comprese quelle relative all’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è di 90 (novanta) giorni. Si evidenzia che il tempo stimato di 90
(novanta) giorni è da considerarsi convenzionale, costante e non soggetto a ribasso per la
formulazione dell’offerta migliorativa sulle tempistiche di realizzazione dell’impianto
(Durata della Fase di Costruzione). Ciò in considerazione del fatto che la tempistica per
l’ottenimento dei pareri, nullaosta e autorizzazioni non dipende unicamente dalle azioni
poste in essere dal Concessionario. Pertanto, in caso di superamento del termine predetto,
per cause non imputabili al Concessionario, il Responsabile del Procedimento, con
apposito provvedimento, sospenderà la decorrenza dei termini sino all’avvenuto
ottenimento dei pareri, nullaosta e autorizzazioni previsti per l’approvazione del progetto
definitivo.
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Nel caso in cui il ritardo rispetto al termine convenzionale fissato per l’ottenimento dei
predetti pareri, nullaosta, autorizzazioni, sia imputabile al concessionario, si applicano le
penali per ritardo e, a discrezione del Responsabile del Procedimento, l’art. 36 (Mancata
approvazione della progettazione definitiva).
d) Acquisiti tutti i nullaosta, pareri ed autorizzazioni, il Responsabile del Procedimento, con
apposito provvedimento, ordina al concessionario di dare immediatamente inizio alla
progettazione esecutiva che dovrà avvenire secondo quanto stabilito agli artt. da 33 a 43 del
Regolamento.
e) Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le modifiche derivanti da eventuali
prescrizioni apposte nelle autorizzazioni, pareri e nullaosta di cui ai paragrafi precedenti.
f) Per gli adempimenti derivanti da eventuali prescrizioni apposte nelle autorizzazioni, pareri,
permessi e nullaosta di cui ai paragrafi precedenti, nessun onere aggiuntivo è riconosciuto al
concessionario.
g) La progettazione esecutiva, redatta in conformità al progetto definitivo ed integrata con le
eventuali prescrizioni apposte nelle autorizzazioni, pareri e nullaosta di cui ai paragrafi
precedenti, completa in ogni sua parte ai sensi del Regolamento, unitamente agli eventuali
studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata al Concedente entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento emesso dal Responsabile del
Procedimento.
Il tempo stimato per la verifica del progetto esecutivo, la conclusione delle fasi di acquisizione
delle aree (espropri, ecc.), necessarie e compatibili con l’avanzamento della progettazione,
l’approvazione del progetto esecutivo è stimato in 80 (ottanta) giorni. Si evidenzia che il
tempo stimato di 80 (ottanta) giorni, è da considerarsi convenzionale, costante e non
soggetto a ribasso per la formulazione dell’offerta migliorativa sulle tempistiche di
realizzazione dell’impianto (Durata della Fase di Costruzione). Ciò in considerazione del
fatto che la tempistica per la conclusione delle fasi di esproprio non dipende unicamente
dalle azioni poste in essere dal Concessionario. Pertanto, in caso di superamento del
termine predetto per cause non imputabili al Concessionario, il Responsabile del
Procedimento, con apposito provvedimento, sospenderà la decorrenza dei termini sino
all’avvenuta conclusione delle fasi di esproprio o di acquisizione delle aree.
Nel caso in cui, il ritardo rispetto al termine convenzionale fissato per la conclusione delle
fasi di esproprio sia imputabile al concessionario, si applicano le penali per ritardo e a
discrezione del Responsabile del Procedimento l’art. 37 (Mancata approvazione della
progettazione esecutiva).
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h) Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le modifiche derivanti da eventuali
prescrizioni apposte nelle autorizzazioni, pareri, nullaosta.
i) Con appositi provvedimenti ovvero ordini di servizio tempestivamente trasmessi al
concessionario in tempo utile, il Responsabile del Procedimento può ordinare, al concessionario
medesimo, di provvedere all’effettuazione di eventuali studi, indagini e verifiche di maggior
dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore del concessionario.
j) Qualora nella fase di redazione del progetto esecutivo il Responsabile del Procedimento richieda
ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, potrà essere concessa motivatamente
una proroga del termine previsto per la progettazione esecutiva, strettamente necessaria
all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
k) La verifica del progetto nei vari stadi (definitivo ed esecutivo) viene eseguita dai soggetti di
cui all’art. 47 comma 2 lett. b) del Regolamento, secondo le procedure di cui agli artt. 52,
53 e 54 dello stesso Regolamento e viene validato ai sensi dell’art. 55 del medesimo
Regolamento.
Art. 46. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE
L'aggiudicazione definitiva ha luogo secondo quanto disposto dal disciplinare di gara in conformità agli
artt. 11, 79, 144, del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.
CAPO VI – DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE
Art. 47. STIPULA DELLA CONVENZIONE
Le disposizioni concernenti la convenzione sono disposti dal disciplinare di gara.
Art. 48. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE
La sottoscrizione della convenzione da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte la norme vigenti in materia
di servizi pubblici locali e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché di completa accettazione di tutte le norme
che regolano la presente concessione.
Il concessionario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della
documentazione messa a sua disposizione del Concedente in sede di gara, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la concessione.
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Alla convenzione dovranno essere allegati, come previsto all’art. 40 del presente capitolato i contratti di
servizio stipulati con i comuni.
Art. 49. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO
a) L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta
comunicazione che deve altresì contenere la convocazione del concessionario.
b) Se nel giorno fissato e comunicato il concessionario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il Responsabile del Procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e
non superiore a 7 (sette); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del concedente di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura di gara, l’aggiudicatario è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato come grave negligenza accertata.
Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC è altresì rinnovato e trasmesso ad ogni scadenza di validità del documento, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Concedente, il Concessionario può
richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso il
Concessionario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, ai sensi dell’art. 139 del
Regolamento, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore
ai limiti indicati dall’art. 157 del Regolamento che, calcolate sull’importo al netto del contributo
pubblico a titolo di prezzo, degli investimenti risultante dall’offerta del concessionario, in dettaglio si
riportano:
a) 1,00 % per la parte dell’importo fino a € 258.000,00;
b) 0,50 % per la eccedenza fino a € 1.549.000,00;
c) 0,20 % per la parte eccedente i € 1.549.000,00.
La facoltà del Concedente di non accogliere l’istanza di recesso del Concessionario non può
esercitarsi, con le conseguenze previste dall’art. 153, comma 8 del Regolamento, qualora il ritardo
nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.
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Ove l’istanza del Concessionario non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, il
Concessionario ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale
calcolato sull’importo corrispondente alla produzione giornaliera prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso,
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Oltre alle somme espressamente previste, nessun altro compenso o indennizzo spetta al
Concessionario. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è
inoltrata, a pena decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti, nel caso di
mancato accoglimento dell’istanza di recesso, è formulata a pena di decadenza, mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di
contabilità con le modalità di cui all’art. 190 del Regolamento.
Art. 50. PROROGHE
a) Il concessionario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine.
b) In deroga a quanto previsto al punto a), la richiesta può essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
c) La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile
del Procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori e dell’Organo di Alta
Vigilanza.
d) La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal
parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo
stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia
difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.
e) Nei casi di cui al precedente punto b), i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al punto d) sono
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.
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f) La mancata determinazione del Responabile del Procedimento entro i termini di cui al presente
articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 51. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
a) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Organo di Alta Vigilanza, può ordinare
la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito il concessionario; costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) del Codice;
per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta al concessionario.
b) Il verbale di sospensione deve contenere:
i. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
ii. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
iii. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
c) Il verbale di sospensione, controfirmato dal concessionario, deve pervenire al Responsabile del
Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si
pronunci entro 5 giorni dal ricevimento il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Concedente.
d) Qualora il concessionario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del
Regolamento.
e) In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile del
Procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o in
caso queste non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.
f) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
Responsabile del Procedimento qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.
g) Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all’accertata durata della sospensione.
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h) Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dal concessionario e trasmesso al Responsabile del
Procedimento; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si
applicano le disposizioni dei cui alle lettere c) e d).
i) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.
Art. 52. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
a) Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività, per cause di
pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente al
concessionario e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
b) Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni
di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al concessionario e al direttore dei
lavori.
c) Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal Responsabile del Procedimento, si applicano le disposizioni della normativa vigente in
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 53. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile massimo per ultimare tutti i lavori compresi nella concessione è fissato in giorni 495
(quattrocentonovantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
Il Concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori allegato al
“Progetto dell’Opera” offerto in sede di gara, ulteriormente specificato e confermato nelle successive fasi
progettuali, che ha costituito uno dei parametri di riferimento per l’attribuzione dei punteggi in sede di gara e
le cui scadenze sono da considerare inderogabili per l’esecuzione ed il completamento definitivo dei
lavori previsti.
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Art. 54. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CONCESSIONARIO E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
a) Entro 15 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori, il
concessionario predispone e consegna alla Direzione lavori e al Responsabile del Procedimento un
programma esecutivo dei lavori di dettaglio, conforme alle tempistiche e ai contenuti dell’offerta
presentata in sede di gara secondo il cronoprogramma di cui all’articolo precedente; tale programma
deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per
l’emissione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione
e deve essere approvato dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
il Responsabile del Procedimento, unitamente alla Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
b) Il programma esecutivo dei lavori del concessionario può essere eventualmente modificato o
integrato dal Concedente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
i. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
ii. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi del Concedente;
iii. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Concedente,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o
aziende controllate o partecipate dal Concedente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilità gestionale del Concedente;
iv. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.
v. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza al decreto legislativo
n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.
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c) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo approvato;
tale cronoprogramma può essere modificato dal Concedente al verificarsi delle condizioni di cui alla
lettera b).
Art. 55. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
LAVORI
a) Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’attività di progettazione definitiva o esecutiva:
i. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti
nel Progetto dell’Opera presentato in sede di gara che il concessionario o i progettisti
ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, salvo
che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal Responsabile del
Procedimento, per i quali è concessa la proroga
ii. la redazione di ogni elaborato necessario alla richiesta dei pareri, nullaosta ed autorizzazioni,
nonché l’esecuzione di ogni indagine e rilievo da eseguirsi allo stesso scopo, salvo che si
tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal Responsabile del Procedimento,
per i quali è concessa la proroga.
iii. l’esecuzione di accertamenti integrativi che il concessionario ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
iv. le eventuali controversie tra il concessionario e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto definitivo e il progetto esecutivo.
b) Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione, secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, rispetto al
termine offerto dal Concessionario in sede di gara:
i. il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
ii. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore della Sicurezza, in
materia sanitaria e di sicurezza.
iii. l’esecuzione di accertamenti integrativi che il concessionario ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dal Responsabile del Procedimento o espressamente approvati da questo;
iv. il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
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v. il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico del concessionario
comunque previsti dal presente capitolato, nel Progetto Preliminare e nel Progetto dell’Opera
presentato in sede di gara;
vi. le eventuali controversie tra concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari terzi, altri
incaricati dal concessionario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
vii. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il concessionario e il proprio personale
dipendente;
viii. le sospensioni disposte dal Concedente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento, per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
ix. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
c) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali
con il Concedente, se il concessionario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al
Concedente medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese, fornitori o tecnici.
d) Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione la
mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo al Concedente, né gli inconvenienti, né gli
errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
e) Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 50, di sospensione dei lavori di cui agli articoli 51 e 52 né di disapplicazione delle penali.
Art. 56. SUBAPPALTO
a) Per i lavori eseguibili direttamente dal concessionario, ai fini della regolamentazione del subappalto
valgono le disposizioni dell’art. 118 del Codice e dell’art. 170 del Regolamento.
b) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del
concessionario ai sensi degli artt. 37, comma 11 del Codice e 118 del Regolamento, nell’osservanza
della norma vigente, e come di seguito specificato:
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i. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei
lavori della stessa categoria prevalente;
ii. fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella
prevalente e a tale fine indicati nel Disciplinare di Gara o nel presente Capitolato possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per una quota non superiore al 30 per cento;
iii. fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all’articolo 107, comma 2 del Regolamento, qualora il subappalto sia
consentito, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in
più subcontratti o subaffidamenti.
c) L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Concedente, alle
seguenti condizioni:
i. che il concessionario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso il Concedente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice
civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
ii. che il concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto condizionato
all’approvazione presso il Concedente, deve trasmettere allo stesso la documentazione
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
iii. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti all’art. 10 delle
Legge 575/1965 e ss.mm.ii.; a tale scopo, qualunque sia l’importo del contratto di subappalto,
il Concessionario deve produrre al Concedente la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con
le modalità di cui al D.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii. resta inteso che, ai sensi dell’art. 12 comma
4 dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi
lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall’art. 10 comma 7 del citato decreto.
iv. che i concorrenti, all'atto dell'offerta o il concessionario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
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servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
v. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Concedente il
Concessionario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 38 dello stesso Codice; in caso di associazione
temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
vi. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni. A tale scopo, qualunque sia l’importo del contratto di subappalto, il
concessionario deve produrre al Concedente la documentazione necessaria agli adempimenti
di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzi,
analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, società o consorzio;
vii. che non sussistano le cause di esclusione di cui al Disciplinare di Gara;
d) Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal concedente,
in seguito a richiesta scritta del concessionario, accompagnata dalla documentazione prevista
dall’art. 170 del Regolamento; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Concedente
abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte
le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2% del costo contrattuale, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del
Concedente sono ridotti della metà.
e) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
i. Il concessionario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti computo metrico estimativo presentato in sede di offerta economica, in misura non
superiore al 20 per cento; il computo metrico estimativo inserito nell’offerta economica dovrà
indicare tutte le categorie dei lavori ai sensi dell’art 61 del Regolamento, evidenziando quelle
che si intendono subappaltare e i relativi importi, con le modalità di cui al presente articolo.
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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ii. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
iii. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con il concessionario,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
iv. le imprese subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere al concedente,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
f) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
g) Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa, il Concedente intende
inserire all’interno del presente capitolato ulteriori controlli antimafia preventivi, finalizzati alla
riduzione del rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. A tale fine è fatto
obbligo da parte del concessionario di comunicare al Concedente l’elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencati, nonché ogni
eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo:
i. trasporto di materiale in discarica;
ii. trasporto e smaltimento di rifiuti;
iii. fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
iv. fornitura di calcestruzzo;
v. fornitura di bitume;
vi. noli a freddo di macchinari;
vii. fornitura di ferro lavorato;
viii. fornitura con posa in opera, quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma
11 del Codice;
ix. noli a caldo, quando non assimilati a subappalto ai swnsi dell’art. 118 comma 11 del Codice.
x. autotrasporti;
xi. guardiania di cantieri.
h) Il Concessionario si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori
economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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i) Il Concedente si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese predetto, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso ai cantieri.
j) Il Concedente subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, comprese quelle prima
elencate, all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 e
ss.mm.ii., pur se i sub – contratti d’importo inferiore a quello indicato nel predetto art. 10, comma 1,
lett. c). L’autorizzazione potrà essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con
l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni
prefettizie.
k) Il Concedente si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui all’art. 1
– septies del D.L. 629/1982, convertito nella Legge 726/1982 e ss.mm.ii., ai fini del gradimento
dell’impresa sub – affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998.
l) Il Contratto di Concessione dovrà contenere clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di
informazioni prefettizie positive, si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del
sub contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo, con previsione di una penale pari al 10 %
del valore del sub – contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.
m) Il Concessionario è obbligato a trasmettere al Concedente, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta
liquidazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
n) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la conseguente possibilità, per il Concedente, di
risolvere il contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
o) Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, fornitori e
terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e
detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del
Concedente.
56.1 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI
SUBAPPALTO
a) Il concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il
concessionario è obbligato a trasmettere allo stesso Concedente, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate.
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b) Qualora il concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui alla lettera a), il
Concedente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta.
c) Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente per l’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando il concedente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
d) Il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento, l’Organo di Alta Vigilanza nonché il
Coordinatore per l’Esecuzione in materia di Sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
e) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il concedente, di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Art. 57. DISCIPLINA DEGLI ESPROPRI, DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI
SUOLO E DELLE AREE
a) Per quanto concerne le procedure espropriative e le occupazioni, nella Regione Siciliana si applicano
le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 16 della Legge 12 luglio 2011, n. 12.
b) Il concedente, per l’acquisizione delle aree ove sia prevista la procedura di esproprio espleta, a
proprie cure e spese, le funzioni delegate di autorità espropriante ai sensi dell’art. 6 comma 8 del
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., compresa la corresponsione dell’indennità di esproprio. La delega, che
verrà formalizzata con la stipula della convenzione, prevede tutti i procedimenti di cui al D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii., ad esclusione dell’invio dell’avviso di avvio del procedimento di cui al comma
1 dell’art. 11 del D.P.R. 327/2011.
c) L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dal
concessionario e autorizzata dal comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di aree
private il concessionario dovrà accordarsi con il proprietario, oppure ottenere il decreto di
occupazione temporanea ai sensi della legislazione vigente. L'amministrazione conferisce al
concessionario il mandato di svolgere in sua rappresentanza tutte le procedure tecniche,
amministrative o finanziarie, anche in sede di contenzioso, connesse con le occupazioni temporanee
di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere affidate.
d) Per le citate occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, a spese del concessionario, lo
stesso deve avvalersi di tutte le norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica
utilità e dovrà altresì curare le relative volture catastali.
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e) Il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle
procedure occorrenti per le occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle
opere oggetto della concessione. Esso deve dar corso alle operazioni relative alle occupazioni ed alle
espropriazioni non appena avrà ricevuto il provvedimento che, a norma di legge, qualifica i lavori
affidati, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Detto provvedimento è trasmesso dal Concedente
all'organo istituzionalmente delegato ad emanare il decreto di occupazione e di espropriazione. Il
concessionario stesso provvede, tra l'altro all'esatta individuazione delle aree da occupare,
descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi
proprietari secondo le risultanze catastali. Il concessionario provvede, altresì, a propria cura e spese,
a tutto quanto occorre per il perfezionamento dei procedimenti d'occupazione ed espropriazione ed a
tutti gli adempimenti conseguenti, nessuno escluso.
f) Ottenuto il possesso delle aree, il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese:
i. a eseguire la picchettazione o la recinzione;
ii. a verificare, prima di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di
esproprio presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area
scorporanda, riferita ai capisaldi;
iii. a eseguire i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate.
g) Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente
comunicati dal concessionario al concedente.
h) Il concessionario ha l'obbligo del pagamento delle indennità di esproprio agli aventi diritto all'atto
della presa in possesso dei beni espropriati prevista dalle leggi vigenti.
i) Resta espressamente convenuto che il concedente ha la facoltà, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilità del concessionario, di eseguire presso il concessionario stesso, accertamenti e
verifiche in ordine alla regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative e di eventuali
asservimenti, ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione, come pure ha la facoltà,
di vigilare, entro i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti
all'esecuzione delle opere connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.
j) Il concessionario, essendo l'unico legittimato a resistere al giudizio di opposizione alla
determinazione delle indennità, è tenuto a svolgere la conseguente attività processuale, seguendo le
direttive del Concedente, sia in ordine al giudizio di congruità dell'indennità stessa, sia in ordine al
comportamento processuale. Il concessionario potrà tuttavia definire transattivamente la vertenza
stessa, previo benestare del Concedente.
k) Il Concessionario ha l’obbligo di provvedere, a proprie cure e spese, all’acquisizione delle aree
previste nel Progetto Preliminare anche mediante altre procedure diverse da quella di cui al D.P.R.
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327/2001 e ss.mm.ii. (es. acquisizione aree A.S.I. il cui valore risulta determinato con apposito
decreto, ecc.).
Art. 58. VARIAZIONE DEI LAVORI
a) Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Responsabile del Procedimento e della
Direzione Lavori e recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del Concedente.
b) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente, sia
durante la Fase Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che presentino le seguenti
caratteristiche:
i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino
un'alterazione sostanziale del Progetto;
ii. introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la
realizzazione dei Lavori, della tempistica per la realizzazione dei Lavori, o incremento dei
costi di gestione previsti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo (c).
c) Si applica quanto previsto dall'art. 132 del Codice con la specificazione che tra le "disposizioni
legislative e regolamentari" di cui alla lettera (a) della citata norma si intendono comprese anche
quelle nazionali e regionali in materia di rifiuti.
d) Le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso l’Organo di Alta
Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli
casi di cui all’art. 132 del Codice comma 1, lettere a), b) e c) . In relazione alle varianti proposte dal
Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario stesso la propria
approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento
della proposta.
e) Le varianti in corso d’opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal
Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente.
f) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d’Opera dovute al
manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del
Codice. Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in
relazione a detti errori od omissioni.
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Art. 59. MODIFICHE DEI SERVIZI
a) L’Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Disciplinare di Gestione. Nel corso dell’intero
periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il
Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Disciplinare di Gestione. In tal caso le Parti si
impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al Disciplinare di Gestione che rispondano
alle esigenze espresse dal Concedente.
b) Qualora la revisione del Disciplinare di Gestione ai sensi del precedente paragrafo (a) comporti una
alterazione dell’equilibrio economico finanziario, il Concessionario avrà diritto a richiedere la
revisione del piano economico finanziario.
Art. 60. MUTAMENTO NEL SOGGETTO CONCEDENTE
Tutti i diritti, pattuizioni e obblighi nascenti e conseguenti dal bando di gara e dalla convenzione,
nonché quant’altro si renda necessario per il corretto svolgimento della concessione, potranno essere
trasferiti in capo ad altro Soggetto o Ente subentrante all’Ufficio del Commissario Delegato ex
O.P.C.M. 3887 del 9 luglio 2010, individuato attraverso apposito provvedimento normativo.
Art. 61. ULTIMAZIONE DEI LAVORI
a) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del concessionario il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle
opere eseguite unitamente al Responsabile del Procedimento e all’Organo di Alta Vigilanza.
b) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il concessionario è tenuto a eliminare a sue
spese, nel termine fissato, e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del
Procedimento, fatto salvo il risarcimento del danno al Concedente. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’art. 91 del presente capitolato, proporzionale all’importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
c) Al termine della durata complessiva della concessione (art. 9 del presente Capitolato), l’opera dovrà
essere trasferita al Concedente in perfetto stato di esercizio e di manutenzione e a costo zero.
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Art. 62. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante,
si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all’articolo 163 del Regolamento.
Art. 63. DIFETTO DI COSTRUZIONE
a) La Direzione Lavori di concerto con il Responsabile del Procedimento e l’Organo di Alta Vigilanza,
potrà ordinare al concessionario di demolire e ricostruire, a totale sua cura e spese, quelle opere che
essi avranno accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti per qualità, misura, peso, ovvero con una minor lavorazione. Tali lavorazioni non
dovranno incidere sulle tariffe offerte.
b) Se il concessionario non ottempera all’ordine ricevuto, i soggetti di cui alla lettera precedente
potranno procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento dei lavori riscontrati difettosi,
addebitando gli oneri al concessionario.
Art. 64. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
a) Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici
incendio atti di vandalismo, ecc.), con riferimento a quanto disposto dall’art. 20 del D.M. 19 aprile
2000 n. 145, il concessionario ne dovrà fare denuncia alla Direzione Lavori e al Responsabile del
Procedimento in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell’evento, a pena di decadenza dal
diritto di risarcimento; la Direzione Lavori redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad
accertare la loro causa e l’eventuale negligenza od omissione di cautele.
b) Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa del
concessionario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
c) Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o
infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, smottamenti negli scavi, interramenti di
cunette ecc. nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati al Concessionario compensi per
perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di
cantiere, ai mezzi d’opera ed ai materiali non ancora posti in opera.
d) I compensi del Concessionario per tali danni verranno valutati ai sensi dell’art. 20 del D.M. 19 aprile
2000 n 145. Il Concessionario non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in
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quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile
accertare i fatti che hanno causato i danni.
Art. 65. NORME DI SICUREZZA GENERALI
a) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
b) Il concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
c) Il concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 66. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
a) Il concessionario è obbligato a fornire al Concedente, entro 10 giorni dalla emanazione del
dispositivo di cui all’art. 49, lett. a), l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.
b) Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.
Art. 67. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà eleggere domicilio nel luogo nel quale viene svolta la gestione del servizio. Nella
fase iniziale, in assenza di idonei locali presso l’area destinata all’impianto di trattamento, il concessionario
dovrà comunque eleggere domicilio o presso gli uffici di altra società riconosciuta o presso lo studio di un
professionista.
CAPO VII – EFFETTI REVISIONALI
Art. 68. CRITERI PER L’ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE
La tariffa media ponderata offerta in sede di gara potrà essere aggiornata, su richiesta del concessionario
e/o su decisione del Concedente, a partire dal 2° anno solare intero successivo all’anno di messa in esercizio
dell’impianto.
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Dopo il periodo di cui sopra, la tariffa potrà essere aggiornata con periodicità annuale.
La tariffa sarà aggiornata rispetto alla tariffa formulata in sede di offerta per il primo aggiornamento, e
rispetto alle tariffe vigenti nell’anno precedente per gli aggiornamenti successivi al primo, con i seguenti
criteri:
Tariffa media ponderata di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta
differenziata:
Potrà essere oggetto di adeguamento solamente la quota tariffaria a copertura degli oneri gestionali così
come definita in sede di offerta economica (quota tariffaria a copertura degli oneri gestionali includendo i
ricavi derivanti dalla vendita di compost e/o altri ricavi).
Criteri:
per il 25% in base all’indice ISTAT al consumo delle famiglie operai e impiegati (indice FOI);
per il 35% in base all’incremento del costo del lavoro accertato dai CCNL di categoria
effettivamente applicato;
per il 40% in base all’incremento del prezzo medio dell’energia elettrica rilevato dal GME -
Gestore Mercati Energetici (si dovrà considerare la variazione positiva o negativa del prezzo medio
dell’energia elettrica nel periodo considerato ed inserire nel calcolo la variazione % con segno
contrario, ovvero un incremento del prezzo dell’energia determina una riduzione della tariffa e
viceversa).
Modalità e scadenze degli aggiornamenti:
Per il 1° aggiornamento le variazioni di cui sopra sono riferite alle variazioni registrate tra la data
dell’offerta ed il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la domanda.
Per gli aggiornamenti successivi al primo, gli incrementi di cui sopra vanno calcolati sulla tariffa vigente
nell’anno precedente ed andranno considerati gli incrementi percentuali verificatisi nei dodici mesi dell’anno
precedente la domanda.
Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal primo anno solare intero di erogazione del servizio, il
concessionario dovrà presentare al Concedente la domanda di aggiornamento delle tariffe, con i relativi
conteggi e la documentazione atta a dimostrare l’aumento spettante; le domande presentate in data posteriore
al 30 giugno non verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate l’anno successivo.
Il Concedente si impegna ad esaminare la domanda di aggiornamento ed a fornire risposta affermativa o
negativa in tempo utile affinché il concessionario possa comunicare le nuove tariffe agli utenti prima
dell’entrata in vigore delle nuove tariffe.
La nuova tariffa si applica dal 1° gennaio dell’anno solare successivo alla domanda.
Nel caso l’adeguamento venga deciso dal Concedente, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, lo stesso
Concedente potrà trasmettere al concessionario apposita comunicazione inerente l’adeguamento della tariffa,
corredata dalla necessaria documentazione giustificativa.
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Anche in questo caso la nuova tariffa si applica dal 1° gennaio dell’anno solare successivo alla
comunicazione del Concedente.
In seguito all’adeguamento della tariffa media ponderata verranno adeguate, mantenendo le
proporzioni fissate in sede di offerta, le tariffe relative alle macrocategorie frazione merceologica
organica e frazione merceologica strutturante.
Art. 69. CRITERI PER LA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Ogni qualvolta si determinano le condizioni sotto specificate e comunque con cadenza annuale a partire
dal 3° anno solare intero successivo alla data dell’offerta, è consentita la revisione del piano economico
finanziario (PEF), e conseguentemente della tariffa media ponderata offerta, solamente al verificarsi delle
seguenti particolari situazioni.
Condizioni che possono determinare la revisione del PEF:
a) nuovi investimenti o maggiori spese di gestione determinate dall’introduzione di nuove normative
comunitarie o leggi nazionali o regionali;
b) nuovi servizi o rilevanti modifiche della gestione del servizio, richieste dal Concedente, tali da
determinare una significativa alterazione dell’equilibrio economico;
Criteri di revisione dei PEF:
Piano degli investimenti
Il piano di ammortamento degli investimenti previsti in sede di offerta e la tempistica di realizzazione
degli investimenti stessi è fissa ed invariabile, fatto salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) e
b) con una variazione degli importi degli investimenti.
Tassi di interesse
I tassi di interesse attivi e passivi assunti alla base del Piano Economico Finanziario in sede di offerta
restano invariabili per tutta la durata della convenzione, fatto salvo per eventuali nuovi investimenti
conseguenti alle condizioni a) e b).
Costi del personale
Per eventuali nuovi servizi conseguenti alle condizioni a) e b), la variazione del costo del personale non
viene considerata in occasione delle revisioni del PEF in quanto si considera la sostanziale invarianza
dell’organico al variare delle quantità di rifiuti trattati, nonché la sostanziale compensazione tra un servizio e
l’altro; inoltre l’incremento del costo della manodopera è compensato con la revisione annuale delle tariffe.
Costi di gestione diversi dal costo del personale
Per eventuali nuovi servizi conseguenti alle condizioni a) e b), ai fini della revisione dei PEF si
procederà come segue:
I costi di gestione, diversi dai costi del personale, vengono suddivisi in due categorie:
costi fissi (indipendenti dal variare dei quantitativi di rifiuti trattati);
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costi variabili (proporzionali ai quantitativi di rifiuti trattati);
In sede di revisione dei singoli PEF dovranno essere presi in considerazione solamente i costi di gestione
variabili ed analizzate le variazioni in funzione dei quantitativi dei rifiuti trattati.
A tal fine i concorrenti in sede di offerta dovranno indicare chiaramente i costi variabili, riferiti alla data
di presentazione dell’offerta, come specificato al CAPO IV – criteri per la presentazione dell’offerta
economica, che saranno oggetto di revisione del PEF, specificandone chiaramente il rapporto costo
unitario/tonnellata di rifiuto conferito.
Modalità di richiesta di revisione dei PEF
Sulla base del bilancio consuntivo dell’anno precedente, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, il
concessionario potrà avanzare richiesta per l’adeguamento dei piani economici finanziari. La domanda di
revisione dei piani economici finanziari, corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare il verificarsi
delle condizioni di cui sopra ed a determinare l’adeguamento tariffario spettante al concessionario deve
essere inoltrata al Concedente entro il mese di febbraio; il Concedente dovrà pronunciarsi in tempo utile
affinché il concessionario possa comunicare le nuove tariffe agli utenti prima dell’entrata in vigore delle
tariffe aggiornate; queste ultime potranno essere applicate a partire dal 1° luglio.
Qualora sia nell’interesse del Concedente procedere alla revisione dei piani economici finanziari, il
concessionario dovrà provvedere a predisporre tutta la documentazione necessaria, su richiesta scritta del
Concedente stesso, con le modalità e le tempistiche di cui sopra.
CAPO VIII – PRESCRIZIONI TECNICHE PER I LAVORI
Art. 70. FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE
PROGETTATE
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto della concessione
risulteranno dagli elaborati e dalle relazioni costituenti l’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede
di gara, atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nella
concessione.
Art. 71. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L’ESECUZIONE
a) Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
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modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati grafici della documentazione
progettuale, nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Art. 72. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI ,
SUBAPPALTABILI, IMPORTO DEI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA
a) Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità all’allegato «A» dello stesso
Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di:
OS 14 cl. VI – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti: € 9.233.189,00 (90,46 % sul
totale dei lavori).
b) Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quelle prevalenti, con i relativi importi,
sono di seguito riportate:
OS 21 cl. II – Opere strutturali speciali: € 523.394,00 (5,13 % sul totale dei lavori).
OG 9 cl. cl. II – Impianti per la produzione di energia elettrica (4,41% sul totale dei lavori)
c) L’importo totale dei lavori a base di gara è pari a € 10.206.583,00 (diconsi Euro
diecimilioniduecentoseimilacinquecentoottantatre/00) oltre IVA.1
d) L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso risulta € 296.050,00 (diconsi Euro
duecentonovantaseimilacinquanta/00) oltre IVA.
e) L’importo dei lavori soggetti a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
risulta di € 9.910.533,00 (diconsi Euro novemilioninovecentodiecimilacinquecento -
trentatre) oltre IVA.
Nel caso di lavori eseguiti direttamente dal concessionario, le parti di lavoro di cui al punto b) sono
subappaltabili ai sensi di quanto stabilito nel presente Capitolato, di quanto stabilito dal Codice e dal
Regolamento oltre da quanto stabilito da ulteriori condizioni di legge vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 108 del Regolamento per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione
nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato
fra le categorie costituenti l’intervento.
Il calcolo sommario della spesa è riportato nel Piano Economico Finanziario posto a base di gara e
allegato al Progetto Preliminare.
f) La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria inerenti la concessione, è stata effettuata in base alle indicazioni
1 L’importo dei lavori è comprensivo delle spese generali 13,64 % e degli utili di impresa 10 % nella misura complessiva del 25
%.
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di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, in applicazione dell’art. 5 comma 2 del D.L. 83/2012. Per
il calcolo delle tariffe da applicare al collaudo statico è stata presa come riferimento la Circolare
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici prot. n. 5988 del 05/08/2005.
I corrispettivi da porre a base di gara per le prestazioni di progettazione, sicurezza, direzione
lavori e collaudo sono i seguenti:
L’importo relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti la concessione
(progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ufficio di Direzione
Lavori, Collaudo tecnico - amministrativo e funzionale in corso d’opera) sono stati stimati in €
1.613.323,23 (diconsi Euro unmilioneseicentotredicimilatrecentoventitre/23) oltre IVA.
L’importo per i servizi di ingegneria, come sopra stimato, è così suddiviso:
i. Progettazione definitiva: € 554.372,17 oltre IVA al 21 % e Cassa Professionale al 4 %;
ii. Progettazione esecutiva: € 240.787,91 oltre IVA al 21 % e Cassa Professionale al 4 %;
iii. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: (computato con la progettazione
esecutiva);
iv. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: (computato con l’Ufficio Direzione
lavori);
v. Ufficio Direzione lavori: € 582.370,77 oltre IVA al 21 % e Cassa Professionale al 4 %;
vi. Collaudo statico, tecnico - amministrativo e funzionale in corso d’opera: € 235.792,38 oltre IVA
al 21 % e Cassa Professionale al 4 %.
Si evidenzia che:
l’importo relativo al collaudo non è soggetto a ribasso.
la nomina della commissione di collaudo in corso d’opera con compiti di collaudo
dell’impianto di trattamento, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, in conformità alle
norme relative ai collaudi di opere pubbliche di cui al Codice, spetta al concedente;
l’onorario della commissione di collaudo è posto a carico del concessionario, unitamente
a tutte le altre spese di collaudo, comprese le prove sui materiali, prove di laboratorio,
prove tecnico funzionali, ecc. e qualsiasi altro onere attinente al collaudo dell’opera.
l’importo relativo al collaudo non è soggetto a ribasso.
L’importo totale dell’investimento, al lordo del contributo a titolo di prezzo, come risultante dal
Quadro finanziario complessivo degli investimenti ammessi a contributo riportato nel Piano
Economico Finanziario allegato al Progetto Preliminare è stato stimato pari a € 13.171.089,69
(diconsi tredicimilionicentosettantunomilaottantanove/00) oltre IVA.
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Il contributo pubblico convenzionale, utilizzato in questa fase per il calcolo dell’investimento a
base di gara, da porre a totale carico del concessionario, è stato stimato in € 7.330.819,18
(diconsi Euro settemilionitrecentotrentamilaottocentodiciannove/18) comprensivo IVA.
L’importo totale dell’investimento a base di gara al netto del contributo pubblico
convenzionale, da porre a totale carico del concessionario, risulta quindi di € 6.585.544,85
(diconsi seimiliocinquecentoottantacinquemilacinquecentoqurantaquattro/85) oltre IVA.
Art. 73. CLASSIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ
a) Nel presente capitolato prestazionale per ogni elemento tecnico del sistema costruttivo, senza
trascurare le esigenze di correlazione e integrazione con gli altri elementi, vengono indicate le
caratteristiche ed i requisiti connotanti ai fini dell’accettazione e controllo della qualità;
affinché, a partire da essi e dalle indicazioni delle Norme Tecniche, l’offerta del partecipante
possa a sua volta completare, nel “Progetto dell’Opera” offerto in sede di gara, il quadro di
riferimento entro il quale devono concretizzarsi i requisiti ed i criteri di scelta dei prodotti, per la
corretta realizzazione degli elementi tecnici previsti dal Progetto Preliminare, e per la loro
verifica prestazionale, specificando:
i. gli attributi specifici di dettaglio, in relazione alla soluzione costruttiva adottata per il
raggiungimento delle necessarie condizioni di funzionalità e sicurezza e per il
soddisfacimento delle esigenze di manutenzione e di uso.
ii. i necessari riferimenti normativi ai fini della verifica di conformità.
b) Resta inteso che nei successivi articoli del presente capo sono indicate le caratteristiche ed i
requisiti dei macro elementi costitutivi il complesso dell’impianto. La trattazione non è, quindi,
esaustiva di ogni elemento di dettaglio per i quali si rimanda espressamente alla offerta del
concorrente che dovrà indicare negli elaborati progettuali i requisiti ed i criteri di scelta dei
prodotti, per la corretta realizzazione di ciascun elemento tecnico previsto dal progetto, per la
relativa verifica prestazionale, specificando gli attributi specifici di dettaglio, in relazione alla
soluzione costruttiva adottata ed alle esigenze di manutenzione e di uso, nonchè i necessari
riferimenti normativi ai fini della verifica di conformità.
Art. 74. QUALITA’, PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI
a) I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d’arte proverranno da quelle località che il
concessionario riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori o del Responsabile del Procedimento, siano riconosciuti della migliore qualità della
specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
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b) Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate negli altri
elaborati progettuali.
c) Quando la Direzione dei Lavori o il Responsabile del Procedimento avrà rifiutato qualsiasi
provvista, perché ritenuta a loro giudizio insindacabile non idonea ai lavori, il Concessionario
dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese del
Concessionario.
d) Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura del
concessionario il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc., i materiali non
fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi
obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze; intendendosi che
anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le
prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.
e) Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt.
15, 16 e 17 del D.M. 145 del 19/04/2000 e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi
saranno a seconda dei casi applicabili le norme ufficiali in vigore, in osservanza delle quali il
concessionario è tenuto ad ogni effetto.
f) Per quanto concerne la qualità dei materiali specifici di tutte le opere previste in progetto si
applica la normativa vigente in vigore.
g) Tutti i materiali e i componenti di consumo o di impiego dovranno essere scelti fra le migliori
qualità esistenti in commercio; dovranno esattamente corrispondere allo scopo per i quali sono
destinati e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. La Direzione dei Lavori e il
Responsabile del Procedimento di concerto con l’Organo di Alta Vigilanza si riservano il diritto
di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a proprio insindacabile giudizio, senza
che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi.
h) In considerazione di quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, il Concessionario sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di prove eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte quelle spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale
debitamente riconosciuto. Il concessionario avrà l’onere di sostenere le spese per dette prove,
secondo le tariffe degli istituti stessi.
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i) Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel ufficio della Direzione Lavori,
munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento,
dell’Organo di Alta Vigilanza e del concessionario, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
Art. 75. SCAVI IN GENERE
a) Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
b) Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori, dal
Responsabile del Procedimento e dall’Organo di Alta Vigilanza.
c) Durante la loro esecuzione, il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le relative norme
vigenti in materia al momento dell’esecuzione delle stesse anche se non esplicitamente
richiamate nel presente capitolato.
d) Nell’esecuzione degli scavi in genere il concessionario dovrà procedere in modo da impedire i
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed
alle opere; il concessionario è altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione
delle materie eventualmente franate. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere a sue spese
affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a
riversarsi nei cavi.
e) Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori e/o dal Responsabile del Procedimento di concerto con
l’Organo di Alta Vigilanza) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede
del cantiere, alle pubbliche discariche, ovvero su aree che il concessionario dovrà provvedere a
rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere
successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla
Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie
depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie. Per la materia di scavo si applicano le disposizione
di Legge in vigore.
f) La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese del concessionario, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
g) Il Concessionario deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per
ogni spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
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h) Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti
fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni del progetto preliminare, sono di stima
preliminare.
i) È vietato al concessionario, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle strutture in
elevazione prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle
fondazioni.
Art. 76. STRUTTURA PORTANTE
a) Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
b) Gli aspetti prestazionali e tecnologici delle strutture sono strettamente connessi ai contenuti
tipologici e configurativi espressi nelle scelte progettuali, a loro volta rapportabili sia al
principio statico sia ai procedimenti costruttivi adottati.
c) Per il sistema strutturale, nel suo insieme, valgono le normative vigenti in vigore. In linea
generale:
i. la resistenza meccanica deve garantire stabilità e resistenza alle azioni dovute ai carichi, sia
statici che dinamici, sia sismici.
ii. il comportamento al fuoco degli elementi strutturali, che possono assolvere anche alla
funzione di compartimentazione, deve essere adeguato ai valori fissati dalla normativa
vigente.
iii. la resistenza ai fenomeni di degrado fisico, chimico e biologico è garantita dalla scelta di
opportuni conglomerati, idonei a contrastare l’aggressività dell’ambiente esterno, e dalla
corretta esecuzione dell’impasto e del getto.
Art. 77. OPERE MURARIE, COPERTURE, OPERE DI FINITURA E IMPIANTI
TECNOLOGICI
a) Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
b) Nella realizzazione delle opere murarie (interne ed esterne), delle coperture, delle opere di
finitura e nella installazione degli impianti tecnologici dovranno rispettarsi tutte le normative
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vigenti in materia sia per quanto attiene la qualità, la provenienza e le prove sui materiali sia per
quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la loro realizzazione.
In particolare quanto segue come indicazioni minime e non esaustive:
SISTEMA SERRAMENTISTICO, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, SISTEMA PARTIZIONI
INTERNE
I solai devono avere una portata conforme alla normativa vigente in materia di costruzione per
la specifica categoria di fabbricato.
I pavimenti di tutti i locali dovranno essere perfettamente impermeabili, antiscivolo, antipolvere,
lavabili, resistenti all’usura e non rilasciare, anche dopo il periodo di garanzia fornita dal
produttore, emissioni nocive.
I materiali di rivestimento delle pareti degli spazi comuni dovranno essere lavabili, resistenti
all’usura che consentano agevole manutenzione e pulizia.
Le partizioni interne dovranno presentare caratteristiche antigraffio, antincendio, fonoisolanti,
lavabilità. Le caratteristiche dovranno corrispondere comunque alle normative internazionali
I.S.O. nel campo della prevenzione incendi, sicurezza, robustezza e afonicità. Dovranno essere
recepite in particolar modo le disposizioni delle normative del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
ss.mm.ii., del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm.ii. e dalle relative norme UNI.
I vani porta e finestra, se installati al piano terra o comunque facilmente accessibili, dovranno
avere serramenti a tecnologia certificata antieffrazione, con porte blindate dotate di maniglione
antipanico e chiudiporta. Gli infissi esterni, possibilmente in alluminio o in legno-alluminio,
dovranno essere provvisti di serrature di sicurezza, corredati da vetri antischegge,
antisfondamento, a bassa emissività, tende a bande verticali orientabili o veneziane, e comunque
rispondenti alla normativa vigente sulla sicurezza sul posto di lavoro.
Gli impianti elettrici, tecnologici e termoidraulici dovranno essere rispondenti alle norme di cui
al D.M. 37/08 e ss.mm.ii.
IMPIANTO TERMOIDRAULICO:
Gli impianti termoidraulici dovranno essere realizzato secondo quanto previsto dalle normative
vigenti.
Sarà inoltre valutata positivamente, la presenza di impianti che utilizzino fonti energetiche
rinnovabili che permettano un elevato confort degli utilizzatori nel rispetto dell’ambiente e
garantendo un risparmio economico nella gestione dell’impianto.
Per la gestione degli impianti si deve poter utilizzare un sistema di supervisione e gestione
basato su un software installato su P.C. e predisposto al telecontrollo.
Costituiscono Requisiti preferenziali:
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i. impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (quali ad esempio impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica, impianti solari termici per la produzione di acqua calda
ad uso sanitario e/o riscaldamento, ecc.);
ii. impianti e/o tecnologie che riducano i costi di gestione (frangisole, tecnologie per la
massimizzazione della coibenza e dell’inerzia termica, tecnologie di climatizzazione
alternative, semplicità di controllo per la sicurezza, ecc.).
IMPIANTO ELETTRICO:
Il sistema di illuminazione dovrà rispettare le normative vigenti in materia e garantire idoneo
livello di illuminamento medio ai piani di lavoro. Dovranno essere previsti corpi illuminanti di
facile reperibilità sul mercato al fine di contemplarne un’immediata manutenibilità.
Dovrà essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza con indicatori a led, adeguati in
numero e tipologia, muniti di segnalazione indicativa delle vie di fuga e delle uscite di
sicurezza.
PREVENZIONE INCENDI:
Dovrà essere garantita la conformità con la Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata
con Decreto del ministero dell’Interno del 22 febbraio 2006 (G.U. del 02 marzo 2006 n. 51) e
ss.mm.ii. o, in ogni caso, essere in regola con la citata normativa e con le norme relative alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE:
Dovrà essere garantita l’accessibilità per i disabili e la relativa conformità alla normativa
vigente in materia (barriere architettoniche, locali servizi igienici, percorsi, ascensori, ecc.).
QUALITA’, PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI
I materiali dovranno pervenire in cantiere nei loro imballaggi originali chiusi e recanti chiare
indicazioni circa la Ditta produttrice, il nome commerciale, la qualità, le dimensioni, il colore, la
classe di reazione al fuoco e quant’altro necessario alla univoca identificazione del prodotto.
Tutti i materiali, se richiesto dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento di
concerto con l’Organo di Alta Vigilanza, dovranno essere certificati come da Decreto Ministero
dell’Interno in data 25.10.2007 recante «Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è
prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio».
Le campionature saranno accompagnate dalla documentazione comprovante la rispondenza dei
materiali ai disegni costruttivi di progetto ed alle specifiche tecniche, da schede tecniche del
Produttore e dalle raccomandazioni di quest’ultimo in merito agli idonei sistemi di posa.
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I materiali e gli impasti usati, il metodo di fabbricazione dei blocchi e la loro stagionatura,
dovranno corrispondere alle prescrizioni delle leggi e delle norme di unificazione esistenti in
materia al momento della esecuzione delle opere.
Art. 78. PARTI ELETTROMECCANICHE
a) Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
b) Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere installate in accordo alle prescrizioni del
costruttore e conformemente alle specifiche e capitolati di contratto e comunque nel pieno
rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro. I montaggi dovranno essere eseguiti
da personale specializzato. Prima, durante e dopo qualsiasi intervento il concessionario ha
l’obbligo di garantire la pulizia dei luoghi di lavoro in considerazione della tipologia degli
interventi e del luogo di esecuzione.
c) Dovranno essere previsti tutti i basamenti delle apparecchiature sia metallici che in
conglomerato cementizio o altro materiale previsto in progetto. Questi dovranno avere adeguata
altezza e superficie pari al supporto o all’ingombro dell’apparecchiatura più una idonea fascia
perimetrale libera. I basamenti dovranno essere previsti per tutte le apparecchiature appoggiate a
pavimento o comunque quando ritenuto necessario. I basamenti dovranno essere dotati di
interposto strato isolante qualora necessario per limitare la trasmissione di vibrazioni al
pavimento ed il rumore.
d) Deve essere prevista, per quanto tecnicamente realizzabile, la possibilità di eseguire le principali
operazioni di controllo con il sistema funzionante e le manutenzioni ordinarie senza operazioni
di smontaggio. Il sistema deve essere composto di elementi modulari prodotti secondo
normative di unificazione, facilmente sostituibili e reperibili sul mercato, assemblate con
soluzioni che permettano di individuare anomalie al più elementare livello di componente
sostituibile. La manutenzione delle apparecchiature deve essere eseguibile agevolmente senza
attrezzature speciali ne ricorrere allo smontaggio di altre parti limitrofe non coinvolte.
L’impiantistica e le relative opere accessorie devono essere accessibili e fissate in modo da non
interferire con le regolazioni e le manutenzioni del sistema stesso né delle altre parti d’impianto
presenti.
e) L’impianto nel suo complesso deve prevedere la possibilità di variare i parametri di processo
nelle fasi di collaudo e di messa in esercizio. Il sistema deve avere accorgimenti opportuni, per
condizionare l’accesso ai dispositivi di taratura, in modo tale che, una volta concluso il collaudo
e la messa in esercizio, i parametri impostati non possano essere modificati accidentalmente o
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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da personale non autorizzato. I valori di taratura e di riferimento dovranno essere incise su
apposite targhette in prossimità dei componenti relativi e riportati sulla documentazione tecnica
finale. La lettura dei parametri di taratura e dei valori di riferimento deve essere possibile
agevolmente all’operatore addetto all’esercizio.
f) L’impianto elettrico generale e di messa a terra, dovrà essere completo di apparecchiature di
segnalazione allarme, guasti e fermo macchinari a distanza mediante trasmissione telefonica
GSM, costituito da quadro elettrico generale di tipo a norma della vigente legislazione in
materia, da ubicarsi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del Responsabile del
Procedimento di concerto con l’Organo di Controllo, completo in numero adeguato delle
occorrenti apparecchiature di misura, dei dispositivi di protezione, di isolamento e di
segnalazione ottica ed acustica dei guasti sulle singole linee, compresi tutti i necessari cavi
elettrici di opportuni diametri e caratteristiche per il collegamento di tutte le apparecchiature
previste in progetto, compresa il relativo allaccio alla rete, ogni allaccio elettrico ai quadri dei
singoli macchinari ed apparecchiature, comprese inoltre le canalizzazioni anche sotterranee
occorrenti, nonché i relativi pozzetti e le opere accessorie, le pratiche e le certificazioni a norma
di legge e quanto altro occorre per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Art. 79. STRADA DI ACCESSO E VIABILITÀ INTERNA
a) Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
b) Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alla normativa vigente sui
prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato; ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le
modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono
intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una
adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
c) La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
che riterrà opportuno, e che il Concessionario intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.
d) Sarà facoltà del Concedente e per esso il Responsabile del Procedimento di concerto con
l’Organo di Alta Vigilanza, chiedere al Concessionario di presentare in forma dettagliata e
completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi,
ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale
dei diversi conglomerati che il concessionario ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione
dei lavori.
e) In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi
provvista come non atta all’impiego, il concessionario dovrà sostituirla con altra che
corrisponda alle caratteristiche volute;
f) I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello
stesso concessionario.
g) Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, il concessionario resta
totalmente responsabile della riuscita dell’ Opere anche per quanto può dipendere dai materiali
stessi.
h) Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidità di esse, il concessionario dovrà provvedere a tutte le
prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire a
spese del concessionario dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento di concerto
con Organo di Alta Vigilanza presso Laboratori autorizzati.
i) Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norma vigente in materia.
j) Nell’esecuzione sia degli scavi sia dei rilevati il Concessionario è tenuto ad effettuare a propria
cura e spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare
che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento
delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà
essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e
costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di
materie.
k) Dovrà essere prestata particolare cura alla definizione delle pendenze al fine di scongiurare in
ogni caso ristagni d’acqua sia sulla viabilità esterna che nei piazzali e sulla viabilità interna.
Art. 80. STRATI DI FONDAZIONE
a) Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente
Capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e
dovrà essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in
relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
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b) Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed
approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle
indicazioni successive e comunque come previsto in progetto.
c) Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla
densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di
attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere
impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori
ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento,
sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da
sostanze nocive o comunque non adatte alla realizzazione delle opere civili oggetto del presente
bando.
d) Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni
alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sarà
inferiore a 3 °C.
e) Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della
temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà
essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della
Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo. La
superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
f) CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali –
fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10 ÷15 cm, impastato con bitume a caldo,
previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e
costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione
dei Lavori.
g) STRATO SUPERFICIALE
Lo strato superficiale sarà realizzato come previsto in progetto e secondo la normativa tecnica in
vigore.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni
del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il
materiale o provvederà ad ordinare all’Impresa al rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
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Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato.
h) VIABILITÀ E PIAZZALI INTERNA
Per la viabilità ed i piazzali interni potranno essere usati anche pavimentazioni non del tipo
bituminoso bensì del tipo industriale. In ogni caso le stesse dovranno avere alte caratteristiche di
impermeabilità ed resistenza all’usura ed ai carichi elevate ed adeguate alla particolare
destinazione.
CAPO IX – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO –
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 81. ESECUZIONE DEI LAVORI – ORGANI DI CONTROLLO
81.1 Responsabile del Procedimento.
Trattandosi in questa fase di lavori da realizzare in concessione, il Responsabile del Procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutta la Fase di Costruzione di costruzione dell’Opera, verificando il
rispetto del contratto di concessione (art. 141, comma 8 del Codice).
A. Il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, effettua
le seguenti attività:
i. promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la
verifica delle fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
ii. verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli
interventi e promuove l’avvio delle eventuali procedure di variante urbanistica;
iii. accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dall’Amministrazione Aggiudicatrice, la
ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 90 comma 6, del Codice, motiva la scelta del metodo
di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’art. 91,
comma 5 del Codice, coordina e verifica la predisposizione del bando di gara, nonché il
successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di adempiere
compiutamente ai compiti di verifica e controllo dell’andamento dei lavori con personale
interno alla struttura del Concedente; in caso contrario propone l’attivazione di
collaborazione esterna per le figure necessarie;
iv. verifica che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano
indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i
diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
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v. coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando
che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e
nel progetto preliminare;
vi. richiede la nomina della commissione giudicatrice, essendo stabilito l’affidamento con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
vii. accetta e certifica, sulla base degli atti forniti dall’Amministrazione Aggiudicatrice, le
situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono
affidate ai sensi dell’art. 141, comma 4 del Codice, ai soggetti esterni all’Amministrazione
Aggiudicatrice;
viii. adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni dell’Organo di Alta
Vigilanza di cui al successivo paragrafo;
ix. effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle
indicazioni del documento preliminare, nonché l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico
ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
x. svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli
adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni;
xi. svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori
pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
xii. raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio LL.PP., gli elementi relativi agli interventi di
sua competenza, anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 7 comma 8 del Codice;
xiii. accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
xiv. valuta e trasmette agli organi competenti e al Concedente, le proposte dell’Organo di Alta
Vigilanza;
xv. trasmette agli organi competenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, sentita la Direzione
dei Lavori, le proposte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
sospensione, allontanamento del Concessionario o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
xvi. assicura che ricorrano le condizioni di legge e contrattuali previste per le eventuali richieste
da parte dell’Aggiudicatario di varianti in corso d’opera;
xvii. irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle
indicazioni fornite dall’Organo di Alta Vigilanza;
xviii. propone la risoluzione della convenzione ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
xix. propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase
di realizzazione dei lavori;
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xx. svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., su delega del soggetto di cui
all’art. 26, comma 3 del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato art. 26,
comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
B. Il Responsabile del Procedimento, assume il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi dei lavoro.
C. Il Responsabile del Procedimento o suo delegato avranno la facoltà di accedere, in qualunque
momento, al cantiere, di assistere ai lavori, di richiedere alla Direzione dei Lavori
l’effettuazione di prove e controlli, l’acquisizione di documentazione e specifiche tecniche,
nonché di procedere direttamente a misurazioni, contestazioni e accertamenti di qualsiasi natura
sui lavori.
D. Il Responsabile del Procedimento, nello svolgimento dell’incarico di Responsabile dei Lavori,
salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli art. 90, 93,
comma 2, 99, comma 1 e 101 comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
i. richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di
esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
ii. provvede, sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, a verificare
che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
E. Il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dell’Organo di Alta
Vigilanza;
F. Al Responsabile del Procedimento si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di
cui alla parte II, titolo I, del Codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che
alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V,
sezione I, del Regio Decreto 1214/1934 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del Regio
Decreto 1038/1933, nonché l’art. 2 della Legge 20/1994, in quanto compatibili. Entro sessanta
giorni dalla deliberazione di cui all’art. 234, comma 2 del Regolamento da parte del
Concedente, in merito al certificato di collaudo, il Responsabile del Procedimento trasmette al
Concedente medesimo la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento
dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
i. il contratto, la relazione al conto finale, gli eventuali ordinativi di pagamento con gli allegati
documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
ii. la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
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iii. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso
sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla
parte IV del Codice;
G. tutta la corrispondenza inerente la presente concessione, deve essere indirizzata per conoscenza
al Responsabile del Procedimento;
H. tutti gli oneri derivanti dall’espletamento delle funzioni del Responsabile del Procedimento e
dell’Organo di Alta Vigilanza sono a carico del concedente che vi provvederà ai sensi di quanto
previsto all’art. 92 comma 5 del Codice.
81.2 Organo di Alta Vigilanza – nella Fase di Costruzione.
Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla Fase di Costruzione.
Ai fini del controllo della Fase di Costruzione e relativa corretta realizzazione dell’impianto, della sua
conformità al Progetto dell’Opera offerto ed al progetto definitivo ed esecutivo, redatto a cura del
concessionario, il Concedente provvederà:
a) a individuare, a supporto dell’attività del Responsabile del Procedimento, un ufficio di Alta
Vigilanza dei lavori, con compiti di supervisione tecnico - specialistica dei lavori di
realizzazione dell’impianto, finalizzato a:
i. verificare l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di carattere tecnico-funzionale assunte
dal concessionario in sede di offerta ed in sede contrattuale, relativamente alla realizzazione
dell’impianto;
ii. ad effettuare la verifica nelle fasi di progettazione previste nella Fase di Costruzione
dell’Opera, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento.
iii. verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;
iv. assistere il Responsabile del Procedimento nelle fasi di validazione del progetto definitivo e
approvazione del Progetto esecutivo;
v. verificare puntualmente, per tutta la durata della Fase di Costruzione, la corretta esecuzione
delle opere, la conformità delle forniture dei materiali e dei macchinari alle specifiche
tecniche dichiarate nel Progetto dell’Opera offerto e nella documentazione di progetto;
vi. assistere il collaudatore o la commissione di collaudo durante tutte le fasi del collaudo tecnico
e del collaudo funzionale;
vii. verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
viii. controllare le attività dei subappaltatori;
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ix. controllare la regolare esecuzione dei lavori, con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
x. assistere alle prove di laboratorio;
xi. eseguire le misurazioni quando siano state incaricate dal Responsabile del Procedimento;
xii. curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento le eventuali difformità rispetto
alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
xiii. verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizione ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del
fornitore;
xiv. controfirmare gli Stati di Avanzamento dei Lavori predisposti dal Concessionario sulla base
del Piano dei SAL e firmate dal Direttore dei Lavori;
xv. assistere il Responsabile del Procedimento nell’identificare gli eventuali interventi necessari
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
xvi. individuare ed analizzare le eventuali cause che influiscono negativamente sulla qualità dei
lavori, proponendo al Responsabile del Procedimento le adeguate azioni correttive;
xvii. esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in esercizio
dell’impianto;
xviii. nell’espletamento del proprio compito l’ufficio di Alta Vigilanza dovrà relazionare
periodicamente al Responsabile del Procedimento in merito al regolare e buon andamento dei
lavori, segnalare le eventuali manchevolezze e le inadempienze del concessionario, le
eventuali difformità riscontrate nella Fase di Costruzione rispetto alle previsioni progettuali;
dovrà inoltre esprimere pareri tecnici, su richiesta del Responsabile del Procedimento, in
merito alle problematiche tecniche che potranno emergere nella fase di realizzazione
dell’impianto.
b) a nominare una commissione di collaudo in corso d’opera con compiti di collaudo dell’impianto
di trattamento, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, in conformità alle norme relative ai
collaudi di opere pubbliche di cui al Codice.
L’onorario della commissione di collaudo è posto a carico del concessionario, unitamente a tutte
le altre spese di collaudo, comprese le prove sui materiali, prove di laboratorio, prove tecnico
funzionali, ecc. e qualsiasi altro onere attinente al collaudo dell’opera;
Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle
funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla
documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al
Concessionario.
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81.3 Direzione lavori, responsabili della sicurezza – obblighi particolari a carico del
concessionario
Per l’esecuzione di tutti le attività previste dalla convenzione, il concessionario assume la seguenti
responsabilità:
a) Nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera,
di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 92 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., che non può essere il datore di lavoro del concessionario o un suo
dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
b) Nomina del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera,
di seguito denominato coordinatore per la progettazione, di cui all’articolo 91 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.
c) Nomina di un ufficio di Direzione lavori ai sensi del Codice e del Regolamento, costituito da
almeno tre professionisti abilitati all'esercizio della professione di comprovata esperienza nei
vari ambiti di cui si compone l'opera (impianti, strutture, ecc…), di cui uno Direttore dei lavori e
gli altri direttori operativi.
Il Direttore dei lavori, in uno con il concessionario, ciascuno per la propria parte, assumono la
responsabilità della rispondenza dell’Opera al progetto approvato, dell’osservanza delle
prescrizioni esecutive del progetto approvato, della qualità dei materiali impiegati sulla base del
controllo qualitativo e quantitativo degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche
meccaniche, della loro posa in opera.
Nel contratto di concessione (convenzione) dovrà prevedersi che il Concedente deve esprimere
il gradimento sulla nomina effettuata dall’Aggiudicatario che, pertanto, dovrà comunicarla al
Responsabile del Procedimento che la inoltrerà al Concedente con un proprio motivato parere
(Det. A.V.C.P. 2/2010).
d) I nominativi e i curricula dei professionisti nominati dovranno essere preventivamente presentati
al Responsabile del Procedimento che provvederà a comunicarne l'accettazione o la richiesta di
sostituzione al concessionario.
e) Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e
direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o
ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la
sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
f) Il Direttore dei Lavori è il referente tecnico del concessionario nei rapporti con il Responsabile
del Procedimento, con l’ufficio di Alta Vigilanza dei lavori e con la commissione di collaudo.
g) In ogni caso il concessionario è comunque interamente responsabile, durante le fasi di
esecuzione di tutti lavori, di avviamento dei nuovi impianti e di collaudo, della corretta e
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completa applicazione di tutte le norme vigenti in materia di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.), in materia di Opere Pubbliche (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), Legislazione
Antimafia, Subappalti, ecc., rimanendo pertanto il concedente completamente sollevato da ogni
responsabilità attinente all’esecuzione delle opere.
h) Tutti gli oneri economici derivanti dalle procedure di acquisizione delle aree, ottenimento di
autorizzazioni, visti, pareri, progettazione, dall’esecuzione delle opere e dalle operazioni di
collaudo sono a carico del concessionario, compresi gli onorari della Commissione di collaudo,
del proprio ufficio di Direzione lavori e dei Responsabili della sicurezza.
i) Al termine di tutti i lavori previsti nel contratto, e prima dell’avvio delle operazioni di collaudo,
il concessionario dovrà trasmettere al Concedente, in triplice copia cartacea e su supporto
informatico, tutti i disegni esecutivi corrispondenti all’effettivo stato dei lavori eseguiti, firmati
dal Direttore dei Lavori e dai direttori operativi, nonché triplice copia di tutta la documentazione
tecnica (manuali d’uso e manutenzione forniti dalle ditte costruttrici, schede tecniche,
certificazioni di rispondenza alle normative tecniche in vigore alla data del collaudo) di tutte le
macchine e delle attrezzature installate nei nuovi impianti; tutta la documentazione relativa agli
impianti elettrici, (quadri elettrici, linee elettriche impianti di trasformazione, ecc.), alle reti di
messa a terra, nonché di tutti i dispositivi di protezione messi in opera, firmati da tecnico
laureato abilitato, sia su supporto cartaceo, in triplice copia, che su supporto informatico.
Tale documentazione sarà messa a disposizione della commissione di collaudo e del
Responsabile del Procedimento.
j) Il concessionario dovrà seguire scrupolosamente gli ordini che verranno impartiti dal Direttore
dei Lavori o da altro membro dell’Ufficio della DL che ne fa le veci. Gli ordini verranno scritti
su tre copie che verranno trasmesse, la prima al Concedente, la seconda al Responsabile del
Procedimento, e la terza rimarrà al Direttore dei Lavori. I disegni di cantiere, i particolari
costruttivi, le varianti e infine le proposte e richieste che il concessionaro avanzerà al
concedente, dovranno essere vagliati dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del
Procedimento di concerto con l’Organo di Alta Vigilanza, il quale adotterà i provvedimenti di
competenza o ne curerà l’inoltro all’Amministrazione concedente, con un preciso parere circa
l’opportunità e la convenienza dell’accoglimento della eventuale richiesta.
k) Il Concessionario dovrà eseguire immediatamente le modifiche al Progetto Definitivo e/o
Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che:
i. abbiano carattere migliorativo;
ii. non comportino una alterazione sostanziale del Progetto Preliminare o del Progetto
Definitivo;
iii. non comportino incremento del costo di costruzione dell'Opera.
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l) Modifiche che abbiano caratteristiche diverse da quelle elencate nel precedente punto saranno
considerate Varianti in Corso d’Opera ai sensi dell’art. 58. Parimenti, saranno considerate
Varianti in Corso d’Opera le modifiche che comportino incremento nel Costo di Costruzione
dell'Opera, superiori ai limiti previsti all’art. 161 comma 12 del Regolamento.
m) Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente
responsabile:
i. della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori.
ii. dell'osservanza delle buone regole dell’arte.
iii. della qualità dei materiali impiegati.
n) Tutti gli oneri di competenza del concessionario, derivanti dall’espletamento delle funzioni
indicate nel presente articolo, saranno a totale carico del concessionario che vi provvederà
direttamente (compensi per la progettazione, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori, spostamenti, ausilio strumentale di hardware e software, allestimento dell’ufficio di
cantiere, assistenza del personale per misurazioni, etc.).
81.4 Responsabile della concessione – nella Fase di Gestione
Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sull’esecuzione dei servizi nella
Fase di Gestione dell’impianto.
Ai fini del puntuale e completo controllo della corretta gestione dell’impianto, della sua conformità al
Progetto di Gestione del Servizio, redatto a cura del concessionario e offerto in sede di gara e come recepito
dal disciplinare di gestione allegato alla convenzione, il Concedente provvederà:
a) a individuare un Responsabile della Concessione, con compiti di supervisione tecnico -
specialistica dei servizi di gestione dell’impianto. Il Responsabile della Concessione indica il
soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di Gestione e della regolare esecuzione del
contratto.
b) Entro 30 (trenta) giorni anteriori alla Messa in Esercizio dell’Opera, il Concedente nominerà il
Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da
parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione e, in particolare,
sull’Erogazione dei Servizi secondo i criteri di cui al Disciplinare di Gestione.
c) A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dal
Disciplinare di Gestione, l’esito dei controlli effettuati sul servizio, con la collaborazione del
referente nominato dal Concessionario.
d) Sulla base dei risultati del controllo effettuato, il Responsabile della Concessione segnala
eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario.
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e) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza fissati per
l’applicazione delle penali nel presente capitolato e specificatamente recepite del Disciplinare di
Gestione, il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione, dovrà effettuare una
specifica contestazione al Concessionario. E' comunque salvo il diritto del concessionario ad
agire per l'accertamento dell' infondatezza della penale e per il pagamento degli importi
trattenuti.
Art. 82. VISITE DEGLI ENTI DI CONTROLLO
Nel caso di visite programmate degli Enti di controllo preposti, il Concedente informerà il
Concessionario che, per la data stabilita, dovrà approntare al documentazione di sua responsabilità e rendere
disponibile il personale necessario per lo svolgimento dei controlli. Nel caso di visita non programmata il
Concessionario, per mezzo del Responsabile della Gestione dell’impianto, dovrà immediatamente informare
dell’evento il Responsabile della Concessione, provvedendo a rendere immediatamente disponibile il
personale necessario per lo svolgimento dei controlli.
Nel caso l’Ente di controllo rilevasse disallineamenti dalle norme o inadempienze di qualunque genere, il
Concessionario dovrà, nei tempi prescritti, adempiere alle prescrizioni conseguenti. Nel caso di mancata
osservanza degli adempimenti, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione (convenzione). Nel
caso di rilievi gravi, tali da condizionare il normale andamento della produzione, il Concedente procederà
direttamente alla risoluzione del contratto di concessione (convenzione). Il concessionario malleva il
Concedente dalle eventuali responsabilità sia civili sia penali derivanti dalle infrazioni riscontrate e da ogni
onere di qualunque genere conseguente alle infrazioni stesse.
Art. 83. COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDO FINALE
Oltre a quanto previsto al successivo art. 85, trovano applicazione tutte le norme in materia di collaudo
definite dalla normativa vigente.
Per la disciplina dei rapporti Concedente/Concessionario, l’opera realizzata in regime di Concessione,
deve essere sottoposta, per espressa previsione normativa, al collaudo in corso d’opera (art. 141 del Codice),
come disciplinato dalla materia dei lavori pubblici.
L’impianto normativo della concessione richiede, quindi coerentemente, la nomina, da parte del
Concedente, della commissione di collaudo in corso d’opera, la cui funzione si configura quale necessario
supporto a quella di controllo, rimessa al Responsabile del Procedimento, sia in termini qualitativi e tecnici
sia quantitativi, dell’esecuzione dell’oggetto della concessione (A.V.C.P. 2/2010).
L’onere conseguente è posto a carico del Concessionario.
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Il certificato di collaudo finale è emesso entro il termine perentorio di 2 (due) mesi dalla data di
redazione del verbale di verifica tecnico – funzionale favorevole e conseguente messa in esercizio
dell’impianto, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
Art. 84. MODALITA’ DI COLLAUDO TECNICO DELL’IMPIANTO
Ai sensi dell’art. 141 comma 7 del Codice, come già scritto, per la concessione oggetto del presente
capitolato, è previsto il collaudo in corso d’opera.
Per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione tutte le norme in materia di collaudo
di lavori pubblici definite dal Codice, dal Regolamento e dalla vigente normativa di settore.
84.1 Modalità di collaudo tecnico dell’impianto di trattamento
a) Al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto il concessionario, per tramite del Direttore
dei Lavori, né da comunicazione al Concedente.
b) Le operazioni di collaudo si svolgeranno in conformità alle disposizioni del Codice e del
Regolamento vigente al momento del collaudo, in quanto compatibili con la concessione. Le
operazioni di collaudo tecnico consisteranno in particolare nella puntuale verifica di tutte le
previsioni progettuali di ogni singolo comparto dell’impianto, con particolare riferimento alla
qualità e caratteristiche dei materiali e dei macchinari, alla loro rispondenza ai requisiti ed alle
specifiche tecniche progettuali, alle prescrizioni impartite dall’amministrazione e dagli Enti di
controllo in sede di approvazione del progetto, alle certificazioni dei materiali e dei macchinari,
alla documentazione tecnica richiesta al termine dei lavori, ecc; a tal proposito il concessionario
è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione richiesta (specifiche tecniche delle
apparecchiature elettromeccaniche e delle varie forniture, manuali operativi, manuali d’uso e
manutenzione, elenco parti di ricambio, disegni aggiornati, schemi dettagliati, elenco forniture e
quant’altro necessario a caratterizzare perfettamente gli impianti e a garantire corrette
operazioni di gestione), nonché alla presentazione delle denunce agli Organi di controllo e dei
documenti e degli atti attestanti la regolarità delle forniture e delle installazioni in conformità ai
vari dispositivi di legge e alle varie normative in materia di sicurezza.
c) Nella fase del collaudo tecnico si dovrà procedere contestualmente al collaudo statico delle
opere in cemento armato; a tal proposito il Concedente nominerà, (qualora lo stesso non sia già
stato individuato all'interno della commissione di collaudo) un collaudatore delle opere in
cemento armato, ai sensi della Legge 1086/71 e ss.mm.ii., nella persona di un tecnico abilitato
in possesso dei requisiti di legge. Tutte le spese di collaudo, sia di collaudo tecnico sia di
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collaudo amministrativo che di collaudo statico delle opere, saranno a carico del concessionario,
compreso l’onorario della Commissione di collaudo.
d) Al termine delle operazioni di collaudo tecnico la Commissione di collaudo dovrà emettere un
certificato di collaudo tecnico, subordinato al collaudo statico delle opere strutturali ed al
completo allacciamento a rete dell’impianto.
e) Al termine delle operazioni di collaudo tecnico o anche contestualmente alle stesse, la
Commissione di collaudo potrà autorizzare, sulla base dei positivi riscontri tecnici effettuati , le
successive operazioni di avviamento dell’impianto, con le relative prove tecniche funzionali, di
cui all’paragrafo seguente.
84.2 Prove tecnico funzionali – collaudo funzionale – messa in esercizio dell’impianto di
trattamento
a) Ultimate le operazioni di collaudo tecnico e prima della messa in esercizio, l’impianto verrà
sottoposto a prove tecnico – funzionali e ad un collaudo funzionale.
b) La Commissione di collaudo potrà autorizzare l’avvio delle prove tecnico - funzionali anche
prima dell’ultimazione del collaudo tecnico.
c) Le modalità e le tempistiche di esecuzione delle prove tecnico – funzionali sono quelle
disciplinate dal presente capitolato e quelle risultanti dal protocollo presentato in sede di offerta.
d) La nomina della Commissione di collaudo funzionale dell’impianto, spetta al Concedente (tutte
le spese per l’espletamento del collaudo tecnico-funzionale sono poste a carico del
concessionario, ivi compresi gli onorari della commissione di collaudo).
e) Durante la fase di collaudo, la Direzione dei Lavori, la Commissione di Collaudo, il
Responsabile del Procedimento e l’Organo di Alta Vigilanza potranno effettuare tutti gli
accertamenti, prove e prelievi di materiali, con spese a totale carico del Concessionario, ritenuti
utili a riscontrare la rispondenza dell’impianto alle garanzie di offerta e di contratto.
f) Preventivamente all’avvio delle operazioni di collaudo deve esserne data comunicazione
all’Autorità ambientale competente, al fine di consentire l’esecuzione delle verifiche sulle
emissioni prodotte previste dalla legge sia in fase di avvio che di messa in esercizio.
g) La messa in esercizio dell’impianto potrà avvenire solo successivamente all’esito favorevole
delle prove analitiche eseguite sulle emissioni, ove previste e previa comunicazione
dell’Autorità ambientale.
h) Dovranno comunque essere sottoposte a collaudo funzionale, al fine di riscontrarne la
rispondenza con quanto previsto progettualmente, a titolo esemplificativo:
le caratteristiche dei rifiuti;
la potenzialità di trattamento dell’impianto riportata nel “Progetto dell’Opera” offerto;
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gli impianti ausiliari;
le caratteristiche delle eventuali acque reflue dell’impianto;
i consumi di energia e di materia;
le caratteristiche dei residui solidi prodotti;
la rumorosità complessiva dell’impianto e delle principali macchine;
il comportamento dell’impianto in caso di avaria;
l’impianto antincendio;
qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria dalla commissione di collaudo.
L’elenco delle operazioni succitate ha puramente valore indicativo, in quanto la commissione di
collaudo potrà procedere a tutte quelle prove e verifiche ritenute necessarie ad accertare la
perfetta funzionalità dell’impianto e la rispondenza dello stess ai requisiti tecnici richiesti.
i) La procedura di collaudo funzionale dell’impianto dovrà prevedere una fase di prove in bianco e
una fase di esercizio sperimentale.
Lo scopo delle prove in bianco è quello di verificare che la consistenza delle opere ed il
funzionamento delle stesse siano conformi al buon magistero esecutivo e alle pattuizioni
contrattuali. Ove nel corso degli accertamenti effettuati emerga la necessità di eseguire
modifiche od integrazioni, ciò si fara constatare al conessionario un un apposito verbale e
l’emissione del verbale di avvenute prove in bianco verrà subordinata all’ottemperanza da parte
del concessionario delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione di Collaudo,
dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento di concerto con l’Organo di Alta
Vigilanza. E’ fatta salva la facoltà del Concedente della esecuzione d’ufficio in danno, in caso
di ritardo o rifiuto del concessionario. Al termine delle operazioni relative alle prove in bianco
con esito positivo (o di recepimento delle eventuali prescrizioni), la Commissione di collaudo
redigerà il verbale di avvenute prove in bianco. Nel caso in cui la necessità di effettuare
modifiche o integrazioni sia imputabile al concessionario, di ciò si dara atto nel citato verbale e
gli interventi saranno posti a totale carico del concessionario senza variazione in aumento del
costo dell’investimento, rispetto a quanto proposto in sede di offerta.
A decorrere dalla data di redazione del verbale di avvenute prove in bianco dell’impianto, avrà
inizio il periodo di esercizio sperimentale il cui scopo è quello di mettere a punto e verificare il
funzionamento delle varie sezioni dell’impianto singolarmente e del processo nel suo assieme,
nonché la rispondenza delle prestazioni alle pattuizioni contrattuali. Il periodo di esercizio
sperimentale avrà la durata riportata nel protocollo presentato in sede di offerta dal
concessionario, durante il quale l’impianto sarà alimentato delle quantità riportate nello stesso
protocollo, a cura del concessionario e con le modalità riportate nel protocollo stesso.
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Durante la fase di esercizio sperimentale, propedeutica alla messa in esercizio dell’impianto,
verranno applicate le tariffe offerte in sede di gara per ciascuna macrocategoria frazione
merceologica organica e frazione merceologica strutturante, fermo restando che tutti gli oneri
derivanti dalle operazioni di recupero e/o smaltimento del materiale trattato che eventualmente
non dovesse risultare conforme ai requisiti minimi fissati per il compost di qualità, sono a totale
carico del concessionario.
Durante il periodo di esercizio sperimentale la Direzione Lavori, la Commissione di Collaudo, il
Responsabile del Procedimento di concerto con l’Organo di Alta Vigilanza, potranno effettuare
tutti gli accertamenti, le prove ed i prelievi di materiali, con spese a totale carico del
Concessionario, ritenuti utili a riscontrare la rispondenza dell’impianto alle garanzie di offerta e
di contratto.,
j) Alla fine di detta fase di esercizio sperimentale, ad esito favorevole delle prove e all’avvenuta
presentazione di tutta la documentazione richiesta, la Commissione di Collaudo redigerà un
verbale di certificato di verifica tecnico-funzionale favorevole.
k) La redazione del verbale di certificato di verifica tecnico-funzionale favorevole consentirà
l’avvio del funzionamento ininterrotto dell’impianto (messa in esercizio) e sarà propedeutica
alla emissione del certificato di collaudo ai sensi del comma 3 dell’art. 141 del Codice. Il
certificato di collaudo che dovrà essere emesso entro 2 (due) mesi dal certificato di verifica
tecnica funzionale dell’impianto, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo.
l) Oltre a quanto previsto dal presente articolo trovano applicazione tutte le norme in materia di
collaudo definite dal Codice, dal Regolamento e dalla normativa vigente.
m) Ai fini della determinazione della Tariffa Media Ponderata, le voci di costo relative
all’ammortamento, dovranno fare riferimento all’investimento certificato dal collaudo finale,
che dovrà tenere conto delle penali irrogate.
n) Durante l’esecuzione dei lavori, il Concedente può effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nella convenzione.
Art. 85. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO
I servizi dovranno essere svolti in conformità ai regolamenti dei servizi proposti dal concessionario in
sede di gara ed eventualmente integrati alle richieste del Concedente.
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A tal proposito il Concedente si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio, prima della stipula
della convenzione, eventuali integrazioni e/o modifiche ai regolamenti proposti dal concessionario in sede di
gara.
Il concessionario dovrà obbligatoriamente recepire le integrazioni e/o modificazioni ai regolamenti
proposti in sede di gara adeguandoli alle richieste del Concedente.
In caso di guasto o di rottura di uno degli impianti o attrezzature o mezzi, dovuti al normale
funzionamento degli impianti o delle apparecchiature o a difetto o vizio occulto originari della macchina, la
riparazione sarà a carico del Concessionario.
In caso di guasto o di rottura di uno degli impianti o attrezzature o mezzi, dovuti a materiale in ingresso
non conforme, la riparazione sarà a carico del Concessionario.
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio, in conformità alla normativa
e alle autorizzazioni vigenti, oltre che nel rispetto di quanto previsto nel contratto di concessione e nei suoi
allegati.
L’Aggiudicatario è tenuto ad utilizzare gli impianti, le macchine e le attrezzature in consegna nello
scrupoloso rispetto dei relativi manuali di uso e manutenzione, utilizzando unicamente ricambi e prodotti
originali e/o autorizzati dalla casa costruttrice.
Tutte le eventuali modifiche e/o sostituzioni di parti delle macchine e/o impianti che il Concessionario
intenderà o dovrà praticare, sempre a seguito di formale autorizzazione del Concedente, non comporteranno
per il Concedente costi aggiuntivi né direttamente né indirettamente.
Il Concessionario è tenuto, a suo carico, a dotarsi di tutti gli altri mezzi e attrezzature occorrenti per
l'espletamento con regolarità e continuità del servizio, anche in caso di guasto.
Il Concessionario dovrà dotarsi di un'opportuna scorta di materiali di usura e di ricambio al fine di
massimizzare la continuità del servizio in caso di guasti e rotture.
Il Concessionario si impegna a consentire al Concedente ed ai soggetti terzi autorizzati dal Concedente
stesso, l'accesso alle aree di lavoro, con l’ausilio dei presidi di protezione individuale.
Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale sospensione
del servizio per cause ritenute di forza maggiore, fornendo documentazione scritta esaustiva sulle cause della
stessa, ed indicando i tempi previsti di ripresa delle attività. Ove le motivazioni della sospensione non
venissero riconosciute legittime il Concedente avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo
il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. In caso contrario il Concedente potrà consentire un tempo utile
per superare le cause della sospensione; tale tempo è tassativo e non prorogabile, pertanto la inosservanza da
parte del Concessionario del termine accordato comporterà la risoluzione immediata del contratto.
Sono a carico del Concessionario l’approvvigionamento dei carburanti e dei materiali di consumo, tutte
le manutenzioni (programmate, ordinarie, straordinarie ed emergenti, comprese tutte le parti di ricambio e di
usura) sia sui mezzi sia sugli impianti sia sulle attrezzature necessari per l’esecuzione del servizio, gli
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interventi di pulizia e di riparazione, ed i relativi costi nonché quant’altro necessario per la corretta ed
efficace esecuzione del servizio, secondo quanto specificato nel presente Capitolato.
Sono, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per:
a) fornitura di energia elettrica;
b) controllo e taratura della pesa;
c) trasporto e trattamento finale dei sovvalli e scarti in genere;
d) trasporto e trattamento finale del percolato;
e) fornitura di acqua industriale e potabile;
f) analisi merceologiche, odorimetriche e chimico fisiche eseguite da soggetti terzi;
g) tasse e concessioni;
h) trasporto a destinazione del compost prodotto.
Sono a carico del Concessionario le spese per la guardiania e la sorveglianza, diurna e notturna, anche
festiva, delle infrastrutture, impianti, macchine ed attrezzature oggetto della concessione.
Deve essere garantita, oltre quella del personale operativo, la reperibilità in impianto per l'intera fascia
oraria di funzionamento dell'impianto, di un responsabile del Concessionario, il cui nominativo e recapito
telefonico mobile, deve essere comunicato al Concedente.
In caso di più turni di lavoro, per ogni turno dovrà essere presente un responsabile nominato.
Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire i recapiti del responsabile tecnico cui inoltrare eventuali
chiamate di emergenza sia con impianto in produzione sia con impianto fermo.
Deve essere garantita la reperibilità notturna e festiva e per tutte le ore di chiusura dell'impianto, di
almeno n. 1 addetto in caso di interventi di emergenza su chiamata del Responsabile del Procedimento di
concerto con Organo di vigilanza del Concedente.
CAPO X – GARANZIE E ASSICURAZIONI
Il bando ed il disciplinare di gara definiscono entità e modalità di stipula delle polizze, fidejussioni,
assicurazioni e garanzie che dovranno essere stipulate dal concessionario.
Art. 86. GARANZIE
Si riportano di seguito le fidejussioni e garanzie che dovrà prestare il concessionario nelle varie fasi di
esecuzione dell’Opera.
I concorrenti devono corredare le offerte da:
a) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice.
Ai sensi dell’art. 75 del Codice, il Concessionario dovrà costituire una garanzia a corredo
dell’offerta pari al 2% (duepercento) dell’importo riferito alla voce Totale investimento al netto
dell’I.V.A. (€ 13.171.089,69) e comprensivo del contributo pubblico, risultante dal Quadro
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finanziario complessivo degli investimenti del Piano Economico Finanziario allegato al
Progetto Preliminare.
La cauzione deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve avere validità per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta. L’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno
del garante a rinnnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 180
(centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione definitiva.
Nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, il Concessionario potrà avvalersi della
riduzione nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria.
b) Dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 75, comma 8 del Codice, al rilascio della
cauzione definitiva di cui all’art. 113, comma 1 del Codice.
L’offerta deve essere altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una
compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare,
qualora l’offerente dovesse risultare aggiudicatario, una fidejussione o polizza assicurativa
relativa alla cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale relativo al
Quadro finanziario complessivo degli investimenti comprensivo del contributo pubblico,
presentato in sede di gara e risultante dall’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 113 comma 1 e 75
comma 8 del Codice, a favore della Stazione Appaltante e a garanzia della corretta esecuzione
degli obblighi relativi alla costruzione dell'Opera. Nei limiti ed alle condizioni previste dal
Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della cauzione e
della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito,
in conformità alle previsioni dell’art. 113, comma 3 del Codice. La garanzia dovrà comunque
permanere fino al decorso di dodici mesi dalla ultimazione dei Lavori risultante dal relativo
certificato.
Tale garanzia dovrà essere rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste
dall’art. 113 del Codice.
Il concessionario, ad aggiudicazione avvenuta, dovrà prestare le seguenti cauzioni e garanzie:
a) Cauzione definitiva di cui all’art. 113, comma 1, del Codice.
La cauzione definitiva, a garanzia della Fase di Costruzione dell’Opera, deve essere pari al 10
% (diecipercento) dell’importo contrattuale relativo al Quadro finanziario complessivo degli
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investimenti (IVA esclusa) comprensivo del contributo pubblico, presentato in sede di gara e
risultante dall’aggiudicazione e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di
concessione (convenzione).
b) Ai fini di quanto previsto all’articolo che regolamenta il Contributo a titolo di prezzo
erogato dal Concedente, il Concessionario si obbliga fin d’ora di rilasciare le garanzie
previste dall'art. 156, comma 3 del Codice, come segue:
i. All'emissione di ciascun SAL, sarà prestata una garanzia fideiussoria di importo pari al
corrispondente Contributo da erogare. Al raggiungimento degli importi definiti come "stati di
pagamento" nel Cronoprogramma (pari a un quinto dell'importo complessivo del Contributo),
le garanzie già rilasciate saranno svincolate a seguito di collaudo parziale dell'Opera. Il
relativo certificato avrà valore liberatorio della responsabilità solidale dei soci ai sensi
dell'art. 156, comma 3 del Codice, per la restituzione delle somme ivi indicate.
ii. La garanzia fideiussoria per la restituzione del Contributo avrà natura rotativa nel senso che,
a seguito del predetto collaudo parziale, essa sarà svincolata per essere ricostituita
all'emissione del successivo SAL.
iii. Il limite del massimale di garanzia coperto da tali garanzie fideiussorie sarà pari all'importo
del Contributo da erogare al raggiungimento dell’importo definito come "stati di pagamento"
nel Cronoprogramma.
iv. La presentazione dalla garanzia fideiussoria libererà i soci dalla responsabilità solidale di cui
all'art. 156, comma 3 del Codice.
v. La detta garanzia limitatamente all'ultimo terzo cesserà alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio dell'Opera.
c) Cauzione definitiva da prestarsi nella Fase di Gestione dell’Opera nella misura del dieci per
cento (10%) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF predisposto dal
concessionario, e dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera ovvero a garanzia nei casi di risoluzione del contratto di cui ai successivi articoli.
Tale garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui all’art. 113 del Codice.
La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave indampimento contrattuale.
d) Il concessionario dovrà prestare inoltre le garanzie finanziarie previste per il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di trattamento e commercializzazione dei rifiuti
organici, nonché per l’esercizio delle attività di gestione.
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Art. 87. ASSICURAZIONI
Il concessionario, ad aggiudicazione avvenuta, dovrà prestare le seguenti assicurazioni e dovrà
attenersi alle seguenti disposizioni generali:
a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a
collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste. Tale collaborazione sarà volta
principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in
termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi
da parte del Concedente o del Concessionario.
b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze
assicurative:
i. Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") secondo
quanto previsto dall’art. 129, comma 1 del Codice per tutta la durata della Fase di
Costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà
corrispondere all’intero valore dei lavori (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri
accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario nonché del contributo a titolo di
prezzo), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore
a quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti
del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi
collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di
costruzione dell’opera.
Le coperture assicurative decorrono alla data di consegna dei lavori e cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato per la copertura.
ii. Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi di cui agli
artt. 129, comma 2 del Codice e art. 126 del Regolamento.
Poiché l’importo dei lavori supera l’ammontare stabilito con Decreto 1 dicembre 2000 del
Ministero delle Infrastrutture, il Concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale (c.d. decennale postuma) secondo quanto
previsto dall’art. 129, comma 2 del Codice, nonché una polizza per responsabilità civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dei lavori,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La somma assicurata deve essere pari al
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valore dei lavori (comprensivo del contributo a titolo di prezzo), aggiornato alla data di cui
sopra ed il limite massimo di indennizzo è stabilito nel disciplinare di gara. Il massimale per
la copertura di responsabilità civile verso terzi dovrà essere non inferiore a quanto stabilito
nel disciplinare di gara.
iii. Polizza del progettista di cui all’art. 11 del Codice e all’art. 269 del Regolamento.
Ogni singolo progettista è obbligato a stipulare specifica polizza per responsabilità ai sensi
dell’art. 111 del Codice (c.d. RC professionale), durante la Fase di Costruzione e fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà
essere pari all’importo dei lavori progettati con i limiti di cui all’art. 111 del Codice.
I progettisti dovranno inoltre indicare ai sensi della L. n. 27 del 24/03/2012, art.9 comma 4, i
dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”
già prevista dalla legge n. 148 del 2011, in ordine all'obbligo per i professionisti di stipulare
un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi.
Art. 88. NORME GENERALI SULLE GARANZIE E SULLE ASSICURAZIONI
a) Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
b) In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice, le garanzie fidejussorie e
le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5,
del Codice.
c) Nel caso di cui all’art. 37, comma 6 del Codice, la mandataria presenta, unitamente al mandato
irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli
stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
d) Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’importo della cauzione
provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50 % (cinquantapercento) nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000.
e) Il possesso del predetto requisito deve essere dimostrato con la presentazione del relativo
certificato in originale o copia autenticata, in corso di validità, ovvero allegando copia
dell’attestazione SOA, dalla quale risulti il possesso della predetta certificazione.
f) Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a
costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1
del Codice, la riduzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sarà consentita
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solo nell’ipotesi in cui tutte le imprese che compongono il raggruppamento, siano in possesso
della predetta certificazione di sistema di qualità.
g) Ai sensi dell’art. 75, commi 6 e 9 del Codice, la cauzione provvisoria rilasciata dal concorrente
risultato aggiudicatario, sarà svincolata automaticamente al momento della stipula della
convenzione di concessione per l’aggiudcatario, mentre quella rilasciata dagli altri concorrenti
verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
h) Le garanzie e le cauzioni sono costituite mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità a quanto previsto
dagli artt. 75 e 113 del Codice.
i) Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui alll’art. 1957, comma 2, del
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
della Stazione Appaltante.
j) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del
Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di
pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato
pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario.
Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore
a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del
Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
k) Le polizze di cui all’art. 88 lettera (b), paragrafi (i), (ii), (iii) dovranno indicare anche il
Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e gli impianti oggetto della
Concessione.
l) L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera
raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi, in danno del Concessionario nel
pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla
data del pagamento dovuto, la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le
Parti.
m) Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità
di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni
di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a
dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli
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eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10
(dieci) giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.
CAPO XI – INADEMPIMENTI, PENALI, SANZIONI E DIFFIDE
Art. 89. GENERALITA’ SULLE PENALI
Il personale componente l’ufficio di supporto al Responsabile del Procedimento, a tal fine delegato, può
eseguire sopralluoghi presso l’impianto al fine di verificare il regolare rispetto degli obblighi derivanti dalla
concessione nella Fase di Costruzione. Il Responsabile della Concessione, direttamente o tramite personale
delegato, deve verificare la corretta utilizzazione delle attrezzature e degli impianti e verificare il corretto
adempimento delle proposte tecniche presentate dall’Aggiudicatario in sede di gara.
Nel caso venissero accertate a seguito di ispezioni e controlli di cui al precedente comma, deficienze di
servizio, o di inadempienza, constatate in contraddittorio, verrà addebitata una penale come ulteriormente
specificato nei successivi articoli, secondo la gravità della stessa oltre agli eventuali costi derivanti, restando
impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.
Qualora dovessero riscontrarsi difetti, irregolarità o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, il
Concessionario dovrà porvi rimedio, ripristinando le condizioni di normale funzionamento. Se nell’effettuare
le operazioni di ripristino fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino delle
stesse saranno poste a carico del Concessionario.
In caso di inadempienza degli obblighi sopra descritti o di qualsiasi altro obbligo derivante previsto dal
presente capitolato, se entro dieci giorni dalla prescrizione del Responsabile del Procedimento o del
Responsabile della Concessione, l’Aggiudicatario non avrà provveduto all’esecuzione dei lavori e delle
riparazioni o sostituzioni richieste, il Concedente avrà facoltà di far eseguire direttamente tali lavori,
riparazioni o sostituzioni, addebitandone il relativo importo al Concessionario, ferma restando l’applicabilità
delle penali di cui sopra.
Tutte le penali di cui ai successivi articoli possono applicarsi indipendentemente fra loro, cioè l’avvenuta
applicazione di una penale non esclude l’applicazione di una qualsiasi altra penale.
L’importo complessivo delle penali, in un anno, non può superare il 10% dell’importo contrattuale
dei Lavori durante la Fase di Costruzione e il 10 % dell’importo contrattuale della gestione annuale,
durante la Fase di Gestione. Superato tale limite il Concedente, si riserva la facoltà, su proposta del
Responsabile del Procedimento ovvero del Responsabile della Concessione, di recedere dal contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal Concedente a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno determinato
l’applicazione delle penali.
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Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni e gli standards operativi indicati nel presente
capitolato, saranno applicate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Responsabile della Concessione,
le penali indicate nel seguito.
Art. 90. SPECIFICA DELLE PENALI
a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, così come modificato dalla proposta
presentata ed espressamente dichiarata in sede di gara per l’ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille
dell’importo contrattuale derivante dall’Importo totale degli investimenti, al netto dell’I.V.A.
rilevabile dal Quadro Finanziario Complessivo degli investimenti offerto in sede di gara (al
lordo del contributo).
b) Verrà applicata una penale, per ogni giorno naturale consecutivo, pari allo 0,05 per mille
dell’importo contrattuale derivante dall’Importo totale degli investimenti, al netto dell’I.V.A.
rilevabile dal Quadro Finanziario Complessivo degli investimenti offerto in sede di gara (al
lordo del contributo), anche in caso di ritardo:
i. nella consegna del progetto definitivo;
ii. nella consegna del progetto esecutivo;
iii. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori o dal esponsabile del
Procedimento per la consegna degli stessi, qualora il concedente non si avvalga della facoltà
di cui all’articolo 37, punto b);
iv. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;
v. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori, dal Responsabile del
Procedimento, dall’Organo di Alta Vigilanza e dal Responsabile della Concessione, per il
ripristino di lavori o dei servizi non accettabili o danneggiati.
vi. nel tempo previsto per l’ottenimento dei pareri, nullaosta, e autorizzazioni, propedeutici
all’approvazione dei progetti, per cause imputabili al concessionario;
vii. nel tempo previsto per la conclusione delle procedure di acquisizione delle aree (espropri,
ecc.), per cause imputabili al concessionario.
c) In caso di inadempienze relative all’osservanza del presente Capitolato, se non ulteriormente
specificato, verrà comminata una penale di € 100,00 per ogni giorno di persistenza di ogni
singola inadempienza.
La penale di cui al capoverso precedente trova applicazione anche nel caso di altre
inadempienze delle prescrizioni del Capitolato non altrimenti specificate negli articoli che
seguono.
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d) La penale irrogata ai sensi del punto b, lettera iii) del presente articolo, è disapplicata qualora il
concessionario, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel cronoprogramma di cui all’art. 54.
e) La penale di cui al punto b, lettera iv) del presente articolo è applicata all’importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al punto b, lettera v) del presente articolo è applicata
all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.
f) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate e riportate in detrazione ai fini della
determinazione in tariffa della voce di costo relativa all’ammortamento degli investimenti e
della conseguente definizione del corrispettivo di gestione. Ai fini della determinazione del
valore dell’investimento da inserire in tariffa, farà riferimento il Collaudo Finale che dovrà
includere tutte le eventuali penali irrogate.
g) Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell’importo
contrattuale, trova applicazione l’articolo 98, in materia di risoluzione del contratto.
h) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dal Concedente a causa dei ritardi.
90.1 Penali per inadempimenti contrattuali nello svolgimento del servizio
Le inadempienze gestionali ed amministrative che comportano violazioni alle vigenti normative in
materia ambientale od ai contenuti dei provvedimenti autorizzativi, comporteranno l’applicazione da parte
dell’Autorità di controllo delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa in materia
ambientale.
Fatta salva l’applicazione da parte dell’Autorità di controllo delle sanzioni di cui sopra, per le
inadempienze contrattuali riscontrate nel corso dell’esecuzione del contratto nella Fase di Gestione verranno
applicate da parte del Concedente le penalità di seguito fissate.
Il mancato rispetto, per cause imputabili al concessionario, di uno qualsiasi tra gli obblighi previsti nella
convenzione e nei regolamenti per lo svolgimento dei servizi e fatto salvo che ciò non determini causa di
risoluzione della convenzione, comporta l’applicazione di una penale pecuniaria, previa contestazione
d’addebito con le modalità di cui al successivo art. 92.
Le penali per inadempimenti contrattuali nello svolgimento del servizio sono riassumibili come di
seguito riportato:
a) Il Concessionario dovrà iniziare il servizio entro la scadenza stabilita dal presente Capitolato e
garantirne la continuità giornaliera per tutto il periodo della Fase di Gestione. In caso di
ritardato inizio o di interruzione sarà applicata una penale giornaliera pari a €/giorno 100,00.
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b) Sarà applicata una penale di €/giorno 500,00 per ogni giornata di blocco dei conferimenti in
impianto ossia nel caso in cui i mezzi che conferiscono all’impianto siano impossibilitati a
scaricare i rifiuti dovendo rientrare presso le rispettive aziende ancora carichi, con
determinazione di grave disservizio pubblico per i soggetti conferitori, nel caso in cui la
soluzione del disservizio proposta dal Concessionario non fosse ritenuta adeguata dal
Concedente. Detta penale non trova applicazione nel caso di blocco derivante da guasto causato
da forza maggiore, da giustificare opportunamente.
c) Nel caso in cui un lotto di compost vagliato e raffinato non rispetti, a seguito di verifica in
contraddittorio o di soggetti terzi, i limiti di cui ai precedenti artt. 25 e 26 per quanto riguarda il
contenuto di inerti e di plastiche, verrà applicata al Concessionario una penale pari a €/lotto
500,00.
d) Qualora, per effetto di un'infrazione in materia di sicurezza da parte del Concessionario,
l'Autorità competente dovesse disporre il fermo delle attività, il Concessionario non ha diritto ad
una sospensione dei termini temporali previsti dal contratto, con il conseguente diritto del
Concedente di applicare le penali previste per i ritardi, nonché la penale di cui al superiore
punto, fatta salva comunque la facoltà per il Concedente di rescissione del contratto.
e) E’ fatto assoluto divieto al Concessionario, l’impiego del personale di gestione necessario per
l’espletamento dei servizi in oggetto e secondo l’orario di lavoro previsto dal vigente CCNL di
settore, per lavori o quant’altro non ricadenti nelle operazioni inerenti la gestione oggetto del
presente Capitolato. Per ciascuna infrazione riscontrata, in merito all’applicazione del C.C.N.L.
pertinente, si applicherà una penale è di €/infrazione 500,00 con il conseguente obbligo di
regolarizzare immediatamente la posizione.
a) Per emissioni odorose imputabili a carenze gestionali o manutentorie si applicherà una penale
peri a €/segnalazione 200,00 per ogni segnalazione, con accertamento del fenomeno da parte
del Responsabile della Concessione.
b) Per accettazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione o formulario di rito si applicherà una
penale pari a €/evento 5.000,00 per evento.
c) Per accettazione di automezzi con manifesti segni di perdita di percolati sarà applicata una
penale pari a €/evento 1.000,00 per evento.
d) Per carenze sulla pulizia dei piazzali, delle aree circostanti, per la manutenzione del verde sarà
applicata una penale pari a €/segnalazione 200,00 per ogni segnalazione da parte del
Responsabile della Concessione rimasta disattesa.
e) Per accumulo di compost nel piazzale oltre le quantità autorizzate si applica una penale pari a
€/segnalazione 1.000,00 per ogni segnalazione da parte del Responsabile della Concessione
rimasta disattesa.
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f) La mancata possibilità di espletare il diritto di accesso all’impianto da parte del personale (o
delegato) deputato al controllo, comporta una penale pari a €/giorno 1000,00 per ogni giorno di
inadempienza;
g) Per la mancata apertura dell’impianto per ragioni non imputabili a cause di forza maggiore verrà
applicata una penale di €/giorno 2.000,00 per ogni giorno di inadempienza riscontrata.
h) Per la ritardata apertura dell’impianto verrà applicata una penale pari €/ora 300,00 per ogni ora
di inadempienza.
i) Per il ritardo nella trasmissione e/o comunicazione dei dati e della documentazione relativa alla
gestione dell’impianto verrà applicata una penale giornaliera pari €/giorno 50,00.
Fermo restando l’applicazione delle penali, il Concedente segnalerà alle Autorità Competenti le
infrazioni rilevate.
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare locali e piazzali o aree interne all’impianto per
attività o quant’altro non ricadente nelle operazioni inerenti la gestione oggetto della concessione. Per ogni
segnalazione o contestazione da parte del Responsabile della Concessione sull’utilizzo improprio delle aree,
locali o piazzali dell’impianto sarà applicata una penale di €/evento 1.000,00 per ogni evento segnalato.
Nel caso in cui vengano applicate al Concedente, da parte di soggetti terzi, penali o richieste di danni
afferenti all’esercizio del presente Capitolato per causa del Concessionario o di eventuali terzi da esso
incaricati, oltre ad applicare le penali di cui al presente Capitolato, verranno dedotti gli oneri e gli eventuali
maggiori danni patiti dal Concedente.
Per ogni infrazione, per colpa del Concessionario, alle norme di legge o alle prescrizioni autorizzative
dell'impianto rilevata dai competenti Organi di Controllo (ARPA, PROVINCIA, ASP o altri soggetti
pubblici autorizzati), sarà applicata una penale pari a €/infrazione 5.000,00 fatto salvo l’ulteriore addebito
dei maggiori danni cagionati al Concedente dalla scorretta gestione attuata dal soggetto gestore.
Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente C.S.A. saranno adottate con semplice
provvedimento amministrativo del Concedente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia
della Magistratura.
Per l’applicazione delle sanzioni, il Concedente ha il diritto di avvalersi della cauzione, che dovrà essere
ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni, sotto pena di decadenza della Concessione.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate.
Il valore economico delle penali di cui al presente articolo costituirà una voce di adeguamento in
detrazione delle tariffe da applicare a partire dal 1 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui, per qualunque
evenienza, non fosse possibile eseguire la predetta procedura, le penali verranno detratte dalla cauzione
definitiva per la Fase di Gestione, che dovrà essere integrata nei termini stabiliti dal Concedente.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal Concedente a seguito del verificarsi delle cause che le hanno determinate.
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Fermo restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il concessionario non ottemperi ai
propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile della Concessione, questo, a spese
del concessionario stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento,
provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori, servizi o per le forniture eventualmente
eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Concedente come previsto per la
procedura indicata per le penali.
Art. 91. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI PER INADEMPIMENTI
CONTRATTUALI NELLA FASE DI COSTRUZIONE E NELLA FASE DI GESTIONE –
DIFFIDA
Le violazioni sono contestate immediatamente dal Concedente con raccomandata con avviso di
ricevimento, invitando il concessionario a rimediare alle inadempienze o irregolarità riscontrate, oppure a
presentare le proprie osservazioni o giustificazioni entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
contestazione.
In mancanza di riscontro entro tale termine, oppure ove il riscontro non fosse soddisfacente, previa
contestazione da parte del Concedente del mancato adeguamento da parte del concessionario, il Concedente
provvederà ad applicare la penale entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dandone immediata comunicazione
al concessionario.
Nei casi in cui l’adempimento, anche tardivo, della prestazione sia essenziale per la regolare gestione del
servizio, il Concedente procede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 cod. civ., alla diffida del
concessionario ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, salvo un minor termine per i
casi in cui l’inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente,
avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il contratto è risolto di diritto con le modalità di cui
all’art.98.
E’ comunque fatta salva l’applicazione della penale.
CAPO XII – GESTIONE DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE CASI DI RISOLUZIONE, RECESSO,
FACOLTA’ DI RISCATTO DEL SERVIZIO
Art. 92. PASSAGGIO DEL PERSONALE AL NUOVO GESTORE
a) Il concessionario si dichiara disponibile, sin d’ora, ad utilizzare in tutto o in parte e a formare
adeguatamente, il personale necessario tra quello proveniente dalle Società di
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Regolamentazione dei Rifiuti ove costituite e comunque tra quello previsto nei commi 6 e 7
dell’art. 19 della Legge Regione Siciliana 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii
Tale disponibilità sarà oggetto, in relazione alla percentuale di personale che si intende
utilizzare, di valutazione in sede di offerta tecnica.
L’individuazione di cui sopra dovrà avvenire in concomitanza all’ultimazione dei lavori e
comunque entro il termine utile per consentire la formazione dello stesso personale, a cura e
spese del concessionario, da adibire alle mansioni e alle qualifiche indicate nei documenti di
progettazione.
b) La mancata osservanza della disponibilità offerta in sede di gara è causa di risoluzione del
contratto.
Art. 93. APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
a) Fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo, il concessionario applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in
materia.
b) La mancata osservanza di quanto sopra è causa di risoluzione del contratto.
Art. 94. RECESSO
In caso di inadempimento del Concessionario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto di
concessione (convenzione), il Concedente, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà
all’Aggiudicatario, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della
comunicazione, per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si
intenderà risolto. Il Concedente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una
penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.
Il Concedente può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del
C.C. e per qualsiasi motivo;
b) per motivi di pubblico interesse;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;
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d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico del Concessionario;
e) nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto dalla normativa
vigente;
f) nei casi di morte del titolare del Concessionario, quando la considerazione della sua persona sia
motivo determinante di garanzia;
g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome
collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e non si ritenga di
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
h) nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli atti
contrattuali;
i) per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
j) per reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi, comunque documentati per
giusta causa.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
ii. qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Gara e dal
Disciplinare di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato
scelto il Concessionario medesimo;
iii. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia.
k) Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente.
l) In caso di recesso, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali,
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rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga
a quanto previsto dall’art. 1671 Codice Civile.
m) Il Concedente si riserva la piena facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento,
mediante semplice preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, nel caso intendesse organizzare l’espletamento del servizio con personale
proprio o con un sistema diverso dalla concessione, ovvero con qualsiasi altra modalità ritenuta
più opportuna, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio. In tal caso al Concessionario spetta il
solo corrispettivo del servizio già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi
titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere, ad eccezione della quota di investimento non
ancora ammortizzata.
Art. 95. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI
Il Concessionario non può opporre, ex art. 1462 Codice Civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare le
prestazioni dovute e disciplinate dal Progetto Preliminare e dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che il Concessionario intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta al Concedente e documentate con l’analisi dettagliata delle motivazioni
addotte.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il Concessionario decade dal diritto di
fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno
prese in esame dal Concedente, che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 96. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi degli Artt. 1455 e 1456 Codice Civile, con provvedimento
motivato del Concedente e previa comunicazione del procedimento stesso a seguito delle irregolarità,
inadempienze o deficienze nella conduzione del servizio, nelle consegne o nella esecuzione dei lavori,
verificate dal Concedente e contestate al Concessionario con formali richiami, ai sensi del Capitolato
Generale (D.M. 145/2000 modificato dal Regolamento) e del presente Capitolato, che dovessero verificarsi
in numero maggiore di due, in un periodo continuativo di sessanta giorni. In tal caso, è riconosciuto al
Concedente il diritto di risolvere, unilateralmente, il contratto, mediante comunicazione con lettera
raccomandata A.R., concedendo un preavviso non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei.
In tale ipotesi al Concessionario non è riconosciuto alcun risarcimento per l’anticipata risoluzione del
rapporto contrattuale.
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Il contratto si risolve di diritto, inoltre, ai sensi degli Artt. 135, 136 e 138 del Codice. In tal caso il
Concessionario deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro
e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Concedente; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, il Concedente provvede d'ufficio addebitando al Concessionario i relativi oneri e spese.
La stazione appaltante, procederà inoltre alla risoluzione del contratto, nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e l.r. 20/11/2008 n. 15.
Il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione della violazione degli obblighi
contrattuali nelle forme previste nel presente capitolato, in caso di mancata presentazione delle osservazioni
entro il termine previsto, o nel caso in cui, dall’esame delle stesse, risulti confermato l’inadempimento, in
aggiunta ad ogni altro rimedio e diritto di legge, anche nei seguenti casi:
i. in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi
dell’inadempimento di specifici obblighi contrattuali e il Concedente dichiari al
concessionario l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del
c.c.;
ii. nel caso in cui l’Aggiudicatario, per la terza volta, non rispetti le prescrizioni del Concedente
nei termini assegnati;
iii. nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate su base annua dovesse superare il 10%
dell’importo contrattuale annuo della concessione;
iv. in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine fissato per l’adempimento ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del c.c.;
v. la stazione appaltante procederà, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 L.R. n. 15/2008 alla
risoluzione del contratto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
vi. per mancata produzione entro i termini assegnati della documentazione richiesta;
vii. nel caso di cessione o subappalto non autorizzati dal Concedente;
viii. nel caso di apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
ix. nel caso di messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte del
Concessionario;
x. nel caso di impiego di personale non alle dipendenze del Concessionario;
xi. nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi;
xii. nel caso di interruzione non motivata del servizio;
xiii. nel caso di ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la
prosecuzione della concessione ai sensi dell’Art. 1453 Codice Civile;
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xiv. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del
contratto;
xv. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
xvi. in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla
cessione dell'azienda o del ramo di attività;
xvii. in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a
carico del Concessionario;
xviii. per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei soggetti utilizzatori per effetto di
disposizioni legislative e regolamentari;
xix. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal
Concessionario nel corso della procedura di gara;
xx. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
xxi. qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del
contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
xxii. nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
xxiii. in caso di interruzione del servizio di durata superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi
imputabile al concessionario, per motivazioni non ritenute sufficientemente giustificabili dal
Concedente;
xxiv. in caso di mancato rinnovo dell’autorizzazione ambientale o altre autorizzazioni richieste
dalle norme vigenti;
xxv. nel caso in cui la commissione di collaudo, al termine delle operazioni di collaudo dichiari
non collaudabile l’impianto di trattamento dei rifiuti organici;
xxvi. in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme contenute nei piani delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori da parte del concessionario, nonché dei soggetti terzi, previa formale
costituzione in mora dell’interessato.
a) Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l’emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3,
della L. 1423/56 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinques della L. n. 575/65 introdotti con
l’art. 20 della L. n. 645/82 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Concedente, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi.
b) Nel caso di risoluzione di cui al precedente comma, il Concedente avvia le procedure per un
nuovo affidamento del servizio. Fermo restando l’obbligo del concessionario di prosecuzione
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del servizio fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo gestore e comunque non oltre due
anni dalla data della risoluzione del contratto.
c) Inosservanza del codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione sottoscritto
dalla Presidenza della Regione Siciliana.
d) Al momento della risoluzione del contratto, il Concedente si riserva di procedere alla richiesta
di risarcimento di ulteriori danni.
Nei casi previsti ai precedenti punti il Concessionario, oltre a incorrere nella immediata perdita del
deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti, che il Concedente dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito
dell’affidamento del servizio ad altro soggetto.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Concedente,
concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia
comunicazione scritta al Concessionario.
Tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale saranno addebitati al Concessionario e verrà
immediatamente richiesto ai soggetti pubblici e/o privati che forniscono la materia prima per l’impianto, il
congelamento delle fatture in sospeso ed il relativo pagamento.
Si precisa, altresì, che, in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta esplicita del Concedente, il
Concessionario decaduto avrà l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio ai livelli pattuiti e alle
medesime condizioni, fino a che il Concedente non l'avrà assegnato ad altri e comunque per un periodo non
superiore a 2 (due) anni.
Resta, inoltre, impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per i danni subiti.
La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Concessionario,
della dichiarazione con cui il Concedente comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva.
Il Concedente si riserva di applicare l’Art. 140 del Codice.
Art. 97. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI
TERMINI
a) L’eventuale ritardo del concessionario rispetto ai termini per la presentazione del progetto
esecutivo, superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto,
a discrezione del Concedente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136
del Codice, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida
o altro adempimento.
b) L’eventuale ritardo imputabile al concessionario nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a
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30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione del
Concedente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice.
c) La risoluzione del contratto ai sensi del punto b) trova applicazione dopo la formale messa in
mora del Concessionario con assegnazione di un termine per compiere i lavori, e in
contraddittorio con il medesimo concessionario.
d) Nel caso di risoluzione del contratto, le penali di cui all’art. 91 sono computate sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dal concessionario rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Responsabile del Procedimento per compiere i
lavori con la messa in mora di cui al punto c).
e) Sono dovuti dal concessionario i danni subiti dal Concedente in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a
terzi. Per il risarcimento di tali danni il Concedente può trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla cauzione definitiva
nella Fase di Gestione.
Art. 98. ESECUZIONE IN DANNO
In caso di risoluzione, revoca o di grave inadempienza del Concessionario, il Concedente si riserva il
diritto di affidare a terzi la conduzione e/o la realizzazione di quanto oggetto della Concessione, con addebito
della differenza a carico del Concessionario stesso.
L'affidamento a terzi viene notificato al Concessionario inadempiente nelle forme prescritte con
l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. Al
Concessionario inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dal Concedente rispetto a quelle
previste dal contratto risolto.
Per l’applicazione delle sanzioni e per le spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio, il
Concedente ha il diritto di avvalersi delle cauzioni previste all’uopo, che dovranno essere ricostituite nella
sua integrità nel termine di 15 (quindici giorni), sotto pena di decadenza della Concessione.
L’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dal Concedente a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno
determinato l’applicazione delle penali.
Art. 99. RISCATTO DEL SERVIZIO
a) Il Concedente si riserva la facoltà di riscatto del servizio, prima della scadenza naturale della
convenzione nei seguenti casi:
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i. Modifica delle norme nazionali o comunitarie in materia di gestione dei rifiuti, tale da
rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
ii. Rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale, rilevanti innovazioni
tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l’equilibrio economico
finanziario in modo da rendere non conveniente per il Concedente la prosecuzione del
servizio;
iii. importanti motivi di interesse pubblico.
b) Il riscatto del servizio comporta la restituzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali strumentali all’espletamento del servizio.
c) In caso di riscatto, al concessionario è dovuta un’indennità calcolata tenendo conto del valore
dei beni non ammortizzati, risultanti dal piano economico finanziario.
d) La volontà di riscatto è comunicata al concessionario almeno due anni prima della data in cui
dovrà cessare la gestione ed in modo che sia portato a termine l’esercizio annuale in corso.
e) La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno cinque anni
dalla stipula della convenzione.
f) Nel caso di cui alla lettera ii) il concessionario, a cui è stata comunicata la volontà di riscatto,
può offrire di modificare le condizioni del contratto per ristabilire l’equilibrio economico
finanziario a favore del Concedente. Se il Concedente ritiene accettabile la proposta, la modifica
concordata è formalizzata con atto aggiuntivo.
Art. 100. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
a) Al termine della durata del contratto di concessione (convenzione), gli immobili, le strutture e
tutto ciò che è materialmente contenuto nell’area destinata alla realizzazione e gestione
dell’impianto, unitamente a tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione eseguiti dal
concessionario, dovranno essere nella piena disponibilità del Concedente a costo zero e in
condizioni di perfetta funzionalità e stato di conservazione, senza che al concessionario sia
dovuto alcun indennizzo o corrispettivo o compenso a qualsiasi titolo, anche per eventuali
migliorie e/o addizioni apportate nel periodo della concessione del servizio rispetto al progetto
iniziale approvato.
b) Nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto il concessionario avrà l’obbligo di effettuare,
in contraddittorio con gli incaricati del Concedente, gli accertamenti e le verifiche necessarie per
accertare la perfetta funzionalità delle singole parti degli impianti che dovranno essere restituiti.
c) In ogni caso il concessionario deve assicurare la continuità del servizio fino al subentro del
nuovo gestore, pena l’obbligo del risarcimento di ogni danno subito dal Concedente o da terzi.
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d) Qualora gli immobili, le strutture, gli impianti, le attrezzature che saranno restituiti al
Concedente non si trovassero in condizioni di perfetta funzionalità, o venissero riscontrati
danneggiamenti, fermo restando l’obbligo di totale risarcimento in capo al concessionario, la
cauzione definitiva prestata nella Fase di Gestione verrà trattenuta a garanzia del risarcimento
dei danni riscontrati, ed in caso di mancato risarcimento, incamerata dal Concedente.
e) Ad avvenuta ultimazione del servizio si procederà, in contradditorio con il Concessionario e
sulla scorta del verbale di consegna, all’accertamento dello stato delle infrastrutture, impianti e
attrezzature, redigendo un apposito verbale di ultimazione.
In casi di esito negativo si rileveranno e verbalizzeranno gli eventuali vizi e danni, che il
Concessionario è tenuto a eliminare, a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte
dal Concedente, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente Capitolato,
proporzionale all'importo della parte di lavori che, direttamente e indirettamente, traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.
Contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, il Concessionario fornirà una
dichiarazione attestante l'esecuzione o meno di interventi di manutenzione straordinaria o
ripristino sugli impianti e, in caso affermativo, consegnerà le relative dichiarazioni di
conformità ove prescritte.
Il Concessionario consegnerà le relative dichiarazioni di conformità anche per eventuali
interventi di ripristino disposti successivamente al Verbale di ultimazione.
CAPO XIII – NORME FINALI
Art. 101. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
a) Il concessionario è obbligato a considerare a proprio carico:
i. Le spese relative alla stipulazione della convenzione, quelle per le copie dei documenti e dei
disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di
bollo e l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello
stesso.
ii. Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione della concessione, dal giorno della
consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.
iii. Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative richieste per l’appalto.
iv. Le spese per l’applicazione del D.Lgvo 81/08 e ss.mm.ii., sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
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v. Ogni onere e indennità per gli espropri e/o per l’acquisizione delle aree.
vi. Le spese ed ogni onere da sostenere per l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, permessi
e pareri, comprese le spese di pubblicazione ed eventuale adeguamento a prescrizioni
sopraggiunte.
vii. Le spese per ogni analisi e controllo, comprese quelle eventualmente imposte dagli organi
competenti, anche in aggiunta a quelle previste dal progetto e dalla concessione.
viii. Ogni onere relativo alle analisi, al trasporto ed allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti,
qualsiasi sia la loro natura, sia nella Fase di Costruzione sia nella Fase di Gestione.
ix. Il Concessionario solleverà completamente il concedente da ogni onere, restando a propria
cura e spese anche la tacitazione di qualsiasi danno conseguente sia ai lavori sia alla gestione.
x. Tutti gli oneri, compresi quelli accessori per il rilascio del certificato di collaudo statico,
quando necessario, del collaudo tecnico-amministrativo, quali prove di carico, prove sulle
strutture, carotaggi, saggi, accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d’uso, mano
d’opera, ecc., del collaudo funzionale e più in generale quant’altro riportato dall’art. 37
comma 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii.
xi. L’onere, qualora necessiti, per il pagamento della pratica relativa al primo collaudo degli
apparecchi di sollevamento, dei recipienti a pressione e degli impianti di riscaldamento.
xii. Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in esercizio dell’impianto.
xiii. Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento e smaltimento in discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere, all’esecuzione dei lavori e
alla gestione dell’impianto;
xiv. Le spese relative a quant’altro previsto nel presente capitolato.
xv. Tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di collaudo.
b) Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Codice, al Regolamento e al presente
Capitolato, nonché a quanto previsto da tutte le leggi, norme, piani per le misure di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, sono a carico del concessionario gli oneri e gli obblighi che
seguono.
xvi. La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati o comunque interessati
con l’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e provvedendo
altresì alle necessarie segnalazioni diurne e notturne. Qualora i lavori interessassero tratti
stradali ove abbia a svolgersi il traffico, dovrà essere garantita l’osservanza delle norme di
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polizia stradale di cui al DL 30/4/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed al
relativo regolamento di esecuzione.
xvii. La fornitura di locali uso ufficio, idoneamente rifiniti, forniti dei servizi necessari ed arredati,
per la permanenza ed il lavoro di ufficio del personale della Direzione Lavori. I locali saranno
realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la
quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature in dotazione. Saranno inoltre
idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico al
concessionario di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
xviii. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi.
xix. Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro, dalla consegna fino alla
restituzione al Concedente, con pulizia quotidiana del cantiere, eseguita con personale
necessario, anche se occorra per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o
maestranze operanti in cantiere.
xx. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose del Concedente che
saranno consegnate al Concessionario. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di
sospensione lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo non sia
avvenuta la consegna delle opere al Concedente.
xxi. La fedele esecuzione dell’Opera e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Responsabile del Procedimento, dall’Alta Sorveglianza e dal Direttore dei Lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso il
Concessionario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
xxii. L’impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant’altro si renda
necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione, prelievo
campionature e rilievo occorrenti per verifiche, contabilità e collaudazione, dalla consegna
dei lavori fino alla data del collaudo, compreso l’onere della conservazione di eventuali
segnali di riferimento di interesse;
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xxiii. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed
autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie
di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad
esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.
xxiv. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, comunque
all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dalla presente concessione e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Concedente, la loro conservazione e
custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento
di tali operazioni.
xxv. L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento
ed all’Organo di Alta Vigilanza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione
dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste.
xxvi. Gli oneri derivanti al concessionario per le particolari cautele da adottare (verifica
preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti
nell’esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi,
tubazioni, manufatti speciali, ecc…, relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas,
acqua, telefono, elettricità, ecc…);
xxvii. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori,
con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti
esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
xxviii. La preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, arredi e accessori,
accompagnata dalla documentazione tecnica, da eventuali grafici illustrativi e, ove richiesto
dalla Direzione Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall’Organo di Vigilanza, da
calcoli giustificativi atti ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle
norme di accettazione, ai fini dell’approvazione da parte della Direzione dei Lavori e dal
Concedente. Il Concessionario dovrà provvedervi, a propria iniziativa o su richiesta della
Direzione Lavori o del Responasabile del Procedimento, prima dell’inizio della fornitura,
senza che ciò dia titolo a compensi particolari. I campioni e le relative documentazioni
accettati dal Direttore dei Lavori dovranno essere conservati fino a collaudo nei locali messi a
disposizione del Concedente da parte del Concessionario;
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xxix. L’esecuzione e le spese per prelievi e campionature di lavori, materiali e forniture che
venissero richiesti dalla Direzione Lavori, dal Responsabile del Procedimento e/o
dall’Organo di Alta Vigilanza.
xxx. L’esecuzione di esperienze ed analisi (come anche verifiche, assaggi, ecc.) e relative spese
che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dall’Organo di Alta
Vigilanza, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella
normativa di accettazione o di esecuzione. Tali verifiche non escludono la responsabilità del
concessionario per vizi, difetti o difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali
impiegati, e non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo al concessionario;
xxxi. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione
Lavori, dal Concessionario e del Responsabile del Procedimento, nei modi più adatti a
garantirne l’autenticità, in idonei locali o negli uffici direttivi.
xxxii. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprietà del Concedente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
all’avvio delle attività di gestione dell’impianto.
xxxiii. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solette,
mensole, rampe, parapetti, ecc.) che venissero ordinati dalla Direzione Lavori, dal
Responsabile del Procedimento o dal Collaudatore.
xxxiv. L’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e
strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche.
xxxv. Le spese per le operazioni di collaudi tecnici e funzionali, prescritti dal Concedente per le
strutture e gli impianti.
xxxvi. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali
ripristini.
xxxvii. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ad indenni il Concedente
ed il suo personale.
xxxviii. I danni che per cause dipendenti o per negligenza del Concessionario fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico
esclusivamente del Concessionario stesso.
xxxix. Il divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere
oggetto della concessione, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori e/o dal
Responsabile del Procedimento.
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xl. L’assunzione in proprio, tenendone indenne il Concedente, di ogni responsabilità risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni del
concessionario a termini di contratto.
xli. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.
c) Al termine della durata della concessione, l’impianto e l’area ove è ubicato l’impianto stesso,
dovrà essere trasferito al concedente in perfetto stato di esercizio e di manutenzione e a costo
zero e secondo le procedure previste per legge. Nel corso dell'ultimo anno di durata della
concessione il Responsabile della Concessione provvede, in contraddittorio col concessionario,
ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare gli
impianti nello stato di manutenzione e di efficienza tale da essere considerato idoneo per il
normale funzionamento dei medesimi; le relative spese saranno ad esclusivo carico del
concessionario.
d) Il concessionario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dal Concedente (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con oneri a totale carico del concessionario.
Art. 102. REPERTI ARCHEOLOGICI
a) Fermo restando l’obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del
Codice, ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori
dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i
Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza, al Responsabile del
Procedimento, all’Organo di Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori. I Lavori potranno essere
ripresi solo dopo ordine scritto del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori su
espressa autorizzazione della Sovrintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri
sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di Forza
Maggiore.
b) Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti
archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione,
in accordo con il Concedente e l’Organo di Alta Vigilanza, delle soluzioni più adeguate di
intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente
per l’approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.
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Art. 103. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
a) Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di
utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e
se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di
tempo e senza spese per il Concedente.
b) Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e
delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti
delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità
esclusiva del Concessionario.
Art. 104. BONIFICA
a) Qualora in corso d’opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il
Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d’intervento
ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese,
alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei
materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che
saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente
segnalare l’evento.
b) Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte
le operazioni di bonifica e fino all’avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora
contenuto nelle tempistiche concordate con l’Amministrazione, darà luogo a una Proroga per il
tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività
di bonifica necessarie.
Art. 105. REGISTRAZIONE
La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della
Convenzione sono a carico del Concessionario.
Art. 106. TRATTAMENTO DATI (NORME SULLA PRIVACY)
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i
contemperamenti previsti dalla Legge 241/1990, modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs. 196/2003. In
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particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di
consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del
contratto. Per il trattamento dei dati si applica il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 107. RESPONSABILITA’
Qualsiasi responsabilità civile e/o penale conseguente all’effettuazione delle operazioni espletate
dall’aggiudicatario della concessione sono a totale carico del medesimo. Il Concedente dovrà pertanto
ritenersi completamente manlevato e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.
L’esecuzione dei lavori e della gestione del servizio dovrà avvenire nell’assoluto rispetto di tutte le
norme e regole tecniche di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro vigenti ed applicabili, sia di ambito
nazionale che locale; tale primario scopo dovrà essere perseguito sia in maniera formale che sostanziale, in
modo da rendere la prestazione di servizio sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da
persone o da beni, tanto dello stesso Concessionario quanto del Concedente o di terzi, in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 108. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
a) Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in
relazione alla concessione dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al
Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto
notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del
documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata
e documentata nei 10 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del
Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini
sono raddoppiati. Entro i successivi 10 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare
al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti
di cui all’art. 240 del Codice.
b) Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori e prima del collaudo, il
Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori e
dell'Organo di Alta Vigilanza.
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Art. 109. CLAUSOLE DELL’IMPRESA
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita della Società di Progetto
concessionaria; inoltre, qualunque clausola apposta dal Concessionario stesso sulle proprie fatture, note,
corrispondenza, o aggiunta da Esso sull’ordine, dovrà ritenersi come non scritta.
Art. 110. GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240
del Codice saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. E’
pertanto escluso il ricorso all’arbitrato. Il Foro competente e quello del Lazio – sede di Roma.
Art. 111. SCHEMA DI CONVENZIONE
Si intende allegato al presente schema di capitolato lo schema di convenzione che recepisce i contenuti
del presente schema di capitolato descrittivo e prestazionale.
Art. 112. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal
contratto/convenzione, possono essre fatte alla persona del Concessionario, oppure alla persona che lo
rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio indicato dal Concessionario.
Art. 113. NORMA DI RINVIO DINAMICO
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente capitolato valgono le prescrizioni e le
indicazioni delle vigenti norme in materia di esecuzione dei lavori, dei servizi, di contratti pubblici e sulla
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché ogni altra legge, norma, piano e disposizione inerente la
concessione.
Inoltre la documentazione tecnico – economica e tempo presentata in sede di gara dovrà altresì essere
conforme alle eventuali norme che dovessero essere pubblicate successivamente all’approvazione del
presente capitolato descrittivo e prestazionale ed alla indizione della gara e che riportino disposizioni
necessarie ed indispensabili per conseguire il collaudo dell’opera e/o la piena agibilità e perfetta funzionalità
dell’impianto.
Il concessionario dovrà inoltre, in ogni fase della concessione, garantire il pieno rispetto delle
disposizioni normative e legislative successive alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto in
oggetto.
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Per tutto quanto previsto nel presente Capitolato, nel caso di eventuale difformità dalla normativa di
settore, si fa riferimento alla stessa norma.