Certificazione Energetica degli Edifici: Normativa e Procedure

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Certificazione Energetica degli Edifici: Normativa e Procedure - Quadro Normativo, Esempi Pratici sulla Certificazione Energetica degli Edifici

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1 1

Certificazione Energetica degli

Edifici: Normativa e Procedure

Relatore Ing. Felicetto Massa

Dottorando

Università Degli Studi di Cassino

2

Indice

Motivi dell’efficienza energetica

Direttiva 2002/91/CE

Normativa Nazionale

Adempimenti nel caso di realizzazione e

progettazione dei nuovi edifici

Normativa

CASO PRATICO DI CERTIFICAZIONE

3

I MOTIVI DELL’EFFICIENZA

ENERGETICA

Le principali cause dell’effetto serra sono le

emissioni di CO2. Queste provengono

principalmente dalla combustione di materiali

fossili. La conservazione dell’energia deve

essere il compito principale di ogni strategia

di controllo del surriscaldamento del pianeta.

L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le

emissioni annuali di CO2 di circa 300 milioni

di tonnellate, entro il 2020, adottando misure

di risparmio energetico nell’edilizia

residenziale e non residenziale.

4

DIRETTIVA 2002/91/CE:SINTESI

La direttiva comprende quattro elementi principali:

una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato

degli edifici;

i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione

e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;

i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e

l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di

altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel

corso degli ultimi cinque anni;

l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria

condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento

dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.

La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi

che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto

della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata

dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di

raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione

dell'edificio, il recupero del calore ecc.

Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia

di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.

5

DIRETTIVA 2002/91/CE:CAMPO

DI APPLICAZIONE

La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici

pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione

delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i

siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica

degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione

d'insieme.

La direttiva non contiene provvedimenti per gli impianti mobili (come ad

esempio gli elettrodomestici). Nell'ambito del piano d'azione sull'efficienza

energetica sono già stati adottati o sono previsti provvedimenti

sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio.

6

DIRETTIVA 2002/91/CE:

ATTESTATI NORME MINIME E

CONTROLLI

All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio

deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico.

La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il

proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico,

adotti i provvedimenti necessari.

Essa prevede tuttavia anche che i locatari siano messi in condizione di

regolare il consumo di calore e acqua calda se tali misure sono

economicamente convenienti.

Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime e

sono tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano

effettuati da personale qualificato e indipendente.

La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento

dell'allegato al progresso tecnico. L'allegato contiene gli elementi da

prendere in considerazione nel calcolo del rendimento energetico degli

edifici e le prescrizioni relative al controllo delle caldaie e degli impianti

centralizzati di aria condizionata.

7

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell'edilizia“

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.

311 "Disposizioni correttive ed integrative al

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al

rendimento energetico nell'edilizia“

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115

"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi

energetici e abrogazione della direttiva

93/76/CEE"

8

Art. 4 D.Lgs 192/05

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e

requisiti della prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al

contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui

all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della

destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,

l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per

la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua

calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per

l'illuminazione artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e

convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla

ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i

requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,

tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso

degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la

qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la

certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di

climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in

funzione dei progressi della tecnica.

9

I PRIMI 3 DECRETI ATTUATIVI

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento

di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e

b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

concernente attuazione della direttiva

2002/91/CE sul rendimento energetico in

edilizia.”

2. Decreto 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali

per la certificazione energetica degli edifici”;

3. DA EMANARE

A breve un'altro regolamento definirà infine nelle

prossime settimane le figure dei certificatori

energetici (ingegneri, architetti, professionisti)

abilitati al rilascio delle certificazioni.

10

Regolamento e Linee Guida Definito dal D.P.R. 59/09, in

vigore dal 25/06/09, il regolamento stilato secondo l’Art.

4, c. 1, l. a) e b) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., confermano i

controlli previsti dal regime transitorio del D.Lgs. 311/06,

con poche variazioni ed alcune novità; mentre le linee

guida nazionali per la certificazione energetica degli

edifici (D.M. 26 giugno 2009 – GU 158/09) definiscono,

oltre ai metodi di calcolo da adottare, le tabelle di

classificazione nazionale per climatizzazione invernale e

produzione di acqua calda sanitaria, ed i modelli per la

redazione degli attestati di qualificazione e certificazione

e alla procedura di calcolo semplificata.

11

QUADRO LEGISLATIVO

12

QUADRO LEGISLATIVO:DPR

59/09

Il decreto ha la finalità di promuovere un’applicazione

“omogenea, coordinata e immediatamente operativa”

delle norme per l’efficienza energetica sul territorio

nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i

requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:

climatizzazione invernale (è mantenuto l’assetto del

DLgs 192/05)

preparazione di acqua calda per usi sanitari

(sull’argomento in realtà non si chiarisce il ruolo

dell’obbligo delle fonti rinnovabili)

climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al

DLgs 192/05)

illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se

poi nel testo del decreto non se ne parla)

13

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA

Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si

applicano alle Regioni e Province autonome che non

hanno adottato propri strumenti di certificazione

energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino

all'emanazione di strumenti attuativi regionali di

certificazione energetica.

Tutte le Regioni e le Province autonome che invece

si sono già dotati di strumenti per la certificazione

energetica dovranno assicurare un graduale

ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione

alle Linee guida nazionali.

14

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA Gli allegati al decreto riportano rispettivamente:

Allegato A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici

non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua

calda sanitaria;

Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione

dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

dell'edificio;

Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle

prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi

energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;

Allegato 4 - Sistema di classificazione concernente la climatizzazione

invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;

Allegato 5 - Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici

residenziali;

Allegato 6 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici

residenziali;

Allegato 7 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non

residenziali;

Allegato B – Norme tecniche di riferimento.

15

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA

Attestato di Certificazione Energetica

L'attestato di certificazione energetica avrà una validità

massima di dieci anni, confermata solo se sono

rispettate le prescrizioni normative che riguardano le

operazioni di controllo di efficienza energetica, degli

impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni

l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello in cui è prevista la

prima scadenza non rispettata per le predette

operazioni di controllo di efficienza energetica.

16

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA

Attestato di Certificazione Energetica

All'attestato di certificazione energetica devono essere

allegati i libretti di impianto o di centrale.

L'attestato di certificazione energetica DEVE essere

aggiornato a seguito di:

interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25%

della superficie esterna dell'immobile;

installazione di sistemi di produzione con rendimenti più

alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;

interventi che, fermo restando il rispetto delle norme

vigenti, possano ridurre la prestazione energetica

dell'edificio.

17

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA

L'Allegato 6 al decreto precisa che l'attestato di

certificazione energetica deve contenere

l'informazione sintetica in termine di classe

energetica globale (definita nell'Allegato 4) per la

climatizzazione invernale e per la produzione di

acqua calda sanitaria.

La rappresentazione grafica globale delle prestazioni

energetiche (tachimetro) e della classificazione

energetica è identificata come sommatoria delle

prestazioni parziali relative alla climatizzazione

invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici

residenziali la certificazione energetica riguarda il

singolo appartamento, indipendentemente dal fatto

che l'impianto sia centralizzato o individuale.

18

METODO DI CALCOLO

Metodi di calcolo

Nessuna particolare novità per il calcolo della

prestazione energetica degli edifici, con la

conferma delle norme UNI TS 11300, parte 1

e 2, per il metodo calcolato di progetto.

Per la certificazione degli edifici esistenti è

stato introdotto un metodo di calcolo "da

rilievo o standard", di riferimento, che

prevede tre diverse modalità di approccio.

19

Bilancio energetico dell’edificio La procedura di calcolo definisce dapprima quello che è il fabbisogno di

energia dell’involucro per la climatizzazione invernale (QH,nd)

Apporti solari

Perdite per ventilazione

Perdite per trasmissione

attraverso gli elementi

trasparenti

Perdite per

trasmissione

attraverso elementi

opachi inclinati

Perdite per

trasmissione

attraverso

elementi opachi

verticali Perdite per trasmissione

attraverso gli elementi

opachi orizzontali

Apporti

interni

apporti gratuiti

interni

QInt

energia

dispersa per

ventilazione

QH,ve

energia

dispersa per

trasmissione

QH,tr

apporti gratuiti

solari

QSol

fattore

correttivo

H,gn

Energia per il riscaldamento

19

20

UNI/TS 11300-2

Rendimento impiantistici

20

d

e e

gn

c

,

,

hvs hvsp H

rg e d gn g H

Q QQ

21

METODO DI CALCOLO

La Certificazione Energetica degli edifici

esistenti può essere rilasciata:

Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e

con qualsiasi destinazione d'uso secondo le

Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati

ricavati da analisi in loco o da tabelle delle stratigrafie

delle UNI/TS

SOLO per gli edifici residenziali esistenti di

superficie inferiore a 3000 metri quadri, in

alterativa, secondo il metodo di calcolo DOCET,

predisposto da CNR ed ENEA

SOLO per gli edifici residenziali esistenti di

superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora,

secondo il metodo semplificato riportato nell'allegato

2 alle linee guida

22

FASE DI AVVIO

Nella fase di avvio, l'indice di prestazione

considera solamente la climatizzazione

invernale e la preparazione dell'acqua calda

sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si

fa riferimento ad una valutazione qualitativa

dell'involucro. Successivamente, si terrà conto

anche dell'indice di prestazione energetica per

l'illuminazione degli ambienti.

Soggetti abilitati alla certificazione

Per quanto concerne i soggetti abilitati alla

certificazione energetica, in attesa dell'apposito

regolamento, trova applicazione, in via

transitoria, l'allegato III al d.lgs 115/2008.

23

TIPI DI INTERVENTO

24

EDIFICIO DI NUOVA

COSTRUZIONE

25

EDIFICIO DI NUOVA

COSTRUZIONE

26

EDIFICIO DI NUOVA

COSTRUZIONE

27

EDIFICIO DI NUOVA

COSTRUZIONE

28

EDIFICIO DI NUOVA

COSTRUZIONE

29

EDIFICIO DI NUOVA

COSTRUZIONE

30

EDIFICIO DI

NUOVA

COSTRUZIONE

31

EDIFICIO DI NUOVA

COSTRUZIONE

32

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA:AQE

33

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA:AQE

34

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA:ACE

35

LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA:ACE

36

CASO DI STUDIO

APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO

IN VILLETTA TRIFAMILIARE

Calcolo Fabbisogno Energetico

Globale ACS+ Riscaldamento

37

Importante

Data della richiesta del permesso a costruire: Maggio 2006

38

Caso Pratico Appartamento al primo piano in

Villa Trifamiliare

38

Trasmittanza parete

esterna verificata

Trasmittanza verso vicini

non rispettata

Ponte Termico non

Corretto

Radiatori a Bassa

Temperatura;

Tubazioni isolate ed

interne all’isolamento;

Valvole Termostatiche;

Caldaia ad alto

rendimento;

39

PARETE ESTERNA

40

PARETE SOTTOFINESTRA

41

PARETE FITTIZIA PILASTRO

42

Verifica Correzione ponte

Termico

Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media

UParete Fittizia< 1.15 Ucorrente IL PONTE TERMICO E’ CORRETTO

U UParete Fittizia > 1.15 Ucorrente

occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete”

Fittizia Corrente

Corrente

U U 0,752 0,364U% 106%

U 0,364

43

CORREZIONE PONTI TERMICI

influenza delle aree

Corrente Corrente Fittizia Fittiziam

Corrente

A U A U 1,10 2,7 0,364 0,3 2,7 0,762U 0,57

A 1,10 2,7

H= 2,7 m

6

2,1

1,1

Pilastri 0,30 x 0,30

44

I PONTI TERMICI SECONDO IL 311

il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture

opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il

volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non

dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o

uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2

dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia

climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse

risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio

non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della

trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2

dell’allegato C al presente decreto devono essere rispettati

dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte

termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero

previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore

(sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i

limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al

presente decreto con riferimento alla superficie totale di

calcolo.

45

SOLAIO INTERPIANO

Maggiore di 0,8 W/m2K

46

SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO

47

FABBISOGNO ENERGETICO

42,11 kWh/m2a

AL 2010

EPi

48

CLASSI

ENERGETICHE

SECONDO LE LINEE

GUIDA

COMMENTO AL

FABBISOGNO PER LA

CLIMATIZZAZIONE

INVERNALE

CLASSE C

Per

P ERCHE’ 38,52 kWh/m2a

è

COMPRESO TRA 42,11 E (42,11 x 0,75)=31,58 kWh/m2a

49

COMMENTO AL FABBISOGNO DI ACS

CLASSE E

ATTESO PERCHE’ NON E’ INSTALLATO IL SISTEMA DI

PRODUZIONE DI ACS DA SOLARE TERMICO

50

COMMENTO AL FABBISOGNO GLOBALE

CLASSE Cgl

PERCHE IL LIMITE SUPERIORE DELLA CLASSE E’

60,11 kWh/m2a ed il valore ottenuto è 59,91 kWh/m

2a

51

CONCLUSIONI

52

DOMANDE A CUI DARE UNA RISPOSTA

Rimangono sicuramente da chiarire una

serie di aspetti:

gli uffici regionali preposti alla ricezione degli

ACE

la definizione del fabbisogno per il

raffrescamento e per l'illuminazione

(quest'ultima, però, riguarda gli immobili non

residenziali, gli alloggi propriamente detti)

Elevati costi di Consulenza Energetica

Non sarebbe meglio che i soggetti

certificatori siano estranei alla proprietà?

53

Grazie per l’attenzione !! f.massa@unicas.it

53

Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica

degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”,

organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti,

processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto

congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli

edifici”

SIAMO QUASI ALLA FINE

DELL’OPERA DI ATTUAZIONE

DELLA CERTIFICAZIONE

ENERGETICA…

MA IL BENESSERE DELL’UOMO

NON DIPENDE SOLO DALLE

CONDIZIONI TERMICHE E DI

UMIDITA’???