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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 LUGLIO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 28 DEL 18 LUGLIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE LA DOMANDA DI ESENZIONE DAL CANONE RAI ENTRO IL 31 LUGLIO
Si riepilogano in questa scheda le modalità per richiedere l'esenzione dal pagamento del
canone RAI a partire dal secondo semestre 2014, e le scadenze delle rate per coloro che
sono soggetti al pagamento e hanno scelto la modalità rateale.
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ISTANZA DI RIMBORSO IVA 2° TRIMESTRE 2014 ENTRO IL 31 LUGLIO
Entro fine mese i contribuenti IVA che presentano un credito IVA relativo al 2° trimestre
2014 superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti possono richiederne il
rimborso o la compensazione presentando un’apposita istanza con il modello IVA TR
approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.03.2014.
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DETRAZIONE 19% SPESE ASSICURAZIONE
E' possibile portare in detrazione le spese sostenute per i premi di assicurazione pagati
nell'anno. Occorre, tuttavia, considerare che quest'anno il limite di spesa è stato ridotto
da 1.291,14 € a 630 € e dal 2014 l'importo scenderà ulteriormente a 530 €.
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AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL BONUS IRPEF: LE NUOVE MODALITÀ DI RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo le nuove modalità di
recupero del bonus Irpef erogato da parte dei sostituti d'imposta, alla luce dei recenti
chiarimenti forniti dalla Circolare n. 22/E/2014 e corredando la rubrica con una serie di
esempi.
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CASI RISOLTI
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SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 21.07.2014 AL 04.08.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 LUGLIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio il Decreto ministeriale 27
giugno 2014 che attua le disposizioni contenute nell’articolo 37 del D.L. n. 66/2014 (“decreto
Irpef”) in merito alla cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione. I fornitori
potranno cedere “pro soluto” a banche e intermediari finanziari il proprio credito maturato al 31
dicembre 2013, assistito dalla garanzia dello Stato, al netto di una percentuale di sconto fissata
nella misura massima dell’1,90% in ragione d’anno ovvero, per gli importi eccedenti i 50mila euro,
dell’1,60 per cento.
Consulenti del lavoro, intermediari finanziari e associazioni professionali aumentano il
pressing sull'Amministrazione finanziaria per la proroga del termine di presentazione del modello
770/2014, la cui scadenza ordinaria è il prossimo 31 luglio. L'adempimento sarebbe, infatti,
complicato dal ritardo nella consegna dei software ed i chiarimenti tardivi. La richiesta è quella di
allineare il termine a quello di deposito degli altri modelli dichiarativi, quindi al 30 settembre 2014.
Al momento dall'Amministrazione finanziaria non sono trapelate indicazioni, né in senso
favorevole al rinvio né in senso opposto.
In considerazione della scadenza del 31 luglio (salvo proroghe dell'ultim'ora) per la
presentazione del modello, occorre tenere presenti le novità del Frontespizio. In particolare, nel
riquadro “Firma della dichiarazione” è stata inserita una nuova casella "Attestazione" per la
gestione di quanto previsto dall’art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013, ovvero l'obbligo del
rilascio del visto di conformità o dell'attestazione dell'organo incaricato ad effettuare il controllo
contabile in presenza di crediti per importi superiori a € 15.000 annui certificati nella dichiarazione
ed utilizzati in compensazione nel mod. F24.
Con comunicato stampa del 15 luglio, Equitalia rende noto di aver rafforzato la
collaborazione con l'Istituto Nazionale Revisori Legali. Infatt i , è stato sottoscritto
dall’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, e dal presidente dell’istituto
Nazionale Revisori Legali, Virgilio Baresi, il protocollo d’intesa nazionale per una capillare
cooperazione sul territorio. Con la successiva sottoscrizione delle convenzioni a livello territoriale, è
prevista l’attivazione di sportelli telematici a cui i professionisti potranno rivolgersi per ottenere
una consulenza dedicata e fissare un appuntamento presso le sedi locali per risolvere le situazioni
più complesse e delicate.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio il Dpcm del 28 maggio 2014,
adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che, a seguito del
superamento del sistema di finanziamento pubblico ai partiti (Legge n. 149/2013), definisce i
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criteri di ripartizione e le modalità attraverso le quali i contribuenti possono destinare il 2‰ della
loro Irpef ad una formazione politica (articolo 12, comma 1, del D.L. n. 149/2013). Il nuovo
meccanismo di finanziamento volontario ha trovato la sua prima applicazione in questa
dichiarazioni dei redditi 2014 (anno d’imposta 2013), per le quali è stato predisposto uno specifico
modulo. Dal 2015 (anno d’imposta 2014), lo stampato sarà unico per 2, 5 e 8 per mille.
Presso il Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto il primo incontro del tavolo di lavoro
sull'obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di un Pos per i pagamenti di importo superiore a
30 euro, in vigore dal 30 giugno scorso. All'incontro erano presenti i rappresentanti della Banca
d'Italia e del ministero dell'Economia, oltre che i rappresentanti del Consorzio Bancomat e
dell'Abi. Il prossimo 22 luglio è poi previsto l'incontro con i principali operatori del mercato dei
pagamenti elettronici e nelle prossime settimane sono previsti incontri con le organizzazioni di
categoria dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti. Lo scopo di questi incontri è quello
di condividere un percorso comune che possa da un lato incentivare l'uso della moneta
elettronica e, dall'altro, condurre ad una riduzione dei costi associati a questa modalità di
pagamento.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: La domanda di esenzione dal canone RAI entro il 31 luglio
Entro il 31 luglio, i soggetti che intendono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone
RAI a partire dal secondo semestre, devono compilare e inviare all'Agenzia delle Entrate
l'apposito modello (disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
I requisiti per l'agevolazione sono avere compiuto almeno 75 anni d'età al 31.7.2014 e avere un
reddito complessivo non superiore a 6.713,98 Euro.
Si ricorda, inoltre, che 31 luglio scadono i termini di versamento delle rate del canone, per coloro
che hanno scelto il pagamento rateale. In particolare il 31 luglio scade la seconda (e ultima) rata
per i soggetti che hanno scelto il pagamento semestrale, e la terza rata per coloro che hanno
scelto il pagamento trimestrale.
IL CANONE RAI
IL CANONE RAIIl canone RAI è un'imposta sulla detenzione di uno o più apparecchi atti oadattabili alla ricezione di programmi televisivi, pertanto deve essere
pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle
emittenti televisive.
Sono soggette al canone tutte le apparecchiature munite disintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) diradiodiffusine dell'antenna radiotelevisiva. Pertanto, ad esempio, ipersonal computer anche collegati in rete, se consentono l'ascolto e/o la
visione di programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la
ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili acanone.
Invece, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore
(come un televisore) r imane soggetto a canone anche se
successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si
intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Si riproduce di seguito l'elenco degli apparecchi soggetti e non al
canone , fornito dal Ministero:
APPARECCHI SOGGETTI AL CANONEAPPARECCHI NON SOGGETTI
AL CANONE IN QUANTO NÉ
ATTI NÉ ADATTABILI ALLA
RICEZIONE DELLA
RADIODIFFUSIONE
APPARECCHIATURE ATTE
ALLA RICEZIONE DELLA
RADIODIFFUSIONE
APPARECCHIATURE
ADATTABILI ALLA RICEZIONE
DELLA RADIODIFFUSIONE
Ricevitori TV fissi Videoregistratore PC senza sintonizzatore
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dotato di sintonizzatore
TVTV
Ricevitori TV portatili
Chiavetta USB dotata
di sintonizzatore
radio/TV
Monitor per computer
Ricevitori TV per mezzi
mobili
Scheda per computer
dotata di sintonizzatore
radio/TV
Casse acustiche
Ricevitori radio fissi Videocitofoni
Ricevitori radio portatiliDecoder per la TV
digitale terrestre
Ricevitori radio per
mezzi mobili
Ricevitore radio/TV
satellitare
Riproduttore
multimediale dotato di
ricevitore radio/TV
Riproduttore
multimediale, dotato di
ricevitore radio/TV,
senza trasduttori
Terminale d'utente per
telefonia mobile
dotato di ricevitore
radio/TV
É importante precisare che il canone tv per uso privato è unico, e
copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o inabitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante
dallo stato famiglia. Inoltre, per i canoni ordinari1 in ambito familiare, la
detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento delcanone.
TERMINI DIPAGAMENTO DEL
CANONE
I termini di pagamento del canone sono:
31 gennaio (pagamento annuale);
31 gennaio e 31 luglio (pagamento semestrale)
31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento a rate).
Se la scadenza del termine di pagamento del canone cade di
sabato o di giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo se
effettuato il 1° giorno lavorativo successivo.
L'ESENZIONE PER CHIHA RAGGIUNTO I 75
ANNI D'ETÀ
La Finanziaria 20082 ha introdotto un'agevolazione per il pagamento del
canone Rai: chi ha almeno 75 anni d'età e insieme al coniuge ha un
reddito complessivo non superiore a 6.713,98 Euro (516,46 × 13 mensilità),
può chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai per la tv
1 Sono canoni ordinari quelli dovuti da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio
televisive in ambito familiare. 2 Articolo 1 comma 132 della L. 244/2007.
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posseduta nella casa di residenza3. Per poter fruire dell’agevolazione, è
richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse
dal coniuge, che hanno redditi propri.
Per il calcolo del reddito vanno conteggiati/esclusi i seguenti redditi:
VANNO CONTEGGIATI NON SI TIENE CONTO DI
Redditi imponibili, al netto degli oneri
deducibili, dichiarati con Unico o 730
Redditi esenti (es. pensioni di guerra o
invalidità o rendite Inali)
Redditi indicati nel mod. Cud, nel caso
si tratti di soggetti esonerati dalla
presentazione della dichiarazione
Trattamenti di fine rapporto di lavoro e
anticipazioni
Redditi soggetti a imposta sostitutiva o
ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi
su depositi bancari e sui titoli di Stato)
Reddito dell'abitazione principale e sue
pertinenze
Retribuzioni percepite da enti e
organismi internazionali, da
rappresentanze diplomatiche o
consolari e dalla Santa sede o da altri
enti della Chiesa cattolica
Redditi soggetti a tassazione separata
Redditi esteri non tassati in Italia
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta per il 2014 doveva
presentare la richiesta entro il 30 aprile, in questo caso era necessario
avere raggiunto i 75 anni entro il 31.01.2014. Per coloro che intendonoinvece beneficiarne (sempre per la prima volta) a partire dal secondosemestre la scadenza è fissata al 31 luglio, sempre che il compimento del
75° anno d'età avvenga entro il 31 luglio.
Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, nonè necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi
dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della
dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della
esenzione, è necessario versare il canone spontaneamente.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010,2011, 2012, 2013 possono chiederne il rimborso tramite i l modello
disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla
dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA PER
BENEFICIAREDELL'ESENZIONE
Una volta verificato il possesso dei requisiti bisogna compilare l'appositomodello (disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate) da:
inviare in plico raccomandato senza busta a : Agenzia delle Entrate,
ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti Tv, Casella postale 22, 10121 -
Torino. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata una copia fotostatica non
autenticata del documento d'identità del sottoscrittore;
consegnare ad uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un
documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari per
3 L'agevolazione non spetta se l'apparecchio televisivo è ubicato in un luogo diverso da quello di residenza.
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fruire dell'esenzione. La dichiarazione deve contenere:
i dati anagrafici del sottoscrittore;
le informazioni relative alla residenza;
il numero del canone di abbonamento Rai;
gli anni e i periodi per i quali si richiede il rimborso del canone versato o gli
anni e i periodi per i quali ricorrono le condizioni per fruire dell'esenzione.
Se il sottoscrittore non è coniugato, deve barrare l'apposita casella. Incaso contrario deve essere inserito nell'apposito quadro il codice fiscaledel coniuge convivente.
Deve essere inoltre dichiarato che i ciascuno degli anni precedenti a
quello per cui si richiede l'esenzione, la somma del reddito imputabile al
sottoscrittore e al coniuge convivente non è superiore a 6.713,98 euro.
ENTRO IL 31 LUGLIO LASCADENZA DELLE RATE
Si ricorda che, entro il 31 luglio, scadono la seconda rata del canone per il
pagamento semestrale, e la terza rata del canone per pagamento a rate.
PERIODO RATA SCADENZA EURO
ANNUALE Unica 31 gennaio 113,50
SEMESTRALEPrima 31 gennaio 57,92
Seconda 31 luglio 57,92
TRIMESTRALE
Prima 31 gennaio 30,16
Seconda 30 aprile 30,16
Terza 31 luglio 30,16
Quarta 31 ottobre 30,16
MODALITA' DIPAGAMENTO
Il Canone può essere pagato alternativamente:
con bollettino postale c/c 3103;
presso le tabaccherie;
c o n carta di credito (Visa - Mastercard - Moneta - Aura - Diners -
American Express) telefonando al servizio TAXTEL di Equitalia Nord, numero
verde 800.191.191 da rete fissa o 0039 0264161701 da telefono cellulare o
dall'estero;
via Internet fornendo numero di Canone Tv, codice di controllo e numero
carta di credito;
con il proprio IPhone, IPad o con gli altri Smartphone o Tablet (per questi
ultimi e' necessario essere provvisti del sistema operativo Android);
con carta Bancomat presso gli sportelli automatici di molte banche.
Per i versamenti effettuati in ritardo si applica la sanzione di:
€. 4,47 in caso di ritardo inferiore a 30 giorni;
€. 8,94 in caso di ritardo superiore a 30 giorni;
sono aggiunti gli interessi di mora dell'1% per ogni semestre compiuto, in
caso di ritardo superiore a 6 mesi.
Il pagamento in tal caso deve avvenire con due bollettini postalidistinti:
il bollettino c/c 1107 per l'ammontare del canone;
il bollettino c/c 104109 per le sanzioni e interessi.
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Tuttavia, se si sceglie di pagare con carta di credito o bancomat il
pagamento potrà essere eseguito in unica soluzione.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Istanza di rimborso IVA 2° trimestre 2014 entro il 31 luglio
I contribuenti IVA che presentano un credito IVA trimestrale superiore a € 2.582,28 e che
rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando
un’apposita istanza con il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento.
Di conseguenza, l'istanza per il 2° trimestre 2014 deve essere presentata entro il prossimo 31
luglio 2014.
Il modello da utilizzare è quello approvato quest'anno con Provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 26.03.2014, nel quale, rispetto al precedente modello, è stato
alleggerito il Frontespizio e sono state recepite alcune novità IVA.
RIMBORSO IVA 2° TRIMESTRE 2014: MODELLO IVA TR ENTRO IL 31.07.2014
SOGGETTI CHEPOSSONO
UTILIZZARE ILMODELLO IVA TR
Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti IVA che
hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta, un creditoIVA > a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti.
In base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, infatti,
tali soggetti possono, in tutto o in parte:
richiedere il rimborso del credito Iva;
ovvero, portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi
e premi.
REQUISITI Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione
unicamente dai contribuenti che, nel singolo trimestre, risultino in possesso di
almeno uno dei requisiti indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e),del D.P.R. n. 633/1972.
Si tratta, in particolare, dei:
contribuenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive
soggette ad imposta con aliquota media4 (aumentata del 10%) inferiore
all’aliquota media sugli acquisti e importazioni (lett. a);
contribuenti che effettuano operazioni non imponibili5, per un ammontare
superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate
(lett. b);
4 Nella determinazione dell’aliquota media non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili,
mentre si tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del “reverse charge”, che, ai fini in esame, si
considerano imponibili con “aliquota zero”. 5 Di cui agli artt. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi
internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972.
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contribuenti che effettuano acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili
per un importo superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo di tutti gli
acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili (lett. c). In tal caso, il
recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l’imposta relativa agli
acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili del trimestre (ad eccezione
dell’acquisizione in leasing del bene);
contribuenti che effettuano operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-
septies del D.p.r. n. 633/72, ovvero:
lavorazioni relative a beni mobili materiali;
trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a
beni da esportare fuori dall’UE;
purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni
effettuate (lett. d).
soggetti non residenti (lett. e):
identificatisi direttamente in Italia;
con rappresentante fiscale in Italia.
Per il rimborso, è necessaria la prestazione delle apposite garanziepreviste dalla legge anche nel caso del rimborso del credito IVA annuale.
MODALITA’ DIRICHIESTA DEL
RIMBORSO/COMPENSAZIONE
INFRANNUALE
Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la
sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modelloIVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica entrol’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Di conseguenza, quest'anno le scadenze per la presentazione del
modello sono le seguenti:
il 30.04.2014, per il 1° trimestre 2014;
il 31.07.2014, per il 2° trimestre 2014;
il 31.10.2014, per il 3° trimestre 2014.
Quindi, il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione
del credito IVA relativa al 2° trimestre 2014 scade il prossimo 31 luglio 2014 eper essa deve essere utilizzato il modello IVA TR approvato con ilProvvedimento del 26.03.2014, che ha alleggerito il Frontespizio rispetto al
vecchio modello e accolto le novità introdotte di recente nella disciplina Iva,
in particolare:
l'aumento dell'Iva ordinaria dal 21 al 22%, avvenuto a partire dal 1° ottobre
2013 (effetto nei righi TA11 e TB11):
la rilevanza, ai fini della verifica delle operazioni non imponibili, delle
operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità e
per le quali è stata emessa fattura, come previsto dal 1° gennaio 2013
(precisazione contenuta nelle istruzioni al nuovo modello).
CODICI TRIBUTOPER LA
COMPENSAZIONE
Per la compensazione nel modello F24 dei crediti Iva trimestrali, si devono
utilizzare i seguenti codici-tributo:
6036, per il 1° trimestre 2014;
6037, per il 2° trimestre 2014;
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6038, per il 3° trimestre 2014.
CONTRIBUENTIMENSILI CONCONTABILITA’PRESSO TERZI
I contribuenti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi (studi
professionali, società di servizi,…) possono optare per la liquidazione periodicamensile posticipata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998,
assumendo cioè a riferimento, per la liquidazione periodica, le operazionieffettuate nel 2° mese precedente.
Tali contribuenti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio 2011, per determinare il credito Ivarimborsabile relativo ad un determinato trimestre, devono fare “riferimento
alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registratenel trimestre stesso e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nelmedesimo periodo”. Ad esempio, per il 2° trimestre 2014, le operazioni da
considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate neimesi di aprile, maggio e giugno 2014. Lo stesso riferimento vale per la verifica
della sussistenza dei presupposti individuati dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972.
CONTRIBUENTICON RIMBORSOIVA PRIORITARIO
Alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono ammesse all'erogazione prioritaria delrimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta. Si tratta, in particolare, di:
imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge
(codice 1 all'interno della casella "Contribuenti ammessi all'erogazione
prioritaria del rimborso");
soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di
cascami e rottami metallici - codice ATECOFIN 2004 37.10.1; codici ATECO
2007 38.31.10 e 38.32.10 (codice 2 all'interno dell'apposita casella);
soggetti che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno,
nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi - codice
ATECOFIN 2004 27.43.0, codice ATECO 2007 24.43.00 (codice 3 all'interno della
casella);
soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati -
codice ATECOFIN 2004 27.42.0, codice ATECO 2007 24.42.00 (codice 4
all'interno della casella).
IL LIMITE ALLACOMPENSAZIONE
DEI CREDITI IVA
In merito alla compensazione, si precisa che, a seguito del Decreto
semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), le regole per la
compensazione del credito IVA annuale o trimestrale sono le seguenti:
i crediti IVA > € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16
del mese successivo a quello di presentazione:
della dichiarazione annuale;
dell’istanza di rimborso infrannuale;
dalla quale il credito emerge ed esclusivamente attraverso i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate;
i crediti IVA ≤ € 5.000, possono essere compensati liberamente, senza
attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui il credito emerge.
Diversamente da quanto previsto per il credito IVA annuale, se il credito
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IVA trimestrale compensabile è superiore a € 15.000 non vi è l'obbligo di
apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale, non previsto nelmodello IVA TR.
Si precisa che il “tetto” di € 5.000 (come era stato chiarito nella Circolare n.
1/E/2010 in merito al precedente limite di € 10.000) è riferito all’anno dimaturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed ècalcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale oinfrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali
sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a
disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafondcui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo
alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.
Nel corso del periodo d’imposta, in ogni caso, non è possibilecompensare nel modello F24 un ammontare complessivo di credito Iva(trimestrale e annuale insieme) superiore a:
€ 700.000 (limite così innalzato da € 516.456,90 ad opera dell'art. 9 del D.L. n.
35/2013);
€ 1.000.000,00 nel caso di subappaltatori edili con volume d’affari dell’anno
precedente derivante per almeno l’80% da prestazione di servizi resi in
subappalto con applicazione del meccanismo del “reverse charge”.
DIVIETO DICOMPENSAZIONEDI RUOLI SCADUTI
DI IMPORTO € 1.500
I contribuenti che intendano portare il credito IVA infrannuale in
compensazione devono tener presente, oltre al suddetto limite di € 5.000 per
la compensazione "orizzontale", anche del divieto di compensazioneorizzontale di tutti i crediti d'imposta erariali (compresi quelli IVA, quindi) erelativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo) inpresenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a € 1.500, scaduti enon pagati (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010).
In base a quanto stabilito dal D.M. 10.02.2011, i pagamenti, ancheparziali, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori in
compensazione con i crediti relativi a tali imposte devono essere effettuati
mediante modello F24 - Accise indicando la Provincia di competenzadell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico ed il
codice tributo "RUOL".
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Detrazione 19% spese assicurazione
Il TUIR prevede la detrazione del 19% ai fini IRPEF sui premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni.
In relazione a queste spese è necessario distinguere a seconda che le polizze siano state
stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000, oppure dal 01.01.2001.
Si riassumono in questa tabella le condizioni per poter usufruire della detrazione in esame.
LA DETRAZIONE PER LE SPESE DI ASSICURAZIONE
POLIZZE STIPULATE ORINNOVATE ENTRO IL
31.12.2000
I premi sui contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000 sono detraibili a
condizione che:
la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti.
POLIZZE STIPULATE ORINNOVATE DAL
01.01.20014
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 01.01.2001 le condizioni per usufruire
della detrazione del 19% sono che abbiano ad oggetto:
rischio di morte;
rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%;
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana,
così come definito dal DM 22.12.2000.
Nel caso di polizze miste, ai fini della detrazione, occorrerebbe
separare le quote di spesa, attribuendo ad ognuna di esse un differente
regime. Considerata la difficoltà nell'individuazione della quota detraibile,
è necessario disporre della certificazione rilasciata dalla compagniaassicurativa, in cui è evidenziata con certezza la quota detraibile.
LIMITE DI SPESA
I l limite di spesa detraibile è stato fino al 2012 di 1.291,14 €, poi è stato
abbassato a
630 Euro per il 2013;
530 Euro e 1.291,14 per le polizze relative alla non autosufficienza per dal
2014.
Nel limite di spesa, per i lavoratori dipendenti e assimilati, va
computato anche l'eventuale premio per il quale il datore di lavoro ha
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta, evidenziato nel modello
CUD, codifica annotazioni AT, codice onere 12).
A CHI SPETTA LADETRAZIONE La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto l'onere, e anche al
familiare a carico (circolare Agenzia delle entrate n. 17/E del 18.05.2006),in particolare sia nel caso in cui il familiare a carico:
sia solo l'assicurato;
sia l'assicurato e anche contraente.
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La detrazione pertanto è concessa quando:
il dichiarante è contraente e l'assicurato;
il dichiarante è contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico;
il familiare a carico del contraente è contraente e assicurato.
DOCUMENTAZIONENECESSARIA
Per fruire della detrazione è sufficiente conservare la certificazionerilasciata dalla compagnia assicurativa.
Nel caso in cui si abbiano a disposizione solo le quietanze di
pagamento, occorre verificare nel contratto il rispetto dei requisiti e
determinare la quota detraibile.
INDICAZIONE INDICHIARAZIONE
L'ammontare di spesa va indicato in sede di dichiarazione dei redditi. Con
riferimento al modello UNICO PF 2014, va indicato nel quadro RP, alla
sezione I, con il codice "12".
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SAPERE PER FARE
IL BONUS IRPEF:LE NUOVE MODALITA' DI RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
INTRODUZIONE
Dopo le Circolari n. 8/E del 28.04.2014 e n. 9/E del 14.05.2014, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta
sul bonus Irpef di 80 euro ai dipendenti con nuovi chiarimenti, contenuti nella Circolare n. 22/E
dell'11 luglio 2014.
I nuovi chiarimenti riguardano le modifiche nel frattempo apportate dalla Legge n. 89/2014 di
conversione del D.L. n. 66/2014, entrata in vigore dal 24 giugno 2014.
Le modifiche hanno riguardato principalmente le modalità di recupero del credito erogato
da parte dei sostituti d'imposta.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo le nuove modalità di
recupero del bonus Irpef erogato da parte dei sostituti d'imposta, alla luce dei recenti chiarimenti
forniti dalla Circolare n. 22/E/2014 e corredando la rubrica con una serie di esempi.
INDICE DELLE DOMANDE
1. Cos'è il "bonus Irpef" previsto dal Decreto Renzi?
2. Da chi viene erogato il bonus Irpef previsto dal Decreto Renzi?
3. Come può il sostituto d'imposta recuperare il bonus Irpef erogato?
4. Come deve essere compilato il modello F24 per il recupero del bonus Irpef erogato?
5. Ai fini della compilazione del modello F24 per il recupero del bonus Irpef, cosa si intende
per mese e anno di riferimento?
6. Se il bonus Irpef erogato viene recuperato in compensazione dal sostituto d'imposta solo
nel 2015, qual è l'anno ed il mese di riferimento da indicare nel modello F24?
7. L'erogazione del bonus Irpef effettuata entro il 12 gennaio 2015, va considerata come
effettuata a dicembre 2014?
8. Se il sostituto d'imposta utilizza uno stesso modello F24 per recuperare bonus Irpef erogati
in mesi diversi, come va compilato il modello F24?
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9. Se il sostituto d'imposta si trova, in relazione ad un dato mese, ad erogare il bonus Irpef ad
alcuni lavoratori ma contemporaneamente a recuperarlo ad altri lavoratori, come deve
compilare il modello F24?
10. Il recupero del bonus Irpef erogato ai dipendenti in compensazione è soggetto ai limiti
previsti in generale per la compensazione?
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 COS'È IL "BONUS IRPEF" PREVISTO DAL DECRETO RENZI?
R.1 Si tratta del credito riconosciuto dall'art. 1 del "Decreto Renzi" (D.L. n. 66/2014) pari, per il 2014,
a 640 euro (80 euro mensili) ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e di taluni redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-
bis), l), del TUIR) che abbiano un reddito complessivo 2014 superiore a € 8.000 e fino a €
24.000.
In caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad
azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro secondo le
seguenti regole:
IMPORTO DEL BONUS IRPEF
Reddito ≤ € 8.000
€ 0 (incapienza d'imposta, in quanto le detrazioni per
lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari
all'Irpef lorda dovuta)
Reddito € 8.000 ma ≤ € 24.000
€ 640 (€ 80 euro mensili a partire dalla busta paga di
maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014)
Reddito € 24.000 ma € 26.000 (€ 26.000 - Reddito complessivo) x € 640€ 2.000
Reddito ≥ € 26.000 € 0
Il credito spetta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro
spettanti (non rilevano, invece, a tal fine, le detrazioni per carichi di famiglia).
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D.2 DA CHI VIENE EROGATO IL BONUS IRPEF PREVISTO DAL DECRETO RENZI?
R.2 Il credito Irpef viene erogato direttamente e in via automatica dal sostituto d'imposta in busta
paga (a partire da quella di maggio 2014 e per tutto il 2014), senza che il lavoratore debba
presentare domanda. I sostituti d'imposta tenuti ad erogare il bonus sono quelli indicati agli
artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973.
In particolare, l'art. 23 stabilisce che sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a
titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:
gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;
le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
le imprese agricole;
le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
il curatore fallimentare;
il commissario liquidatore;
il condominio.
Sono, inoltre, tenuti a riconoscere il credito i soggetti di cui all'art. 29 del DPR n. 600/1973,
cioè:
le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
D.3 COME PUÒ IL SOSTITUTO D'IMPOSTA RECUPERARE IL BONUS IRPEF EROGATO?
R . 3 Una rilevante modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto Renzi riguarda le
modalità di recupero del bonus Irpef erogato da parte dei sostituti d’imposta.
Prima della conversione in legge, l'art. 1, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 66/2014
prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta
utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun
periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative
all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la
differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i
quali, quindi, non dovevano essere versati.
L'attuale formulazione della norma prevede, invece, che le somme erogate ai lavoratori
siano recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui
all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ed è stato contestualmente soppresso sia il riferimento
alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al
“periodo di paga” per l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti,
utilizzabili per il recupero.
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Ne deriva che, in base all'attuale formulazione della norma, i sostituti d’imposta erogano il
credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da
ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
Inoltre, come chiarito dalla Circolare n. 22/E/2014, i sostituti, per il recupero del credito
erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello F24 e potranno utilizzare
l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di
qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse
dalla sezione Erario.
L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi
versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.
D.4 COME DEVE ESSERE COMPILATO IL MODELLO F24 PER IL RECUPERO DEL BONUS IRPEF EROGATO?
R . 4 Per il recupero in compensazione del bonus Irpef, i sostituti d'imposta dovranno indicare il
credito erogato all'interno della sezione "Erario" del modello F24 con il codice tributo "1655"
istituito con la Risoluzione n. 48/E/2014. Il codice tributo va esposto nella colonna “ importi a
credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e
nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del
beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Gli importi a debito compensati potranno, invece, riferirsi, a seconda dell’oggetto del
versamento, alla medesima sezione Erario o anche alle altre sezioni INPS, Regioni, IMU e altri
tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
D.5 AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 PER IL RECUPERO DEL BONUS IRPEF, COSA SI INTENDE PER MESE EANNO DI RIFERIMENTO?
R.5 Il mese e l'anno di riferimento da indicare nel modello F24 ai fini del recupero del bonus
Irpef erogato da parte dei sostituti d'imposta sono il mese e l’anno in cui è avvenuta
l’erogazione del beneficio fiscale. Occorre, quindi, considerare, secondo quanto precisato
nella Circolare n. 22/E/2014, il giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori
da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento
delle retribuzioni.
D.6 SE IL BONUS IRPEF EROGATO VIENE RECUPERATO IN COMPENSAZIONE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SOLO NEL 2015,QUAL È L'ANNO ED IL MESE DI RIFERIMENTO DA INDICARE NEL MODELLO F24?
R.6 Anche se il credito è utilizzato nel 2015, resta fermo il riferimento al mese e all'anno di
pagamento del credito al lavoratore. Pertanto, nel modello F24, devono essere indicati
questi ultimi.
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D.7 L'EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF EFFETTUATA ENTRO IL 12 GENNAIO 2015, VA CONSIDERATA COME EFFETTUATA ADICEMBRE 2014?
R.7 Sì. In tal caso, infatti, vale il principio di cassa allargato. Di conseguenza, nel modello F24, va
indicato come anno di riferimento "2014" e come mese dicembre ("12").
Lo stesso vale in caso di erogazione del bonus in sede di conguaglio nei mesi di gennaio o
febbraio 2015.
D.8 SE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA UTILIZZA UNO STESSO MODELLO F24 PER RECUPERARE BONUS IRPEF EROGATI IN MESI
DIVERSI, COME VA COMPILATO IL MODELLO F24?
R . 8 Se il sostituto d’imposta utilizza uno stesso modello F24 per recuperare crediti erogati ai
lavoratori in mesi diversi, occorre indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun
mese.
D.9 SE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA SI TROVA, IN RELAZIONE AD UN DATO MESE, AD EROGARE IL BONUS IRPEF AD ALCUNI
LAVORATORI MA CONTEMPORANEAMENTE A RECUPERARLO AD ALTRI LAVORATORI, COME DEVE COMPILARE IL
MODELLO F24?
R.9 Può accadere che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni
relative ad un dato mese:
debba erogare il bonus ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario
di corrispondente importo;
debba, inoltre, recuperare il bonus in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio per il
verificarsi di circostanze che richiedano il ricalcolo del credito spettante (variazioni delle
retribuzioni del lavoratore). In tal caso, il sostituto matura un debito verso l'erario di corrispondente
importo.
In tale situazione, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito
erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel
medesimo mese:
se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato,
il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla
differenza.
se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato,
il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento
delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il
versamento dell’importo a debito.
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D.10 IL RECUPERO DEL BONUS IRPEF EROGATO AI DIPENDENTI IN COMPENSAZIONE È SOGGETTO AI LIMITI PREVISTI IN
GENERALE PER LA COMPENSAZIONE?
R.10 No. Come chiarito nella Circolare n. 22/E/2014, il recupero in compensazione del bonus Irpef
non è soggetto né al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 34 della Legge n.
388/2000 e successive modificazioni per la compensazione orizzontale, né al divieto di
compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo ,
per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, previsto dall'art. 31
del D.L. n. 78/2010.
CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 PER RECUPERO BONUS IRPEF
S.1. Il sostituto d’imposta paga il 10 agosto 2014 gli stipendi relativi al mese di luglio 2014,
attribuendo ai propri dipendenti complessivamente un credito pari a € 1.000.
Ai fini del recupero in compensazione, tale importo andrà indicato nella sezione Erario del
modello F24 nel seguente modo:
C.2. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 PER RECUPERO BONUS IRPEF
S.2. Il sostituto d’imposta paga il 27 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di luglio 2014,
attribuendo ai propri dipendenti complessivamente un credito pari a € 1.200.
Ai fini del recupero in compensazione, tale importo andrà indicato nella sezione Erario del
modello F24 nel seguente modo:
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1655 08 2014 1000 00
1655 07 2014 1200 00
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C.3. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 PER RECUPERO BONUS IRPEF A GENNAIO 2015
S.3. Il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al mese di ottobre 2014,
attribuendo ai propri dipendenti complessivamente un credito pari a € 960.
Tuttavia, utilizza in compensazione il credito solo a gennaio 2015. Ai fini del recupero in
compensazione, l'importo da recuperare andrà indicato nella sezione Erario del modello F24
nel seguente modo:
C.4. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 PER RECUPERO BONUS IRPEF E PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO
S.4. Il sostituto d’imposta paga il 10 gennaio 2015 gli stipendi relativi al mese di dicembre 2014,
attribuendo ai propri dipendenti complessivamente un credito pari a € 1.500.
Ai fini del recupero in compensazione, l'importo da recuperare andrà indicato nella sezione
Erario del modello F24 nel seguente modo:
C.5. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 PER RECUPERO BONUS IRPEF EROGATI IN MESI DIVERSI
S.5. Il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014,
attribuendo ai propri dipendenti complessivamente un credito pari a € 1.500.
Poi, il 10 agosto 2014, paga gli stipendi relativi al mese di luglio 2014, attribuendo ai propri
dipendenti complessivamente un credito pari a € 1.400.
Ipotizzando che la compensazione sia effettuata in un unico modello F24, questo dovrà
essere compilato nel seguente modo:
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1655 11 2014 960 00
1655 12 2014 1500 00
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C.6. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 IN CASO DI CONTESTUALE EROGAZIONE E RECUPERO DEL BONUS
IRPEF
S.6. Il sostituto d’imposta paga il 10 ottobre 2014 gli stipendi relativi al mese di settembre 2014,
attribuendo ai propri dipendenti complessivamente un credito pari a € 1.600.
Contestualmente, recupera ad altri lavoratori un credito pari a € 500. Nella sezione Erario del
modello F24, andrà indicato l'importo netto a credito di € 1.100 (= 1.600 - 500) nel seguente
modo:
C.7. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 IN CASO DI CONTESTUALE EROGAZIONE E RECUPERO DEL BONUS
IRPEF
S.7. Il sostituto d’imposta paga il 10 dicembre 2014 gli stipendi relativi al mese di novembre 2014,
attribuendo ai propri dipendenti complessivamente un credito pari a € 480. Contestualmente,
recupera ad altri lavoratori un credito pari a € 640. Nella sezione Erario del modello F24, andrà
indicato l'importo netto a debito di € 160 (= 640 - 480) nel seguente modo:
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1655 8 2014 1400 00
1655 7 2014 1500 00
2900 00
1655 10 2014 1100 00
1100 00
1655 12 2014 160 00
160 00
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 LUGLIO 2014
C.8. ESEMPIO PRATICO SU COMPILAZIONE MODELLO F24 IN CASO DI EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF IN SEDE DI
CONGUAGLIO DI FINE ANNO
S.8. Il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2015,
erogando in sede di conguaglio lo stesso giorno un credito pari a € 1.400. La sezione Erario
del modello F24 andrà così compilata:
Riproduzione riservata Pag. 23
1655 12 2014 1400 00
1400 00
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 LUGLIO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Risoluzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono stati pubblicati Comunicati stampa da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima
settimana.
Riproduzione riservata Pag. 24
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 LUGLIO 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 21.07.2014 AL 04.08.2014
Lunedì 21 Luglio 2014 Trasmissione telematica della dichiarazione relativaalle operazioni effettuate nel trimestre precedente e
contestuale versamento dell’Iva dovuta da parte
degli operatori extracomunitari identificati in Italia ai
fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite
mezzi elettronici (c.d. servizi di e-commerce) nei
confronti di committenti comunitari non soggetti
passivi d’imposta
Venerdì 25 Luglio 2014 Presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese
d i giugno 2014 (per operatori intracomunitari con
obbligo mensile) e al 2° trimestre 2014 (per operatori
intracomunitari con obbligo trimestrale)
Giovedì 31 Luglio 2014 Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquistiintracomunitari d i b e n i r e g i s t r a t i n e l meseprecedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e
degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA12)
Giovedì 31 Luglio 2014 Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli
acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e
precedente
Giovedì 31 Luglio 2014 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi diimporto > € 500 effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
c.d. “black-list”
Giovedì 31 Luglio 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto daoperatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Giugno 2014).
Giovedì 31 Luglio 2014 Versamento dell’imposta di registro s u i contratti dilocazione e affitto stipulati in data 01.07.2014 o
rinnovati tacitamente dall’01.07.2014, per i quali le
parti contraenti non hanno optato per la “cedolaresecca”
Riproduzione riservata Pag. 25
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 LUGLIO 2014
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento, da parte delle
imprese di assicurazione, per i l versamento
dell’imposta sui premi ed accessori incassati nel
mese di giugno 2014, nonché gli eventuali conguaglid’imposta sui premi ed accessori incassati nel mese
di maggio 2014.
Giovedì 31 Luglio 2014 Per le imprese di assicurazione estere che operano inItalia in regime di libera prestazione di servizi, scade
il termine per la presentazione delle denunciamensile (Giugno 2014) relativa ai premi ed accessoriincassati nel mese precedente
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per la presentazione dell’istanza dirimborso o utilizzo in compensazione del credito Ivarelativo al 2° trimestre 2014 (modello IVA TR) da parte
dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti
di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 3a rata, con
interessi dello 0,49%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) cheNON partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del
TUIR a società, associazioni e imprese soggette aglistudi di settore e che hanno scelto il pagamento
rateale ed hanno effettuato il primo versamentoentro il 16 giugno.
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 2a rata, con
interessi dello 0,16%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) cheNON partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del
TUIR a società, associazioni e imprese soggette aglistudi di settore e che hanno scelto il pagamento
rateale ed hanno effettuato il primo versamentoentro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Giovedì 31 Luglio 2014 Scade il termine per il versamento della 2a rata, con
interessi dello 0,26%, delle imposte derivanti daUNICO da parte delle persone fisiche NON titolari dipartita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) chepartecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 LUGLIO 2014
società, associazioni e imprese soggette agli studi disettore e che hanno scelto il pagamento rateale ed
hanno effettuato il primo versamento entro il 7 lugliocon la maggiorazione dello 0,40%.
Giovedì 31 Luglio 2014 Presentazione telematica del modello 770/2014Ordinario e del modello 770/2014 Semplificato da
parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto
somme o valori soggetti a ritenuta
Giovedì 31 Luglio 2014 Presentazione della dichiarazione sostitutiva (artt. 46
e 47, D.P.R. n. 445/2000) ai fini dell’esenzione delpagamento del canone RAI, con allegata copia
fotostatica non autenticata del documento
d’identità, da parte dei contribuenti di età superiorea 75 anni in possesso dei requisiti per goderedell’esonero dal pagamento del canone RAI (ex art.
1, comma 132, Legge n. 244/2007).
Giovedì 31 Luglio 2014 Versamento della 3° rata del canone RAI trimestraleo della 2° rata semestrale da parte dei titolari diabbonamento alla radio o alla televisione
Riproduzione riservata Pag. 27