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Definizione ampia che ricomprende tutte le tipologie di cartolarizzazioni
Operazione che suddivide il rischio di credito di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (tranching), in cui: • i pagamenti effettuati dipendono dall’andamento del
portafoglio • i segmenti di rischio (tranches) hanno differente grado di
subordinazione
Tradizionale
Il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a un SPV, il quale a fronte di
tali attività emette strumenti finanziari (ABS)
Sintetica
Il trasferimento del rischio di credito viene realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione
Definizioni della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, capitolo 2
DEFINIZIONI
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Sottoscrittori first loss
Cessione pro-soluto
(*) dei crediti e
delle relative garanzie
Sottoscrittori mezzanine
Pagamento del prezzo di cessione
Sottoscrittori senior
Proventi Banca originator
SPV Investitori Erogazione dei
prestiti
rating minimo del debitore
Contrattualistica
standard
Eventuali garanzie
Attivo
First loss
ABS mezzani
ne
ABS senior
Titoli AAA
Titoli da AA a BB
Passivo
Banca originator
Portafoglio crediti ceduti
e
garanzie
CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE (1/2)
(*) Cessione pro- soluto: nessuna responsabilità del cedente per l’inadempimento dei debitori; Cessione pro-solvendo: il cedente garantisce il cessionario contro i rischi relativi agli asset sottostanti
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CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE (2/2)
Caratteristica fondamentale dell’operazione
Titoli limited recourse (a esigibilità limitata), ossia non tutelati dal patrimonio dell’emittente → il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potrà avvenire solo a condizione che abbia luogo l’incasso dei flussi finanziari dei crediti ceduti
L’acronimo con il quale vengono indicati i titoli emessi indica la natura dei crediti ceduti. Ad esempio:
• MBS (Mortgage Backed Security) se il sottostante ha natura immobiliare (mutui residenziali o commerciali)
• ABS (Asset Baccked Security) se il sottostante ha natura finanziaria
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A differenza delle ABS standard, il cash flow generato dagli attivi è ripartito in diversi sottoinsiemi a fronte dei quali sono emessi titoli con diversa durata, tasso e grado di privilegio sul pagamento degli interessi e sul rimborso del capitale (seniority)
DIFFERENTI SCHEMI CONTRATTUALI A SECONDA DELLA
TIPOLOGIA DI ATTIVO DELLA SPV (1/2)
.
Per svincolare il rendimento e la struttura delle scadenze delle ABS dalle caratteristiche dei crediti ceduti, nascono le ABS strutturate, emissioni collateralizzate o Collateralized Obligations (CO), che consentono una trasformazione del rischio del portafoglio sottostante → sono titoli che hanno come collateral specifiche attività finanziarie, tranche di emissioni di titoli vari (bonds) o anche titoli asset backed
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Collateralized Obligations (CO)
Collateralized Mortgage
Obligations (CMO)
Collateralized Bond
Obligations (CBO)
Collateralized
Loans Obligations
(CLO)
Collateralized Debt Obligations (CDO)
Mutui Ipotecari Obbligazioni di Stato e imprese
Prestiti
Sottostante misto (prestiti,
obbligazioni, mutui e ABS)
DIFFERENTI SCHEMI CONTRATTUALI A SECONDA DELLA
TIPOLOGIA DI ATTIVO DELLA SPV (2/2)
Le CO possono essere scomposte in differenti tipologie a seconda del sottostante
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Pagamento del prezzo di
cessione
Cessione dei crediti
Collocamento dei titoli
liquidità
Protegge gli interessi
degli investitori
Effettua i pagamenti
Acquisizione delle garanzie
Debitore ceduto
Originator
Trustee Ente garante
(credit enhancer)
Società di rating
Investitori
liquidità
Valutazione del merito di credito
Emissione dei titoli
Servicer
Fa da tramite tra SPV e investitori
Trasferisce i flussi in c/capitale e in c/interessi
Trasferisce i flussi in c/capitale e in c/interessi
I PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI IN UN’OPERAZIONE DI
CARTOLARIZZAZIONE
Arranger e/o lead manager
Società veicolo (SPV)
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CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (1/4)
Operazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l’utilizzo di credit derivatives (*) o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione
(*) Credit Derivatives: il sottostante è rappresentato dal rischio legato alla capacità del debitore (reference entity) di adempiere a una determinata obbligazione di pagamento. Tale rischio di credito può far scaturire il pagamento del contratto da parte del venditore di protezione, nel caso in cui si verifichi il credit event legato al reference entity o si realizzi un deterioramento della sua qualità creditizia
Differenze e vantaggi rispetto alla cartolarizzazione tradizionale: • trasferimento del rischio di credito, mantenendo in bilancio le attività oggetto
della cartolarizzazione • riduzione dell’effetto “impoverimento” del portafoglio di attività dell’originator • riduzione dei costi amministrativi, legali e delle commissioni di servicing • cartolarizzazione di attivi non cedibili nelle operazioni classiche (es: impegni
relativi all’emissione di lettere di credito, credit derivatives, ecc.)
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1. Unfunded CD (CDS)
Originator (Protection Buyer)
Protection Seller
Portafoglio protetto
Credit Default
Swap
Premio
TRASFERIMENTO RISCHIO DI CREDITO
CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (2/4)
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Originator (Protection Buyer)
EMISSIONE CREDIT LINKED NOTES
Portafoglio
protetto
Protection Seller
CASSA
2. Funded CD (CLN)
CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (3/4)
SERVIZIO DEL DEBITO E RESTITUZIONE DEL CAPITALE A SCADENZA (a meno che non si verifichi il credit event relativo al
reference entity)
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Premio
Premio
Premio
Emissione
CLN subordinate
Senior CDS
Emissione CLN
mezzanine e senior
Junior CDS
Originator (Protection Buyer)
SPV
Portafoglio di riferimento:
blocco di prestiti erogati dalla banca con criteri minimi
prestabiliti
rating minimo del debitore
Contrattualistica
standard
Attivo
CLN
junior
CLN
mezzanin
e
Super Senior CDS
Diverse classi di notes con rating
da AAA a BB
First loss CLN sottoscritte
dall’originator
Passivo
Cash collateral investito in titoli di
Stato
Banca (Protection
Seller)
Premio
Investitori
CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (4/4)
CLN
senior
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Vantaggi cartolarizzazione “virtuosa”
• Finanziamento sul mercato
dei capitali
• Gestione dei rischi di interesse, valuta, liquidità e credito
• Minimizzazione dei costi di vigilanza
Utilizzo distorto dello strumento
• Cartolarizzazioni di secondo e terzo livello
• SIV e conduit con elevato leverage/rischi di liquidità e bassa patrimonializzazone
• Linee di credito e legami reputazionali, non disciplinati dalla regolamentazione pre-Basilea 2
• Regulatory arbitrage
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VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (1/5)
L’utilizzo delle cartolarizzazioni da parte degli intermediari finanziari è riconducibile alle loro capacità di fornire contemporaneamente la soluzione a tre ordini di problemi gestionali: 1. la scarsità delle risorse finanziarie
2. la gestione dei rischi dell’attività creditizia
3. la possibilità di gestire opportunamente il patrimonio di vigilanza (per gli originator che siano intermediari finanziari sottoposti a vigilanza)
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1. Scarsità delle risorse finanziarie
• Finanziamento sul mercato dei capitali (evitando di ricorrere a nuovo indebitamento o a risorse proprie) a condizioni che dipendono dalla qualità degli attivi ceduti
• Ricomposizione della struttura finanziaria attraverso: - abbattimento dell’indebitamento - concessione di nuovi prestiti, superando i limiti costituiti dalla
dimensione della raccolta e dalla necessità di ridurre il rischio di credito cui le banche sono esposte
• concentrazione sul core business aziendale (origination dei prestiti) e possibilità di mantenere il rapporti con la clientela, arricchendone i servizi (attività di servicing)
• possibilità di accrescere i ricavi da commissione rispetto ai ricavi da interessi (servicer, arranger, liquidity provider o swap counterparty)
VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (2/5)
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2. Gestione dei rischi dell’attività creditizia
In una logica ALM (Asset & Liability Management) tramite la cartolarizzazione si liberano risorse da destinare alla ricomposizione della struttura patrimoniale sia rimborsando passività sia finanziando attività che: • risultino più congruenti per entità, scadenze, tassi e valuta di denominazione
alle fonti di raccolta (riduzione rischio di tasso di interesse e di valuta)
• siano caratterizzate da un grado di liquidità superiore rispetto agli impieghi cartolarizzati (riduzione rischio di liquidità)
• siano caratterizzate da una probabilità di insolvenza inferiore rispetto alle attività cedute (riduzione rischio di credito)
VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (3/5)
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Sottoscrittori first loss
Cessione pro-soluto dei crediti
Sottoscrittori mezzanine
Pagamento del prezzo di cessione
Sottoscrittori senior
Proventi Banca originator
SPV Investitori
1000 crediti
corporate
Attivo
20 di tranche junior
80 di ABS mezzanine
900 di ABS senior
Titoli AAA
Titoli da AA a BB
Passivo
Banca originator
1000 crediti
corporate
3. Riduzione dell’assorbimento patrimoniale
VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (4/5)
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3. Riduzione dell’assorbimento patrimoniale
Sostituzione delle attività ad alto peso di ponderazione con attività a bassa ponderazione (cartolarizzando gli attivi più rischiosi e usando le risorse liquide ottenute per estinguere esposizioni debitorie e per investimenti in asset con ponderazione inferiore)
Si crea un’eccedenza rispetto al livello minimo patrimoniale richiesto dalla normativa di vigilanza senza alcuna operazione di raccolta di nuovi mezzi finanziari
VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (5/5)
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USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
IL MODELLO ORIGINATE TO DISTRIBUTE (1/3)
Definizione del modello OTD
• Nel modello OTD i soggetti che originano gli attivi cartolarizzati cedono i prestiti ad altri intermediari e impiegano la liquidità derivante dalla cessione per erogare ulteriori crediti, al contrario del modello di intermediazione tradizionale (modello buy and hold), in cui le banche mantengono in bilancio i prestiti alla clientela
• I crediti ceduti vengono trasformati in titoli con merito creditizio differenziato e collocati presso gli investitori istituzionali (alle tranche senior di tali titoli le agenzie di rating hanno assegnato spesso valutazioni molto positive)
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Limiti del modello OTD
• eccessivo indebitamento
• peggioramento della qualità del credito e maggiore ricorso al trasferimento del rischio di credito al mercato
• ridotti incentivi per gli intermediari a svolgere adeguatamente l’attività di selezione e monitoraggio dei debitori (aumento della concessione dei mutui subprime, diffusione delle formule NINJA – No Income, No Job, No Assets- ecc.)
• ridotti incentivi per gli investitori a valutare l’effettiva qualità creditizia dei titoli sottoscritti, confidando in misura eccessiva nelle valutazioni delle agenzie di rating
• dipendenza del modello dal ruolo svolto dalle agenzie di rating nel valutare gli asset oggetto di distribuzione
• scarsa trasparenza sui rischi sottostanti le operazioni cartolarizzate
• carenza nella gestione dei rischi associati alle cartolarizzazioni (rischi di mercato, liquidità, concentrazione e di credito)
USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
IL MODELLO ORIGINATE TO DISTRIBUTE (2/3)
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Conseguenze del Modello OTD
• attività investite in conduit e SIV (Structured Investment Vehicles) con forte leverage, esigua patrimonializzazione e elevati rischi di trasformazione delle scadenze e di liquidità (rischio di corsa alla liquidazione)
• significativa esposizione diretta e indiretta da parte degli originator verso molti di questi veicoli presso i quali il rischio era stato apparentemente trasferito, attraverso linee di credito, legami reputazionali ed esposizioni al rischio di controparte
• costruzione di prodotti sempre più complessi (cartolarizzazioni di secondo e terzo livello quali CDO squared e CDO cubed)
USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
IL MODELLO ORIGINATE TO DISTRIBUTE (3/3)
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Il tranching e le cartolarizzazioni a più livelli hanno consentito l’attribuzione di rating molto elevati rispetto all’effettivo rischio sottostante tali prodotti e la realizzazione di rendimenti dei titoli ABS molto elevati rispetto ad altri titoli con il medesimo rating (allontanamento dal principio di arbitraggio, per cui ogni unità di rendimento è giustificata dalla presenza di rischio) La crisi del 2007/2008 ha messo in evidenza i limiti dei modelli per il rating delle ABS: • mancata considerazione della natura di catastrophe bond delle tranche senior dei titoli
ABS (scarsa considerazione delle correlazioni tra gli asset)
• utilizzo di un dataset con un’estensione temporale molto limitata e riferito a un periodo particolarmente positivo del ciclo economico globale
• conflitto di interessi tra agenzia di rating e emittente
USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DI RATING
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USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
LE CARENZE NELLA REGOLAMENTAZIONE
Limiti di Basilea I:
• Fenomeno del regulatory arbitrage : gli intermediari cedono attività di buona qualità (basso rischio e basso rendimento) e impiegano i fondi liquidi ottenuti in attività (attraverso la concessione di nuovi crediti) di qualità inferiore (maggiore rischio e rendimento atteso più alto) che però comportano lo stesso assorbimento di capitale di vigilanza → politica del cherry picking che comporta un considerevole aumento della rischiosità della banca
• Arbitraggi regolamentari tra trading book e banking book • Requisiti patrimoniali esigui per le linee di credito concesse a SPV fuori bilancio
e nulli per linee di credito con scadenza inferiore ai 365 giorni e per le linee di credito reputazionali
La crisi ha messo in luce le carenze regolamentari di Basilea 1 (Basilea 2 è entrato in vigore solo il primo gennaio 2008 in Europa, poiché nel 2007 l’entrata in vigore era solo facoltativa) 23
“Basilea 2” ha disciplinato, per la prima volta in maniera organica, la regolamentazione prudenziale in materia di operazioni di cartolarizzazione → Introduzione del Securitisation Framework al fine di superare i limiti insiti nella disciplina prudenziale di Basilea 1
LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CARTOLARIZZAZIONI (1/2)
Per risolvere il problema del regulatory arbitrage, il Comitato di Basilea, stabilì in Basilea 2 che il trattamento delle esposizioni cartolarizzate fosse determinato in base alla sostanza economica dell’operazione piuttosto alla forma giuridica, in modo da assicurare che i requisiti patrimoniali riflettessero appropriatamente il rischio.
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Il Principio generale sancito da “Basilea 2” in materia di operazioni di cartolarizzazione è che occorre valutare l’entità del rischio che veniva effettivamente trasferito e/o “riconfenzionato” mediante l’operazione
LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CARTOLARIZZAZIONI (2/2)
Costituiscono “esposizioni derivanti da cartolarizzazione”, numerose forme di partecipazione: l’investimento in ABS e MBS, la concessione di forme di supporto al credito o linee di liquidità, swap di tasso di interesse o di valuta, derivati su crediti e la copertura per tranche
Tale definizione appare ampia e legata al concetto di rischio: in altre parole, esiste un’esposizione derivante da una cartolarizzazione nella misura in cui si rileva l’assunzione di un rischio da parte della banca
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Il calcolo dei requisiti era differenziato anche in base al ruolo svolto dalle banche nell’ambito delle cartolarizzazioni
IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE PER L’ORIGINATOR E PER
L’INVESTITORE (1/2)
Le banche possono agire in qualità di: a) Originator se:
• hanno dato origine alle esposizioni comprese nel portafoglio oggetto della cartolarizzazione e mantengono un’esposizione nei confronti dell’operazione
• svolgono il ruolo di sponsor a programmi del tipo asset-backed commercial paper (ABCP)
b) Investitore se: assumono il rischio relativo ad un titolo o a un derivato di credito connesso con la cartolarizzazione
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Le banche devono detenere un capitale minimo obbligatorio a fronte di tutte le proprie esposizioni connesse con la cartolarizzazione
IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE PER L’ORIGINATOR E PER
L’INVESTITORE (2/2)
• la banca cedente, al verificarsi di determinate condizioni (verifica del riconoscimento della traslazione del rischio), può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate
• la banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della tranche acquistata
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IL RICONOSCIMENTO DELLA TRASLAZIONE DEL RISCHIO
Vengono stabiliti requisiti operativi circa il riconoscimento della traslazione del rischio per la banca cedente Tali requisiti operativi devono essere rispettati per: • realizzare una effettiva separazione (clean break) degli asset del portafoglio
dell’originator • garantire che i cash flow prodotti siano destinati solo al pagamento delle ABS • escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo delle attività ponderate per il
rischio
Ove i requisiti non siano rispettati la cartolarizzazione non è riconosciuta ai fini prudenziali
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CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE
La cartolarizzazione tradizionale è riconosciuta ai fini prudenziali quando:
i. il rischio di credito è stato trasferito in misura significativa a terzi
ii. il cedente non mantiene alcun tipo di controllo (anche indiretto) sul
portafoglio
iii. le attività sono isolate anche dal punto di vista legale (è richiesta una
specifica legal opinion)
iv. i titoli ABS non sono emessi dal cedente
v. il cessionario è un SPV
vi. i diritti sulle attività cartolarizzate sono liberi da ogni vincolo
vii. Le clausole di riacquisto del portafoglio devono rispettare determinati
requisiti. In ogni caso, non vi deve essere nessun obbligo di riacquisto che
trasformi di fatto una facoltà in una forma di supporto al credito
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CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE
vii. Ad esempio, non possono essere previste clausole di riacquisto che: • obbligano il cedente a variare la composizione del portafoglio per migliorarne la
qualità • aumentano l’importo della “prima perdita” a carico del cedente dopo l’inizio
dell’operazione • aumentano il rendimento da corrispondere agli investitori Sono ammesse solo le opzioni call di tipo clean up (consentono di chiudere anticipatamente le esposizioni derivanti da cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate) → per le cartolarizzazioni tradizionali, ciò avviene generalmente mediante il riacquisto delle relative esposizioni residue una volta che il saldo del portafoglio o i titoli in
essere siano scesi al di sotto di un determinato livello Le clausole call di tipo clean-up sono ammesse a condizione che: • possano essere esercitate a discrezione della banca originante • non siano utilizzate quale forma di supporto di credito all’operazione • siano attivate solo quando il portafoglio sottostante è sceso al di sotto del 10% del valore originario
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CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA
Le cartolarizzazioni sintetiche devono: • rispettare i requisiti generali previsti per gli strumenti di mitigazione del rischio
(certezza legale) • rispettare i requisiti specifici del collateral (qualità elevata) e/o del venditore di
protezione (requisiti soggettivi e oggettivi) • essere prive di clausole che possano ridurre l’effettivo trasferimento del rischio
(ad es. soglia di rilevanza, variazioni nella composizione degli assets o nel livello della “prima perdita”, ecc.)
• essere supportate da opinioni legali che confermino l’efficacia giuridica dell’operazione
A fini regolamentari, rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d.
“tranched”)
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SUPPORTO IMPLICITO (CREDIT ENHANCEMENT)
• Qualora la banca fornisca un supporto implicito a una operazione di cartolarizzazione (supporto al credito fornito dal cedente o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali), essa deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta
• Gli strumenti di protezione al credito ammessi per le posizioni verso la
cartolarizzazione sono quelli previsti nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito e il riconoscimento degli stessi è subordinato all’osservanza dei medesimi requisiti minimi
• Il valore ponderato della posizione verso la cartolarizzazione tiene conto di tale attenuazione del rischio
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Securitisation framework
Standardised Approach (SA)
Si basa sui
rating esterni forniti dalle
ECAI
Internal rating Approach (IRB)
Si basa sui
rating stimati internamente
dalla banca
rating Based Approach (RBA)
Utilizza diversi risk factor: rating a breve o a lungo termine, granularity e seniority
Internal Assessment
Approach (IAA)
I fattori di ponderazione dipendono dal rating esterno equivalente (mapping)
Supervisory Formula (SF)
I fattori di ponderazione dipendono dal KIRB, dal livello di credit enhancement (L), dallo spessore dell’esposizione (T), dal numero effettivo delle esposizioni in portafoglio (N), dalla ELGD
Banche che usano il
metodo IRB per la stima del
rischio di credito
Esposizioni dotate di rating
esterno o desunto
Esposizioni derivanti da programmi
ABCP, prive di rating esterno o
desunto
Esposizioni prive di rating esterno o desunto, per
cui non è applicabile il metodo IAA
Banche che usano il metodo
standard per la stima del rischio di credito
I REQUISITI PATRIMONIALI DI BASILEA 2
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STANDARDISED APPROACH (1/5)
Il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (cd. CAP), determinato applicando un fattore di ponderazione del 150%
L’ammontare ponderato per il rischio di una posizione in bilancio (on-balance) derivante da cartolarizzazione (APRS) è calcolato moltiplicando l’ammontare nozionale della posizione (E) per la ponderazione di rischio appropriata (WS), stabilita in funzione del rating esterno della posizione stessa
APRS = E * WS
APRS = attività ponderata per il rischio E = ammontare nozionale WS = ponderazione per il rischio, funzione del rating esterno fornito dall’ECAI
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STANDARDISED APPROACH (2/5)
rating Da AAA a
AA- Da A+ a A-
Da BBB+ a
BBB-
Da BB+ a
BB-
Inferiore a
B+ o
unrated
Originator 20% 50% 100% 1250% (*) 1250% (*)
Investitor
e 20% 50% 100% 350% 1250% (*)
(*) Le posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250% sia nel metodo Standard sia nel metodo IRB, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza per il: • 50% dal patrimonio di base • 50% dal patrimonio complementare
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STANDARDISED APPROACH (3/5)
Eccezioni per le posizioni prive di rating nell’approccio Standard: 1. Le tranches “super senior” possono non essere dedotte se è la composizione
del portafoglio sottostante sia nota in ogni momento → in questo caso si considera la ponderazione media delle sottostanti attività cartolarizzate (approccio look through)
2. le esposizioni prive di rating che coprono dalla “seconda perdita” o in posizione di rischio migliore nei programmi ABCP non devono essere dedotte, qualora soddisfino le condizioni seguenti: • la posizione a fronte della “prima perdita” fornisca a quella di “seconda perdita”
una significativa protezione creditizia • il connesso rischio di credito sia almeno equivalente all’investment grade • la banca che detiene l’esposizione priva di rating non detenga o assuma a vario
titolo la posizione a fronte della “prima perdita”
Il fattore di ponderazione sarà pari al più elevato tra il 100% o quello maggiore in assoluto assegnato a una qualunque delle singole esposizioni sottostanti coperte dalla linea di liquidità
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STANDARDISED APPROACH (4/5)
In caso di esposizioni fuori bilancio (off balance) e quindi nel caso delle linee di liquidità, per il calcolo delle attività ponderate per il rischio le banche devono applicare un fattore di conversione creditizia compreso tra lo 0% e il 100% (FCC), che consente di ottenere l’equivalente creditizio (EFB*FCC). In questo caso, le attività ponderate per il rischio saranno espresse dalla seguente formula:
APREFB = EFB * FCC * WEFB APREFB = attività ponderate per il rischio EFB = esposizioni fuori bilancio FCC = fattore di conversione creditizia WEFB = ponderazione per il rischio
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STANDARDISED APPROACH (5/5)
Il fattore di conversione creditizia (FCC) delle linee di liquidità è pari al 100%. Tuttavia nella disciplina di Basilea 2, come recepita dalla Banca d’Italia, esso poteva essere ridotto nel caso in cui esse assumevano una delle seguenti tre tipologie: • linee di liquidità ammesse, per le quali il fattore di conversione poteva essere
ridotto al 50% (durata originaria superiore a un anno) oppure al 20% (durata originaria inferiore o pari a un anno)
• linee di liquidità ammesse e disponibili solamente in caso di una generale turbativa dei mercati, alle quali veniva assegnato un fattore di conversione creditizia dello 0% (e quindi un livello di APREFB pari a zero)
• linee di liquidità revocabili senza preavviso, alle quali si applicava un fattore di conversione creditizia pari a 0% (l’unica differenza è che nel testo di Basilea 2 si attribuisce tale fattore di ponderazione alle linee di liquidità offerte dal servicer come anticipazioni di cassa, purché questi abbia titolo al pieno rimborso e tale diritto goda di una maggiore seniority rispetto agli altri diritti sui flussi di cassa del portafoglio sottostante)
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METODO IRB
Le banche autorizzate a utilizzare il metodo IRB applicano i seguenti approcci: • RBA: va applicato alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione dotate di
rating esterno o per le quali il rating possa essere desunto* • IAA: applicabile unicamente per le esposizioni (ad esempio, linee di liquidità o
supporti al credito) con cui le banche, comprese le banche terze, partecipano a programmi di ABCP (un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di commercial papers con una durata originaria pari o inferiore a un anno)
• Supervisory Formula o “approccio della formula di vigilanza”: applicabile anche alle esposizioni prive di rating esterno
E’ previsto un limite massimo ai requisiti patrimoniali applicabili alla banca originator, denominato KIRB *Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito del credito “desunta” equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione
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4
1
RATING BASED APPROACH (2/3)
rating esterni
Posizioni senior e
granular
(N≥ 6)
Posizio
ni base
Posizioni non senior e non
granular (N< 6)
AAA 7% 12% 20%
AA 8% 15% 25%
A+ 10% 18% 35%
A 12% 20% 35%
A- 20% 35% 35%
BBB+ 35% 50% 50%
BBB 60% 75% 75%
BBB- 100% 100% 100%
BB+ 250% 250% 250%
BB 425% 425% 425%
BB- 650% 650% 650%
Sotto BB- o
unrated 1250% 1250% 1250%
RATING BASED APPROACH (1/3)
Le attività ponderate per il rischio (APRRBA) sono determinate moltiplicando l’ammontare dell’esposizione (E) per i corrispondenti fattori di ponderazione (WRBA)
APRRBA = E * WRBA I fattori di ponderazione dipendono:
• dal livello del rating esterno o desunto • dal fatto che tali rating siano a lungo o a breve termine • dalla granularità del pool sottostante (N) • dal grado di priorità nel rimborso dell’esposizione (seniority)
Tali aggiustamenti del rating permettono di incrementare la sensibilità al rischio del sistema di ponderazione, pur se permane il cliff effect (cd. «effetto scogliera»,
dovuto al salto di ponderazione a causa della suddivisione del rischio per
categorie discrete di rating) 42
Confronto tra metodo standard e RBA
RATING BASED APPROACH (3/3)
rating esterni Metodo standard Metodo RBA (posizioni
base)
AAA 20% 12%
AA 20% 15%
A 50% 20%
BBB+ 100% 50%
BBB 100% 75%
BBB- 100% 100%
BB+ 350% 250%
BB 350% 425%
BB- 350% 650%
Sotto BB- o unrated 1250% 1250%
43
Standardised Approach
rating WS
L/T
1 20%
2 50%
3 100%
4
350%
Inferiore a 5 o
unrated 1250%
B/T
1 20%
2 50%
3 100%
Altri rating o
senza rating 1250%
rating WRBA
A B C
L/T
1 7% 12% 20%
2 8% 15% 25%
3 10% 18%
35%
4 12% 20%
5 20% 35%
6 35% 50%
7 60% 75%
8 100%
9 250%
10 425%
11 650%
Inferiore a 11
e unrated
1250%
B/T
1 7% 12% 20%
2 12% 20% 35%
3 60% 75% 75%
Altri rating o
senza rating
1250%
Rating Based Approach
Confronto tra metodo standard e RBA
(posizioni in bilancio)
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APPROCCIO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)
Le valutazioni interne delle esposizioni assunte nei programmi ABCP sono riclassificate sulla base dei corrispondenti livelli dei rating esterni elaborati da una ECAI (processo di mapping per trovare i rating equivalenti) Il requisito patrimoniale delle esposizioni assunte nei programmi ABCP sarà pari al prodotto tra: • valore nozionale delle esposizioni • fattore di ponderazione previsto nel metodo RBA per il rating creditizio
equivalente
Per poter applicare l’approccio IAA, però, il processo di valutazione interno utilizzato dalla banca deve rispettare una serie numerosa di requisiti operativi
45
SUPERVISORY FORMULA APPROACH (1/5)
Funzione che calibra i fattori di ponderazione alla rischiosità dell’operazione, considerandone tutte le caratteristiche e consentendo alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata tranche di cartolarizzazione anche in assenza di rating esterno La SF dà notevoli vantaggi perché: • consente di calcolare internamente il requisito di capitale sulle tranches di
cartolarizzazione, senza la necessità di ricorrere a un’agenzia di rating
• limita il ricorso a forme di regulatory capital arbitrage
• riduce gli effetti dannosi del cliff effect
• fornisce in maggior misura la possibilità di utilizzare la normativa sulla cartolarizzazione in tutte le ipotesi in cui vi è una segmentazione (tranching) delle posizioni di rischio
46
SUPERVISORY FORMULA APPROACH (2/5)
Metodo che utilizza una formula di calcolo derivata da un modello denominato “Uncertainty in Loss Prioritization” (ULP) che richiede 5 input: 1) il requisito del portafoglio prima di effettuare la cartolarizzazione (Kirb) 2) il livello di protezione sottostante alla tranche (cd. credit enhancement) (L) 3) l’ampiezza della tranche stessa (T) 4) il numero di esposizioni (N) 5) la Loss Given Default media ponderata del portafoglio (ELGD)
47
SUPERVISORY FORMULA APPROACH (3/5)
Definizioni
• Kirb = 𝐾
𝐼𝑅𝐵
𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒(𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑒 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜)
• Credit Enhancement (L) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖−𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒
(𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑒 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜)
• Spessore o ampiezza della tranche (T) =
𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒 (𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑒 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜)
• Granularity (N) = (Σ𝐸𝐴𝐷𝑖)2
Σ𝐸𝐴𝐷𝑖2
• ELGD = (Σ𝐿𝐺𝐷𝑖 ∗𝐸𝐴𝐷𝑖)
Σ𝐸𝐴𝐷𝑖 48
SUPERVISORY FORMULA APPROACH (4/5)
L’esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:
E * max [7%; 12,5 * (S [L+T] – S [L])/ T]
dove E rappresenta l’esposizione verso la cartolarizzazione e la formula prudenziale (S [L]) è definita dalla seguente espressione:
S[L] = L, quando L ≤ Kirbr S[L] = Kirbr + K[L] - K[Kirbr] + (d * Kirbr / w)(1-ew(K
irbr – L) / K
irbr), quando Kirbr < L
49
SUPERVISORY FORMULA APPROACH (5/5) dove:
• h = (1 – Kirbr / ELGD)N • c = Kirbr / (1 – h) • V = [(ELGD – Kirbr)Kirbr + 0,25(1 - ELGD)Kirbr] / N
• f = ( v + Kirbr2
1−ℎ -c2 ) +
( 1 – Kirbr)Kirbr − v (1 – h)τ
• g = (1−c)c
𝑓 - 1
• a = g*c • b = g*(1 – c) • d = 1 – (1 – h) * (1 - Beta[ Kirbr; a, b]) (*) • K[L] = (1 – h) * (( 1 – Beta [L; a, b]) L + Beta[L; a + 1, b] c) • τ = 1000 • ω = 20
(*) Beta [L; a, b] identifica la funzione di distribuzione cumulativa “beta” con parametri a e b valutati in L (ad esempio, tale funzione di distribuzione cumulativa è disponibile in Excel come funzione BETADISTR)
50
TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE CARTOLARIZZAZIONI
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Basilea 2 attraverso il trattamento analitico delle operazioni di cartolarizzazione mira al perseguimento dei seguenti obiettivi: • rendere i requisiti patrimoniali più sensibili al rischio, in modo da rimuovere
gli incentivi ad utilizzare la cartolarizzazione come tecnica di arbitraggio regolamentare
• fornire alle banche degli incentivi per passare dal metodo standard al metodo IRB
Nel passaggio dallo Standardised Approach ai metodi IRB il Comitato stabilisce coefficienti di ponderazione che, a seconda del valore attribuito ai risk factor considerati: • privilegiano le tranche di migliore qualità • penalizzano le tranche subordinate
51
53
EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (1/5)
Disposizioni del
Comitato di Basilea Data Contenuto
Enhancement to the Basel
II Framework
13 luglio
2009
• Introduzione dei requisiti patrimoniali per
le ri-cartolarizzazioni
• Innalzamento requisiti patrimoniali per i
veicoli fuori bilancio
• Introduzione di requisiti operativi per le
analisi di credito
• Eliminazione del riconoscimento dei rating
basati su auto-garanzie
Revisions to the Basel II
market risk framework
13 luglio
2009
• Posizioni in cartolarizzazioni detenute nel
trading book soggette ai medesimi
requisiti indicati in Basilea II per le
posizioni detenute nel banking book
Basel III: A global
regulatory framework for
more resilient banks and
banking system
giugno 2011 • Esclusione delle ri-cartolarizzazioni dai
collateral finanziari ammissibili
54
Disposizioni Europee Data Contenuto
CRD II
Direttiva
2009/27/C
E
7 aprile
2009
• Nessuna disposizione in materia di
cartolarizzazioni
Direttiva
2009/83/C
E
27 Luglio
2009
• Riferimento alla «sostanza economica» delle
operazioni di cartolarizzazione
• Definizione di nuove regole per la verifica del
significativo trasferimento del rischio di credito
a terzi da parte dell’originator
• Eliminazione del trattamento prudenziale
favorevole per le linee di liquidità
Direttiva
2009/111/
CE
16
Settembre
2009
• Obbligo di retention (mantenimento di un
rilevante interesse economico netto da parte
del cedente o del promotore dell’operazione
almeno pari al 5%)
• Obblighi due diligence e di svolgimento di prove
di stress sulle posizioni derivanti da
cartolarizzazioni
• Obblighi di monitoraggio sulle posizioni
sottostanti da parte del cedente o del promotore
dell’operazione
EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (2/5)
Disposizioni
Europee
Data Contenuto
CRD III Direttiva
2010/76/CE
24
novembr
e 2010
• Posizioni verso la cartolarizzazione detenute
nel trading book assoggettate al medesimo
trattamento prudenziale delle posizioni
detenute nel banking book
• Innalzamento dei requisiti patrimoniali per le
posizioni verso operazioni di ri-
cartolarizzazione sia nel metodo standard sia
nel metodo IRB
• Eliminazione del riconoscimento dei rating
basati su auto-garanzie
• Obbligo per le SIM di rispettare la normativa in
materia di mantenimento dell’interesse
economico netto e di requisiti organizzativi,
attualmente vigente solo per le banche
EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (3/5)
55
56
Disposizioni di Banca
d’Italia Data Contenuto
Recepimento delle Direttive
Europee 2009/27/CE,
2009/83/CE e 2009/111/CE
(CRD II) →
7°Aggiornamento Circolare
263 di Banca d’Italia del
27/12/2006
28 gennaio 2011
• Introduzione di requisiti organizzativi
per gli intermediari coinvolti nelle
operazioni di cartolarizzazioni
• Mantenimento di un rilevante
interesse economico netto da parte
del cedente o del promotore
dell’operazione
• Definizione di regole per la verifica del
significativo trasferimento a terzi del
rischio di credito da parte
dell’originator
• Revisione del trattamento prudenziale
per le linee di liquidità
Recepimento della Direttiva
2010/76/CE (CRD III) →
8°Aggiornamento Circolare
263 di Banca d’Italia del
27/12/2006
18 novembre
2011 • Medesimo contenuto della CRD III
EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (4/5)
57
EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (5/5)
Su tale impianto normativo, si è innestato il successivo pacchetto c.d. CRDIV/CRR, composto:
dalla Direttiva 2013/36/UE
(Direttiva CRDIV)
dal Regolamento UE n. 575/2013
(Regolamento CRR)
Il cedente (o il promotore) deve rendere esplicitamente noto che manterrà nell’operazione
su base continuativa un Interesse Economico Netto pari ad almeno il 5% dell’operazione (Art. 405 CRR). In particolare è necessario che:
• siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e l’investitore finale, attraverso l’impegno del cedente (promotore) a mantenere una quota di rischio nell’operazione
• la complessiva struttura dell’operazione non neutralizzi l’efficacia del mantenimento di tale quota di rischio
• l’impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le operazioni assoggettate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni
La norma vuole disincentivare il modello originate-to-distribute
MANTENIMENTO DI UN INTERESSE ECONOMICO NETTO
MINIMO, RETENTION (1/3)
58
La condizione è rispettata qualora il cedente, alternativamente:
a) mantenga una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranches ceduta o trasferita agli investitori
b) mantenga, nel caso di cartolarizzazione di attività rotative, “ragioni di credito del cedente” in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate
c) mantenga esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate, qualora tali esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato. Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell’ambito di un pool di attività composto da almeno 100 esposizioni
d) mantenga la tranche che copre la prima perdita e, se necessario, altri segmenti con profilo di rischio uguale o maggiore e scadenza non anteriore a quelli trasferiti, in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate
MANTENIMENTO DI UN INTERESSE ECONOMICO NETTO
MINIMO, RETENTION (2/3)
59
Tale obbligo non si applica qualora le attività cartolarizzate siano esposizioni verso i seguenti soggetti o siano pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dagli stessi:
a) amministrazioni centrali o banche centrali
b) enti del settore pubblico o enti territoriali di uno stato comunitario
c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei loro confronti hanno un fattore di ponderazione del 50% o inferiore in base alle regole del metodo standard per il calcolo del rischio di credito
d) Banche multilaterali di sviluppo
MANTENIMENTO DI UN INTERESSE ECONOMICO NETTO
MINIMO, RETENTION (3/3)
60
61
SIGNIFICATIVITA’ DEL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI
CREDITO
La BI aveva recepito tale concetto come segue: «Nel caso in cui il requisito prudenziale calcolato in base all’applicazione della disciplina sulla cartolarizzazione (requisito “post-cartolarizzazione”) sia uguale o superiore a quello calcolato sulle attività cartolarizzate (requisito “ante cartolarizzazione”) il rischio di credito si considera non trasferito in maniera significativa »
LA CARTOLARIZZAZIONE NON È RICONOSCIUTA AI FINI PRUDENZIALI Tale disposizione è stata modificata con l’emanazione della Direttiva 2009/83/CE (cd. CRD II) e il recepimento della normativa europea in Italia attraverso il 7°aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 263 del 28 gennaio 2011
II il rischio di credito si considera trasferito in misura significativa a terzi (Art.
243 CRR) se:
a) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute dal
cedente (originator) non supera il 50% del valore ponderato di tutte le
posizioni di tipo mezzanine nell’ambito della cartolarizzazione
b) in assenza di posizioni di tipo mezzanine, il cedente non detiene più del
20% del valore dell’esposizione soggette alla ponderazione del 1250%, a
condizione che il cedente sia in grado di dimostrare che la tranche junior
eccede di un importo significativo una ragionevole stima delle perdite
attese sulle esposizioni cartolarizzate
DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL
RISCHIO DI CREDITO (1/2)
62
In alternativa, per le banche che assumono il ruolo di cedente autorizzate all’utilizzo di sistemi interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB) il rischio può essere considerato trasferito in misura significativa a terzi se sono rispettate le seguenti condizioni (Art. 244 CRR): • il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente formalizzate,
in grado di assicurare che l’eventuale riduzione del requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia giustificata da un corrispondente trasferimento di rischio a terzi
• il trasferimento del rischio a terzi è riconosciuto anche ai fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione del capitale
DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL
RISCHIO DI CREDITO (2/2)
63
Definizione di ri-cartolarizzazione: una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività sottostanti è oggetto di segmentazione (tranching) e in cui almeno una delle attività sottostanti è una posizione verso cartolarizzazione
Per tenere conto della loro maggiore rischiosità, i fattori di ponderazione da applicare nel calcolo del requisito patrimoniale sono più elevati rispetto a quelli previsti per le posizioni verso cartolarizzazioni, sia per le banche che utilizzano la metodologia standardizzata sia per quelle che applicano i metodi basati su rating interni
POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI
64
POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI
(METODO STANDARD)
Posizioni verso la cartolarizzazione e la ri-cartolarizzazione
Classe di merito di
credito
Posizioni verso la
cartolarizzazione
Posizioni verso la ri-
cartolarizzazione
1 20% 40%
2 50% 100%
3 100% 225%
4 (soltanto per le
valutazioni di merito
creditizio diverse da
quelle a breve)
350% 650%
5 1250% 1250%
65
66
Posizioni verso la cartolarizzazione e la ri-cartolarizzazione
Classe di merito di credito Cartolarizzazioni Ri-cartolarizzazioni
Valutazioni del merito di
credito non a breve
Valutazioni del merito di
credito a breve A B C D E
1 1 7% 12% 20% 20% 30%
2 8% 15% 25% 25% 40%
3 10% 18%
35%
35% 50%
4 2 12% 20% 40% 65%
5 20% 35% 60% 100%
6 35% 50% 100% 150%
7 3 60% 75% 150% 225%
8 100% 200% 350%
9 250% 300% 500%
10 425% 500% 650%
11 650% 750% 850%
Inferiore a 11 e
unrated 1250%
POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI
(APPROCCIO BASATO SUI RATING ESTERNI 1/2)
• Le colonne A e D della tabella si riferiscono, rispettivamente, alle posizioni verso la cartolarizzazione e alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione che rientrano nella tranche con la più elevata priorità nel rimborso (senior)
• La colonna C della tabella si riferisce alle sole posizioni verso la cartolarizzazione (e non alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione) nella quale il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei
• La colonna B della Tabella si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione (che non siano posizioni verso ri-cartolarizzazioni)
POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI
(APPROCCIO BASATO SUI RATING ESTERNI 2/2)
67
L’esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto: E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T] L’esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la ri-cartolarizzazione è pari al seguente prodotto: E * max [20%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T]
POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI
(APPROCCIO DELLA FORMULA DI VIGILANZA)
68
SECURITISATION FRAMEWORK BASILEA II
Secu
riti
sati
on F
ram
ew
ork
Standardised Approach (SA)
Banche che usano il metodo standard per la stima del
rischio di credito
Si basa sui rating esterni forniti dalle ECAI
Internal Rating Approach (IRB)
Banche che usano il metodo IRB per la stima del rischio di
credito
Si basa sui rating stimati internamente dalla banca
Rating Based Approach (RBA)
Utilizza diversi risk factor: rating a breve o a
lungo termine, granularity e seniority
Internal Assesment Approach (IAA)
I fattori di ponderazione dipendono dal rating esterno equivalente
(mapping)
Supervisory Formula (SF)
I fattori di ponderazione dipendono da: KIRB, livello di credit enhancement (L), spessore dell’esposizione
(T), numero effettivo delle esposizioni in portafoglio
(N), ELGD
70
71
BASILEA III (1/4)
Dal luglio 2009 il Comitato di Basilea ha introdotto, nell’ambito dell’insieme dei provvedimenti di riforma che costituiscono Basilea 3, requisiti più severi nei confronti delle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni. In particolare sono stati introdotti:
1. Risk wights per le esposizioni derivanti da ricartolarizzazioni nel metodo SA e nei metodi IRB
2. Innalzamento dei requisiti patrimoniali per i veicoli fuori bilancio (linee di liquidità)
3. Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie
4. Introduzione di requisiti operativi per le analisi di credito
72
BASILEA III (2/4)
Un ulteriore elemento innovativo è stato l’incremento del patrimonio di vigilanza a fronte del portafoglio di negoziazione. Il Comitato ha rafforzato i requisiti patrimoniali per le esposizioni nel trading book per cogliere il rischio di credito connesso alle attività complesse di negoziazione e in derivati. Tra i cambiamenti figurano i seguenti elementi: 1. le posizioni in cartolarizzazioni detenute nel trading book devono essere
soggette ai requisiti di capitale indicate in Basilea II, allo stesso modo delle posizioni in cartolarizzazioni detenute nel banking book
2. introduzione di un requisito per il VAR in condizioni di stress, basato su dati storici riferiti a un periodo continuativo di 12 mesi di significative condizioni di stress finanziario, per le banche che utilizzino i modelli interni per il calcolo dei requisiti per il rischio di mercato
3. innalzamento dei requisiti per i prodotti creditizi strutturati
73
BASILEA III (3/4)
E’ stato introdotto un nuovo paragrafo per incrementare gli haircuts di vigilanza per i collateral costituiti da cartolarizzazioni: «Le ricartolarizzazioni, indipendentemente dal loro rating, non costituiscono garanzie finanziarie idonee. Questo divieto si applica sia che la banca utilizzi il metodo degli scarti prudenziali, sia che impieghi il metodo delle stime interne, il metodo VaR per le operazioni PcT, o ancora il metodo dei modelli interni.»
Sono stati inseriti scarti prudenziali standard, ipotizzando una rivalutazione e un adeguamento delle garanzie su base giornaliera e un periodo di detenzione di 10 giorni operativi
74
BASILEA III (4/4)
rating emessi per
i titoli di debito Scadenza residua Emittenti sovrani Altri emittenti
Esposizioni
derivanti da
cartolarizzazioni
Da AAA a AA/
A-1
< 1 anno 0,5 1 2
> 1 anno e < 5anni 2 4 8
> 5 anni 4 8 16
Da A+ a BBB-/
A-2/A-3/P-3 e
titoli bancari non
retati
< 1 anno 1 2 4
> 1 anno e < 5 anni 3 6 12
> 5 anni 6 12 24
Da BB+ a BB- Tutte 15 Non ammissibile Non ammissibile
Principali indici
azionari 15
Altre azioni 25
Fondi comuni
UCITS Gli haircuts più alti applicabili ad ogni titolo in fondi
Cassa nella stessa
valuta 0
Standardised Approach Rating WS
L/T
1 20%
2 50%
3 100%
4
350%
Unrated 1250%
B/T
1 20%
2 50%
3 100%
Unrated 1250%
Rating
WS
Posizion
i senior
Posizioni
in cui N <
6
Altre
posizioni
L/T
1 7% 12% 20%
2 8% 15% 25%
3 10% 18%
35%
4 12% 20%
5 20% 35%
6 35% 50%
7 60% 75%
8 100%
9 250%
10 425%
11 650%
Unrate
d
1250%
B/T
1 7% 12% 20%
2 12% 20% 35%
3 60% 75% 75%
Unrate
d
1250%
Per le posizioni in bilancio
APRS = E * WS APREFB = EFB * FCC * WEFB
FCC = 100% per le linee di liquidità, ad eccezione di: • linee di liquidità ammesse: FCC= 50%
(maturity>1anno); FCC= 20% (maturity < 1 anno)
• linee di liquidità disponibili in caso di generale turbativa dei mercati: FCC= 0%
• linee di liquidità revocabili senza preavviso: FCC= 0%
Rating Based Approach
75
DISPOSIZIONI DEL COMITATO DI BASILEA
• Requisiti patrimoniali per le ri-cartolarizzazioni • Innalzamento requisiti patrimoniali per i veicoli fuori bilancio • Requisiti operativi per le analisi di credito • Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie • Posizioni in cartolarizzazioni detenute nel trading book soggette ai
medesimi requisiti indicati da Basilea II per le posizioni detenute nel banking book
“Enhancements to the Basel II framework” e “Revisions to the Basel II market risk framework - final version” 13 luglio 2009
• Proposta di due diverse alternative per ridefinire la gerarchia degli approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali
«Revisions to the securitisation framework – 1st consultative document» 18 dicembre 2012
• Ulteriore revisione della gerarchia degli approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali
«Revisions to the securitisation framework – 2nd consultative document» 19 dicembre 2013
76
NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA
•Riferimento alla «sostanza economica» delle operazioni di cartolarizzazione
•Nuove regole per la verifica del significativo trasferimento del rischio di credito a terzi (tranche mezzanine o modelli interni)
•Eliminazione del trattamento prudenziale favorevole per le linee di liquidità
•Mantenimento di un rilevante interesse economico netto almeno pari al 5% (obbligo di «retention»)
•Obblighi di due diligence, prove di stress e obblighi monitoraggio sulle posizioni sottostanti
Direttiva 2009/83/CE e Direttiva 2009/111/CE «CRD II» 27.07.09 e 16.09.09
•Requisiti patrimoniali per le ri-cartolarizzazioni •Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie •Posizioni in cartolarizzazioni detenute nel trading book soggette ai medesimi requisiti indicati da Basilea II per le posizioni detenute nel banking book
Direttiva 2010/76/CE «CRD III» 24 novembre 2010
Regolamento UE 575/2013 e Direttiva 2013/36/UE «CRD IV package»
Circ.
285,
17.12.13
8° agg.
Circ. 263,
18.11.11
7° agg.
Circ. 263,
18.01.11
77
CR
D II
Obblighi di due diligence, svolgimento prove di stress e obblighi di monitoraggio delle posizioni sottostanti, il cui
mancato rispetto comporta un coefficiente di ponderazione maggiorato
Interesse economico netto
5% del valore nominale di ciascuna tranche
“ragioni di credito del cedente” pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate
esposizioni pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate
tranche junior pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate
Riconoscimento del trasferimento a terzi del rischio di credito se l’originator non detiene:
posizioni mezzanine il cui valore ponderato supera il 50% del valore ponderato
di tutte le posizioni mezzanine
più del 20% del valore delle esposizioni
ponderate al 1250% Revisione del trattamento prudenziale
per le linee di liquidità
FCC = 50% per le linee di liquidità, indipendentemente
dalla maturity
Eliminazione del trattamento favorevole per le linee di
liquidità ammesse in caso di generale turbativa dei mercati
78
CR
D III
Innalzamento dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso operazioni di ri-cartolarizzazione sia nel metodo standard sia nel metodo IRB
Posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel trading book assoggettate al medesimo trattamento prudenziale delle posizioni detenute nel banking book
Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie
Obblighi di informativa rafforzati relativi alle operazioni di cartolarizzazione e ri-cartolarizzazione
Metodo standard
Rating Cartolarizzazioni Ri-
cartolarizzazioni
1 20% 40%
2 50% 100%
3 100% 225%
4 350% 650%
5 1250% 1250%
Metodo RBA
Classe di
merito di
credito
Cartolarizzazioni
Ri-
cartolarizzazi
oni
Rating
non a
breve
Ratin
g a
breve
Senio
r Altre
Posizi
oni
N<6
Senio
r Altre
1 1 7% 12% 20% 20% 30%
2 8% 15% 25% 25% 40%
3 10% 18%
35%
35% 50%
4 2 12% 20% 40% 65%
5 20% 35% 60% 100%
6 35% 50% 100% 150%
7 3 60% 75% 150% 225%
8 100% 200% 350%
9 250% 300% 500%
10 425% 500% 650%
11 650% 750% 850%
Unrated 1250%
APPROCCIO DELLA FORMULA DI
VIGILANZA
L’esposizione ponderata per il rischio di
credito di una posizione verso la
cartolarizzazione è pari al seguente
prodotto:
E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T]
L’esposizione ponderata per il rischio di
credito di una posizione verso la ri-
cartolarizzazione è pari al seguente
prodotto:
E * max [20%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) /
T]
79
CR
R
Medesime modalità per il riconoscimento del trasferimento del rischio di credito a terzi della CRD II (artt. 243-244)
Medesima gerarchia degli approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali del Securitisation Framework di Basilea 2 (art.
259)
Mantenimento dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso operazioni di ri-cartolarizzazione stabiliti dalla CRD III (artt.
251, 261 e 262)
Mantenimento dell’obbligo di interesse economico netto come stabilito dalla CRD II, nonché degli obblighi di due diligence,
monitoraggio e prove di stress (art. 405 e ss.)
Medesimo trattamento prudenziale per le linee di liquidità (art. 255)
Posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel trading book assoggettate al medesimo trattamento prudenziale delle
posizioni detenute nel banking book (art. 337)
Alcune
specifiche in
merito sono
state
introdotte
dalla Circolare
285 della
Banca d’Italia,
del 17.12.13
80
«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
81
L’11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento finale in materia di revisione del quadro normativo sulle cartolarizzazioni «Revision to the securitization framework», con l’obiettivo di affrontare una serie di debolezze presenti nel quadro di Basilea II
Punti di debolezza di Basilea II: 1. Il ricorso meccanico ai rating esterni;
2. Fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per le esposizioni
cartolarizzate con rating elevato;
3. Fattori di ponderazione del rischio eccessivamente alti per le esposizioni cartolarizzate senior a basso rating;
4. Il Cliff Effect (letteralmente «effetto scogliera»)
5. La mancanza di risk sensitivity all’interno di tutto il quadro regolamentare
Obiettivi della
revisione
Ridurre l’affidamento meccanico ai rating esterni Aumentare le
ponderazioni per le esposizioni
verso la cartolarizzazione
con rating più elevato
Ridurre le ponderazioni
per le esposizioni senior low -
rated
Ridurre il cliff effect
Migliorare la sensibilità al rischio del framework
82
«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
Standardised Approach
External Rating Based Approach
(if ratings permitted in jurisdiction) / Internal Assessment Approach (IAA) in
caso di ABCP
Internal Rating Based Approach Basato sulla Simplified
Supervisory Formula
Approach (SSFA)
Versione semplificata
del Revised Rating
Based Approach
Versione semplificata
della Simplified
Supervisory Formula
Approach (SSFA)
«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
Gerarchia degli approcci
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«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
INTERNAL RATING BASED APPROACH
Nell’Internal Rating Based Approach, come nella formula di vigilanza (SFA), il fabbisogno di capitale dipende da: • Credit enhancement e spessore della tranche • KIRB • parametro «p», ossia altri fattori che determinano il livello globale di capitale richiesto
per la parte di quote che risiedono al di sopra delle esposizioni da cartolarizzazione che assorbono le perdite fino a concorrenza dell'importo di capitale che sarebbe richiesto per le esposizioni sottostanti se detenute direttamente dalla banca
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«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
INTERNAL RATING BASED APPROACH
Parametri A B C D E
Wholesal
e
Senior, Granular (N≥ 25) 0 3,56 -
1,85 0,55 0,07
Senior, Non Granular (N<25) 0,11 2,61 -
2,91 0,68 0,07
Non Senior, Granular (N≥ 25) 0,16 2,87 -
1,03 0,21 0,07
Non Senior, Non Granular
(N<25) 0,22 2,35
-
2,46 0,48 0,07
Retail
Senior 0 0 -
7,48 0,71 0,24
Non Senior 0 0 -
5,78 0,55 0,27
Dove:
a = −1
𝑝 ∗𝐾𝐼𝑅𝐵
u = D - KIRB
I = max (A- KIRB; 0)
KIRB =
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝐼𝑅𝐵 𝑠𝑢𝑙 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒 (𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑒 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜)
A: Attachment Point della tranche
D: Detachment Point della tranche
p = MAX [0,3; (A + B * 1
𝑁 ) + C * KIRB + D*LGD + E*MT)]
Granularity (N) = (𝛴𝐸𝐴𝐷𝑖)2
𝛴𝐸𝐴𝐷𝑖2
LGD = (𝛴𝐿𝐺𝐷𝑖 ∗𝐸𝐴𝐷𝑖)
𝛴𝐸𝐴𝐷𝑖
MT = maturity della tranche
I parametri A, B, C, D e E sono determinati sulla
base della tabella seguente
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«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
EXTERNAL RATING BASED APPROACH
External
Credit
Assessment
Risk Weight
A-1/P-1 15%
A-2/P-2 50%
A-3/P-3 100%
Altri rating 1250%
RWA = E * Risk Weight Rating a breve termine Rating a lungo termine
Rating
Senior tranche Non senior (thin)
tranche
Maturity Maturity
1y 5y 1y 5y
AAA 15% 25% 15% 80%
AA+ 15% 35% 15% 100%
AA 25% 50% 30% 130%
AA- 30% 55% 40% 150%
A+ 40% 65% 60% 170%
A 50% 75% 80% 190%
A- 60% 90% 120% 220%
BBB+ 75% 110% 170% 270%
BBB 90% 130% 220% 320%
BBB- 120% 170% 330% 430%
BB+ 140% 200% 470% 590%
BB 160% 230% 620% 770%
BB- 200% 290% 750% 870%
B+ 250% 360% 900% 960%
B 310% 420% 1050% 1050%
B- 380% 440% 1130% 1130%
CCC+/CCC/CCC
- 460% 530% 1250% 1250%
Below CCC- 1250% 1250% 1250% 1250%
Risk Weight = Risk Weight table after adjusting for maturity *[1- MIN (T;
50%)]
Dove:
Spessore tranche (T) =
𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒,𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑒
𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒 (𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑒 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜)
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«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
STANDARDISED APPROACH
L’approccio standard è una formula che utilizza i requisiti di capitale calcolati con il metodo standard per tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione e poi assegna i fattori di ponderazione alle diverse tranche a seconda del livello di subordinazione nella struttura
KSSFA = 𝑒𝑎∗𝑢 − 𝑒𝑎∗𝑙
𝑎 ∗(𝑢−𝑙)
Dove:
a = −1
p ∗KA
u = D - KA
I = max (A - KA; 0) A: Attachment Point della tranche D: Detachment Point della tranche p = 1 KA = (1-W)*KSA + W*0,5 KSA = media dei requisiti patrimoniali delle esposizioni sottostanti calcolati con il metodo standard W: rapporto tra il totale delle esposizioni «delinquent» (esposizioni scadute da più di 90 gg, incagliate o a sofferenza) e il totale delle esposizioni sottostanti
87
«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
ULTERIORI MODIFICHE PROPOSTE
Definizione di maturity di una tranche (MT): • media ponderata delle scadenze dei flussi di cassa contrattuali oppure scadenza residua legale
della tranche • in ogni caso MT ha un floor di 1 anno e un cap di 5 anni
Nel metodo standardizzato attuale le banche originator sono tenute ad assegnare una ponderazione del rischio 1250% per le esposizioni al di sotto dell’investment grade trattenute dalla banca. Come nel primo documento di consultazione, il Comitato propone di eliminare questo requisito per ridurre il cliff effect
Attualmente i rating desunti (*) per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono consentite solo nel metodo IRB, ma non nel metodo standardizzato. Il Comitato propone di consentire l'utilizzo dei rating desunti per le esposizioni verso la cartolarizzazione detenute da banche che non utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Ciò fornirà una maggiore coerenza con il metodo standardizzato per il rischio di credito, che consente l'uso dei rating desunti per le esposizioni all'ingrosso
(*) Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito del credito “desunta”, ossia equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione
88
«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
ULTERIORI MODIFICHE PROPOSTE
Risk weight floor del 15% piuttosto che del 20% Gli obiettivi di un floor di ponderazione sono: • mitigare le preoccupazioni legate al rischio modello delle banche • ridurre le differenze per posizioni di rischio analoghe. Nel quadro attuale, il floor di ponderazione è del 7% per le tranche senior, nel metodo IRB, e del 20 % nel metodo SA. Il Comitato aveva proposto nel primo documento in consultazione un floor del 20%, abbassandolo poi a 15% a seguito delle consultazioni per aumentare la sensibilità al rischio e riconoscere pienamente il credit enhancement delle tranche senior
Definizione di ricartolarizzazione Il Comitato chiarisce che un’esposizione è considerata una ricartolarizzazione se i suoi flussi di cassa dipendono dalle prestazioni di un pool di attivi che contiene una o più esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Ad esempio, le esposizioni derivanti da retranching non sono ricartolarizzazioni se, dopo il retranching, agiscono come una segmentazione diretta di un pool senza attività cartolarizzate. In questo caso, infatti, non aumenta il rischio di correlazione, che è il motivo per l'assegnazione di una ponderazione più elevata
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«REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK»
ULTERIORI MODIFICHE PROPOSTE
Eliminazione del trattamento prudenziale favorevole per alcune categorie di esposizioni, quali: • le linee di liquidità ammissibili, attualmente soggette a un FCC del 50% • le esposizioni che coprono la seconda perdita o le esposizioni di rango superiore nei
programmi ABCP
Ponderazione massima per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione senior Un cap di ponderazione esiste nel metodo SA attuale, anche se la sua portata è limitata. In particolare, è consentito a una banca (sia originator sia investitrice) di applicare un approccio "look -through " per tranche senior non-rated, che ricevono una ponderazione massima pari alla ponderazione media applicabile alle esposizioni sottostanti. Il Comitato ritiene che una banca non dovrebbe applicare a una tranche senior una ponderazione superiore, dato il rafforzamento del credito che riceve dalle tranche subordinate. Di conseguenza, questo cap dovrebbe essere applicato indipendentemente se la tranche abbia un rating o meno. Pertanto, il Comitato consente a una banca di applicare l’approccio «look-through», indipendentemente dal fatto che la tranche abbia un rating e indipendentemente dal metodo utilizzato per il sottostante (SA o IRB). Il cap di ponderazione per le esposizioni di primo rango sarebbe, pertanto, pari alla ponderazione media che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti ai sensi del metodo SA, sulla base KSA, o del metodo IRB, basato su KIRB
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IMPACT ASSESSMENT, EUROPEAN COMMISSION (luglio 2009)
Issue Areas/
Stakeholders Banking Industry Supervisory
Investors/
Creditors Borrowers
Capital
requirement
for trading
books
+/-
(↑ solidità finanziaria nel lungo
termine, benefici indiretti
derivanti dalla stabilità
finanziaria compensati da ↑ costi
di compliance)
+
(↑ efficacia del
monitoraggio)
+
(↓ potenziali
costi relativi
alla crisi
economica)
+
(↑ maggiore
disponibilità
del credito)
Capital
requirement
for re-
securitisations
+/-
(↑ solidità finanziaria nel lungo
termine, benefici indiretti
derivanti dalla stabilità
finanziaria compensati da ↑ costi
di compliance)
+
(↑ efficacia del
monitoraggio)
+
(↓ potenziali
costi relativi
alla crisi
economica)
+
(↑ maggiore
disponibilità
del credito)
Disclosure of
risks from
securitizations
positions
+/-
(↑ solidità finanziaria nel lungo
termine, benefici indiretti
derivanti dalla stabilità
finanziaria compensati da ↑ oneri
amministrativi)
+
(↑ efficacia del
monitoraggio)
+
(→consente di
comprendere
meglio il
profilo di
rischio delle
banche)
≈
Legenda: + complessivi effetti positivi, - complessivi effetti negativi, +/- effetti misti, ≈ effetti non significativi, ↓ diminuzione, ↑ aumento
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