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I Codici di condotta antimolestie. L’esperienza del nostro Ateneo
Giovanna SpatariMedicina del Lavoro
Università di Messina
Come riconoscere la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro
Stesura di un codice di comportamento a tutela della dignità di tutti coloro che lavorano e studiano presso l’Università
Lavoro, salute e rischi psico-sociali
2002
Significativa incidenza di comportamenti molesti nei luoghi di lavoro:
In Italia numerose segnalazioni di donne che avevano subito molestie, ricatti e violenze sessuali
…emergeva il fenomeno del mobbing, ma in percentuale inferiore rispetto alla media europea
Perché?
Codice di condotta
«atti discriminatori basati su motivi di sesso» (giurisprudenza nord americana)
«ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi che offenda la dignità degli uomini e delle donne sul lavoro» (direttiva consiglio europeo 76/207/CEE)
Molestie sessuali
Codice di condotta
Raccomandazione 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Codice di condottaSoluzione del problema per via informale poiché ………….la maggior parte di coloro che sono oggetto di attenzioni moleste desiderano la fine di quei comportamenti……..Designazione di «persona competente incaricata di fornire consulenza e assistenza»
Codice di condotta
Artt. 2 e 3 della costituzione italianaart. 1 Carta diritti UERaccomandazione 92/131/CEENormativa nazionale in materia di pari opportunità (legge 125/1991)CCNL comparto universitàCodici varati o in bozze predisposti da altri Atenei
Codice di condotta
Fonti utilizzate
Art. 2 finalità tutelare la dignità di donne e uomini sul posto di
lavoro e indicare ai responsabili di strutture la normativa cui conformare la propria azione;
assicurare l’esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla protezione della loro dignità sul lavoro;
promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
e in materia di atti esplicitamente e ripetutamente ostili e offensivi diretti contro i lavoratori nei luoghi di lavoro
Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di
lavoro e studio
Art. 2 finalità………………….d) s’impegna ad approfondire il fenomeno delle molestie morali sui luoghi di lavoro e a definire le opportune strategie per individuarle e per tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori
Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di
lavoro e studio
Art. 3 definizione molestie sessualiOgni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, che arrechi offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce;costituisce molestia sessuale di particolare gravità ogni atto o comportamento che tenda a usare a scopo ricattatorio, con il sotteso fine di ottenere prestazioni sessuali, le decisioni dell’amministrazione riguardanti l’assunzione, il mantenimento del posto, la formazione professionale, la carriera, ecc
Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di
lavoro e studio
Art. 4 responsabilitàTutti coloro che studiano e lavorano, a vario titolo e con status giuridico diverso, nell’Università degli Studi di Messina sono tenuti all’osservanza del presente Codice.Ne garantiscono l’applicazione il Rettore, i Dirigenti e i Responsabili delle strutture centrali e decentrate.
Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di
lavoro e studio
Art. 5 procedureFatta salva la tutela in sede civile e penale, chiunque sia stato oggetto di molestie sessuali, può, entro 60 giorni dal loro verificarsi, farne denuncia, per attivare in alternativa: la procedura informale, rivolgendosi alla
Consulente di fiducia la procedura formale
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lavoro e studio
Procedura informaleLa persona vittima di comportamenti lesivi della propria dignità può richiedere l’interventodella Consulente attraverso questa procedura, che deve concludersi entro il termine di 90giorni. La Consulente è tenuta a prendere in esame il caso, impegnandosi a non adottarealcuna iniziativa, senza averne prima discusso con la presunta vittima della molestia eaverne ricevuto l’espresso consenso.
Procedura formaleQualora l’interessata/o ritenga inopportuno o insufficiente qualunque tentativo di soluzioneinformale del problema oppure, se dopo tale tentativo, il comportamento indesideratopermane, la persona lesa potrà sporgere formale denuncia al Direttore amministrativo,nel caso in cui l’accusato/a fa parte del personale tecnico-amministrativo, altrimenti sirivolgerà al Rettore, se questi è una/un docente o una studentessa/uno studente. Qualoral’Amministrazione ritenga fondati i fatti denunciati, nel corso del procedimentodisciplinare, dovrà adottare, su proposta della/del consulente di fiducia, quelle misureorganizzative idonee alla cessazione immediata dei comportamenti molesti. La/Ildenunciante deve avere la possibilità di rimanere nel proprio posto di lavoro, se lodesidera o di essere trasferita/o in altra sede che non comporti disagio.L’Amministrazione dal canto suo provvede ad annullare, in via di autotutela e senzaritardo, gli atti amministrativi in qualunque modo peggiorativi della posizione soggettiva,che derivino da minacce, ricatti, discriminazioni riconducibili ad atti di molestia sessuale.
Art. 6 la consulente di fiduciaNominata dal Rettore con incarico di fornire consulenza e assistenza a chi è oggetto di molestie e contribuire alla soluzione del caso.Su proposta del CPO la consulente di fiducia deve essere esterna all’Università.Incarico di un anno rinnovabile
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lavoro e studio
Funzioni
Prevenire comportamenti molesti attraverso attività disensibilizzazione, informazione e formazione atte apromuovere comportamenti coerenti con la tutela della dignitàdella persona indirizzate a tutto il personale;
Garantire l’efficacia di un’azione di contrasto da espletarenei casi in cui i dipendenti o gli studenti ritenessero di essereo essere stati vittime di comportamenti molesti.
Consulente di fiducia
Principali fasi della procedura
Avviso di selezione (6/5/2004), Rigorosa selezione basata su titoli e colloquio; 32 candidati; Firma del disciplinare di incarico 27 gennaio 2006 Insediamento dell’avvocato Carmen Currò nel
ruolo di consulente di fiducia
Consulente di fiducia
Promozione della figura:
• Possibilità di utilizzo di una sede;• Inserimento pagina dedicata nel sito del CPO;• Stampa di manifesti e segnalibri;• Coinvolgimento degli organi di informazione;• Invio di e-mail a tutto il personale;• Conferenza stampa (16.6.2006);• Incontro con le componenti sindacali interne
all’Ateneo;• Incontri esterni all’Università
Consulente di fiducia
Lavori o studi nell’Università di Messina? Sei oggetto di molestie sessuali? Sei vittima di comportamenti
lesivi della tua dignità personale?
Hai bisogno di consulenza? di assistenza? Puoi rivolgerti, nella
massima riservatezza, alla
fax 090.6764554 e-mail consulentedifiducia@unime.itorario di ricevimento: tutti i martedì, dalle ore 14.30 alle 16.00, in via Consolato del Mare n.41- 1°p.(ex Palazzo delle Poste)
Mezzi di azione: Ha accesso agli atti amministrativi inerenti il
caso in esame può avvalersi di consulenti interni all’Università agisce nel rispetto della parte lesa e
dell’accusato e assicura l’assoluta discrezione sui fatti, sia per garantire il diritto alla riservatezza che per evitare ogni forma di ritorsione
partecipa alle attività di formazione promosse dall’Università e da altri enti, in materia di pari opportunità, tecniche di comunicazione
Consulente di fiducia
Relazione annuale
Rapporti e integrazione con uffici e componenti interne all’Università scambi di informazione con il responsabile delle risorse
umane su specifici casi Produttivi momenti di colloquio con organizzazioni
sindacali
Consulente di fiducia
Monitoraggio attività
Relazione annuale
Tipologie di richieste Numerose telefonate e richieste di colloqui generici
inquadrate come normale attività di prevenzioneTipologia di invio Iniziativa diretta Conoscenza personale con la consulente Canali esterni
Consulente di fiducia
Monitoraggio attività
Relazione annualeTipologie di utenza Personale tecnico amministrativo 60% Personale docente 25% Studenti 15%Tipologia di mandato procedura informale
Consulente di fiducia
Monitoraggio attività
Coesitenza di codice di comportamento e codice etico
Normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro più attenta negli aspetti di valutazione dei rischi e di formazione (estesa a datori di lavoro dirigenti e preposti)
Costituzione dei CUG …….
Consulente di fiducia
e dopo?
«Costruire l’uni-verso delle diversità.
Le regole, gli strumenti, le buone prassi»
06/02/2015Seminario di aggiornamento per Consigliere e Consiglieri di fiducia
Seminario promosso dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane e dal Comitato Unico di Garanzia della Scuola Superiore Sant’Anna.
Art. 1
definizione di salute inteso, secondo l’OMS, come recepito al comma 1 lettera o) dell'art. 2 del D.Lgs 81/08;
alla Direttiva Ministero Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 sulle «misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni»;
al D. Lgs. n. 215/2003, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
al D. Lgs. n. 216/2003, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
al D. Lgs. n. 5/2010, Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Fonti aggiornate
Modifiche al Codice di Condotta proposte dal CUG e approvate da C.A. e S.A. a maggio 2015
Art. 2
garantisce ad ogni lavoratrice/lavoratore ,studentessa/studente il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole e che discrimini in ragione del sesso o orientamento sessuale, in ragione delle convinzioni religiose o ideologie di altra natura e/o a causa dell’origine etnica, dell’età, dello stato di disabilità.
Fonti aggiornate
Modifiche al Codice di Condotta proposte dal CUG e approvate da C.A. e S.A. a maggio 2015
Art. 3 -Definizione di molestie sessuali, morali e atti discriminatori
b) Per molestia morale si intende ogni atto, atteggiamento o comportamento di violenza morale o psichica in occasione di lavoro o di studio, ripetuto nel tempo in modo sistematico o abituale che porta a un degrado delle condizioni di lavoro o studio idoneo a compromettere la salute, la professionalità o la dignità dellavoratrice/lavoratore, studentesse/studente.c)Per comportamento discriminatorio s’intende ogni atto, disposizione, criterio, prassi o comportamento, apparentemente neutro, che possa mettere alcune persone in una posizione diparticolare svantaggio rispetto ad altre e ciò a causa delle religione, delle convinzioni personali, dell’origine etnica, della disabilità,dell’orientamento sessuale o dell’età.
Fonti aggiornate
Modifiche al Codice di Condotta proposte dal CUG e approvate da C.A. e S.A. a maggio 2015