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drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 1
LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 2
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
1 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art25
lett a Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi programmazione ove necessario della sorveglianza sanitaria predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori attivitagrave di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalitagrave organizzative del lavoro attuazione e valorizzazione di programmi volontari di laquopromozione della saluteraquo secondo i principi della responsabilitagrave sociale
lettmPartecipa alla programmazione del controllo dellesposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivitagrave ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 3
DLgs 8108 Titolo I
Articolo 28Oggetto della valutazione dei rischi
1 La valutazione di cui allrsquoarticolo 17 comma 1 lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati noncheacute nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dellaccordo europeo dellrsquo8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 noncheacute QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ALLrsquoETAgrave ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 4
Gruppi particolari di lavoratori
1048766Lavoratrici in stato di gravidanza
1048766 Differenze di genere
1048766 Differenze di etagrave
1048766 Differente provenienza geografica
1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo
1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo
1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5
1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico
2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali
3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico
4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo
5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori
6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
Medico Competente e DVR documentazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale
Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 2
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
1 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art25
lett a Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi programmazione ove necessario della sorveglianza sanitaria predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori attivitagrave di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalitagrave organizzative del lavoro attuazione e valorizzazione di programmi volontari di laquopromozione della saluteraquo secondo i principi della responsabilitagrave sociale
lettmPartecipa alla programmazione del controllo dellesposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivitagrave ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 3
DLgs 8108 Titolo I
Articolo 28Oggetto della valutazione dei rischi
1 La valutazione di cui allrsquoarticolo 17 comma 1 lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati noncheacute nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dellaccordo europeo dellrsquo8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 noncheacute QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ALLrsquoETAgrave ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 4
Gruppi particolari di lavoratori
1048766Lavoratrici in stato di gravidanza
1048766 Differenze di genere
1048766 Differenze di etagrave
1048766 Differente provenienza geografica
1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo
1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo
1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5
1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico
2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali
3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico
4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo
5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori
6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
Medico Competente e DVR documentazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale
Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 3
DLgs 8108 Titolo I
Articolo 28Oggetto della valutazione dei rischi
1 La valutazione di cui allrsquoarticolo 17 comma 1 lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati noncheacute nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dellaccordo europeo dellrsquo8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 noncheacute QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ALLrsquoETAgrave ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 4
Gruppi particolari di lavoratori
1048766Lavoratrici in stato di gravidanza
1048766 Differenze di genere
1048766 Differenze di etagrave
1048766 Differente provenienza geografica
1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo
1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo
1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5
1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico
2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali
3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico
4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo
5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori
6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
Medico Competente e DVR documentazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale
Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 4
Gruppi particolari di lavoratori
1048766Lavoratrici in stato di gravidanza
1048766 Differenze di genere
1048766 Differenze di etagrave
1048766 Differente provenienza geografica
1048766 Lavoratori ldquoipersuscettibilirdquo
1048766 Lavoratori ldquopatologicirdquo
1048766 Lavoratori ldquodisabilirdquo (L 6899)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5
1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico
2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali
3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico
4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo
5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori
6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
Medico Competente e DVR documentazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale
Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 5
1 Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico
2 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali
3 Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico
4 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che riporta ldquoi risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuatardquo
5 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro i tecniciconsulenti il RSPP i RLS i lavoratori
6 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
7 NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
Medico Competente e DVR documentazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale
Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 6
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilitagrave una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
La cartella egrave conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellrsquoall 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt 186 ldquorischi fisicirdquoe 230 ldquoagenti chimicirdquo DLgs 8108)
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale
Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 7
2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Consegna al datore di lavoro alla cessazione dellincarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196 e con salvaguardia del segreto professionale
Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Lrsquooriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto daaltre disposizioni del presente decreto
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 8
3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessitagrave di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellrsquoattivitagrave che comporta lesposizione a tali agenti
Fornisce altresigrave a richiesta informazioni analoghe agli Rls
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
Comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui allrsquoarticolo 35 al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritagrave psico-fisica dei lavoratori
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 9
4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allrsquoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Lrsquoindicazione di una periodicitagrave diversa dallrsquoannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 10
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni giagrave acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche ergonomiche ed ambientali analizza il ciclo produttivoverifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative realidialoga con i lavoratori il RLS il RSPP e spesso anche con il DDL
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 11
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi del sopralluogo egrave opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano
- data- ambito e motivo del sopralluogo- presenti al sopralluogo- eventuali osservazioni ed emergenze- azioni da intraprendere- responsabili delle azioni- tempi di attuazione
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 12
5 SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria egrave effettuata dal medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piugrave avanzati
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 13
DLgs 8108Titolo I ndash Capo I
Articolo 2 - Definizioni1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per
m) laquosorveglianza sanitariaraquo insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione allrsquoambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalitagrave di svolgimento dellattivitagrave lavorativa
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 14
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
1048766valutare lrsquoidoneitagrave specifica al lavoro
1048766scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce)
1048766prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria)
1048766valutare lrsquoefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro
1048766rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute
La SORVEGLIANZA SANITARIA dunque essendo lrsquounico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 15
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali egrave istituita la Sorveglianza Sanitaria
la periodicitagrave della visita medica
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio e loro periodicitagrave
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 812008
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 16
gli accertamenti strumentali eo di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art 41 c4 del DLgs 812008)
si ritiene che il MC possa inserire in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 17
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati
bull effetti avversiorgani bersaglio
bull accertamenti mirati di primo livello
bull altri eventuali accertamenti di secondo livello
bull eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi linee guida)
bull periodicitagrave suggerite (in rapporto alle fasce di intensitagrave di esposizione)
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 18
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono questeattivitagrave in modo non occasionale sia nel corso del turno di lavoroche nel complesso dellrsquoattivitagrave lavorativa
Si concorda di considerare occasionale
per le attivitagrave di MMC operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivitagrave svolta alcune volte nellrsquoarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore egrave da considerarsi occasionale)
per le attivitagrave di MMP si considerano attivitagrave occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia lt= a 1 mobilizzazioneturno
Movimentazione Manuale CarichiPazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
Esempio
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 19
1 Apparato locomotore specie rachide LS2 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso eo prolungato
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]2 ECG se la MMC egrave accompagnata da sforzo fisicointenso eo prolungatoAltri eventuali
accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialistavisita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 10 2004
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSHgt1 biennalegt075 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 20
1 Apparato locomotore specie rachide LS
Effetti avversiorganibersaglio
Accertamenti mirati di primo livello
1 Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX TAC RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista
Eventuali riferimenti (leggi linee guida)
- DLgs 8108 art 1682d-Coord Tec Regioni Linee Guida dLgs62694Documento n 14 1996-Linee guida SIMLII vol 23 2008
Periodicitagrave suggerite inrapporto alle fasce diintensitagrave di esposizione
se Indice MAPOgt5 biennalecompreso fra 15 e 5 almeno quadriennale
Movimentazione Manuale Pazienti
SORVEGLIANZA SANITARIA
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 21
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica preventiva intesa a constatare lrsquoassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore egrave destinato al fine di valutare la sua idoneitagrave alla mansione specifica
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione speci f i c a
visita medica su richiesta del lavoratore se ritenuta dal m c correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dellrsquoattivitagrave lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 22
La sorveglianza sanitaria comprende
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
visita medica preventiva in fase preassuntiva
visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare lrsquoidoneitagrave alla mansione specifica
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 23
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL La scelta dei dipartimenti di prevenzione non egrave incompatibile con le disposizioni dellrsquoarticolo 39 comma 3 DLgs 8108
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 24
Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellrsquoall 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi didoneitagrave relativi alla mansione specifica
- idoneitagrave parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni- inidoneitagrave temporanea- inidoneitagrave permanente
Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
Nei casi di giudizio di inidoneitagrave temporanea vanno precisati i limiti temporali di validitagrave
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 25
6 RICORSO ALLrsquoORGANO DI VIGILANZA
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva egrave ammesso ricorso entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo allrsquoorgano di vigilanza competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 26
7 TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLrsquoISPESL
Entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo allrsquoanno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 27
8 LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale egrave riportata lrsquoattivitagrave svolta lrsquoagente cancerogeno e i livelli di esposizione ove egrave possibile Detto registro egrave istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro invia allrsquoISPESL tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 28
1 Protocollo Sanitario presente (di solito)
2 Verbale riunione ex art 35 con allegato documento che presente (di solito) riporta ldquoi risultati sanitari anonimi collettivi rdquo
3 Tracce di incontri riunioni contatti con il datore di lavoro eccezioni i tecnici consulenti il RSPP i RLS i lavoratori
4 Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR eccezioni
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
5Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assentecarente
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 29
SORVEGLIANZA SANITARIA
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6 Firma del DVR da parte del MC talvolta assente
7Indicazioni del MC Sul Primo Soccorso assenti
8 Formazione addetti Primo Soccorso da parte del MC eccezione
9 Promozione della salute interventi del MC eccezione
10Segnalazioni MP da parte del MC eccezioni
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 30
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
egrave punito
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere d (a cessazione dellrsquoincarico consegna documentazione sanitaria al dl) ed e primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie) g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria ed a richiesta ai RLS)
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allrsquoart 25 comma 1 lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lrsquoanno)
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 31
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellrsquoart25 comma 1 lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria) i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria)
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellrsquoart 40 comma 1 (entro il primo trimestre dellrsquoanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41 commi 3 (casi di divieto di visita medica)5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
drCarlo Grassi UOISLL AzUSL2 Lu 32
Con lrsquoarresto fino a tre mesi o con lrsquoammenda da euro 400 a euro 1600 (art220) per la violazione degli artt 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio)
Con lrsquoarresto fino a due mesi o con lrsquoammenda da euro 300 a 1200 (art264) per la violazione degli articoli 229 comma 3 primo periodo (monitoraggio biologico ndash agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico ndash agenti chimici) 230 (cartelle sanitarie e di rischio ndash agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogenimutageni)
Con lrsquoarresto fino a un mese o con lrsquoammenda da euro 200 a 800 euro (art264) per la violazione dellrsquoart 243 comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio ndash cancerogenimutageni)
SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE