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COMUNE DI SANTA VENERINAProvincia di Catania
000O000
DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 148 DEL 25.11.2014
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per la difesa dell'Ente avverso l'atto
di citazione proposto dai sigg.ri Patanè Carmela e Scalia Salvatore davanti al Tribunaledi Catania
L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 16.00 eseguenti nella sala del palazzo municipale di Piazza Regina Elena, si è riunita la GiuntaMunicipale con l'intervento dei Signori :
GRECO SALVATORE
FRESTA GIUSEPPE
GIUSA FABIO
MARINO ALFIA
ZAPPULLA SEBASTIAN
Presente
P
P
P
P
Assente
A
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita iconvenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
LA GIUNTA
Vista la proposta di delibera allegata e dato atto che sulla stessa è statoespresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000;
• il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile delservizio interessato;
• il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, dal responsabile delservizio finanziario;
Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua1Visto I'O.A. degli EE.LL. vigente nella R.S.
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Cosi come dal dispositivo dell'allegata proposta in oggetto, che si richiama integralmenteper relationem e che si intende trascritta nella presente deliberazione.Stante l'urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania
Allegato alla delibera di
G.M. n. i^
LA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per la difesa dell'Ente avverso l'atto
di citazione proposto dai sigg.ri Patanè Carmela e Scalia Salvatore davanti al Tribunale di Catania
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Premesso
, - che con atto di citazione notificato il 26.06.2014, prot. N.8295, i sigg.ri Patanè Carmela nata a
?;?£' • \ Giarre J1 °6.06.1955 e Scalia Salvatore nato ad Acireale il 10.11.1973, sia in proprio che nella
£'<■ ^qualità di eredi di Scalia Sebastiano, hanno citato in giudizio il Libero Consorzio Comunale di
.-• ■;•■■ jCktania (già Provincia Regionale di Catania) e il Comune di Santa Venerina davanti al Tribunale
jèivile di Catania per far dichiarare la responsabilità degli Enti nel sinistro occorso al sig. Scalia
Sebastiano in data 27.06.2008 alle ore 17.15 circa nella Via Stabilimenti (strada Provinciale 4/L) e
deceduto il 01.07.2008 e conseguentemente farli condannare al risarcimento dei danni materiali,
fisici e morali subiti dagli odierni attori nella qualità di eredi;
- che alla data del sinistro vi era in essere la polizza assicurativa RCT/O n. 47002078 ( che si allega
in copia) stipulata con la Società Aurora Assicurazioni - agenzia di Corso Martiri della Libertà
n.14 in Catania;
-che conracc. a.r. del 04.03.2013 prot. 3080 è stata trasmessa la prima richiesta di risarcimento
sempre in merito a detto sinistro sia al Broker incaricato che alla società di assicurazione e
successivamente anche il suddetto atto di citazione è stato trasmesso con lettera racc. a.r. del
07.07.2014 prot. 8903 per gli atti di competenza sia al Broker che alla società di assicurazione;
- che gli eventuali danni lamentati dagli odierni attori, senza giustamente entrare nel merito della
vicenda, devono essere risarciti dalla suddetta Compagnia di assicurazioni e pertanto è opportuno
resistere in giudizio chiamando in garanzia la Società Aurora Assicurazioni- Corso Martiri della
Libertà n. 14 Catania;
—
Ritenuto pertanto opportuno costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente, autorizzando
il Sindaco a nominare un legale di fiducia;
Visto l'atto di citazione allegato;
Visto l'allegato disciplinare di incarico per prestazioni professionali (incarico legale);
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone Fart. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il T.U. EE.LL;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1) Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per la difesa dell'Ente avverso l'atto di
citazione proposto dai sigg.ri Patanè Carmela nata a Giarre il 06.06.1955 e Scalia Salvatore
nato ad Acireale il 10.11.1973, davanti al Tribunale civile di Catania, nominando con
separato e successivo atto un legale di fiducia;
2) Approvare il disciplinare di incarico legale allegato alla presente proposta per farne parte
integrante e sostanziale.
3) Stante l'urgenza dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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.^L'Istruttorey^minirtrativo Ay•—^\ II Responsabile del settore AA.GG.
;£i Giusepò^LicolartìeHo V J ■'"* r •" VB Lùcia\Rocca
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D.Lgs 267/200 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e lacorrettezza dell'azione amministrativa.
Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per la difesa dell'Ente avverso l'atto
di citazione proposto dai sigg.ri Patanè Carmela e Scalia Salvatore davanti al Tribunale di Catania
Settore Affari Generali
II sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto ESPRIME parere tecnicoFavorevole.
S.Venerina 2 (: ■*-
'.: II RespoùjjarJNe settore AA.GG.pia Rocca
Settore economico finanziario
£\ Sulla presente deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.
S.Venerina, 2 5 H
II Responsabile setto/emnanziario
- Studio Legale '■■
Avv. VITTORIO ANSELMI
f. * Via Milano, 29! Tei. -Fax095\4302831 95127 Catania
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
ATTO DI CITAZIONE
I sigg. Patanè Carmela, nata a Giarre il 06.06.1955, e. f. PTN CML 55H46
E017U e Scalia Salvatore, nato a Acireale il 10.11.1973, e. f. SCL SVT 73S10
A028R, entrambi res. in S. Venerina, Via Umbero I n. 78, che agiscono in proprio
e nella qualità di eredi legittimi di Scalia Sebastiano, nato a Giarre il 11.09.1982
e deceduto in Catania il 01.07.2008, elettivamente domiciliati in Catania, in via
Milano n. 29, presso lo studio dell'aw. Vittorio Ahselmi (e. f. NSL VTR 68M12
C351Z; telefono-fax: 095430283; e-mail:
aw.vittorioanselmi@pec.ordineawocaticatania.it), che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del presente atto
PREMETTONO
1) in data 27.06.2008, alle ore 17:15 circa, in S. Venerina, il sig. Scalia
^Sebastiano percorreva a bordo del motociclo Suzuki Burgman tg. AF67288 in
È'1 hi^proprietà di Leonardi Massimo, nato ad Acireale il 22.06.1977, la via Stabilimenti
(Strada Provinciale 4/L) nel senso di marcia da Giarre verso S. Venerina;
2) accadeva che, in prossimità del civico n. 237, a causa di un awallamento e
della presenza di acqua sul manto stradale dovuta ad una perdita della
sottostante rete idrica, non segnalati da cartelli di pericolo e non visibili per la
presenza di un Camion che precedeva il motociclo, il sig. Scalia Sebastiano
perdeva il controllo del proprio mezzo, cadendo violentemente contro il selciato;
3) in esito all'impatto, lo Scalia riportava un gravissimo trauma cranico per cui era
costretto a ricorrere alle cure del P.S. dell'Ospedale di Acireale, ove veniva
trasportato d'urgenza tramite servizio 118 (doc. 6);
. 4) sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di S. Venerina che
effettuava i rilievi foto planimetrici e redigeva rapporto (v. doc. 9).
COPIA
CONFERITA
>RJGINALE
*********
Lo Scalia, giunto al P.S. dell'Ospedale di Acireale, era sottoposto a visita dai
sanitari di turno i quali, dopo averne verìficato le condizioni, ponevano diagnosi di
"Politrauma; Trauma cranico commotivo con frattura squama occipitale sn e
rocca petrosa omolaterale" per cui era assegnata la prognosi riservata (doc. n. 6
e 7). Sottoposto a terapia farmacologica ed esami strumentali, alle ore 00.45 del
28.06.08, visto il peggiorare delle condizioni cliniche, il paziente veniva trasferito
all'Ospedale Cannizzaro di Catania, ove era ricoverato presso il reparto di
Anestesia e Rianimazione (doc. 8).
Dalla cartella clinica n. 214/2008 A.O. "Cannizzaro" di Catania: "Scalia
Sebastiano. Diagnosi di ingresso: Trauma cranico. Diagnosi di dimissione:
trauma cranio encefalico con ematoma subdurale ed edema troncoencefalico -
Insuff. Respiratoria - Morte encefalica".
Dal diario di ricovero presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'A.O.
"Cannizzaro" di Catania, foglio 1 del giorno 28.06.2008: "Scalia
Sebastiano...All'arrivo paziente sedato ed intubato lieve anisocoria sx > su
pupilla fotoreag. (in finestra da sedazione movimenti degli arti sup ed
inf....Neurochirurgo presente all'arrivo che da indicazioni al trasferimento diretto
in T.C. Farmaci...Terapia infusionale...Diario Clinico h. 2.30 Rientra dopo aver
eseguito TC encefalo. Cons. NCH. Incannulata vena giugulare dx. R. Rx torace.
Presenta a tratti anisocoria sx > lievissima. Controllo pupille ogni ora. H 03.30
Isocoriche isocicliche H. 6.30 Midrìasi bilaterale su lieve differenza di diametro
sx > dx. R TC encefalo urgente e cons. NCH h. 6.34 h. 7.03 Consulenza NCH.
Trìcotomia....h 7.34 S.O. Consulenze: h. 3.30. Consulenza NCH = riferito GCS =
10-12 dal rianimatore dell'Osp di provenienza ..Al momento in cui il pz giunge
alla nostra osservazione non ben valutabile dal punto di vista neurologico, per
sedazione farmacologica (..) pupille isocoriche e normoreagenti alla luce. Si
prende visione della tac encefalo....grosso ematoma epidurale fronto-temporale
n. dato il dubbio di un focolaio lacero contuso cerebrale (..) non si osservano
segni neurologici d'urgenza NCH. Si consiglia TAC encefalo fra 5-6 ore".
Dal diario di ricovero presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'A.O.
"Cannizzaro" di Catania, foglio 1 bis del giorno 28.06.2008: "Scalia
Sebastiano in S.O. per intervento NCH. H. 11.30 Rientra dalla S.O. dove ha
praticato svuotamento ematoma subdurale, craniectomia decompressiv.a e
posizionamento PIC (18-19)..A 21.00 PIC 27...; h. 21.45 PIC 39 non
rispondente a terapia. Pupille midriatiche areagenti. MV
normotrasmesso....Consulenza: Consulenza NCH - ....si pone indicazione a
trattamento NCH d'urgenza per svuotamento di ematoma subdurale ...e
craniotomia de compressiva".
Dal referto n. 214478 Tac encefalo del 28.06.08: "...si segnala l'esistenza di
numerosi focolai lacerocontusivi emorragici temporopolari e basali frontopolari e
basali di entrambi i lati, maggiormente evidente in sede frontopolare e prerionale
di sinistra, ove si accompagna a modesto ematoma subdurale...con
compressione moderata degli spazi liquorali periencefalici dell'emivolta
destra....Ipodensità da sofferenza e edema di sostanza bianca e troncoencefalo".
referto n. 214483 Tac encefalo del 28.06.08: "Rispetto al precedente
'controllo TC si segnala un grave e marcato aumento dell'edema cerebrale
diffuso, con aumento delle note di danno assonale diffuso micro e macro
emorragico, una severa compressione da ernia uncale bilaterale del tronco
encefalo e una ipodensità tronco encefalica indice di sofferenza vascolare
ipossica da compressione. Si associa una compressione severa di tutto il
sistema ventricolare".
Dal diario di ricovero presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'A.O.
"Cannizzaro" di Catania, foglio 2 del giorno 29.06.2008: "Scalia Sebastiano.
Paziente non sedato in midriasi areflessica, ipernatriemico e ipokaliemico
nonostante correzione....GCS = 3 Pz in coda di sedazione. Permane midriasi
bilaterale. Nessuna risposta allo stimolo doloroso. Emodinamica sostenuta. GCS:
3/15; midriasi bilaterale areagente; mv su tutto l'ambito polmonare....Non sedato
midriasi bilaterale areflessica.. ..ipernatrìemia in correzione".
Dal diario di ricovero presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'A.O.
"Cannizzaro" di Catania, foglio 3 del giorno 30.06.2008: "Scalia Sebastiano.
Midriasi bilaterale areagente e GCS 3/15 in p.te non sedato. Ore 14: midriasi
fìssa bilat...Emodinamica sostenuta da inotropi....Ore 4.00 Emodinamica
scadente. Si procede a riempimento volemico e supporto farmacologico".
Dal diario di ricovero presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'A.O.
"Cannizzaro" di Catania, foglio 4 del giorno 01.07.2008: "Scalia
Sebastiano...GCS 3/15. Assenza di riflessi del tronco encefalo. Ore 6.30:
inizio osservazioni. Ore 12.30 fine osservazione".
• II superiore iter clinico, in esito alla comunicazione di prognosi riservata fatta
alla Magistratura dall'Ospedale di Acireale ed alla conseguente apertura di
apposito procedimento penale avente n. 6831/08 R.G. mod. 44, conclusosi con
l'archiviazione giusta decreto del 09.09.2010, è stato sottoposto al vaglio dei
>\ v ■-CC.TT. P.M., nominati nelle persone dei doti Fabrizio Vanaria e Francesco ;' \
V ■•'■ iT..
•'■'■Maria Giuffrè, i quali, anche alla luce di un approfondito eame autoptico, hanno
concluso che: "La causa della morte di Scalia Sebastiano è da ricondurre al
gravissimo trauma cranio-encefalico che ha causato danni cerebrali progressivi,
inarrestabili fino ad una decerebrazione e successivamente sofferenza dei centri
che regolano la vita vegetativa e quindi i parametri vitali. Che il defunto, dopo il
violento trauma subito, non abbia avuto nell'immediato un corteo sintomatologico
di evidente gravita, è dovuto al fatto che il danno alle strutture encefaliche sia
stato quasi totalmente indiretto per lesioni da contraccolpo con fenomeni
di compressione e cavitazione del tessuto cerebrale le cui conseguenze
sono apparse successivamente e rappresentate da microlesioni vascolari
confluenti, con perdita della capacità di autoregolazione del flusso ematico
cerebrale, danno assonale diffuso, edema cerebrale ingravescente con
successiva ernia transtentoriale dell'uncus temporale bilaterale (parte mediale
del lobo temporale)" (doc. 10).
Gli stessi consulenti, chiamati ad esprimersi sulla condotta dei sanitari che
. ebbero in cura il de cuius, hanno escluso ogni responsabilità di quest'ultimi
sull'assunto in base al quale, data la natura propria della lesione riportata dalla
Scalia (danno assonale diffuso), quest'ultimo sarebbe comunque andato incontro
all'exitus.
- Dunque, come è possibile rilevare alla luce di quanto dianzi esposto, il povero
Scalia Sebastiano, a causa delle gravissime lesioni da contraccolpo riportate in
occasione del trauma cranico subito in esito alla violenta caduta contro il selciato,
dopo tre giorni di progressivo peggioramento delle proprie condizioni cllniche,
andava incontro ad ineluttabile morte, lasciando in dolorosa e profonda
disperazione gli odierni deducenti, vedutisi così tragicamente privare del proprio
Ramato congiunto.
*********
ome sopra affermato, i fatti generatori dell'accaduto vanno attribuiti a colpa
esclusiva sia della Provincia Regionale di Catania, oggi Libero Consorzio
Comunale di Catania ai sensi della L.R. n. 8/2014, (proprietaria della strada) sia
del Comune di S. Venerina (ricadendo il tratto della Via Stabilimenti in cui si è
verìficato l'incidente nell'ambio territoriale di quest'ultimo), in quanto sottoposti
all'obbligo di provvedere alla corretta manutenzione della strada nonché di
vigilare sulla sicurezza della circolazione stradale da parte degli utenti che ne
facciano utilizzo.
E' chiara la violazione dell'ari 2051 c.c, o, in subordine, dell'ari 2043 e.e, da
parte degli Enti in parola, non essendo revocabile in dubbio che la causa
dell'incidente subito dal de cuius sia rappresentata dalla presenza
dell'avvallamento e di acqua che fuoriusciva dalla sottostante conduttura
idrica (in ragione della difettosa riparazione effettuata dagli operai del Comune
di S. Venerina a poche ore dall'incidente), proprio in corrispondenza della
semicarreggiata impegnata dallo scooter condotto dallo Scalia al momento
del sinistro.
. Non è revocabile in dubbio che proprio le richiamate insidie siano state la causa
che ha determinato la perdita di controllo del proprio mezzo ad opera dello
Scalia e la conseguente letale caduta di quest'ultimo contro l'asfalto!
Analizzando gli elementi raccolti dalla Polizia Municipale intervenuta
nell'immediatezza del fatto, è possibile rilevare, infatti, che il solco lasciato a terra
dallo scooter trova la propria origine proprio in corrispondenza
dell'avvallamento riscontrato dai verbalizzanti nel tratto di strada teatro
dell'incidente.
Non meno importante ai fini del determinismo dell'evento de quo agitur la
presenza di acqua nel punto in cui lo scooter ebbe a scivolare, avendo essa
provocato un imprevedibile (in presenza di tempo sereno e di strada asciutta)
riduzione del coefficiente di attrito dell'asfalto, diminuita drasticamente di circa
2/3 proprio in quel tratto, che ha causato la perdita di aderenza delle ruote
dello scooter con la strada e la conseguente caduta a terra di questo unitamente
al proprio conducente.
Si aggiunga che, oltretutto, la velocità dello scooter, al momento della caduta,
rientrava ampiamente entro ì limiti previsti su quel tratto di strada, come è
possibile riscontrare alla luce della lunghezza del solco lasciato sull'asfalto,
misurato in appena 7,85 metri! Tale circostanza è di assoluto valore, giacché
permette di circoscrivere la causa dell'evento dannoso unicamente nella rilevata
presenza delle insidie sopra descritte!
In proposito, sul tema in parola, si segnalano per importanza le seguenti
pronunce:
ì
Cass. Civ., sez. Ili, 20 febbraio 2006, n. 3651 "In caso di incidente avvenuto su
strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto
in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o delle sue
pertinenze invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole
generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti
derivano dalla cosa in relazione alle ciorcostanze del caso concreto. Tale prova
consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo
rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con
presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un
risultato «anomalo», e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta
improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo ilt
danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia
o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. - o
dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo
propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt.
2043 e 2697 c.c, l'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi (non già di
^responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione
il]kidell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la
possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediate prova
liberatoria del fortuito (ed. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei
poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro
riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali
impongono di adottare tutte le misura idonee a prevenire ed impedire la
produzione di danni a terzi, con lo sfozo adeguato alla natura e alla funzione
della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di
ed. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo
non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete
circostanze del caso. Il custode è tenuto a provare al propria mancanza di colpa
nella verificazione del sinistro - e non già del nesso causale, il criterio di
causalità essendo altro e diverso dal giudizo di diligenza ( avere preso tutte le
misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo
sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da
assenza di colpa - mantenuta In materia di strade pubbliche statali, per
assicurare la sicurezza agli utenti quale ente proprietario la P.A., ai sensi dell'art.
14 c.s., ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della
sede stradale e delle sue pertinenze...".
Sullo stesso solco, Cass. Civ., sez. Ili, 14 marzo 2006, n. 5445 "in materia di
strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale
proprìetarìa, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge
n. 2248 del 1865, ali. F; art. 14 c.s.; art. 28 legge 2248 del 1865, ali. F; per i
Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del
caso, segnalare qualsiasi situazione di perìcolo o di insidia In materia di
responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o
trabocchetto determinante perìcolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito __
aquiliano ex art. 2043 cc, sicché della prova della relativa sussistenza non può ''-/'" ^
onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo vf-*:'-
ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in ' <£>:-!. /
contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per
colui che ha subito la lesione di una proprìa posizione giurdica soggettiva
giurìdicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa
altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non
riesca a prevenirto, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può
ritenersi assumere, semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di
avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze
del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene
demaniale presenti per l'utente una situazione di perìcolo occulto ed arrechi
danno, al fine di far valere la propria mancanza do colpa...".
Infine, ma non meno importante dal momento che calza perfettamente al caso
nostro, Cass. Civ. sez. Ili, 26 settembre 2006, n. 20823 "L'estensione della
strada e l'uso generale di essa da parte della collettività rilevano nell'indagine
che il giudice è tenuto a compiere caso per caso per verìficare se l'esercizio,del
potere di controllo e di vigilanza della strada da parte dell'ente che ne è
proprietario sia risultato in concreto possibile, dovendo altrimenti escludersi il
rapporto di custodia e ritenersi inconfigurabile la responsabilità di cui all'art. 2051
del c.c. Va detto che se si tratta di strada comunale all'interno della
perìmetrazione del centro abitato, la localizzazione della strada è indice
della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del comune".
Come è possibile rilevare, tutte e tre le superiori pronunce offrono la soluzione di
ritenere senz'altro applicabile l'art. 2051 non solo nell'ipotesi in cui la P.A. svolge
una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogni qualvolta non sia
rawisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla
stessa a causa dell'estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei
erz'- Da tale responsabilità la P.A. può liberarsi solamente offrendo la prova del
iluito, mentre il danneggiato che invochi la responsabilità ex art. 2051 c.c.
contro la P.A. non deve dimostrare l'esistenza dell'insidia o del trabocchetto, ma
esclusivamente l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa
e l'evento.
Nel caso specifico, ricorrono senz'altro tutti gli elementi per potersi
legittimamente invocare sia la violazione degli obblighi sanciti dall'ari 2051 c.c. a
carico degli enti convenuti, sia la responsabilità di quest'ultimi ai sensi dell'ari
2043 c.c. per il danno ingiusto riportato dagli attori in occasione della prematura
scomparsa del di loro congiunto in esito al grave incidente per cui è processo,
attesa l'imprevedibilità (mancanza di segnalazione del pericolo con apposita
10
segnaletica orizzontale e/o verticale) e non visibilità (essendo lo scooter
preceduto da un Camion che ostacolava la visuale) delle insidie.
************
Malgrado l'evidente responsabilità dei convenuti nel determinismo dell'evento
dannoso, quest'ultimi, sebbene diffidati con racc. A/R. avv. Anselmi del.
06.11.2012 e 04.12.2012, non hanno però formulato alcun'offerta risarcitoria. in
favore degli istanti, cosi rendendo inevitabile il ricorso alla Giustizia.
************
In merito alla quantificazione dei danni subiti dall'odierna deducente,
coerentemente con le riferite premesse, e salvo diversa valutazione del
Magistrato, valga quanto segue.
Danni risarcibili iure successionis
A) Danno biologico e sofferenza morale patiti da Scalia Sebastiano
In applicazione delle regole che sottendono alla trasmissibilità iure successionis
del patrimonio del de cuius, gli attori instano affinchè venga loro riconosciuto il
diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal di loro
congiunto a cagione della menomazione della integrità psico-fisica causata a
danno di quest'ultimo dalla lesione mortale prodottasi in occasione del sinistro de
quo agitur e della intensa sofferenza psicologica dal medesimo patita nei
giorni di agonia che ne precedettero il decesso!
Già il Tribunale di Genova, nel 1992, su tale specifico argomento, ha avuto modo
di statuire che: "// turbamento psichico e la sofferenza fisica, non costituendo un
danno proiettantesi nel futuro, possono essere subiti anche da chi, gravemente
leso, muoia dopo qualche giorno e dopo alcune ore dal verìficarsi dell'azione
lesiva".
La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 ottobre 1994, n. 8177, ha rilevato
come il pregiudizio per la sofferenza morale, diversamente da quello legato alle
lesioni fisiche (ed. danno biologico), può essere risarcito anche nel caso in cui il
decesso sia intervenuto dopo un certo lasso di tempo dal fatto illecito. Infatti, la
natura temporanea del pregiudizio morale si concentra in un minor spazio
temporale e tende, dopo, a stemperarsi nel tempo.
Con la stessa sentenza il Supremo collegio ha affermato il principio della
, trasmissibilità del danno morale subito dalla vittima primaria in favore dei suoi
eredi.
; La Corte, tuttavia, non ha fornito elementi in ordine ai criteri da usare per la
t
! concreta monetizzazione della sofferenza morale da morte, lasciando alla
discrezionalità del Giudice di merito la corretta liquidazione di tale voce di danno.
Tuttavia, partendo dal presupposto che il pregiudizio risarcibile ex art. 2059 c.c,
in considerazione della natura temporanea di tale danno, è strutturalmente
connesso alla gravita della lesione subita (tanto maggiore questa quanto più
intensa sarà la sofferenza morale), si può affermare che nel caso di lucida
consapevolezza dell'imminente avvicinarsi della propria fine, la misura del
risarcimento concretamente riconoscibile dovrà essere proporzionata alla
elevatissima intensità della sofferenza (ed. danno catastrofico) legata proprio
alla tragica quanto angosciosa attesa della propria inevitabile scomparsa!
Dal diario clinico riportato nella parte espositiva del presente atto, si evince che il
sig. Scalia, durante il proprio ricovero presso il P.O. di Acireale, era
elettamente cosciente, mantenendo una certa lucidità fino a quando non si
ritenne di trasferirlo al reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale
Cannizzaro a motivo dell'improvviso precipitare delle condizioni cllniche di
quest'ultimo, aggravatesi sino a provocare il tragico exitus sopra descritto.
Quindi, come è possibile rilevare, il de cuius ebbe il tempo di rendersi conto delle
serie condizioni di salute in cui versava, e di percepire le sofferenze morali
connesse alla propria situazione di grave infermità.
Or, ai fini della liquidazione del pregiudizio sopra riportato, ed in considerazione
delle circostanze dianzi esposte, si chiede che il Decidente adito proceda ad una
12
valutazione equitativa che tenga adeguatamente conto della gravita dei fatti
allegati, risarcendo in favore degli attori un importo che valga a compensare
adeguatamente le ingiuste sofferenze sia fisiche sia morali patite dal sig. Scalia
Sebastiano nell'apprezzabile lasso di tempo trascorso dalla data dell'incidente
sino al momento del suo decesso.
Danni risarcibili iure proprio
B) Pregiudizio per la perdita del rapporto parentale subito da Patanè Carmela
(madre convivente) e Scalia Salvatore (fratello convivente).
Il turbamento psichico di natura transeunte (co*, danno morale soggettivo) e/o la
lesione della salute (danno biologico), non sono le sole conseguenze di natura
non patrimoniale discendenti dall'illecito (dal momento che la persona, nella sua
componente biologica, non esaurisce il complesso di beni su cui si fonda
l'esistenza umana), essendo possibile che anche altri interessi di rango
costituzionale subiscano le conseguenze negative (pregiudizio ed. esistenziale)
dell'illecito medesimo: i.e. quei valori fondamentali che, nel caso di uccisione di
un congiunto, la Cassazione ha puntualmente identificato e descritto in seno alla
sentenza n. 8828/03.
E' sin troppo evidente che, nel caso di specie, gli attori non siano stati incisi solo
negli aspetti morali della loro esistenza, ma altresì nella propria sfera affettiva,
avendo l'illecito comportato la privazione di un valore non economico, ma
personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e
dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali che si
esprìmono nell'ambito del nucleo familiare.
D'altro canto, le ragioni che giustificano il riconoscimento del pregiudizio di
natura esistenziale in aggiunta a quello morale subiettivo sono rappresentate dal
fatto che, mentre il risarcimento del secondo è finalizzato a compensare un
malessere psicologico di natura transeunte, il quale, in quanto tale, è destinato a
scomparire nel tempo (che, altrimenti, si trasformerebbe in danno psichico
13
permanente), il risarcimento del primo rappresenta invece la riparazione
economica per la perdita definitiva di un bene (il rapporto parentale) di cui i
danneggiati non potranno mai più godere.
! Con riferimento, poi, al profilo probatorio del pregiudizio in parola, la
' . Giurisprudenza è senz'altro concorde nel ritenere che sia consentito il ricorso a
valutazioni prognostiche ed a presunzioni semplici, in considerazione della
particolare importanza e gravita del pregiudizio medesimo, che si sostanzia nella
"irreversibile perdita del godimento del congiunto, definitiva preclusione delle
reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali
normalmente si esprìmono nell'ambito del nucleo familiare" (nei medesimi termini
cfr. le note sentenze del S.C. nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003).
Alla stregua di quanto precede, non v'ha dubbio nel nostro caso che, già in base
a\\'°id quod plerumque accidit", i deducenti abbiano patito appunto il genere di
pregiudizio di cui si parla.
Infine, per quanto riguarda la determinazione del valore economico da attribuire
■"•§& ^ al bene concretante il danno in parola, secondo l'insegnamento fornito dalle
sntenze S.C. ult. cit, occorre principalmente "...aver riguardo all'intensità del
incoio familiare, alla situazione di convivenza, all'età della vittima e dei singoli
./ superstiti ed al perìodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il
godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile". Nel caso in
esame, è chiaramente immaginabile l'enorme vuoto che la morte del sig. Scalia
Sebastiano ha lasciato negli odierni attori, sicché è senz'altro più che lecito
richiedere in favore degli stessi una somma che valga a compensare
adeguatamente la perdita del rapporto parentale, tenuto conto della giovane età
sia del de cuius (di anni 26), sia della madre (di anni 53) sia del fratello (di anni
35).
C) Danno patrimoniale emergente subito da Fatane Carmela.
§
14
Si chiede, infine, il risarcimento delle spese sostenute dalla sig.ra Patanè
Carmela per la concessione di un loculo cimiteriale, oltreché per il prezzo
corrisposto a titolo di servizio di onoranze e trasporto funebre, forfettariamente
determinate nella misura di € 4.000,00.
Si rileva che l'elencazione delle superiori voci non equivale a rinuncia a
qualsivogliai ulteriore posta di danno che dovesse emergere nel corso del
giudizio e che risulterà legittimamente dovuta in favore degli attori.
**»*»***«*
Tutto ciò premesso e ritenuto, gli esponenti, come sopra rappresentati e difesi,
CITANO
II Libero Consorzio Comunale di Catania (già Provincia Regionale di Catania),
in persona del suo legale rappresentante prò tempore, e il Comune di S.
Venerina, in persona del suo legale rappresentante prò tempore, a comparire
avanti il Tribunale di Catania, all'udienza del 20 DICEMBRE 2014, luoghi ed ore
di rito, Sez. e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di giorni
venti prima dell'udienza suindicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e ^~*t
con espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine implica le ''
decadenze di cui al successivo art. 167 cp.c., per ivi sentir accogliere le seguenti |;;C
CONCLUSIONI n&?!Ì
Voglia l'HLmo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
- dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa
esclusivi del Libero Consorzio Comunale di Catania (già Provincia Regionale di
Catania), in persona del suo legale rappresentante prò tempore, e del Comune
di S. Venerina, in persona del suo legale rappresentante prò tempore, per
violazione dell'art. 2051 c.c., o in subordine, per violazione dell'ari 2043 c.c, e,
per l'effetto, condannarti in solido o ciascuno in ragione della propria quota di
responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori sia iure proprio sia
15
iure successionisi che, per i titoli dedotti e per ogni altra ragione creditoria e
senza rinuncia od eslcusione di ogni ed altra ulteriore possibile voce di danno in
aggiunta a quelle elencate nella parte espositiva del presente ricorso,
risulteranno dovuti nella misura di giustizia che sarà accertata al termine
dell'instaurato procedimento, oltre rivalutazione e interessi dal di del fatto al
soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi, incluse le spese generali ex
art. 14 T.P., in favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatta anticipazione.
In via istruttoria, si chiede prova per testi sui capitoli di cui in premessa
contrassegnati dai nr. da 1 a 4, preceduti dalla locuzione "vero o no che", con il
sig. Nicotra Giuseppe, nato a Catania il 11.03.1974 e res. in Acireale, Via
Porcellana n. 1, e con altri da indicare nell'assegnando termine.
Con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini ex art. 183/6
c.p.c.
Ai sensi della L.488/99, si dichiara che il contributo unificato è di € 450,00,
trattandosi di controversia avente valore indeterminato.
Si offrono in comunicazione:
) certificato di morte di Scalia Sebastiano;
:) stato di famiglia storico di Scalia Sebastiano;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la qualità dei sigg.
Patanè Carmela e Scalia Salvatore di eredi legittimi di Scalia Sebastiano;
4) copia lettera racc. A/R avv. Anselmi del 06.11.2012;
5) copia lettera racc. A/R aw. Anselmi del 04.12.2012;
6) copia certificato P.S. Ospedale di Acireale del 27.06.08;
7) copia cartella degenza breve n. 301 ed allegati (n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,13, 14 e 15);
8) copia cartella clinica Ospedale Cannizzaro n. 18528/08;
16
9) copia rapporto incidente stradale redatto dai Vigili Urbani di S. Venerina con
annessi allegati;
10) copia relazione di consulenza necroscopica eseguita dai CC.TT.P.M. dott.
Fabrizio Vanaria e Francesco Maria Giuffrè.
Catania, 06.06.2014
Relata di notìfica: richiesto come in atti, io sottoscritto ufficiale U.N.E.P.
dichiaro di aver notificato il suesteso atto di citazione a:
Comune di S. Venerina in persona del legale rappr.te prò tempore, presso
Casa Comunale, ivi consegnandone copia a
Ti
El
6,20
.«ruroraRassicurazioni
POLIZZA RESPONSABILITÀ1 CIVILE
RISCHI DIVERSI
2001
■:■-«:..'■■..■■PARTE B "-
CATANIA
NUMERO ARCHIVIO 070531085
10920 100 I 65 I 47002078 2001
Rca'° |REG~PR GRUPPI ~ÒP INDICE (TIPO E NUMERO)
2007 I 1 0 0 I IEFFETTO POLIZZA SCADENZA POLIZZA SCADENZA PRIMA RATA CODICE RATEAZIONE
_ll/10/2007 | 11/10/2008 | 11/10/2QQ8 | 1 | ANNUALEDATA EMISSIONE SCAOENZA VINCOLO TACITO RESCINDIBILITÀ'
RINNOVO
09/10/2007 | SI | NQ ICONTRAENTE / ASSICURATO
I COMUNE DI SANTA VENERINACODICE FISCALE
I 00482350873CO0 TIPO CLIENTE CONVPR PRODUTT ZONA COO CAMPAGNA
876 I II
PIAZZA REGINA ELENA 22 95010 SANTA VENERINA CT
FIR I PREMIO TOTALE DI RATA ALLA FIRMA I
il
PROV RISCHIO
J I CT
25.666,20 | DI CUI IMPOSTE I 4.671,35I
il PREMIO TOTALE RATE SUCCESSIVE I 25.666,20 I DI CUI IMPOSTE I 4.671,35I
NOTA PIE' DI PAGINA
COMBINAZIONE
«ISCHIO COMUNE ( AG/RAMO/NUM ) RISCHIO COMUNE! AG/RAMO/NUM ) CONVENZIONEJ I
CQASSKtmAZIOHB osi fga aurora
QUOTA SOCIETÀ' I "1 |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE / GARANZIE FACOLTATIVE VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO
J L_L I L I J L_JLA PRESENTE POLIZZA E'INTEGRATA DA LIBRETTO DENOMINATO "PARTE A" EDIZIONE | 06/2006 I
VEDASI CAPITOLATOSPECIALE
VALORE FABBRICATO €
[IUTA1 CIVILE VERSO TERZI
ADDETTI N.
RESPONSABILITÀ- CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
FRANCHIGIA PER SINISTRO I
TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE
Elementi per il calcolo del premio
SUPERFICIE MQ.
I 2Ì61Ì f""*"' ' "' "~ ^-'.■lafcì^JSBMa
PER SINISTRO
PER PERSONA
PER DANNI A COSE
1.500.000.00 I
1.500.000,00
1.500.000.00 I
PER SINISTRO
PER PERSONA
I
1.000.000.00 |
1.000.000.00 I
PREVENTIVO RETRIBUZIONI IMPORTO FATTURATO
| 1.600.000,00 |
12.494.00 |
8 500.85
20.994,85* I
^^^
* IL PREMIO INDICATO E' ANTICIPATO IN VIA PROVVISORIA E SOGGETTO A REGOLAZIONE IN BASE ALLE CONDIZIONI Ol ASSICURAZIONE
109206S4700207809/KV200711-04-24070531085 ediz. 15/12/2004COPIA PER ASSICURATO
Nota Informativa ISVAP
««• » Informativa Mod. U0127
CONTRAE»
Privacy (
II Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa privacy di cui all'art 13 del DLn« n lOR/ni/r» ^ • ■personali), anche in nome e per conto degli altri inta^^tadiuti ml^S^taSS; il SS.5S!?100 "* mater" * •«»««»««• elei datiacconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti delle"SSkSKSrtblS! «"^arne loro una copia e
(contrae
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO aouwett.««»,«„.««,«,«e*.eh»II Contraente/Assicurato dichiara:a) di non avere polizze in corso per gli stessi rischi
b) di non aver subito sinistri negli ultimi 3 anni in relazione ai rischi assicuratie) di non aver avuto contratti di assicurazione annullati per rischi analoqhiOgm deroga alle suddette dichiarazioni deve risultare per iscritto.
IL PRESENTE CONTRATTO E' INOLTRE REGOLATO
I dalle Norme che regolano l'Assicurazione;II dalle Condizioni Speciali di Assicurazione-
Aurora S.p.A.CONTRAENTE / ASSICURATO
(mede pet iteevula del B»ino dononttute -Paite A-cft^ó porte integrarne **■•———■—•-*-.
Il premio di prima
L'INCARICATO
CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE
sotetncatfaSli 2E^polizza e denominato "Parte A".
Art 3 - (Pagamento del premio);
Art 8 - (Disdetta in caso di sinistro);
Art 9 - (Proroga dell'assicurazione);
Art 11-(Foro competente);
Art 18-(Regolazionedel premio).
^ spelatamente le disposizione?cui lesto e inserito nel libretto facente parte integrante della presente
CON
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La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tantoin sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato,designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azionispettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossacontro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilitoin polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengonoripartite fra la Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.La compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici chenon siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese digiustizia penale.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
II Comune di SANTA VENERINA dichiara di avere affidato l'assistenza e consulenzanella gestione della presente polizza alla GRUPPO FERRI BROKER SRL - Via VGIUFFRIDA, 4 - CATANIA TEL. 095/44.61.90 - 095/7160875 - FAX 095/44.61.53e-mail ferri@grupDoferribroker.it - Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla
suddetta società, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurazione al n° 1380/S, il ruolodi cui alla legge 792/84, relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto iltempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Alla sopra citata Società, quale broker di questa Amministrazione Comunale, in forzadell'incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le
Compagnie Assicuratrici, spetteranno le provvigioni dalle Compagnie con le quali
verrà stipulato il contratto secondo gli eventuali accordi od i convenuti in essere tra le
stesse Compagnie e il Broker incaricato o, in mancanza, in misura pari al 70%
dell'aliquota prowigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propriarete di vendita diretta, e comunque non inferiore al 14% sul premio imponibile,
precisando che tale percentuale corrisponde a quella minima prevista dagli eventualiaccordi o convenuti sopra citati.
Tale remunerazione non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivoper l'Ente assicurato e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sul premio di
assicurazione all'atto del pagamento del medesimo.
Il presente contratto, la cui durata è fissata in anni UNO con frazionamento annualedel premio, all'atto della comunicazione di aggiudicazione da parte dell'Ente, siintende immediatamente efficace ed in copertura.
|p Baboraztone: Gruppo Ferri Broker SxL
CaptjolataRCT/RCO - "Comune di Santa Venerina (CT)"
J
13 di
Prol. i>.
COMUNE DI SANTA VENERINAProvincia di Catania
San la Venerina, 0-1.03.2013
Spett.le Socieià Gruppo P'erri Broker
Via Fiimni n.IO
Race-omnnduhi A.R.
Spett.le UNIPOl. AssicurazioniCorso Martiri delia Libertà n. 14
95131 CAIA MÌA
Oggetto: Richiesta risarcimento danni - Sinistro mortale del 27.06.2.008- Scalia Sebastiano
Si trasmette in allegato e per vs. opportuna conoscenza. la richieste di risarcimento danni^npitrata dal! avv. V.totrio Ansclmi in nome e per conto dei sigg.ri Palane Cai-mela e ScaJia
Evalore, ed acquisita agli atti di questo Ente in data 03.01.2013. protocollo n. 169 e relativa alloWliosìe in oggetto.
«T 4 //SÌ traSin?le f'lrCSÌ lE n°la Cid 14-02"2013' ProL 2361 ^ dirigente Area I con cui si afferma; »^ dcil esame dei documenti acquisiti agli atti e in considerazione che hi Via Stabilimenti è una*■ - strada provinciale, si ritiene non possano essere addebitate responsabilità a carico del Comiov di
nauta Venerimi".
Si allegano: l)copia della richiesta di risarcimento danni: 2) copia della nota dei1-4.02.2013 prot. 2361.
Tanto per vs. opportuna conoscenza.Distinti saluti.
: ;'i:', ll'luigente AA.GG.;£; ■;::Dptt.^Vincenzo Marcino
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Data di spedizione Dall'ufficio postale di ^^J^Ìl. l/t<M(c^j'/jQL _
Oata Flnna doinncaricato alla distribuzione)
I IConsegnaeHelluaiaarsonsideirart 33 D.M 09 04,01l'trtvii multipli a un unico destinatario
1 | -5011050121000 rifiutata
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■Invìi multipli a un unico deslinalario
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COMUNE Dì ::. VZMER1NA
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rCOMUNE D! S. VENERILA
A. R.postnprioritaria
COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania
Prot.n.Santa Venerina, 07.07.2014
Spett.le Società"Gruppo Ferri Rroker
Raccomandata A.R.
Spett.le AURORA Assicurazioni S.p.A.
Corso Martiri della Libertà n. 14
95131 CATANIA
Oggetto: Richiesta risarcimento danni derivati ai sigg.ri Patanè Carmela e Scalia Salvatore inseguito al decesso del sig. Scalia Sebastiano successivamente al sinistro del 27.06.2008 avvenuto in
rStabi Irnienti - Atto di citazione davanti al Tribunale di Catania.
1 Si trasmette in allegato e per i provvedimenti di competenza, in forza dell'art NC 9 delle: contrattuali, l'atto di citazione per richiesta di risarcimento danni inoltrata dagli eredi del deScalia Sebastiano, sigg.ri Patanè Carmela e Scalia Salvatore, acquisito agli atti di questo Ente
Ah data 26.06.2014 prot. n. 48295, relativa al sinistro in oggetto.
Si invita la Vs. spett.le Compagnia a voler comunicare entro cinque giorni dalla ricezionedella presente la vs. dichiarazione di costituzione in giudizio in nome e per conto dell'Ente in forzadel contratto di assicurazione vigente all'epoca del sinistro e con l'avvertenza che decorsoinfruttuosamente detto termine il Comune procederà alla nomina di un proprio legale per lacostituzione in giudizio con spese che saranno a vs. carico.
Qualsiasi comunicazione può essere trasmessa anche via e mail •segreteria2@comune.santavenerina.ct.it.
Si allega: copia richiesta risarcimento danni del 04.03.2013 prot. 3080; copia atto dicitazione; copia polizza assicurativa.
Tanto per gli opportuni adempimenti.Distinti saluti.
L'Istnittorc
Giusep
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II Responsabile del settore AA.GG.
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esteso dol ricoverilo DataCognome)
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O Invii multipli a un unico dostinalario
D Soitoserizione rifiutata
czdeirinearicato alla distribuzione Bollo dell'ufficio,.. di distribuzione
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C.A.P. Località.
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D Sottoscrizione rifiutata
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COMUNE. Dl.S. Vl..-,.-ì,hnÌÀ
f /''
DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)
Tra il Comune di Santa Venerina (di seguito: Comune), in persona del Sindaco
pro-tempore Arch. Dott. Salvatore Greco, domiciliato per la carica presso H
Comune stesso, con sede in Santa Venerina, piazza. Regina Elena, autorizzato in
forza di deliberazione di questa Giunta Municipale n. , e
l'Avvocato (P. IVA
Premesso:
- che con atto di citazione notificato il 26.06.2014, prot. N.8295, i sigg.ri
Patanè Carmela nata a Giarre il 06.06.1955 e Scalia Salvatore nato ad Acireale
il 10.11.1973, sia in proprio che nella qualità di eredi di Scalia Sebastiano,
hanno citato in giudizio il Libero Consorzio Comunale di .Catania (già
Provincia Regionale di Catania) e il Comune di Santa Venerina davanti al
Tribunale civile di Catania per far dichiarare la responsabilità degli Enti nel
sinistro occorso al sig. Scalia Sebastiano in data 27.06.2008 alle ore 17.15 circa
nella Via Stabilimenti (strada Provinciale 4/L) e deceduto il 01.07.2008 e
conseguentemente farli condannare al risarcimento dei danni materiali, fisici e
morali subiti dagli odierni attori nella qualità di eredi;
- che alla data del sinistro vi era in essere la polizza assicurativa RCT/O n.
47002078 ( che si allega in copia) stipulata con la Società Aurora
Assicurazioni - agenzia di Corso Martiri della Libertà n.14 in Catania;
- che con racc. a.r. del 04.03.2013 prot. 3080 è stata trasmessa la prima
richiesta di risarcimento sempre in merito a detto sinistro sia al Broker
incaricato che alla società di assicurazione e successivamente anche il suddetto
atto di citazione è stato trasmesso con lettera racc. a.r. del 07.07.2014 prot.
8903 per gli atti di competenza sia al Broker che alla società di assicurazione;
- che gli eventuali danni lamentati dagli odierni attori, senza giustamente
entrare nel merito della vicenda, devono essere risarciti dalla suddetta
Compagnia di assicurazioni e pertanto è opportuno resistere in giudizio
ì
chiamando in garanzia la Società Aurora Assicurazioni- Corso Martiri della
Libertà n.14 Catania;
- che con atto della G.M. n. del il Sindaco è stato
autorizzato a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni del Comune di Santa
Venerina nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Catania dai sigg.ri
Patanè Carmela e Scalia Salvatore;
- che con determina sindacale n. del è stata affidata
la rappresentanza dell'Ente all'Avv.
Via :
con studio in
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il
conferimento del seguente incarico, secondo le seguenti modalità e condizioni:
1) L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio davanti al Tribunael
di Catania, per difendere le ragioni dell'Ente avverso l'atto di' citazione
proposto dai sigg.ri Patanè Carmela e Scalia Salvatore;
2) II legale per l'incarico ricevuto, di cui alla presente convenzione, si
impegna ad applicare i vigenti parametri tariffari dimezzati al 50%, e su
detta somma sarà applicato il ribasso del 10%.
3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito
alla stipula della presente convenzione e dietro presentazione di fattura,
una somma di € , quale anticipo, comprensivo di IVA e CPA,
spese che saranno conguagliate alla presentazione della parcella
definitiva, e la cui eventuale copertura finanziaria dovrà essere
aggiornata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza;
4) II legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato
costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata,
fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali,
supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore
condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di
transazione della vertenza.
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in
relazione al parere fornito.
Qualora richiesto, per chiarimenti il legale assicura la propria presenza
presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile
all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di
assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo
a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo
il rimborso delle spese documentate.
5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì,
ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da
regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti
percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il
legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinchè quest'ultimo
provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo,
per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza
dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la
difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello, stesso da ogni
responsabilità professionale.
Attesa la particolare natura delle prestazioni oggetto della presente
convenzione, il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento
oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo
comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel
successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o
ad interessi di alcun genere.
6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione
d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di
coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o
con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e
che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del
presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna
altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla
stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico
professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale
o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola
delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il
contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale
nominato si impegna a comunicare tempestivamente
all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilità richiamate precedentemente.
7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti
all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario
consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune,
ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle
azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di
un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In
ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti
richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il
quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il
Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed
effettivamente documentate.
8) II Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al
legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera
raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di
rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di
corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata,
il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
9) II legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto
al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata,
da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo
al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
10) II Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei
propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti
utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce
accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso
lì.
contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di
conferimento dell'incarico.
12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano
alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento
professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico' di
entrambe le parti in eguale misura.
La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per
l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al
D.P.R. n. 131/86.
Santa Venerina, lì
PER IL COMUNE DI SANTA VENERINA IL PROFESSIONISTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c, le parti dichiarano di
approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).
PER IL COMUNE DI SANTA VENERINA IL PROFESSIONISTA
G.M. n./^del 2014
II presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.
L'AS
0à®atcENTE
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IL SEGRETARI
Dott.s.
Il presente verbale sarà pubblicato all'Albo dal al
per numero 15 giorni consecutivi col n° del registro delle pubblicazioni.
Dalla residenza municipale, li
IL MESSO COMUNALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo, certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal
al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3
dicembre 1991 e che contro la stessa non furono presentati reclami od opposizioni.
Dalla residenza municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nerina Scandura
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 9 fi NQV, WL
□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma l.r.44/91)
X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L R 44/^fT"Dalla residenza municipale ,lì ? jj MIIV. ""'
ETARIO COITALE
ferina Scarn