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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO – A. S. 2012/13
L’anno 2013 del giorno 20 del mese di aprile nei locali della Direzione dell’Istituto Comprensivo
Scandicci I in Via Sassetti n.1 a Scandicci, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione
scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico GIOVANNI
CONDORELLI e i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale RSU composta da MORIANI
GLORIA, MARIOTTI GIANCARLO, PECORINI ILARIA, è sottoscritto il seguente contratto integrativo, che
ha validità per l’anno scolastico 2012/13, e comunque fino alla stipulazione del successivo contratto
integrativo d’istituto.
La presente contrattazione può essere disdetta con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza su
iniziativa di una delle parti.
Si potrà procedere ad aggiornare il Contratto Integrativo d’Istituto in seguito alla stipulazione di un
nuovo CCNL.
La presente contrattazione sarà affissa all’albo di ogni plesso scolastico entro 5 giorni dalla sua
sottoscrizione.
Sarà inoltre inviato in via telematica all’ARAN e al CNEL, ai fini del monitoraggio previsto dall’art.
46 del decreto 165, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con l’allegata relazione tecnico-finanziaria
ed illustrativa, e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI I – FIIC83400X
Via Sassetti, 1 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 055/7300732 - Fax 055/740870 - C.F. 80043430489 http://www.icscandicciuno.gov.it - E-mail: icscandicci1@gmail.com
FIIC83400X@istruzione.it - FIIC83400X@pec.istruzione.it
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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. I Piani delle Attività allegati sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto.
3. Il personale incaricato a tempo determinato per supplenze temporanee accede al salario
accessorio, qualora ne abbia diritto, nel caso che la durata dell’incarico stesso sia pari o
superiore a 30 giorni.
4. Il personale incaricato a tempo indeterminato che raggiunge o supera i 30 giorni complessivi di
assenza, in caso di incarico a forfait, sarà pagato in proporzione al lavoro svolto, calcolato su
10 mesi lavorativi.
5. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto,
precedentemente alla sua sottoscrizione, è comunque fatto salvo e resta in vigore se
compatibile con il contratto medesimo.
6. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’A.S.
2012/13 e sono in ogni caso prorogati fino alla stipula del nuovo contratto.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano
entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
2. Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta
scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria
l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della
vigenza contrattuale, salvo diverso accordo.
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – Relazioni sindacali
Art. 3 – Rispetto delle competenze
1. Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli
OO.CC. (Consiglio d’Istituto e Collegio dei Docenti), del Dirigente Scolastico e del Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di
contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle
parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
Contrattazione integrativa;
Informazione preventiva;
Procedure di concertazione;
Informazione successiva;
Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti
di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per
la scuola.
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Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e qualora
questo non sia possibile, designa altro lavoratore individuato tra i dipendenti dell’ Istituto.
2. Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la RSU concorda con il Dirigente
Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con le RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei
diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l’invito da parte del Dirigente Scolastico va
effettuato con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta
entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
CAPO II – Diritti sindacali
Art. 6 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale di cui
sono responsabili. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne
assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le
notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno.
3. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. possono richiedere, per le loro riunioni, l’utilizzazione
dei locali della scuola.
Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro
1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati
rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sette giorni lavorativi di
anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti
nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data
e ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di
fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie
in caso di interruzione delle lezioni.
4. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.
5. La dichiarazione preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio, va espressa in
forma scritta presso la sede di servizio e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale
annuale ed è irrevocabile.
Art. 8 – Contingente minimo essenziale in caso di assemblea
1. Riguardo al personale amministrativo, tecnico ausiliario se la partecipazione è totale o tale,
comunque, da non garantire i servizi minimi, si stabilisce la presente quota di personale tenuto
ad assicurare i servizi essenziali, in caso di partecipazione non totale dei docenti:
durante le attività didattiche:
n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso;
in periodo di interruzione delle attività didattiche:
n. 1 collaboratore scolastico sede Uffici;
2. Qualora si renda necessaria l’applicazione dei servizi minimi, il Direttore dei Servizi generali e
Amministrativi sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo poi il criterio della rotazione
nel corso dell’anno scolastico indipendentemente dalla sede e/o ufficio di servizio.
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Art. 9 – Contingente minimo essenziale in caso di sciopero
1. Al fine di assicurare la prestazione indispensabile in caso di sciopero, valutate le necessità
derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, si individuano i
seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni per:
Garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
n. 1 assistente amministrativo;
n. 1 collaboratore scolastico per turno.
Garantire lo svolgimento degli esami:
n. 1 assistente amministrativo;
n. 1 collaboratore scolastico per turno.
Garantire il pagamento degli stipendi:
il Direttore dei Servizi generali e amministrativi;
n. 1 assistente amministrativo;
n. 1 collaboratore scolastico.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunica al personale interessato ed espone
all’Albo dell’Istituto l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare
i servizi minimi.
Art. 10 – Organizzazione del lavoro in caso di sciopero
1. Al fine di contemperare il diritto al lavoro di chi non partecipa allo sciopero con il diritto alla
incolumità degli allievi, anche in considerazione della loro età, in caso di partecipazione totale
allo sciopero del personale collaboratore scolastico del plesso, il dirigente scolastico o il suo
sostituto procede alla chiusura del plesso. I docenti in servizio, su base volontaria, possono
chiedere di svolgere le lezioni presso un altro plesso, se aperto, dello stesso ordine di scuola.
2. In caso di plesso chiuso per sciopero, i docenti non scioperanti sono tenuti a firmare la propria
presenza presso la scuola sede degli Uffici di Segreteria, se aperta.
3. In caso di sciopero il dirigente scolastico, sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione,
può disporre “scivolamenti” di orario dei docenti e del personale ATA non scioperante, nel
rispetto dell’orario massimo di quel giorno dei singoli lavoratori, ovvero il funzionamento
dell’Istituzione Scolastica o di uno o più plessi nel solo turno antimeridiano.
Art. 11 – Permessi retribuiti – Permessi non retribuiti
1. Spettano alle RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all’inizio
dell’anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU medesima. I permessi
sono gestiti autonomamente dalle RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un
giorno prima) al Dirigente Scolastico.
2. Per l’anno scolastico 2012/13 la RSU stabilisce che le ore siano divise in parti eguali.
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TITOLO TERZO –
CALCOLO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AL PERSONALE INTERNO
ART. 12 – CALCOLO DELLE RISORSE
- Vista l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto
scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del
Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge
183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 e l’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e
il MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata condivisa l’assegnazione complessiva del
MOF per l’A.S. 2012/13 ;
-Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR del 26 marzo 2013, che comunica l’ammontare
delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013;
- Viste le economie degli anni precedenti e le altre assegnazioni da parte di altri Enti o Privati;
Si provvede alla seguente
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I
A) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità a carico del cosiddetto cedolino unico Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013: sono determinate come segue:
Risorse anno scolastico 2012/2013. (lordo dipendente)
Fondo dell’Istituzione Scolastica Acconto € 34.093,49 + saldo € 40.100,73 Tot. €.74.194,22
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Acconto € 6.391,00 + saldo € 4.259,63 Tot. €.10.650,63
Incarichi specifici al personale ATA Acconto € 2.786,82+ saldo € 1.849,63 Tot. €.4.636,45
Attività complementari di educazione fisica Acconto € 2.121,67 + saldo € 1.443,76 Tot. €.3.565,43
Ore di sostituzione docenti Acconto € 2.686,79 + saldo € 1.351,90 Tot. €.4.038,69
TOTALE A Acconto € 48.079,77 + saldo € 49.005,65 Tot. € 97.085,42
B) Risorse non utilizzate provenienti da esercizi precedenti a carico del cosiddetto cedolino unico
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) (Sistema cedolino Unico) Riassegnati a sistema al nostro Istituto Cap 2154 Piano Gest. 6 € 16,92 (ore eccedenti ed fisica) Cap.2156 Piano Gest. 6 € 3,05 (ore eccedenti) Cap. 2154 Piano Gest. 5 € 12,31 Cap. 2155 Piano Gest. 5 e 6 € 0,00 MOF Cap. 2156 Piano Gest. 5 € 3.714,47 (FIS) Non ancora riassegnati a sistema al nostro Istituto Cap. 2154 Piano Gest. 5 € 144,35 FIS (ex Circolo Did. Scandicci -)
FIS €.3.726,78 Corsi di recupero €.0,00
Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00
L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 19,97
Ore eccedenti €. 0,00 Totale assegnato € 3.746,75
non ancora riassegnati € 144.,35
TOTALE B €. 3.891,10
SEZIONE II
C) Altre Risorse
Risorse anno scolastico 2012/2013.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato) Assegnazioni A.S. 2012/13 Assegnazioni accertate relative alla nostra istituzione, proveniente dalla scuola capofila di rete Circolo Didattico di Lastra a Signa.
(Lordo Stato € 3.599,13) Lordo dipendente € 2.712,23
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Economie anni precedenti Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica – (Avanzo Amm.ne fondi MIUR) Fondi Iscritti in Bilanco al Prog. 18 Progr. Annuale 2013
(Lordo Stato € 3.656,91) Lordo dipendente € 2.755,77
Economie anni precedenti Fondi L.440/97 destinate ad attività di Recupero (circa 51 ore di insegnamento aggiuntive in orario extrascolastico) nella Scuola Sec. di I grado Gianni Rodari Fondi iscritti al Prog. 16 Programma Annuale 2013
(Lordo Stato € 2.370,69) Lordo dipendente € 1.786,50
Compensi a personale docente della scuola sec. di I grado G. Rodari in possesso dei titoli per un laboratorio di “Latino” di 18 h in orario extrascolastico ad alunni che ne fanno richiesta (fondi genitori) Fondi iscritti al Prog. 10 Programma Annuale 2013
(Lordo Stato € 836,01) Lordo dipendente € 630,00
Compensi a personale docente della scuola sec. di I grado G. Rodari in possesso dei titoli per un laboratorio di “Spagnolo” per preparazione alunni che ne fanno richiesta all’esame comunitario DELE 18 h in orario extrascolastico (fondi genitori) Fondi iscritti al Prog. 16 Programma Annuale 2013
(Lordo Stato € 836,01) Lordo dipendente € 630,00
Compensi al personale docente € 1000,00 e ATA € 450,00 per Progetto Orientamento Scolastico (Fondi della Provincia di FI) Fondi iscritti al Prog. 15 del Programma Annuale 2013
(Lordo Stato € 1.000,00) Docenti (Lordo Stato € 450,00) ATA Lordo dipendente € 753,58 Docenti Lordo dipendente € 339,11 ATA
Compensi al personale docente scuola primaria e sec. di I grado “G.Rodari” per corsi di alfabetizzazione stranieri (Fondi del Comune) Fondi iscritti al Prog. 18 del Programma Annuale 2013
(Lordo Stato € 1.301,04) Lordo dipendente € 980,44
Compensi al personale ATA (collaboratori scolastici) per Progetto “Frutta nelle scuole” del MIUR Fondi iscritti all’attività A3 “Spese di personale” Programma Annuale 2013
(Lordo Stato € 1.762,50) Lordo dipendente € 1.328,18
Compensi al personale ATA (collaboratori scolastici) per “Funzioni miste” (Fondi del Comune) Fondi iscritti al Prog. 9 del Programma Annuale 2013
(Lordo Stato € 11.540,57) Lordo dipendente € 8.696,74
TOTALE C (Lordo Stato € 27.352,86) Lordo dipendente € 20.612,55
SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE (LORDO DIPENDENTE)
a.TOTALE DELLE RISORSE FISSE (a carico cosiddetto cedolino unico) € 97.085,42
b. Tot. Risorse non utilizzate provenienti da esercizi precedenti a carico del cosiddetto cedolino unico
€ 3.891,10
c.TOTALE DELLE ALTRE RISORSE € 20.612,55
d.TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 121.589,07
SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO Non previste SEZIONE VI Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA (dato previsionale)
€. 1.500,00
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA €. 5.730,00
Compensi per ore eccedenti €.4.038,69
TOTALE €.11.268,69
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Art. 13 – Criteri generali per l’utilizzo del fondo d’istituto
Fatte salve le destinazioni di fondi specifici al personale docente o non docente previste dalla
normativa, il Fondo d’Istituto è suddiviso fra il personale docente della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, il personale ATA unicamente in proporzione al
numero degli addetti previsti nell’organico di diritto, una volta accantonati gli importi da destinare ai 2
collaboratori del Dirigente Scolastico, all’insegnante referente per il sito WEB, al DSGA e gli importi
previsti per le brevi sostituzioni del DSGA.
Le economie degli anni precedenti vengono attribuite al personale al quale erano state destinate, in
presenza di una programmazione del piano delle attività.
La ripartizione delle risorse destinate alle varie tipologie di attività del presente articolo sono regolate
dal CCNL vigente.
Le risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica da parte del MIUR, vista l’ipotesi
di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del Decreto Legge n°
78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in
via definitiva in data 13 marzo 2013 e l’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il MIUR in data 19 marzo
2013 con la quale è stata condivisa l’assegnazione complessiva del FIS per l’A.S. 2012/13 e visto il
Decreto del Direttore Generale del MIUR del 26 marzo 2013, che comunica l’ammontare delle risorse
per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013, ammontano
complessivamente a € 98.455,73 lordo Stato (compreso oneri a Carico dell’Amm.ne) che corrisponde
ad € 74.194,22 (lordo dipendente). A queste disponibilità si sommano le economie del precedente A.S.
2011/12 che ammontano ad € 3.871,33 (lordo dip.) che ancora non risultano riassegnate sui piani
gestionali di questo Istituto a carico del cosiddetto cedolino unico.
Il FIS dell’A.S. 2012/13 è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nell’e-mail del Ministero del
19/02/2013 e confermata nell’e-mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento agli organici
dell’A.S. 2012/13. Ove risultassero errati per eccesso le assegnazioni comunicate , o non venissero
riaccreditate le economie del FIS sui piani gestionali associati al nostro Istituto, si provvederà a ridurre
le cifre da pagare in modo proporzionale (cioè in proporzione al numero) tra personale docente e
ATA.
Art. 14 – Elaborazione ed approvazione del Piano delle attività da incentivare a carico del fondo
d’Istituto
Per il personale docente il Piano delle attività deriva innanzitutto dal POF deliberato dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio d’Istituto. La stesura del piano è di competenza del Dirigente Scolastico, che
potrà essere coadiuvato da una commissione da lui nominata.
Per il personale ATA, il Piano è elaborato dal DSGA, sentito il personale ATA, ed é adottato dal
Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, nelle materie soggette a contrattazione, formalizza alla RSU la sua proposta
entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni
dall’inizio delle trattative.
Sottoscritta la contrattazione da ambedue le parti, il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione
scritta degli incarichi al personale individuato.
Il Consiglio di Istituto delibera in merito alla compatibilità degli impegni rispetto ai fondi disponibili
in bilancio, adottando i provvedimenti amministrativi di sua competenza.
Limitatamente all’anno scolastico 2012/2013, tenuto conto che le cifre riguardanti la contrattazione
d’istituto sono state comunicate a fine marzo 2013, il presente contratto prende atto e convalida le
nomine fatte dal dirigente scolastico, previa delibera del Collegio dei Docenti, delle figure strumentali
al Piano dell’Offerta Formativa nonché dei Referenti di Plesso.
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Art. 15 – Struttura del Piano delle attività da incentivare a carico del fondo d’Istituto e
liquidazione compensi incentivanti
Il piano deve indicare in modo esauriente le mansioni assegnate, le ore da retribuire, il compenso
corrispondente nonché, ove possibile, i nominativi degli incaricati. In ogni caso, al termine dell’anno
scolastico, sarà data informazione successiva su tutti i nominativi del personale incaricato.
In caso di prolungata assenza degli incaricati, i relativi sostituti o il personale ad essi subentrato in
corso di anno per nuova nomina, si intendono destinatari delle mansioni di cui sopra.
In particolare per il personale docente, il Collegio dei docenti delibera le attività funzionali
all’insegnamento, fino a un massimo di 40 ore annue per il punto a) del terzo comma dell’art. 29 e
fino a un massimo di 40 ore per il punto b) del terzo comma dell’art. 29 CCNL vigente. Per le attività
eccedenti le 40 ore di cui sopra, anche nei periodi di interruzione e/o sospensione delle attività
didattiche, non sussiste alcun obbligo di servizio per il personale, e, se formalmente autorizzate ed
effettuate, dovranno essere inserite nel piano delle attività da incentivare approvato dalla RSU e
retribuite con il Fondo d’Istituto secondo le tabelle previste dal CCNL.
All’interno del piano si dovrà prevedere un fondo di riserva non superiore al 15% per il personale
docente e non superiore al 10% per il personale ATA per eventuali necessità che si possono verificare
nel corso dell’anno scolastico.
Sentita la RSU e concordemente tra le parti, il piano delle attività da incentivare potrà essere variato
durante l’intero anno scolastico, e programmaticamente entro la fine di aprile verrà fissata una riunione
per una verifica ed eventuale aggiornamento delle attività pianificate.
Una volta definito il piano delle attività da incentivare, il Dirigente affiderà gli incarichi relativi
all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato il tipo di attività, gli
impegni conseguenti, nonché il relativo compenso forfetario o orario e il numero di ore retribuite.
Per gli incarichi affidati prima della definizione della contrattazione, nella lettera d’incarico sarà
utilizzata la dizione:”Il compenso spettante sarà definito nella contrattazione del piano delle attività da
incentivare”
Per la rendicontazione delle attività svolte saranno esaminati gli atti e un’autocertificazione rilasciata
dagli interessati secondo un modello predisposto dal Dirigente Scolastico.
Le autocertificazioni dovranno essere riconsegnate entro il 15 giugno.
Non verranno retribuite le ore prestate oltre quelle autorizzate, o attività non previste dal piano, salvo
diversa disposizione derivante da contrattazione intermedia o finale.
Il personale della scuola parteciperà, nell’anno scolastico 2012/2013 e con eventuale completamento
nell’anno scolastico seguente, ai corsi obbligatori sulla sicurezza, per il numero di ore previste dalle
vigenti disposizioni.
Il totale dei compensi incentivanti spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e
comunque nei termini previsti dal CCNL vigente con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto
“cedolino unico” .
Art. 16 – Criteri di ripartizione di ulteriori finanziamenti
La procedura per la ripartizione di ulteriori risorse destinate al personale docente non a carico del
Fondo d’istituto sarà egualmente oggetto di contrattazione.
I finanziamenti per le iniziative didattiche volte all’ampliamento dell’offerta formativa saranno
destinati secondo le finalità e gli obiettivi stabiliti dal POF approvato dal Collegio dei Docenti .
Per le cosiddette “Funzioni strumentali” da destinare al personale docente individuato dal Collegio,
la cifra da corrispondere ai singoli nominati dovrà essere pari a quella dello scorso anno.
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Si concorda una suddivisione in parti uguali del fondo stabilito tra i docenti individuati dal Collegio
come “Funzioni strumentali”.
Ogni insegnante incaricato per la funzione strumentale dovrà rendicontare le ore effettuate per
l’incarico attribuito (corrispondente al pagamento massimo di circa 70 ore per docente al compenso
orario lordo di € 17,50). Qualora l’impegno orario annuale risultasse inferiore alle 70 ore previste, il
compenso sarà ridotto in proporzione alle ore effettuate.
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque
nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino
unico” .
Per i cosiddetti “Incarichi Specifici” la cifra conseguente all’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il
MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata condivisa l’assegnazione complessiva del fondo per
gli incarichi aggiuntivi del personale ATA per l’A.S. 2012/13 utilizzando i parametri indicati nell’e-
mail del Ministero del 19/02/2013 e confermata nell’e-mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento
agli organici dell’A.S. 2012/13, è di € 6.152,57 lordo Stato (compreso oneri a carico dell’amm.ne)
corrispondente a circa € 4.636,45 lordo dipendente.
La suddivisione del fondo da assegnare al comparto “assistenti amministrativi” e al comparto
“collaboratori scolastici” si effettuerà dividendo il relativo finanziamento erogato dal Ministero, tra gli
addetti del personale ATA non beneficiari della 1° o 2°posizione economica ex art.7 (al momento
risultano non beneficiari 5 ass.ti amm.vi su 7 in organico e non beneficiari 14 collab scolastici su 20 in
organico) in base .
Successivamente, per l’attribuzione degli incarichi specifici in sede di contrattazione si stabilisce la
quota da assegnare alle singole attività da incentivare; quindi, su proposta del DSGA, il Dirigente
Scolastico individua le singole unità del personale ATA incaricate di svolgerle e i compensi da
attribuire.
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque
nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino
unico” .
Per le ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica, la cifra conseguente
all’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata condivisa
l’assegnazione complessiva del fondo per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA per l’A.S.
2012/13 utilizzando i parametri indicati nell’e-mail del Ministero del 19/02/2013 e confermata nell’e-
mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento agli organici dell’A.S. 2012/13 è di € 4.731,33 lordo
Stato (compreso oneri a carico dell’amm.ne) corrispondente a circa € 3.565,43 lordo dipendente.
Essendo stato presentato un progetto specifico da n. 2 docenti Prof.ri Rusich Dario e Baruzzo Ruggero,
si concorda di attivare il progetto e di retribuire con il fondo a disposizione dell’Istituto i docenti
forfetariamente per le ore effettivamente prestate (che non potranno essere complessivamente superiori
a 101) con lo stesso importo previsto per il pagamento delle ore agg.ve di insegnamento a carico del
FIS, ovvero € 35,00 lorde orarie.
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque
nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino
unico” .
Per le ore eccedenti prestate dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti, la cifra
conseguente all’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata
condivisa l’assegnazione complessiva del fondo per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA per
l’A.S. 2012/13 utilizzando i parametri indicati nell’e-mail del Ministero del 19/02/2013 e confermata
nell’e-mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento agli organici dell’A.S. 2012/13 è di € 5.359,34
lordo Stato (compreso oneri a carico dell’amm.ne) corrispondente a circa € 4.038,69 lordo dipendente.
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque
nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino
unico” .
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Ogni altro finanziamento che perverrà all’Istituto da Enti Pubblici o da privati che prevede attività
aggiuntive del personale interno docente e/o non docente, verrà retribuito con gli stessi parametri
previsti dal FIS. Il personale destinatario di eventuali incarichi sarà individuato tra coloro che daranno
la propria disponibilità e che hanno una specifica preparazione professionale.
Art. 17 Assegnazione risorse da parte dell’amministrazione comunale per la retribuzione delle
funzioni miste ai collaboratori scolastici, e la retribuzione di ore aggiuntive per servizi elettorali,
e al personale di segreteria per i servizi amministrativi relativi al servizio di refezione
Le parti prendono atto e approvano la proposta dell’Amministrazione Comunale, che, attraverso una
convenzione con l’Istituzione Scolastica, regolamenta l’affidamento delle cosiddette “funzioni miste”
ai collaboratori scolastici statali in servizio nei plessi. L’amministrazione erogherà ad ogni Istituto del
territorio il finanziamento concordato in misura proporzionale al numero dei rientri a mensa dei singoli
plessi.
Il personale sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti:
1) rilevazione presenze, comunicazione giornaliera dei pasti, trasmissione di diete e di quant’altro
occorre per il regolare svolgimento del servizio di refezione;
2) riscossione dei pagamenti con bancomat tramite i poss installati nei plessi Turziani, XXV Aprile,
Gabbrielli, Rodari;
3) adempimenti d’ufficio per aggiornamento iscrizioni e comunicazioni varie, riscossione dei
pagamenti con bancomat tramite poss;
Si concorda di assegnare :
il 55% del fondo per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1)
il 40% del fondo per lo svolgimento nei 4 plessi dell’incarico di cui al punto 2)
il 5% del fondo per gli assistenti amministrativi che si occuperanno degli adempimenti d’ufficio di cui
al punto 3) in collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione Comunale e della ditta incaricata
dell’informatizzazione.
Il DS, individuata la dotazione finanziaria complessiva di ogni incarico, e la dotazione finanziaria
dell’incarico di cui al punto 1) di ogni singolo plesso in base al numero dei rientri, richiederà all’inizio
dell’anno scolastico la disponibilità del personale a svolgere uno o più dei suddetti incarichi.
Al termine dell’anno scolastico assegnerà, dividendo il fondo assegnato ad ogni singolo plesso, il
compenso ai collaboratori scolastici che hanno effettivamente svolto l’incarico in proporzione
all’impegno svolto nel corso dell’anno.
Qualora il compito di cui al punto 2 sarà svolto in tutto o in parte da genitori volontari, la quota non
assegnata di quel plesso andrà a incrementare il fondo complessivo destinato all’incarico di cui al
punto 1).
Per l’incarico di cui al punto 2) e 3) il compenso sarà diviso fra il personale che ha effettivamente
svolto l’incarico in proporzione all’impegno svolto. In particolare per l’incarico di cui al punto 2) la
retribuzione dell’incarico avverrà anche in proporzione all’orario di apertura settimanale del servizio
nel plesso.
Le parti inoltre prendono atto che, in caso di elezioni politiche o amministrative, saranno retribuite
dall’Amministrazione Comunale le ore aggiuntive effettivamente prestate dal personale collaboratore
scolastico che si è reso disponibile per i servizi elettorali secondo le tabelle orarie previste per servizio
diurno/notturno e/o festivo dal CCNL .
Art. 18 – Criteri di individuazione del personale da utilizzare negli incarichi specifici
(Personale ATA)
a) Possesso di professionalità e specifiche competenze adeguate e documentate;
b) rotazione, negli anni, fra il personale che ha fornito la propria disponibilità.
In caso di più richieste per progetti che richiedono specifiche competenze, l’assegnazione dell’incarico
verrà effettuata in base al curriculum professionale e alle certificazioni in possesso.
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Incarichi specifici collaboratori scolastici
Le parti convengono che l’attività da retribuire sia l’ausilio materiale agli alunni diversamente abili per
esigenze di particolare disagio, l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale e gestione interventi di primo soccorso ed
eventuali conservazione e somministrazione di medicinali.
Il fondo assegnato per tale personale, in considerazione del fatto che tale tipologia di allievi è presente
in tutti i plessi, sarà suddiviso tra tutti gli addetti che svolgeranno effettivamente l’incarico stesso. A
tale suddivisione non parteciperà, per norma contrattuale, il personale beneficiario della I o II
posizione economica (ex art.7) almeno fino alla concorrenza dell’importo dell’incarico specifico con
quello della I o II posizione economica. In caso contrario, anche il personale beneficiario della I o II
posizione economica potrà essere destinatario di una somma pari alla concorrenza dell’importo
attribuito con gli incarichi specifici.
Incarichi specifici assistenti amministrativi
Considerata la prioritaria esigenza di garantire l’apertura pomeridiana dell’istituto sia per assicurare
una maggiore fruibilità all’utenza sia per poter svolgere in team il lavoro trasversale connesso con le
complessità organizzative richieste da un Istituto Comprensivo e dal POF adottato, le parti
convengono che il fondo sia suddiviso anche in misura diversa tra il personale che svolgerà gli
incarichi attribuiti in orari di servizio che comportano flessibilità e tra il personale che, su richiesta del
DS e DSGA, intensifichi l’attività con ulteriori funzioni rispetto a quelle programmate. A tale
suddivisione non parteciperà, per norma contrattuale, il personale beneficiario della I o II posizione
economica (ex art. 7 CCNL ’05) almeno fino alla concorrenza dell’importo dell’incarico specifico con
quello della I o II posizione economica. In caso contrario, anche il personale beneficiario della I o II
posizione economica potrà essere destinatario di una somma pari alla concorrenza dell’importo
attribuito con gli incarichi specifici.
Art. 19 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie (personale ATA)
Le risorse finanziarie destinate al personale ATA saranno utilizzate sia per le ore aggiuntive
effettivamente svolte che per l’ intensificazione delle prestazioni lavorative durante l’orario di servizio.
In particolare i compensi forfetari per intensificazione di lavori gestionali, organizzativi, di vigilanza,
manutenzione, pulizia e per tutte le attività previste nel POF, saranno rapportati all’effettiva presenza
in servizio, non trascurando la qualità del servizio offerto.
Art. 20 – Variazione delle situazioni
Nel caso di ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente
accordo, sarà data comunicazione alle RSU e gli stessi saranno oggetto di contrattazione.
Per attività non programmate che in corso d’anno si rivelassero necessarie da attuare, si procederà ad
ulteriore contrattazione, reperendo le risorse da eventuali avanzi, eventuali nuove assegnazioni o dal
fondo di riserva. In caso di mancata copertura finanziaria, per il solo personale ATA, si disporrà in
sostituzione del pagamento, il riconoscimento di un forfait di ore da poter recuperare nei periodi di
sospensione delle attività didattiche.
Art. 21 – Modalità di assegnazione degli incarichi ed eventuali dimissioni
L’assegnazione di tutti gli incarichi di cui al presente accordo dovrà essere effettuata, mediante
comunicazione scritta nominativa o collettiva agli interessati, indicando l’importo lordo spettante.
In caso di sopraggiunti impedimenti, il destinatario dell’incarico può presentare formale richiesta di
dimissioni al Dirigente Scolastico.
La retribuzione in questo caso verrà rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico,
tenendo conto del puntuale svolgimento dello stesso.
TITOLO QUARTO –
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Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario e delle assenze
del personale
Art. 22 – Ferie
Le ferie sono regolamentate dagli articoli 13 e 19 del CCNL vigente.
Per il personale ATA, in presenza di più richieste di ferie in un medesimo periodo si adotteranno in
ordine di priorità i seguenti criteri di accettazione della richiesta:
1) anzianità di servizio;
2) anzianità di plesso;
3) turnazione, rispetto agli anni precedenti.
Tenuto conto delle esigenze di assicurare nei periodi di sospensione delle attività didattiche una
presenza del personale ATA, con particolare riferimento al personale Assistente Amministrativo,
tale da permettere lo svolgimento del lavoro ordinariamente previsto per tale periodo, e visto che il
comma 11 dell’art. 13 prevede che debba essere assicurato al dipendente il godimento di almeno
15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto, il personale ATA
presenterà al dsga entro il mese di novembre la propria richiesta di ferie per il periodo dicembre –
giugno ed entro aprile la propria richiesta di ferie per il periodo estivo. Ove le domande pervenute
non rispondessero all’esigenza del servizio, il dsga concordemente con il dirigente scolastico,
sentito il personale ATA distintamente per le categorie dei collaboratori scolastici e degli
Assistenti Amministrativi, predisporrà d’ufficio un piano di ferie, fermo restando il diritto del
dipendente ai 15 giorni consecutivi per il periodo luglio – agosto.
Art. 23 – Festività soppresse
Le festività sono regolamentate dall’articolo 14 del CCNL vigente.
Art. 24 – Permessi retribuiti e permessi brevi.
I permessi retribuiti ed i permessi brevi sono regolamentati dagli articoli 15 e 16 del CCNL vigente.
Art. 25 – vigilanza alunni
La vigilanza sugli alunni é regolamentata dalle disposizioni normative vigenti e dal Regolamento
d’Istituto.
Il servizio di pre e post scuola nella scuola primaria é a carico dell’Amministrazione Comunale.
Nella scuola dell’infanzia, per una sorveglianza breve e comunque inferiore ai 20 minuti, e per un
numero di alunni non superiori a 10 può essere utilizzato, su base volontaria, il personale collaboratore
scolastico nel periodo antecedente alle attività didattiche.
Nella scuola primaria resta a carico del personale collaboratore scolastico la vigilanza degli alunni che
arrivano in anticipo rispetto all’orario di entrata perché trasportati dal servizio scolastico.
Nel caso di ritardo occasionale della famiglia per gli alunni non autorizzati ad uscire da soli, questi
ultimi devono rimanere all’interno della scuola, sia dell’infanzia che primaria, ed affidati al custode
addetto alla sorveglianza.
Per l’incarico della sorveglianza nel periodo antecedente all’attività didattica e per l’obbligo
dell’affidamento degli allievi per eventuali ritardi dopo l’orario dell’uscita, verrà riconosciuto nel
Piano delle Attività da Incentivare un compenso forfetario ai collaboratori scolastici come
intensificazione delle prestazioni lavorative.
Art. 26 – Assegnazione dei docenti alle classi.
Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento
all'applicazione dei criteri fissati dal Consiglio
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“Come prescrive il T.U. delle leggi sulla scuola, D.L. 16 aprile 1994 n. 297” il Consiglio di Istituto
(art.10 comma 4) “indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad
esse dei singoli docenti”
Il dirigente scolastico in particolare, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione
educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle sezioni o classi di ciascuno dei moduli organizzativi
e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
Nel caso in cui il dirigente fosse a conoscenza di fatti che non consigliano l’inserimento di un docente
in una data classe o sezione, può disporre una discrezionale assegnazione e può darne motivata
comunicazione al docente interessato, che potrà richiedere che sia in forma scritta.
Fatte salve queste premesse, il dirigente adotterà di regola i seguenti criteri:
per tutti gli ordini di scuola
1) garantire, ove possibile, la continuità didattica;
2) nel caso di più richieste da parte dei docenti titolari rispetto alle classi che risultano da
assegnare, terrà conto, ove non vi siano diverse motivazioni didattiche, del punteggio nella
graduatoria di istituto;
3) per i nuovi docenti “supplenti annuali”, ove non vi siano diverse motivazioni didattiche, terrà
conto del punteggio nella graduatoria provinciale;
4) per i docenti “supplenti annuali” presenti nei precedenti anni, si terrà conto della continuità
didattica, sempre che non vi siano diverse motivazioni didattiche, fermo restando il diritto del
docente di ruolo ad aspirare all’attribuzione di quel posto.
per la scuola primaria:
1) favorire, all’atto dell’assegnazione delle classi prime, su richiesta dei docenti delle classi
quinte, una opportuna turnazione nelle classi a modulo e a tempo pieno;
2) evitare, possibilmente, la frantumazione dei “team” quando questi concorrono ad una migliore
qualità dell’insegnamento;
3) Assegnare i “supplenti annuali” in classi a modulo o a tempo pieno tenendo conto di :
valorizzare le competenze e abilità dei singoli docenti e, possibilmente, assegnare a classi
diverse chi è in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera;
evitare, possibilmente, le classi dove sono inseriti gli alunni portatori di handicap e gli
stranieri;
numero degli alunni nella classe
presenza di almeno 1 titolare a tempo indeterminato nel team.
Art. 27 - Numero di collaboratori scolastici da assegnare ad ogni plesso
Considerato l’organico di fatto dei collaboratori scolastici assegnati all’Istituto, valutata attentamente
la situazione dei singoli plessi, si concorda di procedere all’attribuzione del numero di collaboratori ad
ogni plesso in base ai seguenti criteri:
a) assicurare almeno 2 collaboratori per ogni plesso;
b) numero alunni per plesso;
c) presenza alunni portatori di handicap;
d) tipologia della scuola (Materna, Elementare, Media);
e) tempo scuola medio settimanale;
f) numero giorni di rientro;
g) articolazione orario settimanale con o senza sabato libero;
h) equa ripartizione del personale appartenente a categorie protette.
- Assegnazione del personale ai plessi
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In presenza di più unità di personale avente diritto ad assentarsi per l’art. 33 della L. 104/92, viene
stabilito che non potranno essere assegnati nello stesso plesso più di una unità di detto personale, per
evidenti ragioni di funzionalità del servizio, ed avrà priorità nella scelta del plesso il personale a tempo
indeterminato .
Prima di procedere all’assegnazione del personale ai plessi, il DS interpellerà il personale interessato,
valuterà le richieste e, qualora rilevi più richieste per lo stesso plesso o eccessive discordanze
effettuerà l’assegnazione avvalendosi dei seguenti criteri adottati e sottoscritti dalle parti:
a) continuità di servizio nel plesso (personale a tempo indeterminato e determinato) ;
b) anzianità di servizio (personale a tempo indeterminato);
c) ordine di punteggio nella relativa graduatoria provinciale (personale a tempo determinato)
c) idoneità e concorsi per l’accesso a profili superiori;
d) partecipazione a corsi di formazione;
e) anzianità anagrafica;
f) particolari situazioni di famiglia o personali (vedove-figli, minori-figli con H, possesso della patente,
o quanto altro rilevabile dai fascicoli personali).
L’assegnazione del personale ai plessi potrà essere modificata per motivate esigenze di servizio.
Saranno possibili eventuali spostamenti nei seguenti casi:
- compensazione volontaria fra 2 dipendenti;
- incompatibilità ambientale accertata dal dirigente scolastico.
Art. 28 –Personale ATA. Orario di lavoro
1 L’orario ordinario di lavoro è, di norma, di 36 ore settimanali svolte in 6 giorni e per 6 ore
continuative. In tutti i plessi, ad eccezione della Rodari, per i collaboratori scolastici l’orario di
norma sarà su 5gg dal lunedì al venerdì per 7,12 h giornaliere nei periodi di sospensione delle
attività didattiche (36 h sett.li) e di 7 h giornaliere (35 h sett.li) nei periodi di attività didattiche,
come stabilito dal successivo art. 29.
Stessa organizzazione oraria riguarderà il personale della segreteria che effettua il proprio servizio
su 5gg settimanali.
Sarà possibile adottare un piano annuale di flessibilità oraria che preveda un orario superiore a
quello ordinario nei periodi di attività didattica, e un recupero delle ore eccedenti nei periodi di
sospensione delle attività didattiche.
L’orario superiore a quello stabilito, occasionale o per un determinato periodo di tempo o annuale,
deve essere concordato preventivamente tra il dsga e il personale ATA e autorizzato in modo
formale. Le eventuali eccedenze d’orario, qualora non fossero formalmente autorizzate in anticipo,
non daranno luogo al recupero né ad alcuna forma di pagamento. Quelle autorizzate potranno
essere recuperate sotto forma di ore o di giornate compensative di regola nei periodi di sospensione
delle attività didattiche, e comunque in accordo con il dsga.
2 L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico.
Qualsiasi variazione di orario deve essere autorizzata dal dirigente scolastico.
Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei
lavoratori.
L’orario normale deve assicurare per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche
previste dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni degli OO.CC. In caso di prolungamento
delle riunioni oltre l’orario previsto, almeno 1 collaboratore scolastico dovrà garantire la chiusura
del plesso.
Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario e fino a 10 minuti potrà
essere recuperato il giorno stesso prolungando l’orario d’uscita.
15
Eventuali permessi orari autorizzati non potranno essere recuperati in modo arbitrario ma , in
accordo con il DSGA, in periodi in cui l’Amministrazione verificherà particolari esigenze di
servizio.
Il servizio festivo o notturno è previsto solo in casi eccezionali (elezioni scolastiche, attività
deliberate dagli OO.CC. ecc.) e comporta, per il personale impegnato, il recupero delle ore nella
misura stabilita dalle apposite tabelle del CCNL vigente, o di giornate compensative.
Premesso che l’osservanza dell’orario di servizio sia condizione indispensabile per il buon
funzionamento della scuola, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori si precisa quanto segue:
a) la variazione dell’orario di servizio per esigenze d’Ufficio sarà comunicata, salvo urgenza, al
dipendente con almeno un giorno di preavviso;
b) il prolungamento dell’orario di servizio avverrà nei casi straordinari quando il DS lo riterrà
necessario e per i seguenti eventi ordinari:
- riunioni degli organi collegiali e di alcuni adempimenti obbligatori (riunioni con i genitori,
ricevimento genitori, incontri operatori ASL, ecc.) e in particolari casi di utilizzo dei locali
della scuola da parte di enti, associazioni, genitori;
- iniziative previste nel POF.
In ogni caso la comunicazione della variazione d’orario dovrà indicare l’ora d’inizio e termine del
servizio.
Per individuare il personale che effettuerà il prolungamento del servizio si darà priorità a coloro
che si siano dichiarati disponibili.
Qualora tale disponibilità venga a mancare, il DSGA procederà ad una turnazione seguendo
l’ordine alfabetico del cognome (da nubile nel caso di donne).
Il Personale ATA è tenuto a dichiarare, all’inizio dell’anno scolastico, la propria disponibilità a
svolgere incarichi specifici, funzioni miste, prolungamento dell’orario di servizio.
Collaboratori Scolastici
I collaboratori in servizio nei plessi di scuola Primaria e dell’ Infanzia effettuano di norma il loro
orario di lavoro su 5 giorni settimanali, mentre i collaboratori in servizio presso la Secondaria di
1°grado , su 6 giorni, essendoci attività didattica nella giornata di sabato .
Assistenti Amministrativi
Il personale assicura il ricevimento del pubblico (genitori, insegnanti, ATA) in orario mattutino dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle 13,30 e il sabato dalle ore11,30 alle 13,00, e in 2 pomeriggi la
settimana, che vengono individuati nel martedì e nel mercoledì, con ricevimento dalle 15,00 alle
17,00.
Viene assicurata a tutto il personale ATA la possibilità di adottare un orario flessibile , secondo le
norme del CCNL vigente, assicurando comunque la presenza di almeno un assistente
amministrativo alle ore 7,30 per la nomina dei supplenti
Art. 29 Riduzione dell’orario a 35 ore settimanali personale ATA.
A norma dell’art. 55 del CCNL vigente, considerato che l’Istituto é strutturato con un orario di servizio
giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana, le parti concordano la riduzione di
orario a 35 ore per il personale ATA soggetto a turnazione o ad orario flessibile che comporti
oscillazioni significative dell’orario di lavoro individuale rispetto all’orario ordinario, limitatamente al
periodo di svolgimento delle attività didattiche.
In caso di assenza del titolare per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, anche al personale
supplente nominato sarà consentita la riduzione d’orario a 35 ore settimanali qualora il personale
supplito abbia diritto a tale riduzione.
Limitatamente all’anno scolastico 2012/13 sono destinatari della riduzione a 35 ore settimanali e
limitatamente al periodo dello svolgimento delle attività didattiche le assistenti amministrativi che
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assicurano una presenza continuativa, che si sono dichiarati disponibili e realmente effettueranno
oscillazioni significative dell’orario di lavoro individuale, e i collaboratori scolastici soggetti a
turnazione.
Collaboratori scolastici
Al personale, qualora lo richieda la maggiore efficacia ed efficienza del servizio, può essere richiesta
la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, come previsto dall’art. 53 del CCNL
vigente. Tale programmazione, proposta dal DSGA, può avvenire solo con il consenso specifico e
vincolante del personale coinvolto.
Il personale in servizio presso il plesso sede degli Uffici di Direzione deve garantire l’apertura dei
locali in concomitanza con tutte le riunioni programmate.
Art. 30 - Ore aggiuntive, maggiori carichi di lavoro e formazione in servizio del Personale ATA.
In quanto richieste dall’Amministrazione, le ore aggiuntive eventualmente svolte dal Personale ATA,
saranno recuperare durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Anche i carichi di lavoro maggiori svolti durante l’orario di servizio, aventi carattere eccezionale, in
caso d’incapienza del fondo potranno essere compensati con ore da recuperare durante i periodi di
sospensione delle lezioni, secondo quanto individuato in contrattazione e inserito nel Piano delle
Attività.
Ad eccezione del plesso della Rodari, dove il sabato si effettuano regolarmente le attività didattiche,
negli altri plessi viene richiesta al personale collaboratore scolastico la disponibilità a prestare servizio
un sabato al mese per garantire una maggiore igiene dei locali .
Anche in questo caso le ore svolte al sabato verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle
lezioni, secondo un piano di recupero concordato con il DSGA.
Come previsto dall’art. 64 del CCNL il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati
dall’Amministrazione centrale o periferica, o dall’istituzione scolastica è considerato in servizio a tutti
gli effetti.
Il personale ATA può partecipare inoltre, previa autorizzazione del capo d’Istituto, ed in relazione alle
esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di formazione organizzate da enti accreditati, nel
limite di tempo necessario alla realizzazione del processo formativo, tenendo conto anche del tempo
per raggiungere la sede dove si svolge l’attività di formazione.
Le ore di formazione a distanza (on-line), previa autorizzazione del dirigente e salvaguardando
prioritariamente il funzionamento del servizio, potranno essere svolte totalmente o in parte anche in
orario di servizio. In questo caso, le ore effettuate in orario di servizio non daranno, ovviamente, diritto
al recupero. Il dipendente potrà chiedere al dirigente di usufruire delle apparecchiature informatiche
dell’Istituto per svolgere le suddette azioni formative anche fuori dall’orario di servizio, se questo
utilizzo non comporta incompatibilità con il funzionamento dei servizi scolastici.
Art. 31 – Sostituzione docenti Scuola dell’Infanzia
Organizzazione per la sostituzione del personale assente
Tenuto presente la necessità di diminuire le spese delle supplenze, le parti concordano che la
sostituzione del docente titolare assente per periodi non superiori a 5 giorni con la nomina di un
supplente è vincolata alle seguenti condizioni:
1) l’assenza del docente titolare avviene nel turno antimeridiano e la comunicazione avviene nella
stessa giornata;
2) l’assenza del docente titolare avviene nel turno pomeridiano e il numero di bambini presenti,
divisi fra i docenti presenti, supera le 28 unità per docente, o le 25 in caso di presenza di
bambino diversamente abile;
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Le parti concordano che qualora il titolare sia preventivamente a conoscenza della sua assenza, sarà
impegnato ad informare l’ufficio con almeno 2 giorni di anticipo per dar modo di richiedere al collega
della sezione la disponibilità al cambio del turno.
Subordinatamente, per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg, si potrà ricorrere anche alla
prestazione di ore eccedenti da parte dei colleghi che si rendono disponibili, retribuite con i fondi
erogati dal MIUR.
Art. 32 – Sostituzione docenti Scuola Primaria e Utilizzazione ore di compresenza
Premesso che una quota delle ore di compresenza sono state utilizzate, con l’approvazione del
Consiglio di Istituto, per l’ampliamento dell’offerta formativa del plesso a moduli Gabbrielli
aumentando l’orario dell’organico per le prime da 27 a 28 ore; nelle due classi seconde da 27 a 30 ore
per una e per l’altra da 27 a 32 ore; per le classi terze e quarte da 27 a 30 ore e per le classi quinte da
30 a 32 ore; e per una classe quarta funzionante alla XXV Aprile da 30 a 40 ore; si concorda di
utilizzare le ore residue sia per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg e sia per la copertura delle
ore rimaste scoperte per gli alunni diversamente abili, per il potenziamento e il recupero nonchè per
garantire le uscite didattiche.
Per il plesso a tempo ex moduli “Gabbrielli” sono previste 20 ore per la sostituzione dei colleghi
assenti fino a 5gg.
Considerata la maggiore disponibilità di ore nel plesso a T.P. XXV Aprile, viene concordato di
utilizzare in quel plesso 39 ore, su 40 di orario delle lezioni, per la sostituzione dei colleghi assenti fino
a 5gg.
Per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg, ove non ci sia copertura da parte dei colleghi a
questo tenuti, si potrà ricorrere anche alla prestazione di ore eccedenti da parte dei colleghi che si
rendono disponibili.
La compresenza o la contemporaneità sono possibili tra docente curricolare e docente di sostegno.
Per il sostegno, non é possibile che in classe siano presenti contemporaneamente l’educatore e il
docente specializzato.
Non si procede a sostituzioni nel caso di saltuaria assenza di un docente che insegna in classe ove sia
presente un allievo diversamente abile in condizioni di non particolare gravità e sia presente il
contitolare docente specializzato di sostegno.
Art. 33 – Sostituzione docenti Scuola Secondaria di 1° Grado
Le parti concordano che in linea generale non si procederà alla nomina di supplenti per docenti assenti
per periodi inferiori a 15 gg. In questi casi si adotteranno le seguenti procedure secondo questo ordine:
1) entrata posticipata o uscita anticipata degli alunni, di norma per massimo un’ora giornaliera;
2) sostituzione mediante utilizzo docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti per sostituzione
colleghi assenti nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata;
3) divisione degli alunni tra le classi.
Qualora non fosse possibile “coprire” o dividere le classi per l’assenza contemporanea di più docenti
per più giorni, ovvero nel caso di palese danno all’attività didattica, si procederà a nominare il docente
supplente anche per un periodo inferiore a 15gg.
Art. 34 – Sostituzione Personale ATA
A) Assistenti Amministrativi
In caso di assenza di una unità lavorativa si procederà alla nomina di un supplente qualora il DSGA lo
riterrà opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio, anche in riferimento a periodi di
particolare intensità lavorativa.
In caso di assenza di una unità lavorativa (ad eccezione delle ferie) non sostituita con supplente viene
riconosciuta, a chi svolge per intero o per congrua parte, la sostituzione delle mansioni del collega
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assente, mezz’ora giornaliera di intensificazione di prestazione lavorativa da usufruire come recupero
non retribuito, previa autorizzazione del DS, fino ad un massimo di 30 ore annue pro-capite.
In sede di assemblea del personale verranno concordati di regola i nominativi delle persone designate
alla sostituzione degli eventuali assenti, anche se poi si terrà conto della effettiva sostituzione
effettuata.
B) Collaboratori Scolastici
In caso di assenza di una unità lavorativa si procederà alla nomina di un supplente solo se il DSGA lo
riterrà indispensabile per garantire il regolare svolgimento del servizio, anche in riferimento a periodi
di particolari intensità lavorativa.
Di regola, nei plessi dove la consistenza d’organico lo consente, non si nominano supplenti fino a 3gg
di assenza.
In caso di assenza di una unità lavorativa (ad eccezione delle ferie) non sostituita con supplente viene
riconosciuta un’ora giornaliera di intensificazione di prestazione lavorativa da suddividere tra il
personale che ha svolto in quel giorno la sostituzione del collega. Il personale destinatario di questo
riconoscimento orario, fino ad un massimo complessivo di 30 ore annue pro-capite, potrà presentare
domanda di recupero senza retribuzione aggiuntiva durante i periodi di sospensione delle lezioni,
previa autorizzazione del DSGA.
Scandicci 20/04/2013
Firme: Il Dirigente Scolastico (prof. Giovanni Condorelli) __________________________
RSU Mariotti Giancarlo __________________________
Pecorini Ilaria __________________________
Moriani Gloria __________________________