Post on 16-Feb-2019
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Società cooperative
SCOPO MUTUALISTICO e “gestione di servizio” a favore dei soci: • cooperative di consumo • cooperative di produzione e lavoro • cooperative di trasformazione
A seconda dei casi, la cooperativa: • offre beni/servizi ai soci a condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle di mercato • remunera maggiormente le prestazioni lavorative dei
propri soci
Cooperative a “mutualità prevalente” 1) Gestione di servizio a favore dei soci deve essere “prevalente” rispetto all’attività con i terzi
Rapporto sociale e rapporto di scambio mutualistico sono distinti
2) Limiti statutari alla distribuzione degli utili tra i soci (e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, in caso di scioglimento)
Mutualità “prevalente”
Art. 2513: misurazione della PREVALENZA dei rapporti di scambio mutualistico con i soci:
a) ricavi da vendite di beni a favore dei soci > 50% del totale dei ricavi delle vendite;
b) costo del lavoro dei soci > 50% del totale del costo del lavoro
c) costo produzione per beni conferiti dai soci > 50% del costo totale delle merci
Iscrizione in apposito albo = agevolazioni fiscali
Caratteristiche generali delle cooperative
1) VARIABILITA’ del capitale: possibile ingresso/uscita di nuovi soci senza aumento o riduzione del capitale sociale.
2) VOTO CAPITARIO: principio “una testa un voto”. Possibili deroghe per: a) soci cooperatori-persone giuridiche b) soci imprenditori (agganciamento del voto alla
misura della partecipazione allo scambio mutualistico)
Clausole statutarie “antilucrative” • A) LIMITI massimi alla quantità di UTILI distribuibili; • B) LIMITI massimi alla remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni;
• C) DIVIETO di distribuire le riserve ai soci cooperatori;
• D) OBBLIGO di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento della società.
• In caso di superamento dei limiti per 2 esercizi consecutivi: perdita qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
Vantaggio mutualistico: ristorni
• immediato risparmio di spesa
• acqu is i z i one d i f f e r i t a mediante i RISTORNI
Modalità di acquisizione del vantaggio mutualistico:
• gli UTILI spettano in base al rapporto sociale
• i RISTORNI spettano in base a l la quant i tà d i scambi mutualistici tra cooperativa e soci
Differenze tra UTILI e
RISTORNI:
Struttura finanziaria della cooperativa
SOCI COOPERATORI devono possedere i requisiti stabiliti nell’atto costitutivo e detengono azioni/quote della cooperativa
Ammissione di nuovi soci o acquirenti: decidono gli amministratori in base ai requisiti individuati nell’atto costitutivo
SOCI FINANZIATORI: eventuale maggiorazione del dividendo. Azioni di partecipazione cooperativa o strumenti finanziari (con o senza voto)
La maggioranza dei VOTI in assemblea deve essere nelle mani dei soci cooperatori
PROCEDURE CONCORSUALI PRESUPPOSTI: • situazione di CRISI
(temporanea) • s i t u a z i o n e d i
INSOLVENZA (c r is i irreversibile)
Sono procedure “DI MASSA: c o i n v o l g o n o l ’ i n t e r o p a t r i m o n i o dell’imprenditore e l’intero ceto creditorio
Dopo l’attivazione della procedura i credi tor i del l ’ impresa divengono CREDITORI CONCORSUALI: non possono iniziare azioni esecutive individuali contro l’imprenditore
Presupposti del FALLIMENTO Procedura liquidatoria: mira a soddisfare i creditori con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: art. 1 l. fallimentare (soglie dimensionali)
PRESUPPOSTI OGGETTIVI: INSOLVENZA = incapacità di soddisfare “regolarmente” le proprie obbligazioni 1) Crisi di liquidità 2) Adempimento delle obbligazioni con mezzi anormali 3) Incapacità di ottenere credito
EFFETTI DEL FALLIMENTO
• cessazione attività di i m p r e s a , m a p o s s i b i l e continuazione provvisoria (con parere favorevole del comitato dei creditori) • affitto dell’azienda
Effetti per l’impresa:
• e f f e t t i p a t r i m o n i a l i (spossessamento)
• perdita capacità processuale • i n e f f i c a c i a a t t i d i
d i s p o s i z i o n e d o p o l a dichiarazione di fallimento
Effetti per il fallito:
Effetti per i creditori BLOCCO azioni esecutive individuali: le azioni recuperatorie o risarcitorie sono esercitate dal CURATORE FALLIMENTARE
I creditori hanno diritto di partecipare al CONCORSO sulla massa attiva fallimentare, previo accertamento del loro credito
CREDITI SUCCESSIVI al fallimento: se sorti in virtù della procedura sono da soddisfare in PREDEDUZIONE.
Azione revocatoria fallimentare
Atti PREGIUDIZIEVOLI ai creditori = incidono sul patrimonio del fallito in un “periodo sospetto” anteriore al fallimento.
Alterano la “PAR CONDICIO” tra i creditori del fallito: alcuni creditori soddisfatti prima a scapito di altri.
Atti inefficaci “di diritto”: atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati di debiti del fallito.
Atti soggetti ad azione revocatoria: a) atti anormali (1 anno anteriore al fallimento); b) atti normali (6 mesi prima)
Onere della prova e effetti della revoca Per gli ATTI ANORMALI: il curatore deve provare il compimento dell’atto nel periodo sospetto e spetta al terzo dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore
Per gli ATTI NORMALI: il curatore deve provare il compimento dell’atto nel periodo sospetto + la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo.
L’atto revocato è INEFFICACE verso i creditori concorsuali e il terzo deve restituire al fallimento quanto ha ricevuto. Può però insinuarsi al passivo per il suo eventuale credito.
Concordato preventivo e accordi stragiudiziali
• PRESUPPOSTI: stato di crisi / insolvenza • FINALITA’: liquidazione / risanamento dell’impresa • INIZIATIVA del debitore: piano di concordato = proposta ai creditori con contenuto variabile:
a) ristrutturazione dei debiti (dilazione pagamenti; r iduzione degli interessi; pagamenti in percentuale anche tramite cessione di beni; attribuzione di obbligazioni/azioni)
b) suddivisione creditori in classi con trattamenti differenziati
Concordato preventivo • Composizione della crisi mediante soluzione “concordata” con i creditori.
• L’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua la gestione dell’impresa se previsto nella proposta (concordato con continuità aziendale)
• Sospensione azioni esecutive individuali dei creditori. FASI DELLA PROCEDURA:
1) approvazione proposta da parte dei creditori • 2) omologazione del Tribunale (controllo di merito solo eventuale)
Consecuzione di procedure • In caso di successivo fallimento: a) esenzione da revocatoria per pagamenti in
esecuzione del concordato; b) prededucibili i crediti per finanziamenti-ponte
erogati in funzione o in esecuzione del concordato.
c) prededucibili anche i finanziamenti provenienti dai soci (max 80% del finanziamento)
Accordi di ristrutturazione dei debiti • Accordi fra l’imprenditore e una maggioranza qualificata dei creditori (almeno 60%)
• Non sono concordati di massa: non vincolano creditori dissenzienti (per loro pagamento integrale).
• Anche gli imprenditori agricoli possono fare accordi di ristrutturazione.
• Esenzione da revocatoria per i pagamenti e prededucibilità per i finanziamenti.
• Omologazione da parte del Tribunale