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Corso Base Formazione/Informazione
Sicurezza alimentare per OSA delle associazioni sociali, culturali, sportive e le organizzazioni di
volontariato
Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 Bologna 30 Novembre e 9 Dicembre 2009
CONTENUTI CORSOCONTENUTI CORSO
Aggiornamento base sull’evoluzione della politica comunitaria, con particolare riguardo alle nuove
regole stabilite dal “pacchetto di igiene” in materia di sicurezza alimentare al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la
filiera alimentare;
Modalità di presentazione della notifica ai fini della registrazione ai sensi art.6 reg. CE 852/2004 e della determina della regione Emilia Romagna n.9223 del
01/08/2008
Principali requisiti funzionali igienico/edilizi e sanitari dei locali degli esercizi in cui si effettua attività di
produzione, preparazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti a carattere temporaneo in occasione di eventi aperti al pubblico (feste, sagre,
festival, raduni, ecc.)
I fattori favorenti le malattie trasmesse da alimenti e i
principali rischi di salute connessi alla produzione di alimenti il ruolo dell’alimentarista nella prevenzione :
• formazione del personale L. R. 11/2003• igiene personale
• Igiene e sanificazione degli ambienti e delle
attrezzature
CONTENUTI CORSOCONTENUTI CORSO
OBIETTIVI CORSO OBIETTIVI CORSO
Migliorare i comportamenti per ridurre i rischi di salute che derivano da una scorretta
manipolazione degli alimenti
Aumentare il livello di qualità igienico-sanitaria dalla produzione alla distribuzione
Garantire la salubrità degli alimenti
Acquisire conoscenze degli adempimenti e cquisire conoscenze degli adempimenti e delle regole locali e comunitarie in grado di
aumentare il grado di sicurezza alimentare
Il contestoAggiornamento base
sull’evoluzione della politica comunitaria
le nuove regole stabilite dal “pacchetto di igiene” in materia di sicurezza
alimentare
Il contestoB.s.e., pollo alla diossina, carne agli ormoni, emergenza micotossine, influenza aviaria.
Diffidenze verso paesi terzi dovute alla diversa normativa, in alcuni casi più tollerante all’utilizzo di sostanze ritenute
dannose e presunta o effettiva carenza nei controlli e nelle garanzie di sicurezza.
Evoluzione dell’interesse dei consumatori verso la salubrità
degli alimenti.
Cambiamenti intervenuti a livello di rapporti commerciali internazionali.
Diffusione dei sistemi di accreditamento e certificazione
volontaria delle produzioni.
IL CONTESTOIL CONTESTO
LA RISPOSTA DELL’ UNIONE EUROPEA
LIBRO BIANCO
REG.178/2002
PACCHETTO IGIENE
Per ristabilire la fiducia dei consumatori, attuare un’idonea concorrenza ai paesi terzi e contenere la spesa sanitaria, l’U.E. ha rivisto la sua attività in tema di sicurezza alimentare recependo i principi del Codex Alimentarius nel Libro Verde e LIBRO BIANCO, ed emanando una serie di REGOLAMENTI per aumentare il grado di sicurezza alimentare dalla produzione alla
distribuzione
Regolamento 852/2004/CEsull’igiene dei
prodotti alimentari
Regolamento 853/2004/CE stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale
Regolamento 178/2002/CE
Regolamento 882/2004/CE
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali
Regolamento 183/2005/CE stabilisce i requisiti per l’igiene dei
mangimi
Regolamento854/2004/CE
stabilisce norme
specifiche perl’organizzazione
di controlliufficiali
sui prodotti diorigine animale
destinati alconsumo umano
IL PACCHETTO IGIENE
PRINCIPI COMUNI AI NUOVI REGOLAMENTI
NON si applicano alla
produzione primaria per uso domestico privato
preparazione manipolazione conservazione domestica di alimenti e mangimi destinati al
consumo domestico privato
fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (prodotti agricoli, selvaggina, pollame,
materie prime per mangimi, ecc.) ceduti direttamente dal produttore al consumatore finale
REGOLAMENTO n.178/2002del 28 gennaio 2002 GUCE
L31/1.2.2002
Ricalca gli aspetti generali del Libro Bianco, fissa un nuovo approccio integrato all’alimento e prevede :
• i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
• procedure nel campo della sicurezza alimentare (allerta/rintracciabilità)
• l'Autorità europea per gli alimenti (Parma)
Testo fondatore della nuova legislazione generale in materia di sicurezza alimentare
la rintracciabilità (articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002) e
il ritiro degli alimenti e
l’obbligo di informazione delle autorità competenti
(articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002)
L’OPERATORE SETTORE ALIMENTARE
DEVE
ASSICURARE
Assicurare la rintracciabilità lungo tutta la catena alimentare
•agevola i CONTROLLICONTROLLI e migliora la SICUREZZASICUREZZA
•consente di reperirereperire rapidamente e toglieretogliere dal mercato prodotti non sicurinon sicuri o difettosidifettosi
•rende trasparentitrasparenti i percorsi produttivi e l’informazione ai consumatori
•un’opportunitàopportunità da sfruttare per le imprese alimentari
Per agevolare la rintracciabilità i prodotti devono essere adeguatamente identificati o etichettati
Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare
art. 18
1. É disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (rintracciabilità a monte)
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangime devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (rintracciabilità a valle)
4. Gli alimenti devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità
RITIRO
Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non
sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure
per ritirarlo e informarne le autorità competenti
RICHIAMOSe il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della
salute.
Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare
art. 19:
ETICHETTATURA dei PRODOTTI ALIMENTARI
Decreto legislativo 27.01.1992, n. 109
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEEsull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari
Integrato con MODIFICHE del D.Lgs. 23/6/2003 n. 181
Fac simileFac simile
Scheda registrazione ai sensi del Reg. Ce 178/2002Scheda registrazione ai sensi del Reg. Ce 178/2002
Natura del bene consegnato
Ragione sociale e/o marchio
indirizzo Sede legale
Referente Responsabile
Rappresentante abituale
Telefono fax
Sistema di identifica zione
Patate fritte
“X” Via Città via
Tipologia e/o documen tazione
Decreto Legislativo n. 193 del 06/11/2007
Attuazione della direttiva 2004/41/CE
Controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore.
Stabilisce
AUTORITA’ COMPETENTI (Art. 2)ABROGAZIONI SEMPLIFICAZIONI/LEGISLATIVE (Art. 3)
SANZIONI (Art. 6)
Decreto Legislativo n. 193 del 06/11/2007
Art. 3 ABROGAZIONIABROGAZIONI
Direttiva 93/43/CEE sull'igiene degli alimenti (D.lgs 155/97)
Direttiva 89/397/CEE sul controllo ufficiale (D.lgs 123/93)
Direttive (D.P.R. / D. lgs. norme verticali), su prodotti specifici e mangimi (carni fresche; carni macinate e preparazioni; prodotti a base di carne; ovoprodotti; latte e latticini; prodotti della pesca;
ecc.)
Art. 2 L.283/62 AUTORIZZAZIONI SANITARIE
ABROGAZIONI/SEMPLIFICAZIONI ABROGAZIONI/SEMPLIFICAZIONI LEGISLATIVELEGISLATIVE
PROGR. N. 1015/2008 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE PER LE
IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE APPLICATIVE DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI
SICUREZZA ALIMENTARE.
COD.DOCUMENTO VET/08/152249
La Regione Emilia Romagna RECEPISCE E DELIBERA
• AUTORITÀ COMPETENTE alla attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare sono le Aziende USL per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
• LA TITOLARITÀ DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE ed il riconoscimento delle attività del settore alimentare
• NOTIFICA,da intendersi quale comunicazione dell’operatore del settore alimentare direttamente all’azienda sanitaria,
ABROGAZIONI/SEMPLIFICAZIONI ABROGAZIONI/SEMPLIFICAZIONI LEGISLATIVELEGISLATIVE
REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE N.009223 BOLOGNA 01/08/2008
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA‘ E IL RICONOSCIMENTO DEGLI
STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE E DEI SOTTO PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI
CUI ALLA D.G.R. 1015/2008
Prot. n. (VET/08/187002 )
AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI, DARE COERENZA E COMPLETEZZA ALLE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE RIDEFINISCE
- procedure operative - modulistica per la registrazione delle attività
- la notifica quale comunicazione che l’operatore presenta direttamente
all’Azienda USL di riferimento
ATTESTANTE L’ATTIVITÀ NEL RISPETTO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI DALLA
NORMATIVA COMUNITARIA APPLICABILE
ESCLUSIONI
NON SONO SOGGETTI A REGISTRAZIONE
la produzione primaria per uso domestico privato;
la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda o nel territorio delle province contermini
OBBLIGO DI “REGISTRAZIONE”
stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004. cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio ad altro esercizio/attività posto nell’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente veicoli e contenitori per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati ai sensi del Reg. (CE) 1774/02
PROCEDURA DI “REGISTRAZIONE” Con la presentazione della notifica l’Operatore del Settore Alimentare
DICHIARA
ll possesso dei pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene della normativa comunitaria in funzione
della attività svolta e per quanto compatibile con il Regolamento
Comunale d’igiene.
PROCEDURA DI “REGISTRAZIONE”
CON LA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA SI ATTIVA
la registrazione delle informazioni atte a costituire l’anagrafe delle
imprese, stabilimenti, strutture, veicoli
N.B. L’operatore del settore alimentare deve conservare ricevuta. La registrazione non è soggetta a rinnovo.
ADEMPIMENTI DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE
PRESENTAZIONE DEL MODELLO A1
al DSP dell’Azienda USL dove ha sede operativa l’attività (per le attività svolte in sede fissa)
al DSP dell’ Azienda USL dove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società per le altre attività (es. sede non fissa: ambulanti, mezzi di trasporto, ecc) di ciascun stabilimento, struttura,veicolo posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione e trasporto
AREA NORD - DISTRETTO PIANURA EST
orario di apertura al pubblico
lunedì 8,30 16,30
martedì 8,30 14,00
mercoledì 8,30 16,30
giovedì 8,30 14,00
venerdì 8,30 14,00
Comuni di San Giorgio di Piano, Argelato, Castel d'Argile, Pieve di Cento, Galliera, S. Pietro in Casale, Bentivoglio, Castel Maggiore, Granarolo, Castenaso,, Minerbio, Baricella, Molinella, Malalbergo, Budrio
Ufficio amministrativo sede di San Giorgio di Piano Via Libertà n. 45 1^ piano - stanze n° 13-14-15-16 telefono 051/6644711
sabato
orario di apertura al pubblico
lunedì 8,30 14,00
martedì 8,30 16,30
mercoledì 8,30 14,00
giovedì 8,30 16,30
venerdì 8,30 14,00
Comune di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, S. Agata Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese
Ufficio amministrativo sede di San Giovanni in Persiceto V.le Circonvallazione Dante n. 12 2^ piano – Segreteria tel 051/ 6813303
sabato
AREA CENTRO – DISTRETTO DI BOLOGNA
orario di apertura al pubblico
lunedì 8,30 12,30
martedì 8,30 12,30
mercoledì 8,30 12,30
giovedì 8,30 12,30 15,00 17.30
venerdì 8,30 12,30
Comune di Bologna
Ufficio amministrativo sede di Bologna – Via Gramsci n. 12 1^ piano - stanza n° 26 tel 051/6079826 il giovedì pomeriggio il ricevimento si effettua al piano terra stanza n° 4
sabato
AREA SUD - DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO orario di apertura al pubblico
lunedì 8,30 13,00 14,00 17,00
martedì 8,30 14,00
mercoledì 8,30 14,00
giovedì 8,30 13,00 14,00 17,00
venerdì 8,30 14,00
Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi , Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Savigno
Ufficio Amministrativo - sede di Casalecchio di Reno Via D. Cimarosa n. 5/2 1° piano - stanza n° 86 Telefono 051/596861 - 051/596862 - 051/596970
sabato
AREA SUD – DISTRETTO DI PORRETTA TERME
orario di apertura al pubblico
lunedì 8,30 14,00
martedì 8,30 13,00 14,00 17,00 mercoledì 8,30 13,00 14,00 17,00
giovedì 8,30 14,00
venerdì 8,30 14,00
Comuni di Porretta Terme, Vergato, Marzabotto, Castel D'Aiano, Lizzano in Belvedere, Castel di Casio, Granaglione, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, S. Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi, Monzuno, Gaggio Montano
Ufficio amministrativo sede di Porretta T erme Via Piercapponi, 22 1° piano - Segreteria - telefono 0534/20820-05120803
sabato
AREA SUD – DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA orario di apertura al pubblico
lunedì 8,30 13,30 14,00 17,00
martedì 8,30 13,30
mercoledì 8,30 13,30
giovedì 8,30 13,30
venerdì 8,30 13,30
Comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Pianoro, Loiano, Monghidoro, Monterenzio
Ufficio amministrativo sede di San Lazzaro di Savena Via Seminario n. 1 2^ piano - stanza n° 21 Telefono 051/6224434-237-420
sabato
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA RICEZIONE DELLE NOTIFICHE DIRETTAMENTE AL DIPARTIMENTO DI SANITA’
PUBBLICA
1. NOTIFICA (MODELLO A1) 2. RELAZIONE TECNICA, 3. PIANTA PLANIMETRICA CON EVIDENZIATA LA DISPOSIZIONE DELLE
ATTREZZATURE “LAY-OUT”4. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
DI CHI SOTTOSCRIVE IL MODELLO A1. 5. PER I CITTADINI STRANIERI OCCORRE DICHIARAZIONE DI ESSERE
TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO, OVVERO FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ
N.B. L’OSA può presentare la notifica ad un ufficio del DSP dell’AUSL diverso da quello territorialmente competente
L’Operatore del Settore Alimentare presenta in triplice copia
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA RICEZIONE DELLE NOTIFICHE DIRETTAMENTE DIRETTAMENTE AL DIPARTIMENTO DI SANITA’
PUBBLICAL'operatore amministrativo del DSP verifica la correttezza formale della notifica ed allegati
una copia della notifica e
relativi allegati con data e numero di notifica vengono restituiti all’OSA
NOTIFICA COMPLETA
viene riconsegnata tutta la documentazione presentata e
copia della
“SCHEDA INTERNA RICEVIBILITÀ NOTIFICA”
protocollata, datata, firmata, con i motivi della mancata
registrazione.
NOTIFICA INCOMPLETA
NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) Cognome………………………………………………………………………………………………. Nome……………………………………………………………………………………………………. Codice fiscale ………………………………………………………
CRITERI SI *
NO **
NA ***
1. La notifica è completa in tutti i paragrafi . 1,2,3,4,5,6 2. La notifica è sottoscritta/firmata dall’OSA 3. La notifica è presentata in triplice copia 4. E’ allegata la relazione tecnica descrittiva dell’attività 5. La relazione tecnica è presentata in triplice copia 6. La relazione tecnica è datata e firmata 7. E’ allegata la planimetria descrittiva dell’attività 8. La planimetria è presentata in triplice copia 9. La planimetria è datata e firmata dall’interessato 10. In caso di subingresso ha presentato autocertificazione che non sono
apportate modifiche strutturali o produttive o di attrezzatura
11. E’ allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello ?
12. Nel caso di cittadini stranieri è presentata la dichiarazione di essere titolare di carta di soggiorno, ovvero fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità
CONCLUSIONI
SI RILASCIA COPIA DELLA NOTIFICA N°…………DATA…………. COMPRENSIVA DI COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIA
Firma leggibile dell’operatore amministrativo ……………………………………………….. Prot Gen…………………. Data ………………..
SI RESTITUISCE SENZA REGISTRAZIONE LA NOTIFICA PER DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
Firma leggibile dell’operatore amministrativo ……………………………………………….. (*) Si procede all’accettazione della NOTIFICA ; (**) L’0SA deve completare la documentazione;
(***) Non appl icabile AVVERTENZE PER L’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE l’accettazione della notifica ai fini della registrazione NON costituisce un giudizio di c onformità dell’attività alla normativa
vigente. cessione temporanea e/o chiusura di attività soggette a registrazione devono essere comunicate formalmente a cura
dell’Operatore Settore Alimentare (OSA) al Dipartimento di Sanità Pubblica In caso di sub ingresso (cambio di gestione a seguito di cessione di azienda o di quote societarie ), se non sono
apportate modifiche strutturali o produttive o di attrezzatura , trattandosi di attività già registrata , l’OSA che subentra deve presentare/spedire SOLO il modello A1 in triplice copia unitamente ad una autocertificazione(sempre in triplice copia) che non sono apportate modifiche ; in tal caso non è richiesta la presentazione della documentazione (planimetria e relazione tecnica)
In caso di sub ingresso con modifiche strutturali o produttive o di attrezzatura , l’OSA che subentra deve presentare notifica e relativa documentazione (planimetria e relazione tecnica) in triplice copia
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA RICEZIONE DELLE NOTIFICHE TRAMITE POSTATRAMITE POSTA AL DIPARTIMENTO DI SANITA’
PUBBLICAL'operatore amministrativo del DSP verifica la correttezza formale della notifica ed allegati
Viene spedita all’OSA con Racc.
R.R, 1 copia della
notifica e relativi allegati
con timbro di arrivo e numero di
notifica
NOTIFICA COMPLETA
viene spedita all’OSA con Racc. R.R tutta la documentazione
pervenuta e copia della “SCHEDA INTERNA
RICEVIBILITÀ NOTIFICA” datata , firmata,
con i motivi della mancata registrazione
NOTIFICA INCOMPLETA
L’ACCETTAZIONE DELLA NOTIFICA AI FINI DELLA
REGISTRAZIONE NON COSTITUISCE UN GIUDIZIO DI CONFORMITÀ DELL’ATTIVITÀ
ALLA NORMATIVA VIGENTE.
DEVONO ESSERE COMUNICATE FORMALMENTE CESSIONE TEMPORANEA E/O CHIUSURA DI
ATTIVITÀ
AVVERTENZE
PER L’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE
IN CASO DI SUBINGRESSO SE NON SONO APPORTATE MODIFICHE STRUTTURALI O PRODUTTIVE O DI
ATTREZZATURA ALLA SITUAZIONE PRECEDENTEMENTE FORMALIZZATA
l’OSA
può presentare/spedire in triplice copia SOLO il modello A1 unitamente ad una autocertificazione
IN CASO DI SUBINGRESSO CON MODIFICHE STRUTTURALI O PRODUTTIVE O DI ATTREZZATURA
L’OSA deve presentare e/o spedire notifica e relativa
documentazione in triplice copia
AVVERTENZE