Post on 16-Oct-2021
transcript
CORSO PREPOSTI
LEZIONE 2
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE - DPI
BERGAMO 25/03/2019 Relatore: Pietro Enrico Gamba
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
D. Lgs. n°81/08
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74. Definizioni
Art. 75. Obbligo di uso
Art. 76. Requisiti dei DPI
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
Art. 78. Obblighi dei lavoratori
Art. 79. Criteri per l’individuazione e l’uso
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74. Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell’ordine pubblico;
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
2. Non costituiscono DPI:
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
Art. 75. Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
I DPI devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti con altri mezzi,
come:
misure tecniche di prevenzione
(eliminazione del rischio e riduzione del
rischio e degli esposti) ;
mezzi di protezione collettiva;
misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
Occorre cercare di eliminare radicalmente dal
luogo di lavoro la situazione che determina il
pericolo
modificando l’attività lavorativa per eliminare
una fase particolarmente gravosa, es si può
eliminare il rischio da movimentazione manuale
dei carichi mediante l’acquisto e l'uso mezzi di
movimentazione meccanica;
eliminando materie prime pericolose.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
RIDUZIONE DEL RISCHIO
In certe circostanze, le condizioni di pericolo
possono essere connaturate alle attività in modo
tale da non essere eliminabili; in questo caso è
ancora possibile ridurre il rischio, ad esempio
sostituendo sostanze chimiche pericolose con
altre meno pericolose
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
RIDUZIONE DEGLI ESPOSTI
Quando nessuno dei primi due interventi è
possibile, può essere ridotto il numero di esposti, riservando solo a determinate persone lo svolgimento di determinate mansioni o la possibilità di accesso e di manipolazione delle sostanze pericolose.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
PROTEZIONE COLLETTIVA
In sostituzione o in aggiunta alla riduzione degli
esposti, possono essere adottati sistemi di
protezione collettiva, es le cappe aspiranti o i
sistemi di ricambio dell'aria.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
IL DPI NON DEVE MAI SOSTITUIRE
assenze di bonifiche di ambienti;
carenza di apparecchiature;
mancanza di efficaci procedure e di controlli
esposizione a rischi indebiti;
violazione di procedure;
superficialità e imprudenze nei comportamenti.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Segnaletica
D. Lgs. n°81/08
Art. 76. Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4
dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Segnaletica
D. Lgs. n°81/08
Art. 76. Requisiti dei DPI
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal
fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui
all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti
previsti dall’articolo 76.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e
secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende
misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
D. Lgs. n°81/08
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per
la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento
eventualmente organizzato ed espletato.
D. Lgs. n°81/08
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
D. Lgs. n°81/08
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
Categorie dei DPI
• Appartengono alla prima
categoria, i DPI di
progettazione più
semplice, destinati a
salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di
lieve entità.
I DPI sono suddivisi in 3 categorie.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
• Appartengono alla terza categoria i DPI di
progettazione complessa destinati a salvaguardare i
lavoratori da rischi di morte o da lesioni gravi a
carattere permanente.
Categorie dei DPI
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
Categorie dei DPI
• Appartengono alla seconda categoria i DPI che non
rientrano nelle altre due categorie.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa:
Sono realizzati con materiale plastico resistente (policarbonato termoplastico) o rinforzato (fibra di vetro) o metallico (alluminio o lega leggera).
Utilizzo dei caschi:
lavori edili;
altoforni, acciaierie, laminatoi, fonderie;
lavori in prossimità di apparecchi di sollevamento e gru.
caschi di protezione
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO
• Tappi per le orecchie.
• Caschi (ricoprenti l’apparato auricolare).
• Cuffie
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
Tappi per le orecchie
• Proteggono l’orecchio dai rumori di non elevata intensità;
• sono realizzati in silicone morbido,
gomma o plastica, e si adattano praticamente a tutti i tipi di orecchio;
• sono riusabili, igienici, durevoli, ma necessitano di cura e pulizia costanti.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
• Offrono un'attenuazione del
rumore, superiore a quella dei
tappi, anche se a scapito di
un confort inferiore,
soprattutto in estate.
• Possono essere indossate
facilmente e con rapidità.
Cuffie antirumore
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DEGLI OCCHI-VOLTO
Servono alla protezione degli occhi e del viso da:
• schegge, urti con materiali solidi, etc;
• raggi infrarossi, raggi laser, luce molto intensa, raggi
ultravioletti;
• schizzi di sostanze liquide e solide calde, oppure
calore radiante.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
SCHERMI:
Sono usati nelle lavorazioni di
saldatura per la protezione
dagli di spruzzi di metallo
incandescente e dalle
radiazioni emesse durante tali
lavorazioni.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
D.P.I. PER LA PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE
• In caso di ambienti di lavoro in cui sia
presente il rischio di respirare gas,
polveri o qualunque altro inquinante
aerodisperso, è assolutamente
necessario utilizzare idonei D.P.I., in
funzione del tipo di pericolo presente.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
D.P.I. PER LA PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE
• Questi mezzi
protettivi servono per
filtrare l’aria che
respira il lavoratore e
trattenere e le polveri
nocive.
Mascherina antipolvere semplice
Mascherina antipolvere con carboni attivi
• Questi mezzi
protettivi servono per
filtrare l’aria che
respira il lavoratore e
trattenere e le polveri
nocive.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
Nelle situazioni più impegnative, si usano:
maschere antigas con filtro
gli autorespiratori con maschera
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
• Si utilizzano nelle attività che
comportano rischi per mani e
braccia.
• In genere, è opportuno usare
guanti di uno specifico materiale, in
funzione del tipo di lavorazione da
eseguire.
Dispositivi di protezione
delle mani e delle braccia: GUANTI
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
VARIE TIPOLOGIE DI GUANTI (Il materiale costituente i guanti cambia a
seconda del tipo di agente pericoloso)
• Guanti per la protezione da agenti
fisici (meccanici, termici ed elettrici);
• Guanti per la protezione da agenti
chimici, come solventi o sostanze
corrosive.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DEI PIEDI E DELLE GAMBE
• Scarpe di sicurezza;
• Stivali di gomma.
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
SCARPE DI SICUREZZA: • Devono essere adeguate alla
tipologia del rischio specifico; • la suola può essere particolarmente
resistente agli agenti corrosivi, agli oli, al calore moderato, o antisdrucciolevole e in rilievo;
• La punta può essere protetta con puntale in acciaio incorporato capace di resistere allo schiacciamento;
• La pianta può essere munita di soletta interna antiperforazione, a lamella d'acciaio, capace di resistere all'azione di schegge, chiodi, trucioli metallici, ecc.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DEI PIEDI E DELLE GAMBE
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Utilizzo tipico degli Stivali:
• luoghi molto umidi o bagnati;
• presenza di sostanze acide o caustiche, oli ecc..
Il materiale utilizzato per la loro costruzione, varia a seconda delle sostanze da cui proteggersi
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi di protezione del corpo
• Camici
• Tute
• Gilet ad alta visibilità
• Dispositivi anticaduta
Dispositivi protezione individuale
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
PROTEZIONE DELLA PELLE
• Creme protettive;
• pomate;
Modalità di azione:
• formano una barriera impermeabile alle sostanze
potenzialmente nocive.
• Utilizzo prevalente: manipolazione di sostanze
corrosive, irritanti o allergiche.
Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo
Dispositivi protezione individuale
I DPI devono per legge
riportare il marchio CE
che indica la conformità ai requisiti
essenziali di salute e sicurezza