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Seminario Aggiornamento
Valutatori SICEV 1
Salute e Sicurezza sul Lavoro
Principi fondamentali e novità
del
Testo Unificato
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8 s.m.i.
Bologna 24.05.2013 – Napoli 07.06.2013
Relatore: Umberto Gelati
OBIETTIVI DEL SEMINARIO
2
Fornire informazioni ai Valutatori
sulle novità legislative
per una corretta ed efficace esecuzione
delle Verifiche di Conformità
dei
Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza
secondo la
Norma BS-OHSAS 18001 -2007
LA STRUTTURA DEL D.L.gs 81/2008
Titolo TEMA Articoli
I PRINCIPI COMUNI 1 -61
II LUOGHI DI LAVORO 62- 68
III USO DELLE ATTREZZATURE
E DEI DPI
69- 87
IV CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
88 - 160
V SEGNALETICA DI SALUTE
E SICUREZZA SUL
LAVORO
161-166
VI MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
167-171
3
VII ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
172-179
VIII AGENTI FISICI 180-220
IX SOSTANZE PERICOLOSE 221-265
X ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI
266-286
XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE
287-297
XII DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENALE E DI PROCEDURA
PENALE
298-303
XIII NOTRME TRANSITORIE E
FINALI
304-306
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI
NELLE PMI
ART. 29 , D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. - DM 30.11.2012
4
Articolo 1
Si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori,
quelle fino ad oggi in autocertificazione della V.R.,
ma possono essere uno schema anche per
aziende fino a 50 lavoratori.
Lo schema prevede 4 passi con
identificazione di Azioni, Moduli e Istruzioni e
supporti informativi.
La modulistica è reperibile sul sito: www. lavoro.gov.it
PROCEDURE STANDARDIZZATE
5
RISK MANAGEMENT
11
UNI ISO 31000 – Gestione del Rischio
Principi e Linee Guida
Risk Management significa letteralmente “Gestione
del Rischio” dove per rischio si intende la probabilità di
accadimento di tutti quegli eventi che possono
comportare perdite o danni per l’azienda e le persone
coinvolte (es. danni alle strutture, danni alle persone
fisiche, danni economici o di immagine).
IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO
Co
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ne
Contestualizzazione
Valutazione dei rischi
Trattamento dei rischi Mo
nito
rag
gio
e r
ev
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Identificazione dei pericoli
Analisi dei rischi
12
GESTIONE DEL RISCHIO
IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
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Il Risk Management per essere efficiente deve essere
caratterizzato da :
una politica dell’organizzazione che sottolinea l’impegno nel
campo della salute e sicurezza
una organizzazione dell’azienda tale per cui le responsabilità
e le interrelazioni dei lavoratori supportino la politica aziendale
Tre sono i principi del programma di risk management per la salute e sicurezza :
identificazione dei pericoli,
Valutazione dei rischi
trattamento e controllo dei rischi.
La fase nella quale si può sviluppare una cultura della sicurezza
e coinvolgere tutte le singole parti dell’organizzazione è quella
della Identificazione dei pericoli.
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
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In tema di salute e sicurezza, per favorire una corretta gestione
del rischio possono essere implementate una serie di azioni, poste in una struttura gerarchica :
Eliminazione, ossia la rimozione dei pericoli ad esempio attraverso il cambiamento dei metodi di lavoro
Riduzione dei pericoli ad esempio diminuendo il materiale pericoloso utilizzato negli ambienti di lavoro o sostituendolo
con un materiale meno pericoloso.
La protezione personale, ovvero la prescrizione dei Dispositivi
di Protezione Individuale DPI previa istruzione/formazione sui
pericoli e addestramento sull’utilizzo corretto dei DPI
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.V.R. Art. 29
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Con la supervisione del Datore di Lavoro viene
redatto il DVR a cura del RSPP che, coadiuvato dal
medico competente e da tecnici esperti,
consultando il RLS:
•Individua e analizza le fonti di pericolo in azienda
•Valuta le probabilità di rischio rilevate
•Indica le priorità di intervento per la prevenzione
•Dispone un Piano delle azioni di Miglioramento
COME RIDURRE I RISCHI
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DLgs.81/2008 Art.15 Eliminazione o riduzione in base al progresso tecnico Riduzione dei rischi alla fonte Limitazione dei lavoratori esposti Priorità delle misure di protezione collettiva Informazione, formazione, addestramento e DPI OHSAS 18001-2007 punto 4.3.1 a) Eliminazione b) Sostituzione c) Misure tecnologiche d) Segnaletica e controlli procedurali e) Dispositivi di protezione individuali
Sia la Legge che la Norma sono coerenti nelle prescrizioni
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
Art. 62 - 68
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Art. 63 – Requisiti di salute e sicurezza
Comma 1 : i luoghi di lavoro devono essere conformi ai
requisiti indicati nell’Allegato IV
Art.66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
AMBIENTE CONFINATO
• Spazio confinato: è uno spazio largo a sufficienza da far entrare una persona ma che ha l'accesso o l'uscita angusta o limitata e non è un luogo di lavoro abituale.
• Spazio confinato pericoloso: è uno spazio confinato che richiede un permesso di accesso perché ha una o più delle seguenti caratteristiche:
• può contenere un'atmosfera pericolosa
• ha pareti che possono franare
• contiene seri pericoli per la sicurezza e la salute per esempio: forte rumore, elettricità, parti meccaniche in movimento.
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ATMOSFERA PERICOLOSA
mancanza di ventilazione naturale;
concentrazione Ossigeno non compresa tra il 19%
ed il 23,5% in volume;
atmosfera infiammabile per la presenza di gas,
vapori infiammabili o polveri in determinate
concentrazioni;
presenza di sostanze in concentrazioni tossiche.
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RISCHI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI IN
AMBIENTI CONFINATI
• Rischio di asfissia
• Rischio di avvelenamento
• Rischio d’incendio e d’esplosione
Possono già esistere in origine negli
ambienti confinati, oppure generarsi
durante l’esecuzione dei lavori.
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Figure previste
Entrante: colui che entra nello spazio
confinato pericoloso.
Sorvegliante: colui che staziona fuori
dallo spazio confinato pericoloso con
funzioni di controllo dell’attività.
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Individuazione di due zone all’interno
dell’ambiente confinato esaminato
zone a minimo rischio:
frazione di ambiente all’interno della quale le analisi chimiche condotte, unitamente al calcolo della ventilazione, hanno evidenziato un’esposizione a rischio accidentale (sottoossigenazione o intossicazione) per gli operatori potenzialmente controllata;
zone ad elevato rischio:
frazione di ambiente dove la ventilazione è insufficiente e dove, a causa dei processi lavorativi in atto, la probabilità di accadimento di formazione di atmosfere pericolose è prevedibile ed elevata.
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MODALITA’ OPERATIVA
- la Ditta appaltatrice deve disporre di una propria specifica Procedura di lavoro;
entrare in uno spazio confinato pericoloso, con la presenza di un lavoratore Sorvegliante;
verifica dall’esterno dell’atmosfera interna dello spazio confinato;
concentrazione Ossigeno > 19% per evitare asfissia
concentrazione Ossigeno < 23,5% per evitare stordimenti
Presenza di sostanze tossiche
predisposizione paranco esterno
per il recupero dell’Entrante
dotato di imbragatura.
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TITOLO III
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
26
Art. 70 – Requisiti di sicurezza
Comma 2 : le attrezzature devono essere conformi ai
requisiti indicati nell’Allegato V
Art.71 – Obblighi del datore di lavoro
Comma 3 : il datore di lavoro adotta adeguate misure
tecniche organizzative tra le quali quelle
dell’Allegato VI
Comma 11: il datore di lavoro sottopone le attrezzature
riportate in Allegato VII a verifiche
periodiche
TITOLO III
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
27
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione
delle
verifiche periodiche
di cui
all’Allegato VII del DLgs. 9 aprile 2008 n. 81
TITOLO III
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2011
Legge 30 luglio 2012 n.122 soppressione dell’ISPELS
passaggio attribuzioni di cui art. 71 commi 11 e 12 all’INAIL
Articolo 1 – Modalità delle verifiche periodiche
INAIL e ASL possono avvalersi di soggetti pubblici o privati
Articolo 2 – comma 1 - Titolari delle verifiche
INAIL : prima verifica periodica entro 60gg dalla richiesta
ASL: verifiche successive entro 30 gg dalla richiesta
TITOLO III
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2011
Articolo 2 – comma 4
In ottemperanza al disposto del art.71 comma 12 INAIL e ASL istituiscono un Registro dei Soggetti pubblici o privati abilitati secondo i requisiti riportati nell’Allegato “I”
NB
Questo elenco è a disposizione dei datori di lavoro che hanno la facoltà di avvalersi di tali soggetti nel caso in cui INAIL o le ASL non intervengano entro i tempi prescritti cioè 60gg per la prima verifica e 30 gg per le verifiche successive
Articolo 3 - Compensi e tariffe per le verifiche
TITOLO III
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
30
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2011
Articolo 4 – Allegato “II”
modalità di effettuazione verifiche
Articolo 5 – Allegato “III”
Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’Allegato ”I”
Articolo 6 – Disposizioni, Leggi e Norme di sicurezza per la progettazione , l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto GPL
TITOLO III
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2011
Allegato “I” – Criteri di abilitazione
requisiti:
a) Accreditamento di Organismo d’ispezione tipo “A”
b) Personale tecnico dipendente (divieto di subappalto)
c) Procedura operativa delle verifiche
d) Organigramma generale della struttura
e) Polizza assicurativa re RC min.5,00 Mio-Euro
Personale addetto alle Verifiche laureato o diplomato
TITOLO III
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2011
Allegato “II” – Modalità di effettuazione delle verifiche delle attrezzature di cui all’Allegato “VII” DLgs 81/08
Prima verifica periodica :
Accertamento della conformità d’installazione, stato di manutenzione conservazione
Compilazione Scheda Tecnica identificazione
Visite periodiche successive:
Controllo dello stato di conservazione
Effettuare prove di funzionamento
Verificare la regolare tenuta del Registro di controllo
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art.37
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La formazione deve avvenire in occasione:
dell'assunzione o dell’inserimento di
lavoratore atipico;
del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
dell'introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 37
34
Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai lavoratori:
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti
la corretta manipolazione di sostanze pericolose
L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale
Le procedure di lavoro per il controllo operativo
Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TEMATICHE ATTINENTI LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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AREA
1. NORMATIVA/GIURIDICA/ORGANIZZATIVA
2. RISCHI TECNICI/IGIENICO-SANITARI
3. RELAZIONI/COMUNICAZIONE
NEL CASO DI RISCHI CHE INTERESSINO CONTENUTI SIA TECNICI SIA IGIENICO-SANITARI, GLI ARGOMENTI VANNO TRATTATI SOTTO IL DUPLICE ASPETTO
Il documento della Commissione definisce 3 aree tematiche:
LE PRASSI FORMATIVE
La comprensione dei bisogni formativi La progettazione del percorso formativo L’erogazione dell’attività formativa La sistematicità del monitoraggio La valutazione del percorso/servizio
LE AZIONI ORGANIZZATIVE
Il riesame dei rischi (Datore di Lavoro) L’efficace gestione dei rischi (Near Miss) Le risorse umane coinvolte (Competenze) La comunicazione (Interna/Esterna) I ritorni delle parti interessate (Outcomes)
1
IL CREDITO FORMATIVO 36
Lavoratori e preposti Il modulo di FG rivolto a lavoratori e
preposti costituisce credito formativo permanente.
Dirigenti La formazione per dirigenti costituisce
credito formativo permanente.
1
LA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI 37
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività .
La “richiesta di collaborazione” prevista dalla nota in premessa all’allegato A) dell’Accordo:
Gli OOPP pur autorizzati a svolgere corsi di formazione: non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da
altri soggetti, possono accertare che il percorso formativo soddisfi, o meno, i requisiti minimi
previsti dall’Accordo. 1
IL RICONOSCIMENTO DEL PREGRESSO
Lavoratori e preposti
Il DDL deve dimostrare di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione rispettando le previsioni normative e le indicazioni previste nei CCL (durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi).
L'aggiornamento per lavoratori e preposti che hanno svolto la formazione da più di 5 anni va ottemperato entro 12 mesi e dovrà concludersi entro, e non oltre, il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo .
Dirigenti
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare la formazione i dirigenti che provino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione con contenuti conformi all'art.3 del D.M. 16/01/97 (Formazione per DDL ma effettuata dopo il 14/08/03) o a quelli del Modulo A per RSPP/ASPP previsto nell'Accordo SR del 26/01/2006.
IL PREGRESSO FORMATIVO 38
1
IL PERCORSO FORMATIVO DEL LAVORATORE 39
FORMAZIONE GENERALE: ART. 37/ C.1/LETT. a) - DURATA 4 ORE FORMAZIONE SPECIFICA: ART. 37/C.1/LETT. b); C.3/C.4/LETT. a), b), c) - DURATA 4 ORE RISCHIO BASSO - 8 ORE RISCHIO MEDIO - 12 ORE RISCHIO ALTO
DA ASSUMERE A. EFFETTUARE IL CORSO PRIMA DELL’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALL’ASSUNZIONE
B. COMPLETARE IL CORSO ENTRO 60 GG DALL’ASSUNZIONE PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FINE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
GIÀ ASSUNTO
A. HA SVOLTO LA FORMAZIONE IN LINEA CON LE PREVISIONI NORMATIVE
PRIMA DEL 11/01/2007 EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO IL 11/01/2013
DOPO L’ 11/01/2007 EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FORMAZIONE SVOLTA
B. NON HA SVOLTO LA FORMAZIONE SECONDO LE PREVISIONI NORMATIVE
EFFETTUARE IMMEDIATAMENTE LA FORMAZIONE PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FORMAZIONE SVOLTA
IL DDL ALLA DATA DEL 11/01/2012 HA UN ACCORDO CON UN SOGGETTO EROGATORE ABILITATO E I CORSI SONO STATI FORMALMENTE APPROVATI
LAVORATORE
1
IL PERCORSO FORMATIVO DEL PREPOSTO 40
PREPOSTO
FORMAZIONE COME LAVORATORE: GENERALE ART. 37/ C.1/LETT. a) - DURATA 4 ORE - SPECIFICA ART. 37/C.1/LETT. b); C.3/C.4/LETT. a), b), c) - DURATA 4 ORE RISCHIO BASSO - 8 ORE RISCHIO MEDIO - 12 ORE RISCHIO ALTO FORMAZIONE PARTICOLARE: ART. 37/C.
DA ASSUMERE
A. EFFETTUARE IL CORSO PRIMA DELL’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALL’ASSUNZIONE
B. COMPLETARE IL CORSO ENTRO 60 GG DALL’ASSUNZIONE PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FINE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
GIÀ ASSUNTO
A. HA SVOLTO LA FORMAZIONE IN LINEA CON LE PREVISIONI NORMATIVE
PRIMA DEL 11/01/2007 EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO IL 11/01/2013
DOPO L’ 11/01/2007 EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FORMAZIONE SVOLTA
B. NON HA SVOLTO LA FORMAZIONE SECONDO LE PREVISIONI NORMATIVE
EFFETTUARE IMMEDIATAMENTE LA FORMAZIONE PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FORMAZIONE SVOLTA
IL DDL ALLA DATA DELL’ 11/01/2012 HA UN ACCORDO CON UN SOGGETTO EROGATORE ABILITATO E I CORSI SONO STATI FORMALMENTE APPROVATI
SVOLGERE I CORSI PROGRAMMATI ENTRO L’ 11/01/2013 PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO L’ 11/01/2018
1
IL PERCORSO FORMATIVO DEL DIRIGENTE 41
DIRIGENTE
FORMAZIONE CON RIFERIMENTO ART. 37/C.7 - DURATA 16 ORE
DA ASSUMERE A. EFFETTUARE IL CORSO PRIMA DELL’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALL’ASSUNZIONE
B. COMPLETARE IL CORSO ENTRO 60 GG DALL’ASSUNZIONE PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FINE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
GIÀ ASSUNTO
A. NON HA SVOLTO LA FORMAZIONE PER DIRIGENTI
NESSUNA PIANIFICAZIONE PRIMA DELL’ 11/01/2012
ATTUARE LA FORMAZIONE ENTRO L’ 11/07/2013 PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO L’ 11/07/2018
PIANIFICAZIONE PRIMA DELL’ 11/01/2012*
ATTUARE LA FORMAZIONE ENTRO L’ 11/01/2013 PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO L’ 11/01/2018
B. HA SVOLTO LA FORMAZIONE TRA IL 14/08/2003 E L’ 11/01/2012**
PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FINE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
C. HA SVOLTO LA FORMAZIONE CON IL MODULO A PER RSPP/ASPP***
PROGRAMMARE L’AGGIORNAMENTO (6 ORE) ENTRO 5 ANNI DALLA FINE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
* IL DDL ALLA DATA DEL 11/01/2012 HA UN ACCORDO CON UN SOGGETTO EROGATORE ABILITATO E I CORSI SONO STATI FORMALMENTE APPROVATI ** I CONTENUTI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL’ART. 3 DEL DM 16/01/1997 (CORSO DI 16 ORE PER DDL) *** I CONTENUTI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL’ACCORDO STATO/REGIONI DEL 26/01/2006
1
LA FIGURA DEL FORMATORE S.S.L. 42
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE S.S.L. - ART. 6, C. 8, LETT. M‐BIS) D.LGS N. 81/2008 E SMI
PREREQUISITO POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
RISPETTARE 3 ELEMENTI FONDAMENTALI: CONOSCENZA, ESPERIENZA E CAPACITÀ DIDATTICA
CRITERI (ALMENO 1)
1. PRECEDENTE ESPERIENZA COME DOCENTE ESTERNO
ALMENO 90 ORE NEGLI ULTIMI 3 ANNI, NELL’AREA TEMATICA OGGETTO DELLA DOCENZA
2. LAUREA COERENTE CON LE MATERIE OGGETTO DELLA DOCENZA
CORSI POST‐LAUREA (DOTTORATO DI RICERCA, MASTER, PERFEZIONAMENTO, SPECIALIZZAZIONI) IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
3. CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA SSL (ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO)
ALMENO 64 ORE UNITAMENTE A MIN. 12 MESI DI ESPERIENZA LAVORATIVA O PROFESSIONALE COERENTE CON L’AREA TEMATICA OGGETTO DELLA DOCENZA ALMENO 40 ORE UNITAMENTE AD ALMENO 18 MESI DI ESPERIENZA LAVORATIVA O PROFESSIONALE COERENTE CON L’AREA TEMATICA OGGETTO DELLA DOCENZA
4. SVOLGIMENTO RUOLO RSPP/ASPP
RSPP CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI ALMENO 6 MESI EFFETTUANDO DOCENZE SOLO IN AMBITO DEL MACRO‐SETTORE ATECO DI RIFERIMENTO ASPP CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI ALMENO 12 MESI EFFETTUANDO DOCENZE SOLO IN AMBITO DEL MACRO‐SETTORE ATECO DI RIFERIMENTO
5. ESERCIZIO LAVORATIVO/PROFESSIONALE ALMENO 3 ANNI NEL CAMPO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E COERENTE CON L’AREA TEMATICA OGGETTO DELLA DOCENZA
ULTERIORI SPECIFICHE
APPLICABILI SOLAMENTE AI CRITERI 2/3/4
FREQUENZA CORSO FORMAZIONE FORMATORI (MIN. 24 ORE) CON ESAME FINALE, O ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO, O DIPLOMA TRIENNALE IN SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE O UN MASTER IN COMUNICAZIONE ESPERIENZA DOCUMENTABILE (MIN. 32 ORE NEGLI ULTIMI 3 ANNI) DI DOCENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ESPERIENZA DOCUMENTABILE (MIN. 40 ORE NEGLI ULTIMI 3 ANNI) DI DOCENZE IN QUALUNQUE MATERIA AFFIANCAMENTO (MIN. 48 ORE NEGLI ULTIMI 3 ANNI) AD ALTRO DOCENTE IN CORSI DI QUALSIASI MATERIA 1