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Dal pluralismo altomedievaleDal pluralismo altomedievale(secoli IX-XI)(secoli IX-XI)
alla rinascita del XII secolo alla rinascita del XII secolo
Alto MedioevoPluralità dei centri di potere:Pluralità dei centri di potere:
un ordinamento a pelle di un ordinamento a pelle di leopardoleopardo
• Impero• Regni• Città• Feudi• Signorie rurali• Castelli• Ducati e Contee• Vescovati • Monasteri e abbazie
Pluralità di ordini giudiziariPluralità di ordini giudiziari
• Corti imperiali e regie, dei missi dominici e comitali
• Corti feudali e corti dei pari• Corti signorili • Corti pontificia e vescovili
Pluralità di status giuridici Pluralità di status giuridici personali:personali:
• Liberi• Coloni• Aldii• Servi• Nobili • Ecclesiastici
Pluralismo delle fonti del Pluralismo delle fonti del diritto:diritto:
• Capitolari imperiali• Leggi nazionali• Consuetudini locali a carattere
territoriale: anche il diritto romano sopravvive in forma consuetudinaria
• Decretali pontificie e canoni conciliari• Collezioni canonistiche non ufficiali• Principio della personalità del diritto
Cultura giuridicaCultura giuridica• Centri di studio vescovili (Attone da
Vercelli sec. X) e monastici• Della scuola istituita da Lotario a
Pavia non rimangono tracce: il diritto non è una disciplina autonoma, ma rientra nell’insegnamento delle arti liberali
• Formazione di giudici e di notai nelle cancellerie e nelle corti giudiziarie
Cultura giuridicaCultura giuridica
• XI secolo: scuola di Pavia– Liber Papiensis (post 1054)– Lombarda (1070)– Expositio ad librum papiensem
(1070)
Tecniche interpretative Tecniche interpretative dell’expositiodell’expositio
Almeno tre generazioni di giudiciAlmeno tre generazioni di giudici
Per coordinare norme del diritto longobardo, Per coordinare norme del diritto longobardo, franco e delle costituizioni imperiali tra loro franco e delle costituizioni imperiali tra loro contrastanticontrastanti
Per trovare soluzioni in caso di lacuna: rinvii al Per trovare soluzioni in caso di lacuna: rinvii al Codice, alle Istituzioni e alle Novelle di Codice, alle Istituzioni e alle Novelle di Giustiniano, perché il diritto romano è generale in Giustiniano, perché il diritto romano è generale in caso di lacunacaso di lacuna
La riforma della chiesa
• Abbazia di Montecassino
I territori della ChiesaI territori della Chiesa
Abbazia di Pomposa
Dall’XI secolo Dall’XI secolo
Movimento per la riforma della Chiesa contro il Movimento per la riforma della Chiesa contro il clero simoniaco e concubinario e contro clero simoniaco e concubinario e contro l’interferenza dei poteri secolari nelle questioni l’interferenza dei poteri secolari nelle questioni ecclesiasticheecclesiastiche
Centro di irradiaione della riforma il monastero Centro di irradiaione della riforma il monastero benettino di Clunybenettino di Cluny
Pier Damiani (1051)Pier Damiani (1051) Pontefice Niccolò II: riforma dell’elezione del Pontefice Niccolò II: riforma dell’elezione del
pontefice (1059)pontefice (1059)
Diffusione del monachesimo durante l’XI secolo
Diffusione del monachesimo durante il XII secolo
La lotta per le investitureGregorio VII e Enrico IV
Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)
GREGORIO VIIIldebrando di Soana
•1075 DICTATUS PAPAE (ierocrazia)•Autorità del pontefice sui vescovi•Autorità del pontefice sull’imperatore fino
alla scomunica e allo scioglimento dei sudditi dall’obbligo di fedeltà
1077 scomunica di Enrico IV revocata dopo la penitenza presso il castello di CANOSSA
Enrico IV a Canossa
Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)
Ricorso contro la sentenza di omicidio alla corte di Enrico IV (Roth. 14 e 130-137)
• Risale ai tempi di una delle discese di Enrico IV in Italia (1080-1084 / 1090-1094)
• Il giurista è Pepo, che insegnava in non si sa quale scuola il Codice e le Istituzioni di Giustiniano
• La legge del taglione (Esodo 21.14 e 24; Levitico 24.17-21) fondata sul diritto naturale e Isidoro da Siviglia C.1.4.3.3 (Graziano e Teodosio a. 385): homicida et
parricida quod fecit semper expectet
Ricorso contro la sentenza di omicidio alla corte di Enrico IV (Roth. 14 e 130-137)
• Rivendicare la par condicio di liberi e servi significava invocare non l’applicazione del diritto romano, ma la sua deroga
• I principi del diritto naturale primaevum erano sanciti nel Digesto che Pepo non conosceva
Il Medioevo e il diritto
• Nell’età medievale a decorrere dalla fine dell’XI secolo, si impone in Europa una nuova concezione del diritto che parifica il diritto alla giustizia sulla base della definizione ulpianea del diritto come ars boni et equi
• Nell’XI secolo ha inizio la formazione di un vero e proprio diritto europeo e degli strumenti per la sua creazione ed evoluzione
CENTRI DI UNA RIVOLUZIONE DIMENTICATA
• Impero
• Città
• Monarchie
• Università
Fin dal 1119 l’imperatore Enrico V contrappone
• Ius civile est omnibus commune
• Ius consuetudinarium non autem legitimum