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COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE della
GIUNTA COMUNALE
N. 4 del Reg. OGGETTO: Incentivi alle funzioni tecniche – Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Approvazione.
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 14,00 presso il Palazzo
Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Dott. Mauro TORDONE SINDACO
Sig. Giovanni TUZI VICE SINDACO
Dott.ssa Giulia GIORGI ASSESSORE
Sig. Francesco VALENTINI ASSESSORE
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI.
Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE, il quale, constatato che il
numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto
in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente dispone:
Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni
secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del
presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive
del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si
applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore
dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal
comma 2.
Visto l’art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, che prevede tra le risorse volte a
“a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi” quelle “che
specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”;
Visto ancora l’art. 17, comma 2, lett. g) del citato C.C.N.L. del 1999, il quale conferma che – tra le
risorse “finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di
efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali” – siano previste, con
specifico vincolo di correlazione, quelle destinate ad “incentivare le specifiche attività e prestazioni
correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)”;
Considerato che con il presente atto si intende approvare il regolamento previsto dal comma 3
dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;
Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
Visto l’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che – in diretta attuazione della previsione
costituzionale, conferma che
“1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i
principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statuaria e in quella
regolamentare.”
“3. L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme
statuarie.”;
Visto, ancora, l’art. 48, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale recita: “3. E', altresì, di
competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.”, e ritenuto che il regolamento che si passa ad
adottare – per le complesse previsioni che contempla - concerna senz’altro l’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
Visto, infine, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e particolarmente:
l’art. 5, comma 2, il quale, in materia di “organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro” prevede la “la sola informazione ai sindacati”;
l’art. 40, comma 1, il quale esclude dalla contrattazione “le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici”;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione
interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all’articolo 113 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, il quale, costituito da 10 articoli, viene allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale ed ai Responsabili di
servizio interessati, invitandoli a darne informazione, in sede di contrattazione decentrata, alle
OO.SS. dei lavoratori che saranno chiamate a sottoscrivere il CCDI;
3. Infine, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.
PARERI
Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ciascuno per la relativa competenza.
IL RESPONSABILE del servizio 2 – Demografico – Welfare: Antonio VILLA
IL RESPONSABILE del servizio 3 - Economico finanziario: Rag. Massimo MARCHIONNI;
IL RESPONSABILE del servizio 5 – Lavori pubblici: Arch. J. Luigi Enrico TUZI
Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro TORDONE Dott. Claudio ROSSI
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita
nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret
orio.jsp a partire dal 14 FEBB. 2017 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi
rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al …01 MAR. 2017. Contestualmente se ne dà
notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. n. 721 del 14 FEBB. 2017 ai capigruppo
consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio ROSSI
Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-
08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot...............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio ROSSI
BALSORANO, lì 14 FEBB. 2017
COMUNE DI BALSORANO ( PROVINCIA DI L’AQUILA )
■ Regolamento
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE
I N D I C E
Art. 1 - Richiamo della normativa nazionale rilevane e principi generali
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Costituzione e gestione del Fondo
Art. 5 – Ripartizione del fondo
Art. 6 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti
Art. 7 - Ripartizione dell’incentivo
Art. 8 - Modalità di corresponsione dell’incentivo
Art. 9 - Termini temporali e penalità
Art. 10 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 1
Richiamo della normativa nazionale rilevane e principi generali
Il presente regolamento, avendo per oggetto la determinazione e le modalità di ripartizione degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d’ora in
avanti denominato anche “Fondo”), assume come propria cogente normativa di riferimento la
seguente:
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche.
“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore
dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di
conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente
per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato
dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e
le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte
di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla
struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento
economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
(76)
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per
lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere
riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad
un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”.
Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l’art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: “Il soggetto
responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua
preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in
materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute
umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione,
corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione
di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla
corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”.
Inoltre l’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l’attività di collaudo per i lavori, le
forniture ed i servizi prevede: “Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti
pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui
all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati
collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni
pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31,
comma 8.”.
Infine le Linee Guida recanti indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione con delibera n.
973, del 14 settembre 2016, hanno riconosciuto che: “Nel caso di ricorso alla progettazione interna
non potrà essere applicato l’incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega
11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo)1, principio recepito dall’art. 113, comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016” 2
.
Ai fini del presente regolamento assume rilevanza anche l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016,
che prevede: “6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il
1 Rectius: lett. rr).
2 Cfr. Corte dei Conti Lombardia/184/2016/PAR del 5.07.2016, secondo cui: “Il d.lgs. n. 50/16 (in linea con l’art. 1, comma 1, lett.
rr della legge-delega 28 gennaio 2016, n. 11) abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7-ter,
ed introduce, all’art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”. Disposizione, quest’ultima, rinvenibile al Tit. IV
del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Esecuzione”, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente
per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le
attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l’efficacia della spesa e la realizzazione corretta
dell’opera”; e Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, N. 18/SEZAUT/2016/QMIG.
mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività
ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.”.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della
spesa per lavori, servizi e forniture, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico-
amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che
svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come
identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell’ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al
precedente comma 2 finalizzate a consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Art. 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
A) “PROGETTO”: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che
concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico.
B) “PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI”3: il programma di cui
all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Il programma viene elaborato con il concorso di tutti i
Responsabili dei servizi;
C) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP): atteso l’assetto organizzativo
estremamente ridotto dell’amministrazione, il RUP coincide, salvo diversa previsione, con il
Responsabile dell’area che attiva l’affidamento, come individuato dal Sindaco ai sensi dell’art.
109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Il RUP dispone, con propria determinazione,
sentito il Segretario comunale, l’eventuale costituzione di un Gruppo di Lavoro.
D) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti, individuati e coordinati dal RUP, che
assumono il ruolo di collaboratori interni, chiamati a svolgere una o più funzioni indicate nel
successivo art. 5, comma 3, o funzioni di assistenza/collaborazione operativa.
E) “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs.
3 Sulla ammissibilita’ dell’incentivo anche per le forniture e servizi, ved. ancora Corte dei Conti Lombardia/184/2016/PAR del
5.07.2016, secondo cui: “non vi è dubbio che sia l’interpretazione letterale della norma che quella logico-sistematica depongono
per una lettura che riconosce anche agli gli appalti di forniture e servizi l’incentivo previsto dalla disposizione normativa, senza che
sia necessaria per il riconoscimento dell’incentivo, la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura
collegato ad un lavoro pubblico.”. In senso conforme: Corte dei Conti Puglia n. 204/2016/PAR del 13.12.2016.
50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, amministrazione diretta, leasing,
contratto di disponibilità ecc.);
F) “ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI”: gli affidamenti previsti nel programma di cui
all’art. 21, comma 6, del D.lgs. 50/20164.
G) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo
50/2016.
H) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei
dipendenti (80% del Fondo).
Art. 4
Costituzione e gestione del Fondo
1. A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 113, comma 1, del codice, l’Amministrazione
Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al
2%, modulate sull’importo dei lavori, forniture e servizi posti a base di gara.
2. E’ compito del Responsabile del servizio interessato determinare l’ammontare delle risorse, sulla
base del programma di lavori e degli acquisti di beni e servizi.
2. In relazione all’importo posto a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata
come segue:
Lavori, anche se l’affidamento avviene tramite procedura negoziata
Importo a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza) percentuale
Da 1.000 a 10.000 € 50% del 2%
Da 10.001 € fino a 20.000 € 60% del 2%
Da 20.001 € fino a 40.000 € 70% del 2%
Da 40.001 € fino a 150.000 € 75% del 2%
Da 150.001 € fino a 500.000 € 90% del 2%
Oltre 500.000 € 2%
Forniture e servizi
Importo a base di gara percentuale
Da 20.000 € fino a 40.000 € 60% del 2%
Da 40.001 € fino a 70.000 € 70% del 2%
Da 70.001 € fino a 80.000 € 75% del 2%
Da 80.001 € fino a 90.000 € 80% del 2%
Da 90.001 € fino a 100.000 € 85% del 2%
Oltre 100.001 fino a 150.000 € 90% del 2%
Oltre 150.000 € 2%
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate
nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto
dell’opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. Al fine di prevenire il sospetto di possibili fenomeni di maladministration, nel caso di appalti di
forniture e servizi, la percentuale è ricalcolata sull’importo di aggiudicazione, ove questo si scosti di
oltre il 20% rispetto alla base di gara.
4 Cfr. nota 3.
Art. 5
Ripartizione del fondo
1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 4, costituisce il
fondo per funzioni tecniche ed è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro,
servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell’amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti
che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti
attività:
a) di programmazione della spesa per investimenti;
b) di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, con motivata attenzione alla
razionalizzazione delle spese;
c) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di
bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
d) di responsabile unico di procedimento;
e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;
f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
g) di collaudatore statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Una parte delle risorse di cui al presente comma, può essere destinata:
attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Alla concreta destinazione delle risorse di cui al precedente comma 4 si provvede con atto di
Giunta comunale.
Art. 6
Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti
1. L’affidamento delle funzioni tecniche è effettuato, con provvedimento formale e motivato del
competente Responsabile, sentito il Segretario comunale e garantendo, ove possibile, un’opportuna
rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell’ambito
della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché
di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi
assegnati a ciascuno.
3. Lo stesso atto di cui al presente articolo deve indicare motivatamente la spesa da effettuare, con
specifico riferimento agli atti di programmazione ed al bilancio dell’Ente. Il provvedimento deve
essere inviato al servizio finanziario, per la necessaria presa d’atto, e deve essere pubblicato
nell’Albo online.
Art. 7
Ripartizione dell’incentivo
1. La quota di fondo di cui all’art. 5, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni
tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla
base dei seguenti criteri:
- per le opere o lavori:
Attività (art. 113, comma 2) Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo
Responsabile unico di procedimento 40 %
1) Programmazione della spesa per investimenti (se distinto dal RUP) 10 %,
2) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle
procedure di bando e di esecuzione dei contratti (se distinto dal RUP) 10 %
Direzione dei lavori 30%
Collaudo tecnico-amministrativo5 15%
Collaudo statico 15%
TOTALE 100 %
5 Art. 102 Collaudo
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del
contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia
europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal
responsabile, unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un
anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri
dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del
contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i
dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico
della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta
l'attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione
sul contratto da collaudare.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono
disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni
culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di
intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e
scientifici raggiunti.
- per i servizi o forniture:
Attività (art. 113, comma 2) Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo
Programmazione degli acquisti,
predisposizione del programma ex art. 21,
comma 6, del D.lgs. 50/2016, con motivata
attenzione alla razionalizzazione delle
spese.
34 %
predisposizione e controllo delle
procedure di affidamento e di stipula dei
contratti
33 %
Direzione dell’esecuzione e verifica di
conformità:
con controllo della regolare esecuzione
dei contratti, verifica costante della qualità
dei prodotti e dei servizi e della regolarità
di tutte le prestazioni contrattuali, fino al
conclusione del contratto.
33%
TOTALE 100 %
2. Nell’ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di
cui al precedente comma 1, l’incentivo viene ripartito tra i dipendenti chiamati a svolgere le
specifiche funzioni indicate, nonché tra i loro collaboratori, preventivamente designati, ai quali
spetta, per l’attività di assistenza/collaborazione operativa resa, una percentuale variabile tra il 10%
ed il 50% di ogni singola voce, in base all’entità dell’assistenza effettivamente prestata, come
formalmente dichiarata dal personale che si è avvalso dell’assistenza/collaborazione e validata con
provvedimento del RUP.
3. Nel caso di incremento dei costi rispetto all’importo dell’intervento inizialmente previsto, il
fondo viene decurtato in proporzione all’incremento del costo inizialmente previsto; tale importo
decurtazione costituisce economia di spesa. Nell’incremento dei costi non sono considerate le
varianti ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
Art. 8
Modalità di corresponsione dell’incentivo
1. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal Responsabile dell’area, previo accertamento delle
specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Il Responsabile dell’area è autorizzato all’autoliquidazione delle somme di sua competenza solo
nel rispetto rigoroso di tutte le previsioni dettate dal presente regolamento e di quelle ulteriori,
eventualmente definite in sede di contrattazione decentrata integrativa6.
2. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione,
ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del
fondo di cui all’art. 4 del presente regolamento.
6 Cfr. Corte dei Conti, sez. Puglia, n. 203 del 14.04.2015, secondo cui “la predeterminazione dettagliata e puntuale - tale da
escludere qualsiasi discrezionalità in sede applicativa - dei criteri di ripartizione ed attribuzione del compenso incentivante,
attraverso l’adozione, da parte della Giunta comunale - competente in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell’art. 48, terzo
comma, D.Lgs. 267/2000 - di un apposito regolamento e/o sulla base di accordi collettivi decentrati/integrativi,….. [consente di]…..
escludere la configurabilità….. di un conflitto di interessi... Non v’è chi non veda, infatti, che solo ove l’attribuzione e la
liquidazione del compenso incentivante si …[risolva] in un’attività scevra da scelte e valutazioni discrezionali ma meramente e
meccanicamente ricognitiva degli elementi che - sulla base di una “griglia” di predefiniti parametri oggettivi - consentissero di
determinare in modo automatico l’importo che potesse eventualmente spettare, a tale titolo, al Dirigente, …..[questi potrebbe] …..
legittimamente autoliquidarsi il compenso incentivante.”.
3. Gli incentivi corrisposti nell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono
in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Ciascun dipendente
interessato dovrà rendere formale dichiarare di non aver superato tale percentuale, tenendo conto anche
degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
4. Trovano applicazione gli artt. 15, comma 1, lett. k), e 17, comma 2, lett. g), del CCNL 01.04.1999 e s.m.i..
5. Prima di procedersi al pagamento degli incentivi l’atto di liquidazione del Responsabile è trasmesso al
Nucleo di valutazione per le verifiche previste dall’art. 31, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. Il Nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dall’invio, tramite posta elettronica certificata, dell’atto.
Art. 9
Termini temporali e penalità
1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 6 devono
essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono
essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti
interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera, lavoro o fornitura, dovessero verificarsi
incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice ed ai cronoprogrammi fissati
dall’Amministrazione, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per
le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati, determinando economie di spesa.
Sono fatte salve le sospensioni di cui all’art. 107 D.Lgs. 50/2016.
Articolo 10
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all’attività di
progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività
inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui
all’ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell’apposito
Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. ……. del ……… .
2. Le norme di cui al presente regolamento non sia applicano altresì agli incentivi per incarichi di
progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di
pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all’ex art. 13-
bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri
previsti nell’apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. ……. del ……… .
3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche affidate successivamente alla
data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue
all’avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs. n.
50/2016 e le norme, anche della contrattazione collettiva, che regolano i rapporti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche, in quanto compatibili con la materia oggetto di questo regolamento.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con le previsioni del presente
regolamento. Le stesse restano applicabili, ratione temporis, esclusivamente per le fattispecie
maturate prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.