Post on 20-Jan-2016
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Il Codice Civile disciplina gli aspetti del contratto dell’albergo relativi alle responsabilità dell’albergatore per le cose da portare il albergo
ART. 1783
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
Cose portate (non consegnate) in albergo
Cose che si trovano
nell’albergo
Cose di cui l’albergatore
assume la custodia fuori dall’albergo durante il periodo
dell’ alloggiodel cliente
Cose di cui l’albergatore
assume la custodia sia
nell’albergo, sia fuori dell’albergo durante il periodo del soggiorno del
cliente
RESPONSABILITA’
OGGETTIVA
È limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto ed equivale a cento volte il prezzo dell’alloggio per giornata
Al contrario …
RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE
diventa SOGGETTIVA e ILLIMITATA per le cose dategli in custodia e per quelle che ha rifiutato di
prendere in custodia
ALBERGATORE
È obbligato ad accettare la custodia
delle carte-valori
È obbligato ad accettare il denaro
contante
È obbligato ad accettare oggetti di
valore che, alla consegna, devono
essere sigillati in una busta
Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde illimitatamente. Tuttavia può rifiutare di prendere in consegna oggetti pericolosi, ingombranti o di grande valore in base alle condizioni dell’albergo. Spetta al cliente provare la consegna, quindi è necessario che egli richieda una ricevuta che possa identificare i beni dati in custodia .
LA MULTIPROPRIETA’
È un contratto atipico nel quale sussistono più soggetti che sono proprietari di uno stesso bene
Disciplina Regolata dal D.Lgs. 9 novembre 1998
Regolata, inoltre, dal CODICE DEL
CONSUMO ( D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 che disciplina i contratti
relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento ripartito di beni immobili)
Chi acquista in multiproprietà ha la possibilità di godere del bene per almeno un anno, in un certo periodo dell’anno e per un certo numero di giorni stabiliti dal contratto, che deve essere stipulato per iscritto.
VENDITORE
È società immobiliare che costruisce e poi
vende complessi edilizi divisi in unità indipendenti
Ha l’obbligo di consegnare, a chiunque richieda informazioni sul
bene, un documento informativo
DOCUMENTO INFORMATIVO
_ identità e domicilio del venditore e del proprietario del bene;_ descrizione dell’immobile; _ permesso di costruire ;_ servizi e strutture comuni, ai quali l’acquirente avrà accesso (acqua, luce, raccolta rifiuti … ) ;_ il prezzo che l’acquirente dovrà versare;_ informazioni sul diritto di recesso dal contratto.
DIRITTO DIRECESSO
Può essere esercitato dall’acquirente entro 14
giorni dalla conclusione del contratto, senza doverlo
giustificare e senza necessità di pagare una
penale, dandone una comunicazione scritta alla
persona indicata nel contratto
Il venditore non può esigere o ricevere il versamento di somme di denaro a titolo di acconto, fino
alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del
diritto recesso
MULTIPROPRIETA’ALBERGHIERA
_ l’albergatore riesce a coprire i periodi di bassa stagione, in quanto ha già venduto il suo servizio;_ il multiproprietario- cliente dell’albergo acquista i servizi dell’albergo a tariffe scontate stabilite con appositi accordi contrattuali al momento dell’acquisto del diritto;_ il multiproprietario- cliente dell’albergo ha la possibilità di affittare a terzi l’immobile nel proprio periodo di proprietà, oppure scambiare il proprio periodo di proprietà con un altro in una diversa località
REALIZZATO DA …
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