Diritto d'autore online e libertà digitali: la responsabilità dell'Internet Service Provider

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Presentazione utilizzata nel corso del Convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Forense il 15 dicembre 2011

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Diritto d'autore online Diritto d'autore online e libertà digitali: la e libertà digitali: la

responsabilità responsabilità dell'Internet Service dell'Internet Service

ProviderProvider

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSEFORENSE

Libertà digitali, Open Source, Open Libertà digitali, Open Source, Open Government & Open DataGovernment & Open Data

Responsabilità dei Provider

Mere conduit (art. 14 D.lgs 70/2003)

Caching (art. 15 D.lgs 70/2003)

Hosting (art. 16 D.lgs 70/2003)

Mere Conduit

Caching

Hosting

Mere Conduit

Il Provider non è responsabile delle informazioni trasmesse se:

a)Non dà origine alla trasmissioneb)Non seleziona il destinatario della trasmissione

c)Non seleziona né modifica le informazioni trasmesse

Mere Conduit

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

CachingIl Provider non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni, effettuata al solo scopo si rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta se:

a)Non modifica le informazionib)Si conforma alle condizioni di accessoc)Si conforma alle norme di aggiornamento delle

informazioni, indicate in modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore

d)Non interferisce con l'uso lecito di tecnologia per ottenere dati sull'impiego delle informazioni

e)Pronta rimozione delle informazioni memorizzate appena abbia avuto conoscenza del fatto che sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente

Hosting

Il Provider non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio se:

a)Non sia effettivamente a conoscenza del loro carattere illecito e, per quanto attiene ad azione risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione

b)Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso

Nessun obbligo generale di sorveglianza

Solo obbligo, ex post, di collaborazione con l'autorità giudiziaria o amministrativa

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R.T.I. vs.

Youtube

Hosting

“...tali asserzioni sono smentite dalle regole stabilite dal provider che prevedono l'accettazione dell'utente di ogni aggiornamento deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi... nonché di risolvere il contratto con l'utente quando la fornitura non è più economicamente vantaggiosa” (Tribunale di Roma, sez. IX civile)

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.” (Articolo 16, comma 2, D.lgs 70/2003)

“We've updated our Terms of Use to clarify what kinds of uses of the website and the YouTube Embeddable Player are permitted. We don't want to discourage you from putting the occasional YouTube video in your blog to comment on it... We will, however, enforce our Terms of Use against, say, a website that does nothing more than aggregate a bunch of embedded YouTube videos and intentionally tries to generate ad revenue from them”.

Hosting?

“Qualora non riesca a provare di essersi limitato a mettere a disposizione di terzi il servizio di ospitalità, il proprietario di un dominio presso cui viene gestito e pubblicato un sito internet è responsabile in qualità di content provider dei contenuti illeciti ivi pubblicati e deve rispondere del danno causato dalla pubblicazione” (Tribunale di Catania, 29 giugno 2004)

Hosting?

R.T.I, vs. Yahoo

Tribunaledi

Milano

Sentenza n.10893/2011

“va richiamato il tenore della direttiva 2000/31/CE, di cui il D.Lgs 70/2003 costituisce recepimento nell'ordinamento interno, che nel suo considerando 42) affermava che le deroghe alla responsabilità ivi stabilite “riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione...”

“...Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”

“L'evoluzione della rete informatica mondiale sembra però aver superato nei fatti tale figura di prestatore del servizio... la situazione attuale rende evidente che le modalità di prestazione di tale servizio si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria... finendo per individuare (se non un vero e proprio content provider) una diversa figura (c.d. Hosting attivo)”

“Se evidentemente l'associazione ai contenuti immessi dagli utenti di messaggi pubblicitari i cui proventi concorrono a finanziare l'attività del prestatore di servizi risulta in sé ininfluente rispetto alla natura del servizio stesso e alla posizione del prestatore stesso rispetto ai contenuti forniti dagli utenti...”

“...tuttavia le modalità di organizzazione di tali servizi pubblicitari non possono considerarsi irrilevanti al fine di verificare se l'attività del prestatore del servizio ecceda l'ambito del mero servizio di hosting (passivo)”

“Anche la regolamentazione contrattuale proposta da Yahoo agli utenti che intendono usufruire del servizio fornisce elementi che inducono a differenziare la posizione di tale prestatore di servizi da quello puramente addetto alla fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dall'utente ed alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi.”

Criticità contrattuali

✔ Licenza commerciale a favore di Yahoo sui contenuti immessi dagli utenti✔ Clausola di manleva sui contenuti immessi✔Diritto nei confronti dell'utente di rimozione immediata dei contenuti immessi o di rifiutarne l'inclusione nella lista dei video disponibili✔Servizio segnalazione contenuti inappropriati

“Tutti gli elementi innanzi menzionati contribuiscono in effetti nel loro complesso ad individuare il prestatore di servizi Yahoo quale soggetto che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti, così certamente esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità...”

“...tanto da fornire al visitatore un servizio che per la sua complessità ed organicità ha come sola base di partenza i contenuti trasmessi dagli utenti e fornisce invece ai visitatori un vero e proprio più complessivo prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità ed autonomia”

“...deve concludersi per l'inapplicabilità alla convenuta della disciplina prevista dall'articolo 16 D.Lgs 70/2003”, in favore di una valutazione della condotta di Yahoo secondo le comuni regole di responsabilità civile”

“accertato che la diffusione da parte della convenuta su Yahoo! Video di brani di filmati tratti dai programmi televisivi … costituisce violazione dei diritti di parte attrice di cui agli articoli 78 ter e 79 L.A., ne inibisce alla convenuta l'ulteriore diffusione, fissando a titolo di penale per ogni violazione di tale inibitoria la somma di euro 250 per ogni audiovideo non rimosso o disabilitato...”

“rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza in relazione alla determinazione del risarcimento del danno”

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Tribunaledi

Roma

PFA Filmsvs

Yahoo

20 marzo 2011

“nel merito, la questione posta dal caso in esame è quella della imputabilità della parte resistente Yahoo, nella sua qualità di provider gestore del servizio web search, della responsabilità di contributory infringement per l'attività di gestione del motore di ricerca, nella misura in cui questi effettua, attraverso specifici link, il collegamento a siti pirata, che permettono la visione del film “about elly”

I punti cardine della decisione

✔ L'Italia, a differenza di altri paesi europei (Spagna e Portogallo) non ha adottato disposizioni specifiche per i motori di ricerca✔ La norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità dell'impresa nelle proprie attività, ha la propria ratio nella presunzione di inesigibilità del controllo sulle informazioni presenti in rete (bilanciamento libertà informazione / altri interessi)

I punti cardine della decisione

✔ Un'interpretazione conservativa e orientata costituzionalmente delle disposizioni del d.lgs 70/2003 non può estendere l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza.✔ Nel caso in esame Yahoo può definirsi come caching provider che a seguito di diffida è stato messo a conoscenza dell'illiceità dei link

16 giugno 2011

“la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto leso.”

I punti cardine della decisione

✔ Assoluta genericità della diffida✔Mancata allegazione delle violazioni delle quali si chiede l'inibitoria✔ Mancata prova della presenza effettiva dei contenuti ritenuti illeciti

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Tribunaledi

Roma

R.T.I.vs.

Rojadirecta

17 luglio 2011

“E' vero che il resistente non è responsabile della violazione da parte di terzi dei diritti della ricorrente, qualora si limitasse a porre in essere una mera attività di linking che consenta l'apertura di siti internet gestiti da terzi, i quali essi solo rispondono della illiceità del contenuto”

“Tuttavia l'attività di linking posta in essere si inserisce funzionalmente nell'ambito di una più ampia attività agevolativa e compartecipativa alla realizzazione degli illeciti compiuti a danno di RTI, per i quali non pare dubitabile la sussistenza da parte del resistente della consapevolezza della illiceità della condotta perpetrata all'evidente scopo di sfruttarla commercialmente”

Il Caso AGCOM

17 dicembre 2010

Perché interviene AGCOM?

✔L'art. 6, D.lgs 44/2010, c.d. “Decreto Romani”, inserisce nel T.U. Servizi di media audiovisivi e radiofononici l'articolo 32-bis, rubricato “Protezione dei diritti d'autore”

✔La disposizione riguarda unicamente i fornitori di servizi di media audiovisivi

✔Il comma 3 attribuisce ad AGCOM il compito di emanare le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti previsti nell'articolo 6.

*Art. 32-bis

✔E' fatto divieto ai fornitori di servizi di media audiovisivi di trasmettere, ritrasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti

I tre pilastri (di argilla)

✔Art. 180-bis L.d.A.

✔Art. 14-17, D.lgs 70/2003

✔Art. 32-bis, D.lgs 177/2005

Art. 182-bis L.d.A.

Ad Agcom e SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze è attribuita la vigilanza sulle seguenti attività:

a) Riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via caso, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata

8 luglio 2011

Delibera 398/2011/Cons

Schema di regolamento in

materia di tutela del diritto

d'autore sulle reti di

comunicazione elettronica

No inibizione siti esteri

Notice and Take Down

(all'amatriciana?)

4 gg

7 gg.

48 h !!!

10 gg48 h per adeguamento

Spontaneo del sito. Se si,archiviazione. Altrimenti...

TrasmissioneAtti ad organoCollegiale per determinazioni

OrganoCollegiale

Archiviazione

RichiestaUlteriore istruttoria

Soggetti localizzati in Italia

Soggetti localizzati all'estero

Soggetti localizzati in Italia

1.L’organo collegiale può ordinare ai gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto residente o stabilito in Italia,la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore; 2. L’organo collegiale può ordinare ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’organo collegiale può altresì ordinare di dare evidenza di tale circostanza con le modalità all’uopo individuate in presenza di reiterata violazione accertata dall’Autorità.

Soggetti localizzati all'estero 1. L’organo collegiale può adottare nei confronti dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia e che diffondano contenuti in violazione del diritto d’autore, la cui fruizione è destinata al pubblico italiano, i seguenti provvedimenti: a) richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d’autore; b) ove la violazione persista nonostante il richiamo di cui alla lettera a) oltre quindici giorni dal richiamo medesimo, richiedere la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore; c) ove la violazione persista nonostante la richiesta di rimozione di cui alla lettera b) nei termini ivi indicati, segnalare il caso all’Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

Soggetti localizzati all'estero

2. L’organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore.

31 ottobre 2011

Le critiche della

Commissione UE

It's not all about copyright. It is

certainly important, but we need to stop

obsessing about that ” (Neelie Kroes)

Grazie per l’attenzionelet's stay in touch ;-)

Avv. Marco Scialdonemarco.scialdone@agoradigitale.org

www.agoradigitale.orgwww.computerlaw.it

http://scialdone.blogspot.comTwitter: http://twitter.com/marcoscialdone