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I.C. Pablo Neruda
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
ex art. 17 del D.L.vo 81/08 e D.L.vo 106/09
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3 10 dicembre 2016 DP 1 di 94
PAGLIARONE ing. DARIO
D.L.vo 9 aprile 2008 n° 81, art. 17, comma 1, lettera “a” e D.L.vo 106/2009
Testo Unico per il riassetto e la riforma delle normative vigenti in materia
di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro
e
D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
DOCUMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA I.C. Pablo Neruda
VViiaa CCaassaall ddeell MMaarrmmoo,, 221122 -- RRoommaa VViiaa CCaassaall ddeell MMaarrmmoo,, 221166-- RRoommaa
VViiaa AAssccrreeaa,, 2244-- RRoommaa VViiaa AAssccrreeaa,, 2266 -- RRoommaa
VViiaa AAuuddiiffaaccee eedd AAbbaaccuucc
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1 SCOPO .................................................................................................................................... 8
2 CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................... 8
3 STRUTTURA DEI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA ................................................................. 9
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .............................................................................................. 9
5 TERMINI E DEFINIZIONI (TRATTO DALL’ART. 2 DEL D.L.VO 81/08) .................................. 10
6 DATI GENERALI ED ORGANIZZATIVI .................................................................................... 12
6.1 OGGETTO “SOCIALE” .............................................................................................. 12 6.2 DATI GENERALI E DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO ............................................... 13 6.3 RISORSE UMANE E MANSIONI .............................................................................. 14 6.4 ATTREZZATURE DI LAVORO ................................................................................ 14 6.5 TURNI ED ORARI DI LAVORO ................................................................................ 14
7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA ............ 14
7.1 DATORE DI LAVORO (DL) ....................................................................................... 15
7.1.1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Tratto dall’ Art. 18 del D.L.vo 81/08) ................................................................................................................... 16
7.2 DIRIGENTI (DIR) ........................................................................................................ 18 7.3 PREPOSTI (PRE) .......................................................................................................... 18
7.3.1 Obblighi del preposto (Tratto dall’Art. 19 del D.L.vo 81/08) .......................... 19 7.4 LAVORATORI (LAV) .................................................................................................. 19
7.4.1 Obblighi dei lavoratori (Tratto dall’Art. 20 del D. L.VO 81/08) ...................... 20 7.5 RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)................. 21
7.5.1 Consultazione degli RLS e dei lavoratori .......................................................... 21 7.6 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) ......................................... 22
7.6.1 Servizio di Prevenzione e Protezione (Tratto dall’Art. 31 del D.L.vo 81/08) . 22 7.6.2 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni (Tratto dall’ Art. 32 del D.L.vo 81/08) ................................................................................................................... 23
7.6.3 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (Tratto dall’ Art. 33 del D.L.vo 81/08) ...................................................................................................... 25
7.6.4 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .................................... 25 7.6.5 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ................................................ 26 7.6.6 Addetti alle emergenze ( AE antincendio e primo soccorso) ............................ 26
7.7 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ........................................................ 27 7.7.1 Servizio di Sorveglianza Sanitaria (Tratto dall’Art. 41 del D.L.vo 81/08) ..... 27 7.7.2 Svolgimento dell’attività di Medico Competente (Tratto dall’ Art. 39 del
D.L.vo 81/08) ...................................................................................................... 29 7.7.3 Obblighi del Medico Competente (Tratto dall’Art. 25 del D.L.vo 81/08) ....... 29 7.7.4 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (Tratto dall’Art.
42 del D.L.vo 81/08) .......................................................................................... 30 7.7.5 Rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale (Tratto
dall’Art. 40 del D.L.vo 81/08) .......................................................................... 31 7.7.6 Medico compente ................................................................................................. 31
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8 DATI INFORTUNISTICI STORICI E REGISTRO DEGLI INFORTUNI ......................................... 32
9 PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA ...................................................................... 32
10 PROGETTI, DOCUMENTI, CERTIFICATI E REGISTRAZIONI ................................................... 32
11 FORNITURE, APPALTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI ............................................................... 33
12 PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ....................................................................................................... 34
12.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ................... ............................................... 34
13 CRITERI PER LA RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO ......................................................... 34
13.1. Valutazione dei rischi ............................................................................................... 34 13.2. Definizione e gestione delle misure di prevenzione e protezione .......................... 36
14 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO .............................. 36
14.1 DEFINIZIONI ............................................................................................................ 36 14.2 Requisiti di salute e di sicurezza (art 63) ................................................................ 37 14.3 Obblighi del datore di lavoro (art 64) ..................................................................... 37 14.4 Locali sotterranei o semisotterranei (art 65) .......................................................... 37 14.5 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (art 66) ............................................. 38 14.6 Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio (art 67) .................... 38
15 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO ............................................................. 38
15.1 GENERALITÀ .............................................................................................................. 38 15.2 CRITERI OPERATIVI ................................................................................................ 39 15.2.1 I FASE - FASE PRELIMINARE.............................................................................................. 39 15.2.2 SOPRALLUOGHI TECNICI ................................................................................................... 39 15.2.3 REPERIMENTO E SUCCESSIVA CONSULTAZIONE DEI SEGUENTI DATI: ................................ 40 15.2.4 II FASE – RACCOLTA DATI ................................................................................................ 40 15.2.5 III FASE – VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................ 40 15.2.6 TAB. 1 – PRESENZA DI MATERIALI /SOSTANZE INFIAMMABILI ........................................... 41 15.2.7 TAB. 2 – PRESENZA DI SORGENTI DI INNESCO ................................................................... 41 15.2.8 TAB. 3 – POSSIBILITÀ DI PROPAGAZIONE .......................................................................... 41 15.2.9 TAB. 4 – LIVELLO DI PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO ....................................................... 42 15.2.10 TAB. 5 – ADEGUATEZZA DELLE MISURE GIÀ ESISTENTI ......................................... 42 15.2.11 IV FASE – GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................... 43 15.2.12 V FASE – ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .......................... 44 15.2.13 VI FASE - MONITORAGGIO ................................................................................... 44
16 USO DELLE ATTEZZATURE DI LAVORO ................................................................................ 44
16.1 DEFINIZIONI (ART 69) ............................................................................................... 44 16.2 REQUISITI DI SICUREZZA (ART 70) ............................................................................... 45 16.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 71) ............................................................... 46 16.4 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO (ART 72) ............................ 48 16.5 INFORMAZIONE , FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (ART 73) ..................................... 48 16.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO - ATTREZZATURE ............................................ 49
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17 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI ............................................................... 53
17.1 DEFINIZIONI (TRATTO DALL ’A RT. 74 DEL D.L.VO 81/08) ........................................ 53 17.2 OBBLIGO DI USO (TRATTO DALL ’A RT. 75 DEL D.L.VO 81/08) ................................ 53 17.3 REQUISITI DEI DPI (TRATTO DALL ’A RT. 76 DEL D.L.VO 81/08) ............................. 54
17.4 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (TRATTO DALL ’A RT. 77 DEL D.L.VO 81/08) 54
17.5 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (TRATTO DALL ’A RT. 78 DEL D.L.VO 81/08) ......... 55 17.6 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO (TRATTO DALL ’A RT. 79 DEL
D.L.VO 81/08). ................................................................................................................ 56 17.7 MODALITA’ DIMPIEGO E DISTRIBUZIONE DEI DPI AI LAVORATORI. ..... 56 17.8 VALUTAZIONE NELL’USO DEI DPI. ..................................................................... 56
18 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ................................................................... 56
18.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 80) .......................................................... 56 18.2 REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 81) .............................................................................. 57 18.3 LAVORI SOTTO TENSIONE (ART. 82) ............................................................................. 58 18.4 LAVORI IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE (ART. 83) ..................................................... 58 18.5 PROTEZIONI DAI FULMINI (ART. 84) ............................................................................. 58 18.6 PROTEZIONE DI EDIFICI , IMPIANTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE (ART. 85) ........... 58 18.7 VERIFICHE E CONTROLLI (ART. 86) .............................................................................. 59
18.8 VALUTAZIONE RISCHIO IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ............................................................................................................... 59
19 SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ....................................... 59
19.1 CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 161)................................................................... 59 19.2 DEFINIZIONI (ART 162) ................................................................................................. 59 19.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 163) ............................................................. 60 19.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART 164) .................................................................. 61 19.5 VALUTAZIONE RISCHIO SEGNALETICA DI SICUREZZA .............................. 61
20 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ...................................................................... 61
20.1 CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 167)................................................................... 61 20.2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 168) ............................................................. 61 20.3 INFORMAZIONE , FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (ART 169) ................................... 62 20.4 VALUTAZIONE RISCHIO MMC .............................................................................. 62
21 ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI ................................................................... 63
21.1 CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 172)................................................................... 63 21.2 DEFINIZIONI (ART 173) ................................................................................................. 63 21.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 174) ............................................................ 64 21.4 SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO (ART 175) .................................................. 64 21.5 SORVEGLIANZA SANITARIA (ART 176) .......................................................................... 65 21.6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART 177) .................................................................. 65 21.7 VALUTAZIONE RISCHIO VDT ................................................................................ 65
22 AGENTI FISICI ....................................................................................................................... 66
22.1 DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 180) .................................................... 66 22.2 MICROCLIMA ............................................................................................................. 67 22.3 VALUTAZIONE MICROCLIMA .............................................................................. 71
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23 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL IL RISCHIO CHIMICO ........................................................... 71
23.1 GENERALITÀ .............................................................................................................. 71 23.2 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHIMICO (L)
72
23.3 VALUTAZIONE DEL TIPO DI ESPOSIZIONE E PROPRIETÀ PERICOLOSE (M) 72
23.4 VALUTAZIONE DELLA DURATA DELL’ESPOSIZIONE (E)............................. 75 23.5 VALUTAZIONE DELLA DISTANZA DELL’OPERATORE (D)........................... 76 23.6 ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ....................................... 76 23.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ............................................................ 77
24 CRITERI DI VALUTAZIONE AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI ....................................... 78
24.1 GENERALITÀ (ART 233) ........................................................................................... 78 24.2 DEFINIZIONI (ART 234) ................................................................................................. 78 24.3 VALUTAZIONE AGENTI CANCEROGENI ........................................................... 78
25 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI .................................................................................. 79
25.1 CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................................................... 79 25.2 DEFINIZIONI .................................................................................................................... 79 25.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI ................................................................ 80 25.4 COMUNICAZIONE ............................................................................................................ 80 25.5 AUTORIZZAZIONE ........................................................................................................... 81 25.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ........................................................................................... 81 25.7 M ISURE TECNICHE , ORGANIZZATIVE , PROCEDURALI ................................................... 82 25.8 M ISURE IGIENICHE ......................................................................................................... 83 25.9 M ISURE SPECIFICHE PER STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE ................................ 83 25.10 M ISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI E GLI STABULARI ........................................... 84 25.11 M ISURE SPECIFICHE PER I PROCESSI INDUSTRIALI ........................................................ 84 25.12 M ISURE DI EMERGENZA .................................................................................................. 84 25.13 INFORMAZIONI E FORMAZIONE ...................................................................................... 85 25.14 PREVENZIONE E CONTROLLO ......................................................................................... 85 25.15 REGISTRI DEGLI ESPOSTI E DEGLI EVENTI ACCIDENTALI .............................................. 86 25.16 REGISTRO DEI CASI DI MALATTIA E DI DECESSO ............................................................ 87 25.17 VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO ................................................................. 87
26 RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO ............................................................................... 88
26.1 VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO - CORRELATO .............................. 88
27 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE MANSIONI ................................................................. 89
27.1 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI ............................................................ 89 27.2 STRUTTURA DELLE SCHEDE DI RISCHIO ......................................................... 90 27.2.1 SCHEDA DI RISCHIO MACCHINE ...................................................................................... 90 27.2.2 SCHEDA DI RISCHIO MANSIONE ...................................................................................... 90
28 PIANO DI MIGLIORAMENTO E CONTROLLO ....................................................................... 91
29 STRUMENTI OPERATIVI AZIENDALI..................................................................................... 92
29.1 PROCEDURE DI SICUREZZA ..................................................................................... 92
30 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE .......................................................... 92
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31 RIUNIONI PERIODICHE PER LA SICUREZZA ......................................................................... 93
32 ATTREZZATURE E PRESIDI DI SICUREZZA ............................................................................ 93
33 MODIFICHE/AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO ............................................. 93
34 FIRME: .................................................................................................................................. 94
ALLEGATI
6.3.I – Risorse umane - Organigramma
6.4.I – Libretti uso e manutenzione attrezzature di lavoro
7.2.I – Nomina Dirigente della Sicurezza
7.3.I – Nomina Preposti
7.5.I – Atti di elezione del RLS e relativa formazione
7.5.II– Circolare invio RLS all’INAIL
7.5.III – Comunicazione DL su RLS
7.6.4.I - Nomina del Responsabile del SPP
7.6.4.II - Comunicazione ai lavoratori della nomina del RSPP
7.6.5.I - Nomina referenti sedi succursali
7.6.6.I - Nomina Addetto Emergenza Evacuazione
7.6.6.II - Nomina Addetto Emergenza Primo Soccorso
7.7.6.I – Nomina e CV del MC
7.7.6.II – Idoneità alla mansione
8.I – Copia Registro Infortuni
9.I – Prescrizioni Organi di Vigilanza
10.I – Progetti, certificazioni
11.I – Forniture, appalti di servizi e prestazioni
17.8.I – Lettera di consegna dei DPI
20.4.I – Dichiarazione del D.L. rischio MMC
21.7.I – Dichiarazione del D.L. su VDT
23.7.I – Valutazione Rischio Chimico e Schede Sicurezza
24.3.I – Valutazione Rischio Agenti Cancerogeni
24.3.II – Direttiva divieto di fumo
25.17.I – Valutazione Rischio Biologico
25.17.II – Note INAIL Rischio Biologico
25.17.III – Rischio biologico scuole
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26.I - Documenti e valutazione Stress Lavoro Correlato
27.1.I – Rischi mansione
27.2.1.I - Scheda di Rischio Macchine
27.2.2.I - Scheda di Rischio Mansione
28.I – Piano di Miglioramento
29.1.I Procedura aziendale per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento
29.1.II - Procedura per la Prevenzione e Protezione antincendio
29.1.III - Procedura relativa alla norma di buon comportamento
30.I - Atti di formazione del personale
31.I - Verbali di riunione periodica
33.I - Varie e verbali di sopralluogo
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1 SCOPO
Il presente documento è stato redatto allo scopo di definire gli strumenti e le metodologie
atti a garantire che i rischi per la sicurezza ed igiene del lavoro, compresi quelli conseguenti al
verificarsi di un incendio, insiti nell’organizzazione del lavoro, nei processi lavorativi ed in
rapporto alle mansioni svolte dal personale del “I.C. Pablo Neruda”, con sede centrale in Via
Casal del Marmo, 212 nel Comune di Roma, siano sempre noti e tenuti sotto controllo e che le
attività siano svolte conformemente alla Politica per la Sicurezza definita dal Datore di Lavoro.
Alla ditta in esame fanno capo una sede centrale (via Casal del Marmo, 212) ed altre
quattro sedi succursali presenti sul territorio del comune di Roma. Nello specifico via Casal del
Marmo, 216, via Ascerea, 24, Via Ascrea, 26 e Via Audiface ed Abacuc dislocate sempre nel
comune di Roma. Tutto ciò in accordo a quanto previsto nel Decreto Legislativo 81/08
(successivamente integrato dal D.L.vo 106/2009) riguardante “il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro” e nel Decreto del Ministero dell’Interno del 10
marzo 1998, contenente i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Il documento è stato redatto dall’ing. Dario Pagliarone (nominato poi dal datore di lavoro
R.S.P.P.) in funzione dell’informativa ricevuta dal datore di lavoro della scuola - prof. ssa
Brunella Martucci
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento si applica alle attività svolte nei seguenti insediamenti (unità
lavorative) del territorio nazionale, dove opera personale dipendente direttamente o
indirettamente dell’ “I.C. Pablo Neruda”:
Sede centrale Codice
Aule, palestra, uffici amministrativi e dirigenziali
Roma – via Casal del Marmo, 212 - RS_PR.03
Succursali Codice
Aule, palestra, laboratori Roma – via Casal del Marmo, 216 RS_SE.03
Aule, palestra Roma – via Ascrea, 24 - RS_IN.03
Aule, palestra Roma – via Ascrea, 26 RS_PRSE.03
Aule, palestra, Roma – via Audiface ed Abacuc RS_PR.01
Il “Codice” è l’identificativo alfanumerico delle sedi lavorative; detto codice verrà
utilizzato su tutti i documenti emessi.
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3 STRUTTURA DEI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA
Al fine di agevolare la lettura, la comprensione, la consultazione e l’applicazione di quanto
riportato nei documenti della sicurezza, di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito alla
sua struttura.
La documentazione si compone di:
- un Documento Generale identificato con il codice DG.04, in cui sono riportate tutte le
informazioni relative all’organizzazione dell’ “I.S.S. De Sanctis”, la struttura organizzativa sia
quella di tipo funzionale sia quella preposta alla gestione della sicurezza, la distribuzione
territoriale e logistica. Inoltre, sono ivi contenuti i criteri che il Servizio di Prevenzione e
Protezione ha utilizzato per effettuare l’attività di valutazione dei rischi, sia per la sicurezza
e l’igiene del lavoro che per il rischio incendio.
- n. Relazioni Specifiche di valutazione dei rischi identificate con il codice RS.YY,; RS =
abbreviazione del titolo del documento; YY = numero progressivo, variabile tra 00 e 99, che
identifica l’insediamento. In ognuna di dette relazioni è riportata la valutazione dei rischi e
la definizione delle misure di prevenzione e protezione.
- n. Piani di emergenza identificate con il codice XXX.PE.YY, dove XXX è identificativo della
sede in esame; PE = abbreviazione del titolo del documento; YY = numero progressivo,
variabile tra 00 e 99, che identifica l’insediamento. In ognuna di dette relazioni è riportata la
valutazione dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione e protezione.
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nella redazione del presente documento si è fatto riferimento alle normative
regolamentari e legislative vigenti i materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Fra le principali, ricordiamo:
D.P.R n. 151 del 01 agosto 2011 Attività controllate dai VV.F.
DM 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale
Legge 3 agosto 2007
Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia.
D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro
D.L.vo 3 agosto 2009 n.106
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di lotta antincendio
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5 TERMINI E DEFINIZIONI (TRATTO DALL’ART. 2 DEL D.L.VO 81/08)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo
2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi
e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a
specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro o di a-gevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione
Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive
modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta
la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (N), per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità
e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la
cui osservanza non sia obbligatoria;
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v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle
condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia
di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), idoneo a prevenire i
reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale(N), commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.
6 DATI GENERALI ED ORGANIZZATIVI
6.1 OGGETTO “SOCIALE”
L’ oggetto sociale della “I.C. Pablo Neruda” è:
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1. Si tratta dei lavori tipici della direzione e della segreteria dell’Istituzione Scolastica, sia
per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili che quelli relativi alla gestione
del personale. L’attività comporta anche l’attuazione dei rapporti con l’utenza e con i
fornitori di prodotti e servizi sussidiari all’attività scolastica;
2. L’attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal
docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta,
di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa. Egli ha
inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività;
3. Vengono svolte attività didattiche tipiche di laboratorio; sono presenti laboratorio di
chimica (al momento non in uso e con valvola di intercettazione del gas chiusa),
laboratorio di fisica per piccole esperienze dove sono anche posizionati PC, laboratorio
di informatica, laboratorio multimediale; tutto ad uso scolastico;
4. L’attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi
sportivi di proprietà dell’istituto, questo tipo di attività svolta dagli alunni è seguita da
docenti che hanno una formazione specifica. In alcune occasioni la palestra può essere
utilizzata dagli alunni per attività agonistiche studentesche;
5. Si svolgono attività culturali a scopo didattico e non, come recite, conferenze,seminari o
riunioni. I diversi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza da microfoni,
amplificatori, strumenti musicali, arredi per scenografie etc. Nel complesso tutte queste
attività prevedono a volte la presenza nell’edificio di persone non facenti parte
dell’organico dell’istituto;
6.2 DATI GENERALI E DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO
Oggetto della presente valutazione è l’ “I.C. Pablo Neurda” identificata come di seguito
espresso
I.C. Pablo Neruda. – Istituto Comprensivo “Pablo Neruda”
- Sede Primaria: Via Casal del Marmo, 212 – Roma
- Sede Secondaria I° grado: Via Casal del Marmo, 216 – Roma
- Sede Infanzia e Primaria: Via Ascrea, 24– Roma
- Sede Primaria e Secondaria I° grado: Via Ascrea, 26 – Roma
- Sede Primaria: Via Audiface ed Abacuc - Roma
Per quanto attiene la valutazione dei rischi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per
le unità lavorative periferiche avanti descritte, si rimanda alle Relazioni Specifiche
appositamente redatte, contenenti tutta l’informativa utile e necessaria, allegate al presente
Documento Generale della Sicurezza di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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6.3 RISORSE UMANE E MANSIONI
Le risorse umane presenti all’interno della struttura “I.C. Pablo Neruda”, sono elencate
nell’apposito allegato (allegato 6.3.I – Risorse umane e mansioni). Su indicazione del D.L. si
hanno le seguenti figure:
Dirigente scolastico: prof.ssa Brunella Martucci
Dirigente amministrativo: dott.ssa Fiorella Ferri
Personale segreteria: ………….
Insegnanti: n.
Assistenti laboratori/tecnici: ………………….
Collaboratori scolastici: n…….. addetti
6.4 ATTREZZATURE DI LAVORO
Per lo svolgimento delle attività descritte il personale utilizza: apparecchiature
informatiche, attrezzature afferenti la comunicazione, apparecchiature ed impianti in genere
così come specificato al Titolo III, Capo I, agli artt. dal 69 al 73 del D.L.vo 81/08
- Personale computer, calcolatrici, ecc.,
- materiale vario di cancelleria non contundente,
- apparecchiature riproduttrici (stampanti, fotocopiatrici, ecc.),
- apparecchi di comunicazione (telefoni fissi e/o mobili,),
- utensileria manuale anche quelle per le pulizie dei locali;
- attrezzature tipiche scolastiche; inoltre sono presenti banchi, sedie, armadietti;
- Attrezzature ad uso multimediale (L.I.M.);
- Attrezzature per lo svolgimento delle attività durante le ore di educazione fisica;
(allegato 6.4.I – Elenco delle attrezzature di lavoro)
6.5 TURNI ED ORARI DI LAVORO
Nelle più sedi lavorative della I.C. Pablo Neruda viene osservato un orario di lavoro che
cambia da sede a sede e che sarà meglio specificato nelle relazioni specifiche.
7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA
L’individuazione delle figure cui sono attribuite funzioni, compiti, obblighi e quindi le
responsabilità in merito all’applicazione di quanto previsto nel presente Documento della
Sicurezza e nei documenti in esso richiamati, è conseguente all’organizzazione, funzionale e
organizzativa della Azienda, tenendo conto di quanto contenuto nel D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 –
D.L.vo 106/2009.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA AI FINI DELLA SICUREZZA
7.1 DATORE DI LAVORO (DL)
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001, n.
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali
viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo;
Spetta al Datore di lavoro, in accordo a quanto previsto all’Art. 15 del D.L.vo 81/08
garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro in cui gli stessi
Prof. ssa Brunella Martucci
PREPOSTO/I
SPP
LAVORATORI Vedi elenco allegato
RSPP Ing. Dario Pagliarone
• Addetti a emergenza di primo soccorso
• Addetti a emergenza antincendio
DATORE DI LAVORO
MC
NON NOMINATO
RLS
DIRIGENTE per la Sicurezza
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operano. Tale ruolo è identificabile nella persona del Prof. ssa Brunella Martucci, dirigente
scolastico dell’ I.C. Pablo Neruda.
7.1.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (TRATTO DALL’ ART. 18 DEL
D.L.VO 81/08)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente Decreto Legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente
al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli
36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
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o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la 18 ai sensi del comma 2 dell’art 306 “Le disposizioni di cui agli
articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal
presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale data continuano a
trovare applicazione le disposizioni previgenti” Ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.L. 30/12/08
n.207, convertito con Legge del 27/02/09 n.14, le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2,
concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa entrano in vigore il
16/05/09.
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro
che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per
mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo
50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35;
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z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso
di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
7.2 DIRIGENTI (DIR)
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza in materia di sicurezza
sul lavoro, è identificabile quale dirigente colui che organizza e gestisce e coordina le risorse
aziendali o specifici settori di questa (risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie), nonché
impartisce direttive in materia di sicurezza sul lavoro.
Spetta al dirigente verificare, anche tramite i preposti che ad egli fanno riferimento, che le
condizioni dei luoghi di lavoro dove opera il personale sui cui ha competenza funzionale, siano
mantenute in condizioni di sicurezza e sia garantito un esodo agevole e sicuro in caso di
emergenza.
Tale ruolo nella fattispecie è ricoperto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
(D.S.G.A. che nello specifico è la dott.ssa Fiorella Ferri) Svolgere specifica attività formativa.
(allegato 7.2.I – Nomina Dirigente della Sicurezza)
7.3 PREPOSTI (PRE)
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come «preposto» la persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa;
In sostanza il preposto è colui o coloro che sovrintendono all’attività dei lavoratori, ovvero
ne controllano l’operato, e sono addetti a vigilarne il corretto svolgimento dell’attività svolta
nel rispetto delle disposizioni impartite dal dirigente, anche in materia di sicurezza
I preposti nella scuola possono identificarsi negli insegnanti stessi in virtù del fatto che
vigilano sugli alunni. E’ stato consigliato al datore di lavoro cicli formativi per quanto riguarda
tale figura. Stessa cosa vale per i tecnici di laboratorio.
Il datore di lavoro non ha espressamente nominato il personale come preposto; si
consiglia di nominare come tali figure i responsabili di plesso, assistenti, docenti che svolgono
attività nei laboratori, ecc. Tali preposti sono poi assegnati alle sedi di pertinenza.
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(allegato 7.3.I – Preposti e nomina). All’atto della nomina svolgere corso di formazione
previsto dalla norma.
7.3.1 OBBLIGHI DEL PREPOSTO (TRATTO DALL’ART. 19 DEL D.L.VO 81/08)
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
7.4 LAVORATORI (LAV)
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come « «lavoratore»: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in
partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario
delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno
1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
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apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo
1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.
Spetta ai lavoratori il rispetto delle prescrizioni definite dal datore di lavoro e del dirigente, per
la tutela dell’incolumità e della salute degli stessi.
Gli obblighi ascritti a tali soggetti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sono indicati
all’Art. 20 del D.L.vo81/08 di seguito illustrato. 7.4.1 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (TRATTO DALL’ART. 20 DEL D.L.VO 81/08)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti
dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto
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7.5 RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.
Ad oggi risulta essere presente il RLS. Non è stato preso in visione nessun verbale di
elezione dello stesso. Pertanto è necessario allegarli al presente DVR. (Allegato 7.5.I – Atti di
elezione del RLS e relativa formazione).
Ad oggi il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è presente e ha un percorso
formativo del novembre 2015 (corso di 32 ore). Si ricorda l’obbligo di aggiornamento annuale
dello stesso.
Successivamente, il Datore di Lavoro è tenuto a notificare all’INAIL i nominativi degli RLS:
- comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui
all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori già eletti o designati.
(Allegato 7.5.II– Circolari invio RLS all’INAIL).
Su informativa del DL è stato reso noto che lo stesso nominativo è stato inviato con apposita
comunicazione all’INAIL.
Si ricorda che qualora i lavoratori non vogliano eleggere al loro interno il RLS, ne devono dare
immediata comunicazione al D.L. il quale comunica all’organismo paritetico la mancata elezione
del RLS. Quando l’organismo paritetico gli comunica il nominativo del RLS territoriale il D.L.
versa al fondo specifico istituito presso l’INAIL una cifra corrispondente a 2 ore lavorative annue
per ciascun dipendente. In questo caso non c’è nessuna comunicazione all’INAIL.
In entrambi i casi il D.L. ha l’obbligo di informare i propri lavoratori sul loro diritto ad eleggere
un RLS e su quelle che sono le sue funzioni
(Allegato 7.5.III– Comunicazione DL su RLS).
7.5.1 CONSULTAZIONE DEGLI RLS E DEI LAVORATORI
Alla data di redazione del presente documento gli RLS eletti sono stati coinvolti mediante
consultazione in sede di riunione periodica precedentemente avvenuta e previa:
- consegna del Documento di Valutazione dei Rischi;
- recepimento da parte del SPPS, ove espressi, suggerimenti e commenti al DVR;
- partecipazione al corso di informazione e formazione di 32 ore per RLS;
La documentazione e gli atti relativi alla consultazione del RLS vengono conservati
direttamente dal datore di Lavoro.
Gli RLS svolgono regolarmente l’attività mediante:
- liberi sopralluoghi nei luoghi di lavoro delle sedi operative;
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- loro consultazione da parte del datore di lavoro in merito all’attività di formazione
ed informazione;
- all’eventuale acquisto dei DPI;
- partecipazione alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- ricorso all’ASL competente per territorio qualora dovessero ritenere insufficiente
l’attività di prevenzione svolta dal Datore di Lavoro.
Gli RLS eletti sono tenuti a prendere conseguentemente atto del fatto che gli stessi sono
tenuti al rispetto del segreto circa i processi lavorativi e le informazioni interne aziendali di cui
dovessero venire a conoscenza nell’esercizio delle funzioni da loro esercitate.
7.6 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
7.6.1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (TRATTO DALL’ART. 31 DEL D.L.VO 81/08)
1.Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere
le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente
rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della
attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non é per questo esonerato dalla
propria responsabilità in materia.
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero
dell’unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8
del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
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c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve
essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere
istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a
tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
7.6.2 CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEI
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI (TRATTO DALL’ ART.
32 DEL D.L.VO 81/08)
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione
e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere
in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato
di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di
cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e
di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi
precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio
2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006,
e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in
possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni
richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla
data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di
cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la
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parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall’amministrazione della
Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle
singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo di cui al comma 2 nel
rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono
essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della
laurea magistrale LM26 di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16
marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui
al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000,
ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero
di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente Decreto Legislativo, in
cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il
responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito
formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di
avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare
corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui al comma
2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che
si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono
avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via
subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire
l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e
protezione con un adeguato numero di addetti.
7.6.3 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (TRATTO DALL’ ART. 33 DEL
D.L.VO 81/08)
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro
7.6.4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come «responsabile del servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32
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designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
L’ I.C. Pablo Neruda ha nominato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione l’ing. Dario Pagliarone, con incarico appositamente conferitogli dal Datore di Lavoro
(allegato 7.6.4.I – Nomina del Responsabile del SPP).
Il Responsabile del SPPS è stato opportunamente informato ed ha conseguentemente
preso atto del fatto che lo stesso è tenuto al rispetto del segreto professionale circa i processi
lavorativi di cui dovesse venire a conoscenza nell’esercizio delle funzioni esercitate.
Il nominativo del RSPP, viene normalmente reso noto da parte dell’amministrazione a
tutti i lavoratori mediante una specifica comunicazione interna al personale stesso (allegato
7.6.4.II - Comunicazione ai lavoratori della nomina del RSPP) ovvero durante i corsi di
formazione ed informazione svolti ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/08.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione opera in staff al Datore di lavoro e collabora con la
struttura organizzativa aziendale ai fini della sicurezza avanti illustrata.
7.6.5 ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente
parte del servizio di cui alla lettera l).
Il numero degli Addetti al SPP non viene definito dal legislatore il quale, però, stabilisce
che il numero degli Addetti al SPP dovrà essere definito dal Datore di Lavoro in numero
sufficiente per aiutare il Responsabile RSPP a svolgere le funzioni proprie del Servizio stesso.
Nel caso specifico non sono stati nominati degli Addetti ma sono stati dei referenti in
materia di sicurezza e con tali figure si identificano i responsabili di plesso.
(allegato 7.6.5.I – Referenti per plessi e nomina).
7.6.6 ADDETTI ALLE EMERGENZE ( AE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO)
Il datore di lavoro è tenuto a provvedere, per ogni sede lavorativa, all’individuazione ed
alla designazione di un congruo numero di lavoratori quali addetti alla gestione delle
emergenze previa verifica psicofisica da parte del Medico Competente; detto elenco di addetti
e le rispettive nomine vengono riscontrati in allegato alla documentazione relativa ad ogni sede
lavorativa stessa.
Il personale in questione, ove necessario, è tenuto a ricevere ed a partecipare a corsi
specifici di formazione antincendio e/o di primo soccorso della durata di:
• 8 ore gli addetti all’emergenza antincendio derivato dall’attribuzione alle strutture del
livello rischio incendio Medio
• 12 ore per gli addetti all’emergenza di primo soccorso.
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Il corso per gli addetti all’emergenza di primo soccorso ha i contenuti in accordo a quanto
previsto dal D.M. 15.07.03 n. 388 (G.U. 03.02.04 n. 27)
Il corso per gli addetti all’emergenza antincendio, invece, ha i contenuti in accordo a
quanto previsto nell’allegato IX al D.M. 10 marzo 1998.
Le attestazioni di ricevuta formazione da parte degli addetti alle emergenze si riscontra in
allegato alla documentazione propria di ogni sede lavorativa.
Tra i compiti degli addetti alla gestione dell’emergenza rientrano:
- la gestione di eventi imprevisti causati da fattori legati alle attività lavorative, quali
incendi, etc.
- il segnalare eventuali anomalie riscontrate sulle attrezzature, impianti, dispositivi e
strutture destinate alla prevenzione e protezione antincendio;
- l’intervento sull’eventuale incendio secondo le procedure apprese nel corso specifico;
- l’intervento di primo soccorso ad eventuali infortunati, secondo le procedure apprese nel
corso di formazione.
Ad oggi sono stati nominati sia gli Addetti alle Emergenza di evacuazione e Primo
soccorso; entrambe le figure sono state formate con apposito corso di formazione.
(allegato 7.6.6.I – Nomina per AEE e AEPS). Si ricorda che la durata dei corsi è di tre anni.
7.7 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
In rapporto a quanto desumibile dalle leggi e dalla giurisprudenza specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, è identificabile come «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
7.7.1 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (TRATTO DALL’ART. 41 DEL D.L.VO 81/08)
La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
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c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a
causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute
di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del
datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta
dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma
3, del presente decreto.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per
l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2,
esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il
proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di
lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validità.
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva é
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
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all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
7.7.2 SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE (TRATTO DALL’ ART. 39 DEL
D.L.VO 81/08)
1. L’attività di medico competente é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del
codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza,
non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico
competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento
di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di
medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici
competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
7.7.3 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (TRATTO DALL’ART. 25 DEL D.L.VO 81/08)
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione
dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della
salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con
I.C. Pablo Neruda
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salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e
di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in
base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve
essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7.7.4 PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA (TRATTO
DALL’ART. 42 DEL D.L.VO 81/08)
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
I.C. Pablo Neruda
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7.7.5 RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(TRATTO DALL’ART. 40 DEL D.L.VO 81/08)
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente
trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al
comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di
semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione
relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al
precedente periodo..
7.7.6 MEDICO COMPENTE
Per lo svolgimento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria l’ I.C. non ha provveduto a
nominare il Medico Competente in quanto su indicazione del D.L. non rientra nei rischi
specifichi per cui valga l’obbligo di nominare il Medico Competente. Si fa presente che, a
seguito di informativa ricevuta dal D.L., è opportuno nominare il MC per le attività
amministrative.
Per quanto riguarda l’attività di lavoratore al VDT dell’alunno nel momento in cui svolge la
propria attività all’interno di un laboratorio (nella fattispecie laboratorio di informatica – scuola
secondaria primo livello), questo non rientra nella fattispecie di addetto al VDT in quanto la sua
attività è inferiore alla venti ore settimanali.
Per quanto riguarda le maestre della scuola dell’infanzia, si consiglia visita medica per
rischio biologico, MMC.
Inoltre per quanto riguarda il collaboratore scolastico, si rende necessaria la nomina del
MC per rischio MMC, rischio chimico (seppur basso), rischio biologico in quanto lo stesso
effettua lavori di pulizia dei locali della scuola e può spostare arredi ma comunque entro
sempre del concesso dalla normativa e mai da solo.
Pertanto ad oggi è necessaria la nomina del MC per i rischio su elencati.
Il Medico competente dovrà essere in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea in medicina e chirurgia
- Specializzazione in Medicina del Lavoro
(Allegato 7.7.6.I – Nomina e CV del MC).
(Allegato 7.7.6.II – Idoneità alla mansione).
I.C. Pablo Neruda
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8 DATI INFORTUNISTICI STORICI E REGISTRO DEGLI INFORTUNI
I Registri Infortuni della sede lavorativa de I.C, vidimati dalle ASL - Servizio Prevenzione
Igiene e Sicurezza non risultano depositato e conservato presso la sede lavorativa interessata.
E’ necessario provvedere ad acquistarlo quanto prima e farlo vidimare dalla ASL competente.
Il D.L. provvede alla corretta compilazione di tutte le parti della modulistica prevista dal
DPR 1443 e successive modifiche ed integrazioni, in occasione di eventuali infortuni di
dipendenti e alla comunicazione dei dati all’INAIL. Inoltre, ai fini del monitoraggio e dell’analisi
degli eventuali infortuni, l’ufficio incaricato provvede a darne immediata comunicazione
all’Ufficio centrale della sede principale di Roma ed al SPP nella persona del suo Referente e
delegato locale della sicurezza.
Si fa presente, ad oggi, che il registro degli infortuni non è più obbligatorio (D.Lgs n.
151/2015)
(Allegato 8.I – Registro degli infortuni)
9 PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
Relativamente all’argomento in questione, ove organi di vigilanza competenti per
territorio dovessero effettuare specifiche prescrizioni, queste verranno allegate al documento
generale se sono attinenti alla società in genere; ove queste dovessero essere di carattere
locale, queste verranno allegate alle singole relazioni specifiche delle sedi operative.
(Allegato 9.I – Prescrizioni Organi di Vigilanza)
10 PROGETTI, DOCUMENTI, CERTIFICATI E REGISTRAZIONI
Ad oggi si resta ancora in attesa di ricevere dall’ente locale (nello specifico il Comune di
Roma) tutta la documentazione relativa ai progetti, impianti autorizzazioni, permessi, certificati,
ecc per quanto riguarda le varie unità lavorative di pertinenza dell’ I.C. A titolo non esaustivo si
è fatta esplicita richiesta all’ente della seguente documentazione:
- Certificato di destinazione d’uso degli stabili di pertinenza;
- Progetto della struttura, collaudo statico e certificato di agibilità;
- Progetti, collaudi di eventuali strutture esterne (scale esterne di emergenza, ecc);
- Progetti, collaudi per impianti di sollevamento (ascensori nelle sedi, ecc)
- Ove necessario, certificato di Prevenzione Incendi di tutte le attività esistenti (attività
scuola, centrale termica, ecc) corredato della pratica inoltrata al Comando Provinciale dei
VV.F. di pertinenza locale;
- Verbali di manutenzione di impianti ed attrezzature;
- Progetti (relazioni di calcolo, certificati di collaudo, ecc.), documenti manutentivi (Registro
manutenzioni) e certificativi di conformità dei sistemi impiantistici presenti (elettrico di
illuminazione e forza motrice, di messa terra, di protezione scariche atmosferiche, di
rilevazione fumi e di allarme incendio, di climatizzazione, di elevazione ascensori, di
stazioni radio, ecc.;
I.C. Pablo Neruda
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
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- Planimetrie aggiornate degli stabili di pertinenza della scuola;
- Libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro;
(Allegato 10.I – Progetti e Certificazioni).
11 FORNITURE, APPALTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI
Le unità lavorative dell’ I.C. ripartite sul territorio sono visitate periodicamente dal
personale di imprese o di organizzazioni cui sono affidati contratti di appalto, servizi e forniture
di vario tipo. Per quanto concerne l’elencazione e la descrizione delle attività delle ditte
operanti per l’ I.C., si fa riferimento a quanto riportato in allegato alle relazioni specifiche di
valutazione dei rischi relative alle singole sedi operative.
N° Ditta Descrizione attività svolta Scadenza
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ASCENSORI
In generale le opere di manutenzione sono gestite dal Comune di pertinenza. Nella fattispecie,
si è richiesto di fare esplicita richiesta all’ente gestore e di fatto di avere a disposizione i
nominativi di tali imprese che effettuano servizi di manutenzione all’interno della scuola. Le
imprese sono scelte e direttamente gestite dall’ente. Solo alcune attività sono a completo
carico del datore di lavoro della scuola. Le attività di manutenzione ordinaria vengono fatte
quando gli alunni sono nelle rispettive aule oppure negli orari fuori dagli orari di lezione.
Qualora siano presenti delle interferenze costanti (lavori di manutenzione straordinaria,
interventi rilevanti, ecc sarà predisposto DUVRI e/o PSC qualora necessario.
Per quanto riguarda l’attività di pulizia delle aree di pertinenza della scuola, queste sono
direttamente gestite dai collaboratori scolastici e da impresa esterna (multi servizi).
L’analisi interferenziale è con la ditta della mensa. Ad oggi il servizio mensa è direttamente
gestito dal comune di Roma. Pertanto sono stati richiesti tutti i documenti autorizzativi per
l’espletamento dell’attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande. Oltre poi ai
documenti della sicurezza (DVR, ecc). Inoltre si ha la società Multiservizi per la pulizia di alcuni
spazi di pertinenza della scuola. Stessa cosa, è stato richiesto all’ente locale che gestisce tale
società la documentazione della sicurezza della società dell’impresa di pulizia. La ricarica dei
distributori automatici avviene in orario in cui non sono presenti gli alunni o stanno all’interno
delle loro aule.
(Allegato 11.I – Forniture, appalti di servizi e prestazioni).
I.C. Pablo Neruda
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12 PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
12.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
Il Servizio di Prevenzione, Protezione e Sicurezza ha predisposto un’apposita procedura di
lavoro, in accordo agli artt. 28 e 29, del D.L.vo 81/08.
La procedura fissa il metodo ed i criteri utilizzati per identificare in modo sistematico le
situazioni di potenziale pericolo presenti nell’ambiente di lavoro e nelle attività lavorative
svolte dal personale, per analizzare e quantificare in termini di severità gli scenari di rischio
individuati e adottare le azioni di natura preventiva e protettiva più idonee per minimizzare
l’esposizione al rischio.
La procedura suddetta prevede la conoscenza e l’analisi di attrezzature, apparecchiature,
posti e luoghi di lavoro, materie prime utilizzate, attività lavorative effettivamente svolte dai
lavoratori, al fine di individuare e valutare sia i rischi assoluti, sia i rischi residui, intendendo con
i primi quelli derivanti del mancato adeguamento alle norme di legge, con i secondi quelli
derivanti da una carenza nell’organizzazione del lavoro e/o formativa ed informativa dei
lavoratori, ovvero da comportamenti anomali a seguito di utilizzo non corretto delle
attrezzature di lavoro, delle sostanze e prodotti chimici, ovvero nel non rispetto delle
disposizioni, istruzioni di lavoro e delle procedure di sicurezza aziendali .
13 CRITERI PER LA RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
13.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI
I dati raccolti, ed i verbali di sopralluogo, a firma del Datore di Lavoro, sono analizzati e
valutati al fine di individuare quali delle situazioni pericolose possano rappresentare per i
lavoratori un potenziale rischio.
Tale valutazione è realizzata mediante:
a) Confronto con valori indicati
- nella legislazione nazionale (applicabile a situazioni già normate come ad es. la
movimentazione manuale, i videoterminali ecc)
- procedure amministrative (direttive ministeriali, circolari, etc.)
- norme tecniche (UNI, CEI, ISO, EN, etc.)
- direttive delle associazioni imprenditoriali
- indirizzi scientifici e disposizioni emanate dalle organizzazioni specialistiche
- internazionali (OMS, ACGIH, NIOSH, etc.)
- suggerimenti e raccomandazioni dei fabbricanti di macchine, attrezzature, etc.
Il ricorso al criterio probabilistico, secondo il quale l’entità del rischio è valutata in termini di
probabilità di accadimento (P) e gravità del danno causabile (D) secondo la formula R = (P x D).
Considerando P e D variabile da 1 a 4, avremo di conseguenza che R potrà assumere i valori
compresi tra 1 e 16 come si evince dal grafico di seguito riportato.
I.C. Pablo Neruda
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Per comodità di valutazione considereremo il valore R variabile da 1 a 4 in base all’entità del
rischio (scala dei rischi) e precisamente:
- R=1 rischio basso (valore da 1 a 2) - rischio in grado di causare infortunio di lieve entità,
con inabilità temporanea di pochi giorni; è da ritenersi tale un rischio che ha bassa
probabilità di accadimento, in quanto le misure di prevenzione esistenti sono giudicate
idonee a garantire un livello sufficiente di sicurezza per il lavoratore esposto ovvero
perché l’entità del danno causabile in caso di incidente è bassa;
- R=2 rischio medio (valore da 3 a 4) - rischio in grado di causare infortunio di media entità,
con inabilità temporanea di diverse settimane; è da ritenersi tale un rischio che ha una
certa probabilità di accadimento, in quanto è stata rilevata una carenza nelle misure di
prevenzione, ovvero l’entità del danno causabile in caso di incidente è giudicato serio a
causa della carenza delle misure di protezione;
- R= 3 rischio elevato (valore da 6 a 8) - rischio in grado di causare infortunio di elevata
entità con inabilità permanente; è da ritenersi tale un rischio che ha elevata probabilità di
accadimento in quanto vi è una evidente carenza di misure preventive ovvero perché
l’entità del danno causabile è comunque elevato in quanto vi è una carenza di misure
protettive;
- R= 4 rischio elevatissimo (valore da 9 a 16) - rischio in grado di causare la morte del
lavoratore.
Vista la tipologia di lavori normalmente svolti e la professionalità degli operatori, è da
ritenersi, in linea generale, il verificarsi di tale rischio solo in casi eccezionali.
Scala dei Danni 1. danno lieve senza interruzione del turno
di lavoro 2. danno di modesta entità con esiti solo
temporanei 3. danno significativo con esiti
permanenti, ma con invalidità solo temporanea
4. danno grave con esiti e invalidazione permanenti
Scala delle Probabilità
1. remota, poco probabile 2. bassa 3. media 4. superiore alla media, alta
Scala dei rischi Bassa entità (da 1 a 2)
Media entità (da 3 a 4)
Elevata entità (da 6 a 8)
Elevatissima entità (da 9 a 16)
1
2
3
4
2
4
6
8
3
6
9
12
4
8
12
16
PROBABILITA’
DA
NN
I
1
2
3
4
1 2 3 4
I.C. Pablo Neruda
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13.2. DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La definizione e la gestione delle misure implica l’individuazione del mix ottimale di
misure preventive (che influiscono sulla probabilità di accadimento del rischio) e protettive (che
influiscono sulle entità del danno causato), attraverso il quale modificare i profili di rischio
individuati.
Tale gestione implica:
- Adozione di misure di tipo organizzativo (informazione, formazione, addestramento ed
organizzazione del lavoro ecc.) e procedurale (mezzi di protezione collettivi e/o personali,
procedure di sicurezza, manutenzione) per ridurre e tenere sotto controllo i rischi residui.
- L’adozione di misure di tipo tecnico (dispositivi e sistemi di protezione, sostituzione
completa dell’attrezzatura di lavoro, ovvero messa a norma ed adeguamento ai requisiti
minimi di sicurezza presenti) per eliminare i rischi assoluti.
La realizzazione delle misure decise nell'ambito della precedente fase avverrà sulla base di
una pianificazione organizzativa, temporale e finanziaria, coordinata tra i vari soggetti
responsabili, ognuno per il proprio ruolo (DL, RSPP, MC, consulenti esterni e RLS).
L’attuazione delle misure, sarà verificata sulla base del piano di miglioramento ed
adeguamento, verranno, quindi, effettuate azioni di monitoraggio e controllo delle misure
adottate e valutata l’efficacia delle misure e dei risultati in termini di sicurezza raggiunti.
Successive verifiche ed eventuali aggiornamenti della presente analisi del rischio saranno
realizzate, oltre che alla scadenza periodica prestabilita, in occasione sia di eventuali modifiche
circa i cicli lavorativi, con implicazioni in materia di sicurezza sul lavoro, le attrezzature e/o gli
insediamenti, sia a fronte di nuove normative e/o disposizioni, od in caso di infortunio, anche
mancato.
14 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
14.1 DEFINIZIONI
Per quanto riguarda i requisiti di luogo di lavoro di seguito gli aspetti che verranno trattati
per le singole sedi in attuazione di quanto disposto dal Titolo II e dall’allegato IV. (Relazione
specifica della singola sede).
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro,
unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di
lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio
lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
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d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
14.2 REQUISITI DI SALUTE E DI SICUREZZA (ART 63)
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori
disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli
ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i
posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del
1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il
datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa
autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
14.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 64)
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in
ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
14.4 LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI (ART 65)
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali
chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi
il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei
anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme
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del presente Decreto Legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma
2.
14.5 LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO (ART 66)
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e
in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità
fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante
ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera,
i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e,
ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere
dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
14.6 NOTIFICHE ALL’ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO (ART 67)
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,
nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel
rispetto della normativa di settore ed essere notificati
all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e
relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione
delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro trenta giorni dalla
data di notifica
l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la
presenza di più di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle
semplificazioni di cui all’articolo 53,
comma 5.
15 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
15.1 GENERALITÀ
La metodologia si compone delle seguenti attività sequenziali:
- applicazione della linea guida di cui all’allegato I del D.M. 10 marzo 1998, con l’obiettivo
di fotografare, per quanto attiene l’aspetto antincendio, lo stato degli edifici evidenziando
gli elementi e le situazioni che rappresentano i punti di forza e di debolezza
(individuazione dei pericoli), i fattori propaganti e riducenti un possibile incendio;
I.C. Pablo Neruda
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- scelta degli elementi e delle situazioni più importanti da analizzare (valutazione dei rischi);
- applicazione dei diagrammi di Ishikawa, (o diagrammi causa effetto), per poter
individuare tutte le cause, sia primarie che secondarie, dell’evento incendio e proporre le
misure preventive e protettive antincendio (gestione dei rischi);
- applicazione del metodo di evoluzione di scenari di rischio, del tipo “if - then”, per
individuare gli scostamenti da situazioni ideali e definire le misure organizzative da
evidenziare nel Piano di Emergenza.
e si sviluppa secondo una procedura che fissa il metodo ed i criteri utilizzati per identificare in
modo sistematico le situazioni di potenziale pericolo presenti nell’ambiente di lavoro e nelle
attività lavorative svolte dal personale dell’organizzazione e dal personale esterno, analizzando
e quantificando in termini di probabilità di accadimento e di severità gli scenari di rischio
conseguenti ai pericoli individuati.
A fronte di tale analisi è possibile attribuire il livello di rischio all’edificio o all’unità
lavorativa in esame, in accordo alla classificazione prevista dal D.M. 10 marzo 1998 ovvero:
- luoghi di lavoro a rischio di incendio basso;
- luoghi di lavoro a rischio di incendio medio;
- luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
15.2 CRITERI OPERATIVI
Da un punto di vista operativo, si è proceduto nel seguente modo:
15.2.1 I FASE - FASE PRELIMINARE
15.2.2 SOPRALLUOGHI TECNICI
Il sopralluogo tecnico in tutti i luoghi di lavoro secondo la identificazione effettuata in
precedenza (unità lavorativa), è stato caratterizzato da una visita preliminare allo scopo di
raccogliere quante più informazioni al fine di effettuare correttamente la valutazione del rischio
incendio e di definire le adeguate misure di prevenzione, protezione e sicurezza da adottare.
Durante le visite e sopralluoghi, condotte con la collaborazione diretta del Referente o di
sue persone delegate in materia di sicurezza per ciascuna sede lavorativa, e mediante richieste
d’informazioni ed indicazioni, sono stati presi in considerazione:
- tipo di attività svolta dall’azienda nell’unità lavorativa in esame;
- tipo e natura dei materiali immagazzinati e manipolati;
- tipo e natura delle macchine ed attrezzature presenti sui luoghi di lavoro;
- tipo e natura degli arredi presenti sui luoghi di lavoro (eventuali);
- logistica, dislocazione e strutturazione dei luoghi di lavoro, compresi i materiali di
- rivestimento e dei materiali combustibili od esplodenti;
- individuazione del numero di persone presenti nei luoghi di lavoro (dipendenti e non),
della loro esposizione al rischio incendio e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di
emergenza, in rapporto a diversi parametri, che sono:
a) grado di informazione/formazione/addestramento;
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b) tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza;
c) presenza ed adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
d) presenza ed adeguatezza di sistemi di protezione collettivi;
e) presenza ed adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione e soccorso;
f) individuazione e localizzazione degli eventuali lavoratori diversamente abili.
15.2.3 REPERIMENTO E SUCCESSIVA CONSULTAZIONE DEI SEGUENTI DATI:
- Denuncia e/o certificazione dei principali impianti esistenti;
- Certificazioni e libretti di manutenzione delle macchine ed attrezzature impiegate;
- Registri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e delle attrezzature;
- Eventuali schede tecniche e/o manuali operativi e manutentivi delle attrezzature degli
impianti esistenti;
- stato dell’ambiente;
- Ordini di servizio, procedure, circolari interne già emanate, ecc., che in qualche modo
possono interessare la sicurezza antincendio;
- Studio e analisi dei precedenti incidenti verificatisi negli edifici e analisi della reazione
dell’organizzazione per l’emergenza operante al momento;
15.2.4 II FASE – RACCOLTA DATI
I dati sono stati raccolti mediante interviste al personale incaricato.
15.2.5 III FASE – VALUTAZIONE DEI RISCHI
I dati raccolti sono stati analizzati e valutati al fine di:
- verificare quali delle situazioni pericolose, individuate nell’analisi precedente, possano
rappresentare un potenziale rischio;
- valutare la probabilità che il rischio si concretizzi e, quindi, che si possono manifestare i
danni;
- stimare l’entità del danno per i lavoratori esposti direttamente ed indirettamente al
rischio;
- attribuire il livello di rischio all’intero edificio e a specifiche parti di esso.
Il criterio operativo definito ed applicato si basa sui dati acquisiti e analizza, per ciascun
luogo di lavoro o per zone di lavoro omogenee, tre parametri fondamentali che concorrono a
determinare la suddetta classificazione:
- Parametro I: presenza di materiali / sostanze infiammabili;
- Parametro II: presenza di sorgenti d’innesco;
- Parametro III: possibilità di propagazione
A ciascuno di tali parametri viene attribuita una quantificazione articolata su tre livelli (B =
basso; M = medio; E = elevato); detti parametri definiti ed i relativi livelli di valutazione sono
riportati nelle seguenti tabelle.
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15.2.6 TAB. 1 – PRESENZA DI MATERIALI /SOSTANZE INFIAMMABILI
Parametro I Presenza di materiali / sostanze infiammabili
Valutazione Definizione
B = bassa Presenza di sostanze e materiali a basso tasso di infiammabilità;
strutture ed arredi a basso tasso di infiammabilità.
M = media Ridotta presenza di sostanze e materiali infiammabili; strutture ed arredi
a medio tasso di infiammabilità
E = elevata Elevata presenza di sostanze infiammabili; presenza di sostanze
altamente infiammabili; strutture, materiali ed arredi ad elevato tasso di
infiammabilità
15.2.7 TAB. 2 – PRESENZA DI SORGENTI DI INNESCO
Parametro II: Presenza di sorgenti di innesco
Valutazione Definizione
B = bassa
Condizioni di esercizio ed attività che offrono scarse possibilità di
favorire la fase iniziale dello sviluppo dell’incendio; assenza o presenza
ridotta di sorgenti di innesco.
M = media Condizioni di esercizio ed attività che possono favorire la fase iniziale
dello sviluppo dell’incendio; presenza di sorgenti di innesco.
E = elevata Condizioni di esercizio ed attività che presentano notevoli probabilità di
favorire la fase iniziale dello sviluppo dell’incendio; presenza diffusa di
sorgenti di innesco.
15.2.8 TAB. 3 – POSSIBILITÀ DI PROPAGAZIONE
Parametro III: Possibilità di propagazione
Valutazione Definizione
B = bassa Logistica dei locali, condizioni di esercizio ed attività che offrono
limitata probabilità di propagazione dell’incendio.
M = media Logistica dei locali, condizioni di esercizio ed attività che offrono
media probabilità di propagazione dell’incendio.
I.C. Pablo Neruda
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E = elevata Logistica dei locali, condizioni di esercizio ed attività che offrono
elevata probabilità di propagazione dell’incendio, anche nella sola fase
iniziale dello sviluppo dell’incendio.
La classificazione della probabilità di accadimento di un incendio nei locali o aree
omogenee di lavoro deriverà dalle condizioni delle valutazione dei singoli parametri secondo lo
schema riportato nella seguente Tab. 4.
15.2.9 TAB. 4 – LIVELLO DI PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO
Parametro Livello probabilità accadimento
I II III Valutazione
B B B Probabilità bassa
M M M Probabilità media
E E E Probabilità elevata
Inoltre si stabilirà il livello di danno, cioè le conseguenze che l’incendio potrebbe avere
sulle persone presenti, verificando, tramite un quarto parametro, l’adeguatezza delle misure
antincendio già esistenti.
Nella seguente Tab. 5, tramite il parametro IV, sono riportati i possibili livelli di
rispondenza delle misure di sicurezza esistenti alle norme del D.M. 10.3.1998 e della normativa
vigente in materia di sicurezza antincendio.
Con questa ulteriore ed indispensabile analisi si può meglio valutare l’eventuale
inefficienza dei dispositivi, impianti, attrezzature antincendio attualmente presenti, al fine di
poter stabilire le misure aggiuntive e/o alternative che garantiscono la necessaria adeguatezza
dello stesso sistema ai reali rischi presenti all’interno dell’azienda e alle disposizioni delle leggi.
15.2.10 TAB. 5 – ADEGUATEZZA DELLE MISURE GIÀ ESISTENTI
Parametro IV Adeguatezza delle misure già esistenti
Valutazione Definizione
I = INSUFFICIENTE Mezzi di estinzione e vie di uscita non rispondenti alle
normative vigenti
S = SUFFICIENTE Mezzi di estinzione o vie di uscita non rispondenti alle
normative vigenti
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B = BUONA Mezzi di estinzione e vie di uscita rispondenti alle
normative vigenti
La valutazione del livello di rischio scaturirà dalla valutazione complessiva dei quattro
parametri definiti.
15.2.11 IV FASE – GESTIONE DEI RISCHI
La gestione dei rischi implica l’individuazione del mix ottimale di misure preventive (che
influiscono sulla probabilità di accadimento del rischio) e protettive (che influiscono sull’entità
del danno), di adeguamento e di miglioramento.
Per misure di adeguamento, si intendono quelle misure la cui attuazione è necessaria per
poter rispettare le prescrizioni di sicurezza dettate dalla Legislazione Nazionale in materia di
prevenzione incendi.
Per misure di miglioramento, si intendono quelle misure la cui attuazione è necessaria per
poter migliorare il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività, che in esse si svolgono.
Le misure di adeguamento e miglioramento possono essere ulteriormente classificate in:
- misure di tipo tecnico: sono quelle tese a strutturare gli impianti, le attrezzature le aree ed
i locali di lavoro in maniera da ridurre al minimo il livello di rischio di incendio,
compatibilmente con i cicli di produzione ed i materiali/sostanze utilizzati in azienda;
- misure di tipo organizzativo - gestionale; sono quelle tese ad assicurare e mantenere
costanti nel tempo i livelli di sicurezza definiti ed approntati;
- informazione e formazione dei lavoratori; è tesa a condizionare il comportamento umano
in maniera da rendere i lavoratori in grado di utilizzare correttamente materiali,
attrezzature, macchinari pericolosi e di adottare i comportamenti richiesti in caso di
emergenza.
Le misure di sicurezza antincendio, secondo quanto previsto nella normativa specifica
possono essere:
• misure di protezione attiva che sono:
- misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
• misure di protezione passiva che comprendono:
- le misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
- resistenza al fuoco delle strutture
- compartimentazione
• informazione e formazione dei lavoratori
• controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio.
Una volta individuate le misure da adottare, tra quelle indicate sopra, si deve:
- Verificare la concreta applicabilità degli interventi suddetti e valutare la loro efficacia;
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- Programmare la tempistica e l’impegno finanziario necessario per la concreta messa in
atto degli interventi previsti;
- Programmare le procedure di esecuzione, verifica e monitoraggio e i controlli periodici
per accertare l'efficacia e l'efficienza delle misure attivate.
L’individuazione delle misure da adottare è stata fatta utilizzando diagrammi “cause
effetto” e la decisione in merito alla scelta della misura da realizzare raggiunta mediante
riunioni del gruppo di lavoro tenendo conto dei vincoli di legge e della fattibilità tecnico
economica.
15.2.12 V FASE – ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La realizzazione delle misure, che deriva da quanto valutato finora, avviene sulla base di
una pianificazione organizzativa, temporale e finanziaria del Datore di Lavoro e resa nota ai vari
soggetti interessati (RSPP, MC.).
Successive verifiche ed eventuali aggiornamenti della presente analisi del rischio saranno
realizzate, oltre che alla scadenza periodica prestabilita, in occasione sia di eventuali modifiche
circa i cicli lavorativi, con implicazioni in materia di sicurezza sul lavoro, le attrezzature e/o gli
insediamenti, sia a fronte di nuove normative e/o disposizioni, od in caso di infortunio, anche
mancato.
15.2.13 VI FASE - MONITORAGGIO
Il Servizio di PPS aziendale ha messo a punto un apposito documento programmatico,
denominato Piano di Miglioramento e Controllo (descritto nel capitolo Piano di miglioramento),
attraverso il quale formalizzare la pianificazione degli interveti prescritti a fronte della
valutazione eseguita insieme all’ I.C. Olga Rovere.
Il metodo sopra descritto oltre a rispondere in maniera esaustiva ai requisiti richiesti dalla
legge, è basato su un criterio operativo sistematico (raccolta dati) ed analitico (procedura di
valutazione), ha la possibilità di poter essere documentato fornendo pertanto un riscontro
oggettivo delle attività svolte ed ha la caratteristica di agevolare la successiva fase di definizione
delle misure in quanto le valutazioni attribuite ai parametri che costituiscono la classificazione
del livello già evidenziano i settori e le aree su cui intervenire al fine di ridurre la probabilità di
insorgenza degli incendi e declassificare conseguentemente il livello di rischio.
16 USO DELLE ATTEZZATURE DI LAVORO
16.1 DEFINIZIONI (ART 69)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso
come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
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b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
16.2 REQUISITI DI SICUREZZA (ART 70)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari
di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie
di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V. 31
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro
costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del
Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547(N), ovvero dell’articolo 28 del
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla
legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata
conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile
al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità
nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le
procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei
confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita
prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione,
oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del
fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato,
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risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
16.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 71)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti
di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature
di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI. 33
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo
18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di
lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N), per migliorarne le condizioni di
sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3)
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo,
sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione
dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell’ergonomia.
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7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni
fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle
buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine
di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di
dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona prassi
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato
di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere
effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede
dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione
dell’ultimo controllo con esito positivo.
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di
lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle
ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel
termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con
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le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano
la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i
criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti
con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali34, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione
consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente
all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
16.4 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO (ART 72)
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi
o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1,
attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di
cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del
noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti
l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare
formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui
all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
16.5 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (ART 73)
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
I.C. Pablo Neruda
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2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano
una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione.
16.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO - ATTREZZATURE
Rilievo
Nella sede in esame, durante il sopralluogo, è emerso che le attrezzature di cui si fa uso sono le
seguenti:
• personal computer per le attività di segreteria - amministrazione (attrezzature ad esso
connesso – stampante, scanner, fotocopiatrice, ecc);
• tavolo, sedie ed attrezzature tipiche da ufficio;
• telefoni, fax, calcolatrice, spillatrice, timbri, ecc;
• Attrezzi manuali d’ufficio di uso comune
• armadi per l’archiviazione di documenti;
• proiettori;
• Banchi, sedie, lavagne;
• lavagne a fogli di carta;
• Lavagne luminose;
• Attrezzature per le pulizie;
• Strumenti di uso comune per svolgere le attività didattiche (gessi, pennarelli, penne,
libri, quaderni ,ecc.)
• Macchine ed attrezzature specifiche di laboratorio informatica;
• Forno per la ceramica;
• Attrezzature per attività in palestra
Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro utilizzate durante il sopralluogo è emerso che si fa
uso sistematico di apparecchiature di pc ed attrezzature ad esso connesse per quanto riguarda
I.C. Pablo Neruda
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il profilo di amministrativo. Su informativa del D.L. tale attività è comunque inferiore alle 20 ore
settimanali. Le attrezzature utilizzate, pc, sono tutte marcate CE; non risultano agli atti della
società i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. I cavi di tali attrezzature
risultano essere ben posizionati ma non sono tutti posizionati all’interno di canaline porta cavi.
Si consiglia di posizionare i cavi in apposite canaline porta cavi al fine di rendere migliore la
postazione del dipendente.
Il posizionamento della stampante è esterno alle aree di lavoro degli amministrativi. Gli arredi
presenti non recavano intralcio alla normale circolazione. Gli armadi presenti nelle stanze di
lavoro, non sono tutti ancorati alla pareti. All’interno i ripiani non hanno scritto il carico
massimo applicabile e sopportabile dallo stesso ripiano. Gli arredi associati alle postazioni del
pc, tavolo, risultano in parte essere in linea con le disposizioni degli addetti al VDT.
Nello svolgimento della loro attività, gli amministrativi, utilizzano attrezzature tipiche da ufficio.
Stessa cosa per quanto riguarda le attrezzature da VDT nei laboratori; tavoli, sedie non
risultano completamente tutti in linea con le diposizioni dei VDT; i cavi presenti seppur non
rechino intralcio alla circolazione sono liberi – andrebbero canalizzati al fine di evitare pericoli
aggiuntivi.
Per quanto riguarda i docenti che svolgono l’attività di docenza, le attrezzature che utilizzano,
sono lavagne a fogli di carta, lavagne con gessi (verificare la presenza o meno di eventuali
allergie alle polveri di gesso), proiettori, lavagne luminose. Ad oggi utilizzano, per poco tempo
durante l’arco della giornata lavorativa, attrezzature munite di VDT per le sole registrazioni di
presenze, voti, ecc (registro elettronico). Le attrezzature per le quali è prevista la marcatura CE
ne sono dotate. I cavi non recavano intralcio. Gli armadi, sia essi quelli nelle stanze che lungo i
corridoi (come già segnalato è opportuno che questi siano eliminati dai corridoi) non sono
fissati a parete e neanche a soffitto. Sui ripiani non c’è scritto il carico massimo sopportabile. E’
opportuno fissare a parete. E’ opportuno togliere tutti gli arredi (armadi, scaffali, ecc) dalle
aule. Qualora non fosse possibile, è necessario fissare a parete, evitare spigoli vivi, non
sovraccaricare i singoli ripiani (quando presenti).
Le attrezzature utilizzate per le pulizie in parte sono nel bagno in parte lungo i corridoi. I
prodotti delle pulizie sono all’interno dei carrelletti oppure in apposite stanze chiuse. Si ricorda
che non devono essere lasciate all’interno dei carralletti i prodotti delle pulizie. Si resta ancora
in attesa di avere elenco dei prodotti utilizzati dal personale per lo svolgimento delle pulizie. (da
parte dei collaboratori scolastici) ed anche elenco dei prodotti utilizzati dalla multi servizi.
Non si ha nulla sulla modalità di smaltimento del toner delle stampanti. E’ opportuno non
gettare tale materiale in cassonetti ma è opportuno stipulare idoneo contratto per smaltimento
del toner con apposita società.
Le macchine e le attrezzature presenti (da ufficio o relative alla minuta manutenzione) sono
tutte di tipo semplice e non richiedono particolare addestramento, sono comunque provviste di
certificazione, libretto d’uso e manutenzione.
Le macchine e le attrezzature da laboratorio lasciate in uso, se di nuova costruzione sono tutte
rispondenti alle nome, sono state installate correttamente, dotate di targhetta identificativa e
di libretti d’uso e manutenzione. Il personale docente stabilisce in piena autonomia, di volta in
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volta, il tipo di esercitazioni da effettuare e le macchine ed attrezzature da utilizzare. E’ nella
professionalità specifica del profilo dei predetti docenti, la conoscenza e l’adozione delle misure
di prevenzione e protezione relative alle macchine ed attrezzature utilizzate, ed ai dispositivi di
protezione individuale necessari, Gli stessi docenti, in qualità di preposti, hanno il compito di
informare e formare gli allievi che accedono ai laboratori ed alle sperimentazioni, sui rischi
derivanti dall’uso delle macchine ed attrezzature. ll personale tecnico in forza ai laboratori
coadiuva i Docenti e cura la pulizia e piccola manutenzione delle apparecchiature, la loro
registrazione nell’apposito registro e la tenuta dei relativi libretti d’uso e manutenzione.
Il personale è dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale e addestrato al loro uso.
Nello svolgere la loro attività di insegnanti, i docenti, quando devono far uso di proiettori,
lavagne luminose oppure LIM si recano con gli alunni nelle apposite stanze idoneamente
attrezzate.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività fisica, questa viene svolta ogni tanto all’esterno
ma quasi sempre all’interno della palestra. Si ricorda di fare un check sulle attrezzature, sui
fissaggi di quadri svedesi, spalliere, ecc.
Misure
Garantire sempre la piena funzionalità del PC e di tutte le attrezzature ad esso connesso; nel
caso di acquisto di nuove attrezzature, acquistare attrezzature CE; mantenere libretti di uso e
manutenzione; sistemare tutti i cavi delle attrezzature di lavoro in apposite canaline e tenerli
fascettati al fine di evitare rischi aggiuntivi (corti circuiti, inciampi, ecc).
Nelle fasi di utilizzo del proiettore, delle lavagne luminose posizionare in maniera corretta e
senza pericolo di inciampo i cavi di alimentazione. Utilizzare prolunghe certificate al fine di
posizionare correttamente le attrezzature di lavoro elettriche.
Posizionare le stampanti lontano dall’operatore addetto al VDT; garantire in fase di sostituzione
del toner, aperture delle finestre; dotare di appositi DPI il personale che va a sostituire il toner;
tenere lontano dall’operatore la stampante; nelle fasi di sostituzione del toner della tenere
aperte le finestre. Posizionare la stampante vicino a delle superfici finestrate.
Garantire sempre che venga rispettato il carico massimo applicabile su ogni mensola, ripiano,
ecc; scrivere su ogni scaffale/pensile il carico massimo sopportabile. Eliminare gli armadi dalle
aule, lungo i corridoi (vie di fuga). Fissare gli scaffali a parete. Eliminare il materiale sugli armadi;
Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di
sicurezza riportati nell’ allegato V del D.Lgs. 81/08. Le attrezzature di lavoro costruite secondo
le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo
19settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3
dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08. Saranno messe a disposizione dei lavoratori
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esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute
e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del
D.Lgs. 81/08,
il datore di lavoro prenderà in considerazione:
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno
rispettate tutte quelle riportate nell’ allegato VI del D.Lgs. 81/08.
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un
preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso.
Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:
siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione
siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro
per le quali lo stesso è previsto. Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo
iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni
eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento. Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:
a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,
ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività. I controlli, volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da
persona competente. I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli
relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
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Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso disporranno di ogni necessaria informazione e
istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
alle condizioni di impiego delle attrezzature;
alle situazioni anormali prevedibili.
I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature
di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08 Tutte le informazioni e le
istruzioni d’uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati
e ci si accerterà che esse siano state recepite.
Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’ art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, verrà impartita una formazione
adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro,
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Rischio
R=PxD = 2*2
17 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI
17.1 DEFINIZIONI (TRATTO DALL’ART. 74 DEL D.L.VO 81/08)
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
17.2 OBBLIGO DI USO (TRATTO DALL’ART. 75 DEL D.L.VO 81/08)
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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17.3 REQUISITI DEI DPI (TRATTO DALL’ART. 76 DEL D.L.VO 81/08)
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475,
e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra
loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.L.vo 04.12.92 n. 475,
2. I DPI di cui al punto 1 devono:
- essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio
maggiore,
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro,
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore,
- poter essere adattati all’utilizzazione secondo le sue necessità,
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere
tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia
nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
17.4 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (TRATTO DALL’ART. 77 DEL D.L.VO 81/08)
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui
alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
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c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2,
fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
17.5 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (TRATTO DALL’ART. 78 DEL D.L.VO 81/08)
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro
nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano
i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna
dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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17.6 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO (TRATTO DALL’ART. 79 DEL D.L.VO 81/08).
1. Il contenuto dell ’ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di
quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al
decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
17.7 MODALITA’ DIMPIEGO E DISTRIBUZIONE DEI DPI AI LAVORATORI.
Il SPP organizza un incontro informativo con i lavoratori che dovranno utilizzare i DPI, nel corso
del quale illustrerà quando dovranno essere utilizzati e come, sulla base di quanto riportato
nella nota informativa allegata al DPI.
17.8 VALUTAZIONE NELL’USO DEI DPI.
Rilievo
Nella sede in esame, durante il sopralluogo, è emerso che per le attività in essere si fa uso di
DPI per quanto riguarda il solo personale ATA (collaboratore scolastico addetto alle pulizie).
Non è presente però agli atti lettera di consegna. In ogni modo si fa uso solo di mascherina e di
guanti ma non di scarpe. SI consiglia utilizzo anche di scarpe antiscivolo. Non si fa uso dei DPI
per la sostituzione del toner – guanti e mascherina monouso. Provvedere alla loro consegna
con apposita lettera. (Allegato 17.8.I – Lettera di consegna dei DPI). Stessa cosa dicasi per
l’addetto che si occupa delle fotocopie. Provvedere alla consegna di idonei DPI per lo
svolgimento delle fotocopie (guanti, mascherina, ecc). Si raccomanda di tenere sempre aperta
la porta e la finestra per i giusti ricambi di aria specie in fase di fotocopia e cambio/sostituzione
del toner.
Misure
Predisporre lettera di consegna dei DPI ai dipendenti. Consegnare DPI per pulizie e per
sostituzione del toner. SI consiglia visita medica per chi si occupa di fare le fotocopie e per i
collaboratori scolastici per le pulizie dei locali.
Rischio
R=PxD = 2*2
18 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
18.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 80)
Obblighi del datore di lavoro
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1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati
dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente
comma 1, tenendo In considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure
tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in
sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel
tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al
comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso
e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni
contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle
direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
18.2 REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 81)
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive
comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli
impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati
secondo le pertinenti norme tecniche.
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18.3 LAVORI SOTTO TENSIONE (ART. 82)
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in
cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della
tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle
norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di
lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività..
2. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono definiti i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi
della legislazione vigente.
18.4 LAVORI IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE (ART. 83)
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla
tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti
norme tecniche.
18.5 PROTEZIONI DAI FULMINI (ART. 84)
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
18.6 PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE (ART. 85)
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente
esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili
infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
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2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui
al presente Decreto Legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all’ALLEGATO IX.
18.7 VERIFICHE E CONTROLLI (ART. 86)
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità
di vigilanza.
18.8 VALUTAZIONE RISCHIO IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Rilievo
Vedere apposita relazione specifica.
19 SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
19.1 CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 161)
1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per
regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2 bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
19.2 DEFINIZIONI (ART 162)
1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di
sicurezza”: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul
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luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o
causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle
uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle
specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di
un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da
una illuminazione di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato
alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un
determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale
trasparente o semitrasparente,
che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una
superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito
dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce
umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma
convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo
attuale per i lavoratori.
19.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 163)
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28,
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi,
ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il
datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui
agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a
situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il
datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie,
secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
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3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva,
fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’ALLEGATO
XXVIII.
19.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART 164)
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le
misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa
ovvero dell’unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni
precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza,
soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e
specifici da seguire.
19.5 VALUTAZIONE RISCHIO SEGNALETICA DI SICUREZZA
Rilievo
Vedere apposita relazione specifica.
20 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
20.1 CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 167)
1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione
manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente Titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere,
tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari,
muscolotendinee e nervovascolari.
20.2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 168)
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
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comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed
in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di
sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure
adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente
articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone
prassi e alle linee guida.
20.3 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (ART 169)
1. Tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre
caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità
di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle
corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
20.4 VALUTAZIONE RISCHIO MMC
Rilievo
Nella sede in esame e per quanto riguarda l’attività svolta dai dipendenti dell’istituto per
quanto riguarda il rischio MMC, si fa presente che su informativa ricevuta dal D.L., i dipendenti
non spostano e/o movimentano carichi pesanti (maggiore di 3 kg) (Allegato 20.4.I –
Dichiarazione del D.L. su MMC). Nello specifico però, analizzata l’attività, che consiste nelle
operazioni di movimentazione di arredi scolastici, in prevalenza di peso contenuto (banchi e
sedie, armadi, ecc) per la predisposizione di locali ad uso didattico e lo svolgimento delle
attività di pulizia, potrebbe capitare che il personale interessato (collaboratore scolastico ed
ATA – assistente tecnico) potrebbe sollevare carichi maggiori dei tre kg. Pertanto si consiglia
visita dal MC per tale rischio.
Un altro gruppo omogeneo da valutare per tale rischio è il personale docente (scuola infanzia).
Nel corso dello svolgimento dell’attività potrebbe essere necessario prendere in braccio i
bambini. Sebbene il D.L. dichiari che il personale solleva raramente i bambini, si consiglia in ogni
modo controllo per tale gruppo omogeneo da parte del MC.
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La movimentazione è significativa anche nell’assistenza ad allievi/alunni portatori di disabilità
motoria. Nello specifico, si parla di insegnati di sostegno. Da segnalare che alla data di
redazione del presente documento, seppur richiesto, non si è avuto nessun riscontro sulla
presenza o meno di alunni con disabilità motoria e se gli stessi sono direttamente assistiti da
insegnante di sostegno.
Misure
− Garantire sempre il rispetto delle norme sullo spostamento dei carichi. Qualora le
condizioni sopradescritti mutino, rivedere la valutazione dei rischi ed eventualmente
nominare il MC.
− Garantire sempre il rispetto per i limiti di sollevamento dei carichi. (massimo 20 Kg per
le donne e 25 per gli uomini); nel momento in cui dovessero cambiare questi
presupposti provvedere ad idonea formazione circa la movimentazione manuale dei
carichi.
− Lo spostamento degli arredi scolastici deve avvenire in collaborazione di più personale e
non in maniera autonoma; non sollevare mai carichi troppo elevati, ecc
− Nel caso di difficoltà motoria è opportuno identificare nel piano terra la collocazione
migliore per abbassare il rischio di tale aspetto;
Rischio
R=PxD = basso
21 ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
21.1 CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 172)
1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso
di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente Titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale
attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
21.2 DEFINIZIONI (ART 173)
1. Ai fini del presente Decreto Legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il
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software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
21.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART 174)
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base
alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in
conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV.
21.4 SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO (ART 175)
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1,
il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario
di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di
lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come
tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario
complessivo di lavoro.
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21.5 SORVEGLIANZA SANITARIA (ART 176)
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con
particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la
successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua
richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione
visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
21.6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART 177)
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il
datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo
174;
2) le modalità di svolgimento dell’attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1, lettera
21.7 VALUTAZIONE RISCHIO VDT
Rilievo
Nella sede in esame, sebbene su informativa del DL nessun lavoratore è soggetto a tale rischio
in quanto il PC – VDT è utilizzato per un monte orario inferiore alle 20 ore settimanali (allegato
21.7.I – Dichiarazione D.L. sull’uso dei VDT) è necessario di fatto analizzare la loro attività. Nello
specifico, il dipendete collaboratore ATA addetto alla segreteria, svolge la sua attività al VDT e
pertanto seppur possa intervallare tale attività con altre, la sua totalità del tempo lo passa al
PC. Pertanto alla luce di ciò, si consiglia di effettuare controlli di sorveglianza sanitaria per
rischio specifico (VDT). Pertanto nomina del MC per attività al VDT per gli addetti alla
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segreteria. Stessa cosa vale per il DSGA. L’attività svolta dagli alunni al PC è comunque inferiore
alle venti ore settimanali (su informativa del D.L.). Per quanto riguarda il collaboratore che si
occupa dell’assistenza tecnica al PC, su indicazione del D.L. questo non svolge attività superiore
alle venti ore settimanali davanti al PC – VDT; anche in questo caso si consiglia di effettuare
controlli sanitaria per protocollo specifico di addetto al VDT. Scheda rischio mansione per
attività di VDT. (SR_01_VDT).
Per quanto riguarda la valutazione del rischio di VDT, sebbene il D.L. abbia dichiarato che i suoi
dipendenti e nel caso più esteso anche gli alunni nel momento in cui prestano la loro attività
didattica nei laboratori di informatica, non sono soggetti a rischio di VDT in quanto effettuano
la loro lavorazione per un tempo inferiore alle venti ore settimanali, si analizzano come
previsto tutte le postazioni di lavoro dove operano gli addetti e si controllano se sono
rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in ambito di VDT.
Per quanto riguarda le postazioni degli amministrativi ATA che svolgono attività al VDT per le
mansioni di segreteria, hanno postazioni con tavolo, sedie ed attrezzatura che sono
generalmente in linea con le disposizioni previste; per quanto riguarda gli altri aspetti che
riferisce la norma spazio, illuminazione, rumore, radiazioni, parametri microclimatici ed
interfaccia elaboratore/uomo si possono ritenere idonei. Stessa cosa vale per i laboratori di
informatica; rispecchiamo in linea di massima i requisiti previsti dalla norma (in alcuni casi le
postazioni hanno la luce naturale che riflette – sono presenti schermature; in altri casi la luce è
posta frontalmente. Di fatto, in un situazione del genere è prevista una ricollocazione delle
postazioni al fine di rispettare tutte le indicazioni previste per l’ uso delle attrezza munite di
VDT.
Misure
− Controllare il rispetto del monte orario di lavoro al VDT; nel caso in cui le ore superino le
20 settimanali, è obbligatorio nominare il MC per attività di VDT;
− SI consiglia nomina MC per addetti alla segreteria, addetti ai laboratori di informatica;
− Rispettare le indicazioni dell’allegato XXXIV e delle linee guida sull’uso dei VDT;
− Sottoporre a sorveglianza sanitaria i dipendenti della società qualora sia prevista visita
medica;
− Formare ed informare i dipendenti sui rischi specifici dell’attività svolta al pc;
− Garantire sempre il rispetto delle norme sull’utilizzo dei VDT.
Rischio
R=PxD = 2*2
22 AGENTI FISICI
22.1 DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 180)
1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli
ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti
esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si
applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo
IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e sue successive modificazioni.
22.2 MICROCLIMA
Il clima è l’insieme di parametri fisici che definiscono l’ambiente in cui viviamo ed ha
un’influenza sul comportamento dell’uomo condizionandone le abitudini, l’attività lavorativa e
lo stato di benessere e salute.
Quando si fa riferimento ad ambienti chiusi, termicamente isolati, riscaldati durante la
stagione fredda e raffreddati durante il periodo estivo con il risultato di avere un clima diverso
da quello esterno si parla di microclima.
I parametri che influenzano il microclima e le sensazioni di benessere o disagio sono:
- temperatura dell’aria dell’ambiente interno;
- temperatura delle superfici interne delle pareti (temperatura radiante);
- ricambi d’aria;
- purezza dell’aria introdotta negli ambienti;
- umidità relativa;
- velocità dell’aria.
Oltre a questi fattori, per valutare correttamente le condizioni di benessere, si devono
prendere in considerazione anche:
- lo stress;
- la conflittualità;
- l’organizzazione del lavoro;
- l’affollamento;
- la presenza di microinquinanti;
- la presenza di sorgenti di calore.
Il corpo umano tende a mantenere costante la propria temperatura a circa 37° C e in
funzione del clima è in grado di attivare dei meccanismi fisiologici capaci di riscaldarlo o
raffreddarlo.
Ad esempio, a seguito di uno sforzo fisico il corpo tenderà a disperdere l’eccesso di calore
mediante sudorazione, viceversa in un ambiente freddo, i brividi e l’aumentato metabolismo
tenderanno a compensare una più elevata sottrazione di calore dal corpo verso l’ambiente.
Questi meccanismi dipendono oltre che dall’attività svolta anche dall’ambiente in cui
queste attività vengono eseguite (dalla temperatura, dall’umidità, dalla velocità dell’aria, ecc.).
I rapporti tra parametri ambientali e l’energia termica prodotta dall’uomo determinano le
condizioni di benessere o malessere termico.
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L’insieme dei parametri che condizionano gli scambi termici tra uomo e ambiente è
definito bilancio termico (B) e viene espresso con la seguente formula:
L’unità di misura è il Watt al metro quadrato, dove:
M = calore metabolico prodotto dall’organismo umano;
C = calore dissipato (-) o accumulato (+) per convezione e cioè il calore sottratto o
trasmesso dal contatto con l’aria dell’ambiente circostante;
R = calore dissipato (-) o accumulato (+) per irraggiamento e cioè trasmesso sotto forma
di radiazione termica dai corpi caldi;
E = calore dissipato attraverso l’evaporazione (sudorazione).
L’obiettivo dei meccanismi di termoregolazione umana è quello di far si che il bilancio
tenda al valore zero.
Questo equilibrio non è da intendersi però come condizione ottimale di confort termico
che si determina, invece, prendendo in considerazione parametri fisici (temperatura, umidità,
etc.), ambientali e fisiologici nonché la reazione soggettiva dei lavoratori in un determinato
ambiente.
Per quanto attiene ai parametri fisici, gli intervalli di confort ambientale nel periodo estivo
ed invernale, sono indicati nel diagramma psicometrico ASHRAE nel quale si evincono come
dati indicativi:
- nel periodo invernale temperature operative che vanno da 20 a 24 gradi centigradi;
- nel periodo estivo temperature operative che vanno da 24 a 26,5 gradi centigradi.
con umidità relative che variano tra il 30 e il 70%.
A questi dati si aggiunge come riferimento per la velocità dell’aria un valore pari a 0.17
metri al secondo.
Tra i parametri ambientali si prende in considerazione:
- l’affollamento;
- l’inquinamento indoor, ovvero la presenza di microinquinanti prodotti da arredi, vernici e
smalti utilizzati per le imbiancature delle pareti, radon, fumo, etc;
- la presenza di sorgenti di calore (attrezzature, lampade)
In merito a quest’ultimo punto, le attrezzature di lavoro non devono rappresentare una
fonte di calore indesiderata. In tal caso occorrerà procedere o alla sostituzione o modifica degli
apparati ovvero all’installazione di sistemi per lo smaltimento del calore in eccesso ad esempio
attraverso l’installazione di impianti di condizionamento dell’aria.
Un aspetto da non sottovalutare è quello dell’organizzazione del lavoro.
Svolgere attività monotone, poco gratificanti, a basso contenuto professionale e ridotte
prospettive di carriera determina nei lavoratori situazioni di conflittualità e disagio.
Disagio che può sfociare in insoddisfazione rispetto al microclima di un ambiente.
0=−±±= ERCMB
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In questo caso, quindi, l’ottenimento di migliori condizioni microclimatiche rappresenta
un falso obbiettivo, che bisogna riconoscere per poter indirizzare i nostri sforzi verso le reali
cause di disagio.
Per questo, al fine di valutare le reazione dei soggetti sono stati elaborati degli indici
mediante i quali si possono prevedere le sensazioni di benessere termico per diverse situazioni
microclimatiche.
Uno di questi indici è quello che prende in considerazione il giudizio delle persone
soggette a diversi microclimi, ovvero il gradimento delle condizioni ambientali, basato su una
scala di sensazione termica.
Si tratta dell’indice PMV (responso medio prevedibile sulla sensazione termica) cui viene
attribuito valore 0 in caso di ambiente giudicato confortevole, valore 3 situazione di molto
caldo e valore –3 situazione di molto freddo.
PMV Sensazioni termiche
- 3 Molto freddo
- 2 Freddo
- 1 Leggermente freddo
0 Neutro
1 Leggermente caldo
2 Caldo
3 Molto caldo
Dagli studi realizzati, utilizzando un altro indice PPD (prevedibile media percentuale di
persone insoddisfatte rispetto alle condizioni di “benessere” si è visto che non si può avere più
del 65% di risposte pienamente favorevoli nei confronti di una situazione ambientale di
temperatura e umidità relativa considerata confortevole. A questa corrisponde una percentuale
significativa di 5% di insoddisfatti.
Quest’ultima percentuale è presa come riferimento per qualificare le situazioni di
benessere.
Percentuale di insoddisfatti a diversi valori di PMV
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PMV = 0 →→→→ PPD = 5%
PMV = ±0.5 →→→→ PPD = 10%
All’interno degli ambienti è necessario far si che non siano solo i sistemi di
termoregolazione umana a garantire il benessere termico dell’individuo, ma è necessario
mantenere i parametri microclimatici a valori ottimali. Questa condizione è ottenibile
mediante:
- progettazione dei locali e la loro disposizione;
- isolamento termico delle pareti esterne;
- qualità dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione;
- controllo dell’effetto serra provocato da grandi vetrate attraverso il corretto
orientamento dei locali;
- organizzazione del lavoro;
- protezione delle sorgenti di calore radiante;
- evacuazione del calore in eccedenza attraverso un adeguato sistema di ventilazione;
- acclimatare le persone che operano in ambiti caldi o freddi evitando il passaggio
frequente da locali a temperature molto diverse prevedendo delle pause in locali
correttamente climatizzati;
- limitare l’intensità del lavoro fisico o il permanere in posizioni immobili per lunghi periodi.
Gli impianti di climatizzazione sono gli strumenti attraverso cui garantire il “benessere
termoigrometrico”; di conseguenza la loro progettazione è funzione del bilancio termico
dell’ambiente.
Qualora fosse necessario nelle sedi in esame verrà analizzato il problema nelle singole relazioni
specifiche.
PMV
% P
PD
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22.3 VALUTAZIONE MICROCLIMA
Rilievo
Nella sedi in esame per quanto riguarda l’analisi del microclima, c’è da precisare che tutti i locali (sede centrale e relative succursali) di pertinenza e dove vengono svolte le attività (aule, laboratori, palestre, ecc) sono dotati di superfici finestrate apribili che permettono di effettuare i ricambi di aria. Solo in una delle sedi sono presenti gli uffici amministrativi e dirigenziali. In tali locali sono presenti split CDZ che gestiscono, insieme ai caloriferi (centrale termica) le varie temperature nei mesi invernali ed estivi. Del CDZ non si hanno documenti che attestino la pulizia dei filtri. A seguito dell’informativa ricevuta dal D.L., i dipendenti ad oggi non risentono di tale aspetto. Per quanto riguarda le palestre, il riscaldamento è fatto ad opera di convettori; ad oggi non risultano agli atti del D.L. documenti che attestino la pulizia di tali attrezzature. Pertanto è necessaria una loro pulizia. Misure
In generale si consiglia di garantire un idoneo confort termico ai dipendenti durante le fasi lavorative. Temperature tipiche di inverno ed estive (queste devono avere al massimo una differenza di temperatura pari a 7 gradi rispetto all’esterno). Nei mesi invernali garantire un idonea temperatura al riscaldamento dei locali. Effettuare pulizia costante dei filtri. Rischio R=PxD = basso
23 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL IL RISCHIO CHIMICO
23.1 GENERALITÀ
La valutazione del rischio chimico viene effettuata in tutti i luoghi in cui vengono svolte
attività lavorative dove si prevede o conosce l’utilizzo di agenti chimici, sia in caso in cui l’uso sia
diretto e proprio dell’attività, sia che derivi indirettamente dall’attività lavorativa.
I criteri, le modalità e le misure di prevenzione e protezione di seguito descritti sono stati
definiti in accordo ed in adempimento a quanto previsto dal Titolo IX capo 1 e dagli allegati 38 e
39 del D.L.vo 81/08.
L’iter di valutazione, messo a punto dalla. sulla base delle esperienze specifiche maturate
e definite in un’apposita procedura, prevede, quale momento imprescindibile ed ineludibile, la
preliminare identificazione di precisi dati, quali:
- La tipologia di attività svolta
- Gli agenti chimici presenti nel luogo di lavoro
- Le proprietà pericolose degli agenti chimici presenti e/o utilizzati nel processo produttivo.
- I lavoratori esposti
Una volta a conoscenza di questi dati input, si procede alla valutazione del rischio chimico
in funzione del tipo di attività svolta, della pericolosità dell’agente chimico preso in esame, e
della durata dell’esposizione. Successivamente, in relazione a quanto individuato e valutato, si
definisce il livello finale di rischio. Per individuare univocamente i parametri da assegnare,
questi sono stati tabellati per categoria di riferimento.
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Di seguito, si riportano dette tabelle da utilizzare ed applicare durante la valutazione del
rischio chimico.
23.2 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHIMICO (L)
Di seguito, si riporta la tabella di riferimento di livello di esposizione al rischio chimico in
funzione del tipo di attività svolta: in tale tabella sono classificate 4 categorie di attività, una per
ogni macrolivello di esposizione, a ciascuna di esse è assegnato un parametro.
Tab. 1 – Livello di esposizione al rischio chimico – L
ID Tipo attività Descrizione Parametro
a Attività senza esposizione Durante le normali attività della
mansione, non è prevista l’esposizione 0
b Attività con esposizione
normalmente previste
Durante le normali attività della
mansione è prevista almeno una fase in
cui c’è esposizione all’agente chimico
1
c Attività con esposizione
accidentale
Possibile esposizione dovuta a seguito di
anomalie ed incidenti 2
d Attività con esposizione
da contaminazione
dell’ambiente di lavoro
Contaminazione possibile a seguito di
continua (anche se piccola) dispersione
dell’agente chimico nel luogo di lavoro 3
Il Livello di Esposizione al Rischio Chimico viene parametrizzato in funzione del Tipo di
Attività; i valori parametrici attribuiti sono così motivati:
ID a: valore parametrico 0 in quanto non esiste possibilità di contaminazione connessa con la
mansione lavorativa svolta;
ID b: valore parametrico 1 in quanto il lavoratore, pur esposto, è informato e formato e dotato
dei necessari DPI e quant’altro richiesto nella scheda di sicurezza del prodotto, in quanto rientra
nella propria mansione.
ID c: valore parametrico 2 in quanto il lavoratore è esposto incidentalmente e quindi senza
alcuna protezione.
ID d: valore parametrico 3 in quanto oltre a quanto visto al punto precedente, esiste l’ulteriore
aggravante dovuta al fatto che l’esposizione con l’agente chimico contaminante può procedere
nel tempo senza che alcuno ne abbia percezione o comunque senza l’adozione di misure
specifiche di tutela.
23.3 VALUTAZIONE DEL TIPO DI ESPOSIZIONE E PROPRIETÀ PERICOLOSE (M)
Per quanto attiene il tipo di esposizione, vengono presi in considerazione le modalità di
contaminazione , nello specifico possono,verificarsi le seguenti per:
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- inalazione
- contatto
- ingestione
- irraggiamento (a seguito di incendio)
- onda d’urto (a seguito di esplosione)
mentre per le proprietà pericolose vengono prese in considerazione le caratteristiche di
pericolosità, delle sostanze, dei prodotti e dei preparati; nello specifico:
- nocivo
- tossico
- molto tossico
- infiammabile
- ustionante
- irritante
- cancerogeno
- mutageno
- tossico per la fertilità, per i feti ed in fase di allattamento.
Per ciascun agente chimico classificato (D.L.vo 52/97 e s.m.i.), i sopra elencati parametri
vengono considerati e valutati in combinazione tra loro come vengono riportati all’interno della
Scheda di Sicurezza del prodotto che li contiene e sinteticamente codificati attraverso le “Frasi
di Rischio” ed il relativo identificativo “R......”
In seguito a ciò, il criterio operativo di valutazione del tipo di esposizione consiste
nell’attribuire un valore parametrico alla frase di rischio riportata nella “Scheda di Sicurezza del
Prodotto” analizzato.
I valori parametrici attribuiti al parametro R sono riportati nella tabella seguente.
Tab. 2 – Tipo di esposizione - M
R Fase di rischio Parametro
R 1 Esplosivo allo stato secco 2
R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco, altro 2
R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco, altro 3
R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 3
R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 1
R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria 2
R 7 Può provocare un incendio 2
R 8 Può provocare l’accensione di materie combustibili 2
R 9 Esplosivo in miscela con materia combustibile 2
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R 10 Infiammabile 1
R 11 Facilmente infiammabile 2
R 12 Estremamente infiammabile 3
R 14 Reagisce violentemente con l’acqua 2
R 15 A contatto con l’acqua libera gas estremamente infiammabili 2
R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 2
R 17 Spontaneamente infiammabile all’aria 2
R 18 In uso, può formare con l’aria miscele esplosive/infiammabili 2
R 19 Può formare perossidi esplosivi 3
R 20 Nocivo per inalazione 2
R 21 Nocivo a contatto con la pelle 2
R 22 Nocivo per ingestione 1
R 23 Tossico per inalazione 3
R 24 Tossico a contatto con la pelle 3
R 25 Tossico per ingestione 2
R 26 Molto tossico per inalazione 4
R 27 Molto tossico a contatto con la pelle 4
R 28 Molto tossico per ingestione 3
R 29 A contatto con l’acqua libera gas tossici 2
R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso 1
R 31 A contatto con acidi libera gas tossico 2
R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 3
R 33 Pericolo di effetti cumulativi 2
R 34 Provoca ustioni 2
R 35 Provoca gravi ustioni 3
R 36 Irritante per occhi 1
R 37 Irritante per le vie respiratorie 1
R 38 Irritante per la pelle 1
R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 3
R 40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti 2
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R 41 Rischio di gravi lesioni oculari 2
R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 2
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 2
R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 1
R 45 Può provocare il cancro 4
R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 3
R 47 Può provocare malformazioni congenite 3
R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 2
R 49 Può provocare il cancro per inalazione 4
R 60 Può ridurre la fertilità 3
R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 3
R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità 2
R 63 Possibile rischio di danno per i bambini non ancora nati 2
R 64 Possibile rischio per bambini allattati al seno 2
R 65 Nocivo: può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione 1
R 66 L’esposizione ripetuta può provocare sonnolenza e vertigini 1
R 67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 1
R 68 Possibilità di effetti irreversibili 2
23.4 VALUTAZIONE DELLA DURATA DELL’ESPOSIZIONE (E)
Il terzo ed ultimo parametro è relativo alla durata dell’esposizione, la cui valutazione è
desumibile dalla seguente tabella:
Tab. 3 – Durata dell’esposizione - D
ID Descrizione Parametro
1 Utilizzo saltuario od esposizione accidentale 1
2 Utilizzo saltuario con esposizione elevata 2
3 Utilizzo sistematico 3
4 Utilizzo sistematico con esposizione elevata 4
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23.5 VALUTAZIONE DELLA DISTANZA DELL’OPERATORE (D)
Il terzo ed ultimo parametro è relativo alla durata dell’esposizione, la cui valutazione è
desumibile dalla seguente tabella:
Tab. 3 – Durata dell’esposizione - D
ID Descrizione Parametro
1 Ravvicinata – distanza minore di 4 m 1.2
2 Sicurezza - distanza tra 4 – 8 metri 1
3 Estesa – distanza maggiore di 8 m 0.5
23.6 ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
L’esito della valutazione sarà emesso sulla base della risultante del prodotto dei tre
parametri sopra identificati, intendendo comunque che il criterio dovrà essere ripetuto per
ciascun agente chimico rilevato (classificato e non) e per ciascuna combinazione ritenuta
effettivamente possibile tra gli agenti stessi.
In base a quanto sopra, i risultati ottenuti saranno interpretati e classificati in relazione
alla seguente tabella, dove H = L x M x E X D
Tab. 4 – Esito della valutazione - H
H Fase di rischio Classe
0 Assenza totale di rischio chimico – nessuna misura di prevenzione A
1-18 Rischio chimico basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute-
misure previste dall’224 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.
B
> 18 Rischio chimico elevato per la sicurezza ed irrilevante per la salute-
misure e disposizioni previste dall’225-226-229-230 del D.L.vo
81/2008 e s.m.i.
C
La classificazione da attribuire sarà quella più elevata tra i risultati ottenuti
dall’applicazione del criterio operativo a tutti gli agenti chimici rilevati (classificati e non) e a
tutte le combinazioni effettivamente ottenibili tra loro.
Ovviamente le specifiche misure di prevenzione e protezione da applicare saranno invece
definite, di volta in volta, sulla base dei singoli risultati ottenuti per ciascun agente o
combinazione.
I.C. Pablo Neruda
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La priorità degli interventi e la loro programmazione sarà pertanto definita sulla base dei
singoli risultati ottenuti.
23.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Rilievo
Per quanto attiene la valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro ha dichiarato che
non si fa uso di sostanze chimiche. In ogni modo su informativa del D.L. è stato dichiarato che le
pulizie vengono fatte dai collaboratori scolastici. E’ opportuno avere a diposizione l’elenco dei
prodotti che vengono utilizzati per fare le pulizie dei locali. I prodotti per le pulizie nella
fattispecie vengono direttamente comprati dalla scuola. Il D.L. è stato informato sulla necessità
di acquistare prodotti non considerati pericolosi per la salute e per la sicurezza del lavoratore.
SU indicazione del D.L. è stato riferito che i prodotti in uso sono privi di sostanze pericolose.
L’addetto che si occupa delle pulizie è il collaboratore scolastico, questo ha il compito di pulire
quotidianamente i locali (pulizie a fondo) e ha il compito di ripristino immediato delle eventuali
situazioni di deterioramento igienico/sanitario dei locali (su indicazione del D.L.). Ad oggi, non si
è ancora a conoscenza dei prodotti utilizzati dai collaboratori scolastici per effettuare le pulizie.
Al fine di effettuare una corretta valutazione del rischio chimico, è opportuno avere elenco dei
prodotti delle pulizie utilizzati.
I prodotti delle pulizie sono contenuti nei carrelletti utilizzati per il trasporto delle attrezzature e
i carrelletti vengono lasciati nel bagno oppure lungo i corridoi ma che non recano intralcio alla
circolazione. E’ in ogni modo necessario lasciare i carrelletti con i prodotti in posti chiusi e dove
sia impedito il transito degli alunni e dei lavoratori.
Stessa cosa riguarda la ditta che si occupa della pulizia delle altre parti dei locali. E’ necessario
avere a disposizione l’elenco dei prodotti utilizzati.
Per quanto riguarda lo smaltimento del toner, è presente ditta che si occupa dello smaltimento.
Consegnare DPI al personale che va a sostituire i toner.
(allegato 23.7.I – Schede sicurezza e specifica valutazione rischio chimico)
Misure
Leggere con attenzione le schede prodotto dei materiali; non utilizzare prodotti non conformi;
Fare in modo che i prodotti utilizzati per le pulizie siano posizionati tutti da una parte
(magazzino – locale chiuso) e la stanza sia sempre chiuse a chiave. DPI per sostituzione toner e
per lo svolgimento dell’attività di pulizia dei locali. Lista prodotti utilizzati dai collaboratori
scolastici per le pulizie.
Rischio
R=PxD = basso ed irrilevante
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24 CRITERI DI VALUTAZIONE AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
24.1 GENERALITÀ (ART 233)
Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti
esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica, le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro
attività lavorativa.
24.2 DEFINIZIONI (ART 234)
1. Agli effetti del presente Decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie
cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e
successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ALLEGATO XLII, nonché una
sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’ALLEGATO XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene
1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai
criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e
successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile
entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento
determinato stabilito nell’ALLEGATO XLIII.
24.3 VALUTAZIONE AGENTI CANCEROGENI
Rilievo
Nella sedi in esame, nessun lavoratore è soggetto a tale rischio. In tutti i locali è presente il
divieto di fumo. Qualora dovessero mutare le condizioni - (allegato 24.3.I – Valutazione rischio
agenti cancerogeni). (allegato 24.3.II – Direttiva divieto di fumo).
I.C. Pablo Neruda
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All’interno delle stanze di lavoro ed in qualsiasi zona dell’immobile non è consentito fumare,
sono presenti cartelli indicanti il divieto di fumo, come previsto dal D.P.C.M. 23/12/2003 e dalla
circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004. Ad oggi è fatto divieto anche
dell’utilizzo delle sigarette elettroniche. ORDINANZA 26 giugno 2013 - Divieto di vendita ai
minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi
delle istituzioni scolastiche. (GU Serie Generale n.176 del 29-7-2013)
Misure
N.A. – Garantire sempre la presenza del divieto di fumo; nominare (con apposita nomina) il
preposto al controllo e verifica di tale divieto; verificare che sia sempre presente il preposto per
il controllo.
Rischio
R=PxD = N.A.
25 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
25.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
Nelle sedi in esame si fa presente che tale rischio specificatamente non esiste; va in ogni modo
segnalato che il rischio è anche causato da:
- impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione;
- arredi e tendaggi;
- polvere.
Le vie di esposizione sono:
- inalazione di bioaerosol;
- contatto con superfici o oggetti contaminati;
- contatto con soggetti potenzialmente infetti.
(Allegato 27.21.I - Scheda Scuola_Agenti biologici)
25.2 DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente Titolo s’intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
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25.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie
in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità,
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio
di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio
più elevato tra le due possibilità.
3. L’ALLEGATO XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
25.4 COMUNICAZIONE
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei
gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all’articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione
di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul
posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato
dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente
modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all’Allegato IV del
Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito
da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto Decreto.
I.C. Pablo Neruda
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6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
25.5 AUTORIZZAZIONE
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione
ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4
utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al
comma 4.
6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all’organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
25.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle
modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo
per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal
datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui
all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
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f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e
279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è
necessaria.
5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive
applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad
un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
25.7 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare
ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza
atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’ALLEGATO XLV, e altri segnali di
avvertimento appropriati;
I.C. Pablo Neruda
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g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti
in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
25.8 MISURE IGIENICHE
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi
prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici
vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
25.9 MISURE SPECIFICHE PER STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei
pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta
in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi
per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per
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ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’ALLEGATO XLVII in
funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico.
25.10 MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI E GLI STABULARI
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’ALLEGATO XLVI, punto 6, nei laboratori
comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici,
e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il
datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’ALLEGATO XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente
appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente
appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente
appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici
patogeni per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali
agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il
cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento
più elevate.
25.11 MISURE SPECIFICHE PER I PROCESSI INDUSTRIALI
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’ALLEGATO XLVII, punto 6, nei processi
industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta
misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’ALLEGATO XLVIII, tenendo anche conto
dei criteri di cui all’articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.
25.12 MISURE DI EMERGENZA
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la
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zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con
l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente,
nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno
determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto,
qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
25.13 INFORMAZIONI E FORMAZIONE
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed
il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le
procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
25.14 PREVENZIONE E CONTROLLO
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti
biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico
competente;
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b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad
uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione del rischio in conformità all’articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui
sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell’ALLEGATO XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della
non vaccinazione.
25.15 REGISTRI DEGLI ESPOSTI E DEGLI EVENTI ACCIDENTALI
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in
un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta
tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente
per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento
dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente
le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle
sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel
caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere
gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
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5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
25.16 REGISTRO DEI CASI DI MALATTIA E DI DECESSO
1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all’esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la
Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla Commissione CE, su
richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
25.17 VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO
Rilievo
Nelle sedi in esame per quanto attiene a tale rischio, c’è da segnalare la presenza di impianto di
CDZ caratterizzato da diffusori split nella zona di segreteria, locali amministrativi e del dirigente
scolastico. Al momento del sopralluogo non sono stati messi a disposizione documenti,
certificati che dimostrassero l’avvenuta pulizia dei filtri specie nei cambi stagione. Si precisa che
la pulizia dei filtri è importante al fine di evitare accumuli di batteri e rischi ad essi associati.
Pertanto è opportuno registrare tali controlli su apposita documentazione predisposta ed
allegarla al DVR come misura di prevenzione da adottare. Durante il sopralluogo è emerso che
all’interno dell’istituto non si hanno particolari situazioni per cui si potrebbero generare
accumuli di batteri, polveri, ecc. Aspetto rilevante, visto anche l’affollamento presente,
inquinamento indoor. In ogni modo si specifica che i locali in esame hanno superfici finestrate
apribili. (Allegato 25.17.I – Valutazione Rischio Biologico)
(Allegato 25.17.II – Note INAIL – inquinamento indoor).
(Allegato 25.17.III – Rischio biologico scuole).
Viste le numerose segnalazioni da parte delle varie Regioni di Italia, si consiglia di tenere sotto
controllo tutti gli aspetti relativi alle vaccinazioni obbligatorie previste per la regione Lazio.
Si fa altresì presente che la presenza delle tende all’interno dell’istituto è fonte di batteri.
Pertanto anche in questo istituire procedura per controllo pulizia dei tendaggi.
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Si consiglia anche una pulizia accurata delle tastiere dei PC.
Per quanto riguarda i convettori della palestra, è necessaria una loro pulizia (alette, filtri, ecc)
per eventuale presenza di batteri.
E’ necessario pertanto, nelle fattispecie sopra elencate istituire dei registri di controllo con
cadenze periodiche.
Misure
Pulizia filtri e cambio costante dell’aria in tutti i locali. Pulizia degli arredi, ecc. Gestire
periodicamente i ricambi di aria del locale per la pulizia dell’ambiente da eventuali batteri.
Provvedere quando se ne verificano le necessità una pulizia degli arredi che hanno presenti
stoffe e tessuti; qualora si utilizzassero tendaggi,ecc provvedere ad una pulizia e lavaggio
costante. Tali controlli anche di natura preventivi al fine di evitare l’accumulo di batteri,ecc.
Nei periodi in cui è più probabile la presenza di batteri per malattie infettive, virus (febbre, ecc)
provvedere ad informativa a carattere generale
Rischio
R=PxD = 1*1
26 RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
26.1 VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO - CORRELATO
L’art. 28 del D.L.vo 81/2008 prevede che il datore di lavoro valuti i rischi aziendali; in particolare
: stabilisce l’oggetto della valutazione dei rischi ed in questo caso in riferimento alla valutazione
dello stress lavoro correlato : “La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (SLC), secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”.
In particolare l’art. 28 comma 1-bis recita :
“ 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto
delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre
dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”
Per quanto riguarda l’accordo, siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria
europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle
imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale, sancisce alcuni principi,
che possono essere così riassunti:
• lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema
sia dai datori di lavoro che dai lavoratori;
• lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o
sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap
rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti;
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• l’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori
quali l’organizzazione e i processi di lavoro, le condizioni e l’ambiente di lavoro, la
comunicazione e i fattori soggettivi:
• tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Lo stress individuale presenta fattori di variabilità dovuti alla specifica condizione sociale e
familiare, oltre che lavorativa, alla capacità soggettiva di reazione, alle relazioni interpersonali
costruite. Di fatto, un lavoratore non può scegliere i colleghi, ne’ separare completamente la
vita privata da quella professionale, ne’, tanto meno tentare di cambiare i propri atteggiamenti
connaturati.
A questo scopo, la valutazione del rischio da stress correlato al lavoro, non si riferisce a ciascun
singolo soggetto, ma ad un individuo collettivo, rappresentato dal gruppo omogeneo (rispetto
alle mansioni) di lavoratori.
La valutazione dello SLC è iniziata in data 27 dicembre 2010 con inoltro di note e circolare da
trasmettere ai lavoratori dell’Istituto scolastico. Successivamente in data 27 febbraio 2011 è
stato inviato un questionario da compilare a cura del datore di lavoro. Successivamente è stato
inviato in data 3 agosto 2013 altri questionari specifici per la valutazione del stress lavoro
correlato. Ad oggi non risulta essere pervenuto al SPP nessuna documentazione specifica
rispetto alla documentazione inviata in precedenza.
(Allegato 26.1.I – Documenti e valutazione Stress Lavoro Correlato)
Rischio
R=PxD = 2*2
27 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE MANSIONI
27.1 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI
Il presente documento si applica alle attività lavorative preminenti svolte dal personale
del I.C. che possono essere così riunite:
- Attività di ufficio – DSGA e personale amministrativo, ecc. (direzione e segreteria);
- Attività di insegnamento;
- Attività di collaboratore scolastico;
- Attività assistente tecnico;
- Attività alunno;
Tenendo conto di questa suddivisione, ai fini della valutazione del rischio di mansione, il
personale è stato riunito per gruppi omogenei, come potrà evidenziarsi nelle Schede di rischio
mansione.
(Allegato 27.1.I - Rischio Macchine).
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27.2 STRUTTURA DELLE SCHEDE DI RISCHIO
Per consentire un’efficace gestione degli interventi di adeguamento e miglioramento, il
presente documento è stato strutturato in due parti, ciascuna delle quali sviluppata per
schede, anche al fine di consentire una più agevole implementazione nel tempo degli interventi
suddetti, in relazione alle future esigenze che si potranno rendere necessarie.
La metodologia utilizzata è stata tradotta nei campi che costituiscono le schede di rischio
così identificate: macchina e mansione.
27.2.1 SCHEDA DI RISCHIO MACCHINE
La Scheda di rischio macchina, identificata con l’identificativo SR.YY contenente
l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi specifici delle attrezzature e macchinari
usati dai lavoratori; nel presente documento, tenendo conto della attività specifiche svolte,
sono contenute le schede di rischio macchine (Allegato 27.2.1.I - Scheda di Rischio Macchine).
27.2.2 SCHEDA DI RISCHIO MANSIONE
La Scheda di rischio mansione, identificata con l’identificativo SR.YY contenente
l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi specifici di mansione;
Nel presente documento, tenendo conto della attività specifiche svolte, sono contenute le
schede di rischio mansione (Allegato 27.2.2.I - Scheda di Rischio Mansione) per le seguenti
figure professionali:
- Attività di ufficio – DSGA e personale amministrativo, ecc. (direzione e segreteria);
- Attività di insegnamento;
- Attività di collaboratore scolastico;
- Attività assistente tecnico;
- Attività alunno;
All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate:
- Macchine ed attrezzature impiegate
- Sostanze e preparati chimici impiegati
Ad ogni singola attività svolta sono stati attribuiti i fattori di rischio:
- derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro
- indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno
- conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature
- connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.
Qui di seguito sono riportate i raggruppamenti presenti in azienda suddivisi nelle diverse attività svolte.
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DIREZIONE E SEGRETERIA - ATTIVITA’ Lavoratori Addetti LAVORI D’UFFICIO DSGA - Assistente Amministrativo LAVORI IN ARCHIVIO DSGA - Assistente Amministrativo RIPRODUZIONE E STAMPA DSGA - Assistente Amministrativo DIDATTICA - ATTIVITA' Lavoratori Addetti DIDATTICA IN AULA Docente - Allievo DIDATTICA IN LABORATORIO MULTIMEDIALE Docente - Allievo DIDATTICA IN LABORATORIO TECNICO Docente - Allievo DIDATTICA IN LABORATORIO DI ARTI VISIVE Docente - Allievo DIDATTICA IN PALESTRA Docente - Allievo DIDATTICA IN BIBLIOTECA Docente - Allievo DIDATTICA IN AULA MAGNA - TEATRO Docente - Allievo DIDATTICA ALL’APERTO Docente – Allievo AUSILIARIA - ATTIVITA' Lavoratori Addetti ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI Collaboratore Scolastico PULIZIA LOCALI Collaboratore Scolastico MOVIMENTAZIONE CARICHI Collaboratore Scolastico STAMPA E DUPLICAZIONE Collaboratore Scolastico MINUTA MANUTENZIONE Collaboratore Scolastico TECNICA - ATTIVITA' Lavoratori Addetti ATTIVITA’ DI LABORATORIO Assistente Tecnico
Per quanto riguarda gli alunni, questi sono esposti ai medesimi rischi del docente nelle diverse
attività svolte. La loro tutela è assicurata dal preciso obbligo, a carico dei Docenti,di adattare
l’attività didattica alle situazioni ambientali ed alle abilità degli allievi loro affidati. Il docente
assicura agli allievi la necessaria formazione ed informazione sulle possibili situazioni di rischio e
sulle relative misure di prevenzione.
28 PIANO DI MIGLIORAMENTO E CONTROLLO
Il piano di miglioramento e controllo è l’elaborato che scaturisce dai rilievi, dalle analisi,
dalle valutazioni dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione definite in sede di
valutazione dei rischi ed, individuati nei luoghi di lavoro.
E’ presente un unico piano di miglioramento con le misure da adottare e le relative
scadenze. (Allegato 28.I. – Piano di miglioramento)
Per quanto attiene la valutazione dei rischi di natura di agenti fisici, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, amianto, atmosfere esplosive, questi sono stati
valutati e sulla base dell’informativa del datore di lavoro non sono applicabili in quanto non
risultano essere presenti attività tali da poter generare od essere presenti tali rischi. Si precisa
che qualora dovessero mutare tali condizioni, sarà cura del D.L. provvedere alla valutazione
di tali rischi.
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Per quanto riguarda la valutazione del rischio amianto da precisare che in una sede succursale sono presenti dei cassoni che ad oggi dopo numerosi solleciti ancora non sono stati tolti. Per il rischio elettromagnetico, è stato richiesto all’ente potenza del Q.E. generale e i relativi sottoquadri dell’istituto. 29 STRUMENTI OPERATIVI AZIENDALI
29.1 PROCEDURE DI SICUREZZA
Sono documenti aziendali che contengono tutte le istruzioni e le informazioni da fornire
agli addetti incaricati/lavoratori perché possano svolgere le loro attività di lavoro in condizioni
di sicurezza.
L’azienda ha emesso ed applica le seguenti procedure/istruzioni di lavoro:
SPP.PR. 01 - Procedura aziendale per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento (Allegato 29.1.I)
SPP.PR. 02 - Procedura per la Prevenzione e Protezione antincendio (Allegato 29.1.II)
SPP.PR. 03 - Procedura relativa alla norma di buon comportamento (Allegato 29.1.III)
SPP.PR. 04 - Procedura per la gestione delle attività di primo soccorso (Allegato 29.I.IV)
30 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione e la informazione del personale dell’azienda, in accordo a quanto previsto
agli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/08, ad oggi risulta essere stata svolta. Si è fatta esplicita richiesta
al fine di poter verificare l’attività svolta. Si ricorda che la formazione deve essere svolta ed
articolata e programmata anche il virtù dell’emanazione dell’accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011 con il quale si sono stabiliti i criteri formativi
L’articolazione di tale attività sarà suddivisa per:
- Tutti i lavoratori: durata 4 ore a carattere generale e poi 8 ore a carattere specifico
- Dirigenti, formazione aggiuntiva durata 16 ore
- Preposti , formazione aggiuntiva durata 8 ore
- RLS: formazione aggiuntiva durata 32 ore
Si ribadisce la necessità della formazione del preposto e l’aggiornamento annuale del RLS.
Gli addetti alle squadre di emergenza sono stati formati con corsi di formazione specifici
così articolati:
- Addetti antincendio: durata 8 ore (rischio medio)
- Addetti primo soccorso: durata 12 ore.
Si ricorda l’obbligatorietà dell’aggiornamento triennale.
I contenuti del corso antincendio saranno in accordo a quanto previsto nell’allegato IX al
D.M. 10 marzo 1998. Il corso per gli addetti all’emergenza di primo soccorso, avrà i contenuti in
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accordo a quanto previsto dal D.M. 15.07.03 n. 388 (G.U. 03.02.04 n. 27) – Regolamento di
attuazione dell’Art. 32, comma 6 del D.L.vo 81/08.
L’accordo Stato Regioni prevede che la formazione avvenga entro certe dati; nello
specifico:
• corsi di formazione base e specifica: Per i neoassunti entro al massimo 60 gg
dall'assunzione;
• corsi di formazione specifica ed aggiuntiva per il preposto: entro 18 mesi
dall'entrata in vigore dell’Accordo; mentre per i neoassunti entro al massimo 60 gg
dall'assunzione;
• corsi di formazione specifica per il dirigente: entro 18 mesi dall'entrata in vigore
dell’Accordo; mentre per i neoassunti entro al massimo 60 gg dall'assunzione;
(Allegato 30.I. – Atti di formazione)
31 RIUNIONI PERIODICHE PER LA SICUREZZA
L’azienda ha previsto di effettuare almeno una volta all’anno in accordo all’Art. 35 del
D.L.vo 81/08 una riunione di verifica circa lo stato di applicazione e di efficienza del Sistema di
Prevenzione, Protezione e Sicurezza aziendale.
In tale occasione, verranno affrontati i seguenti argomenti:
- stato di avanzamento del piano di realizzazione degli interventi e delle misure definite
- stato di efficienza, utilizzo e manutenzione dei DPI assegnati ai lavoratori
- stato di manutenzione delle macchine, apparecchiature, strumenti utilizzati durante i cicli
di lavoro
- eventuali innovazioni e/o modifiche introdotte nei cicli/processi/attività di lavoro che
possono comportare insorgenza di nuove o diverse situazioni di rischio per i lavoratori
- stato di avanzamento del piano di formazione/informazione dei lavoratori
- varie ed eventuali. Alla suddetta riunione parteciperanno:
1. Datore di Lavoro
2. Responsabile aziendale del SPPS
3. Medico competente
4. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
5. Eventuali soggetti terzi ritenuti necessari per discutere argomenti particolari
Ogni anno viene effettuata riunione periodica
(Allegato 31.I verbali di riunione periodica).
32 ATTREZZATURE E PRESIDI DI SICUREZZA
Rilievo
Verranno discusse in ogni relazione specifica.
33 MODIFICHE/AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO
(Allegato 33.I verbali di sopralluogo - validità anche di aggiornamento dei DVR)
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34 FIRME:
Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione
può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto
informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici
di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato.
IL DATORE DI LAVORO:____________________________________________________ Il RSPP: __________________________________________________________________ IL MEDICO COMPETENTE: _________________________________________________ Il RLS: ____________________________
Roma, 10 dicembre 2016