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Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia
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INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI
(“broadband‐ready”/“smart building”) E GUIDA CEI 306‐22
Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 17/2015)1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)
L’art. 6‐ter, comma 2, della Legge 1 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia), recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, ha introdotto il nuovo articolo 135‐bis al D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo Unico dell’Edilizia”, ovvero il seguente:
Art. 135‐bis. ‐ Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione,
dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306‐2 e 64‐100/1, 2 e 3.
1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.
Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza
Settore IV: Sviluppo Urbano
N. 17/2015
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Tralasciando l’apodittica considerazione che la norma fa riferimento ancora all’istituto dell’autorizzazione edilizia, scomparso fin dal 2001, ovvero dalla entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia, la nuova disposizione contiene indubbie previsioni di notevole interesse e rilevanza. In sintesi quindi, tutte le nuove costruzioni2, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, per le quali sia stata presentata la richiesta di Permesso di Costruire (o di SuperSCIA nei casi previsti) dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere obbligatoriamente predisposte alla banda larga3 ed alla fibra ottica, allestiti quindi, in estrema sintesi, per l’accesso a internet veloce. Ciò significa che i tecnici delle compagnie telefoniche potranno allacciare, senza particolari problemi, l’edificio alla rete di nuova generazione e che i cittadini potranno usufruirne fino all’abitazione con performance di velocità e stabilità pressoché inalterate. Oltre alle nuove costruzioni tale obbligo è esteso ad interventi di “ristrutturazione profonda” degli edifici esistenti. Anche in questo caso il legislatore nazionale utilizza un termine del tutto nuovo, ovvero l’aggettivazione “profonda” rispetto agli interventi di ristrutturazione edilizia, del tutto sconosciuto nella legislazione in materia, e, segnatamente, nel Testo Unico dell’Edilizia. La nuova norma comunque rimanda, sia al comma 1 sia al comma 2, all’art. 10 del TUE. In tal senso è noto infatti che la ristrutturazione edilizia conservativa (che cioè non prevede la demolizione dell’immobile e la sua ricostruzione) è distinta nel testo unico statale in ristrutturazione cd. “leggera” regolata all’art. 3, e in ristrutturazione cd. “pesante”, regolata all’art. 10, comma 1, lettera c) (che è quella espressamente richiamata dalla nuova disposizione) e che le differenti fattispecie, secondo la stessa normativa statale, sono soggette ad un differente regime abilitativo: la ristrutturazione leggera è attuabile mediante SCIA, quella pesante previo rilascio del permesso di costruire. La Corte costituzionale ha più volte stabilito che le disposizioni statali che definiscono le categorie di intervento costituiscono principi fondamentali della materia edilizia, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. Spetta dunque allo Stato definire le categorie di intervento. Nella piena condivisione di tale principio, il legislatore regionale del 2013, nell’elaborare l’allegato alla L.R. n. 15/2013, non ha inteso introdurre alcuna modifica alle definizioni statali, nel testo allora vigente, limitandosi ad unificare nel punto f) le due fattispecie di ristrutturazione edilizia contenute nell’ordinamento statale agli art. art. 3 e all’art. 10 del DPR n. 380 del 2001. La scelta di riunire le due fattispecie in una sola definizione risponde unicamente alla previsione legislativa regionale di sottoporre a SCIA le opere afferenti ad entrambe le fattispecie di ristrutturazione edilizia, in attuazione del principio di flessibilità, riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003 e contenuto all’art. 22, comma 4, del DPR n. 380 del 2001, che attribuisce alle Regioni la facoltà di ampliare o ridurre l’ambito applicativo della SCIA (ed in precedenza della DIA ed ancora, molto prima, la ancor oggi richiamata autorizzazione edilizia). Pertanto, nella nostra regione tutte le forme di ristrutturazione edilizia sono soggette a SCIA. Ne deriva che laddove, nella norma in commento, relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, si fa riferimento al Permesso di Costruire, si deve intendere comunque, nella nostra Regione, il riferimento alla SCIA. Nell’ottica della nuova norma statale, la nuova disposizione trova evidentemente applicazione anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che comunque portino ad un organismo edilizio “di fatto” nuovo e quindi a tutti quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione con il rispetto della volumetria preesistente. Una interpretazione “restrittiva” dell’art. 135 bis non solo non appare in linea con la ragione della nuova norma, ma creerebbe disparità di trattamento fra interventi uguali sebbene realizzati in base a titoli diversi. In questo caso, ad esempio, si verrebbero a creare disparità di trattamento tra interventi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma che, in quanto ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e soggetti al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c) del TUE, dovrebbero essere predisposti alla
2 Il nuovo articolo 135‐bis infatti viene inserito all’interno del Capo VI, della Parte II, del TUE, il cui campo di applicazione è definito dall’art. 122, come “edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso”.
3 Il termine banda larga fa riferimento ai sistemi di trasmissione e ricezione dati che supportano ed impiegano un’ampiezza di banda
superiore alle precedenti tecnologie. Il concetto di banda larga è quindi relativo ed inerente allo stato di progresso tecnologico delle reti e dispositivi di telecomunicazione. Nel linguaggio comune, il termine banda larga è associato ad ADSL, in realtà include anche altri tipi di tecnologie per la trasmissione di dati, quali fibra ottica, sistemi mobili di trasmissione come smartphone e cellulari con collegamento Wifi e altri tipi di linee DSL.
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banda larga e i medesimi interventi non ubicati in aree vincolate che, essendo sottoposti a SCIA (nell’ordinamento statale), resterebbero esclusi dall’obbligo di predisposizione alla banda larga. La nuova disposizione dovrebbe consentire una maggiore semplificazione delle procedure di allacciamento in caso di nuovi abbonamenti di fibra ottica, nel tentativo di promuovere l’adozione delle nuove tecnologie di rete. Nel caso in cui l’abitazione risulti idonea, un tecnico abilitato potrà inoltre rilasciare un’etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”, da sfruttare in caso di cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile. Tale etichetta non è di carattere cogente, ma solo volontario e non vincolante. Diversi paesi europei, fra cui ad esempio Germania, Francia e Svezia, hanno già adottato l’etichetta volontaria “broadband‐ready” per gli edifici di nuova costruzione, dove la possibilità di accedere alla banda larga è standard. Il tecnico installatore dovrà essere abilitato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, per le installazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) dello stesso decreto, e secondo quanto previsto, per l’edilizia residenziale, dalle Guide CEI 306‐2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali” e 64‐100 “Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici; Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti); Parte 3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)”. L’integrazione degli impianti comporta da una parte l’integrazione dal punto di vista “fisico”, cioè la predisposizione delle infrastrutture necessarie per tutti gli impianti (infrastruttura costituita da canalizzazioni e scatole, componenti edilizi, ecc.), dall’altra l’integrazione dal punto di vista “funzionale”, che riguarda esplicitamente le funzioni e le applicazioni di ciascun impianto e le relazioni con le funzioni degli altri impianti a servizio del fabbricato (acqua corrente, gas, riscaldamento, condizionamento, scarichi, ecc.). Sarà quindi obbligo del costruttore, in estrema e banale sintesi, installare una sorta di armadio in una sala tecnica con un punto di accesso facile verso l’esterno e dal quale partono poi le connessioni verso tutte le unità abitative. Più in dettaglio: gli edifici dovranno essere dotati di infrastrutture progettate e realizzate, secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306‐2 e 64‐100/1, 2 e 3”:
di spazi installativi: cavedi, cavidotti, scatole e tubi per rendere agevole le installazioni di impianti di comunicazione elettronica, cioè servizi a larga banda disponibili sui diversi mezzi trasmissivi: cavi in rame, cavi a fibra ottica, antenne terrestri, satellitari, ecc.;
di predisposizioni in fibra ottica: infrastruttura passiva costituita tante fibre ottiche quante sono le unità immobiliari dell’edificio. Meglio se con cavi multifibre, collegate ad un apparato disposto in un punto di accesso all’edificio, una sorta di “punto di consegna” dei servizi a banda ultra larga;
di un punto di accesso: costituito da uno o più spazio/i fisico/io un locale tecnico dove possono trovare posto i dispositivi anche di diversi operatori, necessari per la gestione dei segnali (provenienti sia via etere, sia dal sottosuolo, ancorché su diversi mezzi trasmissivi) che dovranno essere distribuiti alle diverse unità immobiliari che li richiederanno.
Infrastruttura fisica passiva multiservizio per le comunicazioni elettroniche con evidenziati i punti di accesso all’edificio
(fonte: Confartigiananto di Cuneo)
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L’applicazione delle prescrizioni introdotte dal legislatore, se applicate nel rispetto delle indicazioni presenti nelle Guide CEI richiamate, potranno assicurare: 1. una riduzione dei costi per la installazione di impianti di comunicazione elettronica; 2. l’applicazione del diritto di accesso alle comunicazioni senza limitazioni di sorta per il cittadino; 3. una migliore classificazione dell’immobile ai fini della vendita o locazione; 4. una riduzione dei costi per la sicurezza relativa agli interventi dei tecnici per
manutenzioni/integrazioni/ampliamenti degli impianti; 5. il rispetto delle prestazioni energetiche (isolamento termico e/o acustico ) dell’edificio, sia nella zona del tetto
predisposta per le antenne, sia nella zona alla base dell’edificio per gli accessi dal suolo pubblico. Per fornire ai progettisti e agli operatori edili, nonché agli installatori di impianti per le comunicazioni elettroniche negli edifici, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato la Guida CEI 306‐22 “Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica ‐ Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164” che costituisce una sorta di compendio delle quattro Guide indicate sopra come riferimento tecnico, specificatamente dedicato all’applicazione della nuova disposizione in commento (che si allega alla presente DTO). Questa Guida Tecnica costituisce lo strumento necessario per i progettisti, gli operatori edili e gli installatori di comunicazione elettronica negli edifici, per l'applicazione del DPR 380/01, articolo 135‐bis. Essa è focalizzata sulla realizzazione, negli edifici, di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, nonché dei punti di accesso all'edificio. La predisposizione di "adeguati spazi installativi" e di "accessi agli edifici" deve considerarsi come indispensabile per garantire la realizzazione a regola d'arte degli impianti di comunicazione elettronica. Si evidenzia che il documento, congiuntamente alle Guide Tecniche CEI citate dal Decreto “Sblocca Italia” e in aderenza al dettato normativo, costituisce il riferimento tecnico per la progettazione di spazi installativi e predisposizioni della fibra ottica, idonei a garantire la realizzazione di reti di comunicazione elettronica (considerate nella accezione definita nel D.Lgs. 259/03, art. 1, comma 1, lettera "dd"), aventi caratteristiche tali da assicurare:
la riduzione dei costi di installazione e di manutenzione degli impianti;
un elevato livello di adattabilità, flessibilità, affidabilità nel tempo delle infrastrutture, tenendo conto delle mutevoli esigenze, sia tecniche sia dell'utenza, e della protezione dell'investimento.
La data del 1° luglio 2015, prevista dalla disposizione in commento, è arrivata mentre è ancora in corso la discussione sul Piano nazionale strategico per la banda ultra larga. L’attuazione del Piano è contenuta nel Decreto Telecomunicazioni (ultima bozza del 25 maggio 2015) che il Governo avrebbe dovuto approvare già da tempo ma che è stato rinviato a data da destinarsi. Il decreto propone misure per facilitare il cablaggio degli edifici esistenti, stabilendo che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, che intendano posare le proprie reti in fibra ottica in adiacenza ad aree di proprietà privata e condominiale, possano farlo semplicemente comunicandolo con raccomandata al proprietario o all’amministratore del condominio. Se entro 30 giorni i proprietari non esprimono il proprio diniego, l’operatore può procedere con i lavori. La bozza di decreto infatti prevede che gli interventi di cablaggio dei fabbricati non costituiscano innovazione (ex art. 1120 Codice Civile) e non siano quindi soggetti all’approvazione dell’assemblea condominiale. La misura rientra nel pacchetto di agevolazioni per abbassare le barriere di costo, contenuto nella Strategia italiana per la banda ultralarga. L’obiettivo è quello di rendere più semplice avvalersi dei sottoservizi (illuminazione pubblica, risalite dei tubi, discese grondaie, etc.), compresi i percorsi aerei, per posare la fibra ottica o un minitubo che lo possa ospitare. A oggi l’installazione o la modifica di impianti di telefonia mobile non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica se eseguiti su edifici e tralicci preesistenti e non superino determinate dimensioni, la cui variazione se limitata può essere comunicata con una semplice autodichiarazione. La Strategia per la banda ultralarga intende uniformare a livello nazionale le modalità di posa dei tratti verticali delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga sulle facciate degli edifici, assicurando la disponibilità di installazione di impianti idonei anche all’interno degli edifici. Infine, analogamente all’esperienza francese, viene reso obbligatorio il pre‐cablaggio verticale degli edifici, per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e tutti gli edifici delle aree redditizie.
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Inoltre, lo Sblocca Italia, all’art. 6, comma 3‐bis, inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria – attraverso una modifica della legge n. 847/19644 – le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici. Anche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche) sono inserite tra le opere di urbanizzazione primaria. Inoltre, ai sensi della circolare 31 marzo 1972, n. 2015, del Ministero dei LL.PP., anche le reti telefoniche rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria. Naturalmente, da ultimo, si attende che la Regione predisponga le necessarie modifiche alla modulistica edilizia unificata regionale e, segnatamente, a quella della SCIA, che al momento non prevede alcuna sezione o riferimento, dedicati all’obbligo in oggetto, nonostante essa, approvata con D.G.R. n. 993, del 07.07.2014, sia già stata successivamente adeguata in due occasioni: 1. Primo adeguamento:
con determinazione n. 16913 del 17.11.2014 (adeguamento espressamente conseguente allo Sblocca Italia, che tuttavia ha del tutto ignorato la disposizione in commento, che pure è stata introdotta proprio dallo Sblocca Italia);
2. Secondo adeguamento: determinazione n. 3316 del 20.03.2015.
Castel San Giovanni, sabato 4 luglio 2015
5
4 All’art. 4, comma 1, viene aggiunta la lettera g‐bis, in calce alla elencazione delle opere di urbanizzazione primaria: “g‐bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici”. 5 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV – Sviluppo
Urbano – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell’originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale in tutte le sue componenti.
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