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Formazione per le scelte professionali
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Corso triennale di Laurea in Chimica Industriale
A.A. 2010/11– Anno di corso 2° - 2° semestre
dr. chim. Antonio De Pace
dr.A. De Pace -Formazione per le scelte professionali
ProgrammaOrdine professionale – Legislazione -
Codice etico-deontologico
Cenni sulle direttive ed i regolamenti Europei
REACH - SISTRI
Attività professionali del Chimico
Il Chimico manager del prodotto – Attività del formulatore
Programmazione temporale
Qualità e accreditamento dei laboratori
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Obiettivi qualificantiSvolgere con COMPETENZA la professione di Chimico significa possedere:La conoscenza degli aspetti di base teorici, sperimentali ed applicativi della chimica e gli strumenti adeguati per correlare le conoscenze chimiche con altre discipline scientifiche e tecniche connesse quali matematica, fisica, biochimica,statistica, ecc.La cultura di base che consenta l’aggiornamento delle proprie conoscenze,Una buona padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea,Adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione,La capacità di lavorare in gruppo, operare con definiti gradi di autonomia per inserirsi rapidamente negli ambienti di lavoro.
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Cos’è l’Ordine Professionale
Gli Ordini professionali sono enti istituiti con leggi dello Stato, e da questo vigilati, che regolamentano determinate “professioni intellettuali” ritenute di pubblica utilità e vigilano sul comportamento etico e deontologico
dei professionisti iscritti ai singoli Albi.
Quella del CHIMICO rientra tra queste professioni.
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Istituzione dell'Ordine professionale dei dottori Chimici
L’Ordine dei Chimici è stato istituito con il Regio Decreto n° 103 del 24 gennaio 1924 convertito in Legge n°473 del 17 aprile 1925, è divenuto operativo con l'approvazione del R.D. N° 842 del 1 marzo 1928 e succ. modifiche ed integrazioni che ne stabiliva il Regolamento
Con D.Lg.vo Lt.le del 23 aprile 1944 n° 382 venivano attribuite agli ordini tutte le qualifiche delle associazioni corporativistiche dichiarate sciolte in pari data
E’ un ente di diritto pubblico non economico vigilato dal Ministero della Giustizia
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Le basi del riconoscimento della professione
La Costituzione Italiana (art. 33) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
(capoverso 4) E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale
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Le basi del riconoscimento della professione
R.D.n°842 del 1 marzo 1928
Art. 1 - Il titolo di “Chimico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale......
Art. 16 – Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'Autorità giudiziaria ed in ogni caso dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto ai chimici iscritti all'Albo.......In ogni caso qualora disposizioni legislative regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di Chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti all'Albo.Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'Albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.
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Le basi del riconoscimento della professione
• Il Codice Civile Capo II: Delle professioni intellettualiArt.2229 Esercizio delle professioni intellettuali: La legge determina le professioni intellettuali
per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare degli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge non disponga diversamente. Contro il rifiuto(omissis)....
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale: Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti (art.202) e, in quanto compatibili con queste e la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione: Quando l'esercizio di una professione è condizionato dall'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034). La cancellazione dall'albo o dall'elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e ad un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera: Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
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Struttura nazionale e locale degli Ordini dei Dottori Chimici
Consiglio Nazionale dei ChimiciCon sede in ROMA
Ordini territorialiCon competenze
Provinciali – Interprovinciali – RegionaliInterregionali
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Il Consiglio Nazionale dei ChimiciIl Consiglio Nazionale dei Chimici (C.N.C.), è l'ente che
rappresenta a tutti gli effetti, a livello nazionale ed internazionale, la categoria dei Chimici iscritti nei singoli Albi territoriali,
è legittimato ad esprimere giudizi che concernono le competenze professionali,
svolge funzioni di magistratura di 2° grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avverso le decisioni dell'Ordine territoriale,
disciplina i regolamenti per l'uso del sigillo professionale e per la concessione del logo del Consiglio Nazionale dei Chimici,
nomina commissioni ed istituzioni collaterali per lo svolgimento di incarichi permanenti e temporanei.
Cura ed aggiorna il tariffario della categoria
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Le funzioni dell'OrdineTerritoriale
Vigila sul comportamento etico e deontologico degli iscrittiAttua indagini ed interviene con sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti su denuncia, documentata, da parte di terziSostiene gli interessi degli iscritti e tutela quelli della professione nelle controversie sollevate presso la magistratura ordinaria.Cura la repressione dell'uso abusivo del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professioneCura l’aggiornamento e la conservazione dell’AlboDisciplina la concessione del sigillo professionale e l’uso del logo del Consiglio Nazionale dei ChimiciA livello territoriale agisce come un tribunale di 1° gradoAmministra le quote di iscrizione che, con i diritti di segreteria, costituiscono le sole fonti di finanziamentoAttua iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti
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Gli Organi Elettivi degli Ordini dei Dottori Chimici
Il Consiglio Nazionale dei ChimiciE’ composto da 15 membri eletti dai Consigli degli Ordini territorialiI consiglieri eletti nominano tra loro il Presidente Nazionale il Vice
Presidente ed il SegretarioIl Consiglio rimane in carica 5 anni
I Consigli degli Ordini territorialiSono composti da: 7 consiglieri se gli iscritti sono meno di 100
9 consiglieri da 101 a 500 iscritti 11 Consiglieri da 501 a 1500 iscritti 15 Consiglieri con più di 1500 iscritti
I consigli degli Ordini territoriali rimangono in carica 4 anniI Consiglieri eletti nominano tra loro il Presidente dell’Ordine, il Vice
presidente, ed il segretario Tesoriere
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Organi collaterali
Assemblea dei Presidenti territoriali
Commissione Pari Opportunità (C.P.O.)
Collegio dei revisori dei conti
Commissioni temporanee
Centro studi
EuCheMS
Cassa di previdenza e assistenza (E.P.A.P.)
Raggruppamenti locali di più Ordini territoriali per costituire le Federarazioni regionali
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Abilitazione all’esercizio della professione
L’abilitazione all’esercizio della professione si ottiene superando l'ESAME DI STATO
Cioè l’esame post-laurea che deve essere superato per potere chiedere l’iscrizione agli Albi degli Ordini Professionali e per poter esercitare la LIBERA PROFESSIONE
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Quando è necessaria l’iscrizione all’AlboL’iscrizione è necessaria per: Svolgere la libera professione.
Partecipare a molti concorsi indetti da Enti Pubblici e per l’assunzione presso gli stessi.
Ricoprire il ruolo di direttore tecnico di industrie farmaceutiche, aziende di distribuzione dei farmaci, industrie cosmetiche, zoo- e
fitofarmaceutiche, alcuni settori produttivi dell'industria alimentare e del commercio degli alimentari (HACCP)
Manipolazione di gas tossici,
Redigerere perizie giurate, iscriversi agli albi dei consulenti tecnici e dei periti dei tribunali
Operare come periti di parte nelle controversie civili e penali.
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Struttura dell'Esame di StatoPer tutte le Classi e tipi di Laurea previste dal DPR
328 del 05 giugno 2001 che prevedano l'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico, l'esame di Stato è articolato su 4 prove: –2 prove scritte di carattere generale
• 1 prova pratica–1 prova orale
Salvo disposizioni dell'ultima ora, questa formula non si applica ai laureati del vecchio ordinamento che per ora fanno solo 1 prova scritta ed 1 orale
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Classi di laurea ammesse D.P.R. n°328 del 05/06/01
possono candidars a sostenere l'Esame di Stato per l'abilitazione alla
professione di Chimico i laureadelle seguenti classi previste nel nuovo ordinamento
Lauree magistrali (5 anni) - vecchio e nuovo ordinamentoDottorati di ricercaClasse LM54 Scienze ChimicheClasse LM71 Scienze e tecnologie della Chimica IndustrialeClasse LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
Lauree specialistiche (3 anni)Classe L27 Scienze e tecnologie ChimicheClasse L29 Scienze e tecnologie Farmaceutiche
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Struttura dell’Albo Professionale dei Dottori Chimici
Sezione A
Vecchio ordinamento
Lauree
Magistrali
Dottori di Ricerca
Sezione BLauree
e Diplomi Triennali
Elenco Speciale
Elenco dei
sospesi
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Le competenze professionali d.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36
Chimico – Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca –Sez. A dell’Albo
a) Analisi chimiche con qualunque metodo ed a qualunque scopo destinate su sostanze e materiali di qualsiasi provenienza, eseguite anche con metodi innovativi e loro validazione. Relativi pareri, certificazioni, giudizi, classificazioni.
b) Direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a).
c) Studio e messa a punto di processi chimici.d) Progettazione e realizzazione di laboratori chimici industriali,
compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento, compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo.
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Le competenze professionalid.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII
art.36
a) Verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione ed in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
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Le competenze professionalid.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36
Chimico Junior – Lauree e Diplomi triennali (Sez. B dell’Albo)Ferme restando le riserve ed attribuzioni già stabilite dalla vigente
normativa, fanno oggetto dell’attività professionale del Chimico Junior le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali:
a) Analisi chimiche di ogni specie, eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) Direzione di laboratori chimici la cui attività consista nelle analisi chimiche di cui in a);
c) Consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività chimiche e merceologiche;
d) Inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, prodotti lavorati, semilavorati e merci in genere;
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Le competenze professionalid.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36Segue Chimico Junior e) Consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di
qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminare i difetti;
f) Assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc.trattamento di demetallizzazione di vini (D.M. 354/67);
g) Consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di llegge (L. 818/84) e D.M. (25/03/85 – V. G.U. s.o. n°95 del 22/04/85)
h) Verifica di impianti a sensi della L.46/90i) Consulenze in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, relativamente
agli aspetti chimici; assunzione del ruolo di responsabile della sicurezza (D.L.vo 626/94)
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Lecompetenzeprofessionali
d.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36
segue Chimico Junior
l) Misure di analisi del rumore ed inquinamento elettromagnetico;m) Accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti
chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi; n) Indagini ed analisi chimiche relative alla conservazione di beni
culturali e ambientali
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Richiami alle leggi in materia di professioniD. Leg.vo 30/02/2006 – Rapporti Stato – Regioni – c.d. Legge La Loggia
Art.1 comma 4: …..non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richieste per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero.
Art. 2 comma 1: …..Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione. …..
Art. 3 comma 1: L’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti, ….. della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.
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Richiami alle leggi in materia di professioniD. Leg.vo 30/02/2006 – Rapporti Stato – Regioni – c.d. Legge La Loggia
Art. 4 – comma 2: La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
Art. 5 – comma 1: L’esercizio dell’attività professionale si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell’ampliamento e della specializzazione dei servizi, dell’autonomia e responsabilità del professionista.
Art. 7 – comma 1: I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni. ……
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La prestazione di servizi nell’Unione Europea
“Direttiva Bolkestein, in attuazione delle direttive Europee per massimizzare la libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori europei in tutto il territorio comunitario. il prestatore d'opera, quindi il professionista, fornisce le proprie prestazioni in tutto il territorio dell'Unione Europea solo nel rispetto delle norme vigenti per l'esercizio della professione nel Paese d'origine.Considerate le differenze di sviluppo economico e potere d'acquisto, talora rilevanti, esistenti tra i diversi Stati dell'Unione, questo può generare condizioni di
“dumping economico”“asimmetria informativa”
Il governo Italiano recepisce la direttiva con il d.lgsl 59 del 26 marzo 2010
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La prestazione di servizi nell’Unione EuropeaD.Lgs n°59 del 26/03/2010 in attuazione dellaDirettiva 2006/123/CE Art.8
(Definizioni)
a) Servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione, ..(omissis)..
b) Prestatore: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio.
c) Destinatario:qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario,....o qualsiasi altro soggetto.......che a scopo professionale .....fruisce o intende fruire di un servizio.
i) Autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo e della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali
m) Professione regolamentata: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D. lg.vo 206 del 09/11/2007
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Il Chimico può operare come:
ProfessionistaE’ facoltativamente iscritto all’Ordine e lavora come dipendente di un ente pubblico o privato
E' d'obbligo l'iscrizione all'Ordine qualora svolga anche occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo
Libero professionista
E’ un iscritto all’Ordine titolare o collaboratore di uno studio professionale di consulenza o di un laboratorio
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Strutture operative
Enti e Società PubblicheSocietà PrivateSono persone giuridiche individuate da ragione sociale, sono iscritte alle Camere di Commercio previa omologazione dell’atto costitutivo da parte del Tribunale competente per territorioIl Chimico vi può operare come dirigente, titolare o dipendente
Studi professionali
Sono individuati con il nome dello studio (facoltativo), seguito dal nome del professionista titolare e dall’indicazione del tipo di professione esercitata
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Il Codice deontologico
E’ l’elemento caratterizzante del sistema professionale, lo strumento di cui, per legge, si è dotato l'Ordine per assicurare il corretto esercizio della professione di Chimico e costituisce l’essenza che la contraddistingue come professione regolamentata. Le regole contenute nel Codice valgono per il Chimico iscritto all’Ordine, sia che operi come libero professionista sia come dipendente da enti o imprese pubbliche o private” (art. 1)
, “Il Codice non sostituisce né integra le norme di legge che devono comunque essere sempre rispettate”(Codice art. 18)
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Struttura del Codice deontologicoStruttura del codice:
Titolo 1° : Ambito di applicazione (art. 1)
Titolo 2° : Condotta
capo I: Vita pubblica e privata (art. 2)
capo II: Luogo di attività (art. 3)
capo III: Concorrenza (artt. 4 e 5)
capo IV: Rapporti professionali (artt. 6 – 10)
Titolo 3° : Prestazione professionale
capo I: L’incarico (artt. 11 – 13)
capo II: Esecuzione (artt. 14 – 17)
Titolo 4° : Norme finali (art. 18)
Appendice 1: Istruzioni per la certificazione
Appendice 2: Disciplina del sigillo professionale
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Il Codice deontologicoArt. 2 – Principi generaliComma 1: “Il Chimico….adempie anche una funzione sociale di pubblica utilità,
svolta nel rispetto …. dei principi di dignità professionale, di integrità morale, di obiettività e di lealtà, ….”
Comma 2: “In ogni manifestazione della propria attività professionale il Chimico interpreta ed applica la scienza chimica con correttezza, responsabilità e competenza nelle forme più adeguate agli interessi pubblici e privati affidatigli.
Comma 3: “…conforma la propria condotta professionale ai principi irrinunciabili della indipendenza e della imparzialità”
Comma 6: “Il Chimico …. prende in considerazione e valuta le possibili conseguenze sull’ambiente e sull’uomo, adoperandosi….. per la salvaguardia della natura e dell’ambiente da ogni forma o tipo di inquinamento o di manomissione di beni culturali, artistici, ambientali, naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali”
Comma 7: “ …. Il Chimico cura l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze dirette o indirette delle materie che la riguardano ….”
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Il Codice deontologico
Il decreto legge n°223 del 4/7/06, convertito nella Legge 248/2006 del 4/8/06 (c.d. decreto Bersani) ha introdotto misure di promozione della concorrenza nel settore delle professioni.
In particolare all’art. 2, comma 3 stabilisce che:
“le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina” devono essere adeguati entro il 1° gennaio 2007.
In sintesi le professioni devono introdurre nei loro codici interni:
il divieto di tariffe obbligatorie e minimela possibilità di effettuare pubblicità professionale,
L’abrogazione di tutte le norme contrarie a tali disposizioni.
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Il Codice deontologicoArt. 2 - (nuovo comma 9)L’iscritto determina con il cliente il compenso
professionale ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali
Art. 4 – Illecita concorrenzaComma 1: “….non ricorre a forme di concorrenza
illecita non confacenti alla dignità e moralità individuale, al decoro ed al prestigio della categoria …”
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Il Codice deontologico
Art. 5 – Pubblicità
Nell’ambito delle regole generali sulla pubblicità riguardanti sia l’attività svolta, che le qualità personali, al Chimico il quale eserciti la professione sia individualmente sia nelle forme associative o societarie previste dalla legge, è consentito pubblicizzare la propria attività con esclusivo scopo informativo sulle aree di competenza specifica e conformemente ai principi di correttezza, prestigio e decoro della professione.
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Il Codice deontologicoArt. 3 – Sede e studio
Comma 1: “Il Chimico libero professionista dispone di ben individuata sede apprestando strutture idonee ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività e la custodia di documenti ….”
Comma 2: “Il Chimico dipendente da enti o imprese …. svolge la propria attività nei luoghi assegnati dalla direzione da cui dipende utilizzando al meglio le strutture ed attrezzature a sua disposizione, avendo cura delle stesse”
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Il Codice deontologicoArt. 6 – Rapporti con i committenti e datori di lavoroComma 1:”…tiene un comportamento di leale impegno a svolgere le prestazioni
secondo le leggi ed i regolamenti vigenti”Comma 2:”… nello svolgimento dell’incarico informa il committente degli eventuali
propri interessi …… che possano in qualsiasi modo interferire con gli interessi del committente o con l’esito della prestazione”.
Art. 8 – Rapporti con i colleghiComma 1:”…si comporta secondo principi di correttezza, lealtà, collaborazione e
solidarietà”Comma 2:”…si presta a scambi di opinioni e di informazioni … non nega consigli
di natura professionale”Comma 5:”…non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati ed informa
tempestivamente il collega nel caso assuma incarico già affidato allo stesso”Comma 7:” … prima di formulare valutazioni sull’operato di un collega, assume per
quanto possibile informazioni sulle motivazioni che sottendono al lavoro del collega stesso”
Comma 8:”Eventuali contrasti professionali sono conciliati con obiettività ed equilibrio: in caso di mancato accordo è fatto ricorso agli Ordini Professionali competenti territorialmente”
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Il Codice deontologicoArt. 10 – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineComma 1: “Il Chimico si attiene alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente
dettate dall’Ordine presso il quale è iscritto nell’esercizio delle competenze istituzionali e considera l’Ordine stesso l’organismo che tutela l’attività professionale, che difende i diritti della categoria, la dignità e il prestigio della professione”
Comma 2: Il Chimico presta al Consiglio dell’Ordine la più ampia collaborazione, al fine di consentire ad esso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo …. per la tutela, il prestigio e il decoro della categoria” ….”partecipa alle riunioni ed alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”
Comma 5: “…informa il Consiglio dei problemi di generale rilevanza per l’attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, ed altre professioni, astenendosi ..dall’intraprendere iniziative personali non concordate preventivamente con l’Ordine
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Il Codice deontologico• Art. 14: Personalità e doveri• Comma 1: “L’esecuzione della prestazione del Chimico è
caratterizzata dal rapporto personale con le parti ….”• Comma 3: “ Il Chimico assume la responsabilità personale
dell’attività svolta e delle informazioni che ne derivano …..”• Art. 15 Segretezza• “Nell’esercizio della propria attività il Chimico rispetta
rigorosamente il segreto professionale sulle attività inerenti la prestazione professionale, sul contenuto della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, ….L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.”
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Richiami al Codice deontologico
Art. 17 – CertificazioneComma 1: “i documenti consegnati al committente sono
formulati dal Chimico in modo chiaro, completo, e tale da non prestarsi ad interpretazioni equivoche o utilizzi impropri.
Comma 3: Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici è istituito il ”timbro professionale” (comunemente chiamato sigillo)
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CertificazioneRapporto n° .......
Committente..(ditta o persona)...........
Località .(indirizzo completo)..................
Riferimento (persona)...........
Oggetto dello studio...........
Data di inizio dello studio.........
Data fine lavoro..................
Data del documento............
Informazioni e materiali di campionatura ricevuti (o prelevati)
Operazioni effettuate (tipo di analisi, confronto con limiti di legge, metodi uificati, incertezza, eventuale descrizione della strumentazione impiegata)
Risultati, considerazioni, conclusioni
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Art. 17 – Certificazione
Appendice IIComma 1: Il timbro (o sigillo) professionale è il timbro in lega metallica o altro materiale durevole di proprietà esclusiva dell’Ordine che ne cura l’approntamento concedendolo in uso ai Chimici regolarmente iscritti all’Albo, i quali ne facciano richiesta scritta.I documenti contraddistinti dal timbro professionale si riconoscono convalidati …come di prestazioni professionali regolate dal C.C. e norme connesse…. possono essere dal committente validamente prodotte alla P.A. ed essere utilizzate nelle controversie con terzi
Il timbro (o sigillo) attesta l’iscrizione all’Ordine professionale
Richiami al Codice deontologico
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Richiami al Codice deontologico Uso del timbro (o sigillo) professionaleL’uso del timbro professionale deve essere abbinato alla
firma dell’assegnatario (e solo a questa);In caso di smarrimento o furto, oltre a denunciare il fatto
alla questura, se ne deve dare avviso all’Ordine di appartenenza entro 48 ore;
In caso di provvedimento disciplinare viene ritirato dalla segreteria dell’Ordine;
Un’apposita commissione costituita da 3 membri, nominata dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:a) conservare ed aggiornare “Il registro del Sigillo”,b) fare osservare le norme relative,c) agire contro l’abusiva detenzione
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cognome e nome
Numero di iscrizione all’Albo ..NNNN..
Fac simile dell’impronta del sigillo professionale: Diametro esterno: 30 mm. - diametro del cerchio interno: 11 mm. - Distanza tra i due cerchi concentrici: 9,7 mm. Tutti i caratteri devono avere l’altezza compresa tra 2 e 2,5 mm.
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La professione del Chimico• Libera professione• Responsabile tecnico di aziende
farmaceutiche, alimentari, cosmetiche• Responsabile tecnico manipolazione
gas tossici• Smaltimento rifiuti• Trasporti pericolosi• Ricerca applicata• Innovazione tecnologica• Ambiente• Scuola e Università• Sicurezza• Analisi• Marketing• Aziende pubbliche• Chimica forense
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La situazione attuale del mercato dei prodotti chimici e le esigenze di modifiche nei controlli per l’immissione
Produzione quantitativamente elevata e diversificata
Livello occupazionale di ca. 6 milioni di addetti in Europa
Circa il 96% delle aziende chimiche è costituito da MPI
Pericolo di danni all’ambiente ed alla salute umana
Divieto tardivo di impiegare alcune sostanze dimostratesi altamente pericolose
Necessità di sviluppare una politica intesa a garantire un elevatolivello di tutela della salute umana e dell’ambiente salvaguardando
l’efficienza del mercato e la competitività dell’industria chimica
Sviluppo sostenibile
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Chimica sostenibile
Si propone di: riconvertire vecchie tecnologie e vecchi prodotti in
tecnologie pulite e prodotti ecocompatibili per prevenire problemi
futuri per la salute dell'uomo e dell'ambiente
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I principi della Chimica sostenibile
Prevenzione: è meglio prevenire che dover trattare a posteriori,Economia atomica: massimizzare nel prodotto finale tutti i prodotti
impiegati nel processo di produzione, (es.reazione stechiometrica)Sintesi meno pericolose: progettare, impegare e produrre
sostanze che possiedano poca o nulla tossicità,Solventi e ausiliari più sicuri: p. es. impiego di acqua come
solvente materie prime rinnovabili: nella misura in cui siano tecnicamente
ed economicamente praticabili (es. biopolimeri, ecc.),Degradazione: tempi di emivita minimi per i prodotti chimici
intermedi, residui o finiti, al termine del ciclo d'impiego, Analisi e verifiche in tempo reale: sviluppo di tecniche che
consentano il monitoraggio in tempo reale delle linee di processo,Prevenzione degli incidenti: minimizzazione del rischio chimico
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Gli strumenti legislativi esistenti in Europa - Prima del REACh
conoscenza approssimativa delle ricadute prodotte dall'immissione sul mercato delle sostanze chimiche
obbligo di “notifica” solo per le “sostanze nuove”, prodotte dopo il 1981, corrispondenti a ca. l’1% del totale delle sostanze disponibili;
processo di valutazione lento e dispendioso per la comunità;responsabilità a carico dell’Autorità e non delle aziende
produttrici, importatrici o utilizzatrici;assenza dell’obbligo di documentazione per i produttori di
formulati;imposizione alle aziende di approfondimenti sul comportamento
delle sostanze solo dopo la provata possibilità di gravi rischi;problemi di smaltimento delle scorte di sostanze già prodotte.
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Prima del REAChIn sintesi:
I prodotti chimici erano divisi tra NUOVI ed ESISTENTI (quelli immessi sul mercato dopo il 1981)
I “nuovi prodotti chimici” dovevano essere accuratamente indagati prima di essere immessi sul mercato (notifica)
I “prodotti esistenti” erano (ed in parte sono) usati senza verifiche, salvo quelli ricadenti nella categoria delle sostanze prioritarie
Dal 1994 la Commissione Europea aveva stilato una lista di 141 sostanze prioritarie per le quali dovevano essere controllati gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Fino al 2005 ne erano state verificate solo 28!
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Cos'è il REACh? REACh: è un acronimo che sta per:
Registration,Evaluation,
Authorization and restriction of Chemicals
E' attivo dal 1° giugno 2007 in 27 Stati dell'UE
È stato definito come: La più ambiziosa legislazione dell'UE in tema di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente Uno dei testi più completi nella storia delle normative dell'UE
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Gli obiettivi del REACh
La risposta alle crescenti esigenze di disporre di un sistema di valutazione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti chimici:
Messa a punto di un nuovo sistema di controlli della produzione, importazione ed uso dei prodotti chimici nell'UE
Sostituzione del vecchio sistema Europeo costituito da un insieme di 40 diverse direttive, sviluppato dopo il 1967 e dimostratosi inefficente
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Gli obiettivi del REAChTrasferire la responsabilità della raccolta dati e della
sicurezza dai rischi dalle pubbliche autorità alle industrie
Riprendere il regime di restrizioni ed il sistema delle schede di sicurezza esistenti nell'UE
Introdurre le condizioni di registrazione per i prodotti vecchi (phase-in) e nuovi (non phase-in); prodotti o importati in quantità superiori a 1ton/anno
Introdurre una nuova registrazione per Sostanze ad alta pericolosità (Substances of Very High Concern SVHC) per. es. mutageni, cancerogeni
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Gli obiettivi del REAChArt. 1- Finalità e portata
1 - Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per le valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione
2 - Il presente regolamento stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati ..... Queste disposizioni si applicano alla fabbricazione, all'immisssione sul mercato o all'uso delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati
3 - Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si basano sul principio di precauzione
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Gli obiettivi del REACh
Prima dei REACh
Tutto ciò che non è vietato è consentito
Dopo il REACH
Qualsiasi sostanza non approvata è proibita
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NO DATA?
NO MARKET!
NO DATA?
NO MARKET!
Source: International Chemical Secretariat
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Parole chiave del REAChREGISTRAZIONE ogni produttore o importatore è obbligato a
registrare qualsiasi sostanza immetta sul mercato dell'UE in quantità superiore a 1 ton/anno
VALUTAZIONE le pubbliche autorità effettueranno annualmente la valutazione accurata delle sostanze contrassegnate come potenzialmente ad alto rischio
AUTORIZZAZIONE delle SVHC:le sostanze classificate come CMR (carcinogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), PBT (persistenti, bioaccumulative, tossiche) vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulative) possono essere usate solo sotto condizioni di autorizzazione e controllo
RESTRIZIONE una procedura per garantire un ulteriore grado di sicurezza per i prodotti chimici ad alto rischio (fino alla proibizione)
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Parole chiave del REACh
PHASE -IN: sostanze già presenti sul mercato all'entrata in vigore del sistema REACh.
Obbligo di registrazione scaglionato nel tempo
NON PHASE-IN: sostanze prodotte dopo l'entrata in vigore del sistema REACh o non prerigistrate
Non possono essere commercializzate prima dell'avvenuta registrazione
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Today
...Today
...
Source: International Chemical Secretariat
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I tempi del REACh
01.06.08 01.12.08 30.11.10 31.05.13 31.05.18
pre-registrazione
Pre-registrazione delle sostanze phase-in prodotte in
quantità > 1000t/a, CMR ed R 50/63 > 100 t/a
Registrazione delle sostanze prodotte in quantità > 1 t/anno
Registrazione prima della fabbricazione, importazione o messa in commercio,delle sostanze non-phase-in e non preregistrate
prodotte in quantità > 1 t/a
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REACh nella catena dei distributori e consumatori
Buona parte della norma riguarda i produttori e gli importatori ma anche i distributori (D) ed i consumatori (C) sottostanno ad obblighi e godono di diritti
D e C hanno il diritto/dovere di essere informati
D e C hanno il diritto di chiedere che la valutazione di sicurezza chimica del loro fornitore copra anche i loro usi
D e C devono rispettare le misure di contenimento dei rischi raccomandate dai loro fornitori
In certe condizioni di uso D e C possono venire obbligati a ottenere una valutazione di rischio che copra il loro particolare tipo d'impiego per un prodotto chimico
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R.E.A.CH Catena di approvvigionamento SCENARIO DI ESPOSIZIONE• Definizione di scenario di esposizione (Tit.I capo2, art.3 (37)
L'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari di esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o più usi specifici
• Definizione di categoria d'uso o d'esposizione (Tit.I capo2, art.3 (38)
Uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, i cui processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale
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R.E.A.CH Catena di approvvigionamentosegue TITOLO IV
Art. 32 Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza
Art. 33 Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli
Art. 34 Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati a monte della catena di approvvigionamento
Art. 35 Accesso dei lavoratori alle informazioni
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REACh e la professione del Chimico
L'applicazione del regolamento REACh implica l'impiego di una grande quantità di risorse per le caratterizzazioni chimico-fisiche e per i test tossicologici ed eco-tossicologici sulle sostanze phase-in:
Viene richiesto un forte impegno per lo sviluppo di procedure di sicurezza nell'uso e nella definizione degli scenari d'uso delle sostanze pericolose
La necessità di sostituzioni sollecita la ricerca di prodotti chimici alternativi più sicuri
Molti processi produttivi saranno oggetto di revisione per accordarsi alle restrizioni imposte dalla norma
Molti processi industriali produttivi dovranno subire revisioni per essere adattati alla sostituzione dei prodotti usati
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SISTRI – Concetto di rifiuto
SISTRI è il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi
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Prima del SISTRI
Il sistema informativo delle movimentazioni dei rifiuti si basava su tre documenti cartacei:
1) - il formulario di identificazione del rifiuto2) – Il registro di carico e scarico3) – Il modello unico di dichiarazione ambientale
(M.U.D.)
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Cosa cambia col SISTRI
Maggiori garanzie di rispetto della legalità
Sostituzione della documentazione cartacea
Controllo in tempo reale della filiera di produzione e movimentazione dei rifiuti
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I dispositivi del SISTRI
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Funzioni del Chimico nell’azienda
Il Chimico, manager della produzione e dell'innovazione
Secondo le proprie inclinazioni e secondo le possibilità che gli vengono proposte o gli obiettivi ai quali mira il Chimico può assumere diverse funzioni nell'azienda,
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Funzioni del Chimico nell’azienda
In quali campi ?
Tecnico--scientifici
sociali legali
economici
prodotti naturaliprodotti artificialiprodotti sinteticisistemi produttivi
qualitàsicurezzaambiente
marketingricerca e sviluppo
sostenibilità
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L’azienda
L’azienda si può considerare come un’unità complessa nella quale operano in modo costantemente coordinato uomini che organizzano la gestione di mezzi e di altri uomini con l’obiettivo di produrre materiali e servizi destinati ad essere collocati sul mercato
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Funzioni del Chimico nell’azienda
xA + yB Ax By
Alla determinazione abituale dei parametri che regolano l’andamento di questa reazione,
quali condizioni fisiche, cinetica di reazione, scambi energetici, concentrazione dei
reagenti, formazione di sottoprodotti, ecc., si deve aggiungere la necessità di valutare
a priori “quanto costa la realizzazione di questo processo in termini di organizzazione,
impegno di strutture e di uomini, immissione e diffusione sul mercato e quali ritorni
di profitto e di immagine se ne ricaveranno
Quanto costa?
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Principali funzioni aziendaliDirezione
Uffici amministrativi – Tecnici – CommercialiPortineria – Centralino telefonico
Ricevimento visitatori – Entrata mercimagazzino
materie primee ricambi
repartidi
produzione
Servizi tecnologici
laboratori controllo qualitàlaboratori ricerca e sviluppo
confezionamento e
imballaggio
magazzino prodotti finiti e spedizioni
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Lo sviluppo di nuove formulazioni
Tra le possibili vie di aggiornamento e sviluppo un’azienda deve considerare:
Lo studio e l’offerta sul mercato di prodotti totalmente nuovi (allargamento della gamma)
La modifica più o meno sostanziale delle caratteristiche di uno o più prodotti esistenti (ammodernamento della gamma)
Il conseguimento di questi risultati rende indispensabile sintonizzare lo studio delle migliorie da apportare alla gamma di prodotti ed ai processi di produzione, con la valutazione del flusso di idee nuove e dei mezzi disponibili per renderle attuabili.
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Definizione di prodotto
Si definisce “prodotto” un oggetto o una sostanza caratterizzati da un insieme di proprietà fisiche e chimiche riunite in una forma identificabile, caratterizzata da particolari attributi quali volume, superficie, colore, stato fisico, ecc. che consentono un’identificazione univoca tra prodotti simili
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Ciclo di vita dei prodottido
man
da/p
rofit
to
Fase di crescita
Fase di maturità
Introduzione di un nuovo prodotto
Prodotto obsoleto
Modifica e rilancio
tempo
Fase di declino
Fase di introduzione
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Caratteristiche dei prodotti industriali
In prima analisi un prodotto è composto da:Una parte tangibile (sostanza, strumento,
impianto di produzione, ecc.)Una parte non tangibile (servizi collegati, diritti
legali, ecc.)Una parte virtuale (immagine sul mercato
dell’azienda, del marchio, del prodotto stesso ecc.)
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Natura dei prodotti
A grandi linee i prodotti si possono suddividere in due categorie:
I prodotti per uso industriale per i quali fattori importanti sono :il supporto tecnico, la qualità dei servizi di assistenza, le caratteristiche di sicurezza e di manipolazione, la facilità di approvvigionamento, il marchio e le strutture aziendali.
I prodotti di largo consumo sono facilmente standardizzati spesso sono soggetti ad autorizzazioni e controlli delle autorità; il mercato in questo settore guarda maggiormente all’aspetto, alla confezione, al prezzo, ed è influenzato dalle azioni promozionali e dalla notorietà del marchio.
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Gli input delle nuove idee
Canali diDistribuzione
Brevetti e licenze
Letteratura tecnica
Fiere e convegni
Centri commerciali
Indagini demoscopiche
Riviste specializzate
Canali diDistribuzione
Brevetti e licenze
Letteratura tecnica
Fiere e convegni
Centri commerciali
Indagini demoscopiche
Riviste specializzate
Consumatori
Tecnici di assistenza
Laboratori interni Osservazione di in-congruità di reazione
Fornitori
Ricerche di mercato
Consumatori
Tecnici di assistenza
Laboratori interni Osservazione di in-congruità di reazione
Fornitori
Ricerche di mercato
inputesterno
Inputinterno
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Le decisioni per le modifiche della gammarichiedono
Le decisioni per le modifiche della gammarichiedono
conoscenza del mercato
conoscenza del mercato
capacitàdistributivacapacità
distributivacapacità di
ricercacapacità di
ricerca
capacitàeconomiche
e finanziarie
capacitàeconomiche
e finanziarie
Decisioni per l’innovazione
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Il piano di ricerca preliminarePer ogni processo destinato ad ottenere allargamento o ammodernamento
della gamma di produzione è necessario verificare che:
le esigenze dei consumatori siano sufficientemente conosciute
i dati da ricercare siano congruenti con le caratteristiche finali previste per il nuovo prodotto,
la fase sperimentale consenta di accertare, le caratteristiche chimiche e fisiche, la stabilità del prodotto, le modalità di confezionamento, di magazzinaggio e di trasporto,
la tecnica di produzione sia commisurata alle strutture, ed alle risorse economiche dell’azienda,
l'impiego del prodotto non richieda modalità di manipolazione e dosaggio complesse e rischiose, particolarmente per i prodotti di largo consumo
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La realizzazione delle nuove ideeIl sistema SGP (Stage and Gates Process):
Stages: sono le varie fasi previste per la realizzazione del progetto (valutazioni di tempi,costi, strutture, mercati, ecc.)
Gates: sono i momenti di verifica degli stadi di avanzamento del progetto e delle ricerche e di decisione se vi siano le condizioni per il passare alla fase successiva o sia necessario un riesame
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Accettazione dell’innovazioneUn'applicazione del sistema SGP per un prodotto chimico in via
di obsolescenza
è possibile un rilancio? esistono nuovi settori d'uso? sono richieste modifiche delle strutture produttive? quale sviluppo dì affari porterà l'innovazione? con quale velocità? quali sono le aree di maggiore domanda potenziale le strutture distributive esistenti richiedono adeguamenti?
L'accettazione del piano avviene se queste domande hanno risposte positive
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Il Chimico “Manager di Prodotto”
definizione di formulato
Il formulato è un insieme di sostanze miscelate secondo una successione cronologica, rapporti quantitativi e caratteristiche qualitative definite e non modificabili, con l’obiettivo di ottenere una sostanza con determinate caratteristiche di funzionalità.
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Il Chimico “Manager di Prodotto”L’attività del formulatore richiede:
CreativitàCultura multidisciplinareConoscenza delle fonti di acquisizione delle materie primeConoscenza delle loro caratteristiche chimiche e fisiche,Conoscenza dei materiali di confezionamento,Conoscenza degli impianti,Conoscenza delle normative,Capacità di comunicazione tecnica ai non tecnici,Capacità di coordinamento di idee, mezzi e uomini,Conoscenza del mercato
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La realizzazione di un nuovo formulatoLe fasi di realizzazione si articolano in: ricerca delle materie prime da impiegare, raccolta della documentazione tecnica, prove preliminari, di compatibilità di miscelazione e
stabilità, prove su impianto pilota e verifica di conformità con i
risultati programmati, accurata registrazione delle informazioni ricavate
durante le prove, incluse le condizioni sperimentali, le tecniche di controllo del processo, le verifiche di qualità del prodotto e le eventuali variazioni apportate al progetto di partenza.
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La selezione dei fornitoriValutazione delle alternative (benchmarking)
L'analisi di alcuni indici può aiutare a valutare l’efficienza del fornitore:
dimensione e struttura dell’azienda fornitrice,disponibilità dell’assistenza tecnica,disponibilità alla fornitura preliminare di materiale
illustrativo:bollettini tecnici, schede di sicurezza, aggiornamenti, campioni,
formazione tecnica del personale di vendita,tempestività nel rispondere alla richiesta d’offerta,puntualità di evasione degli ordini,affidabilità dei sistemi di trasporto adottati,prezzi e forma di pagamento
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Fattori critici di “benchmarking” nel mercato dei prodotti chimici
Confronto tra fornitori concorrenti
1
2
3
4
5
gra
do (1 =
mig
liore
)
azienda A Azienda B Azienda C
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Prove sperimentali Le prove preliminari devono consentire di ricavare informazioni
su:
Sequenza di miscelazione dei componenti, e tempi di reazione,
Effetti della temperatura, della pressione, della luce, ecc., sulle reazioni e sulla stabilità dei componenti e del formulato, variazioni di colore, igroscopicità, stratificazioni, separazione di solidi, ecc.
caratteristiche chimiche e fisiche del formulato,reazioni secondarie,dati per il dimensionamento di un impianto pilota.
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Raccolta dei dati sperimentaliNel corso della sperimentazione si devono compilare le
“schede di lavoro” annotando con cura le informazioni raccolte per esempio:
procedimento seguito,materiali, apparecchi e strumenti di misura impiegati,dosaggio dei prodotti utilizzati,tempi di reazione, di riscaldamento o raffreddamento,metodi di conservazione e stabilità del prodotto ottenuto,motivazioni di effetti negativi ed anomalieaccorgimenti per il confezionamento e lo stoccaggio.
In sintesi ogni informazione utile per riprodurre con sicurezza ed in qualsiasi momento il processo di produzione.
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92
Fac-simile scheda dei dati di ricerca
Nome provvisorio del prodotto ______________________________________________________
Data inizio ricerca____________________
Condizioni di prova
Materie prime impiegate Quantità component
e AQuantità
componente B
Quantità component
e CNote sulla miscibilità___________________
Analisi effettuate e risultati______________
Descrizione delle apparecchiature impiegate_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stabilità prodotto
finito
pH Peso spec. colore odore Tempi di
stratificazione
Stato fisico
altro
Confezionamento e prove di cessione
Contenitore X
Contenitore Y
Contenitore Z Note_____________
___________________
___________________
__
Modifiche rispetto al progetto base _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dossier tecnico del prodottomodalità id conservazione e magazzinaggio;effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente;modalità d’impiego e di dosaggio secondo gli
ambienti nei quali si opera (scenario);copia delle istruzioni tecniche per l’uso;copia delle informazioni commerciali;copia della scheda di sicurezza;copia delle etichette applicate sulle confezioni;indicazioni sulle modalità di trasporto;metodo di codifica dei lotti di produzione;data d’inizio della produzione su scala industriale
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I documenti del formulatoIl bollettino tecnico-informativo
In linea generale il bollettino contiene:le condizioni d’impiego ed i metodi per valutare l’efficacia del prodotto,
la descrizione sintetica del lavoro di ricerca compiuto e dei risultati positivi ottenuti,
le indicazioni sulle possibili applicazioni e sulla compatibilità con altre sostanze di uso abituale nel settore,
le indicazioni sui sistemi di dosaggio e/o di applicazione,l’elenco delle applicazioni esistenti (referenze)un glossario dei termini tecnici utilizzati,note bibliografiche
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I documenti del formulatoLe informazioni commerciali
indicazioni sintetiche sulla destinazione d’uso, (detergente, anticorrosivo, antischiuma, abrasivo, tensioattivo, flocculante, catalizzatore, ecc)
descrizione delle proprietà chimiche e chimico-fisiche,vantaggi ottenibili con l’impiego del formulato,condizioni e metodi di dosaggio,analisi suggerite per il controllo dei risultati e dei dosaggi,precauzioni per l’uso e per il magazzinaggio,tipi e taglie delle confezioni disponibili,il marchio ed il recapito della sede dell’azienda produttrice,eventuale sede del rivenditore e’ preferibile venga redatto in più lingue.
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Programmazione temporale
GANTT: rappresenta in forma tabellare o con segmenti la durata e la successione delle singole fasi di realizzazione del progetto
PERT: Program Evaluation and Review TecnicAdatto a progetti, anche complessi e ad ampia variabilità dei
tempi di esecuzione. Tiene conto di tre tipi di tempo nell’esecuzione di ciascuna fase dell’attività:
Pessimo - probabile - ottimo
Entrambi non tengono conto dei costi
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Cronoprogramma Gantt
Settimana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Riunione coordinamento
Predisposizione accettazione
Arrivo impianto
Arrivo apparecc.di servizio
Posizionamento impianto
Collegamenti meccanici
Collegamenti idraulici/elettrici
Prove funzionali e collaudo
Stesura protocollo di gestione
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Programmazione temporaleCostruzione di un grafico PERT per la programmazione di ricerca e sviluppo di un
nuovo formulato
08Commercializzazione ed esame risultati - fine9
17Produzione del lotto 1 e confezionamento8
25 – 6Costruzione dell’impianto7
34Ricerca materiali per costruire l’impianto6
154Distribuzione campioni e risposta5
13Produzione del lotto 0 su pilota4
82 – 1Prove su pilota3
100Ricerca di mercato2
80Prove preliminari di laboratorio1
0//Approvazione idea0
tempo minimofine fase
(settimane)
cod. fasiche
precedonofaseN°
cod
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0
12
3
4
65
7
8
9
no
no
si
si
(0) [0] {0}
(10) [10] {12} (8) [8] {8}
(8) [18] {20}
(1) [19] {21}
(15) [34] {36} (3) [22] {24}
(2) [36] {38}
(1) [37] {39}
(0) [37] {39}
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Accreditamento dei laboratori analisi
Enti accreditanti:E.A. (European co-operation for Accreditation) è
un'associazione non-profit che rappresenta la rete europea degli Enti di accreditamento nazionali riconosciuti ed esistenti nei 27 Paesil dell'U.E.
Grazie all'accordo multilaterale (MLA) di mutuo riconoscimento tra gli enti nazionali di accreditamento consente di riconoscere l'equivalenza, l'attendibilità e quindi l'accettazione di: certificazioni accreditate, ispezioni, certificati di taratura e rapporti di prova in Europa
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Accreditamento dei laboratori analisi
Enti accreditanti
ACCREDIA è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.
ACCREDIA è un'associazione senza fini di lucro, sorta a seguito dell'entrata in vigore, dal 01/01/2010 del regolamento del Parlamento Europeo n° 765 del 09/07/2008.
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Accreditamento dei laboratori analisi
Cos'è l'accreditamentoL'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di
ispezione che riportano il marchio ACCREDIA sono rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili
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Accreditamento dei laboratori di analisi
Iter di procedura dell’accreditamento
Presentazione della domanda di accreditamentoAccettazione della domanda da parte dell’enteVisita ispettiva da parte del “Gruppo di Visita” - può dare
luogo a: Espressione di giudizio positivo e Rilascio del “Certificato di Accreditamento”
Laboratorio non adeguato e richiesta di ulteriori accertamenti con proposta di azioni correttive
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Accreditamento dei laboratori di analisiIl laboratorio che abbia conseguito il “Certificato di accreditamento” deve:Comunicare all’ente accreditante ogni variazione di: Cambi di sede, ampliamenti o restrizioni, Cambi del personale con incarichi influenti sulla qualità, Cambiamenti nel campo di attività, Cambiamenti di attrezzature importanti relativamente ai metodi accreditati, Prima delle visite ispettive di aggiornamento deve comunicare tutte le modifiche
apportate ai metodi accreditati Attuare nei tempi prescritti le azioni correttive concordate e la richiesta di estensione
dell’accreditamento ad altre analisi in relazione alle matrici accreditate. Utilizzare il marchio di accreditamento in tutto il proprio materiale informativo,
inclusa la carta intestata Comunicare annualmente la situazione circa la qualità del laboratorio Richiedere, se del caso, l’estensione dell’accreditamento ad altre analisi in relazione
alle matrici accreditate o metodi interni Cessare l’uso del marchio in caso di sospensione, revoca o rinuncia
all’accreditamento
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Per saperne di più
Testi di consultazione:Rolf Jakobi. Marketing and sales in the Chemical
Industry - Wiley.VCH 2000Tony Curtis. Marketing for engineers, scientists
and technologists – J. Wiley & sons ltd. 2008Www. ACCREDIA.it (click “accreditamento”
oppure “chi siamo”)
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE