Post on 01-May-2015
transcript
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
1
La responsabilità civile
La situazione sostanziale di base
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
2
La responsabilità civile
“Io danneggio gli altri soltanto guidando la mia macchina. Contribuendo alla congestione del traffico, io aggiungo qualcosa al ritardo degli altri automobilisti, per non parlare della loro pressione del sangue. La presenza della mia auto sulla strada, anche se guido con attenzione, sia pure in minima parte aumenta la possibilità che gli altri abbiano un incidente. I gas di scarico della mia macchina inquinano l’aria che gli altri respirano” (McMillan, 119)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
3
La responsabilità civile
Si sono già fatti esempi di atti dannosi: immissioni che non superano la
“normale tollerabilità” atti di concorrenzaNOTARE: ci sono due attività in contrasto
tra loro; una danneggia l’altra; nel momento in cui il danno arrecato ad una attività non viene risarcito, automaticamente si privilegia l’altra.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
4
La responsabilità civile
1
Quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
5
Responsabilità civile quadro normativo
Disposizio-ni di base del codicecivile
art. 1173:Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
art. 2043: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Artt. 2047 ss. (v. libro IV, tit. IX, c.c.)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
6
Responsabilità civile quadro normativo
ALTRI ESEMPI NORMATIVI RILEVANTIa) Responsabilità del produttore (d.lgs. 206/05)
art. 114: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”
art. 115: “ 1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricità”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
7
Responsabilità civile quadro normativo
b) Danno ambientale (art. 18, l. 349/1986) “1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
8
La responsabilità civile
2 Analisi delle disposizioni di base del codice civile
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
9
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
art. 1173: Fonti delle obbligazioni. “Le obbligazioni derivano da contrattocontratto, da fatto illecitoillecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
10
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
1. Quale obbligazione ha fonte nel fatto illecito?
2. Chi ne sono i soggetti?3. Quale è l’interesse del
creditore soddisfatto dalla relativa prestazione? (art. 1174 c.c.)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
11
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Rileggiamo l’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui colui
che ha commesso il fattoche ha commesso il fatto a risarcire il dannorisarcire il danno”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
12
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
risposte
1. obbligazione di risarcire il danno (riparare il pregiudizio sofferto; “reintegrazione”)
2. “colui che ha commesso il fatto” (ma v.
diapositiva 12, 15 s. ) ed il danneggiato
3. Interesse alla eliminazione della lesione patrimoniale subita
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
13
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Quali sono le differenze tra l’obbligazione che nasce da fatto illecito e l’obbligazione che sorge da contratto?
Vediamone alcune …Vediamone alcune …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
14
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Obbligazione da fatto illecito: (non un bene prima inesistente nel patrimonio del creditore ma) la “reintegrazione” (v. art. 2058)
Obbligazione da contratto: il bene dedotto in contratto, perseguito e voluto dal creditore, promesso dal debitore
1. Oggetto dell’obbligazione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
15
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Obbligazione da fatto illecito: “colui che ha commesso il fatto” (art. 2043) o il soggetto di volta in volta indicato dalla legge (artt. 2047 ss.)
Obbligazione da contratto: il promittente (colui che ha concluso il contratto promettendo un’attribuzione patrimoniale)
2. I soggetti ed in particolare il debitore
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
16
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Obbligazione da fatto illecito: interesse alla riparazione del danno subito (ristabilimento dello status quo ante)
Obbligazione da contratto: interesse alla attribuzione patrimoniale prevista in contratto (ricezione di un bene ulteriore rispetto a quelli già nel patrimonio)
3. Interesse del creditore
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
17
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Obbligazione da fatto illecito: il danneggiato deve provare il fatto, la colpa o comunque il collegamento col convenuto, i danni, il rapporto di causalità
Obbligazione da contratto: il creditore deve provare il contratto, dedurre l’inadempimento, provare i danni ed il nesso di causalità
4. L’onere della prova
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
18
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Focus sul titolo IX, libro IV, c.c.
diretto a determinare gli elementi rilevanti per la
individuazione del responsabile
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
19
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Art. 2043
Chi risarcisce: colui che ha commesso il danno
condizioni:colpa -dolo / danno ingiusto
2047
Chi risarcisce:chi è tenuto alla sorveglianza
Chi ha causato il danno: incapace
2049
Chi ha causato il danno:”domestici e commessi” (dipendenti)
Chi risarcisce:”padroni e committenti”
2050:
Chi risarcisce:esercente attività pericolosa
Condizioni: collegamento del danno all’attività
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
20
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Art. 2051
Causa del danno:cosa
Chi risarcisce: custode
2052
Causa del danno: animale
Chi risarcisce: proprietario; chi se ne serve
2053
Causa del danno: rovina dell’edifico o della costruzione
Chi risarcisce: proprietario
2054
Causa del danno: circolazione del veicolo
Chi risarcisce:conducente, proprietario
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
21
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base
Uno sguardo alla tecnica normativa:
1. la responsabilità per colpa (art.2043 c.c.) è configurata come regola generale in omaggio alla tradizione (e secondo l’impostazione dell’epoca)
2. La fattispecie indeterminata e le clausole generali
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
22
La responsabilità civile
3. Il problema della responsabilità civile
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
23
La responsabilità civile.Il problema
Analizziamo i seguenti Analizziamo i seguenti esempi tratti da esempi tratti da disposizioni del codice disposizioni del codice civile o di leggi speciali:civile o di leggi speciali:
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
24
La responsabilità civile Il problema
art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo obbliga … a risarcire il danno”
art. 20482: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti …”
art. 2049: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze …”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
25
La responsabilità civile Il problema art. 2050 c.c.: “Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento …”
art. 2600 c.c.: “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni … accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
26
La responsabilità civile Il problema
art. 1681 c.c. : “… il vettore risponde dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, …” (?)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
27
La responsabilità civile Il problema
art. 843 c.c.: “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo … al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”
art. 1038 c.c.: “Prima di intraprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare … l'indennità per i danni …”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
28
La responsabilità civile Il problema
art. 14, d. lgs. 22/1997: “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee …”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
29
La responsabilità civile Il problema
art. 41 Cost. “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
30
La responsabilità civile Il problema
Art. 104, d.lgs. 206/05: “il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri”
Art. 112 , d.lgs. 206/05: “il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi … è punito con la pena dell’arresto …”
art. 114, d. lgs. N. 206/05: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
31
La responsabilità civileil problema
Alcune osservazioni Alcune osservazioni ……
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
32
La responsabilità civile Il problema
Tutti gli esempi sopra elencati fanno riferimento ad attività.
Gli eventuali danni provocati a terzi (le c. d. “esternalità”) debbono essere risarciti (illecito).
Altre attività sono del pari permesse, ma le loro “esternalità” determinano a carico dell’agente solo l’obbligo di pagare “un’indennità” (c.d. “atto lecito dannoso”)
Infine altre attività sono vietate (illecita è l’attività)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
33
La responsabilità civile Il problema
In altre parole, le disposizioni elencate mirano a risolvere “il problema della il problema della responsabilità civile”responsabilità civile”:
tutte le attività umane (possono determinare danni i quali) hanno un costo che si riverbera sugli altri. Chi deve sopportare questo costo ? Per evitare questo costo si deve rinunciare all’attività e ai suoi benefici?
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
34
La responsabilità civile Il problema
soluzioni possibili:soluzioni possibili: Se il costo sociale è ritenuto
insopportabile in rapporto ai benefici l’attività è vietata
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
35
La responsabilità civile Il problema
Se non si vuole rinunciare ai benefici, occorre decidere cosa fare dei costi:
Quali danni (e relativi costi) prendere in esame: tutti o solo alcuni
Lasciarli a carico della vittima Traslarli sull’agente o su un terzo Ripartirli tra questi soggetti e in che
misura Porli a carico della società
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
36
La responsabilità civile Il problema Funzione delle regole di
responsabilità civile:
Allocare i costi sociali delle Allocare i costi sociali delle attività umane nel modo attività umane nel modo storicamentestoricamente ritenuto più ritenuto più efficienteefficiente
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
37
la responsabilità civile
4. Un rapido inquadramento storico
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
38
la responsabilità civileinquadramento storico
Si può addirittura abbozzare una sorta di (mini) storia dell’ordinamento economico-sociale e dei suoi riflessi giuridici
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
39
La responsabilità civile
Scarsa popolazione Poche attività No beni diversi dalle
cose Cosa può tutelare
l’istituto della responsabilità civile?
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
40
la responsabilità civileinquadramento storico
il codice civile italiano del 1865 costituisce la traduzione del codice civile francese del 1804.
entrambi sono espressione delle ragioni dei proprietari terrieri (alla fine del settecento prevale e viene codificata la configurazione della proprietà come diritto “sacro ed inviolabile della persona”)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
41
la responsabilità civileinquadramento storico
ai primi dell’ottocento dall’Inghilterra si diffonde nell’Europa continentale quell’impetuoso impulso allo sviluppo economico-sociale che va sotto il nome di “rivoluzione industriale”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
42
la responsabilità civileinquadramento storico
Un pano-rama inglesedel primo ottocento
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
43
la responsabilità civileinquadramento storico
in questo contesto gli istituti economico-giuridici al centro del sistema sono:• la proprietà in quanto costituente la forma di ricchezza più diffusa e rilevante nella società•l’attività industriale in quanto fattore potente di sviluppo e di produzione di una nuova forma di ricchezza
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
44
la responsabilità civileinquadramento storico
dunque, le esigenze economico-sociali all’epoca avvertite sono:
tutela della proprietàtutela dell’impresa, nel senso di
non addossare ad essa costi tali che potessero frenarla
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
45
la responsabilità civileinquadramento storico
gli strumenti concettuali, che traducono all’interno della responsabilità civile queste esigenze, sono:
la limitazione dei danni risarcibili alla lesione dei diritti soggettivi assoluti
l’enfatizzazione dell’elemento soggettivo (“nessuna responsabilità senza colpa”)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
46
La responsabilità civile
“Diritti soggettivi assoluti” sono storicamente i diritti reali e soprattutto la proprietà e la vita, l’integrità fisica
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
47
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”
par. 823 BGB: “chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
48
la responsabilità civileinquadramento storico
il risultato operazionale di queste premesse (apparentemente) teoriche era che quanti esercitassero un’attività dovevano risarcire solo quei danni alla proprietà (o alla vita) che derivassero da una condotta negligente loro direttamente ascrivibile (riflessi – ad esempio - su danni ai terzi e infortuni sul lavoro)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
49
la responsabilità civileinquadramento storico
questo impianto privilegiava (la proprietà e)
l’impresa ed è stato scalzato quando lo scenario è mutato perché nel corso del 900
l’industria è giunta a maturazione e quindi non è più giustificata sul piano economico-sociale l’esenzione dal costo delle “esternalità”
Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile esercitare attività in numero sempre crescente e potenzialmente sempre più dannose …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
50
la responsabilità civileinquadramento storico
… la ricchezza trascende la proprietà terriera
anche grazie allo sviluppo economico assumono forza valori e interessi prima regressivi
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
51
la responsabilità civileinquadramento storico
Tutto ciò si traduce (diap.41 e 42)
in termini di politica del diritto:
Ampliamento dei danni risarcibili Mutamento della funzione della
responsabilità civile che non mira più alla reintegrazione del singolo danneggiato, ma alla prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
52
la responsabilità civileinquadramento storico
Tutto ciò si traduce (diap. 41 e 42).
sul piano normativo:Art. 832 c.c.: “il proprietario ha il diritto di
godere e disporre delle cose … con l’osservanza dei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.”
art. 844 c.c.Artt. 2049 e 2050 c.c.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
53
la responsabilità civileinquadramento storico
art. 2 Cost.: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà … economica e sociale.”
Art. 422 Cost.: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina … i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. ”
I nuovivalori
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
54
la responsabilità civileinquadramento storico
art. 41 Cost.Responsabilità del produttore (da
“il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” del 1988, a “il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri” del 1995).
I nuovivalori el’internaliz-zazione sempre maggiore dei costi di impresa
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
55
La responsabilità civile
5. La funzione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
56
La responsabilità civilela funzione
Obiettivi di politica del diritto connessi alla responsabilità civile:
non (solo) la reintegrazione del singolo danneggiato, ma (soprattutto) la prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
57
La responsabilità civilela funzione
Una comune regola d’esperienza:
La più banale forma di prevenzione di un incidente è quella di indurre i soggetti coinvolti a prendere tutte le misure necessarie per evitare il danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
58
La responsabilità civilela funzione
Strumenti
Responsabilità per colpa
Concorso di colpa
Vediamo come, perché e quando funzionano…
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
59
La responsabilità civile
6. La colpa
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
60
La responsabilità civilela colpa
Cos’è la colpa? Art. 43 c.p.: “è colposo, o contro
l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
61
La responsabilità civilela colpa
Colpa
Soggettiva
oggettiva
colpa
Generica
specifica
colpa
Grave
Lieve
lievissima
colpa
difetto di prudenza, diligenza, perizia
Violazione leggi, regolamenti ecc.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
62
La responsabilità civilela colpa
Negligenza: violazione delle regole sociali che descrivono la condotta di un soggetto attento ed oculato nel raggiungimento dei suoi fini
Imprudenza: violazione delle modalità imposte dalle regole sociali nell’espletamento di certe attività
Imperizia: violazione delle regole tecniche generalmente seguite in un certo settore
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
63
La responsabilità civilela colpa
L’indeterminatezza di queste definizioni non deve sorprendere. Si tratta di formule utilizzate per significare che un determinato comportamento concreto è conforme a quello che ragionevolmente ci si attende in un determinato contesto determinato contesto economico-socialeeconomico-sociale da chi svolge un’attività da cui possa derivare un danno …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
64
La responsabilità civilela colpa
Cfr. ad es. Cass. 10 agosto 2004, n. 15424:
Fatto: un notaio sbaglia nell’identificare la persona del venditore
La vendita è nulla e l’acquirente pretende i danni dal notaio
il notaio non è responsabile dei danni da taluno subiti per l’erronea identificazione di una delle parti di un contratto, se egli si sia convinto dell’identità di un soggetto sulla base di “elementi idonei a giustificare il convincimento stesso secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
65
La responsabilità civilela colpa
NOTARE: i tre concettiNOTARE: i tre concetti (diligenza, prudenza, perizia) vengono usati come una sorta di vengono usati come una sorta di endiadi, senza che a nessuno di essi venga endiadi, senza che a nessuno di essi venga assegnato in motivazione un senso assegnato in motivazione un senso caratterizzante. essi vogliono semplicemente caratterizzante. essi vogliono semplicemente indicare che nella specie il notaio aveva fatto indicare che nella specie il notaio aveva fatto quanto ci si attendeva da lui per identificare quanto ci si attendeva da lui per identificare le parti senza avere l’obbligo di procedere ad le parti senza avere l’obbligo di procedere ad una identificazione assolutamente certauna identificazione assolutamente certa
Cass. 15424/2004
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
66
La responsabilità civilela colpa
Nella fattispecie il notaio aveva identificato la parte sulla base del documento, sulla base della dichiarazione delle parti di conoscersi, sulla base del fatto che la persona presentatasi come venditore ha prodotto ordinanza di estinzione del processo esecutivo sull’immobile venduto
Cass. 15424/2004
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
67
La responsabilità civilela colpa
una valutazione più tecnica della redazione della norma in questo caso può aiutare a capire:
si tratta di “clausole generali”. di nozioni indeterminate che vengono concretizzate nel singolo caso concreto per esprimere il concetto che la condotta dell’agente è quella che ci si poteva ragionevolmente attendere in quella data situazione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
68
La responsabilità civilela colpa
cfr. art. 1176, secondo comma, c.c.:
“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve deve valutarsi con riguardo alla valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitatanatura dell’attività esercitata”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
69
La responsabilità civilela colpa
la valutazione della “colpa” consiste nello stabilire se il danneggiante – nel compiere una determinata attività – ha adottato una “certa quantità di cautele” onde evitare il danno. il ché equivale a dire che l’obbligo di risarcire i danni arrecati “per colpa” rappresenta la sanzione per la mancata adozione di quella “certa quantità di cautele”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
70
La responsabilità civilela colpa
quindi – una volta adottata quelle determinate misure di prevenzione – l’agente sarà esente da responsabilità
ciò significa che in questo caso i danni rimarranno a carico del danneggiato, il quale è pertanto è incentivato a “stare attento”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
71
La responsabilità civilela colpa
una prima conclusione:
adottare il criterio della colpa al fine di disciplinare la responsabilità civile significa indurre le parti (potenziali danneggianti e potenziali vittime)ad agire in modo da adottare comportamenti diretti a ridurre gli incidenti (e quindi i costi sociali)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
72
La responsabilità civilela colpa
agente:adotta misure di prevenzione “socialmente richieste” perché sa che esse sono sufficienti ad esonerarlo da responsabilità
vittima:adotta misure preventive del danno perché sa che costi rimarranno a suo carico se danneggiante ha adottato le misure preventive socialmente richieste
(v. art. 2046)
quadro riassuntivo
colpa: comportamenti indotti
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
73
La responsabilità civilela colpa
una seconda conclusione:
adottare il criterio della colpa ha senso solo quando le parti sono in grado di fare qualcosa in concreto per impedire il danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
74
la responsabilità civile
7. la responsabilità oggettiva
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
75
la responsabilità civilela responsabilità oggettiva
presupposti“di fatto”
colpacolpa: entrambe le parti possono fare in concreto qualcosa per evitare l’incidente (“condizioni di prevenzione bilaterale”) (es.: uso del prodotto)
responsabilità oggettivaresponsabilità oggettiva: solo il danneggiante è in grado di adoperarsi per prevenire il danno (es.: difetto del prodotto)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
76
La responsabilità civilela responsabilità oggettiva
NOTARE: è rimessa a colui che esercita l’attività l’analisi costi/benefici e, dunque, la valutazione della convenienza economica della medesima
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
77
La responsabilità civilela responsabilità oggettiva
la responsabilità civile è strumento di incentivazione alla adozione di misure di prevenzione degli incidenti
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
78
la responsabilità civile
8. la nozione di “ingiustizia” del danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
79
La responsabilità civile
Una premessa di carattere generale: vi è una connessione sistematica tra proprietà, beni e tutela aquiliana: i beni sono gli strumenti per la soddisfazione degli interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. La distruzione di quegli strumenti determina il diritto al risarcimento del danno, che per tale via si configura come ulteriore forma di tutela di quegli stessi interessi
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
80
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”
par. 823 BGB: “chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
81
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiustoingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
82
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
art. 1151 c.c. 1865 sembra codificare in modo assoluto il principio alterum non laedere (neminem laedere)
se così fosse, si paralizzerebbe di fatto qualsiasi attività umana
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
83
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
gli artt. 823 B.G.B. e 2043 c.c. sembrano individuare il criterio selettivo dei danni risarcibili attraverso tecniche normative differenti
tipicità o atipicità dell’illecito ?
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
84
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
in realtà un criterio selettivo è sempre stato individuato - a prescindere, di fatto, dalla lettera dei vari testi legislativi - in rapporto alle condizioni socio-economiche (v. “inquadramento storico”)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
85
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
l’interpretazione che ha dominatola dottrina fino a quaranta anni fa:
“ingiusto”
“non iure”: l’attività dannosa non deve aver luogo nell’esercizio di un diritto soggettivo
“contra jus”: danno risarcibile è solo quello consistente nella lesione di un “diritto soggettivo assoluto”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
86
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno
lesione del “diritto di credito”
lesione di ogni “interesse giuridicamente rilevante”
evoluzione giurisprudenziale della nozione di ingiustizia del danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
87
La responsabilità civile
9. Imputabilità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
88
La responsabilità civileimputabilità
Il “fatto” di cui all’art. 2043 c.c. come si colloca rispetto alla tradizionale griglia “fatto, atto, negozio”?
dietro una questione apparentemente classificatoria si cela un tema “ideologico”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
89
La responsabilità civile imputabilità
art. 2046: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa”
art. 414 c.c.
la tesi dello “atto”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
90
La responsabilità civile imputabilità
cosa si intende per “capacità di intendere e cosa si intende per “capacità di intendere e volere”?volere”?
• art. 414: capacità di provvedere ai propri interessi, art. 414: capacità di provvedere ai propri interessi, ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in rapporto ad essa e la congruenza e le possibili rapporto ad essa e la congruenza e le possibili conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà stessa ;stessa ;• dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse alternative di azionealternative di azione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
91
La responsabilità civile imputabilità
giurisprudenza penale: si ha incapacità di giurisprudenza penale: si ha incapacità di intendere e volere quando siano intendere e volere quando siano compromessi “i processi conoscitivi, compromessi “i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente”autodeterminarsi autonomamente”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
92
La responsabilità civile imputabilità
Ciò significa che per l’art. 2046 c.c., affinché sia produttivo dell’obbligo di risarcire il danno, il fatto di cui all’art. 2043 c.c. deve essere posto in essere da chi sia consapevole delle conseguenze del fatto medesimo e ciò malgrado lo compia egualmente
ossia
è non un fatto, ma un atto giuridicoatto giuridico
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
93
La responsabilità civile imputabilità
in realtà la complessità DELLE fattispecie da cui deriva la responsabilità civile giustifica l’adozione del termine “fatto”
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
94
La responsabilità civile imputabilità
al di là dell’inquadramento dogmatico del “fatto” ex art. 2043 c.c., l’art. 2046 c.c. pone due problemi:
1. il suo significato all’interno delle regole di responsabilità civile
2. la sua applicabilità solo alla responsabilità per colpa o anche ad altri tipi di responsabilità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
95
La responsabilità civile imputabilità
fine delle regole di responsabilità civile: incentivare l’adozione di un determinato livello di misure preventive degli incidenti
a nessun incentivo può essere sensibile chi non sia capace di intendere e volere, con conseguente inutilità del sistema della responsabilità civile
significato dell’art. 2046
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
96
La responsabilità civile imputabilità
in caso di responsabilità oggettiva non ha senso stabilire se, al momento dell’incidente, l’esercente l’attività pericolosa o il custode dell’immobile fossero capaci di intendere e volere
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
97
La responsabilità civile
10. Il nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
98
La responsabilità civileil nesso di causalità
A cosa serve il nesso di causalità?“il problema del nesso causale assume il
proprio senso giuridico come problema della estensione della responsabilità del soggetto convenuto in giudizio”, in quanto, a seconda della teoria accolta, si escludono o si includono determinati danni dall’ambito della risarcibilità
In altre parole il “nesso di causalità” serve per rispondere alle seguenti domande:
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
99
La responsabilità civileil nesso di causalità
La lesione ingiusta riscontrata nel caso concreto è riconducibile all’agente, o comunque a colui che in astratto appare responsabile?
Quali conseguenze della lesione devono essere traslate dalla vittima al responsabile?
Il nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
100
La responsabilità civileil nesso do causalità
Le risposte a queste domande non sono rimesse alla fisica meccanica, ma alla teoria della causalità giuridica adottata teoria della causalità giuridica adottata nel caso concretonel caso concreto.
E vedi infatti …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
101
La responsabilità civileil nesso di causalità
t. della t. della conditio sine qua nonconditio sine qua non: è responsabile dell’evento chiunque abbia posto in essere un qualsiasi fatto che, nella serie causale, costituisca un antecedente necessario dell’evento medesimo, il quale, dunque, non si sarebbe prodotto senza quel fatto
Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
102
La responsabilità civile il nesso di causalità
t. della “prevedibilità dell’evento”t. della “prevedibilità dell’evento”: è responsabile l’autore dell’antecedente necessario che sia stato in grado di figurarsi l’evento
t. della “causalità adeguata”: sono t. della “causalità adeguata”: sono conseguenze giuridicamente rilevanti conseguenze giuridicamente rilevanti solo gli eventi che rientrino – secondo la solo gli eventi che rientrino – secondo la normale normale esperienza - in una esperienza - in una normale normale sequenza causalesequenza causale
Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
103
La responsabilità civile il nesso di causalità
Teoria dello scopo della norma violata: ad un determinato evento, posto in essere in violazione di una norma, possono ricondursi solo i danni che la norma medesima mirava ad evitare
Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
104
La responsabilità civile il nesso di causalità
Proprio la varietà di teorie e la diversità delle conseguenze di ciascuna conferma come il “nesso di causalità” non sia un elemento di stampo naturalistico, ma giuridico-valutativo
E se è tale, il riferimento indeclinabile non può che essere alle norme
Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
105
La responsabilità civile il nesso di causalità
art. 1223 c.c.: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”
art. 40 c.p.: “Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
nesso di causalità: il quadro normativo
art. 2056
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
106
La responsabilità civile il nesso di causalità
art. 41 c.p.: “Concorso di cause. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito”
nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
107
La responsabilità civile il nesso di causalità
Elementi rilevanti: Il danno, lo “evento dannoso”, quale
“conseguenza immediata e diretta” della condotta del responsabile (art. 1223 c.c.; 40 c.p.)
Il ruolo delle cause “indipendenti dall’azione od omissione” del responsabile …
ed in particolare delle cause sopravvenute
Il nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
108
La responsabilità civile il nesso di causalità
Se le cause “indipendenti dall’azione” del responsabile non escludono il rapporto di causalità tra l’azione medesima e il danno, significa che il legislatore ha adottato la t. della conditio sine qua non, vale a dire la t. secondo la quale è responsabile l’autore di un qualsiasi evento che abbia concorso alla verificazione del fatto medesimo
Nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
109
La responsabilità civile il nesso di causalità
Questo rilievo incide sull’interpretazione della locuzione “conseguenza immediata e diretta”, nel senso che le cause indipendenti non fanno venire meno il rapporto di “immediatezza” tra fatto del responsabile e danno, sempre che il fatto del responsabile sia configurabile come “antecedente necessario” del danno stesso
Nesso dicausalità:il quadronormativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
110
La responsabilità civile il nesso di causalità
al contrario, il rapporto di immediatezza è reciso dalle “cause sopravvenute” quando “sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”. la causa sopravvenuta esclude la responsabilità del danno quando è sufficiente da sola a spiegare il prodursi del danno stesso
nesso dicausalità:il quadronormativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
111
La responsabilità civile il nesso di causalità
rimane senza risposta nella legge l’interrogativo sulla natura del rapporto che deve sussistere tra un “evento dannoso” e l’azione del responsabile perché il primo possa dirsi “conseguenza” della seconda
a questo interrogativo ha cercato di dare risposta la giurisprudenza
nesso dicausalità:il quadronormativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
112
La responsabilità civile il nesso di causalità il nesso di causalità tra un fatto e l'evento lesivo
ricorre quando questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1857).
Per accertare il suddetto nesso il giudice deve valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento (Cass. 11 settembre 1998 n. 9037; Cass. 15-02-2003, n. 2312).
nesso dicausalità:la giurispru-denza
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
113
La responsabilità civile il nesso di causalità “Nel sistema risarcitorio civilistico un evento
dannoso è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili c.d. t. della causalità adeguata” (cass. 2 gennaio 2002, n. 5)
nesso dicausalità:la giurispru-denza
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico
università statale di milano
114
La responsabilità civile il nesso di causalità
Cass., sez. III, 29-10-2003, n. 16226:
Nella responsabilità oggettiva il nesso eziologico tra il soggetto obbligato a risarcire il danno e quest’ultimo consiste in una fattispecie complessa costituita da un lato dalla causazione del danno ricollegabile alla cosa, ad un animale o ad una persona; e dall’altro da un rapporto giuridico (e/o eccezionalmente di mero fatto) tra detto soggetto obbligato e tale cosa, animale o persona.