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I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Avv. Emanuele Stauffer, Lugano
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Base legale e nozione:
Art. 47 Legge federale sulle banche
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit;
b. b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Un po’ di storia…..
Edito di Nantes (1685) Inizio XX secolo
La situazione internazionale è tesa (prima guerra mondiale, rivoluzione russa, nazionalizzazione delle risorse, confisca di beni privati, requisizione delle industrie per contribuire allo sforzo bellico, ecc)
La Svizzera offre ottime condizioni quadro
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
….. per arrivare all’adozione della Legge federale sulle banche
Gli anni ‘30 L’esigenza di dotarsi di una base legale e di
manifestare la propria indipendenza a livello politico
8 novembre 1934 LB
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Il principio del segreto bancario non è assoluto
Eccezioni: art. 47 cpv. 5 LB
Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio.
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Le critiche al sistema Caso Texon (1977) Le pressioni interne (iniziativa popolare del ‘79) Lotta al riciclaggio Casistica USA – CH
I primi attacchi (1962) Marc Rich (anni ‘80) Fondi ebraici (1997) UBS (2008)
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Una lenta erosione 1981: AIMP 1992: Mani pulite Fine anni ‘90 – anni 2000:
prime CDI, accordo sulla fiscalità del risparmio, ratifica accordi di Schengen, ratifica trattato antifrode, 13 marzo 2009, nuove CDI
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
L’assistenza internazionale
Giudiziaria (penale) Amministrativa (fiscale)
Identica procedura
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Evoluzione dell’assistenza internazionale
Sul piano procedurale Le condizioni dell’assistenza (merito)
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Procedura Evoluzione
(snellimento, abolizione di gradi di giudizio, conferma del principio del favore rogatoriale)
Modalità di esecuzione
(tramite autorità giudiziarie o amministrative)
Diritto di essere sentito
(partecipazione alla procedura di cernita)
Ricorso garantito Divieto di fishing expedition
(ricerca indiscriminata di mezzi di prova)
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Le condizioni dell’assistenza
In ambito penale In ambito fiscale
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
In ambito penale L’assistenza giudiziaria è sempre stata
garantita in ambito penale
Basi legali: Convenzione europea in materia di assistenza
giudiziaria Legge federale sull’assistenza internazionale in
materia penale (AIMP)
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
In ambito fiscale
Distinzione fra Truffa fiscale (delitto – pena privativa di libertà) Evasione fiscale (contravvenzione)
dedotta dal diritto interno svizzero, ha condizionato l’assistenza amministrativa internazionale fino ad oggi
Distinzione abolita il 13 marzo 2009
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale L’assistenza per i casi di truffa fiscale è
consentita dal 1981 (entrata in vigore AIMP) La Svizzera ha sempre negato l’assistenza per i
casi di semplice evasione fiscale; principio relativizzatosi nel tempo: CDI USA – CH (1997) Accordo sulla fiscalità del risparmio – 2004/2005 Accordo antifrode (sottrazione di imposte indirette) –
2004/8.4.2009 Accordi di Schengen (estradizione consentita per frode fiscale) Adozione art. 14 cpv. 4 DPA
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Anno 2008 – annus horribilis
Caso UBS (doppio: soccorso dello Stato svizzero e vertenza con IRS)
Crisi dei mercati finanziari – pressioni europee lista grigia OCSE
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
28 febbraio 2009: la Svizzera consegna 285 nomi di clienti all’IRS
Distinzione fra truffa e evasione fiscale abolita il 13 marzo 2009
Accettazione dell’art. 26 del Modello di convenzione OCSE in materia di doppia imposizione (da implementare in CDI)
Decisione forzata (OCSE, USA)
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Fra il 13 marzo ed il 30 novembre 2009 convenzioni di doppia imposizione sono state negoziate, consentendo alla Svizzera di uscire dalla lista grigia dell’OCSE*
Il 31 agosto 2009 è stato siglato un accordo fra USA e CH, che chiude il contenzioso UBS
* Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico, Finlandia,
isole Far Oer, USA, Qatar e a Spagna.
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Conseguenze Dubbi sui tempi di implementazione In un primo tempo assistenza limitata ai
paesi con cui è stata sottoscritta una CDI Ribadito divieto di fishing expedition,
anche se Sentenza TAF 5 marzo 2009….
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
RiassumendoLa situazione oggi Assistenza consentita in ambito penale e in ambito
fiscale, tranne che per casi di semplice evasione fiscale
Mentre in futuro Assistenza possibile per ogni tipo di infrazione a
carattere fiscale, ma sempre tramite domande mirate ed individuali
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Qualche piazza a confronto Liechtenstein
Da assistenza nulla in campo fiscale ad accettazione di modello OCSE
Austria Da assistenza parziale ad accettazione di
modello OCSE – nessuna garanzia procedurale in ambito penale – incertezze sulle procedure in ambito fiscale
Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale
Conclusioni
Bergamo, 30 novembre 2009
Avv. Emanuele StaufferStudio legale PeterVia L. Canonica 56901 Lugano0041 91 910 19 05www.peterlegal.com