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Introduzione delle merci nel territorio
doganale della UE
• Le merci introdotte nel territorio dell’UE sono sottoposte a
vigilanza doganale e pertanto devono essere “condotte”
senza indugio all’ufficio doganale o in altro luogo autorizzato
dall’autorità doganale.
• Colui che ha curato il trasporto delle merci dopo la loro
introduzione nella Comunità diventa responsabile di questo
adempimento.
Art. 38 Reg. CE 2913/92 C.D.C.
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Dichiarazione doganale
• Per vincolare le merci ad un regime
doganale è necessario manifestarne
l’intenzione mediante la dichiarazione in
dogana.
• La dichiarazione è dunque l’atto con il
quale una persona manifesta la sua scelta
tra i regimi ammessi nelle forme e nelle
modalità prescritte.
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Tipi di dichiarazione in dogana
• La dichiarazione in dogana deve essere presentata:
- mediante procedimento informatico o, nei casi previsti
dalla normativa doganale,
- mediante dichiarazione verbale/orale.
• Le autorità doganali possono accettare che la
dichiarazione in dogana consista in una iscrizione nelle
scritture del dichiarante, purché le autorità doganali
abbiano accesso a tali dati nel sistema informatico del
dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi
scambio di dati necessario tra gli uffici doganali.
Art. 61 C.D.C.
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Dichiarazione scritta
• La dichiarazione deve essere redatta su formulario
conforme a quanto previsto dalla normativa e deve
contenere tutte le informazioni per l’applicazione
delle disposizioni che regolano il regime prescelto.
• Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i
documenti commerciali necessari per l’applicazione
del regime.
Art. 62 C.D.C.
Allegati 31/38 D.A.C. (DAU)
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Destinazioni doganali nel C.D.C.
Sono destinazioni doganali:
• il vincolo della merce ad un regime doganale;
• la sua introduzione in una zona franca o in un deposito
franco;
• la sua riesportazione fuori dalla Comunità;
• la sua distruzione;
• il suo abbandono all’Erario.
Art. 4, par. 15 C.D.C.
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Regimi doganali nel Codice Doganale Comunitario (Art. 4, par. 16 C.D.C.)
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Deposito
doganale
Ammissione
temporanea
Transito
Regimi
Doganali
Esportazione
Perfezionamento
passivo
Immissione
in libera
pratica
Trasformazione sotto controllo
doganale
Perfezionamento
attivo
Classificazione dei regimi doganali
Tradizionalmente i regimi doganali si classificano in:
• regimi definitivi: determinano un cambiamento nella
posizione doganale della merce senza sospensione
d’imposta;
• regimi economici: svolgono una funzione di
incentivazione del commercio, senza produrre alcuna
sospensione d’imposta;
• regimi sospensivi: determinano una situazione di
sospensione d’imposta in un determinato arco temporale
al termine del quale la merce vincolata al regime può
subire o meno un cambiamento nella posizione
doganale.
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Regimi definitivi
• Immissione in libera pratica/importazione
definitiva
Artt. 79/83 C.D.C.
• Esportazione definitiva
Artt. 161/162 C.D.C.
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Regimi economici
• Deposito doganale
• Perfezionamento attivo
• Trasformazione sotto controllo doganale
• Ammissione temporanea
• Perfezionamento passivo
Sono considerati regimi economici in quanto, grazie
all’esonero totale o parziale dei diritti gravanti sulle merci
vincolate a tali regimi, consentono di agevolare le attività
economiche, di immagazzinamento, di trasformazione o altre
utilizzazioni legate al traffico internazionale.
Art. 84 C.D.C.
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Regimi sospensivi
• Transito esterno
• Deposito doganale
• Perfezionamento attivo (nella forma della sospensione)
• Trasformazione sotto controllo doganale
• Ammissione temporanea
Sono considerati regimi sospensivi in quanto consentono la
sospensione del pagamento dei diritti doganali gravanti sulle
merci al momento della loro introduzione all’interno della UE.
I diritti doganali saranno percepiti successivamente, se e
quando la merce verrà dichiarata per un regime definitivo che
comporti l’immissione in consumo della merce nel territorio
dell’UE.
Art. 84 C.D.C.
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I regimi economici sospensivi
• La funzione di questi regimi è quella di facilitare le
attività economiche permettendo a merci non
comunitarie non destinate nell’immediato ad essere
immesse in consumo nell’UE, di essere sottoposte a
lavorazioni, trasformazioni, immagazzinamento,
ovvero al solo transito sul territorio dell’UE.
• Le merci conservano la loro posizione di merci
non comunitarie.
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I regimi economici sospensivi
• Nei confronti delle merci vincolate a tali regimi non
vengono applicate, all’atto del vincolo, né i dazi, né
la fiscalità interna, né le misure di politica
commerciale che verranno applicate solo nel caso in
cui dette merci siano successivamente immesse in
libera pratica nell’UE.
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Regimi doganali nel Nuovo Codice Doganale dell’Unione
(Artt. 201-277 U.C.C.)
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Regimi
doganali
Immissione in
libera pratica
Regimi
speciali
Esportazione
Transito doganale
Deposito
Uso particolare
Perfezionamento
Attivo
Passivo
Ammissione
temporanea
Uso finale
Zone franche
Deposito
doganale
Transito
interno
Transito
unionale
Transito
esterno
Disposizioni orizzontali
Sono disposizioni comuni a tutti i regimi
doganali economici e riguardano la gestione
generale dei regimi dal momento del rilascio
dell’autorizzazione fino all’appuramento
dell’operazione.
Artt. 84/90 C.D.C.
Artt. 496/523 D.A.C.
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Disposizioni verticali
Riguardano le disposizioni tipiche di ogni regime economico.
• Deposito Doganale: artt. 98/113 C.D.C. e artt. 524-535 D.A.C.
• Perfezionamento Attivo: artt. 114/136 C.D.C. e artt. 536-550
D.A.C.
• Trasformazione sotto controllo doganale: artt. 130/136 C.D.C.
e artt. 551-552 D.A.C.
• Ammissione Temporanea: artt. 137/144 C.D.C. e artt. 553-584
D.A.C.
• Perfezionamento Passivo: artt. 145/160 C.D.C. e artt. 585-592
D.A.C.
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Vincolo delle merci ai regimi
• Il ricorso a qualsiasi regime economico è subordinato al
rilascio di una autorizzazione.
Art. 85 C.D.C.
Art. 497 e ss. D.A.C.
• Il vincolo delle merci ad un regime sospensivo può
essere subordinato alla costituzione di una garanzia o
deposito cauzionale.
Art. 88 C.D.C.
Art. 87 T.U.L.D. (D.P.R. 43/1973)
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Autorizzazioni
• L’autorizzazione può essere rilasciata:
- in forma scritta;
- dietro presentazione di dichiarazione
doganale (nelle forme consentite).
Art. 497 D.A.C.
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Richiesta autorizzazione
1) Richiesta per iscritto con modulo (Allegato 67 D.A.C.)
• obbligatoria per autorizzazioni uniche (valide sull’intero territorio
della UE) e per il deposito doganale;
• modulo generale per tutti i regimi doganali economici;
• moduli complementari ad hoc per gestire:
- deposito doganale o utilizzare un deposito di tipo E;
- utilizzare il regime del perfezionamento attivo/passivo.
2) Richiesta mediante dichiarazione doganale (trasmessa per via
telematica)
• perfezionamento attivo se le condizioni economiche sono
considerate soddisfatte;
• perfezionamento passivo per riparazioni;
• trasformazione sotto controllo doganale se le condizioni
economiche sono considerate soddisfatte;
• ammissione temporanea (in alcuni casi è consentita anche la sola
dichiarazione verbale).
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Validità dell’autorizzazioni
• In caso di perfezionamento attivo e passivo e di trasformazione
sotto controllo doganale, il termine di validità
dell’autorizzazione non può superare i tre anni (sono previsti
termini “brevi” - 3 o 6 mesi - per determinate merci vincolate al
P.A.).
• Per l’ammissione temporanea il termine massimo non può
superare i 2 anni.
• L’autorizzazione al regime del deposito doganale ha validità
illimitata.
Art. 507 D.A.C.
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Termini dell’appuramento
• A fronte di una autorizzazione vengono emesse una o più
bollette doganali che hanno a loro volta un termine di validità.
• Entro il periodo assegnato, le merci vincolate al regime devono
ricevere una destinazione doganale ammessa.
Art. 89 C.D.C.
• I termini dell’appuramento possono comunque essere
prorogati.
• Fanno sempre eccezione le merci introdotte in deposito
doganale (non soggette a vincoli temporali).
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Condizioni economiche
• Prima del rilascio di una autorizzazione ai regimi
del deposito, del perfezionamento attivo e passivo
e della trasformazione sotto controllo doganale,
l’autorità doganale valuta la sussistenza delle
condizioni economiche necessarie per l’accesso
al regime richiesto.
• Vengono individuati nelle D.A.C. i casi in cui le
condizioni economiche si considerano comunque
soddisfatte.
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Scritture
• Le scritture, ovvero la contabilità generale,
assumono grande rilievo nel controllo dei
regimi.
• La tenuta delle scritture è obbligatoria
tranne che per l’ammissione temporanea.
Artt. 515 e 516 D.A.C.
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Immissione in libera pratica
• L’immissione in libera pratica attribuisce la
posizione doganale di merce comunitaria ad una
merce non comunitaria.
• Essa implica l’applicazione delle misure di politica
commerciale, l’espletamento delle altre formalità
previste per l’importazione di una merce, nonché
l’applicazione dei dazi legalmente dovuti.
Art. 79 del C.D.C.
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Immissione in libera pratica
Occorre distinguere l’immissione in libera pratica dall’importazione
definitiva (immissione in consumo):
• La libera pratica consente di attribuire la posizione comunitaria
alle merci terze attraverso:
- l’applicazione dei dazi legalmente dovuti;
- l’applicazione delle misure di politica commerciale (licenze,
contingenti, ecc.);
- l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di
una merce (controlli sanitari, ecc.).
• L’importazione definitiva è correlata all’immissione in
consumo attraverso il pagamento, oltre che dei dazi, dei diritti
relativi alla fiscalità interna (I.V.A. e altre imposte di consumo).
Artt. 69 e 70 del D.P.R. 26 ottobre1972 n. 633
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Immissione in libera pratica
La differenza sostanziale sta quindi nel fine che
l’operatore vuole perseguire:
• se la merce viene importata per essere immessa
direttamente in consumo, opterà per
l’importazione definitiva;
• nel caso in cui la merce debba essere immessa
in consumo in un altro Stato Membro, opterà per
la libera pratica.
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Immissione in libera pratica
Il momento da prendere in considerazione
per l’applicazione dei dazi e per le
disposizioni che regolano la libera pratica è
quello dell’accettazione della dichiarazione
in dogana.
Art. 67 C.D.C.
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Immissione in libera pratica
I tre elementi fondamentali per determinare l’importo
dei dazi e degli altri diritti all’importazione (IVA e
Accise) sono:
• Tariffa Doganale Comune (Art. 20 C.D.C.)
• Origine (Artt. 22/27 C.D.C.)
• Valore (Artt. 28/36 C.D.C.)
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Esportazione
L’esportazione è il regime che consente alle merci
comunitarie di uscire dal territorio doganale della
Comunità.
L’esportazione comporta l’applicazione delle
formalità previste all’atto dell’uscita, comprese
misure di politica commerciale e, all’occorrenza, dei
dazi all’esportazione.
Art. 161, par. 1 C.D.C.
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La dichiarazione scritta (art. 787 D.A.C.)
• Deve recare le indicazioni previste nell’Allegato 37
delle D.A.C. (e 30 bis delle D.A.C.) e deve essere di
regola presentata mediante un procedimento
informatico.
• Può essere presentata solo in via eccezionale su
supporto cartaceo, in caso di mancato
funzionamento del sistema informatizzato delle
autorità doganali e/o di quello del dichiarante.
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La dichiarazione di esportazione
La dichiarazione verbale
• è ammessa anche per merci di carattere commerciale
purché:
- il valore globale non superi un certo limite statistico;
- non si tratti di una serie regolare di operazioni similari;
- non siano trasportate da trasportatori indipendenti come
parte di una più ampia operazione di trasporto.
Art. 226, lett. b) D.A.C. e art. 10 D.Lgs. 374/90
La dichiarazione per fatti concludenti
• è ammessa per le merci non soggette ai dazi
all’esportazione, prive di carattere commerciale e
contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
Artt. 231 e 233 D.A.C.
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Il funzionamento del regime
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Operatore
economico
Ufficio di
esportazione
Ufficio di uscita
DAU
DAE (MRN)
DAU
Copia 3
DAU
Copia 3 + timbro
Risultati di uscita
(AIDA)
Notifica di esportazione del MRN
(consultando il link di tracciamento
dei movimenti di esportazione o di
transito sul sito dell’Agenzia)
L’ufficio di uscita
(Art. 793 D.A.C.)
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Principio generale:
l’ultimo ufficio doganale prima
dell’uscita fisica delle merci
dal territorio doganale comunitario
Le due
eccezioni
Per le merci esportate mediante
conduttura e per l’energia elettrica:
l’ufficio designato dallo Stato membro
in cui è stabilito l’esportatore
In caso di contratto di trasporto unico:
l’ufficio doganale competente
per il luogo in cui le merci
sono prese in carico
L’ufficio di uscita:
cosa fa?
1. Si assicura che le merci presentate
corrispondano a quanto dichiarato;
2. sorveglia l’uscita fisica delle merci.
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L’ufficio di uscita:
i possibili esiti del controllo
Se nel corso dell’esame (eventuale) l’ufficio
riscontra:
• una deficienza, ne informa l’ufficio di esportazione;
• una eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano
state espletate le formalità di esportazione;
• una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta
l’uscita finché non siano state espletate le formalità
di esportazione e ne informa l’ufficio di esportazione.
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Messaggio “risultati di uscita”
• Invia il messaggio risultati di uscita all’ufficio di
esportazione al più tardi il giorno lavorativo
successivo a quello in cui le merci lasciano il
territorio doganale della Comunità.
• Tuttavia, in casi giustificati da circostanze
particolari, l’ufficio di uscita può trasmettere il
messaggio in una data successiva.
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La prova dell’uscita ai fini IVA
• È costituita dal messaggio “risultati di uscita” che
l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e che
viene registrato nella base dati del sistema informativo
doganale nazionale (AIDA);
• tale messaggio contiene l’informazione relativa all’uscita
effettiva della merce - con o senza eventuali difformità - o
di uscita respinta per non conformità con la normativa
doganale;
• equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro
apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU.
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Notifica di esportazione o annullamento
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L’ufficio di esportazione riceve dall’ufficio di uscita il messaggio
RISULTATI DI USCITA
Sì No
L’esportatore controlla l’effettiva uscita
della merce dalla Comunità consultando il
codice di tracciamento dei movimenti MRN
nell’apposita sezione nel sito dell’Agenzia.
La verifica positiva costituisce valida
prova dell’avvenuta esportazione
Decorsi 90 gg., l’ufficio di esportazione
richiede all’esportatore le prove
alternative di avvenuta esportazione.
Se non vengono fornite, provvede
ad annullare la dichiarazione e a
darne comunicazione, per il seguito di
competenza, all’Agenzia delle Entrate
Il Transito interno ed il Transito esterno
Il transito è un regime sospensivo che consente alle merci di circolare
liberamente nel territorio dell’Unione Europea senza essere
assoggettate al pagamento dei diritti doganali né a misure di politica
commerciale. Esso si distingue in:
• Transito comunitario esterno (art. 91 e ss. C.D.C.): consente la
circolazione, da una località all’altra del territorio doganale della UE, di
merci estere che non abbiano assolto le formalità di importazione, cioè
viaggiando in sospensione dei dazi doganali, delle altre misure di
politica commerciale e della fiscalità nazionale.
• Transito comunitario interno (art. 163 e ss. C.D.C.): consente, alle
merci comunitarie, di circolare, da una località all’altra del territorio
doganale della UE, con attraversamento del territorio di un Paese
terzo, ad esempio la Svizzera, senza che mutino la loro posizione
doganale, cioè lo status comunitario.
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Differenza fra transito interno e transito esterno
Posizione doganale di merci non comunitarie
T1 (Transito esterno)
Posizione doganale di merci comunitarie
T2 (Transito interno)
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Il Transito esterno
• Dal punto di vista doganale è il regime sospensivo che
consente la circolazione delle merci terze nel
territorio doganale comunitario.
• Consente inoltre alle autorità doganali di verificare che le
merci presentate all’ufficio di partenza siano le stesse
presentate all’ufficio di destino.
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Funzionamento del regime
Alcune definizioni
• Ufficio di partenza: l’ufficio doganale dove viene
accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito
comunitario/comune;
• Ufficio di passaggio: l’ufficio doganale di uscita o di
entrata, nella Comunità e/o in un paese EFTA, posto tra
l’ufficio di partenza e l’ufficio di destinazione;
• Ufficio di destinazione: l’ufficio doganale dove le merci
vincolate al transito devono essere presentate per porre
termine al regime;
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Funzionamento del regime
Alcune definizioni
• Documento di accompagnamento del transito: il
documento generato dal sistema informatico (T1/T2);
• Procedura di riserva: la procedura che prevede l’utilizzo
dei documenti cartacei nel caso non sia disponibile il
sistema informatico;
• Ufficio di garanzia: ufficio presso il quale viene
costituita una garanzia mediante fidejussione.
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Il deposito doganale
Per deposito doganale si intende qualsiasi
luogo, autorizzato dall’autorità doganale e
sottoposto al suo controllo, in cui le merci non
comunitarie possono essere detenute senza il
pagamento dei diritti doganali (dazio e IVA) e
senza l’applicazione delle misure di politica
commerciale.
In casi particolari la normativa consente che nei
depositi doganali possano essere custodite anche
merci comunitarie.
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Il deposito doganale
Il deposito doganale è un regime sia economico
che sospensivo, che consente di ottenere i
seguenti vantaggi:
• differimento del pagamento dei diritti doganali;
• possibilità di assicurare al cliente una
tempestiva consegna delle merci.
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Il deposito doganale
La gestione di un deposito doganale è subordinata:
- al rilascio di una autorizzazione;
- alla costituzione di una garanzia;
- alla dimostrazione dell’esigenza economica di immagazzinamento.
Il deposito doganale deve essere destinato principalmente alla
custodia delle merci.
È prevista la possibilità di effettuare:
- manipolazioni usuali;
- operazioni di perfezionamento attivo;
- di trasformazione sotto controllo doganale.
Non devono essere però predominanti, ossia prevalenti rispetto alla
funzione primaria di immagazzinamento delle merci (art. 527 D.A.C.).
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Il deposito doganale
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UE UE
Custodia delle merci
e manipolazioni
Carico Scarico
Nessun pagamento di dazi
doganali né dell’IVA
all’importazione
Importazione:
differimento del pagamento
dei dazi previsti fino al
momento dell’estrazione dei
beni dal deposito
Riesportazione:
nessun pagamento di
dazi ed IVA
Tipi di deposito
• Deposito doganale pubblico
(Art. 99 C.D.C.: locale gestito in forma di pubblico
esercizio, utilizzato da qualsiasi persona per
l’immagazzinamento delle merci allo stato estero).
Deposito doganale dei tipi:
- A (deposito sotto la responsabilità del
gestore/depositario - es.: MM.GG.);
- B (deposito sotto la responsabilità di ciascun
depositante/utilizzatore);
- F (gestito direttamente dall’autorità doganale).
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Tipi di deposito
• Deposito doganale privato
(Art. 99 C.D.C.: luogo dove il depositario custodisce allo stato
estero merci proprie o anche di proprietà altrui).
Deposito doganale dei tipi:
- C (deposito privato propriamente detto - il depositante si
identifica con il depositario senza essere
necessariamente il proprietario delle merci);
- D (l’estrazione delle merci per l’immissione in libera
pratica è effettuata in procedura di domiciliazione ed
avviene sulla base degli elementi dell’accertamento -
voce doganale, quantità e valore - riconosciuti o
ammessi al momento del vincolo al regime del deposito);
- E (non è necessario predeterminare l’impianto di
stoccaggio, tuttavia il responsabile deve essere in grado
di indicare in qualsiasi momento all’ufficio doganale di
controllo, l’esatta ubicazione della merce).
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Depositante e depositario
Ai sensi dell’art. 99 del C.D.C., si intende per
• Depositario: la persona (fisica o giuridica)
autorizzata a gestire il deposito doganale.
• Depositante: la persona (fisica o giuridica)
vincolata dalla dichiarazione doganale di
assoggettamento delle merci al regime del
deposito doganale o quella cui sono stati
trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona.
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Perfezionamento attivo
Il perfezionamento attivo è un regime doganale sia
economico che sospensivo che consente di sottoporre
a lavorazione, nel territorio doganale comunitario,
merci non comunitarie temporaneamente importate
e destinate ad essere riesportate sotto forma di
prodotti compensatori, senza essere assoggettate a
dazi all’importazione o a misure di politica
commerciale.
La sospensione dal pagamento dei diritti doganali
comporta la prestazione di apposita garanzia in
dogana.
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Perfezionamento attivo Principi fondamentali
Nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci
possono essere importate in esenzione da dazio per
essere lavorate nella Comunità, a condizione che:
• i prodotti ottenuti (tecnicamente chiamati “compensatori”)
siano riesportati in un paese terzo;
• le merci di importazione possano essere individuate nei
prodotti compensatori;
• i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi
essenziali;
• gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità.
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Perfezionamento attivo
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UE UE
Processi produttivi
Nessun pagamento di dazi
doganali né dell’IVA
all’importazione
Importazione:
pagamento dei diritti
dovuti e degli interessi
Riesportazione:
nessun pagamento di
dazi ed IVA
Perfezionamento attivo
Il regime del perfezionamento attivo può essere effettuato
con due modalità:
• Sistema della sospensione: consiste nella sospensione
della riscossione dei dazi e dell’IVA all’importazione, finché
non vengono esportati i prodotti compensatori (è
applicabile a tutte le tipologie di merce).
• Sistema del rimborso: prevede il pagamento dei dazi
all’importazione, che vengono poi rimborsati al momento
dell’esportazione del prodotto finale (non è applicabile alle
merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti
tariffari, restituzioni all’esportazione e prelievi agricoli).
Non è più previsto nel nuovo C.D.A.
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Perfezionamento attivo
• Compensazione per equivalenza: consente agli
operatori di sostituire merci di importazione con merci
comunitarie, ove tali merci siano equivalenti.
• Esportazione anticipata: ammessa solo nel sistema
della sospensione e sempre connessa alla
compensazione per equivalenza, consente di
esportare i prodotti compensatori prima che le relative
merci extracomunitarie siano vincolate al regime del
P.A. (se l’esportazione anticipata avviene presso un
ufficio di altro Stato membro, si parla di “traffico
triangolare”).
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Perfezionamento passivo
Il perfezionamento passivo consente di
esportare temporaneamente fuori dal territorio
della UE merci comunitarie per sottoporle ad
operazioni di perfezionamento e reimportare i
prodotti compensatori in esonero parziale o
totale dai dazi all’importazione.
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Perfezionamento passivo
Modalità di tassazione dei prodotti compensatori:
• Esonero parziale dei dazi alla reimportazione dei
prodotti compensatori (tassazione differenziale):
differenza tra l’importo dei dazi applicabili ai prodotti
compensatori reimportati e l’importo dei dazi applicati
alle merci temporaneamente esportate (come se
fossero importate in quel momento).
• Metodo della plusvalenza: all’atto della
reimportazione dei prodotti compensatori viene
pagato il dazio relativo al maggior valore acquisito
dalle merci per effetto delle lavorazioni o
trasformazioni ricevute all’estero (compenso di
lavorazione). 62
Perfezionamento attivo e passivo
Le operazioni ammesse nei regimi di perfezionamento
attivo e passivo sono le seguenti:
• la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il
loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;
• la trasformazione di merci;
• la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e
la loro messa a punto;
• l’utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la
procedura del comitato, che non si ritrovano nei
prodotti compensatori, ma che ne permettono o
facilitano l’ottenimento anche se scompaiono
totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione.
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Ammissione temporanea
L’ammissione temporanea è il regime che consente l’utilizzo nel territorio doganale della UE, in esonero totale o parziale dei dazi e dell’I.V.A. all’importazione e senza applicazione di misure di politica commerciale, di merci non comunitarie che, debitamente identificate, sono destinate ad essere riesportate senza aver subìto modificazioni, ad eccezione della loro normale svalutazione a seguito dell’uso che ne è stato fatto.
La merce può rimanere nella Comunità per un periodo massimo di 24 mesi.
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Ammissione temporanea - esenzione totale
Elenco dei beni e delle condizioni particolari contenute negli
articoli 555-578 delle D.A.C. (esonero totale dei dazi).
• Mezzi di trasporto
• Effetti personali ed articoli per praticare lo sport
• Attrezzatura medica, chirurgica e di laboratorio
• Materiale pubblicitario; professionale; pedagogico e
scientifico
• Articoli per eseguire test oppure articoli soggetti a test;
campioni
• Beni per fiere o mostre
• Contenitori ed imballaggi
• Parti di ricambio ed accessori
N.B.: l’IVA al momento dell’importazione NON è dovuta
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Ammissione temporanea - esenzione parziale
Beni che non rispettano, oppure rispettano solo
parzialmente, le condizioni speciali indicate negli
articoli 555-578 delle D.A.C.:
esenzione parziale dei dazi doganali: 3% al mese o
frazione di mese dalla data di vincolo al regime
(l’importo in ogni caso non deve superare il dazio
che sarebbe stato pagato se le merci fossero state
subito immesse in libera pratica).
N.B.: l’IVA è integralmente dovuta
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Trasformazione sotto controllo doganale
Consente di introdurre nel territorio doganale
della Comunità, in esenzione dai dazi e dalle
misure di politica commerciale, merci estere da
sottoporre a lavorazioni che ne modifichino
la specie e lo stato e di immettere in libera
pratica, dietro pagamento dei relativi dazi
all’importazione, i prodotti risultanti da tali
lavorazioni.
Tali prodotti sono denominati “prodotti
trasformati”.
69
Trasformazione sotto controllo doganale
A differenza dei prodotti “compensatori” ottenuti con il
perfezionamento attivo, i “prodotti trasformati” non sono
riesportati, ma immessi in consumo nel territorio
dell’UE, con il pagamento dei dazi loro propri.
Elemento fondamentale per l’applicazione di tale regime è
che esista una differenza di aliquota daziaria tra la
materia prima e il prodotto finito, in particolare la materia
prima presenta un’aliquota daziaria più alta del
prodotto finito.
È applicabile, pertanto, alle merci la cui trasformazione
consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all’importazione
il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci
vincolate al regime.
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