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I RISCHI DERIVANTI
DALL’ESPOSIZIONE A RUMORE
E A VIBRAZIONI
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IL RUMORE
• il rumore è una perturbazione oscillatoria che si propaga in un mezzo elastico(variazione di pressione dell’aria) generata dalla vibrazione di un corpo solido (sorgente) e in grado di eccitare il sistema uditivo
• per il suono si parla normalmente di componenti con caratteristiche di periodicità, mentre il rumore è caratteristico di fenomeno casuali: è quindi “normalmente” sgradevoleper l’ascoltatore
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L’UNITA’ DI MISURA
• data la vastissima ampiezza delle pressioni sonore che interessano l’udito (0,00002 Pascal, soglia uditiva – 200 Pa, soglia del dolore) è stato necessario introdurre una scala logaritmica
• l’unità di misura del rumore (livello di pressione sonora, Lp) è il Decibel (dB)
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IL DECIBEL
p
Lp (dB) = 10 log10 -----
p0
p0 = 0,00002 = 20 x 10 –6 Pa
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LA SCALA DI PONDERAZIONE “A”
• per considerare la diversa sensibilità uditiva alle diverse frequenze viene utilizzata per le misurazioni la scala di ponderazione A (isofonica di 40 Phon) che in particolare tiene conto della scarsa sensibilità dell’udito alle basse frequenze
• quindi l’unità di misura della pressione sonora universalmente utilizzata è il dBA
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IL RISCHIO RUMORE
• il rumore è uno dei rischi principali delle attività produttive, causa ancor oggi del maggior numero di malattie professionali
• come per tutti i rischi, è necessario considerare non tanto la rumorosità dell’ambiente di lavoro quanto l’esposizione al rumore per gli addetti
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L’UNITA’ DI MISURA
DELL’ESPOSIZIONE A RUMORE
• l’unità di misura dell’esposizione è il
LEX,8h
• definisce l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore a rumore, espressa in dBA e misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere (art.49-terD.Lgs.626/1994)
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LA MISURAZIONE
DEL RISCHIO RUMORE
• se, a seguito della valutazione, “fondatamente” si ritiene di superare il livello inferiore di azione(80 dBA di LEX,8h) si deve effettuare una misurazione
• il Decreto prevede la possibilità di definire solo il Livello di esposizione giornaliera oppure, per esposizioni variabili nell’arco della settimana, (ma che non superino gli 87 dBA) il Livello di esposizione settimanale
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LA MISURAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE IN EDILIZIA
• “Per attività molto variabili è corretto che il Livello di esposizione sia ricostruito in riferimento alla situazione ricorrente a maggior rischio.”
• “Il ricorso in fase di valutazione a Livelli di espossizione mediati su tempi superiori alla settimana non trova riscontri nel testo legislativo e può indurre a sottovalutazioni dei provvedimenti da adottare.”
(da Linee guida per l’applicazione della legislazione sul rischio rumore – ISPESL Coordinamento Regioni e Province autonome)
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ART.16 D.LGS.494/1996
• L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può
essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standardindividuati da studi e
misurazioni la cui validità è riconosciuta (..)
• Sul rapporto di valutazione di cui all’art.40 del D.Lgs.277/1991 va
riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento
• Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano
una variazione notevole dell’esposizione da una giornata all’altra (..)
può essere fatto riferimento al valore di esposizione settimanale
relativo alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello
specifico cantiere(..)
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GLI OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO
Ai sensi del nuovo Titolo V-bis/626, il datore di lavoro ha l’obbligo di:
• effettuare la valutazione/misurazione dell’esposizione a rumore (art.49-quinquies)
• eliminare i rischi alla fonte o comunque ridurli al minimo (art. 49-sexies/1 e relative misure); in ogni caso non deve mai superato il valore limite di esposizione (87 dBA)
• ottemperare agli altri obblighi (sorveglianza sanitaria, informazione, segnaletica, DPI, ecc.) previsti dal Decreto
• mettere in atto le misure di mantenimento nel tempo (artt.3 e 4 D. Lgs. 626/1994) della riduzione dei rischi
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Obblighi Livello di esposizione quotidiana LEX,8h (dBA)
< 80 tra 80 e 85 tra 85 e 87 oltre 87 (valore limite)
Misure di prevenzione e protezione 49-sexies
Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite (87 dB(A) o 140 dB(C)) mediante le misure tecniche, procedurali ed organizzative necessarie
per la riduzione del rischio. Se i livelli di esposizione sono >85 il ddl elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative di riduzione del rischio
Informazione e formazione ai lavoratori49-nonies
L'informazione deve riguardare: i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, le misure adottate per ridurre il rischio, i risultati della valutazione, l'uso corretto dei DPI, la sorveglianza sanitaria e le relative modalità di richiesta, le procedure di lavoro per ridurre al minimo il rischio
Misure per la limitazione dell’esposizione49-octies
Controllo sanitario49-decies
Il lavoratore puòrichiedere il controllo sanitario
Controllo sanitario obbligatorio
Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)49-septies
Il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI
Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI per l’udito ma l’uso è facoltativo
Il Ddl adotta misure immediate, individua le cause del superamento e modifica le misure di riduzione del rischio
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VALUTAZIONE DI EFFICACIA
DEI DPI-uditivi
• deve essere condotta al superamento del Valore Inferiore
d’Azione, VIA: 80 db(A)-135 db(C)
• per la valutazione di efficienzasi può usare il metodo
SNR di cui al DM 2.5.2001 (allegato 1) e alla norma UNI-
EN 458:1995
• per la valutazione di efficaciaoccorre verificare che sia
presente un sistema di controllo dell’uso e manutenzione
dei DPI che ne garantisca il corretto uso e che non si siano
rilevati nel tempo peggioramenti dei dati sanitari
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METODO SNR – UNI-EN 458
• Il livello di pressione acustica ponderata A (L’A ) previsto sotto il protettore auricolarepuò essere calcolato sulla base del livello di pressione acustica ponderato C sul posto di lavoro secondo la formula
L’A = LC – SNR • Il valore SNRè descritto nella documentazione
relativa al protettore auricolare
• L’A deve essere inferiore al VIA
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EFFICACIA DPI-u
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ART.49-septies/2
D.LGS.626/1994
Il datore di lavoro tiene conto
dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di
protezione individuale dell’udito indossati
dal lavoratore solo ai fini di valutare il
rispetto dei valori limite di esposizione.
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ART.41 D.LGS.626/1994
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridottida
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione colettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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ASPETTI FONDAMENTALI DELLA
RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE A RUMORE
Sorgentedi rumore
Percorso di trasmissione
Punto di ricezione (posto
di lavoro)
Riduzione della emissione di
rumore
Aumento della perdita di
trasmissione
Riduzione della esposizione
a rumore
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LE BONIFICHE DI RUMORE
NEL COMPARTO EDILIZIA
• modalità operative meno rumorose(bagnatura, demolizioni per rovesciamento, evitare rumori inutili, ecc.)
• interventi sulle attrezzature di lavoro(compressori, martelli pneumatici, lame e flessibili silenziati ecc.)
• interventi sui mezzi d’opera(nuove macchine, cabinature, carteratura dei motori, ecc.)
• manutenzionedei mezzi e delle parti meccaniche in movimento
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ENTRATA IN VIGORE
Il nuovo Titolo V° bis del D. Lgs.
626/1994 è entrato in vigore il 14
dicembre 2006.
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IL RISCHIO DA VIBRAZIONI
Esistono due tipologiedi rischio da vibrazioni:
1. sistema mano/braccio
2. corpo intero
• si tratta di sistemi “meccanicamente diversi”, quindi vanno studiati separatamente
• il parametro di misura è l’accelerazione, normalmente espressa in m/s2
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IL RISCHIO DA VIBRAZIONI
• per la misura si impiegano quindi accelerometri, con idonei trasduttori
• il corpo umano non è sensibile allo stesso modo a tutte le frequenze
• valori crescenti di vibrazionepossono limitare il comfort, la capacità di lavoro o addirittura mettere in pericolo la salute e la sicurezza
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IL DECRETO 187/2005
“VIBRAZIONI”
Valori limite D.Lgs. 187/2005:Sistema mano braccio:
• esposizione giornaliera (8 ore): 5 m/s2
• valore che fa scattare l’azione (8 ore) : 2,5 m/s2
Corpo intero
• esposizione giornaliera (8 ore): 1,15 m/s2
• valore che fa scattare l’azione (8 ore) : 0,5 m/s2
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IL DECRETO “VIBRAZIONI”Valutazione e misurazione del rischio
• L’esposizione alle vibrazioni trasmesse ai due sistemi deve essere opportunamente “valutata” e, se del caso, misurata(allegato 1 parti A e B)
• Il livello di esposizione a vibrazioni può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro e “appropriate informazioni” sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature in particolari condizioni d’uso, incluse quelle fornite dal costruttore (art.4 commi 1-4)
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IL DECRETO “VIBRAZIONI”Valutazione e misurazione del rischio
• La valutazione deve essere documentatacome la valutazione dei rischi generale (art.4 D.Lgs. 626/1994).
• Può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi rendono non necessariauna valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
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IL DECRETO “VIBRAZIONI”
A seguito della valutazione/misurazione
Al superamentodel livello di azione:
• eliminazione alla fonte o riduzione al minimodei rischi, tenendo conto del progresso tecnico
• applicazione di un programma di misure tecniche e/o organizzative atte a ridurre al minimoesposizione e relativi rischi
• limitazione della durata e intensitàdell’esposizione
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IL DECRETO “VIBRAZIONI”
• I lavoratori non devono essere esposti a livelli di vibrazione superioriai valori limite
• nel caso il ddl adotta “misure immediate”per riportare l’esposizione entro il valore limite
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IL DECRETO “VIBRAZIONI”
• In ogni caso il ddl garantisce che i lavoratori esposti a rischi di vibrazioni meccaniche ricevano informazione e una formazionein relazione ai risultati della valutazione, ai rischi, alle misure intraprese, alla sorveglianza sanitaria, alle procedure di lavoro per ridurre al minimo l’esposizione (art.6)
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LE BONIFICHE: corpo intero
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LE BONIFICHE: mano braccio
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LE BONIFICHE: mano braccio
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•LE BONIFICHE: mano braccio
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE PER L’UDITO(DPI)
• DEFINIZIONE:
attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da rischi che possono minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE: DPI e DPI-u
• I DPI devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere eliminatida misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da riorganizzazione del lavoro (art.41/D.Lgs. 626/1994)
• Qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, il DDL fornisce i DPI per l’udito conformi (art. 49-septies D.Lgs.626/1994)
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IN GENERALE, I DPI:
I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs 475/1992 che prevede:
• classificazione in 3 categoriea secondo della gravità del rischio da proteggere
• dichiarazione di conformità CE
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I DPI PER LA PROTEZIONE
DELL’UDITO (D. Lgs. 475/1992)
• sono classificati come DPI di seconda categoria
• devono avere un’etichetta in cui sia indicato il livello di “diminuzione acustica” (di solito SNR e HML); se non è possibile, l’etichetta deve essere apposta all’imballaggio
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IMPORTANTE!
Per i DPI di protezione dell’udito l’addestramento è obbligatorio
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I DPI PER LA PROTEZIONE
DELL’UDITO (esempi)
• tappi monouso
• archetti auricolari
• inserti preformati
• cuffie
• cuffie su elmetto
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I DPI PER LA PROTEZIONE
DELL’UDITO
• i criteri per l’individuazione e l’uso del Dpi (e quindi anche per i DPI per la protezione dell’udito) sono contenuti nel DM 2/5/2001e fanno integrale riferimento ad una norma armonizzata la EN 458 (1995)
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I DPI PER LA PROTEZIONE
DELL’UDITO
• è importante che il DPI impiegato sia adeguato al livello di pressione sonora esistente(né attenuazione insufficiente né troppo elevata)
• a questo scopo utilizzare i criteri della norma EN 458 e considerare l’attenuazione del DPI certificata dal costruttore(SNR o HML)
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I DPI PER LA PROTEZIONE DELL’UDITO
(art.49 -septies/626)
• devono essere forniti per esposizione >80 dBA (VIA)
• il DDL al di sopra di 85 dBA (VSA) fa tutto il possibileper assicurare che vengano indossati
• il DDL sceglie DPI che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo
• il DDL verifica l’efficaciadei DPI
• i lavoratori e loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei DPI
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ALTRI OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO (art.43/626)
• valuta i rischinon eliminabili con altri mezzi
• individua le caratteristiche dei DPI in relazione ai rischi
• confrontacon le caratteristiche dei DPI in commercio, e sceglie coinvolgendo i lavoratori
• aggiorna la sceltain caso di variazioni significative
• mantiene in efficienzai DPI
• informazione, formazione e addestramento
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(art.44/626)
• partecipano alla formazione e all’addestramentoper i DPI
• utilizzano i DPI in modo conformealla formazione
• hanno cura dei DPIe non vi apportano modifiche
• segnalano difetti e inconvenienti