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Il bilancio di esercizio quadro normativo
Codice di Commercio del 1882
Codice Civile del 1942, integrato con L. 216/74
Codice Civile del 1942
Codice Civile del 1942, ulteriormente integrato con D.Lgs. 6/2003 e successivi provvedimenti (riforma delle società)
Codice Civile del 1942, completamente rinnovato con D.Lgs.127/91 D.Lgs n. 38/2005 (principi contabili internazionali)
Evoluzione storica
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Redazione e contenuto del bilancio non specificati. Indicazione di una “clausola generale”:
Il bilancio deve indicare “con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte” (art. 176)
Specificazione del capitale sociale realmente esistente “e della somma dei versamenti effettuati in ritardo” (art. 176)
Codice di commercio del 1882
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Principio generale:
Il bilancio deve indicare “con chiarezza e precisione gli utili conseguiti e le perdite sofferte” (art. 2423)
Codice Civile del 1942
disporre
Taluni criteri di valutazione: per
immobilizzazioni, partecipazioni, crediti,
ecc. (art. 2425)
Contenuto orientativo (elenco di voci) dello
stato patrimoniale (art. 2424)
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Obbligo di presentazione del Conto Profitti e Perdite a forma libera e contenuto minimo
Perdite e spese
Interessi, sconti e perdite varie
Spese generali di amministrazione
Svalutazione crediti ed effetti
Ammortamento spese di impianto
Imposte e tasse pagate
Profitti
Utile lordo di lavorazione
Interessi attivi
Si dichiara che il presente conto profitti e perdite è vero e reale
C0NTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE AL 31/12/_____
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Codice Civile del 1942 integrato con L. 216/74
disciplina specifica del Conto dei profitti e
delle perdite per forma e contenuti
Specificazione del contenuto orientativo
Sezioni contrapposte Costi ricavi e
rimanenze
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Codice Civile del 1942 riformato con D.Lgs. 127/91
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423)
“clausola generale”
Bilancio
Stato Patrimoniale (art. 2424)
Conto Economico (art. 2425)
Nota Integrativa (art. 2427)
Contenuto rigido e obbligatorio
(art. 2423 ter)
Principi di redazione (art. 2423
bis)
Relazione sulla gestione (art. 2428)
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Codice Civile del 1942 rivisitato con D.Lgs. 6/2003
Bilancio modifiche essenziali
nella relazione tra bilancio civilistico e
bilancio fiscale nota integrativa
Aggiornamenti parziali Principi di redazione
(art. 2423 bis)
Schemi S.P. e C.E. (artt. 2424 e 2425)
Relazione sulla gestione (art. 2428)
schemi S.P e C.E. nel bilancio in forma abbreviata
(art. 2435 bis)
relazione di revisione(art. 14,
D. Lgs. 27/01/2010, nr. 39)
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I DESTINATARI
CLIENTI
FORNITORI CONCORRENTI
SINDACATI
STATO
TRIBUNALE CONTROLLORI INDIPENDENTI
FINANZIATORI
INFORMATIVA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
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L’ORDINE DELLE NORME
CLAUSOLA GENERALE (art. 2423)
PRINCIPI DI REDAZIONE (art. 2423 bis)
SCHEMI E STRUTTURA (artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis)
CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426)
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REDAZIONE DEL BILANCIO
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.”
COMPOSIZIONE (art. 2423 I c.)
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REDAZIONE DEL BILANCIO
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.”
REQUISITI (art. 2423 II c.)
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REDAZIONE DEL BILANCIO
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”
INTEGRAZIONI (art. 2423 III c.)
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informazioni complementari
aggiunta di voci negli schemi
contabili
predisposizione di prospetti
supplementari
Informazioni aggiuntive nella nota integrativa
Rendiconto finanziario
Rendiconto delle variazioni del
patrimonio netto
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REDAZIONE DEL BILANCIO
“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”
DEROGHE (art. 2423 IV c.)
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DEROGHE (art. 2423 IV c.)
obbligo di derogare dalle disposizioni di
legge
obbligo di indicare nella nota integrativa
per affermare una rappresentazione veritiera e corretta
in casi eccezionali
la motivazione della deroga
l’influenza sul bilancio
obbligo di riserva non distribuibile per utili conseguenti la deroga
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REDAZIONE DEL BILANCIO
“Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione
della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.”
COMPOSIZIONE (art. 2423 V c.)
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(art. 2423 bis punto 1)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”
PRUDENZA CONTINUITÀ
DELLA GESTIONE
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(art. 2423 bis punto 2)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”
PRUDENZA COMPETENZA ECONOMICA
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(art. 2423 bis punto 3)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
“si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”
COMPETENZA ECONOMICA
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(art. 2423 bis punto 4)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo”
PRUDENZA COMPETENZA ECONOMICA
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(art. 2423 bis punto 5)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
“gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente”
VALUTAZIONE ANALITICA
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(art. 2423 bis punto 6)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
“i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”
CONTINUITÀ NELLA
VALUTAZIONE
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PRINCIPI CONTABILI DELL’OIC Documento n. 11
Bilancio d’esercizio: finalità e postulati
… quindici postulati doverosi per un’informativa di bilancio al pubblico interessato
Utilità Prevalenza della sostanza sulla forma
Comprensibilità (chiarezza)
Prudenza
Neutralità (imparzialità)
Periodicità Comparabilità Omogeneità Continuità
Competenza Significatività dei fatti economici
Conformità del procedimento di formazione del bilancio
Funzione informativa della nota integrativa
Verificabilità dell’informazione
Costo come criterio di valutazione
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Principi contabili internazionali IAS n. 1
Presentazione del bilancio (Regolamento C.E. 2238/2004)
… la finalità è dare informazioni utili agli “STAKEHOLDERS”
COMPETENZA
Comprensibilità
GOING CONCERN
Significatività (utilità) Attendibilità Comparabilità
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Principi contabili
C N D C C N R
11 Bilancio d'esercizio - finalità e postulati 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi 13 Le rimanenze di magazzino 14 Disponibilità liquide 15 I crediti 16 Le immobilizzazioni materiali 17 Il bilancio consolidato 18 Ratei e risconti 19 I fondi per rischi e oneri – Il TFR per lavoro subordinato 20 Titoli e partecipazioni 21 Il metodo del patrimonio netto 22 Conti d’ordine 23 Lavori in corso su ordinazione 24 Le immobilizzazioni immateriali 25 Il trattamento contabile delle imposte sui redditi 26 Operazioni e partite in moneta estera 27 Introduzione all’euro quale moneta di conto 28 Il patrimonio netto 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio 30 Bilanci intermedi
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Principi contabili internazionali: recepiti con regolamento C.E.
1725/2003
IAS 1 - Presentazione del bilancio (regolamento CE 2238/2004) IAS 2 - Rimanenze (regolamento CE 2238/2004) IAS 7 - Rendiconto finanziario IAS 8 - Utile/perdita di esercizio, errori determinati e cambiamenti di principi contabili regolamento CE 2238/2004) IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (regolamento CE 2238/2004) IAS 11 - Commesse a lungo termine IAS 12 - Imposte sul reddito IAS 14 - Informativa di settore IAS 15 - Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari (regolamento CE 2238/2004) IAS 17 - Leasing (regolamento CE 2236/2004) IAS 18 - Ricavi IAS 19 - Benefici per i dipendenti (regolamento CE 1910/2005) IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (regolamenti CE 2238/2004, 708/2006)
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Principi contabili internazionali: recepiti con regolamento C.E.
1725/2003
IAS 22 - Aggregazioni di imprese (sostituito nel 2004 da IFRS 3) IAS 23 - Oneri finanziari IAS 24 - Informativa di bilancio sui rapporti con le parti collegate (regolamento CE 2238/2004) IAS 26 - Fondi di previdenza IAS 27 - Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate regolamento CE 2238/2004) IAS 28 - Contabilizzazioni delle partecipazioni in collegate (regolamento CE 2238/2004) IAS 29 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate IAS 31 - Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint Ventures (regolamento CE 2238/2004) IAS 33 - Utile per azione (regolamento CE 2238/2004) IAS 34 - Bilanci intermedi IAS 36 - Riduzione durevole delle attività (regolamento CE 2238/2004) IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali IAS 38 - Attività immateriali (regolamento CE 2236/2004) IAS 40 - Investimenti immobiliari (regolamento CE 2238/2004) IAS 41 - Agricoltura
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CONTROLLO DEL BILANCIO
Relazione dei sindaci
(art. 2429 C.C.)
Relazione di Revisione
(Ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a), del
D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39)
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Vantaggi
Criticità
1. Possibilità di valutare la capacità degli amministratori di gestire le risorse assegnate.
3. Vantaggi sul piano dell’attendibilità delle informazioni espresse, per il fatto che è l’obbligo l’utilizzo del costo storico (dati prevedibili).
3. La concezione del reddito realizzato (o distribuibile) crea inconvenienti ai soggetti che vogliono effettuare previsioni sullo svolgimento futuro della gestione allo scopo di valutare la futura redditività e l’andamento del valore del proprio investimento.
5. I dati esposti con il metodo del costo sono attendibili e certi ma obsoleti (non tengono conto dei plusvalori).
ATTUALE BILANCIO D’ESERCIZIO
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Le caratteristiche del nuovo sistema fanno riferimento:
al reddito misto prodotto e realizzabile
alla nozione di capitale economico
al criterio di valutazione: costo storico e fair value
CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO CONTABILE
IL PRINCIPIO PREVALENTE: PRINCIPIO DI COMPETENZA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
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Definizione “Prezzo a cui un’attività potrebbe essere scambiata o una passività liquidata in una transazione tra parti consenzienti e consapevoli”.
Alla data di acquisizione, fair value e costo storico coincidono.
I valori esposti in base al fair value sono pertanto valori “correnti”, che potrebbero corrispondere al corrispettivo in una vendita possibile in quella data.
I dati esposti con il metodo del fair value sono “volatili”.
La differenza fra il fair value delle attività e passività esposte in bilancio in una data e il fair value precedente è imputata al conto economico oppure ad una riserva di patrimonio netto (in base al tipo di attività o passività).
Reddito prodotto e realizzabile IL CRITERIO DI VALUTAZIONE: FAIR VALUE
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La quantificazione del fair value può non essere attendibile per tutte le poste di bilancio, in quanto tale parametro a volte è poco documentabile, oppure l’attendibilità del dato può essere poco garantita o discutibile.
I principi contabili internazionali tengono conto di questi aspetti e consentono (e in alcuni casi impongono) la valutazione al fair value solo per alcune poste dello stato patrimoniale, allorché il fair value può essere stimato in modo attendibile.
FAIR VALUE : PUNTI DI CRITICITÀ
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“Secondo il criterio della competenza gli effetti delle transazioni e degli altri eventi sono rilevati al momento della maturazione economica (e non al momento della loro manifestazione finanziaria) e sono quindi registrati, in contabilità e nel bilancio, nel periodo a cui si riferiscono. Perciò i bilanci forniscono la tipologia d’informazione sulle operazioni e sulle transazioni avvenute utile per chi deve prendere le decisioni economiche” (1).
In questo modello il reddito comprende anche alcuni componenti non realizzati (derivanti dall’applicazione del fair value quali le plusvalenze maturate anche se non realizzate) proprio per le diverse finalità che soddisfa il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (reddito prodotto e realizzabile).
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Un titolo quotato, detenuto a scopo di negoziazione presenta i seguenti valori: (nel nostro esempio la differenza di valutazione fra il fair value ad una certa data e il criterio del costo è imputata al conto economico)
• costo (o valore di iscrizione al 1 gennaio 2004): 200 € • fair value al 31 dicembre 2004 : 230 € Nel 2005 il titolo mantiene il valore corrente di 230 € e la società decide di venderlo.
Nell’ipotesi di valutazione al fair value il titolo è iscritto in bilancio al 31 dicembre del 2004 per 230 €; 30 €, il maggior valore rispetto al costo, costituisce un provento dell’anno 2004.
Nell’ipotesi di valutazione al costo, il titolo è iscritto in bilancio, al 31 dicembre 2004, per € 200; 30 € costituisce un provento del successivo anno 2005 al momento della vendita dello stesso.
Il differente criterio di valutazione non è di poco conto: si pensi ad un investitore di questa società che decide di vendere la propria quota societaria a dicembre 2004.
FAIR VALUE e PRINCIPIO DI COMPETENZA: un esempio
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Secondo i principi internazionali il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma non viene mai abbandonato: un fatto di gestione deve essere contabilizzato sulla base della sostanza e non della sua forma legale.
Tale concetto trova, ad esempio, le seguenti specifiche applicazioni :
CONTRATTI DI LEASING
RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
NUOVO MODELLO CONTABILE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA
FORMA
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Contabilizzazione: Metodo Patrimoniale
classificazione operazione di locazione
finanziaria: previsione del riscatto
Contabilizzazione: Metodo Finanziario
classificazione operazione di locazione finanziaria: trasferimento rischi e benefici relativi alla proprietà del bene
Stessa definizione
Esempio di prevalenza della sostanza sulla forma: il leasing – IAS 17
Normativa italiana Regole IAS
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Vantaggi
Criticità
1. Riflette valori correnti
2. Fa concorrere al risultato dell’esercizio proventi e oneri di competenza
3. Offre ai lettori del bilancio una situazione che esprime valori reali.
4. Trasparenza e uniformità dei criteri di valutazione facilitano i confronti settoriali.
5. Abbandona il parametro certo del costo per un parametro più incerto (fair value)
6. Concorre a determinare risultati di esercizio maggiormente altalenanti e volatili
7. Richiede sistemi di valutazione affidabili, un’adeguata informativa e adeguati strumenti di controllo
BILANCIO IAS
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Prudenza
Costo storico
Conservazione del capitale (nominale)
Valutazione statistica
Competenza
Valori di mercato (fair value)
Perfomance aziendali (capitale economico o stima flussi di cassa)
Valutazione prospettica
Reddito Realizzato Reddito Realizzabile
PREVALENZA
BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO – OBIETTIVI DIVERSI
Civilistico Italia Bilancio IAS
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E’ un sistema di norme contabili
Prevalenza della forma legale
Sistema di scritture “reddituale”
E’ un sistema di principi
Prevalenza della sostanza economica
Sistema di scritture “reddituale-patrimoniale”
BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO – DIFFERENZE
Civilistico Italia Bilancio IAS
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Stato patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
Stato patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
Rendiconto finanziario
Prospetto degli utili e delle perdite contabilizzate
BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO – La composizione del bilancio
Civilistico Italia Bilancio IAS
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All'interno di ciascuna sezione di cui si compone lo stato patrimoniale sono indicate le voci costituenti la parte attiva e passiva mediante raggruppamenti fissi, indicati in ordine decrescente:
- lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi); - numeri romani (classi); - numeri arabi (voci); - lettere minuscole alfabetiche (sottovoci).
ATTIVO PASSIVO
A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) immobilizzazioni C) attivo circolante D) ratei e risconti attivi
A) patrimonio netto B) fondi per rischi e oneri C) trattamento di fine rapporto D) debiti E) ratei e risconti passivi
LO SCHEMA CIVILISTICO DI STATO PATRIMONIALE
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra valore e costi della produzione
A) PROVENTI E ONERI FINANZIARI B) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE C) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio
Lo schema di sintesi individua le macroclassi ovvero i grandi raggruppamenti contraddistinti da lettere maiuscole. Nello schema di bilancio compaiono anche numeri arabi e lettere minuscole. I raggruppamenti di cui si compone il conto economico vengono indicati in ordine decrescente: - lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi); - numeri arabi (voci); - lettere minuscole alfabetiche (sottovoci).
LO SCHEMA CIVILISTICO DI CONTO ECONOMICO
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• BILANCIO CIVILISTICO ITALIA
• Il formato di presentazione è strutturato obbligatoriamente secondo le richieste di legge (art. 2424 c.c.) ed è analitico
BILANCIO IAS
Non è previsto un formato definito di presentazione dello stato patrimoniale, anche se devono essere obbligatoriamente presente i seguenti elementi:
Attività: immobili, impianti e macchinari, investimentiimmobiliari, immobilizzazioni immateriali, attività finanziarie, partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, rimanenze, crediti verso clienti e altri crediti, disponibilità.
Patrimonio netto e passività: capitale sociale e altre componenti del patrimonio netto, interessi di minoranza, passività onerose a lungo termine, fondi per rischi e oneri, debiti tributari, debiti commerciali e altri debiti.
LE DIFFERENZE DI CONTENUTO STATO PATRIMONIALE
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BILANCIO CIVILISTICO ITALIA
Il formato di presentazione è strutturato obbligatoriamente secondo le richieste di legge (art. 2425 c.c.) ed è analitico.
BILANCIO IAS
Non è prevista una struttura specifica per il conto economico. Tuttavia il prospetto, in forma minimale, deve includere le seguenti voci:
ricavi,
costi (aggregati per natura o funzione)
oneri finanziari,
utili da collegate,
utili e perdite ante-imposte derivanti da dismissioni di attività o estinzione di passività attribuibili alle “attività destinate alla dismissione o alla cessione”,
imposte,
utile o perdita di periodo.
Possono essere aggiunte voci e sotto-classificazioni quando ciò si renda necessario per spiegare i fattori che hanno determinato l’andamento economico.
Nello IAS 1 è previsto che, a scelta, i costi possano essere indicati per natura o per funzione.
Tutti i costi e i ricavi derivano dall’attività ordinaria dell’impresa (le voci straordinarie sono rare e devono essere chiaramente distinte dall’attività ordinaria).
LE DIFFERENZE DI CONTENUTO CONTO ECONOMICO
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Allegati facoltativi (o informativa supplementare di bilancio) sono di diverso tipo e forma ed hanno lo
scopo di:
Allegati obbligatori Si suddividono in:
relazione sulla gestione; (tema di prossima lezione); relazione dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile (ove esistenti); relazione di certificazione del bilancio, redatta a cura delle società di revisione, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati.
documentare in forma analitica talune voci di bilancio; esporre in forma descrittiva metodi di valutazione adottati; comparare per un'analisi più dettagliata le varie voci componenti il bilancio; fornire informazioni dettagliate in ordine a specifici settori
Tra questi sono annoverati, per l'informativa patrimoniale-finanziaria: prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto; rendiconto finanziario. L'informativa sociale-ambientale è a sua volta fornita da: reporting sociale; reporting ambientale
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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Facoltativo per le società che non hanno supertao due dei seguenti limiti
Totale dell’atto dello stato
patrimoniale 4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro
Dipendenti occupati in media durante
l’esercizio 50 unità
Quando sussistono contiuntamente
Almeno due dei tre limiti Per due esercizi
consegutivi Semplificazioni
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Semplificazioni
Stato Patrimoniale Conto
Economico Nota Integrativa Relazione sulla
Gestione
Sole lettere maiuscole e
numeri romani
Voci A e D comprese in
C II
Da B I e B II devono essere detratti in forma esplicita
ammor/ti e svalut/ni
E20 no separata
indicazione delle plusvalenze
E21 no separata
indicazione delle minusvalenze e
imposta relativa a esercizi precedenti
Relazione dei Sindaci e relazione di
revizione ove prevista dallea dalla struttura
della governance
Dati essenziali Esonero Nessun
esonero
Da C II attivo e D passivo devono essere
separatamente indicati crediti e debiti esigibili
oltre l’esercizio successivo
segue BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA