Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 1 febbraio 2010 Il D.Lgs. n. 150/2009 Il regolamento dellOrganismo...

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Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 1 febbraio 2010

Il D.Lgs. n. 150/2009Il D.Lgs. n. 150/2009

 Il regolamento dell’Organismo Il regolamento dell’Organismo indipendente di valutazione delle indipendente di valutazione delle

performancesperformances

Prof. Avv. Marco Mancarella

Vice Direttore Laboratorio eGovernmentUniversità del Salento

Avvocato amministrativista

Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 1 febbraio 2010

Punti focali D.Lgs. n. 150/2009

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Gli Enti Locali devono adeguare gli ordinamenti ai principi D.Lgs. n. 150/2009

Entro il 31.12.2010

Nelle more si applicano norme vigenti

Scaduto termine si applica D.Lgs. n. 150/2009 fino alla nuova disciplina locale

(artt. 16, 31, 74)

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Ogni PA deve valutare la performance:

• dell’amministrazione nel suo complesso

• delle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola

• dei singoli dipendenti

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Negli EELL

La valutazione “a cascata”:

• il vertice politico che assegna gli obiettivi valuta la classe dirigenziale, sulla scorta della proposta che riceve dall'organismo indipendente di valutazione della performance

• i dirigenti a loro volta valutano il personale ad essi assegnato

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“Piano triennale di performance” e “Relazione annuale” per ogni PA

correlazione forte tra performance delle organizzazioni e performance

dei dirigenti e dei dipendenti

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Compiti organi di indirizzo politico-amministrativo:

• entro il 31 gennaio definisce il Piano triennale degli obiettivi di performance (artt. 5 e 10)

• monitoraggio della performance (art. 6)

• entro il 30 giugno definisce la Relazione sulla performance (anno precedente)

• entro il 30 aprile 2010 nomina Organismo indipendente di valutazione (anche solo il Sindaco)(art. 14)

• definisce il Programma triennale trasparenza (art. 11)

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Chi valuta (art. 12, art. 13, art. 14, art. 15):

• Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;

• Organismi indipendenti di valutazione della performance;

• l’organo di indirizzo-politico amministrativo di ciascuna amministrazione;

• i dirigenti di ciascuna amministrazione

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La Commissione per la valutazione è indipendente ed autonoma e opera in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo

con altri enti o istituzioni pubbliche

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Composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche

esterni all’amministrazione) che dureranno in carica 6 anni e

potranno essere confermati una sola volta

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La Commissione svolge una sorta di vigilanza sull'operato degli organismi indipendentidi valutazione della performance:

•mediante definizione dei requisiti che i relativi componenti devono avere

•mediante il parere che è chiamata a pronunciare sulla nomina dei predetti organismi a cura dei rispettivi organi politici

• mediante la definizione di modelli di indagine per il benessere organizzativo e l’attuazione della valutazione

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Compiti specifici Commissione:

Art. 13 commi 5 e 6

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Nasce una nuova Authority?

Non è così, poiché:

1. Svolge l’attività in collaborazione con il Governo

2. Non ha poteri sanzionatori

3. Poteri a metà nei confronti degli EELL (art. 13 commi 6 lett. i) e n))

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Nuovi tecnocrati al potere?

Problemi:

• possibile eccesso di uniformità

• possibile deresponsabilizzazione dei politici e della Dirigenza

pubblica

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L’Organismo di valutazione interno agli

EELL..

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Ricapitolando..

Gli Organismi indipendenti sono costituiti entro il 30 aprile 2010

Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti

preposti all'attività di valutazione e controllo strategico

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Gli Organismi indipendenti provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base

degli indirizzi della Commissione per la valutazione, a definire i sistemi di

valutazione della performance in modo da assicurarne la piena operatività a

decorrere dal 1 gennaio 2011

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Sostituisce i servizi di controllo interno, ed esercita, in piena

autonomia, le attività attribuite, comprese le attività di controllo

strategico

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D.Lgs. 286/199

L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico

L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva:

• congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate

• identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi

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Ma come impostare un “Regolamento sull’istituzione e funzionamento

dell’Organismo indipendente per la valutazione delle performances ed il

controllo strategico”?

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Innanzitutto “Oggetto” con indicazione normativa di

settore

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Attribuzioni Organismo

facendo riferimento al D.Lgs. 286/1999 e all’art. 14 del D.Lgs.

150/2009

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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca

Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10

Organo monocratico o 3 elementi esterni con “elevata professionalità ed

esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del

personale delle PPAA”

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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca

Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10

Incompatibilità varie comma 8

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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca

Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10

All’interno è costituita una struttura tecnica (né numero min. né mass.) con un

Responsabile con “specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione

della performance nelle PPAA”

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Composizione – nomina – compensi – decadenza - revoca

Art. 14, comma 2

agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi

indipendenti si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di

controllo interno

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Rapporti con la struttura dirigenziale:

1. Fondati su rapporto di collaborazione

2. Assicurazione contraddittorio con il dirigente in caso di valutazione

negativa

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Criteri di valutazione

Incentrati su:

1. Conoscenza preventiva dei parametri e criteri di valutazione

2. Trasparenza

3. Valutazione obiettivi programmati

4. Capacità organizzative e di valorizzazione del personale

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Procedure, tempi e modalità dell’attività dell’Organismo

Definite in autonomia

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Norme di chiusura…

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• Dirigenti che cessano dal servizio durante il ciclo di valutazione

• Valutazione risultati dei responsabili di posizioni organizzative

• Autonomia dell’Organismo (risponde solo all’organo politico che lo nomina)

• Pubblicità e verbalizzazione

• Compiti ulteriori

• Disposizioni di rinvio

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..il 30 aprile è dietro l’angolo

..il tempo stringe per l’adeguamento!

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Grazie!

Prof. Avv. Marco Mancarella

marco.mancarella@unisalento.it

http://leg.unisalento.it