Il Preposto · IL COSTO DELLA NON PREVENZIONE della salute e sicurezza dei lavoratori Il costo...

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Il Preposto

COSA SI INTENDE PER SICUREZZA???

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Per questo sono necessarie anche la

tua attenzione e la tua collaborazione,

oltre al senso di responsabilità del tuo

datore di lavoro e di tutti i soggetti

coinvolti

La più efficace definizione di cultura

della salute e sicurezza deriva

direttamente dall’origine etimologica

latina: “sine cura” del termine

sicurezza. Il lavoro “senza

preoccupazione” .

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Fare sicurezza o non fare sicurezza:

costi e benefici a bilancio

Quanto costa FARE sicurezza?

Quanto costa NON FARE sicurezza?

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

IL COSTO DELLA NON PREVENZIONE

della salute e sicurezza dei lavoratori

Il costo degli infortuni in Italia è di circa 45

miliardi di euro

I costi globali (lesioni, patologie e incidenti

senza lesioni legati al lavoro) sono stimati pari

a circa il 5-10% di tutti i profitti aziendali lordi

delle aziende britanniche

I costi non assicurati derivati da perdite

accidentali sono fra 8 e 32 volte più grandi

dei costi assicurati

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Costi della NON sicurezza

INDIVIDUI/LAVORATORI

Perdita della salute fisica

Riduzione della qualità della vita

Impatto a livello psicologico e sociale

Riduzione degli introiti economici

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Impatto sull’efficienza ed efficacia lavorativa Perdita di risorse (materiali e know how) Perdita di fiducia delle maestranze e conseguente peggioramento del “clima” sociale e organizzativo Aumento delle spese (multe, aumento premi assicurativi, sostituzione macchinari, ricerca, selezione e formazione nuovo personale) Aumento delle spese di gestione organizzativa Aumento delle spese legate alla gestione delle pratiche giudiziarie

Costi della NON sicurezza x L’AZIENDA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Chi dirige il lavoro altrui deve farsi carico

anche della sua incolumita’

• Dipendenza amministrativa e direzione

funzionale sono due concetti distinti.

• La responsabilita’ della sicurezza e salute del lavoratore e’ di chi lo impiega.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

CHI É IL PREPOSTO

La qualifica di preposto non si basa su formali indicazioni

giuridiche, di legge, ma scaturisce dalle mansioni effettivamente Svolte in Azienda. Il preposto è

il soggetto che assume una posizione di preminenza, di

controllo ed ordine, in merito alla Sicurezza.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

CHI É IL PREPOSTO

Il preposto è chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, tanto da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e sulle norme di sicurezza da osservare. Secondo le norme in vigore, il conferimento della qualifica di preposto non richiede quindi particolari procedure formali o giuridiche, ma si basa sulle mansioni effettivamente svolte.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

CHI É IL PREPOSTO

Il preposto è chi possiede “di fatto” l’autorità per dare ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire, per questo deve essere, lui stesso prima di tutti gli altri, tenuto all’osservanza ed all’attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

CHI É IL PREPOSTO La legge sollecita inoltre attenzioni che vanno al di là di un generico impegno: l’attenzione ai temi della salute e della sicurezza deve essere continua affinché non si verifichino infortuni, deve essere finalizzata alla tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori, quindi non può risolversi solo nel fornire i presidi antinfortunistici e in un generico invito a servirsene. Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

CHI É IL PREPOSTO I preposti sono tenuti ad applicare concretamente le istruzioni che, in materia di sicurezza, vengono impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti, con una costante opera di verifica e sollecitazione nei confronti dei lavoranti affinché siano attuate tutte le attenzioni idonee a promuovere una tangibile cultura della sicurezza in cantiere.

“Se necessario devono anche attivare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguano alle disposizioni di sicurezza” (Cassazione Penale Sez.III - Sentenza n.11406 del 7/10/1999). Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

COSA DICE LA LEGGE???

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Cosa dice la legge???

Il D. Lgs. n. 81/2008

c.d. Testo Unico Sicurezza

Il 30 aprile 2008 viene pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 81/2008,

attuativo della delega conferita al Governo

con l’art. 1 della legge n. 123/2007. Entra in

vigore, con qualche deroga, il 15.5.2008.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Il Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2, c.1 lett.e).

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

L’ASSUNZIONE

DELLA

RESPONSABILITÀ

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

La sicurezza prevede un sistema

di responsabilità che deve essere

conosciuto e condiviso

Ognuno ha il suo posto nel

sistema delle responsabilità

Non esistono soggetti passivi

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Reato

Ogni comportamento umano in

contrasto coi fini dello stato ed a cui

l’ordinamento ricongiunge come

conseguenza una sanzione penale

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

REATI

REATI DI PERICOLO

REATI DI DANNO

ART. 589 CPP – Omicidio colposo

ART. 590 CPP – Lesioni personali colpose

ART. 437 C.P.P. – Rimozione od omissione di

cautele contro infortuni

ART. 451 C.P.P. – Omissione colposa di

cautele o difese contro

disastri o

infortuni sul lavoro

RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENTORI

DEL POTERE

La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i

poteri

RESPONSABILITÀ POTERE

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Giurisprudenza

- “Le qualità di dirigente e preposto

discendono dalla loro posizione assunta

all'interno delle singole aziende o enti”.

- “ Con il termine “SOVRINTENDERE”,

secondo il concorde orientamento della

dottrina e della giurisprudenza, si indica

l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei

dipendenti per garantire che esso si svolga

nel rispetto delle regole di sicurezza.”

(Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192)

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

La responsabilità del

preposto è

uno “stato di fatto”

conseguente

al ruolo e funzioni che il

soggetto

assume e svolge in in

Azienda.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

RESPONSABILITÀ

Nel caso di lavoratori, esperti o inesperti,

l’assunzione di responsabilità, e quindi il

ruolo di preposto, scaturisce dal fatto che

questo lavoratore impartisce direttive ed

ordini ad altri lavoratori. E’ la sua

autorevolezza nei confronti dei lavoratori

(riconosciuta dagli stessi) che, di fatto, lo fa

diventare “preposto”.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

RESPONSABILITÀ

Secondo la giurisprudenza, quindi, anche un semplice lavoratore può assumere il ruolo di preposto di fatto, basta che esistano le condizioni sopra riportate. In tal senso esistono precise sentenze in materia: “...non si nega che un lavoratore possa assumere il volto di preposto, anche se inesperto, ancorché quella qualità gli venga riconosciuta di fatto, nel dare direttive e impartire ordini, dagli operai sui quali viene esercitata” (Cass. Penale sez.IV - sentenza n.952 del 05/02/97).l

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

RESPONSABILITÀ

Questa sentenza è particolarmente interessante, in quanto sottolinea che sono proprio i lavoratori stessi a riconoscere ad uno di loro il ruolo di “capo” e quindi di preposto. Un elemento ribadito anche da una seconda sentenza in materia: “Il lavoratore può volontariamente assumere le attribuzioni proprie del datore di lavoro in materia antinfortunistica nel momento in cui sia investito di una posizione di supremazia, nota anche ai lavoratori, e dunque logicamente compatibile, per questi ultimi, con quella volontaria assunzione” (Cass. 28/09/93). Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

RESPONSABILITÀ Allo stesso tempo però, sempre la giurisprudenza si esprime per evitare una possibile ambiguità sul tema della specializzazione. Infatti non può essere

considerato preposto un lavoratore per il solo fatto di essere più esperto di altri in determinati compiti “...quest’operaio, nel momento in cui esegue il lavoro in cui è esperto, è pur sempre un lavoratore, che, per quanto dotato di autonomia, deve essere seguito da qualcuno che abbia poteri di supremazia tali da richiamarlo al rispetto delle norme antinfortunistiche” (Cass. 05/01/99). Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

RESPONSABILITÀ

Appare inoltre evidente che, in ogni caso, quando la qualità di preposto viene di fatto

assunta da un lavoratore non viene però meno la responsabilità del datore di lavoro e di eventuali dirigenti, che hanno il compito di curare gli aspetti inerenti la sicurezza.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

COSA DEVE FARE

IL PREPOSTO

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Gestire la sicurezza significa essenzialmente

assumere l’onere di tradurre in azioni concrete le decisioni prese

dal datore di lavoro e quindi attuarle nelle proprie effettive

attribuzioni e competenze.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Azioni del preposto

Il preposto deve svolgere un costante e

specifico controllo sul comportamento

dei lavoratori e sul rispetto, da parte

degli stessi, delle norme e delle

disposizioni organizzativo / tecniche

decise dall’azienda. Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Azioni del preposto

Sulla scorta di quanto esposto, appare meglio definito il profilo e il ruolo del preposto. Nell’ambito della propria area funzionale, il preposto è sì privo di potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, ma svolge però fondamentali e imprescindibili COMPITI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Azioni del preposto E’ responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro per il concreto svolgimento dell’attività; Informa i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; Vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali; Verifica se nelle fasi di produzione si presentino rischi imprevisti e prende opportune cautele;

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Azioni del preposto

“ll preposto che rimane colpevolmente inerte di fronte ad una situazione concernente il mancato utilizzo del DPI da parte di un lavoratore, poi infortunatosi, e di altri operai, omettendo da un lato la pretesa d’uso e dall’altro la doverosa segnalazione al datore di lavoro, è imputato di responsabilità colposa” (Cass. Penale sez.III Sentenza del 29/05/2005).

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Eventuali compiti interni

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Compiti aziendali

Come abbiamo fin qui visto, la figura del preposto trova la sua naturale collocazione e definizione all’interno della propria organizzazione aziendale, dove può svolgere (nell’ambito delle “rispettive attribuzioni e competenze”) i compiti di controllo e sorveglianza della corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché di segnalazione ai vertici aziendali ed al servizio di prevenzione e protezione di eventuali difformità o nuovi rischi riscontrati

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Compiti aziendali

Nel settore delle scuole può capitare che alla figura del preposto aziendale (soprattutto se di alto profilo organizzativo) vengano assegnati anche compiti per così dire interaziendali, che interessano cioè più organizzazioni aziendali e/o lavoratori autonomi che operano nella stessa unità produttiva.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Compiti aziendali

È impossibile definire a priori quale sia l’area di azione di questa figura, per lo svolgimento dei compiti di referente rispetto ai preposti di altre imprese, in quanto la relativa disciplina troverà esatta definizione nei documenti dello specifico appalto/convenzione ecc.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

APPLICAZIONE DELLA

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

NELLA SCUOLA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

D.Lgs. 81/08

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Uno degli obiettivi più importanti del

decreto rimane quello di favorire in ogni

impresa o scuola la creazione di una

struttura organizzativa della sicurezza

che coinvolga attivamente una

molteplicità di soggetti, sia interni che

esterni.

D.Lgs. 81/08

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 81/08

non ha perciò più senso parlare di

organizzazione della sicurezza, intesa

come strutturazione dei soggetti

preposti ad essa, senza un collegamento

forte con un ambito gestionale che

prefiguri l’individuazione di

responsabilità, di risorse dedicate,

pianificazione e programmazione degli

interventi, nonché la verifica dei risultati

D.Lgs. 81/08

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

E’ in questa prospettiva che il D.Lgs. 81/08

nel Titolo I definisce le modalità per

individuare in ogni luogo di lavoro, quindi

anche negli istituti scolastici:

responsabilità (nomine)

processi (valutazione dei rischi,

miglioramento nel tempo delle condizioni di

salute e sicurezza, informazione,

sorveglianza sanitaria, ecc.)

risorse (organizzative, economiche, ecc.).

Compiti dell’Ente locale e del dirigente scolastico

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

ALLIEVI

EQUIPARAZIONE AI

LAVORATORI

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente

che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli

istituti di istruzione nei quali si faccia uso di

laboratori, attrezzature di lavoro in genere,

agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese

le apparecchiature fornite di videoterminali

(VDT) LIMITATAMENTE ai periodi in cui

l’allievo sia effettivamente applicato alle

strumentazioni o ai laboratori in questione.

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Tale affermazione è stata ripresa anche dal

Decreto Interministeriale 382/98, il quale

puntualizzava che l’equiparazione degli allievi

a lavoratori sussiste:

● in relazione alla frequenza ed all’uso di

laboratori appositamente attrezzati

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

● nel momento in cui gli allievi operano nei

laboratori e utilizzano effettivamente le

attrezzature in essi contenute, ovvero quando

impiegati in situazione didattica che comporti

l’esposizione a rischio fisico, chimico,

biologico se considerata nel Documento della

valutazione

● se i programmi o le attività d’insegnamento

(stabiliti anche a livello di singolo istituto e

inseriti quindi nel POF) prevedono

esplicitamente la frequenza e l’uso dei

suddetti laboratori.

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Ma le situazioni reali nelle scuole sono

talmente complesse ed articolate che

ancora oggi rimangono zone d’ombra, in

particolare rispetto ad alcune attività

didattiche e all’età minima degli allievi

per cui dovrebbe scattare

l’equiparazione, non espressamente

individuata dal dettato normativo. Su

questo punto esistono sostanzialmente

due scuole di pensiero contrapposte.

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

La prima, di tipo interpretativo, tende a

ridurre al minimo le situazioni in cui è

necessario equiparare gli allievi a

lavoratori, sostenendo che lo spirito della

norma vorrebbe assimilare gli allievi a

lavoratori solo quando l’attività di

laboratorio è più direttamente finalizzata

all’addestramento professionale e non

tanto all’acquisizione di competenze

generali, con prevalenza di obiettivi ludico-

didattici.

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Questo porterebbe ad affermare che

l’equiparazione ha senso solo ed

esclusivamente per gli allievi degli istituti

superiori ad indirizzo tecnico e

professionale.

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

La seconda scuola di pensiero è invece di

tipo diametralmente opposto e vorrebbe

leggere alla lettera il contenuto dell’art. 2

del D.Lgs. 81/08, equiparando a lavoratori

gli allievi delle scuole di ogni ordine e

grado, pur nei limiti definiti dall’articolo

stesso.

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Senza voler sposare né l’una né l’altra

tesi, si suggerisce di inquadrare il

problema dell’equiparazione alla luce dei

suoi effetti concreti, affinché non rimanga

un mero esercizio speculativo. In

quest’ottica si potrebbe affermare che

equiparare o meno gli allievi a lavoratori

non modifica sostanzialmente la

situazione.

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Infatti, l’impegno della Scuola a garantire

degli spazi di studio adeguati sotto il

profilo strutturale, impiantistico, delle

attrezzature e degli arredi rimarrebbe

immutato sia in un caso che nell’altro,

l’impegno di informare e formare sui rischi

tutti gli allievi sarebbe comunque lo stesso

(fatto salvo le possibili interpretazioni

dell’Accordo Stato-Regioni relativo alla

formazione del personale della scuola),

NORMATIVA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

L’obbligo degli insegnanti di vigilare sul

rispetto delle regole e sui comportamenti

a rischio rimarrebbe immutato, le regole

alla base della copertura assicurativa

INAIL sarebbero le stesse anche se gli

allievi non fossero equiparati, e così via.

Di seguito si riassume l’interpretazione oggi più accreditata in merito alle

situazioni in cui gli allievi sono equiparabili a lavoratori

(Fonte: INAIL)

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

CRITERI PER L’EQUIPARAZIONE

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

ALLIEVI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E

GRADO

- impiegati effettivamente in laboratori nell’uso di

sostanze e attrezzature di lavoro

oppure

- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o

biologico (se considerato nel DVR) anche in aula

attrezzata

oppure

- quando usano VDT (solo se attività curricolare

svolta in aula di informatica)

PER LA NON EQUIPARAZIONE

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

● gli allievi di ogni età durante le attività in

palestra (in caso d’infortunio sono tuttavia

coperti da assicurazione INAIL)

● gli allievi, pur presenti in laboratorio, se

il docente esegue personalmente olo

esercitazioni dimostrative

● gli allievi della scuola del I° ciclo

d’istruzione occupati in attività creative

all’interno di apposite aule attrezzate a

questo scopo.

importanza strategica del preposto in una prospettiva di

gestione della sicurezza

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il

“preposto” come quella persona che, in

ragione delle competenze professionali e

di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell’incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e

garantisce l’attuazione delle direttive

ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di

iniziativa.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Gli elementi essenziali della

definizione, che permettono di

comprendere il ruolo dei preposti,

sono essenzialmente tre:

Il fatto di espletare poteri gerarchici

e funzionali,

il fatto di sovrintendere alle attività

e quello di controllare l’esecuzione

del lavoro.

I PREPOSTI INDIVIDUATI

NELLA SCUOLA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

ATTENZIONE

Dott. Carlo Antonucci 68

Sempre a proposito

dell’individuazione dei

preposti, i dirigenti scolastici

possono tener conto anche

delle seguenti considerazioni

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 afferma che le

posizioni di garanzia relative a datore di

lavoro, dirigente e preposto gravano anche su

colui il quale, pur sprovvisto di regolare

investitura, eserciti in concreto i rispettivi

poteri giuridici. Quindi sarebbe comunque

sanzionabile (per non aver ottemperato

all’obbligo di formazione del preposto) quel

dirigente scolastico che omettesse di

individuare un preposto in una persona che,

all’interno dell’organizzazione scolastica,

svolgesse, “de facto”, il ruolo di preposto

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

non è necessario alcun atto formale di

nomina da parte del dirigente scolastico,

essendo il preposto individuabile già sulla

base dei compiti che svolge concretamente

è opportuno altresì redigere una lista delle

persone individuate come preposti, indicando,

per ognuno di questi e in modo preciso, i

soggetti nei confronti dei quali si intende

esercitato tale ruolo; l’elenco, da aggiornare

annualmente e riportare nel DVR, costituisce

parte integrante dell’organigramma scolastico

della sicurezza

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

è doveroso tener presente che la

definizione contenuta nell’art. 2

attribuisce esplicitamente al preposto il

compito di controllare l’esecuzione del

lavoro dei suoi sottoposti; ciò viene

generalmente interpretato con la

necessità che il preposto sia fisicamente

presente laddove si svolge il lavoro e

possa ragionevolmente controllarne a

vista il procedere quotidiano

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

appare destituita di ogni fondamento la scelta

di individuare d’ufficio tutti gli insegnanti come

preposti nei confronti dei propri allievi; nello

spirito della normativa sulla sicurezza, il ruolo

del preposto va oltre quello, sancito dal

contratto, dalla deontologia professionale e

anche dal Codice penale, di qualsiasi

insegnante cui venga affidata la custodia di un

gruppo di ragazzi, specie se minori, e da

questo ruolo, diremo elettivo, si diversifica per

la peculiarità della situazione in cui si esplica

(quando gli allievi sono equiparati a lavoratori)

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

negli istituti superiori ad indirizzo

tecnico e professionale

l’assistente tecnico di

laboratorio, salvo casi particolari,

non si configura come preposto

rispetto agli allievi

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

nella logica dell’art. 299 sopra citato, non

è corretto ritenere che la persona

individuata come preposto possa

rifiutare tale ruolo, dovendo essere vista

la sua individuazione più come

un’azione di indispensabile trasparenza

rispetto ad una funzione che comunque

esplica nei confronti degli allievi o di altri

lavoratori, piuttosto che una coercizione

esercitata dal dirigente scolastico.

(Fonte: INAIL)

Descrizione del contenuto dell’art. 19 del d.lgs.

81/08, che esplicita

gli obblighi in capo ai preposti,

con il lessico scolastico

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

a) sovrintendere e vigilare

sull’osservanza da parte dei singoli

lavoratori/allievi dei loro obblighi di

legge nonché delle disposizioni

dell’Istituto in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di

protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuale messi a loro

disposizione e, in caso di persistenza

dell’inosservanza, informarne il dirigente

scolastico

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

b) verificare affinché soltanto i

lavoratori/allievi che hanno ricevuto

adeguate istruzioni accedano alle zone

che li espongono ad un rischio grave e

specifico

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

c) richiedere l’osservanza delle misure

per il controllo delle situazioni di rischio

in caso di emergenza e dare le istruzioni

affinché i lavoratori/allievi, in caso di

pericolo grave, immediato ed inevitabile,

abbandonino il laboratorio o la zona

pericolosa

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

d) informare il più presto possibile i

lavoratori/allievi esposti al rischio di un

pericolo grave ed immediato circa il

rischio stesso e le disposizioni prese o

da prendere in materia di protezione

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

e) astenersi, salvo eccezioni

debitamente motivate, dal richiedere ai

lavoratori/allievi di riprendere la loro

attività in una situazione in cui persiste

un pericolo grave ed immediato

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

e) astenersi, salvo eccezioni

debitamente motivate, dal richiedere ai

lavoratori/allievi di riprendere la loro

attività in una situazione in cui persiste

un pericolo grave ed immediato

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

f) segnalare tempestivamente al

dirigente scolastico sia le deficienze dei

mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di protezione individuale, sia

ogni altra condizione di pericolo che si

verifichi durante l’attività di laboratorio o

il lavoro, della quale venga a conoscenza

sulla base della formazione ricevuta

ARTICOLO 19

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

g) frequentare appositi corsi di

formazione e aggiornamento secondo

quanto previsto dall’Accordo Stato

Regioni del 21.12.11

NOTA

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Pur essendo tutti obblighi cogenti in

capo al preposto, forse sono i punti b

ed f quelli più pregni di significato,

specie se ci si riferisce alla classica

situazione degli insegnanti teorici e

tecnico-pratici, entrambi

contemporaneamente preposti rispetto

ai propri studenti impegnati in

esercitazioni di laboratorio.

DIRIGENNTI

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Sempre l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce

“dirigente” persona che, in ragione delle

competenze professionali e dei poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell’incarico conferitogli, attua le

direttive del datore di lavoro,

organizzando l’attività lavorativa e

vigilando su di essa.

DIRIGENNTI

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Anche in questo caso gli elementi

essenziali della definizione, che

permettono di comprendere il ruolo dei

dirigenti, sono tre:

1. il fatto di espletare poteri gerarchici e

funzionali,

2. il fatto di attuare le direttive del datore

di lavoro e

3. quello di organizzare l’attività

lavorativa.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

responsabile di plesso o di

succursale

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Mentre il ruolo del preposto, anche in

ambito scolastico, è abbastanza ben

definito e non dovrebbe suscitare

contestazioni di sorta, specie nel caso

degli insegnanti di laboratorio, meno

chiaro appare, proprio nelle realtà

scolastiche, quello delle eventuali figure

di dirigente.

responsabile di plesso o di

succursale

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Nelle istituzioni scolastiche distribuite

su diversi plessi (in genere appartenenti

al 1° ciclo d’istruzione) o che hanno una

succursale, magari lontana dalla sede

principale, il dirigente scolastico nomina

un proprio collaboratore a

rappresentarlo in ogni sede periferica.

responsabile di plesso o di

succursale

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro,

che, naturalmente, è solo uno degli ambiti di

cui deve occuparsi, il direttore di plesso o di

succursale, nella sua veste di dirigente,

potrebbe:

Essere delegato per tutti o parte degli obblighi

di cui all’art.18 del TU 81 oltre all’applicazione

dell’art.26 stesso TU

DISTRIBUZIONE DEI COMPITI

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

In ordine agli istituti ad indirizzo

tecnico e professionale, per la

complessità e la delicatezza delle

attività svolte, si elencano i compiti e

responsabilità in capo ai diversi

soggetti che operano nei laboratori.

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

Dott. Ing. eu Carlo Antonucci

EVVIVA !!! Dott. Ing. eu Carlo Antonucci