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il quaderno della Costiittuuzziione
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Concorso “La Costituzionevistadai giovani” organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
in occasione del 60°anniversario della Carta fondamentale della Repubblica
quaderno buono 14-12-2007 16:32 Pagina 1
la Costiittuuzziione in classe
Rimuovere gliostacoli chepossonoimpedire il pienosviluppo dellapersona umana
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Cari ragazzi,
la Costituzione che entra a far parte della vostra personale bi-blioteca è un documento prezioso, perché contiene i principi suiquali si fonda la nostra Repubblica democratica; un documentodel quale è importante che voi ragazzi conosciate appieno l’origi-ne e la storia, affinché possiate compiutamente apprezzare il va-lore delle conquiste politiche e sociali che esso ha consentito e ga-rantito in sessant’anni di vita costituzionale.La Costituzione va letta, va studiata e va praticata, prendendo lemosse dai principi fondamentali che costituiscono la sua ragioned’essere.L’articolo 3, innanzi tutto, che, dopo aver sancito la pari dignitàsociale e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza di-stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po-litiche, di condizioni personali e sociali, stabilisce: “E’ compitodella Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-ciale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadi-ni, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effetti-va partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politi-ca, economica e sociale del Paese”.Il raggiungimento di questo obiettivo, che va costantemente pro-posto e perseguito, è un compito difficile, che richiede la coope-razione di tutti, cittadini, pubblici poteri e istituzioni democrati-che, in un consapevole e incessante sforzo comune. L’impulso aquesto sforzo comune viene direttamente dalla Costituzione, làdove segna il percorso da seguire per far sì che si sviluppi, fin dal-la più giovane età e nell’esperienza scolastica, un costume di tol-leranza e di confronto civile delle idee e delle opinioni. Tale co-stume deve naturalmente improntare di sé anche i rapporti traitaliani e stranieri che scelgono di vivere nel nostro Paese. E’ uncostume di impegno democratico, fondato sul rispetto delle rego-le e fortemente ancorato ai valori di libertà e di dignità umanaconsacrati nella Costituzione.Nel raggiungimento di questo obiettivo, cari ragazzi, vi guada-gnerete il titolo di costruttori di democrazia.
Giorgio Napolitano
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“Il Quotidiano in Classe”un progetto per rilanciare la lezione di educazione civica
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Cari studenti,
c’è una Cenerentola dimenticata nella Scuola italiana: la lezione di edu-cazione civica.
Una lezione spesso bistrattata, ma pur sempre importante se vorrete cre-scere e diventare i cittadini di domani.
Una lezione che l’Osservatorio Permanente Giovani - Editori, insieme al-la Presidenza della Repubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione, havoluto contribuire a rilanciare anche attraverso la pubblicazione di que-sto quaderno dedicato alla riscoperta della nostra Costituzione.
Non è il primo sforzo che la nostra Organizzazione fa in questa direzione,e vi assicuro sin d’ora che non sarà certo l’ultimo, perchè siamo convintiche la democrazia si difenda prima di tutto facendo crescere nel Paesequello spirito di cittadinanza che una buona lezione di educazione civicadovrebbe alimentare e diffondere.
Con questo spirito da otto anni l’Osservatorio Permanente Giovani - Edi-tori, insieme a quindici grandi giornali locali e nazionali e ventuno fonda-zioni di origine bancaria, porta avanti “Il Quotidiano in Classe”.
Un progetto da sempre dedicato a promuovere proprio una moderna le-zione di educazione civica, arricchita quest’anno anche dalla pubblica-zione di questo quaderno della Costituzione.
Un progetto, “Il Quotidiano in Classe”, che attraverso la lettura a scuoladi più giornali a confronto, rincorre l’ambizione di contribuire a svilup-pare quel senso critico che rende l’uomo libero.
E ricordatevi, ragazzi, che tanto più sarà solido il vostro senso critico - cheè poi la base su cui maturerete le vostre opinioni - tanto più voi sarete i cit-tadini indipendenti e liberi di domani, i nuovi protagonisti della democra-zia del futuro.
In bocca al lupo!
Andrea CeccheriniPresidente Osservatorio Permanente Giovani - Editori
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Principi fondamentali 10
Parte PrimaDiritti e doveri dei cittadini 14Titolo IRapporti civili 15Titolo IIRapporti etico-sociali 20Titolo IIIRapporti economici 22Titolo IVRapporti politici 28Schede di lavoro 31
Parte SecondaOrdinamento della Repubblica 34
Titolo IIl Parlamento 36Titolo IIIl Presidente della Repubblica 42Titolo IIIIl Governo 45Titolo IVLa Magistratura 50Titolo VLe Regioni, le Province, i Comuni 54Titolo VIGaranzie costituzionali 62Disposizioni transitorie e finali 64Appendice 68Schede di lavoro 72Soluzioni 78
sommario© 2007
A cura dell’Ufficio per laStampa e l’Informazionedella Presidenza dellaRepubblica
Coordinamento del progetto OsservatorioPermanente Giovani-Editori
Progetto grafico Marco Capaccioli
RealizzazioneCD&V, Firenze
Stampa:Cd&V, &ditore
ISBN 978-88-6147-011-8
quaderno buono 11-12-2007 13:15 Pagina 6
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Fratelli d'Italia L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio S'è cinta la testa. Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma, Ché schiava di Roma
Iddio la creò. Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte L'Italia chiamò.
Noi siamo da secoli Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo, Perché siam divisi. Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme: Di fonderci insieme
Già l'ora suonò. Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte L'Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci, l'Unione, e l'amore Rivelano ai Popoli Le vie del Signore; Giuriamo far libero
Il suolo natìo: Uniti per Dio
Chi vincer ci può? Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte L'Italia chiamò.
Dall'Alpi a Sicilia Dovunque è Legnano, Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano, I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla, Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò. Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte L'Italia chiamò.
Son giunchi che piegano Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia, Il sangue Polacco, Bevé, col cosacco, Ma il cor le bruciò. Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte L'Italia chiamò
L’Inno Nazionale
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Sessant’anni fanasceva laRepubblicaItaliana. Uno dei primiatti del nuovo Stato fudotarsi di unaCostituzione, unalegge cheaccomunasse tutti gliitaliani, non piùsudditi ma cittadini.
La Costituzione è ildocumento piùimportante: definiscei principifondamentali delloStato, è la base perogni legge che vieneapprovata, comeanche delcomportamento diogni buon cittadino.
Ogni italiano deveconoscerla, ed ècompito della Scuolafare sì che questoavvenga.
Nell’ottobre 2006 ilMinistero dellaPubblica Istruzione,con l'Alto Patronatodel Presidente dellaRepubblica, habandito un concorsocon lo scopo diinvitare i giovani allalettura e allaconoscenza dellaCostituzione italiana.
Gli studenti dellescuole di ogni ordine egrado sono statiinvitati a
testimoniare,individualmente o pergruppi, attraverso unarealizzazione grafica,il lavoro svolto.
La commissioneselezionatrice haavuto modo diapprezzare non solol’ampiapartecipazione, maanche la qualità el’originalità dimoltissimi lavori. I prodotti, a voltefrutto di ricerche ditipo storico-sociale,testimoniano ilgrande impegno distudenti e docenti.
La riflessione sullaCostituzione, nellasua interezza o suspecifici articoli, haconsentito aglistudenti dicomprenderne einterpretarnel’attualità deicontenuti: laCostituzione ci parlaoggi come ieri, e lasua voce è chiaracome sono chiari iconcetti che esprime.Abbiamo volutoaccompagnare le sueparole con leimmagini realizzatedai ragazzi, scelte trale migliaia che cisono pervenute.
Con questo "quaderno"la Costituzione
diventa idealmenteuno strumento dilavoro a disposizionedegli studenti: perconoscere,approfondire,pensare.
Lo spirito con cui ènato il "quadernodella Costituzione" èproprio questo:portare sul banco discuola e nella vita diogni studente un testosemplice e chiaroispirato ai valori chedevonoaccompagnarne lacrescita, dal giovanedi oggi fino alcittadino di domani.
Un quaderno di vita,da piegare e colorare,e da non dimenticaremai.
La Costituzione vista dai ragazzi
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La Costituzione è la legge fondamentale delnostro Stato: essa contiene le norme essenzialiregolatrici della vita civile e politica,imperniate sui valori di libertà e di eguaglianza,di giustizia, di pace e di progresso sociale, chesono la linfa vitale della società democratica.La Costituzione, con la consacrazione dei dirittidella persona umana, favorisce l’instaurazionee il consolidamento della cooperazione edell’amicizia con gli altri popoli nelle relazionieconomiche e culturali.
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Festa della Repubblica
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Art. 1L’Italia è una Repubblicademocratica, fondata sullavoro.
La sovranità appartie-ne al popolo, che la eser-cita nelle forme e nei li-miti della Costituzione.
Art. 2La Repubblica riconoscee garantisce i diritti in-violabili dell’uomo, siacome singolo sia nelleformazioni sociali ove sisvolge la sua persona-lità, e richiede l’adem-pimento dei doveri inde-rogabili di solidarietàpolitica, economica esociale.
Art. 3Tutti i cittadini hannopari dignità sociale e so-no eguali davanti allalegge, senza distinzionedi sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opi-nioni politiche, di condi-zioni personali e sociali.
È compito della Re-pubblica rimuovere gliostacoli di ordine econo-mico e sociale, che, li-mitando di fatto la li-bertà e l’eguaglianza deicittadini, impediscono ilpieno sviluppo della per-sona umana e l’effettivapartecipazione di tutti ilavoratori all’organizza-zione politica, economi-ca e sociale del Paese.
Art. 4La Repubblica riconoscea tutti i cittadini il dirittoal lavoro e promuove lecondizioni che rendanoeffettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha ildovere di svolgere, se-condo le proprie possibi-lità e la propria scelta,un’attività o una funzio-ne che concorra al pro-
gresso materiale o spiri-tuale della società.
Art. 5La Repubblica, una e in-divisibile, riconosce epromuove le autonomielocali; attua nei serviziche dipendono dallo Sta-to il più ampio decentra-mento amministrativo;adegua i principi ed imetodi della sua legisla-zione alle esigenze del-l’autonomia e del de-centramento.
Art. 6La Repubblica tutela conapposite norme le mino-ranze linguistiche.
Art. 7Lo Stato e la Chiesa cat-tolica sono, ciascuno nelproprio ordine, indipen-denti e sovrani.
I primi dodici articolirecano i principifondamentali chestanno alla base ditutto l’ordinamento.
fondamentali
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AArrtt.. 11. L’Italia è una Re
pubblica demo-
cratica, fondata sul lav
oro.
La sovranità appartie
ne al popolo, che
la esercita nelle forme
e nei limiti della
Costituzione.
I loro rapporti sonoregolati dai Patti Latera-nensi. Le modificazionidei Patti, accettate dal-le due parti, non richie-dono procedimento direvisione costituzionale.
Art. 8Tutte le confessioni reli-giose sono egualmentelibere davanti alla leg-ge.
Le confessioni religio-se diverse dalla cattoli-ca hanno diritto di orga-nizzarsi secondo i propristatuti, in quanto non
dodici12
Nei Principi fondamentali sono fissate le
fondamenta del nostro Stato: la sovranità
popolare e l’ordinamento democratico,
l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge,
l’affermazione delle libertà degli individui
e il riconoscimento dell’importanza del
lavoro come mezzo di realizzazione dei
singoli e di progresso per l’intero Stato.
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le Ti presentiamo alcune coppie di parole importanti utilizzate in questiarticoli e che possono aiutare a capire il testo della Costituzione.Cerca il loro significato o prova dare una tua definizione, da solo o con ituoi compagni.
Libertà – UguaglianzaAutonomia – DecentramentoSviluppo – AmbienteLibertà – RicercaDiritto nazionale – Diritto internazionale
contrastino con l’ordi-namento giuridico ita-liano.
I loro rapporti con loStato sono regolati perlegge sulla base di inte-se con le relative rap-presentanze.
Art. 9La Repubblica promuovelo sviluppo della culturae la ricerca scientifica etecnica.
Tutela il paesaggio eil patrimonio storico eartistico della Nazione.
Art. 10L’ordinamento giuridicoitaliano si conforma allenorme del diritto inter-nazionale generalmentericonosciute.
La condizione giuridi-ca dello straniero è re-golata dalla legge inconformità delle normee dei trattati internazio-nali.
Lo straniero, al qualesia impedito nel suopaese l’effettivo eserci-zio delle libertà demo-cratiche garantite dallaCostituzione italiana, hadiritto d’asilo nel terri-torio della Repubblica,secondo le condizionistabilite dalla legge.
Non è ammessa l’e-stradizione dello stra-niero per reati politici.
Art. 11L’Italia ripudia la guerracome strumento di offe-sa alla libertà degli altripopoli e come mezzo dirisoluzione delle contro-versie internazionali;consente, in condizionidi parità con gli altriStati, alle limitazioni disovranità necessarie adun ordinamento che as-sicuri la pace e la giusti-zia fra le Nazioni; pro-muove e favorisce le or-ganizzazioni internazio-nali rivolte a tale scopo.
Art. 12La bandiera della Repub-blica è il tricolore italia-no: verde, bianco e ros-so, a tre bande verticalidi eguali dimensioni.
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AArrtt.. 22La Repubblica rico-nosce e garantisce idiritti inviolabili del-l’uomo, sia comesingolo sia nelle for-mazioni sociali ovesi svolge la sua per-sonalità, e richiedel’adempimento deidoveri inderogabilidi solidarietà politi-ca, economica e so-ciale.
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Quanto lavoro mia cara Repubblica
garantire i dirittiscritti e descritti...neanche il tempo
di qualche passatempoun bel viaggio in Egitto
o prepararsi un po’ di pesce frittoma che… ti butti a capofitto
e difendi ciò che è stato prescritto,senza chiedere alcun profitto.
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PartePrima
Dirittie doveridei cittadini
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Art. 13La libertà personale èinviolabile.
Non è ammessa formaalcuna di detenzione, diispezione o perquisizionepersonale, né qualsiasialtra restrizione della li-bertà personale, se nonper atto motivato del-l’autorità giudiziaria enei soli casi e modi pre-visti dalla legge.
In casi eccezionali dinecessità ed urgenza, in-dicati tassativamente dal-la legge, l’autorità di pub-blica sicurezza può adot-tare provvedimenti prov-visori, che devono esserecomunicati entro quaran-totto ore all’autorità giu-diziaria e, se questa non liconvalida nelle successivequarantotto ore, si inten-dono revocati e restanoprivi di ogni effetto.
È punita ogni violenzafisica e morale sulle per-sone comunque sottopo-
ste a restrizioni di li-bertà.
La legge stabilisce ilimiti massimi della car-cerazione preventiva.
Art. 14Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono ese-guire ispezioni o perqui-sizioni o sequestri, senon nei casi e modi sta-biliti dalla legge secondole garanzie prescritteper la tutela della li-bertà personale.
Gli accertamenti e leispezioni per motivi disanità e di incolumitàpubblica o a fini econo-mici e fiscali sono regola-ti da leggi speciali.
Art. 15La libertà e la segretezzadella corrispondenza e diogni altra forma di comu-nicazione sono inviolabili.
La loro limitazione puòavvenire soltanto per at-to motivato dell’autoritàgiudiziaria con le garanziestabilite dalla legge.
Art. 16Ogni cittadino può circo-lare e soggiornare libera-mente in qualsiasi partedel territorio nazionale,salvo le limitazioni chela legge stabilisce in viagenerale per motivi disanità o di sicurezza.Nessuna restrizione puòessere determinata daragioni politiche.
Ogni cittadino è libe-ro di uscire dal territoriodella Repubblica e dirientrarvi, salvo gli ob-blighi di legge.
Art. 17I cittadini hanno dirittodi riunirsi pacificamentee senz’armi.
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I diritti di libertàaffermati dall’art. 2sono alla base diogni societàdemocratica. Lalibertà non è solo unprincipio teorico, masi realizza attraversoil riconoscimento diuna serie di diritti, ela Costituzione èmolto chiaranell’elencarli inquesta Parte Prima. Accanto ai dirittisono elencati alcunidoveri fondamentali,che valgono aconiugare gliinteressi individualicon il vantaggiodell’intera società.
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Titolo I•Rapporti civili
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Per le riunioni, anchein luogo aperto al pubbli-co, non è richiesto preav-viso.
Delle riunioni in luogopubblico deve essere da-to preavviso alle autorità,che possono vietarle sol-tanto per comprovati mo-tivi di sicurezza o di inco-lumità pubblica.
Art. 18I cittadini hanno diritto diassociarsi liberamente,senza autorizzazione, perfini che non sono vietatiai singoli dalla legge pe-nale.
Sono proibite le asso-ciazioni segrete e quelleche perseguono, ancheindirettamente, scopipolitici mediante orga-nizzazioni di caratteremilitare.
Art. 19Tutti hanno diritto diprofessare liberamentela propria fede religiosain qualsiasi forma, indivi-duale o associata, di far-ne propaganda e di eser-citarne in privato o inpubblico il culto, purchénon si tratti di riti con-trari al buon costume.
Art. 20Il carattere ecclesiasticoe il fine di religione o diculto d’una associazioneod istituzione non posso-no essere causa di spe-ciali limitazioni legislati-ve, né di speciali grava-mi fiscali per la sua co-stituzione, capacità giu-ridica e ogni forma di at-tività.
Art. 21Tutti hanno diritto di ma-nifestare liberamente il
proprio pensiero con laparola, lo scritto e ognialtro mezzo di diffusione.
La stampa non puòessere soggetta ad auto-rizzazioni o censure.
Si può procedere a se-questro soltanto per attomotivato dell’autoritàgiudiziaria nel caso di de-litti, per i quali la leggesulla stampa espressa-mente lo autorizzi, o nelcaso di violazione dellenorme che la legge stessaprescriva per l’indicazio-ne dei responsabili.
In tali casi, quando visia assoluta urgenza enon sia possibile il tem-pestivo intervento del-l’autorità giudiziaria, ilsequestro della stampaperiodica può essereeseguito da ufficiali dipolizia giudiziaria, chedevono immediatamen-te, e non mai oltre ven-tiquattro ore, fare de-nunzia all’autorità giu-
diciassette17
paro
le Diritti – DoveriStato – Cittadino
Collettività – Individuo
Libertà – Sicurezza
Libertà – Censura
Religione – Libertà
Responsabilità – Libertà
Il Titolo I riguarda i diritti civili, o
vvero le
libertà dell’individuo. Queste libe
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estendono anche alle associazion
i che gli
individui formano, quando esse n
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contrarie alla legge.
Il concetto di libertà si lega stret
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a quello di responsabilità: nessun
o può, in
nome della propria libertà, dann
eggiare o
limitare quella degli altri.
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diziaria. Se questa nonlo convalida nelle venti-quattro ore successive,il sequestro s’intenderevocato e privo d’ognieffetto.
La legge può stabili-re, con norme di carat-tere generale, che sianoresi noti i mezzi di fi-nanziamento della stam-pa periodica.
Sono vietate le pub-blicazioni a stampa, glispettacoli e tutte le al-tre manifestazioni con-trarie al buon costume.La legge stabilisce prov-vedimenti adeguati aprevenire e a reprimerele violazioni.
Art. 22Nessuno può essere pri-vato, per motivi politici,della capacità giuridica,della cittadinanza, delnome.
Art. 23Nessuna prestazione per-sonale o patrimoniale puòessere imposta se non inbase alla legge.
Art. 24Tutti possono agire in giu-dizio per la tutela dei pro-pri diritti e interessi legit-timi.
La difesa è diritto in-violabile in ogni stato egrado del procedimento.
Sono assicurati ai nonabbienti, con appositi isti-tuti, i mezzi per agire edifendersi davanti ad ognigiurisdizione.
La legge determina lecondizioni e i modi per lariparazione degli errorigiudiziari.
Art. 25Nessuno può essere di-stolto dal giudice naturaleprecostituito per legge.
Nessuno può esserepunito se non in forza diuna legge che sia entra-ta in vigore prima delfatto commesso.
Nessuno può esseresottoposto a misure disicurezza se non nei casiprevisti dalla legge.
Art. 26L’estradizione del citta-dino può essere consen-tita soltanto ove siaespressamente previstadalle convenzioni inter-nazionali.
Non può in alcun casoessere ammessa per rea-ti politici.
Art. 27(1)La responsabilità penaleè personale.
L’imputato non è con-siderato colpevole sinoalla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamen-ti contrari al senso diumanità e devono ten-dere alla rieducazionedel condannato.
Non è ammessa la pe-na di morte.
Art. 28I funzionari e i dipenden-ti dello Stato e degli en-ti pubblici sono diretta-mente responsabili, se-condo le leggi penali, ci-vili e amministrative,degli atti compiuti inviolazione di diritti. Intali casi la responsabilitàcivile si estende allo Sta-to e agli enti pubblici.
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AArrtt.. 2211Tutti hanno diritto dimanifestareliberamente ilproprio pensierocon la parola, loscritto e ognialtro mezzo didiffusione.
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Art. 7Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio or-dine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le mo-dificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richie-dono procedimento di revisione costituzionale.
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tili Dichiarazione universale dei diritti umani
www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturaliwww.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p1
Patto internazionale sui diritti civili e politiciwww.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p2
Una Costituzione per l'Europaeuropa.eu/scadplus/constitution/index_it.htm
Corte penale internazionalewww.icc-cpi.int/
Corte internazionale di giustiziawww.icj-cij.org/icjwww/icj002.htm
Corte europea dei diritti umaniwww.echr.coe.int/echr/
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Art. 29La Repubblica riconosce idiritti della famiglia co-me società naturale fon-data sul matrimonio.
Il matrimonio è ordi-nato sull’eguaglianza mo-rale e giuridica dei coniu-gi, con i limiti stabilitidalla legge a garanziadell’unità familiare.
Art. 30È dovere e diritto dei ge-nitori mantenere, istrui-re ed educare i figli, an-che se nati fuori del ma-trimonio.
Nei casi di incapacitàdei genitori, la leggeprovvede a che siano as-solti i loro compiti.
La legge assicura ai fi-gli nati fuori del matri-monio ogni tutela giuridi-ca e sociale, compatibilecon i diritti dei membridella famiglia legittima.
La legge detta le nor-
me e i limiti per la ricer-ca della paternità.
Art. 31La Repubblica agevolacon misure economiche ealtre provvidenze la for-mazione della famiglia el’adempimento dei com-piti relativi, con partico-lare riguardo alle fami-glie numerose.
Protegge la maternità,l’infanzia e la gioventù,favorendo gli istituti ne-cessari a tale scopo.
Art. 32La Repubblica tutela lasalute come fondamen-tale diritto dell’individuoe interesse della colletti-vità, e garantisce curegratuite agli indigenti.
Nessuno può essereobbligato a un determina-to trattamento sanitariose non per disposizione di
legge. La legge non può innessun caso violare i limi-ti imposti dal rispetto del-la persona umana.
Art. 33L’arte e la scienza sono li-bere e libero ne è l’inse-gnamento.
La Repubblica detta lenorme generali sull’istru-zione ed istituisce scuolestatali per tutti gli ordinie gradi.
Enti e privati hanno ildiritto di istituire scuoleed istituti di educazione,senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare idiritti e gli obblighi dellescuole non statali chechiedono la parità, deveassicurare ad esse pienalibertà e ai loro alunni untrattamento scolasticoequipollente a quello de-gli alunni di scuole statali.
È prescritto un esamedi Stato per l’ammissione
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I Rapporti etico-sociali riguardano itre fondamenti dellavita sociale: lafamiglia, la salute el’istruzione.La Costituzionericonosce e tutelaquesti tre momentidella formazionedegli individui: lafamiglia comeambiente naturale, lasalute (intesa nonsolo come cura dellemalattie, ma anchecome “stare bene”),e il diritto di crescitaculturale eprofessionale.
Titolo II•Rapporti etico sociali
Studenti C.T.P.E.E.A. (Centro
territoriale educazione età a
dulta) di Termoli, presso Cas
a Circondariale di Larino (CB)
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ai vari ordini e gradi discuole o per la conclusionedi essi e per l’abilitazioneall’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cul-tura, università ed accade-mie, hanno il diritto di dar-si ordinamenti autonomi neilimiti stabiliti dalle leggidello Stato.
Art. 34La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore,impartita per almeno ottoanni, è obbligatoria e gra-tuita.
I capaci e meritevoli,anche se privi di mezzi,hanno diritto di raggiunge-re i gradi più alti degli stu-di.
La Repubblica rendeeffettivo questo dirittocon borse di studio, asse-gni alle famiglie ed altreprovvidenze, che devonoessere attribuite per con-corso.
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Istruzione – Diritto
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ventidue22
Titolo III•Rapporti economici
Art. 35La Repubblica tutela illavoro in tutte le sue for-me ed applicazioni.
Cura la formazione el’elevazione professiona-le dei lavoratori.
Promuove e favoriscegli accordi e le organiz-zazioni internazionali in-tesi ad affermare e rego-lare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà diemigrazione, salvo gliobblighi stabiliti dallalegge nell’interesse ge-nerale, e tutela il lavoroitaliano all’estero.
Art. 36Il lavoratore ha diritto aduna retribuzione propor-zionata alla quantità equalità del suo lavoro ein ogni caso sufficientead assicurare a sé e allafamiglia un’esistenza li-bera e dignitosa.
La durata massima
della giornata lavorativaè stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha dirittoal riposo settimanale e aferie annuali retribuite,e non può rinunziarvi.
Art. 37La donna lavoratrice hagli stessi diritti e, a pa-rità di lavoro, le stesseretribuzioni che spettanoal lavoratore. Le condi-zioni di lavoro devonoconsentire l’adempimen-to della sua essenzialefunzione familiare e assi-curare alla madre e albambino una specialeadeguata protezione.
La legge stabilisce illimite minimo di età peril lavoro salariato.
La Repubblica tutelail lavoro dei minori conspeciali norme e garanti-sce ad essi, a parità dilavoro, il diritto alla pa-rità di retribuzione.
Art. 38Ogni cittadino inabile allavoro e sprovvisto deimezzi necessari per vi-vere ha diritto al mante-nimento e all’assistenzasociale.
I lavoratori hanno di-ritto che siano prevedu-ti ed assicurati mezziadeguati alle loro esi-genze di vita in caso diinfortunio, malattia, in-validità e vecchiaia, di-soccupazione involonta-ria.
Gli inabili ed i mino-rati hanno diritto all’e-ducazione e all’avvia-mento professionale.
Ai compiti previsti inquesto articolo provve-dono organi ed istitutipredisposti o integratidallo Stato.
L’assistenza privata èlibera.
Il Titolo III reca lenorme che regolano lequestioni relativeall’assetto e alprogresso economico esociale del Paese”. Duesono in questo campoi concetti fondamentali:il lavoro e l’iniziativaeconomica. Nella primaparte vengono stabilitealcune normefondamentali cheregolano il mondo dellavoro: la sua tutela, iltrattamento economico,l’assistenza ai lavoratorie alle lavoratrici, lalibertà sindacale e ildiritto di sciopero.Parallelamente siregolano anche il dirittoalla proprietà eall’iniziativa privata,riconoscendonel’importanza per losviluppo della società.
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AArrtt.. 99La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e laricerca scientifica
e tecnica.Tutela il paesaggio e ilpatrimonio storico e
artistico della Nazione.
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ventitre23
Scuola Media “F. Pastonchi”, Arma di Taggia (IM)
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AArrtt.. 1111L’Italia ripudia la guerra comestrumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e comemezzo di risoluzione delle
controversie internazionali;consente, in condizioni diparità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranitànecessarie ad un ordinamentoche assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove efavorisce le organizzazioniinternazionali rivolte a tale
scopo.
Mentre gli articoli 1 e 4 sanciscono il diritto-
dovere al lavoro, gli articoli 35-40 ne disciplinano
le condizioni per garantire l’integrità fisica dei
lavoratori e il rispetto della loro dignità (ad
esempio impediscono la pratica del lavoro
minorile).Queste norme realizzano il principio di eguaglianza
sancito dall’articolo 3.I diritti qui riconosciuti ai lavoratori non sono
rinunciabili, né disponibili: devono cioè essere
riconosciuti, e non possono essere compensati in
altro modo.
Art. 39L’organizzazione sinda-cale è libera.
Ai sindacati non puòessere imposto altro ob-bligo se non la loro regi-strazione presso ufficilocali o centrali, secon-do le norme di legge.
È condizione per laregistrazione che gli sta-tuti dei sindacati sanci-scano un ordinamentointerno a base democra-tica.
I sindacati registratihanno personalità giuri-dica. Possono, rappre-sentati unitariamente inproporzione dei loroiscritti, stipulare con-tratti collettivi di lavorocon efficacia obbligato-ria per tutti gli apparte-nenti alle categorie allequali il contratto si rife-risce.
Art. 40Il diritto di sciopero siesercita nell’ambito del-le leggi che lo regolano.
Art. 41L’iniziativa economicaprivata è libera.
Non può svolgersi incontrasto con l’utilitàsociale o in modo da re-care danno alla sicurez-za, alla libertà, alla di-gnità umana.
La legge determina iprogrammi e i controlliopportuni perché l’atti-vità economica pubblicae privata possa essereindirizzata e coordinataa fini sociali.
Art. 42La proprietà è pubblica oprivata. I beni economi-ci appartengono allo Sta-to, ad enti o a privati.
La proprietà privata è
Lavoro – DirittoLavoro – ParitàLavoro – ScioperoIniziativa privata – Interesse pubblicoProprietà – VincoloMutualità – Speculazione
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ventiquattro24
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venticinque25
riconosciuta e garantitadalla legge, che ne de-termina i modi di acqui-sto, di godimento e i li-miti allo scopo di assicu-rarne la funzione socia-le e di renderla accessi-bile a tutti.
La proprietà privatapuò essere, nei casi pre-veduti dalla legge, esalvo indennizzo, espro-priata per motivi d’inte-resse generale.
La legge stabilisce lenorme ed i limiti dellasuccessione legittima etestamentaria e i dirittidello Stato sulle ere-dità.
Art. 43A fini di utilità generalela legge può riservareoriginariamente o tra-sferire, mediante espro-priazione e salvo inden-nizzo, allo Stato, ad en-ti pubblici o a comunità
di lavoratori o di utentideterminate imprese ocategorie di imprese,che si riferiscano a ser-vizi pubblici essenziali oa fonti di energia o a si-tuazioni di monopolioed abbiano carattere dipreminente interessegenerale.
Art. 44Al fine di conseguire ilrazionale sfruttamentodel suolo e di stabilireequi rapporti sociali, lalegge impone obblighi evincoli alla proprietàterriera privata, fissa li-miti alla sua estensionesecondo le regioni e lezone agrarie, promuoveed impone la bonificadelle terre, la trasfor-mazione del latifondo ela ricostituzione delleunità produttive; aiutala piccola e la mediaproprietà.
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La legge dispone prov-vedimenti a favore dellezone montane.
Art. 45La Repubblica riconoscela funzione sociale dellacooperazione a caratte-re di mutualità e senzafini di speculazione pri-vata. La legge ne pro-muove e favorisce l’in-cremento con i mezzipiù idonei e ne assicura,con gli opportuni con-trolli, il carattere e lefinalità.
La legge provvede al-la tutela e allo sviluppodell’artigianato.
Art. 46Ai fini della elevazioneeconomica e sociale dellavoro in armonia con leesigenze della produzio-ne, la Repubblica rico-
nosce il diritto dei lavo-ratori a collaborare, neimodi e nei limiti stabili-ti dalle leggi, alla ge-stione delle aziende.
Art. 47La Repubblica incoraggiae tutela il risparmio intutte le sue forme; di-sciplina, coordina e con-trolla l’esercizio del cre-dito.
Favorisce l’accessodel risparmio popolarealla proprietà dell’abita-zione, alla proprietà di-retta coltivatrice e al di-retto e indiretto investi-mento azionario neigrandi complessi produt-tivi del Paese.
ventisei26
L’articolo 41 stabilisce la libertà di iniziativaeconomica privata: chiunque puòintraprendere una attività, dalla più piccolaalla più grande, secondo le sue possibilità ecapacità.Questa norma, però, secondo lo spirito chepervade l’intero testo costituzionale, stabili-sce che l’iniziativa economica privata nonpuò svolgersi in contrasto con l’utilità socialee impone al legislatore di determinare i pro-grammi e i controlli opportuni perché l’atti-vità economica possa essere indirizzata ecoordinata a fini sociali.Un uguale equilibrio dimostrano gli articoli suldiritto di proprietà (42-44): esso vienericonosciuto pienamente, ma sempre in vistadi un più ampio interesse della collettività.
Il lavoratore hadiritto ad unaretribuzione
proporzionata allaquantità e qualitàdel suo lavoro e in
ogni caso sufficientead assicurare a sé e
alla famigliaun’esistenza libera e
dignitosa.
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ventisette27
AArrtt.. 1122La bandiera dellaRepubblica è il
tricolore italiano: verde,bianco e rosso, a tre
bande verticali di egualidimensioni.
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Art. 48(2)Sono elettori tutti i citta-dini, uomini e donne,che hanno raggiunto lamaggiore età.
Il voto è personale edeguale, libero e segreto.Il suo esercizio è doverecivico.
La legge stabilisce re-quisiti e modalità perl’esercizio del diritto divoto dei cittadini resi-denti all’estero e ne as-sicura l’effettività. A ta-le fine è istituita una cir-coscrizione Estero perl’elezione delle Camere,alla quale sono assegnatiseggi nel numero stabili-to da norma costituzio-nale e secondo criterideterminati dalla legge.
Il diritto di voto nonpuò essere limitato senon per incapacità civileo per effetto di sentenzapenale irrevocabile o neicasi di indegnità moraleindicati dalla legge.
Art. 49Tutti i cittadini hanno di-ritto di associarsi libera-mente in partiti per con-correre con metodo de-mocratico a determinarela politica nazionale.
Art. 50Tutti i cittadini possonorivolgere petizioni alleCamere per chiedereprovvedimenti legislativio esporre comuni neces-sità.
Art. 51(3)Tutti i cittadini dell’unoo dell’altro sesso posso-no accedere agli ufficipubblici e alle caricheelettive in condizioni dieguaglianza, secondo irequisiti stabiliti dallalegge. A tale fine la Re-pubblica promuove conappositi provvedimentile pari opportunità tra
Titolo IV•Rapporti politiciIl Titolo IV, nel disciplinare irapporti tra i cittadini e loStato, sancisce il principiofondamentale dellapartecipazione politica che èun diritto riconosciuto a tutti icittadini. Tutti, infatti, possonoassociarsi liberamente in partitipolitici, votare e essere eletti,secondo le modalità stabilitedalla legge. In questo Titolo laCostituzione elenca inoltrealcuni importanti doveri deicittadini nei confronti delloStato: la difesa della Patria, ilconcorso alle spese pubblicheattraverso il pagamento deitributi, la fedeltà allaRepubblica.
Il fondamento degli articoli 48-51 è l’articolo 1, quando afferma che «lasovranità appartiene al popolo».Spetta dunque a tutti parteciparealle decisioni che riguardano lacollettività. Esistono varie forme dipartecipazione: quella primaria siesprime attraverso il voto, atto conil quale ogni cittadino esprimeliberamente la sua scelta sullafutura gestione del paese.
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Il Titolo IV insiste molto sull’uguaglianza politica tra uomini e donne. Questo oggi può
apparirci esagerato, ma va detto che
fino alla proclamazione dellaRepubblica (1946) in Italia le donne
erano escluse dal voto e dallapartecipazione alla vita politicaattiva. L’idea che tutti, per il solofatto di essere cittadini, possanopartecipare alla vita pubblica edeterminare attraverso il loro voto le
scelte di carattere politico eistituzionale del nostro paese, èquindi relativamente recente erappresenta una grande conquista.
donne e uomini.La legge può, per
l’ammissione ai pubbliciuffici e alle cariche elet-tive, parificare ai citta-dini gli italiani non ap-partenenti alla Repub-blica.
Chi è chiamato a fun-zioni pubbliche elettiveha diritto di disporre deltempo necessario al loroadempimento e di con-servare il suo posto dilavoro.
Art. 52La difesa della Patria è sa-cro dovere del cittadino.
Il servizio militare èobbligatorio nei limiti emodi stabiliti dalla legge.Il suo adempimento nonpregiudica la posizione dilavoro del cittadino, nél’esercizio dei diritti po-litici.
L’ordinamento delleForze armate si informa
allo spirito democraticodella Repubblica.
Art. 53Tutti sono tenuti a con-correre alle spese pubbli-che in ragione della lorocapacità contributiva.Il sistema tributario èinformato a criteri diprogressività.
Art. 54Tutti i cittadini hanno ildovere di essere fedelialla Repubblica e di os-servarne la Costituzionee le leggi.
I cittadini cui sono af-fidate funzioni pubblichehanno il dovere di adem-pierle con disciplina edonore, prestando giura-mento nei casi stabilitidalla legge.
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le Partecipazione – LibertàFisco – Capacità
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Scheda di lavoro per la scuola primaria
1
Osserva lebandiere ecolora quellabianca in modoche diventi labandieraitaliana.
2
È dentata e sullo sfondo forma quasi un girotondo.È d’acciaio e non è d’oroe significa lavoro.Non è piena, anzi è vuotaÈ una vera e propria _ _ _ _ _
Della natura d’Italia espressionesimbolo di pace nella nazione,di concordia e fratellanza.I suoi frutti danno olio in abbondanza.Qui sopra lo vedo, qui sotto lo scrivoè un ramo di _ _ _ _ _
Oggetto antico del firmamentobrilli di luce, sei un portento.Se sei cadente lasci una scia,ai marinai detti la via.La notte illumini e fai bellasei una _ _ _ _ _ _
Al ramo di ulivo fa compagniain perfetta simmetria.Esprime forza e dignità,degli antenati la storia sa già.A scoprir che cos’è ti diamo una manodi _ _ _ _ _ _ _ è un ramo.
Completa la filastrocca e individuerai gli elementi dell’emblema, simbolo della Repubblica Italiana.
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trentadue32
Scheda di lavoro per la scuola secondaria inferiore
1
Completa lo schema poi anagramma le lettere contenute negli spazi gialli e otterrai unacaratteristica della Repubblica Italiana.
2
Individua il nome di ogni Palazzo dalla sua descrizione.
1) Al centro della libertà
2) L’articolo della Costituzione che parla di libertàed uguaglianza
3) È dentata sull’emblema della Repubblica
italiana
4) Stabilire per legge
5) Si riconoscono e si promuovono nell’articolo 5della Costituzione
6) Quelle diverse da quella cattolica
7) Elemento della collettività
8) Tasse
9) Nazione
10) Inno senza fine
11) L’inizio di articolo
1) Dal 1948 è residenza e ufficiodel Presidente della Repubblica.
––––––––––––––––––––––––––-2) Dal 1961 è la sede della Presi-denza del Consiglio dei Ministri
––––––––––––––––––––––––––-3) È sede del Parlamento; il suonome deriva da Mons acceptorius.
––––––––––––––––––––––––––-4) È sede del Senato dal 1871. De-ve il suo nome a madama Mar-gherita d’Austria.
––––––––––––––––––––––––––-
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trentatre33
Scheda di lavoro per la scuola secondaria superiore
1
Cruciverba.
ORIZZONTALI
1) Dichiarazione solenne deiprincipi di uno Stato
6) Il Carlo Azeglio Presidente11) Il cittadino del re12) L’altra faccia dei diritti14) Per l’art 37 ha pari diritti la-
vorativi dell’uomo16) Espressione della volontà
nei procedimenti elettivi18) A noi21) Il Presidente della Repub-
blica eletto nel 200625)Assemblea dei rappresen-
tanti eletti dal popolo28)Capo della monarchia30)Anno accademico31) Comodità32)Seggi senza testa34)Ufficio tecnico36)Remunerazione giornaliera
38)Si rende ai caduti41) Tribunale Amministrativo
Regionale44)Riceve fiducia dalle Camere45)Il periodo in cui un parla-
mento rimane in carica47) Pronome personale48)In mezzo49)Repubblica popolare52)C’è quello di fatto e quello
di …53)Guidano i settori fonda-
mentali dell’amministrazio-ne dello Stato
VERTICALI
1) Conoscenze possedute neivari campi dello scibile
2) Anno Domini3) Regio Decreto
4) Può essere mancino5) Preposizione inglese6) C’è quello dei Ministri7) Imposta sul valore aggiun-
to8) Agenzia delle entrate9) Il signore inglese10) Pubblica Istruzione12) Dirigente nazionale13) Prossimo venturo15) La fine dello Stato17) Si hanno “in pasta” quando
si è coinvolti18) Assemblee con il potere le-
gislativo19) Contrario di out20)Né qui né lì21) Ricusata22)Poste Italiane23)Traduce aut… aut24)Struttura,apparato25)Esercita la sovranità
26)Allori 27) I se e i …29)Esercito italiano33)Ci sono quelli di parole35)Libri36)Direzione Generale Ammi-
nistrativa37)Capitale, mezzi39)Unisce due proposizioni
negative40)Il presente42)Relazione, memoria43)Rete urbana delle rappre-
sentanze46)Memoria labile del compu-
ter50)Polizia di Stato51) Aeronautica italiana
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Ordinadella Reptrentaquattro
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Parte Seconda
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amentopubblicatrentacinque
35
Per “Ordinamentodella Repubblica” siintende l’assettoistituzionale delloStato, la cosiddetta“forma di Stato”.L’Italia haun’organizzazionedecentrata, composta
dalle Regioni, dalleProvince e dai Comuni,e un’organizzazionecentrale in cui sonoindividuati gli organicostituzionali:il Parlamento, ilPresidente dellaRepubblica, il Governo
e la CorteCostituzionale,indispensabili per ilfunzionamento delsistema democratico.Con “Ordinamentodella Repubblica” sidefinisce anche la“forma di governo”,
cioè il modo in cuisono organizzati irapporti tra gli organicostituzionali, e ancheil modo in cui l’attivitàdi direzione politicadel Paese viene divisae distribuita tra questiorgani.
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Sezione I •Le Camere
Art. 55Il Parlamento si componedella Camera dei depu-tati e del Senato dellaRepubblica.
Il Parlamento si riuni-sce in seduta comune deimembri delle due Came-re nei soli casi stabilitidalla Costituzione.
Art. 56 (4)La Camera dei deputati èeletta a suffragio univer-sale e diretto.
Il numero dei deputatiè di seicentotrenta, dodi-ci dei quali eletti nellacircoscrizione Estero.
Sono eleggibili a de-putati tutti gli elettoriche nel giorno delle ele-zioni hanno compiuto iventicinque anni di età.
La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizio-ni, fatto salvo il numerodei seggi assegnati allacircoscrizione Estero, sieffettua dividendo il nu-mero degli abitanti dellaRepubblica, quale risultadall’ultimo censimentogenerale della popolazio-ne, per seicentodiciottoe distribuendo i seggi inproporzione alla popola-zione di ogni circoscrizio-ne, sulla base dei quo-zienti interi e dei più al-ti resti.
Art. 57(5)Il Senato della Repubbli-ca è eletto a base regio-nale, salvi i seggi asse-gnati alla circoscrizioneEstero.
Il numero dei senatorielettivi è di trecento-quindici, sei dei qualieletti nella circoscrizioneEstero.
Nessuna Regione può
avere un numero di sena-tori inferiore a sette; ilMolise ne ha due, la Val-le d’Aosta uno.
La ripartizione deiseggi tra le Regioni, fat-to salvo il numero deiseggi assegnati alla cir-coscrizione Estero, pre-via applicazione delle di-sposizioni del preceden-te comma, si effettua inproporzione alla popola-zione delle Regioni, qua-le risulta dall’ultimocensimento generale,sulla base dei quozientiinteri e dei più alti resti.
Art. 58I senatori sono eletti asuffragio universale e di-retto dagli elettori chehanno superato il venti-cinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a sena-tori gli elettori che han-no compiuto il quarante-simo anno.
trentasei36
La Costituzionecolloca al centrodella vita politica delPaese il Parlamento,unico organo elettodirettamente dalpopolo e quindiespressione dellavolontà popolare.Il Parlamentodetermina l’indirizzopolitico che lo Statodeve seguire, edesercita un controllopolitico sul Governo.Il Parlamento italianoè costituito dalSenato dellaRepubblica e dallaCamera dei Deputati,che svolgonosostanzialmente lestesse funzioni: lasua struttura èperciò “bicamerale”.
La Costituzione
affida ai due ram
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Parlamento – la
Camera dei Depu
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Senato della Rep
ubblica – l’eserc
izio della
funzione legislat
iva. Un progetto
di legge
diventa legge se
viene approvato
da entrambe
le Camere nell’i
dentico testo. La
legge così
approvata viene
promulgata dal P
residente
della Repubblica
.
Titolo I•Il Parlamento
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Art. 59È senatore di diritto e avita, salvo rinunzia, chi èstato Presidente dellaRepubblica.
Il Presidente della Re-pubblica può nominaresenatori a vita cinquecittadini che hanno illu-strato la Patria per altis-simi meriti nel campo so-ciale, scientifico, artisti-co e letterario.
Art. 60(6)La Camera dei deputati eil Senato della Repubbli-ca sono eletti per cinqueanni.
La durata di ciascunaCamera non può essereprorogata se non per leg-ge e soltanto in caso diguerra.
Art. 61Le elezioni delle nuoveCamere hanno luogo en-
tro settanta giorni dallafine delle precedenti. Laprima riunione ha luogonon oltre il ventesimogiorno dalle elezioni.
Finché non siano riu-nite le nuove Camere so-no prorogati i poteri del-le precedenti.
Art. 62Le Camere si riunisconodi diritto il primo giornonon festivo di febbraio edi ottobre.
Ciascuna Camera puòessere convocata in viastraordinaria per iniziati-va del suo Presidente odel Presidente della Re-pubblica o di un terzodei suoi componenti.
Quando si riunisce invia straordinaria una Ca-mera, è convocata di di-ritto anche l’altra.
Art. 63Ciascuna Camera eleggefra i suoi componenti ilPresidente e l’Ufficio dipresidenza.
Quando il Parlamentosi riunisce in seduta co-mune, il Presidente el’Ufficio di presidenzasono quelli della Cameradei deputati.
Art. 64Ciascuna Camera adottail proprio regolamento amaggioranza assoluta deisuoi componenti.
Le sedute sono pubbli-che; tuttavia ciascuna del-le due Camere e il Parla-mento a Camere riunitepossono deliberare di adu-narsi in seduta segreta.
Le deliberazioni diciascuna Camera e delParlamento non sono va-lide se non è presente lamaggioranza dei lorocomponenti, e se non so-
no adottate a maggioran-za dei presenti, salvoche la Costituzione pre-scriva una maggioranzaspeciale.
I membri del Gover-no, anche se non fannoparte delle Camere, han-no diritto, e se richiestiobbligo, di assistere allesedute. Devono esseresentiti ogni volta che lorichiedono.
Art. 65La legge determina i casidi ineleggibilità e di in-compatibilità con l’uffi-cio di deputato o di se-natore.
Nessuno può apparte-nere contemporaneamen-te alle due Camere.
Art. 66Ciascuna Camera giudicadei titoli di ammissionedei suoi componenti e
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delle cause sopraggiuntedi ineleggibilità e di in-compatibilità.
Art. 67Ogni membro del Parla-mento rappresenta laNazione ed esercita lesue funzioni senza vinco-lo di mandato.
Art. 68(7)I membri del Parlamentonon possono essere chia-mati a rispondere delleopinioni espresse e deivoti dati nell’eserciziodelle loro funzioni.
Senza autorizzazionedella Camera alla qualeappartiene, nessunmembro del Parlamentopuò essere sottoposto aperquisizione personaleo domiciliare, né può es-sere arrestato o altri-menti privato della li-bertà personale, o man-
tenuto in detenzione,salvo che in esecuzionedi una sentenza irrevo-cabile di condanna, ov-vero se sia colto nell’at-to di commettere un de-litto per il quale è previ-sto l’arresto obbligato-rio in flagranza.
Analoga autorizzazio-ne è richiesta per sotto-porre i membri del Parla-mento ad intercettazio-ni, in qualsiasi forma, diconversazioni o comuni-cazioni e a sequestro dicorrispondenza.
Art. 69I membri del Parlamentoricevono una indennitàstabilita dalla legge.
Sezione II •La formazione delle leggi
Art. 70La funzione legislativa èesercitata collettivamen-te dalle due Camere.
Art. 71L’iniziativa delle leggi ap-partiene al Governo, aciascun membro delleCamere ed agli organi edenti ai quali sia conferitada legge costituzionale.
Il popolo esercita l’ini-ziativa delle leggi, me-diante la proposta, daparte di almeno cinquan-tamila elettori, di un pro-getto redatto in articoli.
Art. 72Ogni disegno di legge,presentato ad una Came-
ra è, secondo le normedel suo regolamento,esaminato da una com-missione e poi dalla Ca-mera stessa, che l’appro-va articolo per articolo econ votazione finale.
Il regolamento stabili-sce procedimenti abbre-viati per i disegni di leg-ge dei quali è dichiaratal’urgenza.
Può altresì stabilire inquali casi e forme l’esa-me e l’approvazione deidisegni di legge sono de-feriti a commissioni, an-che permanenti, compo-ste in modo da rispec-chiare la proporzione deigruppi parlamentari. An-che in tali casi, fino almomento della sua ap-provazione definitiva, ildisegno di legge è rimes-so alla Camera, se il Go-verno o un decimo deicomponenti della Came-ra o un quinto della com-missione richiedono che
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sia discusso e votato dal-la Camera stessa oppureche sia sottoposto allasua approvazione finalecon sole dichiarazioni divoto. Il regolamento de-termina le forme di pub-blicità dei lavori dellecommissioni.
La procedura normaledi esame e di approvazio-ne diretta da parte dellaCamera è sempre adotta-ta per i disegni di legge inmateria costituzionale edelettorale e per quelli didelegazione legislativa,di autorizzazione a ratifi-care trattati internazio-nali, di approvazione dibilanci e consuntivi.
Art. 73Le leggi sono promulgatedal Presidente della Re-pubblica entro un mesedall’approvazione.
Se le Camere, ciascu-na a maggioranza assolu-
ta dei propri componenti,ne dichiarano l’urgenza,la legge è promulgata neltermine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblica-te subito dopo la promul-gazione ed entrano in vi-gore il quindicesimo gior-no successivo alla loropubblicazione, salvo chele leggi stesse stabilisca-no un termine diverso.
Art. 74Il Presidente della Repub-blica, prima di promulga-re la legge, può con mes-saggio motivato alle Ca-mere chiedere una nuovadeliberazione.
Se le Camere approva-no nuovamente la legge,questa deve essere pro-mulgata.
Art. 75È indetto referendum po-polare per deliberare l’a-
brogazione, totale o par-ziale, di una legge o di unatto avente valore di leg-ge, quando lo richiedonocinquecentomila elettorio cinque Consigli regiona-li.
Non è ammesso il re-ferendum per le leggi tri-butarie e di bilancio, diamnistia e di indulto, diautorizzazione a ratifica-re trattati internazionali.
Hanno diritto di parte-cipare al referendum tut-ti i cittadini chiamati adeleggere la Camera deideputati.
La proposta soggetta areferendum è approvatase ha partecipato alla vo-tazione la maggioranzadegli aventi diritto, e se èraggiunta la maggioranzadei voti validamenteespressi.
La legge determina lemodalità di attuazionedel referendum.
Art. 76L’esercizio della funzionelegislativa non può esseredelegato al Governo senon con determinazionedi principi e criteri diret-tivi e soltanto per tempolimitato e per oggetti de-finiti.
Art. 77Il Governo non può, sen-za delegazione delle Ca-mere, emanare decretiche abbiano valore di leg-ge ordinaria.
Quando, in casi straor-dinari di necessità e d’ur-genza, il Governo adotta,sotto la sua responsabi-lità, provvedimenti prov-visori con forza di legge,deve il giorno stesso pre-sentarli per la conversio-ne alle Camere che, an-che se sciolte, sono appo-sitamente convocate e siriuniscono entro cinquegiorni.
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linku
tili Presidenza della Repubblica
www.quirinale.it/
Senato della Repubblicawww.senato.it/
Camera de Deputatiwww.camera.it/
Consiglio dei Ministriwww.palazzochigi.it/
UE Parlamento Europeowww.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
UE Consiglio d’Europawww.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=it
UE Commissione Europeaec.europa.eu/in
Onu Assemblea generalewww.un.org/ga/
Onu Consiglio di sicurezzawww.un.org/Docs/sc/
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I decreti perdono effi-cacia sin dall’inizio, senon sono convertiti inlegge entro sessanta gior-ni dalla loro pubblicazio-ne. Le Camere possonotuttavia regolare con leg-ge i rapporti giuridici sor-ti sulla base dei decretinon convertiti.
Art. 78Le Camere deliberano lostato di guerra e conferi-scono al Governo i poterinecessari.
Art. 79(8)L’amnistia e l’indulto so-no concessi con legge de-liberata a maggioranzadei due terzi dei compo-nenti di ciascuna Camera,in ogni suo articolo e nel-la votazione finale.
La legge che concedel’amnistia o l’indulto sta-bilisce il termine per la
loro applicazione.In ogni caso l’amnistia
e l’indulto non possonoapplicarsi ai reati com-messi successivamentealla presentazione del di-segno di legge.
Art. 80Le Camere autorizzanocon legge la ratifica deitrattati internazionali chesono di natura politica, oprevedono arbitrati o re-golamenti giudiziari, oimportano variazioni delterritorio od oneri alle fi-nanze o modificazioni dileggi.
Art. 81Le Camere approvanoogni anno i bilanci e ilrendiconto consuntivopresentati dal Governo.
L’esercizio provvisoriodel bilancio non può esse-re concesso se non per
legge e per periodi nonsuperiori complessiva-mente a quattro mesi.
Con la legge di appro-vazione del bilancio nonsi possono stabilire nuovitributi e nuove spese.
Ogni altra legge cheimporti nuove o maggiorispese deve indicare imezzi per farvi fronte.
Art. 82Ciascuna Camera può di-sporre inchieste su mate-rie di pubblico interesse.
A tale scopo nominafra i propri componentiuna commissione formatain modo da rispecchiarela proporzione dei varigruppi. La commissioned’inchiesta procede alleindagini e agli esami congli stessi poteri e le stesselimitazioni dell’autoritàgiudiziaria.
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Ti presentiamo alcunitermini importanti utilizzati inquesti articoli e che possonoaiutare a capire il testo dellaCostituzione.Cerca il loro significato oprova dare una tuadefinizione, da solo o con ituoi compagni.
Suffragio universale Suffragio diretto Elettore – EleggibileEsercizio di funzioni Vincolo di mandatoFunzione legislativaMaggioranza Maggioranza assoluta
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Art. 83Il Presidente della Re-pubblica è eletto dal Par-lamento in seduta comu-ne dei suoi membri.
All’elezione partecipa-no tre delegati per ogniRegione eletti dal Consi-glio regionale in modoche sia assicurata la rap-presentanza delle mino-ranze. La Valle d’Aosta haun solo delegato.
L’elezione del Presi-dente della Repubblicaha luogo per scrutinio se-greto a maggioranza didue terzi della assem-blea. Dopo il terzo scru-tinio è sufficiente lamaggioranza assoluta.
Art. 84Può essere eletto Presi-dente della Repubblicaogni cittadino che abbiacompiuto cinquanta annid’età e goda dei diritticivili e politici.
L’ufficio di Presidentedella Repubblica è in-compatibile con qualsiasialtra carica.
L’assegno e la dotazio-ne del Presidente sonodeterminati per legge.
Art. 85Il Presidente della Re-pubblica è eletto persette anni.
Trenta giorni prima chescada il termine il Presi-dente della Camera deideputati convoca in sedu-ta comune il Parlamento ei delegati regionali, pereleggere il nuovo Presi-dente della Repubblica.
Se le Camere sonosciolte, o manca meno ditre mesi alla loro cessa-zione, la elezione ha luo-go entro quindici giornidalla riunione delle Ca-mere nuove. Nel frattem-po sono prorogati i poteridel Presidente in carica.
Art. 86Le funzioni del Presiden-te della Repubblica, inogni caso che egli nonpossa adempierle, sonoesercitate dal Presidentedel Senato.
In caso di impedimen-to permanente o di morteo di dimissioni del Presi-dente della Repubblica, ilPresidente della Cameradei deputati indice la ele-zione del nuovo Presiden-te della Repubblica entroquindici giorni, salvo ilmaggior termine previstose le Camere sono sciolteo manca meno di tre me-si alla loro cessazione.
Art. 87Il Presidente della Repub-blica è il capo dello Statoe rappresenta l’unità na-zionale.
Può inviare messaggialle Camere.
Indice le elezioni delle
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Titolo II•Il Presidente della Repubblica
L’Italia è una Repubblicaparlamentare, nellaquale il poterelegislativo appartieneall’organo direttamenteespresso dal corpoelettorale, il Parlamento.Quest’ultimo deveanche conferire lafiducia al Governo,senza la quale lostesso Governo nonpuò esercitare le suefunzioni.Il Presidente dellaRepubblica, eletto dalParlamento in sedutacomune con lapartecipazione deirappresentanti regionali,ha un ruolo istituzionalefondamentale ecentrale, che trova lasua espressionesuprema nellarappresentanzadell’unità nazionale a luiattribuita dallaCostituzione.
AArrtt.. 2299La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell’unitàfamiliare.
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nuove Camere e ne fissala prima riunione.
Autorizza la presenta-zione alle Camere dei di-segni di legge di iniziativadel Governo.
Promulga le leggi edemana i decreti aventivalore di legge e i regola-menti.
Indice il referendumpopolare nei casi previstidalla Costituzione.
Nomina, nei casi indi-cati dalla legge, i funzio-nari dello Stato.
Accredita e riceve irappresentanti diplomati-ci, ratifica i trattati inter-nazionali, previa, quandooccorra, l’autorizzazionedelle Camere.
Ha il comando delleForze armate, presiede ilConsiglio supremo di di-fesa costituito secondola legge, dichiara lo statodi guerra deliberato dal-le Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistra-tura.
Può concedere graziae commutare le pene.
Conferisce le onorifi-cenze della Repubblica.
Art. 88(9)Il Presidente della Re-pubblica può, sentiti i lo-ro Presidenti, scioglierele Camere o anche unasola di esse.
Non può esercitaretale facoltà negli ultimisei mesi del suo manda-to, salvo che essi coinci-dano in tutto o in partecon gli ultimi sei mesidella legislatura.
Art. 89Nessun atto del Presiden-te della Repubblica è va-lido se non è controfir-mato dai ministri propo-nenti, che ne assumonola responsabilità.
Gli atti che hanno va-lore legislativo e gli altriindicati dalla legge sonocontrofirmati anche dalPresidente del Consigliodei ministri.
Art. 90Il Presidente della Re-pubblica non è responsa-bile degli atti compiutinell’esercizio delle suefunzioni, tranne che peralto tradimento o per at-tentato alla Costituzio-ne.
In tali casi è messo instato di accusa dal Parla-mento in seduta comu-ne, a maggioranza asso-luta dei suoi membri.
Art. 91Il Presidente della Re-pubblica, prima di assu-mere le sue funzioni,presta giuramento di fe-deltà alla Repubblica e di
osservanza della Costitu-zione dinanzi al Parla-mento in seduta comu-ne.
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le Scrutinio segretoCommutare le peneAlto tradimentoGiuramento di fedeltà
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AArrtt.. 3300È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
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Sezione I •Il Consiglio dei ministri
Art. 92Il Governo della Repub-blica è composto del Pre-sidente del Consiglio edei ministri, che costitui-scono insieme il Consigliodei ministri.
Il Presidente della Re-pubblica nomina il Presi-dente del Consiglio deiministri e, su proposta diquesto, i ministri.
Art. 93Il Presidente del Consi-glio dei ministri e i mini-stri, prima di assumerele funzioni, prestano giu-ramento nelle mani delPresidente della Repub-blica.
Art. 94Il Governo deve avere lafiducia delle due Camere.Ciascuna Camera accor-da o revoca la fiduciamediante mozione moti-vata e votata per appellonominale.
Entro dieci giorni dallasua formazione il Governosi presenta alle Camereper ottenerne la fiducia.
Il voto contrario diuna o d’entrambe le Ca-mere su una proposta delGoverno non importa ob-bligo di dimissioni.
La mozione di sfiduciadeve essere firmata daalmeno un decimo deicomponenti della Came-ra e non può essere mes-sa in discussione prima ditre giorni dalla sua pre-sentazione.
Art. 95Il Presidente del Consi-glio dei ministri dirige la
politica generale del Go-verno e ne è responsabi-le. Mantiene l’unità diindirizzo politico ed am-ministrativo, promoven-do e coordinando l’atti-vità dei ministri.
I ministri sono respon-sabili collegialmente de-gli atti del Consiglio deiministri, e individual-mente degli atti dei lorodicasteri.
La legge provvede al-l’ordinamento della Pre-sidenza del Consiglio edetermina il numero, leattribuzioni e l’organiz-zazione dei ministeri.
Art. 96(10)Il Presidente del Consi-glio dei ministri ed i mi-nistri, anche se cessatidalla carica, sono sotto-posti, per i reati com-messi nell’esercizio delleloro funzioni, alla giuri-sdizione ordinaria, pre-
Titolo III•Il Governo
Il Governo è l’organocentrale del potereesecutivo, titolare dellafondamentale funzione diindirizzo politico cheforma anche la corniceoperativa dell’attività dellapubblica amministrazionee di tutti gli uffici delloStato. Nel nostroordinamento il Governo –che, come si è visto, deveavere la fiducia delle dueCamere - oltre al potereesecutivo esercita anche,nei casi tassativamenteindicati dalla Costituzionee con precise limitazioni,un potere normativoprimario: ad esempio,l’emanazione di decreticon valore di legge in casistraordinari di necessità edi urgenza, che tuttaviadevono essere convertitiin legge dal Parlamentoentro 60 giorni a pena didecadenza.Il Governo è nominato dalPresidente dellaRepubblica secondo laprocedura fissata negliarticoli 92, 93 e 94 dellaCostituzione.
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via autorizzazione delSenato della Repubblicao della Camera dei depu-tati, secondo le normestabilite con legge costi-tuzionale.
Sezione II •La Pubblica Amministrazione
Art. 97I pubblici uffici sono or-ganizzati secondo dispo-sizioni di legge, in modoche siano assicurati ilbuon andamento e l’im-parzialità dell’ammini-strazione.
Nell’ordinamento de-gli uffici sono determina-te le sfere di competen-za, le attribuzioni e leresponsabilità propriedei funzionari.
Agli impieghi nellepubbliche amministra-zioni si accede medianteconcorso, salvo i casi sta-biliti dalla legge.
Art. 98I pubblici impiegati sonoal servizio esclusivo del-la Nazione.
Se sono membri delParlamento, non possonoconseguire promozioni senon per anzianità.
Si possono con leggestabilire limitazioni al di-ritto d’iscriversi ai parti-ti politici per i magistra-ti, i militari di carriera inservizio attivo, i funzio-nari ed agenti di polizia,i rappresentanti diplo-matici e consolari all’e-stero.
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In Italia il Parlamento, eletto dal popolo, e ilGoverno, nominato dal Presidente dellaRepubblica, sono legati da un rapportofiduciario: il Governo, per poter operare, devegodere di una maggioranza che lo sostengaall’interno dei due rami del Parlamento, inosservanza al principio del bilanciamento deipoteri che prevede sempre un contrappeso perogni potere assegnato.
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le Accordare/revocare la fiduciaIndirizzo politicoIniziativa legislativaControllo di legittimità
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AArrtt.. 3322La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo einteresse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se nonper disposizione di legge. La legge non puòin nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
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Sezione III •Gli organi ausiliari
Art. 99Il Consiglio nazionaledell’economia e del la-voro è composto, neimodi stabiliti dalla leg-ge, di esperti e di rap-presentanti delle cate-gorie produttive, in mi-sura che tenga contodella loro importanzanumerica e qualitativa.
È organo di consulen-za delle Camere e delGoverno per le materiee secondo le funzioniche gli sono attribuitedalla legge.
Ha l’iniziativa legisla-tiva e può contribuirealla elaborazione dellalegislazione economicae sociale secondo i prin-cipi ed entro i limiti sta-biliti dalla legge.
Art. 100Il Consiglio di Stato è or-gano di consulenza giuri-dico-amministrativa e ditutela della giustizianell’amministrazione.La Corte dei conti eser-cita il controllo preven-tivo di legittimità sugliatti del Governo, e an-che quello successivosulla gestione del bilan-cio dello Stato. Parteci-pa, nei casi e nelle for-me stabiliti dalla legge,al controllo sulla gestio-ne finanziaria degli entia cui lo Stato contribui-sce in via ordinaria. Ri-ferisce direttamente al-le Camere sul risultatodel riscontro eseguito.La legge assicura l’indi-pendenza dei due Istitu-ti e dei loro componentidi fronte al Governo.
Il Consiglio di Sta
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attraverso l’ado
zione di pareri,
fornisce al Gove
rno una consulen
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giuridico-ammini
strativa; è anche
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organo giudicant
e della legittimi
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dell’azione amm
inistrativa.
La Corte dei Con
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preventivo di le
gittimità sugli at
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Governo e quello
successivo sulla
gestione del bila
ncio dello Stato
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giurisdizione nel
le materie di
contabilità pubb
lica e nelle altre
specificate dalla
legge.
Accanto agli organi costituzionali,la Costituzione prevede i cosiddetti organi ausiliari, cioè gli organi che svolgono funzioni di supporto. Si tratta del ConsiglioNazionale dell’Economia e del Lavoro(CNEL), del Consiglio di Stato e dellaCorte dei Conti.
Il CNEL è l’organo di rappresentanza delmondo del lavoro (imprenditori elavoratori dipendenti e autonomi), chesvolge funzioni di consulenza delleCamere e del Governo nelle materie disua competenza.
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Sezione I •Ordinamento giurisdizionale
Art. 101La giustizia è amministra-ta in nome del popolo.
I giudici sono soggettisoltanto alla legge.
Art. 102La funzione giurisdiziona-le è esercitata da magi-strati ordinari istituiti eregolati dalle norme sul-l’ordinamento giudiziario.
Non possono essereistituiti giudici straordi-nari o giudici speciali.Possono soltanto istituir-si presso gli organi giudi-ziarî ordinari sezioni spe-cializzate per determina-te materie, anche con lapartecipazione di cittadi-ni idonei estranei allamagistratura.
La legge regola i casie le forme della parteci-pazione diretta del popo-lo all’amministrazionedella giustizia.
Art. 103Il Consiglio di Stato e glialtri organi di giustiziaamministrativa hannogiurisdizione per la tute-la nei confronti dellapubblica amministrazio-ne degli interessi legitti-mi e, in particolari mate-rie indicate dalla legge,anche dei diritti sogget-tivi.
La Corte dei conti hagiurisdizione nelle mate-rie di contabilità pubbli-ca e nelle altre specifica-te dalla legge.
I tribunali militari intempo di guerra hanno lagiurisdizione stabilita dal-la legge. In tempo di pacehanno giurisdizione sol-tanto per i reati militari
commessi da appartenen-ti alle Forze armate.
Art. 104La magistratura costitui-sce un ordine autonomoe indipendente da ognialtro potere.
Il Consiglio superioredella magistratura è pre-sieduto dal Presidentedella Repubblica.
Ne fanno parte di di-ritto il primo presidentee il procuratore genera-le della Corte di cassa-zione.
Gli altri componentisono eletti per due terzida tutti i magistrati ordi-nari tra gli appartenentialle varie categorie, eper un terzo dal Parla-mento in seduta comunetra professori ordinari diuniversità in materie giu-ridiche ed avvocati dopoquindici anni di eserci-zio.
Titolo IV•La Magistratura
La giustizia èamministrata in
nome del popolo.I giudici sono
soggetti soltanto allalegge.
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Alla Magistraturaspetta il compito diapplicare le leggi,definendo quandoqueste vengonoviolate e applicandole pene previste.Per l’importanza delsuo ruolo, e perevitare gli abusispesso commessinella storia, laCostituzione prevedeche la Magistraturasia un organoautonomo eindipendente, cioènon sottoposto acontrolli esterni. Ognigiudice deve essere«soggetto soltantoalla legge». Ai giudici è richiestodi essere imparziali edi amministrare lagiustizia «in nome delpopolo».
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Il Consiglio elegge unvice presidente fra icomponenti designati dalParlamento.
I membri elettivi delConsiglio durano in cari-ca quattro anni e non so-no immediatamente rie-leggibili.
Non possono, finchésono in carica, essereiscritti negli albi profes-sionali, né far parte delParlamento o di un Con-siglio regionale.
Art. 105Spettano al Consiglio su-periore della magistratu-ra, secondo le normedell’ordinamento giudi-ziario, le assunzioni, leassegnazioni ed i trasfe-rimenti, le promozioni ei provvedimenti discipli-nari nei riguardi dei ma-gistrati.
Art. 106Le nomine dei magistratihanno luogo per concorso.
La legge sull’ordina-mento giudiziario puòammettere la nomina,anche elettiva, di magi-strati onorari per tutte lefunzioni attribuite a giu-dici singoli.
Su designazione delConsiglio superiore dellamagistratura possono es-sere chiamati all’ufficiodi consiglieri di cassazio-ne, per meriti insigni,professori ordinari di uni-versità in materie giuri-diche e avvocati che ab-biano quindici anni d’e-sercizio e siano iscrittinegli albi speciali per legiurisdizioni superiori.
Art. 107I magistrati sono inamo-vibili. Non possono esse-re dispensati o sospesidal servizio né destinati
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Il Consiglio Superiore dellaMagistratura è l’organo diautogoverno della Magistratura,che garantisce i valorifondamentali dell’indipendenza edell’autonomia dei giudici da tuttigli altri poteri.Al Consiglio spettano leassunzioni, le assegnazioni, itrasferimenti, le promozioni e iprovvedimenti disciplinari neiriguardi dei magistrati.Il Consiglio Superiore dellaMagistratura, presieduto dalPresidente della Repubblica,elegge tra i suoi componenti unVicepresidente il quale sostituisceil Presidente della Repubblica
in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni su delegadel Presidente. Sono membri di diritto delConsiglio il Primo Presidente e ilProcuratore Generale della Cortedi Cassazione. I ventiquattrocomponenti sono eletti per 2/3 datutti i magistrati ordinari e per1/3 dal Parlamento in sedutacomune; sono scelti tra professoriordinari in materie giuridiche eavvocati con 15 anni di eserciziodella professione. I membrielettivi del Consiglio durano incarica quattro anni e non sonoimmediatamente rieleggibili.
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le Funzione giurisdizionaleInamovibilitàGaranzie di difesaAzione disciplinarePubblico ministeroGiudice terzoFormazione della provaTutela giurisdizionale
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ad altre sedi o funzioni senon in seguito a decisio-ne del Consiglio superio-re della magistratura,adottata o per i motivi econ le garanzie di difesastabilite dall’ordinamen-to giudiziario o con il loroconsenso.
Il Ministro della giusti-zia ha facoltà di promuo-vere l’azione disciplina-re.
I magistrati si distin-guono fra loro soltantoper diversità di funzioni.
Il pubblico ministerogode delle garanzie sta-bilite nei suoi riguardidalle norme sull’ordina-mento giudiziario.
Art. 108Le norme sull’ordina-mento giudiziario e suogni magistratura sonostabilite con legge.
La legge assicura l’in-dipendenza dei giudici
delle giurisdizioni specia-li, del pubblico ministeropresso di esse, e degliestranei che partecipanoall’amministrazione dellagiustizia.
Art. 109L’autorità giudiziaria di-spone direttamente dellapolizia giudiziaria.
Art. 110Ferme le competenze delConsiglio superiore dellamagistratura, spettano alMinistro della giustizial’organizzazione e il fun-zionamento dei servizirelativi alla giustizia.
Sezione II •Norme sulla giurisdizione
Art. 111(11)La giurisdizione si attua
mediante il giusto pro-cesso regolato dallalegge.
Ogni processo si svol-ge nel contraddittoriotra le parti, in condizio-ni di parità, davanti agiudice terzo e impar-ziale. La legge ne assi-cura la ragionevole du-rata.
Nel processo penale,la legge assicura che lapersona accusata di unreato sia, nel più brevetempo possibile, infor-mata riservatamentedella natura e dei moti-vi dell’accusa elevata asuo carico; disponga deltempo e delle condizio-ni necessari per prepa-rare la sua difesa; abbiala facoltà, davanti algiudice, di interrogare odi far interrogare lepersone che rendono di-chiarazioni a suo carico,di ottenere la convoca-zione e l’interrogatorio
di persone a sua difesanelle stesse condizionidell’accusa e l’acquisi-zione di ogni altro mez-zo di prova a suo favo-re; sia assistita da uninterprete se non com-prende o non parla lalingua impiegata nelprocesso.
Il processo penale èregolato dal principiodel contraddittorio nel-la formazione della pro-va. La colpevolezza del-l’imputato non può es-sere provata sulla basedi dichiarazioni rese dachi, per libera scelta, siè sempre volontaria-mente sottratto all’in-terrogatorio da partedell’imputato o del suodifensore.
La legge regola i casiin cui la formazionedella prova non ha luo-go in contraddittorioper consenso dell’impu-tato o per accertata im-
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AArrtt.. 3344La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, imparti-ta per almeno otto anni, è obbli-
gatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi dimezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questodiritto con borse di studio, assegnialle famiglie ed altre provviden-
ze, che devono essere attri-buite per concorso.
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possibilità di natura og-gettiva o per effetto diprovata condotta illeci-ta.
Tutti i provvedimentigiurisdizionali devonoessere motivati.
Contro le sentenze econtro i provvedimentisulla libertà personale,pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari ospeciali, è sempre am-messo ricorso in Cassa-zione per violazione dilegge. Si può derogare atale norma soltanto perle sentenze dei tribuna-li militari in tempo diguerra.
Contro le decisionidel Consiglio di Stato edella Corte dei conti ilricorso in Cassazione èammesso per i soli mo-tivi inerenti alla giuri-sdizione.
Art. 112Il pubblico ministero hal’obbligo di esercitarel’azione penale.
Art. 113Contro gli atti della pub-blica amministrazione èsempre ammessa la tu-tela giurisdizionale deidiritti e degli interessilegittimi dinanzi agli or-gani di giurisdizione or-dinaria o amministrati-va.
Tale tutela giurisdi-zionale non può essereesclusa o limitata a par-ticolari mezzi di impu-gnazione o per determi-nate categorie di atti.
La legge determinaquali organi di giurisdi-zione possono annullaregli atti della pubblicaamministrazione nei casie con gli effetti previstidalla legge stessa.
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quaderno buono 14-12-2007 16:38 Pagina 53
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Art. 114(12)La Repubblica è costitui-ta dai Comuni, dalle Pro-vince, dalle Città metro-politane, dalle Regioni edallo Stato.
I Comuni, le Province,le Città metropolitane ele Regioni sono enti auto-nomi con propri statuti,poteri e funzioni secondoi principi fissati dalla Co-stituzione.
Roma è la capitaledella Repubblica. La leg-ge dello Stato disciplinail suo ordinamento.
Art. 115(13)(Abrogato).
Art. 116(14)Il Friuli-Venezia Giulia, laSardegna, la Sicilia, ilTrentino-Alto Adige/Süd-tirol e la Valle d’Ao-sta/Vallée d’Aoste di-spongono di forme e con-
dizioni particolari di au-tonomia, secondo i ri-spettivi statuti specialiadottati con legge costi-tuzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è co-stituita dalle Provinceautonome di T