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Milano, 30 marzo 2011
Il ricorso al leasing per il finanziamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili
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Avv. Marco Cerritelli, LLM
Milano, 30 marzo 2011CBA Studio Legale e Tributario – Galleria San Carlo, 6
4^ Lezione
CORSO DI FORMAZIONE DI DIRITTO DELL’ENERGIA
Modulo: Il finanziamento
1. Il leasing: profili definitori ed inquadramento
2. Corporate vs. Cash Flow Based Leasing
3. Struttura e contenuti del contratto di leasing
4. Leasing e costituzione del diritto di superficie
INDICE
Leasing e finanziamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili
4. Leasing e costituzione del diritto di superficie
5. Leasing pubblico di impianti fotovoltaici
6. Profili fiscali (cenni)
1. Il leasing: definizione ed inquadramento
Il leasing si configura quale contratto atipico con il quale unsoggetto (locatore) acquista o fa costruire – su indicazionespecifica di un operatore economico (conduttore o locatarioo utilizzatore) – un bene mobile o immobile concedendonea questi la detenzione ovvero l’uso a fronte del pagamentodi un predeterminato canone periodico.
Alla scadenza del termine del periodo di conduzione delbene il contratto riserva al soggetto utilizzatore la facoltà diacquistare la proprietà del bene medesimo pagando un
Il leasing finanziario
Terminologia
Locatore
Conduttore / locatario /utilizzatore
Canone periodico
Riscatto
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acquistare la proprietà del bene medesimo pagando uncorrispettivo predeterminato (c.d. riscatto o prezzo diopzione), usualmente di importo non elevato etendenzialmente inferiore nell’ammontare al valore venaleresiduo del bene stesso
• La determinazione dell’ammontare del canone periodico è operata attraverso l’applicazione di criteri finanziari, che tengono in conto i seguenti principali elementi:» costo di acquisto e/o realizzazione del bene
locato;» durata del contratto;» periodicità dei pagamenti;» tasso di interesse;
Il canone
Il canone
Costo di acquisto
Durata
Periodicità
Tasso
Valore di riscatto
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» tasso di interesse;» valore di riscatto allo spirare del termine
contrattuale.• Il canone periodico, in analogia alla rata di
ammortamento di un mutuo, si compone pertanto di una quota interessi ed una quota capitale, di tal ché il suo pagamento rappresenta di fatto la progressiva restituzione del capitale mutuato con il relativo interesse applicato.
Valore di riscatto
• Il“leasing operativo” è in prevalenza afferente il godimento di beni strumentali standardizzati, ha ad oggetto la cessione in locazione di un bene strumentale per un periodo inferiore alla sua vita economica. Tale schema si differenzia in ragione:» della mancata previsione al termine del contratto
del trasferimento della proprietà del bene al soggetto utilizzatore;
» della durata, usualmente breve e comunque
Il leasing operativo
Terminologia
Beni strumentali
Godimento per durate inferiori alla vita economica del bene
Canone non correlato al costo del bene
Prevalentemente utilizzato per commodities
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» della durata, usualmente breve e comunque inferiore a quella del leasing finanziario;
» della previsione di un canone non correlato al costo del bene, quanto piuttosto al valore d’uso del bene stesso.
• Oggetto del contratto è dunque tipicamente individuato in un bene che ha natura prevalente di commodity, dotato pertanto di un ampio mercato secondario, elemento che consente alla società di leasing di rilocare il bene restituito dal locatore senza incorrere in rischi finanziari. E’ di tutta evidenza che nell’ipotesi del leasing operativo, pur non venendo meno la connotazione finanziaria, questa si saldi con un intento di commercializzazione ovvero di collocazione o vendita di specifici beni sul mercato.
commodities
• La funzione economica del leasing finanziario si rinviene nel consentire agli operatori economici di poter “accedere” alla fruizione di determinati beni e/o servizi senza la necessità di dover immobilizzare ingenti capitali ovvero di doversi indebitare per un corrispondente importo al fine di procurarsi i medesimi in via definitiva. Tale decisione è rinviata ad un momento successivo, essendo attribuita al soggetto utilizzatore la facoltà di acquistarne la proprietà al termine del periodo contrattualmente previsto esercitando l’opzione di
Funzione economica
Funzione economica
Godimento del bene
Causa di finanziamento
Distribuzione del rischio
Profili di collegamento negoziale?
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contrattualmente previsto esercitando l’opzione di riscatto.
• Quanto alla figura del leasing in costruendo è opportuno rammentare che elemento essenziale del contratto di leasing è che la proprietà del bene da costruire resti in capo alla società di leasing per l’intera durata del contratto e sino all’esercizio dell’opzione finale di acquisto da parte dell’utilizzatore - locatario.
2. Corporate vs Cash Flow Based Leasing
La selezione dell’approccio è tendenzialmentedipendente da:
(A) Solidità patrimoniale del cliente / sponsor
(B) Volume dell’investimento da finanziare
(C) Disponibilità del cliente / sponsor a mettere adisposizione il proprio bilancio per consentirepiena rivalsa alla società di leasing
Corporate vs Cash Flow Based Leasing
Approccio corporate
Tradizionale, con piena rivalsa sul bilancio del richiedente
Medesimo approccio al finanziamento utilizzato per beni immobiliari o strumentali non riferiti al settore fotovoltaico
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Approccio cash flow based
Innovativo, senza rivalsa sul bilancio del richiedente
Utilizzo dei flussi di cassa del progetto al fine di consentire il rimborso del debito
Monitoraggio delle prestazioni dell’impianto e della effettiva generazione dei flussi di cassa
L’approccio corporate è tendenzialmente rivolto aclienti caratterizzati da adeguato merito di credito
L’approccio cash flow based è tendenzialmenterivolto a clienti in grado di conseguire adeguataleva finanziaria sulla base della adeguatezza deiflussi e della qualità del progetto
� Finanziamento del bene come tradizionalecespite immobiliare o strumentale
� Valutazione del merito di credito del richiedentee degli eventuali garanti
� In presenza di newco, usualmente richiesta digaranzia dello sponsor
Approccio corporate leasing
Presupposti
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Caratteristiche�Garanzia in relazione alla validità tecnica ed alla
sostenibilità economica del progetto�Valutazione del business plan�DSCR minimo in relazione alla tipologia di
impianto�Semplicità di impostazione dell’operazione
�Usualmente non richiesta la cessione deicrediti nei confronti del GSE
�Ridotti (o assenza di) vincoli connessi alleprestazioni dell’impianto
�Piena rivalsa sul cliente / sponsor in ipotesidi mancato pagamento dei canoni di leasing
� Restrizioni all’oggetto sociale
� Controllo sulla circolazione delle quote
� Impegni particolari dei soci del veicolo
Approccio cash flow based leasing
Special purpose vehicle
Ring fencing
Bankruptcy remoteness
Assetto cauzionale
Vincoli sui flussi
�Cessione dei crediti nei confronti del GSEderivanti dal Conto Energia
�Cessione dei crediti relativi alla vendita di energia(solo nei confronti di soggetti terzi
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Vincoli sui flussi
Vincoli sugli asset (ove di proprietà del veicolo)
Impegni e garanzie di terzi
(solo nei confronti di soggetti terzi�Appendice di vincolo sulle polizze asssicurative�Cessione in garanzia de�Mandato a vendere le quote del veicolo in caso di
“evento rilevante”
Struttura contrattuale � Vendor list
� Garanzie EPC contractor
� Copertura assicurativa EAR / All RIsk
� Contratto di O&M con operatore di comprovataesperienza nel settore (preferibilmente ilmedesimo EPC contractor)
3. Struttura e contenuti del contratto di leasing
Premesse
Oggetto e durata del contratto
Acquisto del bene da concedere in locazione finanziaria
Consegna del bene
Tasso leasing, corrispettivo della locazione finanziaria ed adeguamento
Indicizzazione e periodicità del canone
Struttura e contenuti del contratto di leasing
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Adempimenti e responsabilità dell’utilizzatore
Assicurazioni del bene concesso in locazione
Facoltà di riscatto del bene al termine del contratto
Scioglimento del contratto (Risoluzione per inadempiment o, Recesso, perimentototale del bene)
Interessi per ritardato pagamento
Oneri accessori, spese ed imposte
Condizioni particolari
4. Leasing e costituzione di diritto di superficie
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU LASTRICO SOLARE (1)
Il Concedente costituisce a favore della Società di leasing, la quale accetta, il diritto di superficielimitato al diritto di costruire e mantenere un impianto fotovoltaico sul lastrico solare dellasuperficie di circa metri quadrati............, occupante l'intero ultimo piano dell'immobile sito in ...
Detto lastrico solare è posto fra le seguenti coerenze...edè censito all'Ufficio del Territorio di…Catasto Fabbricati di ... come segue ...
Il realizzando impianto fotovoltaico avrà la potenza di … KWP e le seguenti caratteristichetecnicheritenuteidoneedall'Utilizzatore: …..
Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano
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tecnicheritenuteidoneedall'Utilizzatore: …..
Tale realizzazione comprende anche la posa ed il passaggio dei cavi e dei macchinari necessari per lo sfruttamento e per il trasporto dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Il diritto di superficie ha la durata di anni ... e pertanto scadrà il...
Scaduto tale termine, il diritto di superficie si estinguerà ed il proprietario del lastrico diverrà proprietario dell'impianto fotovoltaico, senza obbligo di pagamento alcuno e senza che la Società di leasing possa rimuovere l'impianto stesso.
L'eventuale perimento dell'impianto fotovoltaico non importerà l'estinzione del diritto di superficie e pertanto ne potrà venire installato un altro: l'Utilizzatore provvederà allo smaltimento dell'impianto perito nel rispetto della normativa vigente.
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU LASTRICO SOLARE (2)
Il Concedente dichiara di intervenire anche in qualità di Utilizzatore dell'impianto fotovoltaicooggetto del contratto di locazione finanziaria perfezionato in data odierna con la Società dileasing, contratto da registrarsi nei termini di legge.
L’Utilizzatore riconosce che il lastrico solare è idoneo, sia per la sua dimensione sia per la sua
collocazione, all'installazione dell'impianto fotovoltaico che intende far realizzare.
Il Concedente garantisce che il lastrico solare è libero da persone e cose, censi, livelli, oneri
Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano
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reali, privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.
L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti,
irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualitàrelativi al lastrico solare, nonché pereventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese nel presente atto.
(OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE)
L'Utilizzatore si obbliga a far costruire l'impianto fotovoltaico a regola d'arte ed in conformità al
progetto approvato, mantenendo indenne la Società di leasing da ogni responsabilità derivantedalla costruzione nei confronti di chiunque. In particolare si obbliga a fare eseguire i lavori soloper il tramite di impresa che si avvalga di personale regolarmente assunto e si munisca di idoneacopertura assicurativa.
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU LASTRICO SOLARE (3)
(OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE) (segue)
Inoltre l'Utilizzatore si obbliga, una volta ultimati i lavori:
- a presentare al Catasto dei Fabbricati a nome della Società di leasing la denunzia di nuova
costruzione;
- ad ottenere, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale certificazione necessaria per utilizzare l'impianto fotovoltaico;
Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano
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utilizzare l'impianto fotovoltaico;
- a consegnare copia di tutta la detta documentazione alla Società di leasing.
L'Utilizzatore si obbliga a non utilizzare l'impianto fotovoltaico sino alla consegna della predetta
documentazione alla Società di leasing. In particolare l'Utilizzatore manterrà indenne la Società di leasing da eventuali sanzioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso.
(EFFETTI – CONSEGNA)
Le parti convengono che il presente atto produca i suoi effetti da oggi ed il Concedente consente sin da oggi l'accesso al lastrico solare allo scopo di far costruire l'impianto fotovoltaico.
(CORRISPETTIVO)Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie è convenuto in Euro [�], somma che il Concedente dichiara di aver ricevuto dalla Società di leasing e della quale rilascia quietanza di saldo, con rinuncia all’ipoteca legale.
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO (1)
Il Concedente costituisce a favore della Società di leasing, la quale accetta, il diritto disuperficie limitato al diritto di costruire e mantenere un impianto fotovoltaico sulla porzione diterreno sita in ... della superficie di circa metri quadrati..., posta fra le seguenti coerenze...ecensita all'Ufficio del Territorio di... Catasto Terreni di...come segue
Il realizzando impianto fotovoltaico avrà le dimensioni e le caratteristiche tecniche ritenuteidonee dall'Utilizzatore e risultanti dal capitolato, chesi allega sotto " “.
Talerealizzazionecomprendeanchela posaedil passaggiodei cavi edei macchinarinecessari
Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano
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Talerealizzazionecomprendeanchela posaedil passaggiodei cavi edei macchinarinecessariper lo sfruttamento e per il trasporto dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Il diritto di superficie ha la durata di anni ... e pertanto scadrà il...
Scaduto tale termine, il diritto di superficie si estinguerà ed il proprietario del suolo diverràproprietario dell'impianto fotovoltaico, senza obbligo di pagamento alcuno e senza che la Societàdi leasing possa rimuovere l'impianto stesso.
L'eventuale perimento dell'impianto fotovoltaico non importerà l'estinzione del diritto disuperficie e pertanto potrà venire installato un altro impianto fotovoltaico: l'Utilizzatoreprovvederà allo smaltimento dell'impianto perito nel rispetto della normativa vigente.
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO (2)
Il Concedente dichiara di intervenire anche in qualità di Utilizzatore dell'impianto fotovoltaico oggetto del contratto di locazione finanziaria perfezionato in data odierna con la Società di leasing, contratto da registrarsi nei termini di legge.
L’Utilizzatore riconosce che la porzione di terreno è idonea, sia per la sua dimensione sia per la sua collocazione, all'installazione dell'impianto fotovoltaico che intende far realizzare.
Il Concedente garantisce che il terreno è libero da persone e cose, censi, livelli, oneri reali,
privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.
Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano
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privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.
L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità relativi al terreno, nonché per eventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese nel presente atto.
Il Concedente dichiara che il terreno è esente da vizi, sia apparenti sia occulti, anche in sottosuolo e che non sono presenti fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interramento di sostanze tossiche e/o nocive, o comunque ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs.16 gennaio 2008 n. 4 e successive modificazioni.
Il Concedente garantisce che il terreno non è compreso in un territorio percorso dal fuoco e pertanto non esistono i vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353.
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO (3)
(OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE)
L'Utilizzatore si obbliga a far costruire l'impianto fotovoltaico a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato, mantenendo indenne la Società di leasing da ogni responsabilità derivante dalla costruzione nei confronti di chiunque. In particolare si obbliga a fare eseguire i lavori solo per il tramite di impresa che si avvalga di personale regolarmente assunto e si munisca di idonea copertura assicurativa.
Inoltre l'Utilizzatore si obbliga, una volta ultimati i lavori:
- a presentare al Catasto dei Fabbricati la denunzia di nuova costruzione;
Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano
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- a presentare al Catasto dei Fabbricati la denunzia di nuova costruzione;
- ad ottenere, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale certificazione necessaria per utilizzare l'impianto fotovoltaico;
- a consegnare copia di tutta la detta documentazione alla Società di leasing.
L'Utilizzatore si obbliga a non utilizzare l'impianto fotovoltaico sino alla consegna della predetta documentazione alla Società di leasing. In particolare l'Utilizzatore manterrà indenne la Società di leasing da eventuali sanzioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso.
(EFFETTI – CONSEGNA)
Le parti convengono che il presente atto produca i suoi effetti da oggi ed il Concedente consente sin da oggi l'accesso al terreno allo scopo di far costruire l'impianto fotovoltaico.
(CORRISPETTIVO)
Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie è convenuto in Euro [�], somma che il Concedente dichiara di aver ricevuto dalla Società di leasing e della quale rilascia quietanza di saldo, con rinuncia all’ipoteca legale.
6. Leasing pubblico di impianti fotovoltaici
Il leasing pubblico: fonti normative (1)
Art.160 bis (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita‘)1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma , il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
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requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
Il leasing pubblico: fonti normative (2)
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
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4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella disponibilita' dell'aggiudicatario.
Il leasing di impianti fotovoltaici: struttura cont rattuale e flussi dell’operazione
Pubblica Amministrazione(Utilizzatore)
Soggetto
Realizzatore
(mandataria)
Contratto di Appalto
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Consegna opera
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L’ente locale, in ragione di quanto espressamente previsto dal TUEL, art. 149 e ss., provvederà ad impegnare, ove necessario, le relativo coperture di spesa munite del visto di
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Soggetto Finanziatore(mandante ATI)
Contratto di Leasing
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regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi finanziari, per garantire il regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e la conseguente soddisfazione del creditore, in attesa dell’effettivo accredito della Tariffa Incentivante al Soggetto Finanziatore da parte del GSE
Natura mobiliare o immobiliare degli impianti PV
Fattispecie Inquadramento fiscale
Note
Impianto o parco fotovoltaico con moduli ubicati al suolo (statici o ad inseguimento solare), indipendentemente dalla potenza
Mobiliare (strumentale)
Necessario acquisire l’espressa autorizzazione del proprietario all’installazione dell’impianto
Impianto fotovoltaico non Mobiliare Se immobile non di proprietà della società di
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Impianto fotovoltaico non integrato/parzialmente integrato costruito sul tetto di un immobile diretto alla produzione di energia da vendere sul mercato o per autoconsumo
Mobiliare (strumentale)
Se immobile non di proprietà della società di leasing o dell’utilizzatore, necessario effettuare la comunicazione al proprietario ai sensi dell’art. 2764 co. 6 c.c. o comunque acquisire espressamente l’autorizzazione del proprietario all’installazione dell’impianto
Impianto fotovoltaico integrato nel tetto di un immobile o nei suoi infissi diretto alla produzione di energia per autoconsumo/da vendere sul mercato, indipendentemente dalla potenza
Immobiliare (opificio) Stante la stretta incorporazione nell’immobile (impianto integrato), sul piano dei rischi si può stipulare l’operazione di leasing solo se l’immobile è di proprietà della società di leasing o se viene acquisito almeno il lastrico solare o il diritto di superficie del lastrico solare o della falda del tetto su cui verranno collocati i moduli, da accatastare come opificio in via autonoma
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA (AI SENSI DEGLI ARTT. 53, COMMA 2 LETTERA C) E 54 E SEGG. DEL D. LGS. 163/2006) DI ….. IMPIANT…. FOTOVOLTAIC… PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA ……………… DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ………………………………., A MEZZO DI LOCAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 160-BIS DEL D. LGS. 163/2006
Il Comune procederà alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie sulle aree interessate
Il bando tipo ASSILEA: leasing immobiliare (1)
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Il Comune procederà alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie sulle aree interessatedagli impianti per la durata di [�] anni (NOTA BENE: ari ad almeno il doppio della durata delcontratto di locazione finanziaria). La costituzione del diritto di superficie, al fine di poter permetterela progettazione, realizzazione e costruzione degli impianti, conterrà il diritto di accesso al luogo.
Al termine del contratto di locazione finanziaria ed a seguito del pagamento di tutti i relativi canoni,il soggetto aggiudicatore potrà esercitare l’opzione finale di acquisto e divenire quindi proprietario deisistemi fotovoltaici.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamen toGli impianti fotovoltaici, una volta realizzati a cura e spese dell’Aggiudicatario, verranno concessi
in locazione finanziaria alla Stazione Appaltante, la quale corrisponderà i canoni di leasing mediante:– il trasferimento diretto al Soggetto finanziatore dei ricavi del “Conto Energia” erogati dal Gestore
del Servizio Elettrico, mediante il meccanismo della cessione del credito.(alternativo)– un vincolo (accettato dalla Tesoreria) sulle entrate derivanti dal contributo e dalla cessione
dell’energia.Il Comune non corrisponderà alcun maxicanone all’atto della stipula del contratto di locazione
Il bando tipo ASSILEA: leasing immobiliare (2)
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Il Comune non corrisponderà alcun maxicanone all’atto della stipula del contratto di locazionefinanziaria; il primo canone di locazione finanziaria sarà corrisposto decorsi 9 mesi (nove mesi) dalladata di positivo riconoscimento degli incentivi al GSE; i rimanenti canoni saranno corrisposti in …rate semestrali posticipate.
Il Comune, in ragione di quanto espressamente previsto dal T.U.E.L., artt. 149 e ss., provvederàad impegnare le relative coperture di spesa munite del visto di regolarità contabile da parte delResponsabile dei Servizi Finanziari, per garantire il regolare pagamento dei canoni di locazionefinanziaria e la conseguente soddisfazione del creditore, in attesa dell’effettivo accredito della TariffaIncentivante al Soggetto finanziatore da parte del GSE.
I canoni di leasing non comprendono i servizi di assistenza e di manutenzione ordinaria estraordinaria; tali servizi saranno regolati dalle condizioni che saranno oggetto specifico di offerta, edi cui costi saranno regolati, con separato atto, fra soggetto realizzatore (o altro soggetto) e soggettoaggiudicatore e saranno a carico del soggetto aggiudicatore.
III.1.3) Soggetti ammessi a presentare domanda di partecip azione:Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i Raggruppamenti temporanei di
concorrenti, ai sensi dell’art. 34, comma 1. lett. d) e f bis) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti oda costituire tra due o più soggetti, aventi come capogruppo mandatario il soggetto realizzatore(ditta/e costruttrice/i che realizzano gli impianti) e come mandante il soggetto finanziatore (società dileasing o intermediari bancari e/o finanziari che finanziano la realizzazione degli impianti),responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbli gazione assunta (ai sensi dell’art. 160bis, comma 3, del D. Lgs. 163/2006).
Il Raggruppamento dovrà durare almeno fino all’inizio della decorrenza del contratto di locazione
Il bando tipo ASSILEA: leasing immobiliare (3)
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Il Raggruppamento dovrà durare almeno fino all’inizio della decorrenza del contratto di locazionefinanziaria che avverrà contestualmente all’invio della domanda per il riconoscimento degli incentivial GSE.
Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali tra i componenti del Raggruppamento, la stazioneappaltante rimane estranea.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI ….. IMPIANT…. FOTOVOLTAIC… PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA ……………… DA REALIZZARSI, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ES ECUTIVO, NEL COMUNE DI ………………………………., RISERVATO A RTC (COSTITUITO O COSTITUENDO) AVENTE COME CAPOGRUPPO UN SOGGETTO FORNITORE CHE REALIZZA GLI IMPIANTI E COME MANDANTE UN SOGGETTO FINANZIATORE CHE FINANZIA L’APPALTO A MEZZO LOCAZIONE FINANZIARIA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Il bando tipo ASSILEA: leasing mobiliare (1)
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Denominazione conferita all’appalto e descr izione:Appalto per la fornitura di ….. impiant… fotovoltaic… per la produzione di energia elettrica di potenza…… mediante locazione finanziaria, riservato a raggruppamenti temporanei di concorrenti – RTCcostituiti o costituendi – aventi come capogruppo un soggetto fornitore (che presta anche i servizi dimanutenzione) e come mandante un soggetto che finanzia l’appalto a mezzo locazione finanziaria.Al termine del contratto di locazione finanziaria ed a seguito del pagamento di tutti i relativi canoni, ilsoggetto aggiudicatore potrà esercitare l’opzione finale di acquisto e divenire quindi proprietario deisistemi fotovoltaici.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento dei beni e servizi:La fornitura degli impianti fotovoltaici è finanziata a mezzo locazione finanziaria con la Mandante del RTC
aggiudicatario. Il Comune corrisponderà i canoni di leasing mediante:– il trasferimento diretto al Soggetto finanziatore dei ricavi del “Conto Energia” erogati dal Gestore del
Servizio Elettrico, mediante il meccanismo della cessione del credito.(alternativo)– un vincolo (accettato dalla Tesoreria) sulle entrate derivanti dal contributo e dalla cessione dell’energia.Il Comune non corrisponderà alcun maxicanone all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;
il primo canone di locazione finanziaria sarà corrisposto decorsi 9 mesi (nove mesi) dalla data di positivo
Il bando tipo ASSILEA: leasing mobiliare (2)
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il primo canone di locazione finanziaria sarà corrisposto decorsi 9 mesi (nove mesi) dalla data di positivo collaudo finale degli impianti (o del singolo impianto) e dalla data di inoltro della domanda in via telematica per il riconoscimento degli incentivi al GSE; i rimanenti canoni saranno corrisposti in … rate semestrali posticipate.
Il Comune, in ragione di quanto espressamente previsto dal T.U.E.L., artt. 149 e ss., provvederà ad impegnare, ove necessario, le relative coperture di spesa munite del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, per garantire il regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e la conseguente soddisfazione del creditore, in attesa dell’effettivo accredito della Tariffa Incentivante al Soggetto finanziatore da parte del GSE.
I canoni di leasing non comprendono i servizi di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria; tali servizi saranno regolati dalle condizioni che saranno oggetto specifico di offerta, ed i cui costi saranno regolati, con separato atto, fra soggetto fornitore (o altro soggetto) e soggetto aggiudicatore e saranno a carico del soggetto aggiudicatore. Il Comune, dopo il positivo collaudo degli impianti, autorizzerà il Soggetto finanziatore al pagamento della fornitura entro … giorni dalla comunicazione.
III.1.3) Soggetti ammessi a presentare domanda di p artecipazione:Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i Raggruppamenti temporanei di
concorrenti, costituiti o da costituire ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 1. lett. d) e 160-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tra due o più soggetti, aventi come capogruppo mandatario il soggetto fornitore e come mandante il soggetto finanziatore (società di leasing o intermediari bancari e/o finanziari che finanziano gli impianti), responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta.
Il Raggruppamento dovrà durare almeno fino all’inizio della decorrenza del contratto di locazione finanziaria che avverrà contestualmente all’invio della domanda per il riconoscimento degli incentivi
Il bando tipo ASSILEA: leasing mobiliare (3)
31
finanziaria che avverrà contestualmente all’invio della domanda per il riconoscimento degli incentivi al GSE. Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali tra i componenti del Raggruppamento, la stazione appaltante rimane estranea.
7. Profili fiscali (cenni)
TASSAZIONE DEGLI ATTI DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO D I SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI LEASING DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE - imposte indirette
Status ente Pubblico Territoriale
Tipo bene IVA Registro Ipotecarie Catastali Base imponibile
Soggetto passivo IVA
Terreno edificabile
SI 168 168 168 ---
Lastrico solare / falda tetto
SI 168 3% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto
Terreno non agricolo e non
Fuori campo 8% 2% 1% Valore venale del diritto alla
33
agricolo e non edificabile
del diritto alla data dell’atto
Terreno Agricolo
Fuori campo 15% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto
No soggetto passivo IVA
Terreno edificabile
Fuori campo 8% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto
Lastrico solare / falda tetto
Fuori campo 7% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto
Terreno non agricolo e non edificabile
Fuori campo 8% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto
Terreno Agricolo
Fuori campo 15% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto
Avv. Marco Cerritelli, LLM
34
marco.cerritelli@cbalex.it www.cbalex.it
20122 MILANO20122 MILANO20122 MILANO20122 MILANOGalleria San Carlo, 6Tel. +39 02 778061Fax +39 02 76021816E-mail: milano@cbalex.it
00196 ROMA00196 ROMA00196 ROMA00196 ROMAVia Flaminia, 135Tel. +39 06 80913201Fax +39 06 8077527E-mail: roma@cbalex.it
35137 PADOVA35137 PADOVA35137 PADOVA35137 PADOVAGalleria dei Borromeo, 3Tel. +39 049 8775811Fax +39 049 666086E-mail: padova@cbalex.it
30174 30174 30174 30174 VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIAPiazza Ferretto, 55/ATel. +39 041 2384411Fax +39 041 975305E-mail: venezia@cbalex.it
80333 MÜNCHEN80333 MÜNCHEN80333 MÜNCHEN80333 MÜNCHENLudwigstrasse, 10Tel. +49 (0)89 99016090Fax +49 (0)89 990160999E-mail: muenchen@cbalex.it
1
Avv. Marco Cerritelli, LLM
Avv. Massimiliano Bozza
Milano, 30 marzo 2011
Studio legale e tributario CBA – Galleria San Carlo, 6
Il finanziamento della
realizzazione di un impianto
per la produzione di energia
CORSO DI FORMAZIONE DI DIRITTO DELL’ENERGIA
IV seminario
1. Finanza per le infrastrutture e crisi dei mercati
2. Struttura ed articolazione delle fonti finanziarie
3. Il Contratto di finanziamento
4. I rimedi
5. Forma del contratto e recenti orientamenti in
tema di nullità
6. Il rifinanziamento
7. Il sistema delle garanzie reali nel project
financing: il security package
8. Profili fiscali
INDICE
Il finanziamento in project financing: caratteristiche e
peculiarità
1. Finanza per le
infrastrutture e crisi dei
mercati
4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
N°Progetti
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
€mln
Anno N° Progetti € mln
1990 2 1.386,6
1991 1 73,0
1992 3 610,0
1993 1 454,0
1994 3 1.148,4
1995 12 3.264,9
1996 26 8.488,2
1997 33 5.278,0
1998 66 19.972,4
1999 77 9.602,6
2000 97 15.018,5
2001 79 13.315,3
2002 82 17.436,2
2003 90 17.357,1
2004 125 16.879,9
2005 130 26.794,3
2006 144 27.129,2
2007 136 29.597,9
2008 115 24.198,0
2009 118 15.740,4
Totale 1340 253.744,9
Fonte: A. Kappeler – M- Nemoz, PPP in Europe – Before and diring the recent financial crisis, July 2010
PPP in Europa (1990-2009):
analisi comparativa e dinamiche di mercato
5
PPP in Europa (1990-2009):
analisi comparativa e dinamiche di mercato
C2009 (n^ %) 2007 (n^ %) 2009 (€%) 2007 (€%)
AT 0,2 0,2 0,5 0,6
BE 0,9 0,7 1,3 1,1
BG 0,1 - 0,1 -
CY 0,2 0,3 0,3 0,4
CZ 0,2 0,2 0,3 0,4
DE 4,9 2,4 4,1 2,9
DK 0,1 - - -
EL 1,0 0,6 5,5 3,9
ES 10,1 8,6 11,4 12,8
FI 0,1 0,2 0,2 0,2
FR 5,4 2,8 5,3 3,9
HU 0,7 0,8 2,3 2,7
IE 1,3 0,7 1,6 0,7
IT 2,4 2,1 3,3 3,7
LV 0,1 0,1 0,0 0,0
MA 0,0 0,1 - 0,1
NL 1,2 1,0 1,8 1,7
PL 0,4 0,4 1,7 0,9
PT 3,1 2,3 7,0 5,8
RO 0,1 0,3 0,0 0,1
SE 0,1 0,1 0,2 0,2
SK 0,1 0,1 0,5 0,0
SI 0,1 0,1 0,0 0,0
UK 67,1 76,2 52,5 57,7
Totale 100 100 100 100
Fonte: A. Kappeler – M- Nemoz, PPP in Europe – Before and diring the
recent financial crisis, July 2010
HM Treasury, Financing PFI projects in the credit crisis and the Treasury
Response, July 2010
Tra il 1990 ed il 2009 sono stati perfezionati
oltre 1300 contratti di PPP, per un
controvalore di oltre € 250 mld
Il mercato ha registrato una fase di crescita
significativa sino alla metà della prima
decade del secolo, cui ha fatto seguito una
stabilizzazione e quindi, a partire dal 2008,
un sensibile decremento
Oltre i due terzi dei contratti perfezionati in
Europa interessano il Regno Unito.
Le dinamiche osservate nel corso della crisi
finanziaria suggeriscono un mutamente nella
dimensione media dei PPP. La tendenza
verso operazioni di taglia più modesta
registrata nel biennio 2008-2009 ha invertito
la tendenza degli anni pre-crisi,
caratterizzata da grandi investimenti
I mercati nazionali hanno reagito
diversamente: il mercato UK (e spagnolo) si
è quasi dimezzato; in altri paesi il modulo ha
acquistato vigore
Effetti del razionamento del credito:
margini medi sul parametro quasi
triplicati rispetto ai PFI deals pre crisi (da
valori inferiori al punto sino a > 2,5%)
6
Tassi di interesse ufficiali dell’Eurosistema (dicembre 1998 – maggio 2009)
Continua il forte rallentamento dei prestiti
bancari
Stock pressocché invariato rispetto all’anno
precedente
Dinamica congiunturale riconducibile (a) ad
effetti sulla domanda derivanti dalla difficile
congiuntura economica (b) a condizioni di
offerta che permangono restrittive
Bank Lending Survey: nuovo
inasprimento, seppur nettamente inferiore
rispetto a quelli attuati nei mesi precedenti
Le imprese continuano a segnalare
difficoltà di accesso al credito, anche se
le rilevazioni più recenti indicano che la
restrizione dei criteri di offerta dei prestiti,
pur protaendosi, sarebbe in via di
attenuazione
(Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, n. 62, Appendice Statistica, ottobre 2010, p. 42)
7
Dal leverage al credit crunch: il mercato interbancario
La recente crisi finanziaria ha influenzato significativamente il mercatointerbancario
Crisi di liquidità o crisi di fiducia?
Una ragionevole proxy può essere rappresentata dall’andamento della curvadei CDS, a conferma della misura dell’incremento del cost of funding che ha riguardato il settore
Altri fattori che influenzano la corrente situazione di mercato
(a) Deterioramento dei fondamentali economici
(b) Revisione dei giudizi espressi dalle agenzie di rating
(c) crisi dei monoline insurers
Tuttavia, nonostante l’estrema complessità della corrente situazione di
mercato, la domanda di infrastrutture a livello mondiale (ed il loro
finanziamento mediante ricorso a tecniche di finanza di progetto) rimane
sostenuta
Moderate prospettive di crescita, in particolar modo nel settore delle energie
rinnovabili e del PPP sembrano prospettarsi per il prossimo futuro
S&P afferma che “the stability that typifies project finance around the world
has remained eminent so far...even through the credit market tourmoil”
La curva dei CDS sembra orientata a ritornare su valori più equilibrati
Tuttavia, la lezione appresa e le condizioni di contorno tenderanno ad
influenzare la strutturazione dei deal, in termini di size, tenor e coerenza dei
risk mitigant
2. Struttura ed
articolazione delle fonti
finanziarie
9
La struttura contrattuale: ATI verticale e flusso dei pagamenti
Finanziare nuovi progetti: strumenti e risorse
CDP S.p.A.
Banche
e
sistema
finanziario
Progetto
Decreto
Anti-crisi
Garanzie
Finanziarie
Smobilizzo
dei crediti
vs. la PA
Estensione
delle
competenze
FRIS
FGOP
DL 29 novembre 2008,
n. 185, art. 22
Accordo
SACE-ABI
19.10.09
Global
Loans
Individual
Loans
Intermediated
Loans
Equity
investor
Operatori
industriali
10
L’espressione bancabilità (bankability) indica – in relazione ad una specifica iniziativa
economica – il riscontro di quelle caratteristiche di (a) convenienza economica e (b)
sostenibilità finanziaria che evidenziano un rapporto rischio/rendimento astrattamente
accettabile per i soggetti finanziatori e coerente con i parametri pro tempore correnti.
Per determinare la bancabilità di un progetto, stanti le peculiari caratteristiche della tecnica
della finanza di progetto, è necessario lo svolgimento di una serie di attività che partendo
dall’analisi e allocazione dei rischi fino alla costituzione delle garanzie (dirette ed indirette),
abbracciano la strutturazione finanziaria e la definizione dei contratti commerciali tra i
soggetti che partecipano al progetto. L’insieme di tali attività consente di determinare un
quadro di stabilità e coesione nell’ambito del quale i fondamentali economici dell’iniziativa e
la sua struttura finanziaria possono esprimere valori di equilibrio in una prospettiva di lungo
periodo.
La sostenibilità finanziaria rappresenta uno degli elementi considerati da parte del settore
finanziario al fine di valutare l’adeguatezza della struttura finanziaria complessiva di
un’iniziativa economica e/o di uno specifico progetto nella prospettiva del reperimento di fonti
di debito a sostegno degli investimenti. In tale accezione la sostenibilità finanziaria
costituisce uno degli elementi della bancabilità ed esprime l’attitudine di un progetto ad
essere finanziato secondo una determinata struttura finanziaria ed in funzione di una data
allocazione dei rischi.
I principali indicatori di sintesi utilizzati per misurare la sostenibilità finanziaria sono
rappresentati dal Debt Service Cover Ratio (DSCR) e dal Loan Life Cover Ratio (LLCR).
La bancabilità
Analisi ed allocazione dei rischi
Rischi
Allocazione
Quantificazione
Revisione
struttura
finanziaria
Proiezione
dei flussi di
cassa aMLT
identificazione
Norme e contratti
Assicurazioni
Garanzie
Regole di esperienza
Benchmarks
Due diligence e relazioni peritali
Legerage / tenor
Documentazione
covenants
Base case
Sensitivities
Non una semplice
matrice
Ma una delicata
combinazione di
elementi quantitativi
(leverage, base case,
analisi di sensitività)
e qualititaivi
(normativa, contratti,
tipologia di asset) Ratio
soddisfacenti
SI
NO
12
Costruzione
Matrice Rischi
Analisi dei
fondamentali
del progetto
Ipotesi di
allocazione
dei rischi
Analisi di
sensitività
Flussi di
cassa attesi
(caso base)
IRR - ROEVolume massimo
debito sostenibile
Rapporto di leveraged
(Debt/Equity)
Mezzi propri
necessari
Rapporto di
copertura servizio del
debito (DSCR)
Matrice dei
Rischi
Compendio analitico dei diversi rischi dell’iniziativa economica, con
ponderazione del relativo impatto (magnitudo/probabilità) e criteri di allocazione
in capo ai diversi attori del progetto (controparti pubbliche, commerciali,
finanziarie ed assicurative)
Determinazione della leva finanziaria e sostenibilità del debito
13
(a) Tendenza alla riduzione della durata media del
debito (finalizzata a contenere il cost of funding)
Ø Profili di rimborso balloon e mini-perm
Ø Gestione del rischio di rifinanziamento
(b) Riduzione della leva finanziaria
Ø Riflessi sulle attese di rendimento degli
sponsor
Ø Esigenze addizionali di capitale
eventualmente assorbibili da parte di
operatori di private equity e fondi
specializzati nel finanziamento delle
infrastrutture
(c) Meccanismi di cash sweep
(d) Negoziazione dei ratio finanziari (DSCR) e ruolo
delle riserve di cassa
Strumenti contrattuali e forme di mitigazione del rischio
Forme di mitigazione del rischio
Ridurre la durata media del debito
Riduzione leva finanziaria
Cash sweep
Sponsor support
14
Stabilità dei cash flow e richieste dei finanziatori
• Annual Debt Service Cover Ratio (ADSCR)
• Loan Life Cover Ratio (LLCR)
• Project Life Cover Ratio (PLCR)
• Debt/Equity Ratios
• Coda adeguata del periodo di incentivazione (nel caso di tariffe incentivanti)
• Analisi di sensitività e stress tests
• Disegno del profili di rimborso (sculpted, miniperm, balloon, bullet, cash sweep
adjustment)
• Ruolo delle riserve (Debt Service Reserve Account; Maintanance Reserve
Account…)
Strumenti contrattuali e forme di mitigazione del rischio
15
Struttura tipica (con SPV)
Soci
SPVBANCA Finanziamento
Servizio del debito
Contratto di capitalizzazione
EPC
Contractor
O&M
Operator
GSE
Conto Energia
Contratto O&MContratto EPC
Contratto di finanziamento
Atti di garanzia
3. Il Contratto di
finanziamento
17
Il contratto di finanziamento: caratteristiche di struttura
CO NTENUTI E STRUTTURA
Comparizione
Premesse
Interpretazione e definizioni
Descrizione delle linee di credito
Clausola di scopo
Condizioni sospensive e modalità di utilizzo
Rimborso (anche anticipato, volontario, obbligatorio)
Tasso, periodi di interessi e pagamenti
Dichiarazioni e garanzie (representation & warranties)
Impegni (covenant)
Eventi rilevanti (event of default)
Rimedi
Set di pattuizioni tendenzialmente usuale quanto
a:
Condizioni sospensive (conditions
precedent);
dichiarazioni e garanzie (representation &
warranties);
forme accessorie di tutela del credito
(covenants);
tutte in ogni caso rilevanti (in caso di
violazione) al fine dell’azionabilità dei
rimedi contrattuali (revoca, recesso,
risoluzione);
Clausola di scopo (purpose) e vincolo di
destinazione in connessione con gli utilizzi delle
somme mutuate;
“Cascata dei pagamenti”;
Profilo di rimborso della sorte capitale (e
pagamento interessi) disegnato sulle specifiche
economie del progetto e sul profilo di generazione
dei cash flow;
18
Il contratto di finanziamento : i soggetti finanziatori
Organizzazione del finanziamento
Fase 1. Mandato di Arranging: incarico conferito in
favore di uno o più finanziatori, da parte dello Sponsor, a
strutturare e gestire il finanziamento.
Obbligazione di mezzo e non di risultato (ossia con
assenza di impegno finanziario).
Eccezioni: mandato con garanzia di underwriting, ossia
di sottoscrizione a fermo del finanziamento.
Fase 2. Attività di sindacazione: compartecipazione
al finanziamento di più finanziatori, pro quota e senza
vincolo di solidarietà.
Fase 3. Incarico alla Banca Agente: mandato, con
rappresentanza, conferito dai Lenders, finalizzato al
compimento di tutte le azioni di gestione del
finanziamento.
Ruolo della Banca Agente:
gestisce il flusso dei fondi erogati dai
Lenders alla SPV e riceve i pagamenti dalla
SPV e li distribuisce ai Lenders pro-quota
riceve ogni comunicazione dalla SPV (incluse
le richieste di utilizzo) e trasmette alla SPV
ogni comunicazione per conto dei Lenders
raccoglie e verifica il soddisfacimento delle
conditions precedent previste nel Contratto di
Finanziamento
esercita tutti i diritti e facoltà spettanti ai
Lenders ai sensi del Contratto di
Finanziamento (a seconda dei casi,
autonomamente, o su conforme istruzione di
una maggioranza dei Lenders).
19
Il contratto di finanziamento: le linee di credito
Strutturazione del finanziamento in
più linee di credito
Linea Base
Linea Iva
Linea Stand-by (eventuale)
Scopo delle Linee di Credito:
Linea Base: destinata a finanziare i costi di progetto
previsti nel budget iniziale.
Si noti che nelle strutture multi-borrower (o multi-impianto)
la Linea Base può essere articolata in più distinte facilities.
Esempio: Linea Base A destinata a finanziare l’Impianto A o
il Borrower A, Linea Base B destinata a finanziare l’Impianto
B o il Borrower B.
Linea IVA: destinata al finanziamento dei costi per
l’imposta sul valore aggiunto.
Si noti che di norma la Linea Iva ha un termine di scadenza
più breve, legato alla possibilità di ottenere il rimborso
dell’IVA pagata all’EPC ovvero di portare questa in
compensazione rispetto all’IVA da versare all’AE durante la
fase operativa del Progetto.
Linea Stand-by (eventuale): destinata al finanziamento
degli extra costi di costruzione, non previsti nel budget
iniziale.
20
Il contratto di finanziamento: condizioni sospensive
Condizioni sospensive
Alla stipula (extra contrattuali)
Alla prima erogazione
A ciascuna erogazione successiva alla
prima
Permessi
Assicurazioni
Sufficienza dei fondi (“chiusura” della struttura finanziaria)
Studi di fattibilità, relazioni peritali (due diligence report),
ecc.
In operazioni “sindacate”, competenza in merito alla
verifica dell’avveramento delle condizioni sospensive
riservato a:
Ciascuna banca individualmente (inusuale)
Banche di maggioranza
Banca Agente (usuale)
profili di responsabilità
assenza di diritti di veto individuali sulle CP’s
long stop date?
21
Il contratto di finanziamento: il rimborso
Le differenti forme di rimborso del
finanziamento
Ordinario: in rate di ammortamento
(normalmente semestrali) ovvero,
comunemente per la Linea IVA, bullet
alla scadenza.
Anticipato facoltativo: per decisione
del Borrower.
Anticipato obbligatorio: per un
obbligo specifico previsto dal Contratto
di Finanziamento.
Rimborso Anticipato Facoltativo
Presupposti temporali:
in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi (per
evitare l’addebito di breakage costs),
decorsi 18 mesi e un giorno dalla data di stipula (per
ragioni fiscali legate all’imposta sostitutiva ex Art. 15 e ss.
DPR 601/1973) (sempre meno frequente nella prassi per
effetto dei più recenti orientamenti in tema di estinzione
anticipata del mutuo) (*)
Oneri:
addebito dei breakage costs (in caso di non
coincidenza temporale con una Data di Pagemento
Interessi), intesi come la perdita eventualmente subita
da ciascun Lender in relazione al mancato
percepimento dell’interesse dovuto dal Borrower,
qualora non compensato dal reimpiego dei fondi ricevuti
in anticipo.
(*) vedasi, inter alia, Circolare Agenzia Territorio n. 6/T del 14 giugno
2007.
22
Il contratto di finanziamento: il rimborso (segue da slide
precedente)
Le differenti forme di rimborso del
finanziamento
Ordinario: in rate di ammortamento
(normalmente semestrali) ovvero,
comunemente per la Linea IVA, bullet
alla scadenza.
Anticipato facoltativo: per decisione
del Borrower.
Anticipato obbligatorio: per un
obbligo specifico previsto dal Contratto
di Finanziamento
Rimborso Anticipato Facolativo
Ulteriori condizioni:
Importo oggetto di rimborso non inferiore a un determinato
ammontare (e.g. € 100.000,00) e, se superiore, per multipli
di tale ammontare
Imputazione degli importi oggetto di rimborso alla
riduzione delle rate di rimborso della relativa linea di credito
in ordine inverso di scadenza (partendo cioè dalla rata più
lontana nel tempo) o, alternativamente, alla riduzione pro-
quota di tutte le rate di rimborso non ancora scadute
Ulteriori Oneri: non riutilizzabilità degli importi rimborsati
anticipatamente
23
Il contratto di finanziamento: il rimborso (segue da slide
precedente)
Le differenti forme di rimborso del
finanziamento
Ordinario: in rate di ammortamento
(normalmente semestrali) ovvero,
comunemente per la Linea IVA, bullet
alla scadenza.
Anticipato facoltativo: per decisione
del Borrower.
Anticipato obbligatorio: per un
obbligo specifico previsto dal Contratto
di Finanziamento
Rimborso Anticipato Obbligatorio
Presupposti:
Incasso di indennizzi a qualsiasi titolo in relazione al
Progetto (e.g. sequestro / confisca di tutto o parte del
Progetto, annullamento / revoca di permessi, limitazione di
diritti reali) o a valere sui contratti di progetto (inclusi quelli
incassati a seguito di escussione di una garanzia di
progetto)
Incasso di indennizzi assicurativi (ad eccezione di
indennizzi da responsabilità civile pagati a terzi o da
interruzione di attività e perdita di incasso)
Incasso di somme in dipendenza di una cessione di
assets di proprietà del Borrower
Diminuzione del valore dei parametri finanziari
(solitamente l’LLCR) al di sotto una determinata soglia che
però non sia tale da configurare un event of default (il cd.
cash sweep mechanism)
24
Il contratto di finanziamento: la cancellazione
Le differenti forme di cancellazione
Facoltativa: rinuncia, integrale o
parziale, di una o più linee di credito,
per decisione del Borrower.
Automatica (generale): relativamente
alle somme messe a disposizione e
non utilizzate allo spirare dell’ultimo
giorno del relativo periodo di
disponibilità.
Automatica (eventuale): in
dipendenza del verificarsi di
determinati eventi.
Cancellazione Facoltativa
Condizioni:
Preavviso, penali (non sempre previste);
Evidenza alla banca agente di disporre di fondi sufficienti
per completare il Progetto (fondamentale in un
finanziamento secondo la tecnica del project finance).
Cancellazione Automatica (eventuale)
Di frequente utilizzo nell’ambito dei finanziamenti per la
realizzazione di impianti fotovoltaici al fine di assicurare il
ripristino dei parametri finanziari nelle ipotesi di mancato
ottenimento di una determinata tariffa.
25
Il contratto di finanziamento: il tasso di interesse
Composizione del tasso di
interesse sugli utilizzi
Tasso di Riferimento + Margine
Tipologie di tassi di riferimento
A tasso variabile: nella prassi,
l’EURIBOR per depositi in Euro, di
durata pari a quella del relativo
Periodo di Interessi, quotato sui circuiti
internazionali di comunicazione
finanziaria.
A tasso fisso (poco frequente)
Margine
Determinato sulla base della capacità
creditizia del borrower. Può subire
variazioni sia durante le fasi dello
sviluppo del progetto (più alto durante
la costruzione), sia in relazione
all’andamento dei parametri finanziari.
Periodo di Interessi
Trattasi del periodo temporale lungo l’arco del quale sono
computati gli interessi sugli utilizzi del finanziamento.
Durata di ciascun Periodo di Interesse
Nella prassi, pari a 3 o a 6 mesi
Scadenze per il pagamento degli interessi
Sono fissate alla fine di ciascun Periodo di Interesse.
Interessi di mora
Decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna
intimazione né costituzione in mora, per ciascun giorno di
ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza originaria ad
un tasso maggiorato (di norma dell’1% o del 2%) rispetto al
tasso di interesse a valere sugli utilizzi.
26
Il contratto di finanziamento: dichiarazioni e garanzie
complementari
Dichiarazioni e garanzie
Contenuti
Scopo
Definizione del perimetro
Momento della dichiarazione
legittimità, validità ed efficacia dei contratti di progetto
ottenimento (e sussistenza) dei permessi
assenza di contenzioso pendente (o minacciato)
assenza di gravami (o diritti di terzi) sui siti ove è destinato
ad essere realizzato il progetto
sussistenza delle rilevanti polizze assicurative
compatibilità ambientale
Green procurement
Requisiti specifici richiesti da agenzie multilaterali
(es. finanza BEI)
profili di environmental liability
Ripetizione (su base specifica vs. “evergreen”)
27
Il contratto di finanziamento: covenant complementari
Covenant
Contenuti
Scopo
Definizione del perimetro
Tempistica
Modifiche alla progettazione/esecuzione subordinate al
consenso delle banche
Gradimento/Controllo delle banche sul contenuto (e
l’esecuzione) dei contratti di progetto
controllo sulle modifiche contrattuali
“facoltà riservate”
Monitoraggio (e controllo) sugli investimenti
Limitazione alla capacità di indebitamento
No asset disposals
Negative pledge
Parametri finanziari (financial ratios) specifici
Impegni di informativa
Impegni a rispettare la cascata dei pagamenti e i vincoli
alle distribuzioni
Impegni legati alla conclusione delle Convenzioni con il
GSE (relativo a progetti FV)
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Il contratto di finanziamento: parametri finanziari
Financial ratio
DSCR
LLCR
ICR
In caso di multiasset: definizione del
perimetro
Oltre agli usuali indicatori di redditività/solidità patrimoniale, sono usualmente
calcolati i cosiddetti Ratio Finanziari ovvero indicatori che mettono a confronto i
Cash Flow con il servizio del debito. In particolare questi ratios si dividono in:
DSCR (Debt Service Cover Ratio) = rapporto periodo per periodo tra il cash
flow disponibile per il servizio del debito ed il servizio del debito stesso;
LLCR (Loan Life Cover Ratio) = rapporto tra il valore attuale dei cash flow
futuri dal periodo in esame fino all’ultimo periodo di rimborso totale dei
finanziamenti ed il debito residuo nel periodo in esame.
ICR (Interest Cover Ratio) = con riferimento ad un periodo di calcolo, il
rapporto tra (a) il reddito di gestione netto; e (b) gli interessi netti
Misurati sulla base dei discounted cash flow ovvero del net present value
(“NPV”)
Ricorso al parametro del NPV per il calcolo del Loan Life Cover Ratio
(“LLCR”) e del Project Life Cover Ratio (“PLCR”)
Valori dipendenti dall’effettivo profilo di rischio del progetto come risultante
dal processo (iterativo) di dimensionamento del debito a fronte di un quadro
di allocazione dei rischi coerente con i correnti parametri di bancabilità.
In ogni caso:
LLCR > 1 per consentire il rimborso (capitale e interessi) secondo
le scadenze contrattuali
PLCR > 1 per consentire il rimborso (capitale e interessi) entro la
vita utile del progetto
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Il contrato di finanziamento: event of default
Event of Default
Definizione
Scopo
Descrizione del perimetro di rilevanza
Cure period, threshold, materiality
Long stop date per il completamento del progetto
Violazione delle “dichiarazioni e garanzie”
(Representation & Warranties)
Violazione degli “obblighi accessori” (Covenants)
[mancato ottenimento], revoca, decadenza dei
permessi
Rischi “politici” (espropriazione, nazionalizzazione,
ecc. del Progetto)
inadeguatezza della copertura assicurativa e/o
costi di ripristino/sostituzione con altri prodotti
assicurativi non compatibili con le economie del
Progetto
Modifiche sopravvenute alla legge sulla tariffa
incentivante (relativo a progetti FV)
Inadempimento Convenzioni GSE (progetti FV)
4. I rimedi
31
I rimedi
I rimedi
Recesso
Decadenza dal beneficio del
termine
Risoluzione per inadempimento
imputabile
Condizione risolutiva
Escussione delle garanzie
art. 1373 (Recesso unilaterale)
art. 1186 (Decadenza dal termine)
art. 1456 (Clausola risolutiva espressa)
art. 1353 (Contratto condizionale)
5. Forma del contratto e
recenti orientamenti in
tema di nullità
33
Forma del contratto e recenti orientamenti in tema di nullità
Contratti bancari e requisiti di forma
Art. 117 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come
modificato dall’Art. 4 D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141
(TUB)
Conseguenze
Orientamenti e disciplina di vigilanza in materia di
trasparenza
Informativa pre-contrattuale e documento di sintesi
Forma scritta a pena di nullità
Nullità che opera solo a
vantaggio del cliente, rilevabile
d’ufficio dal giudice, ai sensi
dell’art. 127, comma secondo
TUB
Titolo VI, Capo I, del TUB e
Provvedimento Banca d’Italia
del 29 luglio 2009
Gli strumenti di pubblicità pre-
contrattuale (i.e. diritti del cliente,
foglio informativo, copia dello
schema di contratto, documento
di sintesi) non sono obbligatori in
relazione ai contratti che
costituiscono oggetto di
contrattazione con il cliente
34
6. Il rifinanziamento
35
Il Rifinanziamento
Finalità
Art. 120-quater del TUB (Surrogazione nei
contratti di finanziamento – portabilità)
Conseguenze
Consentire al borrower di ristrutturare il
debito esistente contraendo nuovo
indebitamento che presenti caratteristiche
più favorevoli e che permetta di rimborsare
anticipatamente quello esistente
L’esercizio da parte del debitore della
facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202
c.c. non è precluso dalla non esigibilità del
credito o dalla pattuizione di un termine a
favore del creditore
Il Borrower potrà, a prescindere da ogni
diversa pattuizione concordata con i
Lenders, rimborsare anticipatamente il
debito contratto utilizzando, secondo lo
schema e nel rispetto dei requisiti di cui
all’art. 1202 c.c., le somme ricevute a
mutuo da altro creditore, surrogando
quest’ultimo nei diritti del primo creditore
(nonché in tutte le garanzie, personali e
reali, accessorie al credito, per le quali è
previsto uno specifico diritto di
subentro ai sensi del comma 2 dell’art.
102-quater TUB).
Condizioni per la surrogazione volontaria ex art. 1202 c.c.
1. Data certa del mutuo e della quietanza;
2. Indicazione della specifica destinazione delle somme
mutuate nell’atto di mutuo;
3. Dichiarazione del debitore circa la provenienza della
somma impiegata nel pagamento da specificarsi nell’atto
di quietanza.
36
Il Rifinanziamento (continua da slide precedente)
Effetti indesiderati per i Lenders
Nullità di patti idonei a impedire o a
rendere più oneroso l’esercizio della
surrogazione – Criticità
Conseguenze sotto il profilo fallimentare
Ci si pone il dubbio se anche le clausole che
prevedono il differimento del rilascio delle garanzie
che assistono i Lenders in considerazione del rischio
revocatoria (i.e. ultrattività delle garanzie) siano
censurabili sotto tale profilo.
E’ in corso da tempo un dibattito, a livello
giurisprudenziale, circa l’applicabilità dell’art. 65 l. fall.
ai pagamenti effettuati volontariamente dal debitore
in forza di una clausola contrattuale, anteriormente al
termine contrattualmente fissato.
Se è pur vero, da un lato, che:
il creditore rimborsato anticipatamente si vedrebbe
esposto al rischio di declaratoria di inefficacia del
pagamento ove il fallimento intervenisse nei 2 anni
dal pagamento e comunque entro il termine di
scadenza originariamente pattuita;
È anche vero, dall’altro, che:
l’art. 65 l. fall. non dovrebbe trovare applicazione
allorquando il rimborso sia stato effettuato ed il
creditore non sia stato nella condizione di rifiutarlo in
ottemperanza a un obbligo di legge come quello
previsto dall’art. 120-quater del TUB in esame.
37
Il Rifinanziamento (continua da slide precedente)
Effetti indesiderati per i Lenders
Effetti (paradossali) sulle garanzie anche
alla luce di una declaratoria di inefficacia
ex art. 65 l. fall.
Linee interpretative
Tesi estrema
Cass. 22.04.1998 n. 4708
Tesi intermedia
Cass. 18.01.1991 n. 495 e Trib. Verbania
13.08.1999
Potenziale rimedio, passibile tuttavia di
abusi – Rifiuto del pagamento ex art.
1206 c.c.
La declaratoria di inefficacia ex art. 65 l. fall. farebbe
sorgere a carico del creditore rimborsato l’obbligo di
restituire la somma ricevuta ai sensi dell’art. 1202 c.c.
senza che possa avere la possibilità di insinuarsi al
passivo in via privilegiata, essendo le garanzie state
trasferite in capo al creditore surrogato.
I pagamenti garantiti da pegno o ipoteca sarebbero
irrevocabili per il fatto che in tal maniera si
trasformerebbe un credito privilegiato in chirografario
producendosi un effetto ulteriore alla revoca tesa a
tutelare la par condicio creditorum.
La revocabilità del credito assistito da garanzia viene
limitata ai casi in cui la curatela dimostri il danno alla
massa dei creditori, a tutela della par condicio
creditorum.
Il creditore potrebbe rifiutare il pagamento del debitore
invocando il rischio revocatoria (ex art. 65) come
motivo legittimo ai sensi dell’articolo 1206 c.c. (Mora
del Creditore)
7. Il sistema delle garanzie
reali nel project
financing: il security
package
39
Nelle forme di finanziamento ordinario i soggetti finanziatori subordinano la concessione e l’erogazione del
credito alla acquisizione di adeguate garanzie su determinati cespiti o classi di beni aziendali. La finalità è
quella di potervi esercitare rivalsa delle proprie ragioni di credito nell’ipotesi in cui il soggetto debitore si
rivelasse inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento.
L’impianto logico sopra descritto riflette la natura “aggressiva” o “offensiva” delle garanzie, intesa quale
facoltà di disporre del bene oggetto delle garanzie medesime in talune circostanze patologiche del rapporto
creditizio.
L’effettività della tutela che tale impostazione logica implica si fonda su taluni essenziali presupposti,
segnatamente:
(a) la libera circolazione del bene oggetto della garanzia;
(b) una pronta ed agevole determinazione o determinabilità del valore del bene concesso in garanzia;
(c) la possibilità per il creditore garantito dai beni di esercitare i propri diritti
indipendentemente dai diritti di terzi o da caratteristiche particolari dei beni oggetto della garanzia o
della loro destinazione,
Tali presupposti, possono ovviamente ben essere riscontrabili in relazione ad una garanzia costituita
nell’ambito di una operazione di project financing (ad esempio nel caso di pegno costituito su somme di
denaro). Tuttavia la peculiarità dei settori industriali di talune operazioni o il contesto normativo e
regolamentare in cui esse sono sviluppate spesso allontana la posizione del creditore garantito da quella
tradizionalmente riscontrabile nelle operazioni di corporate finance o di asset finance.
In relazione a quanto precede, nelle operazioni di finanza di progetto sembra potersi attribuire (anche con
riferimento alle forme tipiche) una funzione latamente “difensiva” delle garanzie, complementare pertanto a
quella abitualmente riconosciuta a tali negozi giuridici nella prospettiva tradizionale, e tesa a tutelare la
stabilità del progetto e a difenderne i beni da potenziali aggressioni da parte di soggetti terzi.
Il sistema delle garanzie reali nel project financing
40
Secondo la prevalente prassi di mercato, il finanziamento degli investimenti nel settore della
produzione di energia da radiazione solare secondo schemi di finanza di progetto è usualmente
assistito dalle seguenti principali forme tipiche di garanzia:
Pegno sulle partecipazioni (azioni o quote) rappresentanti il capitale sociale della società
finanziata (usualmente costituita quale società di scopo o special purpose vehicle “SPV”);
Ipoteca sul fondo sul quale sarà realizzato il progetto ovvero, ove del caso, sul diritto di
superficie costituito dal proprietario del fondo in favore della SPV;
Privilegio speciale ex art. 46 del d.lgs. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia);
Pegno/cessione in garanzia di crediti vantati verso controparti private in dipendenza dei
principali contratti di progetto;
Cessione in garanzia dei proventi derivanti dal Conto Energia;
Cessione in garanzia dei crediti IVA;
Pegno sul saldo dei conti di progetto;
Appendice di vincolo e/o cessione in garanzia dei crediti inserita nelle polizze assicurative
Il sistema delle garanzie reali nel project financing: forme
tipiche di garanzia
41
Il Contratto di Capitalizzazione
Definizione
Il Contratto di Capitalizzazione è il contratto
mediante il quale gli Sponsor assumono l’obbligo di
versare alla SPV i mezzi propri richiesti nel modello
del Progetto.
Nozione di “mezzi propri” (o equity)
Di norma non coincidente con il solo capitale sociale
della SPV, bensì idonea a ricomprendere, altresì, le
riserve di capitale e il versamento dei finanziamenti
soci (subordinati alle ragioni creditorie dei Lenders).
Finalità degli impegni di
conferimento degli Sponsor
Conferimento Equity up-front per la
copertura di parte dei Costi di Progetto
Copertura eventuale degli extra costi
di progetto (normalmente limitata a un
importo massimo)
Risk mitigation (e.g. nelle operazioni
di finanziamento di progetti FV, si
prevede un obbligo di contribuzione ai
fini del ripristino dei parametri finanziari
in caso di mancato riconoscimento
della tariffa incentivante ovvero in caso
riconoscimento di una tariffa
incentivante di ammontare inferiore
rispetto a quella attesa)
8. Profili fiscali (cenni)
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Cenni sui profili fiscali: imposta sostitutiva sui finanziamenti
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI
Art. 15 e ss. DPR 601/1973
I contratti di finanziamento bancario a medio e
lungo termine (i.e. di durata eccedente i 18
mesi) e le relative garanzie sono soggetti ad
imposta sostitutiva pari allo 0,25 %
dell’ammontare complessivo dei finanziamenti
L’imposta è a carico della Banca (cfr. art. 17,
comma primo), ma la le disposizioni normative
non ne impediscono la rivalsa. Nella prassi
l’imposta viene “traslata”, in forza di specifica
previsione contrattuale, sul soggetto finanziato,
cui viene addebitata in occasione
dell’erogazione del finanziamento
RAPPORTO TRA FINANZIAMENTO ED ATTI
SUCCESSIVI INERENTI
L’imposta sostitutiva “copre” tutte le garanzie (e
gli atti) funzionali al finanziamento, anche non
contestuali e successivi alla sottoscrizione del
contratto
Ambito applicativo
Soggettivo:
-Banche italiane, filiali italiane di banche estere;
banche comunitarie con sede stabile in Italia
-Il regime non trova applicazione laddove il soggetto
erogante non sia un organismo di natura bancaria
Territoriale:
Il contratto deve essere perfezionato in Italia.
L’agevolazione non opera se la documentazione è
perfezionata all’estero, applicandosi in tal caso, le
imposte estere e l’imposta di registro ove la
documentazione contempli la concessione di
garanzie in Italia (cfr. ABI, circolare 40/96)
Oggettivo:
Contratti di finanziamento che abbiano durata
minima formale di 18 mesi. Non rileverebbe la
durata effettiva (Cfr. Agenzia del territorio, 3/T/2001.
L’agevolazione è esclusa se non è stato assunto
alcun impegno in relazione alla durata.
Non decade, invece, in caso di estinzione anticipata.
44
Clausole contrattuali e decadenza dell’agevolazione
Clausole contrattuali
La clausola che consente alla Banca la facoltà di
recesso ad nutum è incompatibile con lo speciale
regime agevolativo
Il recesso della banca in caso di c.d. “event of
default” non determina la decadenza
dell’agevolazione
La restituzione anticipata del finanziamento, anche
se non previsto nel contratto, non determina la
decadenza dell’agevolazione
Cfr. Risoluzione Agenzia del
Territorio 2/T/2003
Cfr. Circolare Agenzia del Territorio
8/T/2002; Risoluzione 1/T/2003
Cfr. ABI, Circolare 3/2007;
Agenzia del Territorio Circolare
6/T/2007; Assonime, Circolare
36/2007
Il Concetto di “finanziamento”
Per “finanziamento” deve intendersi qualsiasi
provvista finanziaria (indipendentemente dalla
circostanza che sia stata erogata in forma di mutuo)
restituibile contrattualmente oltre 18 mesi
Non si ha “finanziamento” quando il
soggetto accreditato non vede ampliata la
propria liquidità ma ottiene soltanto una
dilazione nell’adempiemento del suo
debito (consolidamento/rescheduling).
(Cfr. Cassazione 4611/2002; C.M.
240/T/1999; CM 12/T/2002
45
Il problema del rifinanziamento delle operazioni a BT
Bridge to long term financing
Un recente orientamento ritiene non agevolabile il
finanziamento a ML Termine stipulato per estinguere
il precedente finanziamento a BT (bridge), in quanto
consistente, di fatto, nel ri-scadenziamento delle
obbligazioni che il soggetto finanziato ha già in
essere
Fattispecie esaminata in relazione ad operazioni di
acquisizione di azianda (M&A), con la stipula di un
finanziamento bridge (finanziamento ponte a breve
termine), successivamente sostituito da un
finanziamento a medio/lungo termine, assistito da
garanzie reali
Quid per le operazioni di project financing (bridge to
project)?
Cfr. CTR Lombardia, Sentenza
119 del 5 novembre 2009
46
Avv. Marco Cerritelli, LLM
Avv. Massimiliano Bozza
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