Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evoluzione della normativa...

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Di cosa parleremo?

C’era una volta il segreto bancario

L’attività di controllo del Garante

L’attività ispettiva nel quadro dei poteri istruttori

La collaborazione con la Guardia di finanza

Il ruolo dell’enforcement nel quadro del nuovo regolamento europeo

By PresenterMedia.com

Ispezioni del Garante

#Segreto bancario

Segreto bancario

• Istituto giuridico

L’ordinamento riconosce in linea di principio il segreto bancario e lo configura come “divieto per le banche di rivelare

notizie da esso coperte, fuori da specifiche ipotesi di deroga in cui esse

sono obbligate a fornire informazioni o documenti e a sottostare alle indagini”.

• Interesse protetto

Il segreto non tutela solo interessi privati dei clienti, ma quelli generali inerenti il

sistema economico = Fiducia dei clienti nelle banche

Corte Costituzionale sentenza n. 51 del 1992

Le “deroghe al segreto”

La riservatezza dei dati bancari dipende solo dalla legge sulla privacy?

La nozione di dato personale è applicabile anche ai dati bancari delle persone fisiche (dall’entrata in vigore del Dl 6 dicembre 2011, n. 2011, i dati relativi alle persone giuridiche, enti e associazioni sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina)

Tutela del segreto bancario e protezione dei dati personali rimangono però distinte

La compressione del c.d. segreto bancario incontra dei limiti?

L’ingresso nel nostro ordinamento della disciplina sulla protezione dei dati personali impone di rivedere l’approccio della Corte Costituzionale secondo la quale: “alla riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale, poiché

alla base del segreto bancario non ci sono valori della persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni economiche e interessi patrimoniali, ai

quali, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quel paradigma non è applicabile.”

Il segreto bancario non è quindi comprimibile, fermi restando la valutazione di altri aspetti, oltre il limite del rispetto delle regole della protezione dei dati personali.

Ma concretamente ha ancora senso parlare di segreto?

Segreto è un fatto o un’informazione conosciuta da pochi e che non deve essere divulgata (*)

Banca Gruppo Circuito

interbancario Circuito vigilanza

Deroghe

(*) Def. Dizionario della lingua italiana Sabatini-Coletti

La tracciabilità degli accessi ai dati bancari

I provvedimenti dell’Autorità

Provvedimento generale del 12

maggio 2011

Oggetto: prescrizioni in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuate dai dipendenti di istituti di credito (sia quelle che comportano movimentazione di denaro, sia quelle di sola consultazione, c.d. inquiry). Termine: 30 mesi da pubblicazione provv edimento su gazzetta ufficiale (3 dicembre 2013)

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla 'tracciabilità' delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte. Proroga termine: + 6 mesi ( 3 giugno 2014)

Provvedimento 18

luglio 2013

12

Il metodo

Problema:

• Dati conservati nei data base di alcune banche erano stati oggetto di indebito accesso da parte di alcuni dipendenti che li hanno comunicati a terzi che li hanno utilizzati per scopi personali (separazioni giudiziali, procedure esecutive, pignoramenti presso terzi, ecc)

Soluzione:

• Accertamenti e provvedimenti del Garante che hanno portato al provvedimento sulla tracciabilità delle operazioni bancarie

Misure necessarie:

Prescrizioni

Definizione del ruolo dell’outsourcer a cui è

affidata la gestione dei dati bancari

Tracciamento delle operazioni di

accesso ai dati bancari effettuata da un incaricato

Conservazione dei log per almeno 24 mesi dalla data di

registrazione dell'operazione

Implementazione di alert che individuino

comportamenti anomali o a rischio

Audit interno

Introduzione

Nell’ambito della disciplina sulla protezione dei dati personali, quella relativa alle ispezioni e alle sanzioni è la parte che ha subìto nel tempo i cambiamenti più rilevanti.

Come viene utilizzato lo strumento ispettivo dal Garante?

Linee di attività

Attività di controllo

effettuata anche

mediante accessi, di

natura ispettiva, alle

banche dati

Prescrizioni di

misure necessarie e

opportune/ blocchi

o divieti

Preventiva

Successiva

Attività di indirizzo per mezzo dei pareri, di

provvedimenti generali e linee guida

Attività di controllo e provvedimenti generali

Ispezioni Fase istruttoria

(ante)

Attività provvedimentale

Fase di vigilanza

(post) Ispezioni

L’attività istruttoria

Gli strumenti per lo svolgimento delle istruttorie del Garante sono sostanzialmente due:

l’ispezione che prevede l’intervento, presso la sede ove si svolge il trattamento, di funzionari

dell’Autorità appositamente incaricati di acquisire informazioni o documenti e/o di effettuare gli

accessi alle banche dati;

la richiesta di informazioni che si concretizza nell’inviare una missiva con la quale si richiede al

titolare del trattamento la trasmissione di documenti, ovvero la comunicazione, in forma

scritta, di dati, notizie, informazioni o altri elementi suscettibili di valutazione.

I compiti

controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile

esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi

prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti

vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco

promuovere la sottoscrizione di codici deontologici

segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi

Input dell’attività ispettiva

(richieste informali di controllo a fronte delle quali può essere avviata un’istruttoria preliminare)

(richiesta circostanziata di intervento del Garante in relazione ad una violazione della normativa. Comporta

l’apertura di un’istruttoria preliminare)

(attraverso i quali si fanno valere i diritti di cui all’art. 7; 60 giorni per la decisione)

(diretta conoscenza, notizie stampa, Internet, programmi ecc.)

Segnalazioni

Reclami

Ricorsi

Di iniziativa

20

• Il Garante determina semestralmente la programmazione ispettiva indicando ambiti di intervento e obiettivi numerici del controllo

• La programmazione tiene conto anche delle attività che possono essere delegate alla Guardia di finanza

La programmazione delle ispezioni di iniziativa

La collaborazione con la G di F.

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Il protocollo prevede che la G. di F. collabori con il Garante attraverso:

il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare

l’assistenza nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria

la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni e verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento

lo sviluppo di attività delegate per l’accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa

la contestazione diretta delle sanzioni amministrative rilevate nell’ambito delle attività delegate

Il protocollo d’intesa

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Il team ispettivo

2013

La nuova regolamentazione europea

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea (art. 8)

Direttive privacy

Trattato sul funzionamento dell’U.E.

(TFUE- art. 16)

Fonti del diritto dell’unione in materia di privacy

Gli strumenti legislativi comunitari

Il regolamento ha portata generale. Esso è

obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta

per quanto riguarda il risultato da raggiungere,

salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla

forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se

designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei

confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

La soluzione scelta

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Regolamento

Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE).

Direttiva

Premessa

Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone fisiche in tutta l’Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che:

garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese

offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di azionabilità dei diritti

definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento

assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali

assicuri sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri

assicuri una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri

I principi di fondo

Continuità

• La trasparenza – informativa

• Il consenso (e i casi di esclusione)

• Le misure di sicurezza

• I codici di condotta

Novità

• Il diritto alla portabilità dei dati

• Le nuove definizioni (profilazione, dati genetici e biometrici)

• I data breach

• La Valutazione di impatto per trattamenti che presentano rischi specifici e la consultazione preventiva

• Registro delle attività di trattamento

• Il Privacy officer

• Certificazione

• Comitato europeo per la protezione dei dati personali e meccanismo di “Coerenza”

• Abolizione della notificazione

Obiettivo?

Domande?