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Stefano Forti – CTR Emissioni Industriali
ARPA Emilia Romagna - Sezione Provinciale di Modena
Impianti a Combustione:Aspetti Autorizzativi Specifici
“Impianti a biomasse in Emilia Romagna:
Aspetti Autorizzativi e di Controllo”
Bologna, 1 - 2 ottobre 2013
Gli argomenti della presentazione- Introduzione sull’inquadramento
normativo: la nozione di “combustibile” Biogas/Biomassa e le norme sulle emissioni in atmosfera
- Saldo Emissivo ZERO e Abaco per la valutazione preliminare impatti PM10 e NOx
- Il Piano di monitoraggio odori (BIOGAS).
L’inquadramentonormativo
NORME CHE……..-regolamentano il percorso Autorizzativo-regolamentano la Localizzazione-regolamentano la qualifica di “Combustibile” per Biomasse e Biogas prodotto-regolamentano le Prescrizioni e i Limiti Emissivi
Inquadramento normativoGli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili sono soggetti a normative che regolamentano il percorso Autorizzativo:
DLgs 387/03 art.12 (Autorizzazione Unica)
DM 10/09/2010 Linee guida per l’Autorizzazione degli impianti
a fonti rinnovabili
DLgs 28 del 03/03/2011Promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili
Inquadramento normativoGli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili sono soggetti a normative che regolamentano il percorso Autorizzativo:
Le norme che regolamentano le emissioni in atmosfera orientano ipropri limiti e prescrizioni in funzione della potenza nominaletermica dell’impianto di produzione di energia
(e NON della potenza erogata);
Il dlgs 152/06, art. 268, prevede le seguenti definizioni:
hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione:“prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato edella portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto dicombustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in
Watt termici o suoi multipli”;
Energia termica/elettrica MWth MWe
MWe = Potenza ErogataMWth = Contenuta nel combustibile
Inquadramento normativoGli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili sono soggetti a normative che regolamentano la Localizzazione:
Biogas: Prescrizioni (Cap.3 lettera G) a)
(DGR 1495/2011, 1496/2011)
- Piano di monitoraggio emissioni odorigene
Biomasse: Prescrizioni (Cap.4 lettera E) a)(DGR 335/2011, DGR 855/2012, DGR 362/2012)
- Assicurare un saldo ALMENO pari a ZERO nelle zone rosse, arancio e gialle per PM10 e NOx e valutazione preliminare nelle aree verdi
Inquadramento normativoGli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili sono soggetti a normative che regolamentano le condizioni affinchè biogas/biomasse siano considerato un “combustibile” giuridicamente riconosciuto.
DLgs. 152/06, Art. 268 - Definizioni
ff) impianto di combustione:
qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto
Inquadramento normativoGli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili sono soggetti a normative che regolamentano le condizioni affinchè biogas/biomasse siano considerato un “combustibile” giuridicamente riconosciuto.
DLgs 152/2006 e ss.mm.Parte V, Titolo III: Combustibili
Art. 293: combustibili consentiti
Negli impianti disciplinati dal titolo I e daltitolo II, inclusi gli impianti termici civili dipotenza termica inferiore al valore disoglia, possono essere utilizzatiesclusivamente i combustibili previsti pertali categorie di impianti dall'Allegato X
alle condizioni ivi previste.
Inquadramento normativo
Art. 293: combustibili consentitiInquadramento normativo
E’ soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di
materiali e sostanze che
non sono conformi all'allegato X o che
comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
La BIOMASSA è un combustibile sesono soddisfatte le prescrizioni specifiche riportate:
Tipologia e provenienza
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.
La BIOMASSA è un combustibile sesono soddisfatte le prescrizioni specifiche riportate:
Tipologia e provenienza
1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione (lettera a) o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto (lettere b, c) la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente Parte quinta é subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i SOTTOPRODOTTI dalla Parte quarta del DLgs 152/2006 e ss.mm..
La BIOMASSA è un combustibile sesono soddisfatte le prescrizioni specifiche riportate:
Definizione di BIOMASSA
come definite dal D.Lgs.387/2003(aggiornato con il D.Lgs.28/2011)
art.2 lett.e) : “ la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (sostanze vegetali ed animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,comprese la pesca e l’acquacoltura,gli sfalci e le potature del verde pubblico e privato,nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”
come definita da DLgs 152/06 ss.mm.Nella parte IV e nella parte V del Codice
ambientale DLgs. 152/2006 non esiste la definizione di BIOMASSA
Ci sono, però, Biomasse aventi lo status giuridico di Combustibile, Biomasse nei CER, Biomasse tra le esclusioni dal regime rifiuti, Biomasse nei
rifiuti che cessano di essere tali e potenzialmente tra i sottoprodotti.
Definizione di BIOMASSA
Combustibile
Materiale non definito
combustibile
Impianto di: combustione
(turbina, motore, bruciatore, ecc.)
Impianto di:incenerimento,
coincenerimento, recupero energetico da
rifiuti, trattamento termico rifiuti (turbina,
motore, bruciatore, ecc.)
Inquadramento normativoGli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili sono soggetti a normative che ne regolamentano le prescrizioni tecniche, gestionali, i monitoraggi ed i limiti di emissione.
Gli Impianti di combustione a BIOMASSA e BIOGAS sono soggetti al TITOLO I, parte V del DLgs 152/06
Art. 272: Non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività della parte I dell'Allegato IV.
(impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti)
Art. 272: Impianti e Attività in derogabb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i
gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominalepari o inferiore a 1 MW, alimentati a BIOMASSE di cui all'allegato X, e ………
ee) Impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a BIOGAS di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
Gli impianti a biomassa e biogas devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti
per l'uso di tali combustibili nella parte III, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto o i
valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti dai piani e programmi di
qualità dell’aria o normative regionali.
Quindi per questi impianti si applicano le prescrizioni connesse al tipo di combustibile ed i valori limite di
emissione previsti dalle norme regionali
(DGR 1496/2011 motori biogas – DGR 335/2011 motori biomasse liquide – DGR 855/2012 biomasse)
Art. 272: Impianti e Attività in deroga
Autorizzazione alle Emissioni
Al superamento delle soglie previste per impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti (parte I
dell'Allegato IV) subentra l’obbligo di acquisire Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera
Art. 272 c.2: Autorizzazione a carattere generale (AVG) regolamentata dalla DGR 2236/2009 e ss.mm.:
- DGR 1496/2011: motori a biogas (≤ 10MW)
- DGR 335/2011: motori a biomasse liquide (≤ 10MW)
- DGR 855/2012: impianti combust. biomasse (≤ 10MW)
Art. 269: Autorizzazione ordinaria
Art. 272: Impianti e Attività in deroga
Al fine di stabilire le soglie di produzione e consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
La DAL 51/2011 introduce l’obbligo di assicurare un saldo ALMENO pari a ZERO nelle zone
comunali rosse, arancio e gialle per PM10 e NOx o una valutazione preliminare nelle altre aree.
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
L’obbligo del saldo emissivo ZERO sussiste per gli impianti di produzione energia da biomasse
SUPERIORI a 250kWt
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
Per definire il saldo emissivo dell’impianto oggetto di valutazione vanno quantificate tre componenti:
1) emissioni generate dall’impianto che si intende realizzare comprensive di quelle derivanti dal trasporto delle biomasse;
2) emissioni provenienti da eventuali impianti che vengono sostituiti dall’impianto a biomasse;
3) emissioni risparmiate attraverso la realizzazione di misure integrate individuate nell’area di riferimento.
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOxLe compensazioni relative alla produzione e immissione in rete di energia elettrica (tramite l’impianto di combustione o altri, ad esempio:
fotovoltaico).
Le compensazioni relative alla produzione e autoconsumo di energia elettrica per
raffrescamento o altri usi interni (tramite l’impianto di combustione o altri, ad esempio:
fotovoltaico).
SONO CONTRIBUTI PERTINENTI?
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
Si ritiene inverosimile che il mancato acquisto o l’immissione in rete di energia elettrica si rifletta in un beneficio emissivo locale, così come invece richiesto dalle norme regionali. Pertanto, in considerazione del concetto di “compensazione a livello locale” e della ragionevole impossibilità di dimostrare e garantire che il mancato acquisto o la disponibilità in rete di energia elettrica si rifletta in “uno spegnimento o riduzione di sorgenti emissive preesistenti, localizzate in via prioritaria nella medesima area comunale o in alternativa nelle aree contigue ricadenti in altri Comuni”, TALI CONTRIBUTI NON SI RITENGONO PERTINENTI
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
Emissioni esistenti
Priorità ai dati misurati o provenienti da Sistemi di Misura in Continuo; in caso di indisponibilità di tali dati,
il proponente dovrà concordare con AC le modalità di stima (fattori di emissione, dati progettuali, ecc.)
Emissioni esistenti già autorizzate e funzionanti, sono da considerare a pieno
titolo nel computo emissivo.
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
Emissioni esistentiNel caso di emissioni esistenti autorizzate ma non ancora realizzate o funzionanti, le emissioni che si portano a compensazione risultano “fittizie”;
in tal caso, per garantire la effettiva compensazione, è opportuno valutare se il funzionamento e la messa a regime di queste emissioni debba avvenire prima di quella dell’impianto di produzione energia.
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOxEnergia termica fornita all’esterno
Il contributo è pertinente qualora la fornitura e l’uso venga effettuato a livello locale così come inteso dalle normative
regionali, e se sostitutivo di impianti esistenti.E’ necessario che vengano forniti adeguati supporti per ritenere “ragionevolmente certa” la realizzazione delle opere che consentono tale compensazione. La DGR 362/2012 prevede che “copia di eventuali accordi stipulati con le amministrazioni comunali e provinciali o con altri soggetti pubblici o privati deve essere allegato all’atto autorizzativo o ai provvedimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente”.
Accordi non documentati NON possono essere presi in considerazione nel computo emissivo.
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
Emissioni generate dal trasporto delle Biomasse
Le emissioni in atmosfera determinate dal trasporto delle biomasse sono da considerarsi parte integrante del computo emissivo qualora la lunghezza del percorso dal punto di produzione delle biomasse all’impianto superi i 70 km. In questo caso le emissioni devono essere quantificate attraverso la seguente metodologia, basata sui metodi di stima ed i fattori di emissione EMEP/CORINAIR1.
L’approvvigionamento DEVE essere documentato
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOxEmissioni generate dal nuovo impianto
Sono calcolate sulla base di:- Portata di emissione (Nmc/h)- Concentrazione degli inquinanti in emissione (mg/Nmc)- Ore/anno di funzionamento.
I parametri utilizzati sono quelli caratteristici dell’impianto e del processo produttivo in esame definiti in fase di progettazione e deve
esserne documentata la provenienza e l’attendibilità per il caso specifico (autocontrolli su impianti simili, certificazioni del
costruttore, ecc.).
Per il parametro PM10 occorre utilizzare un fattore di conversione rispetto alla concentrazione di polveri totali, che nel caso di impianti
per la combustione di biomasse si assume pari a 0,7.
Saldo Emissivo ZERO per PM10 e NOx
Valutazione preliminare dell’impatto sulla qualità dell’aria (Aree verdi)
E’ una procedura semplificata per il calcolo del contributo dell’impianto. Lo strumento è costituito da un abaco che, attraverso l’inserimento di poche informazioni, effettua una prima valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria nell’area di realizzazione del nuovo impianto (1Km2) e nella zona limitrofa (4Km2). Esso valuta il rischio di superamento dei limiti di legge previsti dalle norme: media annua di 40μg/m3 di NO2 e PM10 e 35 giorni anno di superamento del limite giornaliero di 50μg/m3 di PM10.
www.biomasse-emissionizero.emilia-romagna.it
Combustione indiretta di BiomassaSono impianti in cui avviene una prima fase di
gassificazione della biomassa seguita dalla combustione vera e propria: i due processi
avvengono in due diverse sezioni impiantistiche.
In alcuni casi le 2 sezioni impiantistiche fanno parte dello stesso impianto.
In altri casi sono collocate in impianti diversi.
Allegato X – parte II – Sezione 4Condizioni di utilizzo
La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o
gassificazione.
BIOMASSE COMBUSTIBILI ai sensi del DLgs 152/06 Parte V Titolo III
La combustione indiretta delle biomasse è perciò contemplata nella parte relativa al combustibile “biomassa” e come tale, si ritiene soggetta alle stesse prescrizioni della combustione diretta
Combustione indiretta di BiomassaImpianti in cui il processo si articola in due fasi
localizzate in specifiche sezioni dello stesso impianto,generalmente denominate Camera di Gassificazione
Primaria e Camera di Ossidazione Secondaria.
Completamente parificata alla
combustione diretta di biomasse
(limiti di emissione e SALDO ZERO)
Combustione indiretta di Biomassa
Parificata alla combustione diretta di biomasse relativamente all’obbligo del
SALDO ZERO per PM10 e NOx
- Impianti in cui il processo si articola in due fasi localizzate in sezioni distinte di impianti diversi; nel primo impianto avviene la conversione del combustibile in gas di sintesi (syngas) il quale viene trasferito al secondo impianto in cui avviene la combustione (ad esempio caldaia, motore a cogenerazione, ecc.).
Limiti alle Emissioni: da valutare in funzione dell’impianto di combustione
Delibera Giunta Regionale RER n. 1495 del 24/10/2011
Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas
Realizzazione di una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall’entrata in funzione dell’impianto con almeno 2 controlli/anno a cadenza stagionale
Monitoraggio delle Emissioni Odorigene
Il Monitoraggio degli odori
L’odore è “inquinamento”?DLgs 152/2006, Parte Quinta - Titolo I: Art. 268 C.1
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'ariaatmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di piùsostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o dacostituire un pericolo per la salute umana o per la qualitàdell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o comprometteregli usi legittimi dell'ambiente.
Codice Penale, Art.674: Getto pericoloso di coseChiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti….
La normativa sulla qualità dell’aria e sulle emissioni in atmosfera individua per alcuni inquinanti valori
limite di concentrazione in atmosfera ed alle emissioni, ma le emissioni odorigene, intese come
miscele di composti gassosi che producono molestia olfattiva, non sono sottoposte a valori limite.
Sebbene presenti nei principi, le alterazioni dell’aria provocate da emissioni odorigene, mancano
completamente, a livello nazionale, di riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli
odori e del disagio olfattivo (unica eccezione MTD Biofiltri)
Il Monitoraggio degli odori
DGR Lombardia 15/02/2012 n. IX/3018Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione
delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno
• Impianti sottoposti a VIA, AIA o gestione Rifiuti• Obbligo di allegare all’istanza uno studio di impatto
olfattivo• Criteri di accettabilità dell’impianto• Modalità di esecuzione degli studi, indagini e misure
di odore
Il Monitoraggio degli odori
Delibera Giunta Regionale RER n. 1495 del 24/10/2011
Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas
Monitoraggio delle Emissioni Odorigene
Il Monitoraggio degli odori
Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725 e considerare:
• sorgenti più impattanti (diffuse e convogliate)
• confine aziendale (a monte e a valle dei venti prevalenti)
Monitoraggio Emissioni Odorigene
Sorgenti più impattanti (diffuse e convogliate):Carico biomassa o liquami, stoccaggio liquami,
stoccaggio/trincea biomasse (lato aperto), stoccaggio digestato, canaline di raccolta percolati, sfiati e punti di
emissione convogliata significativi.
In funzione delle caratteristiche delle sorgenti emissive e delle relative emissioni, i campionamenti dovranno
essere impostati su pochi minuti o mediati su periodi prolungati (alcune ore)
Monitoraggio Emissioni Odorigene
Confine aziendale (a monte e a valle dei venti prevalenti)
Il campionamento non deve essere istantaneo ma deve essere almeno rappresentativo di
alcune ore o di 1gg lavorativo.E’ utile integrare il monitoraggio delle emissioni
odorigene (secondo la norma UNI EN 13725)
ANCHE CON CAMPIONAMENTI DI INQUINANTI GASSOSI (NH3, H2S, COV) MEDIANTE
TECNICHE DI CAMPIONAMENTO PASSIVO
Delibera Giunta Regionale RER n. 1495 del 24/10/2011
Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas
Monitoraggio delle Emissioni OdorigeneAl termine del monitoraggio annuale i dati sono
trasmessi all’Autorità Competente; al termine dei 2 anni, in presenza di problematiche, l’Autorità Competente DEVE prorogare il monitoraggio e, se necessario, PUO’ richiedere approfondimenti modellistici o adeguamenti impiantistici strutturali.
La misura degli odoriMonitoraggio delle emissioni di odore:
• Caratterizzazione chimica qualitativa e quantitativa delle emissioni
• Concentrazione di odore mediante analisi in olfattometria dinamica (UNI EN 13725)
Ulteriori metodologie di stima/misura dell’impatto odorigeno:
• Sistemi olfattivi elettronici (nasi elettronici)• Modelli di dispersione, caratterizzazione
meteorologica, questionari e agende di odore
La misura degli odoriConcentrazione di odore mediante analisi in
olfattometria dinamica (UNI EN 13725)
L’aria di cui si vuole determinare la concentrazione di odore (espressa in UO/mc cioè Unità Olfattometriche per metro cubo) viene campionata e convogliata tal quale in
una sacca di materiale inerte, viene portata in laboratorio e senza alcuna fase preparativa intermedia viene sottoposta
alla analisi olfattometrica.Si tratta di una metodica di tipo sensoriale che valuta
l’effetto della miscela odorosa utilizzando il naso umano come sensore
La misura degli odoriConcentrazione di odore mediante analisi in
olfattometria dinamica (UNI EN 13725)
Il metodo consente di assegnare ad un campione di aria, un numero che esprime l’intensità dell’odore: esso corrisponde al numero di diluizioni necessarie affinchè il 50% dei componenti di un gruppo scelto
di persone (panel) non percepisca più alcuna sensazione odorosa.
I componenti del panel sono scelti sulla base di caratteristiche fisiologiche di risposta agli odori
definite con precisione nella norma
La misura degli odoriConcentrazione di odore mediante analisi in
olfattometria dinamica (UNI EN 13725)
La misura degli odoriConcentrazione di odore mediante analisi in
olfattometria dinamica (UNI EN 13725)
Le metodologie di campionamento sono diverse per:….emissioni convogliate (camini)……
In questo caso si usano pompe a depressione
La misura degli odoriConcentrazione di odore mediante analisi in
olfattometria dinamica (UNI EN 13725)
Le metodologie di campionamento sono diverse per:…emissioni diffuse areate (superfici biofiltri)
In questo caso si usano cappe passive e pompe a depressione.
La misura degli odoriConcentrazione di odore mediante analisi in
olfattometria dinamica (UNI EN 13725)
Le metodologie di campionamento sono diverse per:….emissioni diffuse areali (cumuli, vasche, ecc).
In questo caso si usano le cappe a flusso o wind-tunnel
Importanza della determinazione della concentrazione di odore secondo il metodo
UNI EN 13725- Mappatura degli odori in un sito produttivo- Individuazione, nel sito produttivo, delle sorgenti significative e predominante di odore- Verifica di eventuali limiti di emissione espressi in concentrazione di odore- Dati indispensabili per la valutazione delle ricadute di odori con applicazioni modellistiche
In conclusione
Attenzione alle norme che regolamentano….
- il percorso Autorizzativo- la Localizzazione degli impianti- la qualifica di “Combustibile” di Biomassa/Biogas - le Prescrizioni e i Limiti di Emissione- il corretto calcolo del Computo Emissivo- la corretta impostazione del Piano di Monitoraggio degli odori