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REPUBBLICA ITALIANA sent.n.32/2015
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
composta dai seguenti magistrati:
dott. Luciano Calamaro, presidente,
dott. Federico Pepe, consigliere relatore,
dott. Gerardo de Marco, consigliere,
ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
18987/R del registro di segreteria e promosso
dalla Procura regionale della Corte dei conti
presso la Sezione giurisdizionale in
intestazione nei confronti di:
Fausto Berardi , nato a Pescara il 4 marzo 1958,
rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio
Foglietti, ex procura a margine dell’atto di
costituzione in giudizio, elettivamente
domiciliato presso lo studio del medesimo
legale in L’Aquila, via Corradino Giacobbe, 2;
uditi, alla pubblica udienza in data 16
dicembre 2014, il magistrato relatore, dott.
Federico Pepe, l’avv. Fabrizio Foglietti, per
il convenuto, ed il rappresentante del pubblico
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ministero, dott. Erika Guerri;
con l’assistenza del segretario, dott.
Antonella Lanzi;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato in
F A T T O
Con atto di citazione depositato in data 21
marzo 2014, il vice procuratore generale presso
la Sezione giurisdizionale in intestazione
chiamava in giudizio Fausto Berardi, nella
qualità di seguito indicata, per ivi sentirsi
condannare al pagamento in favore del Ministero
della Giustizia della somma di € 29.500,00,
oltre gli interessi legali, o di quella diversa
somma che risulterà in corso di causa,
aumentata della rivalutazione monetaria, degli
interessi legali e delle spese del giudizio,
queste ultime in favore dello Stato .
I fatti contestati dalla Procura regionale
erano i seguenti: Questo Ufficio requirente
prima di promuovere un giudizio di
responsabilità nei confronti della seguente
persona, emetteva il rituale invito a dedurre,
debitamente notificato nei termini di legge in
data 5 febbraio 2014: BERARDI Fausto (CF.:
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BRRFST58C04G482U), nato a Pescara il 04.03.1958
ed ivi residente in Strada Colle di Mezzo, n.
27, già contabile del Provveditorato Regionale
per l’Abruzzo ed il Molise – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria - con sede
in Pescara. L’attività istruttoria svolta da
questa Procura accertava i fatti che seguono.
Il Tribunale di Pescara, il 29 ottobre 2013
trasmetteva a questa Procura regionale copia
della sentenza penale di condanna nr. 1255,
depositata il 26 agosto 2013, nei confronti di
Berardi Fausto, per i reati di cui agli artt.
81 cpv e 314 C.P. L’inchiesta penale accertava
che il Berardi Fausto, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, si
appropriava in data anteriore e prossima al 27
agosto 2003, della somma complessiva di €
29.500,00, sottratta dai fondi della cassa
della quale aveva il possesso per ragioni del
suo ufficio. Quanto sopra emerge dai fatti
accertati nel procedimento penale: Con una nota
del 03.06.09, l’Avvocatura dello Stato chiedeva
al Provveditorato Regionale per l’Abruzzo ed il
Molise – Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – notizie sul fatto se il
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predetto ente avesse effettivamente incassato,
nell’anno 2003, un assegno circolare di €
30.000,00, emesso in suo favore nel predetto
anno dalla MEIE Aurora ASSICURAZIONI SPA, in
esecuzione di una transazione intervenuta tra
le parti il 18.12.2002 su una controversia
stragiudiziale insorta a seguito di un sinistro
stradale, avvenuto nel 1999 nel territorio del
Comune di Lecce e nel quale era rimasta
coinvolta una autovettura di proprietà del
citato Provveditorato. La Direzione del
Provveditorato Regionale – non essendo in alcun
modo a conoscenza di tale circostanza – aveva
delegato per le dovute indagini i propri
ispettori i quali, attraverso l’acquisizione e
l’esame della documentazione relativa alla
segnalata operazione nonché per mezzo di
indagini interne, accertavano che: BERARDI
FAUSTO, all’epoca dei fatti (anni 2002/2003)
ragioniere contabile del Provveditorato
Regionale per l’Abruzzo ed il Molise –
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
– nell’anno 2002 aveva contattato l’Avv. Monica
RUSCILLO, del Foro di Pescara, presentandosi
falsamente come rappresentante del citato
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Provveditorato ed, in tale veste, le aveva
conferito (pur non avendone i poteri) un
mandato ad intimare alla MEIE Aurora
ASSICURAZIONI (assicuratore per la R.C. Auto
dell’asserito responsabile) il risarcimento dei
danni subiti dal proprio ente a seguito del
danneggiamento riportato da una autovettura
della Amministrazione in occasione del sinistro
stradale sopra menzionato. L’avv. RUSCILLO, di
conseguenza, aveva rivolto alla MEIE Aurora
ASSICURAZIONI la richiesta intimazione di
risarcimento, alla quale aveva fatto seguito
l’instaurazione di trattative per la
risoluzione bonaria della vicenda,
successivamente sfociate, il 18.12.02, nella
sottoscrizione di una transazione con la
predetta compagnia da parte del BERARDI, il
quale non aveva alcun potere di transigere per
conto del Provveditorato. In forza di tale
accordo transattivo, la Compagnia emetteva,
nell’aprile del 2003, in favore dell’ente
ultimo citato (la cui direzione non era stata
in alcun modo informata di alcunché da parte
del BERARDI) tre assegni circolari dell’importo
complessivo di € 30.000,00 consegnandoli nelle
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mani del BERARDI; costui, il 30.04.03, si
recava presso la Banca Unipol di Pescara, dove
si faceva cambiare i predetti 3 assegni
circolari in 14 assegni circolari dell’importo
complessivo di € 30.500,00 (provvista derivante
dall’importo cartolare dei tre assegni e dalla
ulteriore somma di € 500,00 che lo stesso aveva
fatto prelevare dal suo conto personale),
facendoli intestare in favore di una serie di
fornitori dell’Amministrazione Penitenziaria
che vantavano all’epoca crediti verso
quest’ultima di importi singolarmente
corrispondenti alle somme degli assegni emessi
in loro favore e complessivamente pari alla
citata somma di € 30.500,00; quindi,
nell’aprile del 2003, i citati fornitori
ricevettero dal BERARDI ed incassarono i
predetti assegni circolari; tuttavia,
dall’esame del Registro di Cassa del
Provveditorato Regionale per l’Abruzzo ed il
Molise, Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, all’epoca redatto e gestito in
via esclusiva dal BERARDI, emerse, da un lato,
che quest’ultimo già a marzo del 2003 aveva
annotato l’uscita dalle casse dell’ente della
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somma in contanti di € 29.500,00 (risultata
effettivamente da lui prelevata in quel
periodo), indicando – come causale del prelievo
– il pagamento di quegli stessi crediti che il
mese successivo (aprile 2003) sarebbero stati
effettivamente soddisfatti attraverso la
consegna da parte sua ai fornitori dei predetti
quattordici assegni circolari e, dall’altro,
che né sul citato Registro di Cassa né altrove
il BERARDI annotò mai l’avvenuto incasso dalla
MEIE Aurora ASSICURAZIONI del predetto assegno
circolare di € 30.000,00 né tanto meno la
conversione del predetto titolo nei
summenzionati quattordici assegni circolari; di
conseguenza, risultarono palesi sia l’effettiva
uscita, a marzo 2003 e per mano del BERARDI, di
denaro contante dalle casse dell’ente per
complessivi € 29.500,00, sia la falsità della
causale (pagamento di fornitori) di tale uscita
come annotata dal BERARDI sul relativo registro
di cassa, sia la effettiva e successiva
destinazione da parte del BERARDI di denaro
dell’ente (30.000,00 € provenienti dall’assegno
circolare emesso dalla MEIE Aurora
ASSICURAZIONI) ai citati fornitori per il
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pagamento di quegli stessi debiti che il
BERARDI aveva falsamente attestato di avere
pagato con il prelievo in contanti di €
29.500,00 dalle casse dell’ente, la cui
effettiva destinazione rimase di conseguenza
sconosciuta. I suddetti fatti rivelano in modo
inequivoco la responsabilità, anche in termini
contabili, del BERARDI per la dolosa
appropriazione di denaro della Pubblica
Amministrazione, compiuta all’esito di una
sofisticata e prolungata attività illecita
dallo stesso con evidenza preordinata al
compimento di una tale indebita appropriazione
pecuniaria; si è trattato infatti, come visto
di una dolosa condotta articolatasi, prima,
nella indebita iniziativa dell’incolpato
(indebita perché tenuta senza averne i poteri
ed all’insaputa dell’Amministrazione di
appartenenza) volta ad ottenere la “segreta”
disponibilità, personale di denaro spettante
all’Ente (ossia l’indennizzo assicurativo dalla
Compagnia Meie Aurora S.p.a.) disponibilità che
appunto – nelle intenzioni dell’agente –
sarebbe dovuto restare segreta dalla
prospettiva del Provveditorato (come di fatto
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avvenne sino all’anno 2009, per via tanto della
omessa contabilizzazione della relativa
operazione di incasso dell’assegno e di sua
riconversione in altri quattordici assegni,
quanto del fatto che l’ente medesimo non era né
sarebbe stato in seguito mai messo dal Berardi
al corrente della stessa esistenza di
trattative e della transazione intervenute con
la Meie Assicurazioni), quindi proprio in
previsione in capo all’imputato del futuro
incasso di denaro dell’ente per via della già
intervenuta transazione assicurativa, nella
illecita appropriazione da parte del medesimo,
per fini personali e con una causale falsa
(pagamento fornitori), di denaro contante dalle
casse dell’ente in un importo sostanzialmente
pari a quello dell’indennizzo assicurativo che
egli di lì a poco, a totale insaputa dell’ente
di appartenenza, avrebbe incassato dalla
Assicurazione, infine una volta incassato,
all’insaputa dell’ente, l’indennizzo
assicurativo nella destinazione delle relative
somme all’effettivo pagamento dei citati
creditori, il tutto all’evidente fine di
mantenere occultato (con il pareggio di cassa
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che di fatto ne conseguiva rispetto
all’indebito prelievo di 29.500,00 € eseguito a
marzo 2003), il prelievo ultimo citato, da lui
evidentemente eseguito per fini personali. A
seguito della contestazione dei predetti fatti,
l’intimato trasmetteva una memoria con la quale
comunicava che la sentenza n 1255 del 2013 del
Tribunale di Pescara era oggetto
d’impugnazione, con appello presentato alla
Corte di appello dell’Aquila e, dunque, non era
passata in giudicato. In base a ciò solo le
sentenze irrevocabili hanno forza esecutiva.
Sulla base di queste deduzioni l’intimato
riteneva di avere adeguatamente dedotto in
merito … Tutto ciò premesso, a giudizio di
quest’Ufficio requirente emerge, nella vicenda
in parola, una responsabilità amministrativa
del sig. BERARDI Fausto per danno patrimoniale
all’Amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia, in ragione degli importi di
cui aveva avuto la disponibilità ed ha
trattenuto indebitamente. La stringata memoria
difensiva presentata dal convenuto nulla
apporta a suo vantaggio, perché non ha fornito
nessuna prova sia in ordine alla restituzione
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delle somme indebitamente trattenute, sia in
ordine all’esclusione della sua personale
responsabilità. Nessun dubbio sulla circostanza
che il convenuto abbia avuto la disponibilità
di somme di pertinenza dell’amministrazione e
solo attraverso le regole della responsabilità
contabile, egli deve dimostrare la regolarità
sull’uso di queste somme, con la presentazione
di tutta la documentazione contabile
giustificativa. Per questi motivi la Procura
regionale ritiene del tutto insufficienti le
giustificazioni presentate attraverso la
memoria difensiva, dove il sig. Fausto BERARDI
si rimette all’esito definitivo del processo
penale e non fornisce alcuna prova in grado di
rappresentare la correttezza delle operazioni
contabili sopra ricordatale. Tra l’altro come
la giurisprudenza insegna da molto tempo non
sussiste un nesso di pregiudizialità tra il
processo penale e quello amministrativo
contabile, anche quando entrambi sono basati
sui medesimi fatti. Infatti, con l’entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, è
stato abrogato l’art. 3 del vecchio codice di
rito, che prevedeva il cosiddetto principio
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della pregiudizialità penale. Pertanto, è
pacifica l’affermata autonomia dei due giudizi,
penale e contabile. La disposizione di cui
all’art. 295 c.p.c. applicabile al giudizio
contabile in virtù del rinvio dinamico di cui
all’art. 26 del R.D. n. 1038 del 1933 – può
trovare applicazione soltanto nei casi in cui
il giudice ne ravvisi la necessità, tenuto
conto della stretta pregiudizialità tra i fatti
illeciti oggetto del processo penale e il danno
contestato avanti al giudice contabile. Il
giudizio contabile di responsabilità
amministrativa è diverso dal processo penale,
perché questo mira a sanzionare le condotte
illecite qualificate dalla legge come reati;
invece, il giudizio di responsabilità
amministrativo/contabile ha natura
essenzialmente risarcitoria e assume finalità
ripristinatorie delle risorse pubbliche
indebitamente sottratte all’Amministrazione
titolare – in termini di maggiore spesa o
minore entrata – attraverso la condanna degli
autori del comportamento illecito alla
restituzione del quantum del pregiudizio
arrecato. Alla luce di ciò le brevi deduzioni
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difensive non superano la convinzione della
Procura regionale ad avviare l’iniziativa
risarcitoria, perché il convenuto non ha
dimostrato di non avere avuto maneggio di
risorse pubbliche, così come non ha dimostrato
la regolarità contabile del suo utilizzo. Per
quanto sopra sussiste la sua piena
responsabilità per il danno erariale prodotto,
pari all’importo di € 29.500,00, al quale si
devono aggiungere gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria.
In relazione a tali accadimenti, il pubblico
ministero instaurava il contraddittorio
preliminare, ex art. 5, primo comma, del d.l.
n. 453 del 1993, convertito in legge n. 19 del
1994 (invito a dedurre in data 28 gennaio 2014,
notificato il successivo 5 febbraio).
L’intimato presentava brevi deduzioni in data 5
marzo 2014 e non chiedeva di essere ascoltato
personalmente.
Seguiva, come descritto, l'emissione dell'atto
di citazione in giudizio, notificato in data 12
aprile 2014.
Con atto depositato in data 16 giugno 2014,
l’avv. Fabrizio Foglietti, per Fausto Berardi:
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chiedeva la concessione di un nuovo termine a
difesa per mancato rispetto del termine minimo
di 90 giorni di cui all’ art. 163 bis c.p.c. ;
precisando che il convenuto non intende
contestare la sua responsabilità per danno
erariale , deduceva tuttavia la minore
consistenza di esso rispetto a quanto
contestato e formulava conseguente richiesta
istruttoria ;
invocava, infine, l’esercizio del potere di
riduzione dell’addebito.
Con ordinanza n. 28 in data 10 luglio 2014, il
giudicante, al fine di consentire adeguata
difesa al convenuto, nel rispetto della norma
ricavabile dall’art. 163 bis c.p.c., disponeva
il rinvio dell’udienza al 16 dicembre 2014.
Con memoria depositata in data 24 novembre
2014, l’avv. Fabrizio Foglietti, insistendo per
lo svolgimento di ulteriori accertamenti presso
l’amministrazione, eccepiva la prescrizione
quinquennale .
In occasione della pubblica udienza in data 16
dicembre 2014, l’avv. Fabrizio Foglietti,
producendo copia della nota in data 3 dicembre
2014 del Ministero della giustizia, D.A.P.,
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Provveditorato regionale per l’Abruzzo e il
Molise, non si discostava dalle conclusioni di
cui ai precedenti scritti ed il pubblico
ministero insisteva per la condanna del
convenuto.
Considerato in
D I R I T T O
L’ordine di esame delle questioni è rimesso al
prudente apprezzamento del giudice (Corte dei
conti, Sezioni riunite, sentenza n. 727 del
1991).
In primis , il collegio rileva che, per
giurisprudenza oramai consolidata, il giudizio
contabile è autonomo e non sussiste, di
conseguenza, alcun rapporto di pregiudizialità
con il processo penale (Corte dei conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
sentenza n. 25 del 2015; Sezione
giurisdizionale per la Regione Umbria, sentenza
n. 45 del 2013; Sezione giurisdizionale per la
Regione Piemonte, sentenza n. 160 del 2011;
Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza
n. 135 del 2011; Sezione II giurisdizionale
centrale, sentenza n. 472 del 2010; Sezione I
giurisdizionale centrale, sentenza n. 195 del
16
2010; Sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, sentenza n. 405 del 2010).
Tanto premesso, si osserva che l’eccezione di
prescrizione, sollevata dal convenuto con
memoria depositata in data 24 novembre 2014,
appare priva di fondamento.
Nella fattispecie, l’occultamento doloso del
danno impediva la tempestiva tutela del
credito, attivabile soltanto dopo la scoperta
del nocumento medesimo.
La disciplina ex art. 1, secondo comma, della
legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art.
3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge
n. 639 del 1996 , prevedendo che in caso di
occultamento doloso del danno la prescrizione
decorra dalla data della sua scoperta,
costituisce applicazione, nello specifico
ambito della responsabilità amministrativa,
della norma ricavabile dall'art. 2941, n. 8,
c.c., per la quale si verifica la sospensione
del corso della prescrizione fra il debitore
che ha dolosamente occultato l'esistenza del
debito e il creditore, finché il dolo non sia
stato scoperto (Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
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sentenza n. 84 del 2014).
L'evidente connessione fra causa di sospensione
del corso della prescrizione e impedimento
all'esercizio del diritto derivante
dall'occultamento, comporta, quale logico
corollario, che la causa di sospensione cessi
nel momento della scoperta del danno da parte
del soggetto legittimato all'esercizio del
diritto stesso e, pertanto, da parte
dell'amministrazione danneggiata, soggetto
creditore, cui deve equipararsi la scoperta da
parte della Procura regionale presso la Corte
dei conti, in considerazione della sua
legittimazione a compiere atti di costituzione
in mora (Corte dei conti, Sezioni riunite,
sentenza n. 14/Q.M. del 2000) e ad esercitare
l'azione di responsabilità con effetti
interruttivi del corso della prescrizione
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenza n. 84 del 2014).
Con riferimento al caso di specie, si ritiene
che l'amministrazione danneggiata abbia avuto
possibilità concreta di tutelare il credito
soltanto dalla data della effettiva scoperta
(risalente al mese di giugno dell’anno 2009 –
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nota in data 3 giugno 2009 dell’Avvocatura
dello Stato, indirizzata al D.A.P.,
Provveditorato regionale per l’Abruzzo e il
Molise, e riguardante la richiesta di notizie
in merito al versamento dell’assegno emesso
dalla predetta società d’assicurazione) dei
fatti in questione.
Anteriormente alla data indicata, infatti, né
l’amministrazione né la Procura erariale erano
nella possibilità legale di far valere il
diritto al risarcimento del danno, per mancanza
di conoscenza del meccanismo perpetrato dal
convenuto (Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
sentenze nn. 25 del 2015 e 84 del 2014).
Viene in rilievo, al riguardo, il principio
contenuto nell'art. 2935 c.c. per il quale
contra non valentem agere non currit
praescriptio .
Tenuto conto di quanto sopra, deve ritenersi
che l’ actio del requirente sia stata
tempestivamente esercitata poiché l’invito a
dedurre in data 28 gennaio 2014 giungeva a
legale conoscenza (5 febbraio 2014)
dell’intimato entro il previsto termine
19
quinquennale.
Trattasi, inoltre, di fattispecie da ascrivere
al preciso e rigoroso novero della
responsabilità contabile: ai sensi degli
articoli 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,
e 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, la
figura dell’agente contabile è caratterizzata
dal tipico elemento inerente al maneggio di
denaro, valori e beni di pertinenza
dell’amministrazione e si configura in ogni
soggetto, anche privato, che svolga in concreto
attività riconducibili al suddetto maneggio,
sia di diritto, ossia a seguito di una formale
investitura, sia di fatto, quindi
indipendentemente dalla sussistenza di una
specifica attribuzione (Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione
Piemonte, sentenza n. 10 del 2015).
Il Berardi, come esattamente prospettato da
parte attrice anche in ordine alla sussistenza
del necessario rapporto di servizio, aveva la
disponibilità di somme dell'amministrazione ed
era sottoposto, di conseguenza, a precisi,
manifesti ed ineludibili obblighi di natura
contabile.
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La responsabilità degli ammanchi de quibus ,
tipica, ricorrente e pacifica ipotesi di danno
(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenze nn. 24 del 2015,
215 e 155 del 2013; Sezione giurisdizionale per
la Regione Marche, sentenza n. 70 del 2013;
Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza
n. 181 del 2007; Sezione I giurisdizionale,
sentenze nn. 69 del 1992 e 43 del 1987), deve
essere attribuita esclusivamente al convenuto.
Invero:
la responsabilità contabile deriva dal maneggio
di denaro o beni di pertinenza pubblica
(secondo i principi generali di cui agli
articoli 74 e seguenti del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, e 178 del r.d. 23 maggio 1924,
n. 827) e costituisce una species rispetto al
più ampio genus della responsabilità
amministrativa patrimoniale, con la quale ha
peraltro in comune gli elementi costitutivi
(condotta antigiuridica; evento dannoso; nesso
eziologico; elemento soggettivo); ai fini
dell'affermazione della responsabilità
contabile non è necessaria l'assunzione di una
particolare qualifica nell'ambito della
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pubblica amministrazione, essendo sufficiente
che l'agente abbia avuto effettivo maneggio di
denaro o beni pubblici (Corte dei conti:
Sezione I giurisdizionale centrale, sentenze
nn. 633 del 2010 e 143 del 2008; Sezione II
giurisdizionale, sentenza n. 300 del 1993); in
materia, come da univoca giurisprudenza,
incombe al pubblico ministero di provare i soli
fatti costitutivi della pretesa risarcitoria -
cioè l'esistenza del rapporto di servizio,
nonché la non corrispondenza della prestazione
effettiva con quella cui il convenuto era,
invece, obbligato - mentre quest'ultimo è
tenuto a fornire la prova di fatti impeditivi
che si oppongono alla pretesa risarcitoria
(Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale
centrale, sentenza n. 34 del 2015);
la responsabilità dell’agente contabile si
presenta come obbligazione di restituzione,
nella quale il collegamento funzionale con
l’art. 1218 c.c., in diretta connessione con le
disposizioni che disciplinano gli obblighi del
depositario di bene altrui, determina
l’esonero, per l’attore, dall’onere di fornire
la prova della colpevolezza in capo al
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debitore; l’orientamento in rassegna è
condiviso dalla giurisprudenza assolutamente
maggioritaria, secondo cui la parte convenuta a
titolo di responsabilità contabile è tenuta a
dimostrare che l’ammanco o la deficienza
qualitativa è conseguenza di un danno alla
stessa non imputabile, dovuto a causa di forza
maggiore o caso fortuito, e che sono stati
adottati tempestivamente i provvedimenti e le
cautele procedimentali necessari per la
conservazione del denaro o dei beni ricevuti in
consegna; in altri termini, e con maggiore
ampiezza esplicativa, nel caso dell’agente
contabile opera una vera e propria presunzione
di colpevolezza in funzione dell’ammanco,
qualificata in termini di inversione legale
dell’onere della prova, con l’effetto che il
requisito soggettivo del dolo o della colpa
grave emerge in re ipsa ; dall’applicazione
delle disposizioni sopra indicate, deriva che,
nel caso degli agenti contabili, l’eventuale
ammanco di somme di denaro produce
responsabilità contabile per il solo fatto
dell’accertato disavanzo (Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione
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Piemonte, sentenza n. 10 del 2015);
in ipotesi di responsabilità contabile - e ciò
costituisce ius receptum - incombe sull’agente
contabile la dimostrazione, con inversione
dell’onere della prova, che l’ammanco si è
verificato per cause di forza maggiore o per
qualsiasi altro fatto escludente l’imputabilità
del danno (Corte dei conti, Sezione III
giurisdizionale centrale, sentenza n. 115 del
2015);
i soggetti che rivestono la qualifica di agenti
contabili (Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza
n. 1107 del 2012) possono incorrere, in quanto
tali, nella relativa responsabilità di cui
all'art. 194 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827
(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenza n. 700 del 2002;
Sezione I giurisdizionale, sentenza n. 57 del
1994);
spetta all’agente la prova della regolarità
della gestione e dell’esistenza di cause di
giustificazione (Corte dei conti: Sezione
giurisdizionale per la Regione Toscana,
sentenza n. 473 del 2010; Sezione I
24
giurisdizionale centrale, sentenza n. 167 del
2009; Sezione giurisdizionale per la Regione
Piemonte, sentenza n. 87 del 2008; Sezione III
giurisdizionale centrale, sentenza n. 249 del
2007);
in mancanza di prova circa eventuali
circostanze idonee, ai sensi dell'art. 194 del
r.d. 23 maggio 1924, n. 827, ad escludere la
sua colpa, il convenuto nel giudizio di
responsabilità contabile deve essere ritenuto
colpevole della accertata mancanza di valori
erariali (Corte dei conti, Sezione I
giurisdizionale, sentenza n. 104 del 1993);
l’agente contabile, quale consegnatario di
valori dello Stato, è tenuto all'osservanza
degli obblighi derivanti dalla vigente
normativa in materia e di quelli correlati alle
cosiddette obbligazioni di restituzione (Corte
dei conti, Sezione I giurisdizionale, sentenza
n. 78 del 1985).
In estrema sintesi, in caso di ammanco di somme
senza alcun dato esimente , si deve ricorrere al
principio res ipsa loquitur (Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana,
sentenza n. 31 del 2009).
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Palese, per di più, è il grado d'intensità,
particolarmente qualificato (dolo),
dell’atteggiamento psicologico - elemento
richiesto, in alternativa alla colpa grave,
dall’art. 1, primo comma, della legge n. 20 del
1994, come sostituito dall’art. 3 del d.l. n.
543 del 1996, convertito in legge n. 639 del
1996 - atteso che l’appropriazione delle somme
in questione deve essere ricondotta,
univocamente, alla volontà intenzionale del
Berardi, come ben lumeggiato con il libello
introduttivo del giudizio .
D’altronde, sul soggetto che disponga di
somme dell’amministrazione grava uno
specifico ed immanente dovere di protezione
(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenze nn. 215 e 155 del
2013; Sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, sentenza n. 188 del 2013; Sezione
I giurisdizionale centrale, sentenza n. 216
del 2008) .
La giurisprudenza è uniforme nel configurare,
in casi analoghi, la responsabilità contabile
di coloro che abbiano avuto la disponibilità
anche solo giuridica del denaro riscosso e che
26
non ne abbiano curato il riversamento all'ente
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenza n. 109 del 2014).
In particolare, si afferma che, in materia di
contabilità pubblica, l’orientamento della
giurisprudenza è costante nel ritenere che il
maneggio e la custodia di denaro e valori di
pertinenza dell’erario pubblico, sia che
avvenga a seguito di legittima investitura sia
che avvenga in via di mero fatto, implica
l’assunzione da parte di chi li svolge, della
qualità di agente contabile (Corte dei conti,
Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998,
n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3
febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre
2005, n. 682; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006,
n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002
n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez.
Sardegna, 13.01.1987, n. 2) ;
nell'occasione si chiarisce altresì che il
significato dell’espressione “maneggio” di
denaro deve essere latamente inteso, sì da
ricomprendere non soltanto gli agenti che, in
base alle norme organizzative, svolgono
attività di riscossione o di esecuzione dei
27
pagamenti, ma anche coloro che abbiano la
disponibilità del denaro da qualificarsi
pubblico (in ragione della provenienza e/o
della destinazione) e siano forniti, in
sostanza, del potere di disporne senza
l’intervento di altro ufficio (Sez. I,
5.5.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n.
445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312) (Corte
dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale,
sentenza n. 324 del 2008);
ne discende che, per la particolare disciplina
della responsabilità ex art. 194 del R.D. n.
827/1924, l’agente è tenuto a rispondere in
ogni caso delle somme riscosse ed a versarle
nelle casse erariali … con assunzione di
responsabilità in caso di ammanco, salvo i casi
di forza maggiore (Corte dei conti: Sezione II
giurisdizionale centrale, sentenza n. 324 del
2008; Sezione III giurisdizionale centrale, n.
323 del 2008; Sezione I giurisdizionale
centrale, sentenza n. 318 del 2002; Sezione
giurisdizionale per la Regione Toscana,
sentenza n. 256 del 2011; Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza
n. 519 del 2009; Sezione giurisdizionale per la
28
Regione Basilicata, sentenza n. 44 del 2014;
Sezione giurisdizionale per la Regione
Calabria, sentenza n. 113 del 2012).
Nulla quaestio sul nesso di causalità,
risultando evidente il legame tra il descritto
comportamento, in violazione della richiamata
normativa, ed il danno.
Ritenuti configurabili tutti gli elementi per
l’affermazione della responsabilità oggetto
della domanda di parte attrice, il danno deve
essere determinato complessivamente in €
29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00).
Non è possibile ricorrere al potere riduttivo
dell'addebito (Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza
n. 96 del 1998).
Pertanto, si condanna Fausto Berardi al
pagamento, in favore del Ministero della
giustizia, della somma indicata, oltre alla
corresponsione del maggior importo tra il
saggio degli interessi legali determinato per
ogni anno ed il tasso del rendimento medio
annuo netto dei titoli di Stato con scadenza
non superiore a dodici mesi (Corte dei conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
29
sentenza n. 194 del 2013 e successive conformi;
Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana,
sentenze nn. 297 e 94 del 2013, 435 e 320 del
2012; Sezione giurisdizionale per la Regione
Emilia Romagna, sentenza n. 3 del 2013; Corte
di cassazione: Sezione II, sentenze nn. 22429
del 2013 e 12828 del 2009; Sezioni unite,
sentenza n. 19499 del 2008, tutte sulle
obbligazioni originariamente pecuniarie e,
quindi, sul cosiddetto debito di valuta ), dalla
data dei singoli eventi lesivi fino a quella di
pubblicazione del presente provvedimento, e gli
interessi, in misura legale sull’importo così
determinato, da quest’ultima data sino
all’effettiva ed integrale soddisfazione.
Le spese del giudizio, in favore dello Stato e
liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
Nec plus ultra .
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni
contraria istanza, eccezione o deduzione,
accoglie la domanda attrice e, per l’effetto
C O N D A N N A
Fausto Berardi , nato a Pescara il 4 marzo 1958,
30
al pagamento, in favore del Ministero della
giustizia, della somma di € 29.500,00
(ventinovemilacinquecento/00) oltre gli
accessori da calcolare con le modalità di cui
in parte motiva;
liquida le spese di giudizio, in favore dello
Stato e sino alla data di pubblicazione
della sentenza, in € 308,66 (trecentootto/66)
a carico del soccombente;
manda alla segreteria per gli adempimenti di
rito.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di
consiglio in data 16 dicembre 2014.
L'estensore Il presidente
F.to Federico Pepe F.to Luciano Calamaro
Depositata in segreteria il 19/03/2015
Il direttore della segreteria
F.to Dott. Antonella Lanzi