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Istruzioni di base per il campionamento
di alimenti da sottoporre ad analisi
chimica
Autore: Felice Sansonetti
Reperibile presso: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Comprensorio Sanitario di Bolzano Servizio igiene e sanità pubblica
Via Amba Alagi, 33 ((0471/909223 - * felice.sansonetti@asbz.it)
39100 Bolzano
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Indice
Elenco delle revisioni 4 Legenda 4 1. Presentazione 4 2. Norme di riferimento 6
3. Parte generale 7 3.1 Il verbale di campionamento 7 3.2 Sigillatura di ogni parte del campione 8 3.2.1 Chiusura dei sacchetti 9 3.3 Albero delle decisioni n. 1: campionamento ai sensi del DPR
327/1980 o ai sensi di altra norma? 10
3.4 Albero delle decisioni n. 2: quali parti del DPR 327/1980 devono essere osservate?
11
3.4.1 Procedura A: campionamento per analisi chimiche generiche 12 3.4.2 Procedura B: campionamento di alimenti per la determinazione
della tolleranza di peso o del volume 14
3.4.3 Procedura C: campionamento per il controllo del contenuto di umidità
15
4. Parte speciale 16 4.1 Albero delle decisioni n. 3: a quale tipo di analisi chimica non
generica è destinato il campione? 16
4.1.1 Procedura D: campionamento per la ricerca di residui di fitosanitari 17 4.1.2 Procedura E: campionamento per il controllo del tenore di
micotossine 20
4.1.2.1 Formazione delle aliquote 25 4.1.2.2 Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio 25 4.1.3 Procedura F: campionamento per analisi chimiche sull’olio d’oliva 26 4.1.4 Procedura G: campionamento per la ricerca di alcuni contaminanti 28 4.1.5 Procedura H: campionamento per la ricerca di istamina 29
Appunti 31
Bibliografia 32
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4
Elenco delle revisioni
Revisione n. Data Descrizione delle modifiche
Autore
0 01.10.2008 Prima emissione Felice Sansonetti
1 26.04.2010 Prima revisione con correzioni dell’indice; della legenda; dei capitoli 1 e 2; dei paragrafi 3.1, 3.2.1, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.5; della tabella IX, della bibliografia; del layout
Felice Sansonetti
Legenda APPA Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano
DM Decreto ministeriale
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
GU Gazzetta ufficiale
GUUE Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Reg. (CE) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione
SISP Servizi(o) igiene e sanità pubblica
SVET Servizi(o) veterinari(o)
1. Presentazione
Il presente documento è destinato al personale che esegue i controlli ufficiali sulla
sicurezza alimentare, dipendente dei SISP e degli SVET dei quattro Comprensori
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il testo contiene le istruzioni per il prelievo di
campioni per le analisi chimiche svolte dal competente laboratorio dell’APPA, per
alcuni tipi di prodotti, prevalentemente di origine vegetale, ed è diviso in due parti.
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Nella parte generale, sono fornite informazioni di base riguardanti il verbale di
campionamento ed il confezionamento delle aliquote, e istruzioni di base sul
campionamento di alimenti:
- per analisi chimiche generiche,
- per analisi chimiche per la determinazione della tolleranza di peso o volume,
- per analisi chimiche per il controllo del tenore di umidità.
Nella parte speciale, sono fornite istruzioni di base sul campionamento di alimenti:
- per la ricerca di fitosanitari,
- per la ricerca delle micotossine,
- per le analisi chimiche sull’olio d’oliva,
- per la ricerca di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, quali piombo,
cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo[a]pirene,
- per la ricerca di istamina.
Le istruzioni descrivono le principali regole di campionamento, informano sul
numero di aliquote necessarie a costituire il campione globale e sul suo peso
complessivo; non si occupano di strumenti e di metodi di campionamento.
Queste istruzioni non sostituiscono le norme di riferimento, ma sono
esclusivamente di supporto ad esse.
Si prega gentilmente di segnalare eventuali osservazioni, errori, suggerimenti, al
seguente recapito:
- Felice Sansonetti, Tel. 0471/909223, email: felice.sansonetti@asbz.it
A tal fine, a pag. 31 è stato predisposto un apposito spazio “appunti”.
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2. Norme di riferimento
Le norme di riferimento sulle quali si basano le istruzioni sono elencate di seguito in
ordine cronologico (tabella I):
Tabella I: elenco cronologico delle norme di riferimento alle presenti istruzioni.
Norma Oggetto
DPR 327/1980 Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Reg. (CE) 2568/1991 Relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e di sansa d’oliva nonché ai
metodi ad essi attinenti.
DM Salute 23/07/2003 Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di
campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei
prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Reg. (CE) 1989/2003 Modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli
di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi
attinenti.
Reg. (CE) 882/2004 Relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali.
Reg. (CE) 2073/2005 Sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
Reg. (CE) 401/2006 Relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei
tenori di micotossine nei prodotti alimentari.
Reg. (CE) 333/2007 Relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei
tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e
benzo[a]pirene nei prodotti alimentari.
Intesa N. 93/CSR del
10 maggio 2007
Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su “Linee
guida relative all’applicazione del regolamento CE della Commissione
europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari”.
Reg. (CE) 1441/2007 Modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari.
Reg. (CE) 178/2010 Modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto concerne le arachidi, gli
altri semi oleosi, la frutta a guscio, le mandorle di albicocche, la liquirizia e
l’olio vegetale.
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3. Parte generale
3.1 Il verbale di campionamento
Ogni campione dovrà essere accompagnato dal verbale di cui all’art. 15 del DPR
327/1980. Il verbale deve contenere:
- il numero d'ordine per ciascun prelievo,
- la data, l'ora e il luogo del prelievo,
- le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo,
- il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od
esercizio in cui è stato eseguito il prelievo, nonché le generalità della persona
che ha assistito al prelievo della merce in qualità di titolare dell'impresa, di
rappresentante o di detentore della merce,
- l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali
di conservazione e le indicazioni con cui è posta in vendita, o le diciture apposte
sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in
contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed integrità
delle confezioni,
- le modalità seguite nel prelievo (es.: dalla partita del peso di 100 kg, in 50
punti sono stati prelevati 50 campioni elementari che sono stati miscelati fra
loro fino a formare una massa di ca. 10 kg che è stata divisa in 5 parti uguali;
ciascuna parte rappresenta una delle 5 aliquote di cui si compone il campione),
- la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è
proceduto o meno all'eventuale sequestro della merce da cui è prelevato il
campione e, in tal caso, la specifica indicazione della merce eventualmente
sequestrata, oggetto del prelievo,
- la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il
detentore ha trattenuti una copia del verbale e un campione,
- la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato -
titolare dell'impresa, rappresentante o detentore - e che è stato sottoscritto
anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo,
- la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo
rappresentante, o del detentore della merce,
- le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del
detentore sul nome e residenza del fornitore della merce e sulla data della
consegna della merce medesima,
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- le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del
detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento
della stessa,
- le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare
dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore,
- l'eventuale peso lordo riportato sul campione,
- l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del
prelievo.
Inoltre, è buona regola indicare il volume della partita e/o della sottopartita da cui il
campione è stato ricavato, considerato che si tratta spesso del dato di partenza
necessario per calcolare il numero di unità / campioni elementari da prelevare.
Nel caso in cui si adottino procedure di campionamento diverse da quelle stabilite
nelle norme di riferimento, se ne deve far menzione sul verbale, specificandone i
motivi. Il verbale deve essere compilato in quattro copie, tre delle quali sono inviate
al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto esemplare viene
rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta. In caso di prelievo di campioni di
prodotti confezionati, deve essere redatto un quinto esemplare che sarà spedito
all'impresa produttrice.
3.2 Sigillatura di ogni parte del campione
La sigillatura ed il confezionamento delle parti del campione devono essere eseguite
con la massima cura.
Ai sensi dell’art. 7 del DPR 327/1980, ogni parte del campione deve essere chiusa e
sigillata, preferibilmente con piombini e con sigillo recante impressa la dicitura
dell'ufficio che ha disposto il prelievo. Il responsabile dell'esercizio, un suo
rappresentante, o il detentore della merce, ha facoltà di apporvi un proprio timbro o
sigillo e del fatto si deve far menzione nel verbale di prelevamento.
Su ogni parte del campione devono figurare:
- l'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo,
- la data del prelievo,
- la natura della merce prelevata,
- il numero del verbale di prelevamento,
- la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suo
rappresentante o del detentore della merce. Ove questi ultimi dovessero
rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale di prelevamento.
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Le indicazioni devono essere riportate, preferibilmente, su di un cartellino
assicurato al campione, o alle parti equivalenti che lo compongono in modo da
impedirne il distacco.
In caso d’utilizzazione di un codice a barre si raccomanda di fornire anche le
informazioni alfanumeriche, come richiesto, ad esempio, dal paragrafo 4.6 del DM
Salute 23 luglio 2003.
3.2.1 Chiusura dei sacchetti
I sacchetti di plastica trasparente sono il contenitore più usato per confezionare
ciascuna parte del campione. Qualora il sacchetto venga sigillato con spago e
piombino, si consiglia di chiudere il sacchetto nel modo illustrato nelle figure I - IX.
Figura I: riempire il sacchetto con l’aliquota del campione.
Figura II: far penzolare lo spago lungo il collo del sacchetto.
Figura III: avvolgere lo spago a spirale larga, lungo il collo del sacchetto.
Figura IV: annodare il collo del sacchetto insieme allo spago.
Figura V: prendere le due estremità libere dello spago per formare uno o più nodi, da stringere con forza.
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Figura VI: piegare il collo del sacchetto in modo da formare un’ansa, da bloccare con uno o più nodi.
Figura VII: annodare il cartellino al sacchetto.
Figura VIII: sigillare il sacchetto con un piombino, fare uno o più nodi e chiudere bene con l’apposita pinza.
Figura IX: il sacchetto è ora ben sigillato.
3.3 Albero delle decisioni n. 1: campionamento ai sensi del DPR
327/1980 o ai sensi di altra norma?
L’art. 11 del Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882, richiede che i metodi di
campionamento utilizzati nei controlli ufficiali siano conformi alle rispettive norme
comunitarie.
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Solo qualora esse non esistano, si possono utilizzare le procedure previste dalla
legislazione nazionale o da organismi riconosciuti internazionalmente (es.: ISO).
Il prelievo può essere fatto secondo il DPR 327/1980 solo in assenza di norma
comunitaria.
Prima di procedere al campionamento consultare la tabella I a pag. 6 e quindi
seguire lo schema I.
Schema I: Albero delle decisioni n. 1 - Campionamento ai sensi del DPR 327/1980 o ai sensi di altra norma?
Per il campionamento da eseguire esistono norme diverse dal DPR
327/1980? Cfr. tabella I a pag. 6
NO
SI
3.4 Albero delle decisioni n. 2: quali parti del DPR 327/1980 devono
essere osservate?
Prima di procedere al campionamento, si prega di seguire il seguente schema II:
Vai all’albero delle decisioni
n. 2 – pagg. 11 e 12
Vai all’albero delle decisioni n. 3 – pag. 16
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Schema II: Albero delle decisioni n. 2. Quali parti del DPR 327/1980 devono essere osservate?
Sarà richiesta analisi chimica generica?
Sarà richiesta analisi chimica sulla
tolleranza peso / volume?
Sarà richiesta analisi chimica di controllo tenore umidità in pane,
farine?
3.4.1 Procedura A: campionamento per analisi chimiche generiche
Il campionamento per analisi chimiche generiche deve essere effettuato seguendo
le istruzioni di cui alle sezioni §1, §2 e §3 dell’allegato A del DPR 327/1980,
riassunte di seguito. Il campione totale deve avere il peso minimo previsto dalle
sezione §1 e §2 dell’allegato A del DPR 327/1980, come riportato nella tabella II:
Tabella II(a): quantità del campione e numero di aliquote per l’esecuzione delle analisi chimiche generiche.
Natura del campione Peso / Vol(b) Aliquote(c)
Aceti 2,5 L 5
Acquaviti 1,5 " 5
Acque gassate e bevande analcoliche 2,5 " 5
Additivi(d) non meno di 250 g 5
Alcool etilico 1 L 5
Aperitivi a base di vino 2 " 5
Birra 2 " 5
Burro 1.000 g 5
(a) Tabella realizzata unendo le sezioni §1 e §2 dell’allegato A del DPR 327/1980. (b) In casi particolari l'autorità che ordina il prelevamento può disporre il prelievo di quantità superiori. (c) Art. 7, comma 1, DPR 327/1980. (d) In casi particolari l'autorità che ordina il prelevamento può disporre il prelievo di quantità diverse indicando anche le modalità
per i prodotti allo stato gassoso.
Vai alla procedura C –
pag. 15
Vai alla procedura B –
pag. 14
Vai alla procedura A –
pag. 12
Campione ai sensi del
DPR 327/1980
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segue Tabella II(a): quantità del campione e numero di aliquote per l’esecuzione delle analisi chimiche generiche.
Natura del campione Peso / Vol(b) Aliquote(c) Cacao 500 g 5
Caffé ed estratti di caffé e surrogati 500 " 5
Caramelle, confetti e chewing-gum 500 " 5
Carne fresca 1.000 " 5
Carni conservate - insaccati 1.000 " 5
Cereali 1.000 “ 5
Cioccolati farciti e/o ripieni 1.500 " 5
Cioccolato 500 " 5
Coloranti(d) non meno di 250 " 5
Conserve di origine vegetale 1.000 " 5
Conserve e semiconserve di origine animale 1.000 " 5
Crema di latte o panna 500 " 5
Crema per pasticceria e budini 500 " 5
Estratti alimentari e prodotti affini 500 " 5
Farine 1.000 " 5
Formaggi 1.000 " 5
Frutta e vegetali secchi 1.000 " 5
Frutta, ortaggi freschi e surgelati 500 " 5
Gelati 1.000 " 5
Grassi emulsionati per panificazione 1.000 " 5
Grassi idrogenati 1.000 " 5
Margarina 1.000 g 5
Latte 1 L 5
Latte condensato 750 g 5
Latte in polvere 500 " 5
Liquori 1,5 L 5
Marmellata, confettura, mostarda, gelatina di frutta 1.000 g 5
Miele 500 " 5
Olio (di oliva o di semi) 1.000 " 5
Pane 1.000 " 5
Pane speciale 2.000 " 5
Paste alimentari 1.000 " 5
Paste alimentari speciali 1.500 " 5
Polveri per acqua da tavola 20 " 5
Prodotti da forno diversi dal pane 1.000 " 5
Prodotti dolciari 1.000 " 5
Sciroppi 1.000 " 5
Strutto 1.000 " 5
Succhi e nettare di frutta 1.000 " 5
Vini 5 L 5
Zucchero 500 g 5
(a) Tabella realizzata unendo le sezioni §1 e §2 dell’allegato A del DPR 327/1980. (b) In casi particolari l'autorità che ordina il prelevamento può disporre il prelievo di quantità superiori. (c) Art. 7, comma 1, DPR 327/1980. (d) In casi particolari l'autorità che ordina il prelevamento può disporre il prelievo di quantità diverse indicando anche le modalità
per i prodotti allo stato gassoso.
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Ai sensi della sezione §3 dell’allegato A del DPR 327/1980, nel caso di sostanze o
prodotti omogenei, contenuti in un unico recipiente, si preleva una quantità
rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l’analisi.
Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti, si prelevano
quantità parziali da diversi recipienti, scelti a caso, e rappresentativi della partita: le
quantità parziali sono riunite e mescolate per ricavare il campione per l’analisi.
Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei, contenuti in un unico recipiente e
conservati alla rinfusa, si prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale
e inferiore della massa; l’insieme delle quantità parziali sono riunite e mescolate per
ricavare il campione per l’analisi.
Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti, si
prelevano quantità parziali da diversi recipienti, scelti a caso, e rappresentativi della
partita; le quantità parziali sono riunite e mescolate per ricavare il campione per
l’analisi.
Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, ove la natura
della sostanza o del prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare consentano
l’apertura, si prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della
partita, le aliquote che, riunite e mescolate, costituiscono il campione per l’analisi.
Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, ove la natura
delle sostanze o dei prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non
consentano l’apertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo
di confezioni per formare il campione per l’analisi.
Nel caso di latte in confezioni originali chiuse, destinate alla vendita al dettaglio, si
prelevano cinque confezioni, indipendentemente dal loro volume.
3.4.2 Procedura B: campionamento di alimenti per la determinazione della
tolleranza di peso o del volume
Se da una prima analisi emerge una difformità di peso o volume rispetto al
contenuto dichiarato di un prodotto alimentare, la violazione potrà essere
contestata solo a seguito di una seconda analisi, eseguita su di un campione
prelevato ai sensi dell’art. 67 del DPR 327/1980 (tabella III). In questo caso il
campione deve essere prelevato presso il produttore o presso un rivenditore diverso
da quello in cui si è fatto il primo campione. È auspicabile che anche il primo
campione sia in ogni caso prelevato ai sensi dell’art. 67 del DPR 327/1980.
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Tabella III: analisi chimiche per la determinazione della tolleranza di peso o del volume; quantità del campione e numero di aliquote.
Peso / volume singola confezione(a) N. confezioni
totali N. aliquote N. confezioni
x aliquota
fino a 250 g / fino a 250 mL 10 5 2
> 250 g / > 250 mL 5 5 1
> 1.000 g / > 1.000 mL 3(b) 5 1
(a) Devono essere confezioni dello stesso tipo. (b) L’art. 67 del DPR 327/1980, prevede che la campionatura sia composta di tre confezioni, si tratta però di numero non
divisibile per cinque. Si suggerisce pertanto di prelevare comunque cinque aliquote, ciascuna costituita da una confezione. Sul verbale di prelevamento deve essere fatta menzione del fatto che il numero d’imballaggi è stato incrementato al prossimo multiplo di 5, allo scopo di consentire la suddivisione in 5 aliquote.
3.4.3 Procedura C: campionamento per il controllo del contenuto di umidità
I campioni prelevati devono essere posti, di regola, in recipienti di vetro a chiusura
ermetica, al fine di preservarli dall’assorbimento o dalla perdita di acqua.
Nel caso di sostanze alimentari che, per la loro natura, posti in recipienti stagni a
chiusura ermetica si alterano per ammuffimento o putrefazione, si dovranno
impiegare sacchetti di carta resistente o altro materiale idoneo (cfr. sezione §4
dell’allegato A del DPR 327/1980).
In questi casi, come pure ogni volta che si dovrà controllare il contenuto di umidità
e per mancanza di recipienti a chiusura ermetica si impieghino sacchetti di carta o
altri contenitori non stagni e non a chiusura ermetica (es.: pane, farina), si dovrà
determinare mediante bilancia sensibile al decigrammo il peso lordo di ogni singola
aliquota, annotandolo sull’involucro del campione, assieme alla data ed ora della
pesatura.
Il peso di ciascuna aliquota, preciso al decigrammo, dovrà essere riportato, inoltre,
anche sul verbale di prelevamento.
Il responsabile dello stabilimento o deposito od esercizio presso cui è stato
prelevato il campione od il suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata.
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4. Parte speciale
4.1 Albero delle decisioni n. 3: a quale tipo di analisi chimica non
generica è destinato il campione?
Schema III: Albero delle decisioni n. 3. A quale tipo di analisi chimica non generica è destinato il campione?
SI
Vai alla procedura D - pag. 17
Il campione è destinato alle analisi chimiche per la ricerca di residui di fitosanitari?
NO
SI
Vai alla procedura E - pag. 20
Il campione è destinato al controllo ufficiale del tenore di micotossine?
NO
SI
Vai alla procedura F - pag. 26
Il campione è destinato alle analisi chimiche sull’olio d’oliva?
NO
SI
Vai alla procedura G - pag. 28
Il campione è destinato alle analisi chimiche per la ricerca di alcuni contaminanti?(a)
NO
SI
Vai alla procedura H - pag. 29
Il campione è destinato alle analisi chimiche per la ricerca di istamina?
NO
(a) Piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MPCD e benzo[a]pirene.
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4.1.1 Procedura D: campionamento per la ricerca di residui di fitosanitari
Nel prelievo di alimenti per la ricerca di residui di fitosanitari, deve essere applicato
il DM Salute 23 luglio 2003, del quale si riassumono di seguito alcuni concetti base:
- la partita è l’insieme di prodotti di uguale origine, produzione, varietà,
confezione, tipo di imballaggio, marca e spedizione,
- le unità sono singoli prodotti interi, non tagliati né spezzati, prelevati a caso
nella partita,
- il campione elementare è una o più unità prelevate in un solo punto della
partita; deve essere rappresentativo del campione globale; è costituito da
prodotti interi, non tagliati né spezzati a meno che non sia espressamente
specificato nella tabella 3 del DM Salute 23 luglio 2003,
- il campione globale è il totale combinato e accuratamente mescolato dei
campioni elementari. Per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari
è ottenuto da 1-10 campioni elementari,
- il campione di laboratorio è la quantità rappresentativa di materiale, prelevata
dal campione globale. Può essere costituito dalla totalità o da una parte del
campione globale, e deve essere composto da unità intere, salvo casi
particolari; è possibile preparare duplicati del campione di laboratorio,
- dal campione di laboratorio devono essere ricavate quattro aliquote, cinque nel
caso di prodotti confezionati non prelevati presso il produttore. Le aliquote
devono essere costituite da una quantità rappresentativa di prodotto prelevato
dal campione di laboratorio,
- la porzione da analizzare è la quantità di prodotto prelevata dall’aliquota, di
entità sufficiente per la misura della concentrazione dei residui.
Il numero di campioni elementari è determinato da apposite tabelle dell’allegato DM
Salute 23 luglio 2003.
Di seguito sono riportate le tabelle, adattate dall’autore, relative alla descrizione dei
campioni elementari e delle aliquote da prelevare nel campionamento dei prodotti
alimentari primari di origine vegetale per la ricerca di residui di antiparassitari
(tabella IV) e nel campionamento dei prodotti alimentari trasformati di origine
vegetale per la ricerca di residui di antiparassitari (tabella IV bis); entrambe sono
l’adattamento della tabella 4. dell’allegato al DM Sanità 23 luglio 2003.
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Tabella IV: ricerca di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari primari di origine vegetale; descrizione dei campioni elementari(a) ed entità minima delle aliquote.
Classificazione del prodotto Esempi Composizione
Quantità minima
dell’aliquota N.
aliquote(b)
Peso totale del campione elementare
Prodotti freschi di piccole dimensioni generalmente < 25 g l’unità
Bacche, piselli, olive
Unità intere o imballaggi, oppure unità prelevate mediante campionatore
1 kg 4 o 5(b) 4 kg se 4 aliquote 5 kg se 5 aliquote
Prodotti freschi di medie dimensioni generalmente da 25 a 250 g l’unità
Mele, arance Unità intere 1 kg (almeno 10
unità)
4 o 5(b) 4 kg se 4 aliquote (minimo 40 unità) 5 kg se 5 aliquote (minimo 50 unità)
Prodotti freschi di grandi dimensioni generalmente maggiori a 250 g l’unità
Cavoli, cetrioli, uva (grappoli)
Unità intere 2 kg (almeno 5
unità)
4 o 5(b) 4 kg se 4 aliquote (minimo 20 unità) 5 kg se 5 aliquote (minimo 25 unità)
Legumi da granella
Fagioli essiccati, piselli essiccati
1 kg 4 o 5(b) 4 kg se 4 aliquote 5 kg se 5 aliquote
Cereali Riso, frumento 1 kg 4 o 5(b) 4 kg se 4 aliquote 5 kg se 5 aliquote
Frutti a guscio eccetto noci di cocco
Noci, nocciole 1 kg 4 o 5(b) 4 kg se 4 aliquote 5 kg se 5 aliquote
Noci di cocco 5 unità 4 o 5(b) 20 u. se 4 aliquote 25 u. se 5 aliquote
Semi oleosi Arachidi 0,5 kg 4 o 5(b) 2 kg se 4 aliquote 2,5 kg se 5 aliquote
Semi per bevande e dolciumi
Chicchi di caffé 0,5 kg 4 o 5(b) 2 kg se 4 aliquote 2,5 kg se 5 aliquote
(a) Tutti i frutti freschi e tutti gli ortaggi freschi, comprese le patate e le barbabietole da zucchero. Sono escluse le erbe aromatiche.
(b) Ai sensi del capitolo 3., pgf. “Campione di laboratorio”, nota 4), dell’allegato al DM Sanità 23 luglio 2003, il campione deve essere costituito sempre da quattro aliquote; cinque solo nel caso di prodotti confezionati non prelevati presso il produttore.
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segue Tabella IV: ricerca di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari primari di origine vegetale; descrizione dei campioni elementari(a) ed entità minima delle aliquote.
Classificazione del prodotto
Esempi Composizione Quantità minima
dell’aliquota
N. aliquote(b)
Peso totale del campione elementare
Prezzemolo fresco
Unità intere 0,5 kg 4 o 5(b) 2 kg se 4 aliquote 2,5 kg se 5 aliquote
Altre erbe fresche
Unità intere 0,2 kg 4 o 5(b) 0,8 kg se 4 aliquote 1 kg se 5 aliquote
Spezie Spezie essiccate
Unità intere o unità prelevate mediante campionatore
0, 1 kg 4 o 5(b) 0,4 kg se 4 aliquote 0,5 kg se 5 aliquote
Tabella IV bis: ricerca di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari trasformati(a)di origine vegetale; descrizione dei campioni elementari di prodotti vegetali ed entità minima delle aliquote.
Classificazione del prodotto Esempi Composizione
Quantità minima
dell’aliquota N.
aliquote(c)
Peso totale del campione elementare
Prodotti ad alto valore unitario
Imballaggi o unità prelevate mediante campionatore
0,1 kg(b) 4 o 5(c) 0,4 kg se 4 aliquote 0,5 kg se 5 aliquote
Prodotti solidi leggeri
Luppolo, tè, infuso di erbe
Unità imballate o unità prelevate mediante campionatore
0,2 kg 4 o 5(c) 0,8 kg se 4 aliquote 1 kg se 5 aliquote
Altri prodotti solidi
Pane, farina, frutta secca, confetture e prodotti similari(d)
Imballaggi o altre unità intere, oppure unità prelevate mediante campionatore
0,5 kg 4 o 5(c) 2 kg se 4 aliquote 2,5 kg se 5 aliquote
Prodotti liquidi Oli vegetali, succhi, vino e bevande alcoliche(e)
Unità imballate o unità prelevate mediante campionatore
0,5 L o 0,5 kg
4 o 5(c) 2 kg o 2 L se 4 aliquote 2,5 kg o 2,5 L se 5 aliquote
(a) Si intendono: - Prodotti alimentari secondari di origine vegetale, frutta secca, ortaggi, erbe aromatiche, luppolo, prodotti dell’industria
molitoria. - Prodotti derivati di origine vegetale, tè, infusi di erbe, oli vegetali, succhi e prodotti vari, ad esempio olive trasformate e
melasse d’agrumi. - Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di origine vegetale, con o senza un mezzo di confezionamento o
ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie, condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo cotti o non cotti.
- Prodotti alimentari fabbricati con più ingredienti, di origine vegetale, compresi i prodotti con ingredienti di origine animale in cui predominano gli ingredienti di origine vegetale, prodotti della panificazione.
(b) Un’aliquota più piccola può essere prelevata da un prodotto di valore eccezionalmente elevato, annotando i motivi di tale decisione.
(c) Ai sensi del capitolo 3., paragrafo “Campione di laboratorio”, nota 4), dell’allegato al DM Sanità 23 luglio 2003, il campione deve essere costituito sempre da quattro aliquote; cinque solo nel caso di prodotti confezionati non prelevati presso il produttore.
(d) N.d.A.: si ritiene che alla categoria “prodotti solidi” possano appartenere anche le confetture e prodotti similari. (e) N.d.A.: si ritiene che alla categoria “prodotti liquidi” possano appartenere anche il vino e le bevande alcoliche.
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4.1.2 Procedura E: campionamento per il controllo del tenore di micotossine
Nel prelievo di alimenti per il controllo ufficiale del tenore di micotossine, deve
essere osservato l’allegato I del Reg. (CE) 401/2006 e successive modifiche.
Una guida destinata alle autorità competenti può essere reperita al seguente
indirizzo internet:
htpp://europa.eu.int/comm/food/chemicalsafety/contaminants/aflatoxun_guidance
_it.pdf
Il Reg. (CE) 401/2006 e successive modifiche si occupa del campionamento di
cereali e prodotti derivati, di frutta secca, di uve secche e prodotti derivati, di fichi
secchi, di arachidi ed altri semi oleosi, di mandorle di albicocche e di frutta a guscio,
di spezie, di latte, di prodotti lattiero caseari, di alimenti per lattanti ed alimenti di
proseguimento, di caffé e prodotti a base di caffé, di radice ed estratto di liquirizia,
di succhi di frutta e d’uva, di mosti d’uva, di sidro e di vino, di prodotti solidi a base
di mela, di succo di mela e di prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla
prima infanzia, di oli vegetali.
Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, ciascuna da sottoporre a
campionamento separato (per la formazione delle aliquote si veda il paragrafo
4.1.2.1).
Nella tabella V, adattata dall’autore, è riepilogata la suddivisone delle partite in
sottopartite, in funzione del tipo di prodotto da prelevare e del peso della partita.
Tabella V: controllo ufficiale del tenore delle micotossine; suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del tipo di prodotto e del peso della partita.
Prodotto Peso della partita
in tonnellate
Peso in tonnellate o numero delle sottopartite
Numero e peso dei campioni elementari
Peso del campione globale in
kg
≥ 1.500 500 t 100 da ca. 100 g 10
> 300 e < 1.500 3 sottopartite 100 da ca. 100 g 10
≥ 50 e ≤ 300 100 t 100 da ca. 100 g 10
Cereali e prodotti derivati(a)
< 50 - 3-100(h) 1-10(h)
≥ 15 15 – 30 t 100 da ca. 100 g 10 Frutta secca esclusi i fichi(b) < 15 - 10-100(h) 1-10(h)
≥ 15 15 – 30 t 100 da ca. 300 g 30 Fichi secchi(c)
< 15 - 10-100(h) ≤ a30(h)
≥ 500 100 t 100 da ca. 200 g 20
> 125 e < 500 5 sottopartite 100 da ca. 200 g 20
≥ 15 e ≤ 125 25 t 100 da ca. 200 g 20
Arachidi altri semi oleosi, mandorle di albicocche e la frutta a guscio(d)
< 15 - 10-100(h) ≤ a 20(h)
(a) Paragrafo B.2., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006. (b) Paragrafo C.2., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006. (c) Paragrafo D.1.2., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (d) Paragrafo D.2.2., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (h) Vedi tabella VI.
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Segue Tabella V: controllo ufficiale del tenore delle micotossine; suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del tipo di prodotto e del peso della partita.
Prodotto Peso della partita in tonnellate
Peso in tonnellate o numero delle sottopartite
Numero e peso dei campioni elementari
Peso del campione globale in
kg ≥ 15 25 t 100 da ca. 100 g 10 Spezie(e)
< 15 - 5-100(h) 0,5-10
≥ 15 15-30 t 100 da ca. 100 g 10 Caffé torrefatto, caffé torrefatto macinato, caffé macinato solubile, radice di liquirizia e estratto di liquirizia(f)
< 15 - 10-100(h) 1-10(h)
≥ 1.500 500 t 3 1
> 300 e < 1.500 3 sottopartite 3 1
≥ 50 e ≤ 300 100 t 3 1
Oli vegetali alla rinfusa(g)
< 50 - 3 1
(e) Paragrafo E.2., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006. (f) Paragrafo G.2., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (g) Paragrafo K.1., tabella 2, Reg. (CE) 401/2006, aggiunto dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (h) Vedi tabella VI.
Nella tabella VI, adattata dall’autore, è riepilogato il numero di campioni elementari
da prelevare per tutti i casi menzionati nelle varie tabelle del Reg. (CE) 401/2006 e
successive modifiche. Tabella VI: controllo ufficiale del tenore delle micotossine; numero e peso dei campioni elementari da prelevare in funzione del tipo di prodotto e del peso o del volume della partita.
Tipo di prodotto Peso della partita in
kg(a)
N. e peso dei campioni
elementari
Peso del campione globale
in kg
≤ 50 3 1
> 50 e ≤ 500 5 1 > 500 e ≤ 1.000 10 da ca. 100 g 1 > 1.000 e ≤ 3.000 20 da ca. 100 g 2 > 3.000 e ≤ 10.000 40 da ca. 100 g 4
> 10.000 e ≤ 20.000 60 da ca. 100 g 6
Cereali e prodotti derivati(b)
e alimenti per bambini e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia(c)
> 20.000 e ≤ 50.000 100 da ca. 100 g 10
≤ 100 10 da ca. 100 g 1
> 100 e ≤ 200 15 da ca. 100 g 1,5
> 200 ≤ 500 20 da ca. 100 g 2
> 500 e ≤ 1.000 30 da ca. 100 g 3
> 1.000 e ≤ 2.000 40 da ca. 100 g 4
> 2.000 e ≤ 5.000 60 da ca. 100 g 6
> 5.000 e ≤ 10.000 80 da ca. 100 g 8
Frutta secca comprese le uve secche e i prodotti derivati (uva di Corinto, uva passa e uva sultanina) esclusi i fichi secchi(d)
> 10.000 e ≤ 15.000 100 da ca. 100 g 10
(a) In quasi tutte le tabelle originali, il peso delle partite è espresso in tonnellate; qui è riportato, per comodità, in kg. (b) Paragrafo B.4., tabella 2, Reg. (CE) 401/2006 e paragrafo J.1., Reg. (CE) 401/2006. (c) Ai sensi del paragrafo J.1. del Reg. (CE) 401/2006, si applica il metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati. (d) Paragrafo C.4., tabella 2, Reg. (CE) 401/2006.
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22
segue Tabella VI: controllo ufficiale del tenore delle micotossine; numero e peso dei campioni elementari da prelevare in funzione del tipo di prodotto e del peso o del volume della partita.
Tipo di prodotto Peso della partita in
kg(a)
N. e peso dei campioni
elementari Peso del campione
globale in kg
≤ a 100 10 da ca. 300 g 3
> 100 e ≤ 200 15 da ca. 300 g 4,5
> 200 e ≤ 500 20 da ca. 300 g 6
> 500 e ≤ 1.000 30 da ca. 300 g ≥ 9 e < 12
> 1.000 e ≤ 2.000 40 da ca. 300 g 12 (2 camp. di laboratorio)
> 2.000 e ≤ 5.000 60 da ca. 300 g ≥ 18 e < 24 (2 camp. di laboratorio)
> 5.000 e ≤ 10.000 80 da ca. 300 g 24 (3 camp. di laboratorio)
Fichi secchi(e) e alimenti a base di fichi secchi ed altri ingredienti che presentano particelle relativamente grandi(f)
> 10.000 e ≤ 15.000 100 da ca. 300 g 30 (3 camp. di laboratorio)
≤ a 1.000 10 da ca. 100 g 1
> 1.000 e ≤ 3.000 20 da ca. 100 g 2
> 3.000 e ≤ 10.000 40 da ca. 100 g 4
> 10.000 e ≤ 20.000 60 da ca. 100 g 6
Prodotti derivati da fichi secchi e alimenti a base di fichi secchi ed altri ingredienti che presentano particelle molto fini(g)
> 20.000 e ≤ 50.000 100 da ca. 100 g 10
≤ a 100 10 da ca. 200 g 2
> 100 e ≤ 200 15 da ca. 200 g 3
> 200 ≤ 500 20 da ca. 200 g 4
> 500 e ≤ 1.000 30 da ca. 200 g 6
> 1.000 e ≤ 2.000 40 da ca. 200 g ≥ 8 e < 12
> 2.000 e ≤ 5.000 60 da ca. 200 g 12 (2 camp. di laboratorio)
> 5.000 e ≤ 10.000 80 da ca. 200 g 16 (2 camp. di laboratorio)
Arachidi, altri semi oleosi, mandorle di albicocche e la frutta a guscio(h) e prodotti derivati ed alimenti composti da più ingredienti che presentano particelle relativamente grandi (olio vegetale escluso)(i)
> 10.000 e ≤ 15.000 100 da ca. 200 g 20 (2 camp. di laboratorio)
≤ a 1.000 10 da ca. 100 g 1
> 1.000 e ≤ 3.000 20 da ca. 100 g 2
> 3.000 e ≤ 10.000 40 da ca. 100 g 4
> 10.000 e ≤ 20.000 60 da ca. 100 g 6
Prodotti derivati da arachidi, altri semi oleosi, mandorle di albicocche e frutta a guscio (olio vegetale escluso) con particelle molto fini, quali farina e burro di arachidi(j) > 20.000 e ≤ 50.000 100 da ca. 100 g 10
≤ 10 5 da ca. 100 g 0,5
> 10 e ≤ 100 10 da ca. 100 g 1
> 100 e ≤ 200 15 da ca. 100 g 1,5
> 200 e ≤ 500 20 da ca. 100 g 2
> 500 e ≤ 1.000 30 da ca. 100 g 3
> 1.000 e ≤ 2.000 40 da ca. 100 g 4
> 2.000 e ≤ 5.000 60 da ca. 100 g 6
> 5.000 e ≤ 10.000 80 da ca. 100 g 8
Spezie(k)
> 10.000 e ≤ 15.000 100 da ca. 100 g 10
(a) In quasi tutte le tabelle originali, il peso delle partite è espresso in tonnellate; qui è riportato, per comodità, in kg. (e) Paragrafo D.1.4. e tabella 2, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010 (f) Ai sensi del paragrafo D.1.5.2. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010, si applica il
metodo di campionamento per fichi secchi. (g) Paragrafo D.1.5.1., tabella 3, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (h) Paragrafo D.2.4., tabella 2, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (i) Ai sensi del paragrafo D.2.5.2. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010, si applica il
metodo di campionamento per le arachidi, gli altri semi oleosi, le mandorle di albicocche e la frutta a guscio. (j) Paragrafo D.2.5.1., tabella 3, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (k) Paragrafo E.4., tabella 2, Reg. (CE) 401/2006.
Rev. 1
23
segue Tabella VI: controllo ufficiale del tenore delle micotossine; numero e peso dei campioni elementari da prelevare in funzione del tipo di prodotto e del peso o del volume della partita.
Tipo di prodotto Peso della partita in
kg(a)
N. e peso dei campioni
elementari
Peso del campione globale
in kg
≤ 50 (L o kg) 3 1 (L o kg)
50 – 500 (L o kg) 5 1 (L o kg)
Bottiglie o brik di latte e prodotti caseari, alimenti per lattanti e di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento(l) > 500 (L o kg) 10 1 (L o kg)
≤ 100 10 da ca. 100 g 1
> 100 e ≤ 200 15 da ca. 100 g 1,5
> 200 e ≤ 500 20 da ca. 100 g 2
> 500 e ≤ 1.000 30 da ca. 100 g 3
> 1.000 e ≤ 2.000 40 da ca. 100 g 4
> 2.000 e ≤ 5.000 60 da ca. 100 g 6
> 5.000 e ≤ 10.000 80 da ca. 100 g 8
Caffé torrefatto, caffé torrefatto macinato, caffé macinato solubile, radice di liquirizia e estratto di liquirizia(m)
> 10.000 e ≤ 15.000 100 da ca. 100 g 10
≤ 50 L 3 1 L
50 – 500 L 5 1 L
Bottiglie o brik di succhi di frutta, bevande alcoliche, sidro(n)
> 500 L 10 1 L
≤ 50 L 1 1 L (vol minimo)
50 – 500 L 2 1 L (vol minimo)
Bottiglie o brik di vino(o)
> 500 L 3 1 L (vol minimo)
< 50 3 1
50 - 500 5 1
Prodotti solidi a base di mela, succo di mela e i prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia(p) > 500 10 1
1-25 confezioni 1 conf. o unità 1
26-100 confezioni ca. il 5 % e min. 2 confezioni o unità
1
Prodotti solidi a base di mela, succo di mela e i prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia se la partita è costituita da confezioni singole (q)
> 100 confezioni ca. il 5 % e max 10 confezioni o
unità
1
lotti < 50 (L o kg) 3 1 (L o kg)
lotti 50 - 500 (L o kg) 5 1 (L o kg)
Oli vegetali se la partita è costituita da confezioni (r)
lotti > 500 (L o kg) 10 1 (L o kg)
(a) In quasi tutte le tabelle originali, il peso delle partite è espresso in tonnellate; qui è riportato, per comodità, in kg. (l) Paragrafo F.1., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006; se il prodotto è sfuso il numero di campioni elementari da prelevare è
compreso fra 3 e 5 previo mescolamento. (m) Paragrafo G.4., tabella 2, Reg. (CE) 401/2006 come sostituita dall’allegato II del Reg. (CE) 178/2010 (n) Paragrafo H.1., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006; se il prodotto è sfuso il numero di campioni elementari da prelevare è
pari a 3 previo mescolamento. (o) Paragrafo H.1., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006. (p) Paragrafo I.1., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006. (q) Paragrafo I.1., tabella 2, Reg. (CE) 401/2006. (r) Paragrafo K.1., tabella 1, Reg. (CE) 401/2006, aggiunto dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010.
Rev. 1
24
Nella tabella VI bis, realizzata dall’autore, è riepilogato il numero di campioni elementari da prelevare di prodotti commercializzati in confezioni sotto vuoto. Tabella VI bis: controllo ufficiale del tenore delle micotossine di prodotti commercializzati in confezioni sotto vuoto.
Tipo di prodotto
Peso della partita in
kg(a) N. dei campioni
elementari
Peso del campione globale
in kg
≥ 15.000 25 10
Frutta secca esclusi i fichi(b)
< 15.000 25 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
≥ 15.000 50 30
Fichi secchi(c)
< 15.000 50 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
≥ 50.000 25 10 Prodotti derivati dai fichi con particelle di piccole dimensioni(d)
< 50.000 25 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
≥ 15.000 50 20 Pistacchi, arachidi, noci del Brasile(e)
< 15.000 50 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
≥ 15.000 25 20 Mandorle di albicocche, frutta a guscio diversa dai pistacchi e dalle noci del Brasile, altri semi oleosi(f) < 15.000
25 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
≥ 50.000 25 10 Prodotti con particelle fini derivati da frutta a guscio, mandorle di albicocche e arachidi(g) < 50.000
25 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
≥ 15.000 25 10
Spezie(h)
< 15.000 25 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
≥ 15.000 25 10 Caffé torrefatto, caffé torrefatto macinato, caffé solubile, radice di liquirizia e estratto di liquirizia(i) < 15.000
25 % del numero di campioni elementari indicato per questa
matrice nella tabella V -
(a) Nel testo originale il peso delle partite è espresso in tonnellate; qui è riportato, per comodità, in kg. (b) Paragrafo C.6. del Reg. (CE) 401/2006. (c) Paragrafo D.1.7.1. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (d) Paragrafo D.1.7.2. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (e) Paragrafo D.2.7.1. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (f) Paragrafo D.2.7.2. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (g) Paragrafo D.2.7.3. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010. (h) Paragrafo E.6. del Reg. (CE) 401/2006. (i) Paragrafo G.5. del Reg. (CE) 401/2006 come sostituito dall’allegato I del Reg. (CE) 178/2010.
Rev. 1
25
4.1.2.1 Formazione delle aliquote
Nei casi previsti dalla tabella V, la partita deve essere divisa in sottopartite: in tali
casi ognuna di esse deve essere sottoposta a campionamento. Il campione globale
viene ottenuto riunendo e mescolando i campioni elementari prelevati dalla partita
o dalla sottopartita. I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto
possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a
tale norma deve essere segnalata nel verbale di campionamento. Il
campione di laboratorio è il campione destinato al laboratorio: nella tabella VI sono
specificati i casi in cui i campioni di laboratorio sono più di uno.
Sebbene non espressamente previsto dal Reg. (CE) 401/2006 e successive
modifiche, è necessario che il campione sia suddiviso in cinque aliquote, ai sensi
dell’art. 7 del DPR 327/19801; qualora il numero di campioni elementari previsto
nella tabella VI sia inferiore a cinque o ad un multiplo di cinque esso deve essere
incrementato al successivo multiplo di cinque, per consentire la suddivisione in
cinque aliquote. Sul verbale di campionamento deve essere indicato il
volume della partita da cui il campione è ricavato e le modalità specifiche
seguite nel prelievo (vedi paragrafo 3.1, trattino 6).
4.1.2.2 Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio
La tabella VI deve essere seguita ove possibile anche nel caso in cui il
campionamento sia effettuato presso le rivendite al dettaglio; qualora ciò non sia
possibile, si può ricorrere ad un metodo alternativo di campionamento nella fase
della distribuzione al dettaglio, purché il campione sia sufficientemente
rappresentativo della partita campionata e il metodo chiaramente descritto e
debitamente documentato.
Il campione globale deve comunque pesare almeno 1 kg o 1 L per le seguenti
matrici2:
- Cereali e prodotti derivati [Paragrafo B.5., Reg (CE) 401/2006].
- Frutta secca comprese le uve secche e i prodotti derivati (uva di Corinto, uva
passa e uva sultanina) [Paragrafo C.5., Reg (CE) 401/2006].
- Fichi secchi [Paragrafo D.1.6., Reg (CE) 401/2006].
- Arachidi, altri semi oleosi, mandorle di albicocche e la frutta a guscio [Paragrafo
D.2.6., Reg (CE) 401/2006].
1 La lettera 14 giugno 2006, prot. N. 22692-XIV-DGVA-P.1.4.c.c.8 del Ministero della Salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, intitolata “Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari. / Reg. (CE) 401/2006”, prevede espressamente che
Si precisa che per quanto riguarda il verbale di prelevamento e la suddivisione in aliquote, si continua a far riferimento al DPR 27 marzo 1980, n. 327.
2 Se la porzione da sottoporre a campionamento è troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg o 1 L, quest’ultimo può essere inferiore a 1kg o a 1 L.
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- Latte e prodotti caseari, alimenti per lattanti e di proseguimento, compresi il
latte per lattanti e il latte di proseguimento [Paragrafo F.2., Reg (CE)
401/2006].
- Caffé torrefatto, caffé torrefatto macinato, caffé macinato solubile, radice di
liquirizia e estratto di liquirizia [Paragrafo G.6., Reg (CE) 401/2006].
- Succhi di frutta, succhi e mosti d’uva, vino, bevande alcoliche, sidro [Paragrafo
H.2., Reg (CE) 401/2006].
- Prodotti solidi a base di mela, succo di mela e i prodotti solidi a base di mela
destinati ai lattanti e alla prima infanzia [Paragrafo I.2., Reg (CE) 401/2006].
- Alimenti per bambini e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti
e alla prima infanzia [Paragrafo J.2., Reg (CE) 401/2006].
- Oli vegetali [Paragrafo K.2., Reg (CE) 401/2006].
Invece, il campione globale deve comunque pesare almeno 0,5 kg o 0,5 L per le
seguenti matrici:
- Spezie3 [Paragrafo E.5., Reg (CE) 401/2006].
4.1.3 Procedura F: campionamento per analisi chimiche sull’olio d’oliva
Nel prelievo di oli d’oliva per analisi chimiche, quali ad esempio la determinazione
della composizione acidica e in steroli, deve essere osservato l’allegato I bis del
Reg. (CE) 1989/2003.
Innanzitutto deve essere individuato il volume della partita in base alla tabella VII,
adattata dall’autore. In Alto Adige saranno riscontrate di norma partite fino a 7.500
L. Tabella VII: campionamento per analisi chimiche sull’olio d’oliva; quantità di prelievi elementari da prelevare a seconda della quantità totale della partita.
Volume della partita espressa in litri(a) N. prelievi elementari(a)
< 7.500 L 2
> 7.500 L < 25.000 L 3
> 25.000 < 75.000 L 4
> 75.000 < 125.000 L 5
(a) Tabella 1 dell’allegato 1 bis del Reg. (CE) 1989/2003.
3 Se la porzione da sottoporre a campionamento è troppo piccola per ottenere un campione globale di 0,5 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 0,5 kg.
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Una volta individuata la partita, e stabilito il numero di prelievi elementari da
prelevare, il numero di imballaggi che costituiranno ciascun prelievo elementare è
collegato al volume del singolo imballaggio (tabella VIII, adattata dall’autore).
Ai sensi del paragrafo 2.3 dell’allegato I bis del Reg. (CE) 1989/2003, gli imballaggi
che costituiscono un prelievo elementare devono essere suddivisi secondo le
procedure di controllo previste dalle legislazioni nazionali, quindi ciascun prelievo
elementare andrà suddiviso in cinque aliquote, ai sensi dell’art. 7 del DPR
327/1980. Tabella VIII: campionamento per analisi chimiche sull’olio d’oliva; composizione di ciascun prelievo elementare a seconda del volume degli imballaggi della partita da analizzare.
Volume dell’imballaggio(a)
N. imballaggi(
a)
Incremento imballaggi
fino a(b) Aliquote(c) Confezioni x aliquota
Confezioni x prelievo
(partite < 7.500 L)(d)
≥ 5 L 3 5 5 1 10
≥ 3 L ma < 5 L 3 5 5 1 10
≥ 2 L ma < 3 L 3 5 5 1 10
≥ 1 L ma < 2 L 6 10 5 2 20
≥ 0,75 L ma < 1 L 6 10 5 2 20
< 0,75 L 3 volte l'olio del numero minimo di imballaggi la cui capacità totale supera 1,5 litri (vedi tabella IX)
(a) Tabella 2 dell’allegato 1 bis del Reg. (CE) 1989/2003. (b) Sul verbale di prelevamento, deve essere fatta menzione del fatto che il numero di imballaggi è stato incrementato al
successivo multiplo di 5, per consentire la suddivisione in 5 aliquote. (c) Art. 7, comma 1, DPR 327/1980. (d) Il numero delle confezioni è ottenuto moltiplicando per due il numero di imballaggi di cui alla colonna “Incremento imballaggi
fino a”; questo perché in caso di partite fino a 7.500 L devono essere prelevati due prelievi elementari.
Nel caso di imballaggi aventi volume inferiore a 0,75 L, ogni prelievo elementare
dovrà essere costituito da 3 volte l'olio del numero minimo di imballaggi la cui
capacità totale supera 1,5 litri: per il calcolo, si veda la tabella IX.
Tabella IX: campionamento per analisi chimiche sull’olio d’oliva; composizione di ciascun prelievo elementare in caso di imballaggi di volume inferiore a 0,75 L.
Volume imballaggio(a)
N. imballaggi necessari
a superare 1,5 L
3 volte l’olio di cui
alla colonna a
destra
Prossimo numero
divisibile x 5(b) N. aliquote
Confezioni x aliquota
Tot. confezioni x prelievo (partite < 7.500 L)(c)
0,10 L 16 48 50 5 10 100
0,25 L 7 21 25 5 5 50
0,50 L 4 12 15 5 3 30 (a) I volumi indicati nella tabella sono quelli delle gamme obbligatorie di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. (b) Sul verbale di prelevamento, deve essere fatta menzione del fatto che il numero di imballaggi è stato incrementato in
eccesso al prossimo multiplo di 5, per consentire la suddivisione in 5 aliquote. (c) Il numero delle confezioni è ottenuto moltiplicando per due il numero di imballaggi di cui alla colonna “Incremento imballaggi
fino a”; questo perché in caso di partite fino a 7.500 L devono essere prelevati due prelievi elementari.
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4.1.4 Procedura G: campionamento per la ricerca di alcuni contaminanti
Nel campionamento di alimenti per analisi chimiche per la ricerca di alcuni
contaminanti, deve essere osservato l’allegato al Reg. (CE) 333/2007.
I contaminanti considerati dal Reg. (CE) 333/2007 sono piombo, cadmio, mercurio,
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo[a]pirene.
Si riassumono di seguito alcuni concetti base dell’allegato al Reg. (CE) 333/2007:
- Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato.
- Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere
oggetto di campionatura separata.
- È necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di
benzo[a]pirene e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione
globale.
- I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari
punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma
deve essere segnalata nel verbale di campionamento.
- Il campione globale viene ottenuto riunendo e mescolando i campioni
elementari.
La suddivisione in sottopartite, è necessaria nei seguenti casi:
- in caso di prodotti commercializzati sfusi, per partite superiori a 100.000 kg
(100 tonnellate);
- nel caso di tutti gli altri prodotti, per partite superiori o uguali a 15.000 kg (15
tonnellate).
In entrambi i casi, per determinare il numero esatto di sottopartite in cui
suddividere la partita, si rimanda alle tabelle 1 e 2 dell’allegato del Reg. (CE)
333/2007.
In tutti gli altri casi, sarà sufficiente un campione, composto da un numero di
campioni elementari pari a quello di cui alla tabella X, realizzata adattando la
tabella 3 dell’allegato del Reg. (CE) 333/2007.
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Tabella X: campionamento per la ricerca di alcuni contaminanti(a); numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita o dalla sottopartita.
Peso della partita (in kg)
Numero minimo di campioni elementari da
prelevare
Incremento campioni
elementari fino a(b)
Peso / volume
minimo del campione globale(c) Aliquote(d)
< 50 3 5 1 kg o 1 L 5
≥ 50 e ≤ 500 5 - 1 kg o 1 L 5 > 500 10 - 1 kg o 1 L 5
(a) Piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MPCD e benzo[a]pirene. (b) Sul verbale di prelevamento, deve essere fatta menzione del fatto che il numero di imballaggi è stato incrementato in
eccesso al prossimo multiplo di 5, per consentire la suddivisione in 5 aliquote. (c) Il campione globale viene ottenuto riunendo e mescolando i campioni elementari; suddividere il campione globale in aliquote. (d) Sebbene non espressamente previsto dall’allegato del Reg. (CE) 333/2007, si suggerisce di suddividere il campione globale in
cinque aliquote, ai sensi dell’art. 7 del DPR 327/1980.
Se la partita è composta da confezioni singole, il numero di confezioni che va
prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella XI, realizzata
adattando la tabella 4 dell’allegato del Reg. (CE) 333/2007. Tabella XI: campionamento per la ricerca di alcuni contaminanti(a); numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita o dalla sottopartita, quando la partita è composta da confezioni singole.
Numero confezioni o unità
Numero di confezioni o unità da prelevare per
formare il campione globale
Peso / volume minimo del campione globale(b)
N. aliquote(c)
Confezioni x aliquota
Totale confezioni
≥ a 25
almeno 1 confezione o unità 1 kg o 1 L 5 1 5
da 26 a 100 circa il 5 % o almeno 2 confezioni o unità 1 kg o 1 L 5 2 10
> 100 circa il 5 %, al massimo 10
confezioni o unità 1 kg o 1 L 5 2 10
(a) Piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MPCD e benzo[a]pirene. (b) Il campione globale viene ottenuto riunendo e mescolando i campioni elementari; suddividere il campione globale in aliquote. (c) Anche se non espressamente previsto dall’allegato del Reg. (CE) 333/2007, si suggerisce di suddividere il campione globale
in cinque aliquote, ai sensi dell’art. 7 del DPR 327/1980.
4.1.5 Procedura H: campionamento per la ricerca di istamina
Nel prelievo di prodotti ittici per la ricerca di istamina, deve essere osservato
quanto previsto dal Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche ed in particolare il
rigo 1.26 ed 1.27 del capitolo I, nonché l’Intesa 10 maggio 2007, n. 93/CSR, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
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Nonostante il parametro istamina sia espressamente considerato nel Reg. (CE)
2073/2005 e successive modifiche, la relativa analisi è di tipo chimico e nella
Provincia Autonoma di Bolzano è eseguita presso il Laboratorio Analisi Alimenti
dell’APPA: in tal senso, si suggerisce di prelevare il numero di unità campionarie
previsto dal Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche ma di suddividere queste
ultime in cinque aliquote, come previsto dall’art. 7 del DPR 327/1980.
Premesso quanto sopra, il prelievo dei prodotti della pesca per la ricerca di istamina
dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nella seguente tabella XII, adattata
dall’autore.
Tabella XII: ricerca di istamina nei prodotti della pesca; composizione del campione.
Tipo alimento(a) N. unità per aliquota(a) N. aliquote N. totale unità
Prodotti della pesca ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina(b)
9 5(c) 45(c)
Prodotti della pesca che hanno subito un trattamento di maturazione enzimatica in salamoia, ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina(b)
9 5(c) 45(c)
(a) Rigo 1.26 ed 1.27 del Capitolo I del Reg. (CE) 2073/2005.
(b) La parte rosso-scura del tessuto muscolare dei pesci della famiglia Scombridae e Scomberascidae (tonni, sgombri, sarde, sardine, acciughe ecc.), contiene elevate quantità di istidina. Si tratta di un aminoacido che può essere trasformato in determinate condizioni in istamina da batteri di comune riscontro sulla cute dei pesci nell’ambiente marino ed in quello terrestre. L’istamina è la sostanza che provoca la “sindrome sgombroidea”, considerata negli USA una delle più comuni forme d’intossicazione per ingestione di pesce [tratto da http://www.ti.ch/].
(c) Qualora il materiale disponibile sia insufficiente per allestire tutte le aliquote previste, si procederà a prelevare la quantità di materiale necessaria a costituire un’unica aliquota formata comunque da nove unità, su cui si procederà ad eseguire analisi unica irripetibile, garantendo i diritti alla difesa del caso. A titolo d’esempio, si evidenzia che nelle vigenti istruzioni dell’Azienda Sanitaria di Bolzano per il prelevamento campioni per la verifica dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, elaborate in conformità a quanto sancito dall’Intesa 10 maggio 2007, n. 93/CS, è previsto che: - ogni unità campionaria dovrà pesare almeno 150 g (in caso di confezioni originali, ogni confezione può corrispondere ad
un’unità campionaria – N.d.A.) - nel caso in cui l’alimento da prelevare abbia vita commerciale inferiore a quindici giorni dal momento del prelievo o non
ci sia la quantità ponderale minima prevista, si potrà procedere al campionamento in aliquota unica irripetibile, garantendo i diritti alla difesa di cui al primo comma dell’art. 223 delle norme di coordinamento e di attuazione del codice di procedura penale, approvato con Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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Appunti
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Bibliografia
Documenti
Sansonetti, F. (2008). Il campionamento per l’analisi chimica quale compito
correlato ai controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare. Descrizione di alcuni casi
problematici, studio della normativa di riferimento ed elaborazione di istruzioni di
base per il personale prelevatore. Tesi di laurea in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di
Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma e Scuola Provinciale Superiore di Sanità
“Claudiana”, Bolzano.
Leggi, decreti, regolamenti ed atti d’intesa
DPR 26 marzo 1980, n. 327. Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (GU 16 luglio 1980, n.
193).
Reg. (CE) 11 luglio 1991, n. 2568/91. Regolamento della Commissione relativo alle
caratteristiche degli oli di oliva e di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
(GUUE 5 settembre 1991, n. L 248).
DM 23 luglio 2003. Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai
metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari
nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. (GU 23 settembre 2003, n.
221).
Reg. (CE) 6 novembre 2003, n. 1989/2003. Regolamento della Commissione che
modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di
oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. (GUUE
13 novembre 2003, n. L 295/57).
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004. Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali. (GUUE 30 aprile 2004, n. L 165).
Reg. (CE) 15 novembre 2005, n. 2073/2005. Regolamento della Commissione sui
criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. (GUUE 22 dicembre 2005, n.
L 338).
Rev. 1
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Reg. (CE) 23 febbraio 2006, n. 401/2006. Regolamento della Commissione relativo
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di
micotossine nei prodotti alimentari. (GUUE 9 marzo 2006, n. L 70/12).
Reg. (CE) 28 marzo 2007, n. 333/2007. Regolamento della Commissione relativo ai
metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo,
cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo[a]pirene nei prodotti
alimentari. (GUUE 29 marzo 2007, n. L 88/29).
Determinazione 10 maggio 2007, n. 93/CSR, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee guida relative
all’applicazione del regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15
novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti
alimentari”. (GU 30 maggio 2007, n. 124).
Reg. (CE) 5 dicembre 2007, n. 1441/2007. Regolamento della Commissione che
modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai
prodotti alimentari. (GUUE 7 dicembre 2007, n. L 322/12).
Reg. (CE) 2 marzo 2010, n. 178/2010. Regolamento della Commissione che
modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto concerne le arachidi, gli altri
semi oleosi, la frutta a guscio, le mandorle di albicocche, la liquirizia e l’olio
vegetale. (GUUE 3 marzo 2010, n. L 52).
Siti Internet
europa.eu. Ultimo accesso 26.08.2008.
www.ti.ch. Ultimo accesso 29.09.2008.