IVIE – IMPOSTA VALORE IMMOBILI ESTERI. DL 201/2011 - Art. 19 co. da 13 a 17 (decreto Monti o...

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IVIE – IMPOSTA VALOREIMMOBILI ESTERI

DL 201/2011 - Art. 19 co. da 13 a 17 (decreto Monti o salva Italia)

Modifiche con DL 16/2012 art. 8 co. 16 e 17

Modifiche con legge di conversione 26.4.2012, n. 44.

Provv. attuativo 5/6/2012 - prot. n. 2012/72442

Soggetti, base imponibile, casi particolari

Legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 518)Modifica (in meglio) la norma

CIRCOLARE n. 28

del 2.7.2012

Oggi in parteobsoleti

I RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Necessità di

OmogeneitàIMU IVIE

I TERMINI DI PARAGONE

Commissione Europea Direzione generale - fiscalità e unione doganaleEU – Pilot 3506/12/TAXUD

5 eccezioni sollevate dalla commissione sul funzionamento della norma:

1) disparità temporale con l’IMU;2) disparità per assoggettamento a IRPEF e IVIE;3) vantaggio per lavoratori pubblici e organismi internazionali;4) incongruenza del principio di residenza;5) impossibilità di beneficiare delle riduzioni d’aliquota previste dai comuni

Italiani.

PERCHÉ LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Decorrenza imposta: differita dal 2011 al 2012

Versamenti eseguiti nel 2012: si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

Immobile adibito (da chiunque) ad abitazione principale e pertinenze: aliquota 0,4%.

Abitazione principale e pertinenze + immobili non locati: non applicabile l’art. 70 co. 2 TUIR (tassazione reddito fondiario).

Modalità di pagamento: acconto e a saldo (stesse regole IRPEF).

Nella sostanza il Governo

Italiano ha recepito

quasi tutte le richieste della Commissione

UE

IVIE - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀL. 228/2012 ART. 1 CO. 518

Immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale … a qualsiasi uso essi siano destinati.

Occorre fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui

l’immobile è ubicato

CIRCOLARE n. 28

del 2/7/2012

IMMOBILI DA TASSARE

Fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; anche strumentali per natura o per destinazione destinati ad

attività di impresa o di lavoro autonomo; titolare del diritto di usufrutto, uso (non il nudo proprietario); il concessionario delle aree demaniali; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di

costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

CIRCOLARE n. 28

del 2/7/2012

IMMOBILI DA TASSARE

Vi è: freehold - diritto di proprietà fondiaria assoluta; leasehold - diritto al possesso dei beni.

Leasehold Da diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla

proprietà, per periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di corrispettivo.

È maggiormente assimilabile all’usufrutto piuttosto che alla locazione. L’IVIE viene pagata dal Leaseholder.

CIRCOLARE n. 28

del 2/7/2012

ESEMPIO DIRITTO REALE PAESI COMMON LAW

Paesi common low puro

Attualmente in vigore in

Regno Unito (esclusa Scozia),

USA (escluso Louisiana),

Australia,

Canada (escluso Quebec).

Paesi common low mistoIndia

NigeriaSierra Leone

GambiaGhanaKenia

Uganda Adottano il sistema del common

law frammisto a regole giuridiche

di stampo religioso

PAESI COMMON LAW

Prov. 5/6/2012

L’imposta è dovuta in proporzione alla

quota di titolarità dei predetti diritti

Circolare n. 28/2012

Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da

ciascun soggetto partecipante alla comunione con

riferimento al valore relativo alla propria

quota

GLI IMMOBILI IN COMUNIONE

Pagano l’IVIE anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione

(cosiddetto “scudo fiscale”):sia mediante la procedura della regolarizzazione;sia del rimpatrio giuridico.

IMMOBILI SCUDATI

L’imposta si applica a tutti gli immobili scudati e detenuti all’estero. Si tratta, in pratica, degli immobili regolarizzati in quanto i “rimpatriati giuridicamente” si considerano detenuti in Italia. Si prescinde dalla presenza di evasione.

L’imposta trova applicazione anche verso chi è stato sempre ligio al dovere e ha correttamente applicato le regole, sia per l’acquisto (dunque utilizzo di soldi non derivanti dall’evasione e tracciati), sia per il monitoraggio (quadro RW) e la dichiarazione (eventuali redditi in RL).

PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI ESTERI

Sfitto

Locato

Utilizzato in proprio

Patrimoniale sempre dovuta

DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE ININFLUENTE

Per la generalità di immobili

0,76%Come l’IMU

Abitazione principale

0,40%

Come l’IMU

L’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA

Pesi UE e SEE

1) Valore catastale utilizzato nel Paese estero In mancanza

2) costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti

In mancanza3) valore di mercato rilevabile

nel luogo in cui è situato l’immobile al termine di ciascun anno solare.

Resto del mondo

1) Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti

In mancanza2) valore di mercato rilevabile

nel luogo in cui è situato l’immobile al termine di ciascun anno solare.

BASE IMPONIBILE

Provv. 5/6/2012 Base imponibile

Valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali

Circolare n. 28/2012In primis: quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini delle imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili.

Se ad uno stesso immobile sono attribuibili diversi valori catastali ai fini reddituali e patrimoniali: prendere il valore catastale delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.

PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA)

Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio

ordinario dell’immobile.

A meno che …la legislazione locale non preveda

l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana,

idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell’immobile.

PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA)

Valore locativo catastale presunto : 2 =

base imponibile Taxe Foncière

Base imponibile IVIEBase imponibile Tax Foncière

x 160 (coefficiente IMU) = base imponibile IVIE x 0,70% (0,40) = IVIE

FRANCIA - TAX FONCIERE

Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU

Scelgo tracosto d’acquisto o da contratto

e reddito medio ordinario x coefficienti IMU

PRECISAZIONE … UN PASSO INDIETRO

Per immobili acquisiti per successione o donazione Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato.In mancanzaCosto di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione.In assenza di documentazioneValore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al 31/12.

PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA)

Costo d’acquisto: risultante dall’atto. Contratto: da cui risulta il costo complessivamente

sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Diritti reali parziali (esempio l’usufrutto) il contratto non indica si assume il valore secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.

Immobile costruito: costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.

IMMOBILI RESTO DEL MONDO(MA PRINCIPI VALIDI ANCHE PER UE E SEE)

In mancanza valore di mercatorilevabile al termine di ciascun anno solare nel

luogo in cui è situato l’immobile;se l’immobile non posseduto al 31 dicembre:

valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione

Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o

società operanti nel settore immobiliare locale

IMMOBILI RESTO DEL MONDO(MA PRINCIPI VALIDI ANCHE PER UE E SEE)

Per immobili acquisiti per successione o donazione Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato.In mancanzaCosto di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione.In assenza di documentazioneValore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al 31/12.

IMMOBILI RESTO DEL MONDO

Valore dell’immobile Base imponibile IVIEValore dell’immobile è uguale al Valore catastale

Sì al valore catastale come base imponibile

Valore dell’immobile non è uguale al valore catastale ma è uguale al Reddito Medio Ordinario (RMO)

Sì a RMO x moltiplicatori locali come base imponibile

Valore dell’immobile è uguale al Reddito Medio Ordinario (RMO) ma non esistono i moltiplicatori locali

Alternativa tra:Costo di acquisto dell’immobileRMO x moltiplicatori IMU

In assenza del costo di acquisto dell’immobile

Alternativa tra:Valore di mercato dell’immobileRMO x i moltiplicatori IMU

In caso di assenza di valori catastali

Costo di acquisto dell’immobile e, in mancanza, il valore di mercato

Qualora normative estere sopravvenute o non considerate conducano alla determinazione di un valore dell’immobile da assumere a base dell’IVIE differente da quello ricavabile in base alla predetta tabella ovvero all’individuazione di una imposta patrimoniale pagata all’estero non elencata, il contribuente può utilizzare tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

CIRCOLARE n. 28

del 2/7/2012

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa.

Se l’imposta patrimoniale è corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre

effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili

DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA

IMPOSTE PATRIMONIALI UE E SEE

Immobili negli Stati Uniti: real property tax;

immobili in Argentina: impuesto inmobiliario;

immobili in Svizzera: imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare;

immobili in Russia: tassa sulla proprietà delle persone fisiche, Nalog na imuschestvo fizicheskih litz.

CIRCOLARE n. 28

del 2/7/2012

IMPOSTE PATRIMONIALI RESTO DEL MONDO

Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche.

IMPOSTE NON PATRIMONIALI

Inoltre1.Se vi è un’eccedenza di imposta reddituale

gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’art. 165 TUIR.

allora2.dall’IVIE dovuta in Italia per quegli immobili si

detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

POSSIBILE SCOMPUTO IMPOSTE REDDITUALI UE E SEE

Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso.

In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013). Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi.

È evidente che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la predetta Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel modulo RW del predetto modello.

VERSAMENTI SOCIETÀ FIDUCIARIE

L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenute all’estero vanno versate:con le stesse modalità;con le stesse scadenze previste per l’IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL’IVIE

Per il versamento la liquidazione l'accertamento la riscossione le sanzioni i rimborsi il contenziososi applicano le disposizioni previste per l’IRPEF

comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo

IVIE E ACCERTAMENTO

L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenute all’estero va determinata :Indicando gli immobili nel quadro RW ;Viene dunque previsto un unico quadro che consente di riepilogare il monitoraggio fiscale e le imposte dovute sui beni esteri .

NOVITA’ PER UNICO 2014

NUOVO QUADRO RW

Omessa compilazione del quadro RW

Dal 100% al 200% dell’imposta evasa:aumentata di 1/3, perché gli immobili sono all’estero;raddoppiata se gli immobili sono localizzati in Stati black list

(sanzione minima se non vi è evasione d’imposta da € 258 a € 1.032).

SANZIONI OMESSO RW

«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'art. 70 co. 2 del TUIR»

Come IMU – No quadro RLMa la norma decorre dal

2013!

NUOVO COMMA INSERITO DA LEGGE STABILITÀ

Non affittatoSe all’estero non si pagano tasse: non indicarlo in RL

Se all’estero si pagano le tasse sul valore (catastale): indicare detto valore in RL (ridotto delle spese ivi riconosciute) e tassarlo. Dal 2013 nessuna tassazione

AffittatoIndicare il reddito dichiarato all’estero (si credito imposta art. 165 TUIR)

Se all’estero non si pagano tasse: indicare il RL il canone – 15% (no credito imposta art. 165 TUIR). Dal 2013 nessuna tassazione

TASSAZIONE IRPEF IMMOBILE ESTERO

LA PATRIMONIALE PER LE ATTIVITÀFINANZIARIE ALL’ESTERO

PATRIMONIALE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

Per il 2011: 1 per mille

Per il 2012: 1 per mille Dal 2013: 1,5 per mille

Sul valore di mercato al 31/12 di ogni anno.

In mancanza valore nominale o di rimborso.

Abrogazione con effetto retroattivo

Decorrenza effettiva

L’imposta pagata nel 2012 (per il

2011) si considera in acconto per

il 2012

Conti correnti e i libretti di risparmio

€ 34,20

ovunque detenuti nel mondo

PATRIMONIALE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

Persone fisiche, anche stranieri con conti all’estero. L’imposta si applica per ogni conto corrente. L’imposta si paga in proporzione alle quote di possesso. L’imposta si paga in proporzione al periodo di detenzione. Si versa in UNICO (pertanto con rateazione e

compensazione). È scomputabile l’eventuale patrimoniale pagata all’estero.

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

Fino a € 5.000/medio annuo: non si paga imposta. I c/c di una stessa banca si cumulano ai fini di € 5.000

(circ. 28.12.2013).€ 34,20 x % di possesso x periodo di possesso.1 rigo per ogni c/c anche se sono nella stessa banca.

IVAFE – CONTI CORRENTI E LIBRETTI

NUOVO QUADRO RW

Titolo venduto nell’anno = 1 rigoTitolo acquistato nell’anno = 1 rigoTitolo mantenuto tutto l’anno = 1 rigo

10 titoli = 10 righiTitolo A : ne compro 3 in tempi diversi = 3 righi

Titolo B: ne compro 5 ne vendo 2 = 7 righi

IVAFE – TITOLI

Il consulente è il responsabile della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

Non può assecondare le richieste del cliente

Come uscirne?Rilascio di attestazione da parte del cliente

di non possesso di attività estere

I RISCHI DEL COMMERCIALISTA