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La Conservazione del Digitale
Roberto GuarasciUniversità della Calabria
Macerata 26 ottobre 2012
Macerata 26 ottobre 2012
Massimiliano d’Asburgo (1459 – 1519) regna insieme al padre
Federico III sull’Austria e sulla Germania meridionale e grazie
alle nozze con Maria di Borgogna è reggente dei Paesi Bassi
in nome del figlio Filippo. In un successivo matrimonio, nel
1494, sposa Bianca Maria Sforza, figlia del duca di Milano e
ottiene il controllo su parte dell’Italia settentrionale.
Le crescenti dimensioni dell’impero lo obbligano a immaginare
un sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni.
La nascita dei servizi postali
Macerata 26 ottobre 2012
1490
Convoca a Innsbruck Francesco e Janetto Tassis, figli di Alessandro, creatore del servizio dei corrieri papali.
Istituzione di un regolare servizio postale da innsbruck a Bruxelles e poi a Granada e Toledo.
Un corriere copriva circa 180 km al giorno. Il sistema riprendeva quello romano del periodo augusteo. Riprende valore lo scritto rispetto all’oralità.
La trasmissione dell’informazione non sempre era affidata allo scritto ma, in ragione della riservatezza, spesso lo scritto era solo l’identificativo dell’affidabilità del messaggero: il concetto di reputazione.
Macerata 26 ottobre 2012
Luigi XI di Francia ed Edoardo IV d’Inghilterra avevano già provato a
costruire un sistema simile a quello di Massimiliano ma non furono
capaci di mantenerlo in esercizio per i costi estremamente alti e per il
fatto che potevano prescriverne il funzionamento solo all’interno dei
propri domini;
L’uso di un appaltatore privato – i Tassis – permetteva di superare i limiti
territoriali del committente e permetteva loro di lavorare per il profitto
facendosi garanti del servizio.
1516: Carlo V estende la rete del servizio postale imperiale e concede
la possibilità di utilizzo anche ai clienti privati.
La nascita dei servizi postali
Macerata 26 ottobre 2012
Nello spedir stafette si mette sopra
la coperta del piego da una parte
sotto la mansione [stazione] un
segno simile ad una Staffa, dall’altra
parte il giorno, et hora, che parte. Et
se bene si suol mandare una lista
con i nomi di tutte le Poste, che sono
dal luogo d’onde parte sino doue
sono indrizzate, non si deue per
questo lasciar di porui il giorno et
hora sopra il piego; perché molte
volte i Maestri di Poste, o i
Postiglioni le perdono, o fanno
perdere a posta, acciò non si vegga,
chi ha mancato del debito suo…
Staffetta MI-GE spedita il 23.7.1544, colla scritta di pagata dentro il simbolo di staffetta, in alto nel margine a sinistra (ASMI, Miscellanea
storica,busta. 42).
La nascita dei servizi postali
Macerata 26 ottobre 2012
1520. Tragitto Firenze/Roma in cinque/sei giorni; Firenze/Parigi
venti/ventidue giorni; Firenze/Bruges venticinque giorni;
Venezia/Costantinopoli ventiquattro/trentasei giorni.
I tariffari dei corrieri erano a scalare in relazione al tempo impiegato per
la consegna.
Sull’involucro esterno del plico si annotavano l’ora di spedizione e di
arrivo in ciascuna stazione di posta.
Si consolida definitivamente il concetto di informazione come
testimonianza scritta. Per il passato questa tipologia è solo un
piccolo frammento del tutto per cui bisogna valutare con
attenzione anche altre fonti.
La nascita dei servizi postali
ANDREW PETTEGREE, L’Invenzione delle notizie: come il mondo
arrivò a conoscersi, Einaudi, Torino, 2015
Le fontiStabiliamo comunque cos’è un documento
Una stella è un documento? Un tronco trascinato da un torrente è un
documento? Un animale è un documento? No, Ma sono documenti le
fotografie e i cataloghi delle stelle, i sassi di un museo di mineralogia,
gli animali classificati ed esposti in uno zoo…
Un’antilope di una nuova specie viene scoperta in Africa.. una notizia
giornalistica fa conoscere l’evento… la scoperta è oggetto di una
comunicazione all’accademia delle scienze. Un professore ne fa
oggetto di insegnamento nel suo corso. L’animale vivo è messo in
uno zoo e classificato. Una volta morto viene imbalsamato e
conservato nel museo di storia naturale. Sull’evento viene realizzato
poi un documentario scientifico e vengono scritte monografie
sull’argomento che sono catalogate in biblioteca…
SUZANNE BRIET, Que est ce que la Documentation, 1951
Roberto Guarasci
Il Biglietto del Treno
Roberto Guarasci
FORMAZIONE DEL DOCUMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.Articolo 3.
Formazione del documento informatico
1.Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:a)redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;b)acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,acquisizione della copia informatica di un documento analogico;c)registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dallapresentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;d)generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni,provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo unastruttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Roberto Guarasci
FORMAZIONE DEL DOCUMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.Articolo 3.
Formazione del documento informatico
Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche diimmodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito dellamedesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi didati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di unaestrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
LE NORME
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Legge 244/2007 art. 1, commi 209-213
Fatturazione Elettronica
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioniimponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213,l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporticon le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblicinazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuataesclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004,n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
DM MeF 55/2013
A far data dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non potranno accettare fatture che non siano elettroniche e dal 6 settembre non potranno, in assenza,
procedere ad alcun pagamento.
Decreto Legislativo n. 127/15
disciplina ed estende la fatturazione elettronica alle transazioni fra privatia far data dal 1 luglio 2016.
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LE NORME
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CAD Art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cuiall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, sefatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, confirma elettronica qualificata o con firma digitale”.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 [ 30.6.2014 DL 23.12.2013 n. 145] gliaccordi di cui al comma 1 [ dell’art. 15 Legge 241/90] sono sottoscritti confirma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, (con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altrafirma elettronica qualificata,) pena la nullità degli stessi.
L. 221/2012 Art. 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica
amministrazione e conservazione degli atti notarili
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LE NORME
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Modifica dell'articolo 6, comma 4, del “decreto sviluppo II” che indicavacome termine di decorrenza il 1 gennaio 2013, stabilendo che l'obbligo dellaforma elettronica, a pena di nullità, decorre:
dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa;dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9
Art. 6 comma 6
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LE NORME
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«Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli attiprocessuali). -- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorreredal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o divolontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli attiprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle partiprecedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici. …
LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
LE NORME
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D.L. n. 83 del 2015 Art. 20Differimento dal 1 luglio 2016, dell'entrata in vigore del processo
amministrativo telematico.
DECRETO LEGISLATIVO 104/10, ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, ALLEGATO 2Art. 5, comma 3:
3. Allorchè riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretarioforma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indicecronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza perestratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e dellasegreteria".
Fino ad oggi il problema non esisteva….
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Il Digitale era solo una copia di lavoro. La validità giuridica restava al cartaceo….
Il modello funzionale per i documenti analogici
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Utenza Protocollo Trattazione
Conservazione
(corrente + deposito)
ScartoConservazione o versamento
Politiche di Conservazione
ScartoConservazione
definitiva
Il modello funzionale per i documenti digitali
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Pacchetto di versamento
Pacchetto di Archiviazione
Pacchetto di esibizione
Manuale di Conservazione
Soggetto produttore
ute
nti
ProtocolloRepertoriGeDoc
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
LEGGE 17 dicembre 2012 n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (cosiddetto «Decreto Crescita 2.0».
LEGGE 9 agosto 2013 n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cosiddetto «Decreto del Fare»)
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dalDECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 n. 235.
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Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
La conservazione
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CAD Art. 44Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce assicura:a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento edell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cuiall'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445;b) l'integrità del documento;c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioniidentificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato Ba tale decreto.
La conservazione
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1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da unresponsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei datipersonali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, oveprevisto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelladefinizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione deidocumenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo diconservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivipreviste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offronoidonee garanzie organizzative e tecnologiche
Art. 44Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
La conservazione
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44-bis
Conservatori accreditati
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione deidocumenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per contodi terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisitidel livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedonol’accreditamento presso Agenzia per l’Italia Digitale.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione delcomma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali concapitale sociale non inferiore a euro 200.000.
La cosa è destinata ad aggravarsi
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ANPR
Domicilio Digitale
Poi arrivarono i social network…
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Sistema Pubblico Identità Digitale
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Art. 17 comma 2 -ter Legge 98/2013
Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2 -sexies , gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
Sistema Pubblico Identità Digitale: DPCM 24.10.2014
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Art. 13(Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi )
1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPIDstipulando apposita convenzione con l'Agenziail cui schema è definito nell'ambito deiregolamenti attuativi di cui all'articolo 4.
2. Le pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 2, comma 2 del CAD, aderisconoallo SPID, secondo le modalità stabilitedall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, entroventiquattro mesi successivi all'accreditamentodel primo gestore dell'identità digitale.
Sistema Pubblico Identità Digitale: i certificatori
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Sabato, 19 Dicembre, 2015
InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl, sono le prime tre aziende accreditate come gestori di identità digitali SPID.
L'Agenzia per l'Italia Digitale ha concluso le procedure di accreditamento dei primi gestori di identità digitale SPID: InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl, rispondendo alle caratteristiche definite dalla normativa, sono le prime tre aziende accreditate.
Identità Digitale Europea
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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
(76) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione,
possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
Identità Digitale Europea
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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Articolo 12
Cooperazione e interoperabilità
1. I regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9,
paragrafo 1, sono interoperabili.
ANPR
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Cambio di
residenza
Dichiarazion
e nascita
Dichiarazion
e morte
Domicilio
digitale
Indice posta
elettronica
Anagrafe
vie e numeri
civici
1. Allineamento
basi di dati
2. Notifiche e
domiciliazioni
3. Censimento
continuo
ANPR
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Identità digitale e domicilio digitale
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La Corte di cassazione, sez. V penale, con
sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, ha
dichiarato legittima la querela presentata
dal legale rappresentante di una società
contro un ex dipendente, reo di aver violato
il server di posta elettronica di cui la stessa
società è titolare.
I motivi della decisione si basano
sull’art. 615 ter cod.pen. e sulle
intenzioni del legislatore quando,
attraverso la legge n. 547/1993, ha
innovato il codice penale,
assicurando - nella sezione del
codice dedicata ai delitti contro la
inviolabilità del domicilio - tutela al
“domicilio informatico”, inteso
quale spazio ideale (ma anche
fisico in cui sono contenuti i dati
informatici) di pertinenza della
persona, ad esso estendendo la
tutela della riservatezza della sfera
individuale, quale bene anche
costituzionalmente protetto.
Identità digitale e domicilio digitale
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Viene estesa la tutela del domicilio
informatico, in quanto si riconosce il diritto
di essere tutelato a chiunque abbia
racchiuso nel proprio domicilio dei dati,
indipendentemente dalla loro natura e da
quella del titolare.
.
Si continui a richiedere che, affinché possa
essere azionata la tutela, il sistema oggetto
del reato sia protetto dalle misure di
sicurezza idonee a creare impedimento
o comunque minimo ostacolo
all’intrusione di terzi non graditi
Identità digitale e domicilio digitale
.
Art. 14 Legge 98/2013Misure per favorire la diffusione del domicilio
digitale«3 -quater . All’atto della richiesta del documento unificato , ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica o delladichiarazione di cambio di residenza a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente,di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata al cittadino unacasella di posta elettronica certificata, di cui all’articolo 16 -bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale.. 34
Identità digitale e firme
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q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ( ad esempio
l’identificazione sul web);
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a
un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (ad esempio il pin del bancomat);
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,
che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Febbraio 2013
Regole tecniche in materia di generazione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3, lettera b), comma
2, 36 comma 2, e 71. (G.U. del n. 117 del 21 maggio 2013.)
Identità digitale e firme: UE
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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
(49) Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma
elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma
elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al
diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti
previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe
avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
Identità digitale e firme: UE
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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Firme elettroniche
Articolo 25
Effetti giuridici delle firme elettroniche
1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in
procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per
firme elettroniche qualificate.
2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.
Identità digitale e firme: UE
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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Articolo 27
Firme elettroniche nei servizi pubblici
3. Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online
offerto da un organismo del settore pubblico, una firma elettronica dotata di un livello
di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma elettronica qualificata.
La sottoscrizione
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REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
.Il regolamento entrerà in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti
gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quindi sarà
in vigore dal 17 settembre 2014. Il predetto regolamento si applica a
decorrere dal 1 luglio 2016, ad eccezione delle disposizioni riportate
nell’art. 52.
La conservazione: riassumiamo
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Non è un prodotto che si acquista: nonesistono soluzioni universalmente valide.
Non si identifica con la conversione oriproduzione su supporti di qualunquenatura né con le procedure di backup
Non è la conservazione dei documenti nelsistema di protocollo
E’ un modello organizzativo con il supporto di tecnologie abilitanti.
E’ un insieme di attività integrate nel processo di gestione del ciclo di vita.
Deve prevedere una valutazione aggiornata del rischio.
Non può essere realizzata ex post.
E’ un obbligo per tutte le P.A.
Cominciamo solo ora ad avvertire realmente il problema!
Professioni e Mercato del Lavoro
• Crisi del mercato del lavoro in Europa: 26 milioni di senza lavoro. • Le aziende non riescono a trovare un numero sufficiente di esperti nel settore ICT. Durante la crisi la domanda cresce a un tasso annuo del 3%.• Fino a 900.000 posti vacanti in Europa nel 2015.• Non abbastanza laureati in informatica e in numero decrescente.• Aumento del divario tra l'offerta e i professionisti disponibili nel settore dell'ICT.
Grand Coalition for Digital JobsThe Commission is leading a multi-stakeholder partnership to tackle the lack of digital skills in Europe and the several hundred of thousands of unfilled ICT-related vacancies
Uno sguardo altrove
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E’ finita!
roberto.guarasci@unical.it