LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO NEI LUOGHI DI LAVORO Università...

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LA NORMATIVA LA NORMATIVA

IN MATERIA DI IN MATERIA DI

SICUREZZA ED IGIENE SICUREZZA ED IGIENE

NEI LUOGHI DI LAVORO NEI LUOGHI DI LAVORO

Università degli Studi di PadovaUniversità degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Ingegneria AmbientaleCorso di Laurea in Ingegneria Ambientale

A.A. 2007/2008A.A. 2007/2008

1. 1.

LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA

IN GENERALEIN GENERALE

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀIL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere verso i terzi delle conseguenze di un determinato comportamentocomportamento..

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

Questo comportamento può essere:Questo comportamento può essere:

- una azione o una omissione una azione o una omissione

- commesso con dolo o colpa commesso con dolo o colpa

- proprio o di terzi proprio o di terzi

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

Comportamento:Comportamento:

- AzioneAzione (esempi: disattivare una protezione; (esempi: disattivare una protezione; eseguire una operazione scorretta)eseguire una operazione scorretta)

- OmissioneOmissione (esempi: non seguire (esempi: non seguire un’istruzione di sicurezza; non vigilare sul un’istruzione di sicurezza; non vigilare sul comportamento altrui; non pretendere il comportamento altrui; non pretendere il rispetto dei doveri di sicurezza)rispetto dei doveri di sicurezza)

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

Il comportamento (attivo o passivo)

può essere:- dolosodoloso (esempio: disattivare una protezione);(esempio: disattivare una protezione);

- colposocolposo (esempio: dimenticare una cautela (esempio: dimenticare una cautela necessaria)necessaria)

- commesso concommesso con dolo eventualedolo eventuale (esempio: agire (esempio: agire anche a costo che l’evento dannoso si verifichi: anche a costo che l’evento dannoso si verifichi: l’esempio dell’incidente “ripetuto”) ol’esempio dell’incidente “ripetuto”) o colpa gravecolpa grave (agire avendo previsto la possibilità dell’evento (agire avendo previsto la possibilità dell’evento dannoso: l’esempio della negligenza ripetutamente dannoso: l’esempio della negligenza ripetutamente “tollerata”)“tollerata”)

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

Il comportamento (attivo o passivo, doloso o colposo) può essere:

- proprioproprio;;

- di terzidi terzi (esempi in tutti i campi: guida (esempi in tutti i campi: guida dell’auto; minori e incapaci; dipendenti e dell’auto; minori e incapaci; dipendenti e subordinati; fornitori di servizi subordinati; fornitori di servizi “pericolosi”; fornitori di macchinari “pericolosi”; fornitori di macchinari “pericolosi”; imprudenze della vittima)“pericolosi”; imprudenze della vittima)

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

La catena della responsabilitàLa catena della responsabilità

COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO

DANNODANNO

NESSO CAUSALE (NESSO CAUSALE (NON INTERROTTONON INTERROTTO))

RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

OBBLIGO AL RISARCIMENTOOBBLIGO AL RISARCIMENTO

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

L’interruzione del nesso causale

art. 41 c.p.: causa sopravvenuta da sola sufficiente a

determinare l’evento

nella sicurezza, il comportamento “abnorme” o la violazione intenzionale di una precisa

istruzione

1. La responsabilità di impresa1. La responsabilità di impresa

La responsabilità può riguardare

- soggetti privati: responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale;

- lo Stato: responsabilità penale e amministrativa

2. 2.

LA RESPONSABILITA’ PENALELA RESPONSABILITA’ PENALE

2. La responsabilità di impresa2. La responsabilità di impresa - la responsabilità penale - - la responsabilità penale -

PRINCIPIO DI LEGALITA’PRINCIPIO DI LEGALITA’

Occorre una espressa previsione

legislativa del fatto vietato

e della sanzione comminata

2. La responsabilità di impresa2. La responsabilità di impresa - la responsabilità penale - - la responsabilità penale -

Elemento oggettivoElemento oggettivo (tipicità): (tipicità):1. Comportamento 2. Evento3. Nesso causale4. Assenza di cause di giustificazione

(antigiuridicità)(antigiuridicità)

Elemento oggettivoElemento oggettivo (colpevolezza): (colpevolezza):1. Dolo2. Colpa

3.

IN PARTICOLARE: IN PARTICOLARE:

LA RESPONSABILITA’ LA RESPONSABILITA’

PENALEPENALE

DELLE IMPRESEDELLE IMPRESE

il d.lgs. n. 231/2001il d.lgs. n. 231/2001

3. La responsabilità penale delle imprese

Il d. lgs. n. 231/2001 ha parzialmente

derogato ai principi vigentiin Italia in

materia di responsabilità penale

3. La responsabilità penale delle imprese

Ha infatti introdotto una responsabilità

delle società per i reati commessi da

soggetti che rivestono una posizione apicale

nel suo interesse o a suo vantaggio

deroga al principio di personalità

della responsabilità penale

3. La responsabilità penale delle imprese

Condizioni per la configurazione dellaresponsabilità di impresa ai sensi del

d. lgs. n. 231/01:1) soggetto agente che riveste posizione

apicale;2) commissione di un reato indicato nel d. lgs.

n. 231/01;3) Elusione fraudolenta del modello di gestione

creato dalla società per impedire la commissione di reati

3. La responsabilità penale delle imprese

Grande novitàinserita dalla legge n. 123/2007

omicidio e lesioni gravi e gravissime colposi commessi in violazione di

norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro

3. La responsabilità penale delle imprese

Elusione fraudolenta del modello di gestione creato dalla società per impedire la commissione di reati

La società non risponde del reato commesso dal dirigente solo se riesce a fornire prova dell’elusione fraudolenta

Importanza del sistema di gestione

3. La responsabilità penale delle imprese

Le sanzioni

• Pecuniarie

• Interdittive

• Confisca

• Pubblicazione della sentenza

4.4.

LA FILOSOFIA DELLA SICUREZZALA FILOSOFIA DELLA SICUREZZA

E DELLA PREVENZIONE E DELLA PREVENZIONE

NEI LUOGHI DI LAVORONEI LUOGHI DI LAVORO

4. La filosofia della sicurezza e della 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoroprevenzione nei luoghi di lavoro

La normativa degli anni 50

• DPR 547/55: prevenzione infortuni

• DPR 302/56: norme integrative

• DPR 303/56: igiene del lavoro

4. La filosofia della sicurezza e della 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoroprevenzione nei luoghi di lavoro

La normativa degli anni 50 individua

• specifici presidi prevenzionali e di igiene

• precetti a struttura rigida piuttosto che precetti a struttura elastica

• precetti obbligatori a carico del “debitore di sicurezza”, penalmente sanzionati

4. La filosofia della sicurezza e della 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoroprevenzione nei luoghi di lavoro

La normativa degli anni 90

OTTO DIRETTIVE “SOCIALI” EUROPEE VENGONO RECEPITE NEL

D.LGS. N. 626/1994

4. La filosofia della sicurezza e della 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoroprevenzione nei luoghi di lavoro

Il d.lgs. n. 626/1994 (segue …)

• abbandona l’approccio tecnicistico ed introduce l’applicazione di un “sistema di gestione” della sicurezza

• responsabilizza l’impresa attribuendole la responsabilità della valutazione dei rischi e della individuazione delle misure per fronteggiarli

4. La filosofia della sicurezza e della 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoroprevenzione nei luoghi di lavoro

(… segue) Il d.lgs. n. 626/1994

• individua nuovi soggetti “della sicurezza”• pone l’accento sulla necessità di

formazione ed informazione adeguate• colloca i lavoratori al centro

dell’organizzazione della sicurezza, attribuendo loro ruoli attivi e responsabilità

4. La filosofia della sicurezza e della 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoroprevenzione nei luoghi di lavoro

Le Migliori Tecniche Disponibili (segue …)

• art. 3 d.lgs. n. 626/1994: eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo

• art. 4 d.lgs. n. 626/1994: il datore di lavoro aggiorna le misure di prevenzione … in relazione al grado di evoluzione della tecnica …

4. La filosofia della sicurezza e della 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoroprevenzione nei luoghi di lavoro

(… segue) Le Migliori Tecniche Disponibili

Giurisprudenza della Corte costituzionale

Si tratta delle misure che … corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e

procedurali altrettanto generalmente acquisiti …

5.

I SOGGETTI

TUTELATI

DALLA NORMATIVA

IN MATERIA

DI SICUREZZA

I LAVORATORII LAVORATORI

(segue …)(segue …)

Persone che prestano il proprio lavoro allePersone che prestano il proprio lavoro alle

dipendenze di un datore di lavoro, esclusi glidipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli

addetti ai servizi domestici e familiari, conaddetti ai servizi domestici e familiari, con

rapporto di lavoro subordinatorapporto di lavoro subordinato

anche speciale.anche speciale.

I LAVORATORII LAVORATORI

(segue …) (segue …) CATEGORIE PARTICOLARICATEGORIE PARTICOLARI

• STAGISTI: equiparati dalla definizione

• LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (escluso l’obbligo di informazione, salvo patto contrario - art. 23 D. Lgs. 276/2003)

• LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO (art. 66 D. Lgs. 276/2003)

• DISTACCATI: dipende dal contratto - può applicarsi l’art.7 - opportuno considerarli equiparati ad ogni effetto sotto il profilo passivo -

VISITATORI E TERZIVISITATORI E TERZI

• non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 626/1994626/1994

• si applica l’art. 2050 C.C.si applica l’art. 2050 C.C.

• è opportuno inserire la loro tutela nel è opportuno inserire la loro tutela nel

generale sistema di gestione della sicurezzagenerale sistema di gestione della sicurezza

6. 6.

I SOGGETTI I SOGGETTI

DESTINATARI DESTINATARI

DEGLI OBBLIGHI DEGLI OBBLIGHI

E DEI COMPITIE DEI COMPITI

DESTINATARI DI OBBLIGHIDESTINATARI DI OBBLIGHI

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

Medico Competente

Progettisti,fabbricanti, fornitori e installatori

Appaltatori e lavoratori autonomi

DESTINATARI DI COMPITIDESTINATARI DI COMPITI

Squadra prevenzione

incendi

Squadra evacuazione

Squadra pronto soccorso e

salvataggio

Servizio di Protezione e Prevenzione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

IL DATORE DI LAVOROIL DATORE DI LAVORO

• Soggetto titolare del rapporto di lavorotitolare del rapporto di lavoro o comunque quello che ha la responsabilità la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttivadell’impresa stessa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 lett. b) d.lgs. n. 626/94)

• Se l’impresa assume forma individualeindividuale: TITOLARETITOLARE DELL’IMPRESA

• Se l’impresa ha carattere di societàsocietà: L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA VALIDA

LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL’ART. 11 D.LGS. 626/1994ALL’ART. 11 D.LGS. 626/1994

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione indice di prevenzione e protezione indice almeno una voltaalmeno una volta

all'annoall'anno, o in occasione di eventuali significative , o in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischiovariazioni delle condizioni di esposizione al rischio

una riunione cui partecipano: una riunione cui partecipano:

1.1. datore di lavorodatore di lavoro2.2. responsabile del servizio di prevenzione e protezioneresponsabile del servizio di prevenzione e protezione3.3. medico competentemedico competente4.4. rappresentante per la sicurezza. rappresentante per la sicurezza.

LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL’ART. 11 D.LGS. 626/1994ALL’ART. 11 D.LGS. 626/1994

(… segue) (… segue)

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: all'esame dei partecipanti:

a)a) il documento di valutazione dei rischiil documento di valutazione dei rischib)b) l'idoneità dei mezzi di protezione individualel'idoneità dei mezzi di protezione individualec)c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratorii programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro, anche tramite il servizioIl datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione, provvede alla redazione di prevenzione e protezione, provvede alla redazione

del del verbaleverbale della riunione che è tenuto a disposizione dei della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.partecipanti per la sua consultazione.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL DATORE OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL SPPDI LAVORO NEI CONFRONTI DEL SPP

Il datore di lavoroIl datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezionefornisce al servizio di prevenzione e protezione

informazioni in merito a: informazioni in merito a:

• la natura dei rischi; la natura dei rischi; • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'organizzazione del lavoro, la programmazione e

l'attuazione delle misure preventive e protettive; l'attuazione delle misure preventive e protettive; • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • i dati del registro degli infortuni e delle malattie i dati del registro degli infortuni e delle malattie

professionali; professionali; • le prescrizioni degli organi di vigilanza.le prescrizioni degli organi di vigilanza.

IL DIRIGENTEIL DIRIGENTE

Sono dirigenti coloro che, rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò

espressamente delegato, svolgono funzioni di svolgono funzioni di elevato grado di professionalità, con ampia elevato grado di professionalità, con ampia

autonomiaautonomia

La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa, gli

consentano di adottare scelte operative e di adottare scelte operative e di imprimere un indirizzo all’attività aziendaleimprimere un indirizzo all’attività aziendale

(Cass. civ., sez. Lav., 28 gennaio 1989)

IL PREPOSTOIL PREPOSTO

Sono preposti coloro che, sovraintendonosovraintendono a tutte le attivitàattività alle quali siano addetti lavoratoriaddetti lavoratori subordinati

o ad essi equiparati (art. 4 D.P.R. 574/55)

Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono

sottopostisottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali

possano scaturire condizioni di pericolo

(Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)

IL PREPOSTOIL PREPOSTO

DEVE

• Osservare le disposizioni impartite

• Vigilare affinché le disposizioni impartite vengano osservate

Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottopostisorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre

avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo

(Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)

IL PREPOSTOIL PREPOSTO

DEVE ALTRESI’DEVE ALTRESI’

SegnalareSegnalare ai vertici aziendali ai vertici aziendali

eventuali pericoli non eventuali pericoli non

adeguatamente gestiti o carenze nei adeguatamente gestiti o carenze nei

sistemi di protezione.sistemi di protezione.

I LAVORATORII LAVORATORIPersone che prestano il proprio lavoro alle Persone che prestano il proprio lavoro alle

dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto

di lavoro subordinato anche speciale.di lavoro subordinato anche speciale.

Sono equiparatiSono equiparati::•i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessistessi•gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavorodi lavoro•allievi degli istituti di istruzione, di università, di corsi di allievi degli istituti di istruzione, di università, di corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di formazione professionali nei quali si faccia uso di macchinari, laboratori, apparecchi ed attrezzature di lavoro, macchinari, laboratori, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologiciagenti chimici, fisici, e biologici

I LAVORATORII LAVORATORIDEVONODEVONO

• OSSERVARE LE DISPOSIZIONI LORO IMPARTITEOSSERVARE LE DISPOSIZIONI LORO IMPARTITE• UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATUREUTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE• UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONEUTILIZZARE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE• SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DI MEZZI E DISPOSITIVI DI SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DI MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PROTEZIONE

• EVITARE DI RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI EVITARE DI RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZASICUREZZA

• NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI ANOMALE NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI ANOMALE O PERICOLOSEO PERICOLOSE

• SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARISOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI• COLLABORARE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COLLABORARE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZASICUREZZA

IL MEDICO COMPETENTEIL MEDICO COMPETENTE

• è nominato dal datore di lavoro

• deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali

• predispone e realizza il “programma sanitario”

• collabora nelle attività di valutazione dei rischi e di formazione

PROGETTISTI, FABBRICANTI, PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORIFORNITORI E INSTALLATORI

• Sono tenuti a progettare, produrre, fornire Sono tenuti a progettare, produrre, fornire ed installare impianti, macchine ed ed installare impianti, macchine ed attrezzature di lavoro “sicuri”attrezzature di lavoro “sicuri”

• La loro responsabilità non esclude quella La loro responsabilità non esclude quella del datore di lavoro acquirente il quale deve del datore di lavoro acquirente il quale deve nuovamente accertare l’esistenza, nel bene nuovamente accertare l’esistenza, nel bene acquistato, di tutti i requisiti di sicurezzaacquistato, di tutti i requisiti di sicurezza

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONEPREVENZIONE

• è composto da lavoratori particolarmente è composto da lavoratori particolarmente addestrati e preparati addestrati e preparati in numero sufficientein numero sufficiente, , con le con le capacità necessariecapacità necessarie e e mezzimezzi e e tempotempo adeguatiadeguati

• può essere integrato da persone o servizi può essere integrato da persone o servizi esterni alla aziendaesterni alla azienda

• è diretto da un responsabileè diretto da un responsabile• Rappresenta, di fatto, il Rappresenta, di fatto, il consulente internoconsulente interno

del datore di lavorodel datore di lavoro

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONEPREVENZIONE

CAPACITA’ E REQUISITI DEI COMPONENTI DEL SERVIZIOCAPACITA’ E REQUISITI DEI COMPONENTI DEL SERVIZIO

• adeguati alla natura dei rischi e relativi alle attività adeguati alla natura dei rischi e relativi alle attività lavorative;lavorative;

• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + attestato di frequenza con secondaria superiore + attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione (salvo possieda laurea triennale in formazione (salvo possieda laurea triennale in "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e " o di "Tecnico della "Scienze della sicurezza e " o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro“)prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro“)

• frequenza obbligatoria a corsi di aggiornamentofrequenza obbligatoria a corsi di aggiornamento

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONEPREVENZIONE

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONECOMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(segue …)(segue …)

• individuare i fattori di rischioindividuare i fattori di rischio, valutare i rischi e , valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; conoscenza dell'organizzazione aziendale;

• elaborareelaborare, per quanto di competenza, le misure , per quanto di competenza, le misure preventive e protettive (anche D.P.I.), i sistemi di preventive e protettive (anche D.P.I.), i sistemi di controllo di tali misure e le procedure di sicurezza controllo di tali misure e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendaliper le varie attività aziendali

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONEPREVENZIONE

(… segue)(… segue)COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONECOMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

• proporreproporre i programmi di informazione e formazione dei i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; lavoratori; • parteciparepartecipare alle consultazioni in materia di tutela della alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 d.lgs. n. 626/1994; salute e di sicurezza di cui all'art. 11 d.lgs. n. 626/1994; • fornirefornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21 ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 626/1994;d.lgs. n. 626/1994;• nei confronti del datore di lavoro sono tenuti al nei confronti del datore di lavoro sono tenuti al segretosegreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.presente decreto.

IL RAPPRESENTANTE DEI IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORILAVORATORI

• è il portatore degli interessi dei lavoratori è il portatore degli interessi dei lavoratori nel sistema aziendale di gestione della nel sistema aziendale di gestione della sicurezzasicurezza

• deve essere consultato ed informato in deve essere consultato ed informato in occasione degli adempimenti di maggiore occasione degli adempimenti di maggiore importanzaimportanza

• ha il diritto di accedere a tutti i luoghi di ha il diritto di accedere a tutti i luoghi di lavorolavoro

• deve ricevere apposita formazionedeve ricevere apposita formazione

LE SQUADRELE SQUADRE

• Prevenzione incendi e lotta antincendioPrevenzione incendi e lotta antincendio

• EvacuazioneEvacuazione

• SalvataggioSalvataggio

• Pronto soccorsoPronto soccorso

• Gestione dell’emergenzaGestione dell’emergenza

GLI APPALTATORI ED I GLI APPALTATORI ED I LAVORATORI AUTONOMILAVORATORI AUTONOMI

Obbligo di cooperazione e coordinamentoObbligo di cooperazione e coordinamento

Obblighi del datore di lavoro ospitante:Obblighi del datore di lavoro ospitante:

• verificare l’idoneità tecnico professionale verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatoredell’appaltatore

• fornire informazioni sui rischi specificifornire informazioni sui rischi specifici

• promuovere cooperazione e coordinamentopromuovere cooperazione e coordinamento

• redazione di un documento unico di valutazione dei redazione di un documento unico di valutazione dei rischi che deve essere allegato al contratto di appaltorischi che deve essere allegato al contratto di appalto

7. 7.

GLI OBBLIGHI GLI OBBLIGHI

GENERICIGENERICI

• Valutazione dei rischiValutazione dei rischi (elaborazione del documento)

• Designazione addettiDesignazione addetti (R.S.P.P., squadra

antincendio, evacuazione, pronto soccorso,

medico competente)• Adozione di tutte le misure necessarietutte le misure necessarie per la

sicurezza sicurezza e la salute dei lavoratori salute dei lavoratori

6. GLI OBBLIGHI GENERICI

• documentalidocumentali (registro infortuni, documentazione sanitaria, verbale riunione periodica)

• nei contratti di appaltocontratti di appalto (verifica idoneità professionale, informazione, coordinamento, documento unico di valutazione dei rischi)

• riunione periodicariunione periodica sulla sicurezza

• informazioneinformazione e formazioneformazione dei lavoratori

6. GLI OBBLIGHI GENERICI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHILA VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROCEDIMENTO DI ANALISI CHE

VIENE EFFETTUATO IN OGNI

AMBIENTE DI LAVORO, AL FINE DI

STIMARE CORRETTAMENTE, SULLA

BASE DEI PERICOLI PRESENTI, I

RISCHI CUI SONO SOTTOPOSTI I

LAVORATORI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHILA VALUTAZIONE DEI RISCHI

• identificazione del PERICOLO: qualità intrinseca di un materiale o di una lavorazione che potenzialmente potrebbe causare un determinato evento dannoso

• valutazione del RISCHIO: probabilità del verificarsi di un danno nelle condizioni di impiego o di esposizione di un lavoratore in relazione alla gravità del danno stesso

FASI DELLA VALUTAZIONEFASI DELLA VALUTAZIONE

1. identificazione dei pericoli2. identificazione dei lavoratori esposti3. valutazione dei rischi (gravità del danno in

relazione alla probabilità del verificarsi dell’evento)

4. studio sulla possibilità di eliminare - limitare i rischi5. adozione dei provvedimenti necessari per

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

OBBLIGHI RELATIVI ALLA FORMAZIONE

Riguardano

• il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti (artt. 3, 21 e 22 d.lgs. n. 626/1994)

• i lavoratori (artt. 5, secondo comma, lettere a), b), c) e 39 d.lgs. n. 626/1994)

LA FORMAZIONE SECONDO IL LEGISLATORE

FORMAZIONE AZIENDALE

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

ADDESTRAMENTO

SCOPO DELL’INFORMAZIONE

• trasferire ai lavoratori le conoscenze necessarie in materia di rischi, misure adottate, procedure di emergenza e soggetti deputati a garantire la sicurezza

• responsabilizzare i lavoratori in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali di sicurezza

• far acquisire ai lavoratori modalità di comportamento tali da garantire la loro e l’altrui sicurezza

CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE

art. 21 d.lgs. n. 626/1994

- rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale;

- misure e attività di protezione e prevenzione adottate;

- rischi specifici, normative di sicurezza e disposizioni aziendali;

- pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose;

- procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;

- nominativi di R.S.P.P. e medico competente;

- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.

CONTENUTO DELLA FORMAZIONE

d.m. 16 gennaio 1997

- rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni;- possibili danni e conseguenti misure di prevenzione e protezione;- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in

materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;- cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo

SCOPO DELL’ADDESTRAMENTO

Porre in grado lavoratori

specificamente individuati di utilizzare

attrezzature loro affidate

che richiedano conoscenze

e responsabilità particolari

(artt. 35 e 38 d.lgs. n. 626/1994)

CONTENUTO DELL’ADDESTRAMENTO

- trasmissione delle conoscenze pratiche sullo svolgimento di un’operazione o l’utilizzo di una attrezzatura;

- svolgimento della mansione assegnata sotto l’assistenza dell’addestratore;

- esercitazioni di verifica;

- D.M. 16 marzo 1998: addestramento lavoratori nelle aziende soggetto a rischio di incidente rilevante effettuato attraverso esercitazioni pratiche e con l’affiancamento di istruttori qualificati

REQUISITI DELLA FORMAZIONE

• sufficienza

• adeguatezza

• periodicità

• riferimento alle mansioni ed alle caratteristiche del lavoratore

formazione in aula interventi di training on

job

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

• Lavoratori

• Soggetti della organizzazione per la sicurezza

• Lavoratori autonomi ed appaltatori

• Visitatori e terzi

8. 8.

GLI OBBLIGHI GLI OBBLIGHI

SPECIFICISPECIFICI

• luoghi di lavoro• attrezzature di lavoro • dispositivi di

protezione• movimentazione

manuale carichi• rumore• campi

elettromagnetici• videoterminali

• amianto• impiego di agenti

cancerogeni e mutageni

• impiego di agenti chimici

• impiego di agenti biologici

• atmosfere esplosive• vibrazioni

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- LUOGHI DI LAVORO -

Capo VIII – titolo II – d.lgs. n. 626/1994

Devono essere adeguati alle norme in

materia di salute e sicurezza

sul lavoro

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- LUOGHI DI LAVORO -

Il datore di lavoro provvede affinché:• le vie di circolazione interne e le

uscite di sicurezza siano sgombere• i luoghi di lavoro, gli impianti e le

attrezzature siano sottoposti a manutenzione regolare

• i luoghi di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano sottoposti a pulizia regolare

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- ATTREZZATURE DI LAVORO -

Capo VIII – titolo III – d.lgs. n. 626/1994

Il datore di lavoro:

• mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere;

• controlla che le attrezzature siano installate e utilizzate correttamente e sottoposte a verifiche periodiche

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- ATTREZZATURE DI LAVORO -

Vengono indicate prescrizioni specifiche per:

• lavori in quota

• lavori che prevedono l’utilizzo di:– scale a pioli;– ponteggi;– sistemi di accesso e di posizionamento

mediante funi

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -

Capo VIII – titolo IV – d.lgs. n. 626/1994

Devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con l’utilizzo di misure

tecniche di prevenzione

Devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 475/1992

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -

Il datore di lavoro

• analizza e valuta i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi

• individua i DPI necessari e le condizioni in cui devono essere usati

• mantiene in efficienza i DPI• istruisce i lavoratori sulle modalità di

utilizzo dei DPI

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- MOVIMENTAZIONE CARICHI -

Capo VIII – titolo V – d.lgs. n. 626/1994

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie per

evitare la necessità della movimentazione manuale dei carichi

da parte dei lavoratori

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- MOVIMENTAZIONE CARICHI -

Se non è possibile evitare la movimentazione manuale

il datore di lavoro:

• adotta le misure necessarie per ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

• organizza i posti di lavoro affinché la movimentazione manuale avvenga in maniera sicura e sana

• valuta le condizioni di sicurezza e di salute relative alla mansione specifica

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- RUMORE -

Capo VIII – titolo V bis – d.lgs. n. 626/1994

Vengono indicati valori limite di esposizione (che non possono essere superati) e valori limite di

azione ai quali possono essere esposti i lavoratori

Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare se sono superati i valori di

azione indicati dal d.lgs. n. 626/1994

La valutazione deve avvenire almeno ogni 4 anni

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- RUMORE -

Se i valori di azione sono superati, il datore di lavoro valuta i valori di esposizione

nel caso in cui siano superati, il datore di lavoro elabora e applica misure tecniche e organizzative

volte a ridurre l’esposizione al rumore

Se ciò non è possibile, fornisce DPI adeguati

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- RUMORE -

Inoltre:• il luoghi di lavoro in cui i valori limite di azione sono superati devono essere contraddistinti da apposito segnale e l’accesso deve essere limitato• se i valori limite di esposizione vengono superati, nonostante l’adozione delle misure, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare ulteriori misure per ricondurre le esposizioni entro il limite• il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono sottoposti a valori di esposizione superiori a quelli consentiti

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- CAMPI ELETTROMAGNETICI -

Capo VIII – titolo V ter – d.lgs. n. 626/1994

Vengono indicati valori limite di esposizione (che non possono essere superati) e valori limite di

azione ai quali possono essere esposti i lavoratori

Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare, misurare e calcolare i livelli di

campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- CAMPI ELETTROMAGNETICI -

Se sono superati i valori di azione, il datore di lavoro calcola se sono superati i valori limite di

esposizione

nel caso in cui siano superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di azione che

comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire esposizioni superiori ai limiti

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- CAMPI ELETTROMAGNETICI -

Inoltre:

• il luoghi di lavoro in cui i valori limite di azione sono superati devono essere contraddistinti da apposito segnale e l’accesso deve essere limitato, a meno che non sia provato che i valori limite di esposizione non sono superati

• il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono sottoposti a valori di esposizione superiori a quelli consentiti

• Il calcolo e la valutazione dei rischi deve essere effettuata almeno ogni 5 anni

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- VIDEOTERMINALI -

Capo VIII – titolo VI – d.lgs. n. 626/1994

Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a:

• rischi per la vista e gli occhi;

• problemi legati alla postura;

• condizioni ergonomiche e di igiene

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- VIDEOTERMINALI -

I lavoratori

• se svolgono le loro attività per più di 4 ore consecutive, hanno diritto ad un’interruzione della stessa mediante pause

• prima di essere addetti ad attività che prevedono l’utilizzo di videoterminali, devono essere sottoposti a visita medica

• la visita deve essere ripetuta ogni 2 anni per i lavoratori ritenuti idonei con prescrizioni o ogni 5 negli altri casi

Qualora la visita medica ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro fornisce a proprie spese dispositivi

speciali di correzione

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AMIANTO -

Capo VIII – titolo VI bis – d.lgs. n. 626/1994

Il lavori di demolizione e manutenzione di opere contenenti amianto possono essere effettuati solo

da imprese che hanno determinati requisiti

Prima dell’inizio dei lavori il datore di lavoro deve effettuare un piano di lavoro, che deve essere

trasmesso all’organo di vigilanza competente per territorio

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AMIANTO -

Il datore di lavoro

• prima di intraprendere i lavori di demolizione e manutenzione deve individuare la presenza di amianto

• valuta i rischi derivanti dalla presenza di amianto• prima dell’inizio dei lavori, notifica all’organo di

vigilanza una descrizione sintetica contenente: l’ubicazione del cantiere, tipi e quantità di amianto manipolato, numero di lavoratori interessati, etc.

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AMIANTO -

• L’esposizione dei lavoratori alle polveri deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, deve essere inferiore ai valori limite indicati dall’art. 59 decies

• Il datore di lavoro deve adottare misure appropriate affinché i luoghi nei quali sono svolte le attività siano delimitati e contraddistinti da cartelli e sia vietato fumare

• Ai lavoratori devono essere forniti idonei DPI

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI -

Capo VIII – titolo VII – d.lgs. n. 626/1994

Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro

Se è possibile, li sostituisce con altre sostanze

Se non è tecnicamente possibile la sostituzione, provvede affinché l’utilizzo avvenga in un sistema chiuso

Se nemmeno ciò è possibile, provvede affinché l’esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente

possibile, in ogni caso inferiore al limite previsto dal d.lgs. n. 626/1994

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI -

Il datore di lavoro deve

• effettuare la valutazione dei rischi• in base ai risultati, adottare le misure

preventive e protettive previste• ridurre al minimo il numero di lavoratori

esposti a sostanze cancerogene o mutagene• sottoporre a vigilanza sanitaria i lavoratori

che sono esposti a rischi, in base alla valutazione effettuata

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI -

In caso di incidenti o eventi non prevedibili

• Il datore di lavoro adotta le misure adeguate per individuare e rimuovere la causa

• Il lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata

• Il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza l’accaduto e riferisce elle misure adottate per ridurre le conseguenze

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI CHIMICI -

Capo VIII – titolo VII bis – d.lgs. n. 626/1994

Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro individua la presenza di agenti chimici pericolosi

sul luogo di lavoro

Se gli agenti chimici sono più di uno, i rischi sono valutati in base alla loro combinazione

Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a sostanze molto tossiche, tossiche,

nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche per il ciclo riproduttivo

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI CHIMICI -

I rischi devono essere ridotti al minimo attraverso:

• progettazione e organizzazione dei sistemi di lavoro

• fornitura di attrezzature adeguate al tipo di lavoro

• riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti e della durata dell’esposizione

• fornitura di appositi DPI

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI CHIMICI -

Il datore di lavoro deve predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi

al verificarsi di incidente

In caso di incidenti o emergenze

• il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e a segnalarne la presenza

• i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI BIOLOGICI -

Capo VIII – titolo VIII – d.lgs. n. 626/1994

Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano l’utilizzo di agenti biologici

devono essere in possesso di idonea autorizzazione

In ogni caso, deve effettuare una valutazione dei rischi specifici derivante dall’utilizzo degli

agenti biologici

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI BIOLOGICI -

Nei casi in cui la valutazione evidenzi rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro

• evita l’utilizzazione degli agenti biologici, se l’attività lo consente

• limita al minimo il numero di lavoratori esposti• adotta misure collettive ed individuali di protezione• definisce procedure di emergenza per affrontare

incidenti• usa il segnale di rischio biologico• sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti

agli agenti biologici

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- AGENTI BIOLOGICI -

Vengono indicate misure specifiche per

• strutture sanitarie e veterinarie

• laboratori e stabulari

• processi industriali

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- ATMOSFERE ESPLOSIVE-

Capo VIII – titolo VIII bis – d.lgs. n. 626/1994

Il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici

derivanti da atmosfere esplosive

tenendo conto di:• probabilità e durata della presenza di atmosfere

esplosive• caratteristiche dell’impianto• possibile entità degli effetti prevedibili

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- ATMOSFERE ESPLOSIVE-

Il datore di lavoro deve• elaborare e tenere aggiornato il documento

sulla protezione contro le esplosioni• nei luoghi in cui possono svilupparsi

atmosfere esplosive tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, strutturare i luoghi di lavoro in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza e garantire un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori

8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI- VIBRAZIONI -

D.P.R. 547/55

• Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici

• Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone

9.9.LE CONSEGUENZE LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONEDELLA VIOLAZIONE

DEGLI OBBLIGHI SULLA DEGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZASICUREZZA

La violazione degli obblighi comporta una La violazione degli obblighi comporta una conseguente responsabilità penaleconseguente responsabilità penale

Procedimento di estinzioneestinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro(d.lgs. n. 758/1994)

PUNTI FONDAMENTALI DEL PUNTI FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI ESTINZIONEPROCEDIMENTO DI ESTINZIONE

ORGANO DI VIGILANZAORGANO DI VIGILANZA• accerta la violazione• impartisce un’apposita

prescrizioneprescrizione• fissa un tempo adeguato

per la regolarizzazione (massimo 6 mesi)

• entro 60 giorni dalla scadenza del termine verifica se la violazione è stata eliminata

• riferisce la contravvenzione al P.M., ma il procedimento penale resta sospeso

Ammette il contravventore a pagare entro 30 giorni una somma pari ad ¼ dell’ammenda massima stabilita per l’originaria contravvenzione

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento

comunica al P.M. l’adempimento e l’avvenuto pagamento della somma

la contravvenzione si estinguela contravvenzione si estingue

Sono estranei al procedimento di Sono estranei al procedimento di estinzione di cui al d.lgs. n. 758/1994estinzione di cui al d.lgs. n. 758/1994

Delitti colposi che possono derivare dalla violazione delle norme previste

dal d.lgs. 626/94

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

SI RICORDI!

L’omicidio colposo e le lesioni colpose commessi in violazione di norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro sono stati inseriti tra i reati puniti ai sensi del d.lgs. n.

231/2001

Se chi ha commesso la violazione è ritenuto colpevole, verrà condannata anche l’impresa se

non prova che l’agente ha eluso fraudolentemente il sistema di gestione predisposto dall’azienda per evitare che il reato fosse commesso

L’OBLAZIONEart. 162 c.p.: OBLAZIONE COMUNE

Modo di estinzione del reato che si applica in presenza delle seguenti condizioni:

• il reato commesso è una contravvenzione per la quale la legge stabilisce solo la pena dell’ammenda, di qualsiasi ammontare;

• il contravventore deve presentare la richiesta di oblazione prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di penale di condanna;

• il contravventore deve adempiere immediatamente all’obbligo di pagamento.

In presenza di tali condizioni, In presenza di tali condizioni, l’applicazione dell’oblazione è automatica.l’applicazione dell’oblazione è automatica.

L’OBLAZIONE

art. 162 bis c.p.: OBLAZIONE SPECIALE (segue …)

Richiede la presenza delle seguenti condizioni:• il reato commesso è una contravvenzione punita con la

pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda;• il contravventore deve presentare la richiesta di

oblazione prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di penale di condanna;

• al momento della richiesta, il contravventore deve depositare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

L’OBLAZIONE(… segue) art. 162 bis c.p.: OBLAZIONE SPECIALE

E’ applicata discrezionalmente dal giudice, ma non può essere concessa se:

• è contestata la recidiva reiterata (cioè se il soggetto che ha commesso la contravvenzione è recidivo);

• è ritenuta l’abitualità nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato;

• il giudice ritiene il fatto commesso grave.• permangono le conseguenze dannose o pericolose del

reato.

10.10.

LA DELEGALA DELEGA

DI FUNZIONIDI FUNZIONI

LA DELEGA DI FUNZIONILA DELEGA DI FUNZIONI

Non deve essere confusa la Non deve essere confusa la

suddivisione dei compiti suddivisione dei compiti con la con la delegadelega

ProblemiProblemi

1.1. Delegabilità delle funzioniDelegabilità delle funzioni

2.2. Effettività del trasferimentoEffettività del trasferimento

11.11.

LE RECENTI NOVITA’LE RECENTI NOVITA’

LEGISLATIVE:LEGISLATIVE:

la legge n. 123/2007la legge n. 123/2007

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

Panorama generale

• Le ragioni e le finalità

• La struttura

• Le singole disposizioni cogenti

Le ragioni politico - socialiLe ragioni politico - sociali

• Rendere più salubre e sicuro il lavoro (artt. 4, 7, 8)Rendere più salubre e sicuro il lavoro (artt. 4, 7, 8)

• Ridurre significativamente il numero degli infortuni Ridurre significativamente il numero degli infortuni sul lavoro, soprattutto quelli mortali (artt. 4, 7, 8, 10, sul lavoro, soprattutto quelli mortali (artt. 4, 7, 8, 10, 11)11)

• Responsabilizzare organizzativamente ed Responsabilizzare organizzativamente ed economicamente i datori di lavoro (artt. 3, 5, 6, 8, 9, economicamente i datori di lavoro (artt. 3, 5, 6, 8, 9, 11)11)

• Accentuare la natura repressiva e punitiva delle Accentuare la natura repressiva e punitiva delle norme sanzionatorie (artt. 2, 5, 9, 12)norme sanzionatorie (artt. 2, 5, 9, 12)

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

Le ragioni imposte dal contestoLe ragioni imposte dal contestonormativo preesistentenormativo preesistente

• Carattere obsoleto di numerosi provvedimentiCarattere obsoleto di numerosi provvedimenti

• Frammentazione della disciplina della sicurezza sul Frammentazione della disciplina della sicurezza sul lavoro in un numero eccessivo di provvedimenti lavoro in un numero eccessivo di provvedimenti normativinormativi

• Difficoltà di coordinamento tra normative spesso Difficoltà di coordinamento tra normative spesso contraddittoriecontraddittorie

• Rischi di violazioni e abusi accentuati dalla dispersione Rischi di violazioni e abusi accentuati dalla dispersione normativanormativa

• Necessità di misure immediatamente cogenti in attesa Necessità di misure immediatamente cogenti in attesa dell’emanazione del Testo Unico di riassetto e riforma dell’emanazione del Testo Unico di riassetto e riforma delle disposizioni vigenti in materiadelle disposizioni vigenti in materia

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

La strutturaLa struttura

art. 1art. 1

Principi e criteri direttivi generali della delega al Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioniGoverno per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008)nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008)

artt. 2 – 12artt. 2 – 12

Disposizioni immediatamente cogenti per rendere piùDisposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente

il numero degli infortuniil numero degli infortuni

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

art. 3: modifiche al d. lgs. n. 626/1994

Modifiche all’art. 7:

i rischi da interferenza nel caso di

contratto di appalto

Campo di applicazione dell’art. 7Campo di applicazione dell’art. 7

L’art. 7 si applica in caso di affidamento da parte del committente di lavori ad imprese L’art. 7 si applica in caso di affidamento da parte del committente di lavori ad imprese

appaltatrici o a lavoratori autonomi:appaltatrici o a lavoratori autonomi:

• all’interno della propria aziendaall’interno della propria azienda

• all’interno di una singola unità produttivaall’interno di una singola unità produttiva

• nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima

Casi configurabiliCasi configurabili::

• Personale dell’appaltatore si reca (o comunque produce effetti) nel sito produttivo Personale dell’appaltatore si reca (o comunque produce effetti) nel sito produttivo

del committente in presenza di personale di quest’ultimodel committente in presenza di personale di quest’ultimo

• Personale dell’appaltatore si reca (o comunque produce effetti) fuori dal sito Personale dell’appaltatore si reca (o comunque produce effetti) fuori dal sito

produttivo ma nell’ambito del ciclo produttivo del committente (vedi circolare n.24 produttivo ma nell’ambito del ciclo produttivo del committente (vedi circolare n.24

del 14/11/2007)del 14/11/2007)

• Personale dell’appaltatore lavora per il committente all’interno del proprio sito Personale dell’appaltatore lavora per il committente all’interno del proprio sito

produttivo e personale del committente si reca nel sito produttivo dell’appaltatoreproduttivo e personale del committente si reca nel sito produttivo dell’appaltatore

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 e nel regime delle attività in appalto e nel regime delle attività in appalto (… segue)(… segue)

Il datore di lavoro Il datore di lavoro committentecommittente

• verifica l’idoneità tecnico professionale – verifica l’idoneità tecnico professionale – nuove modalità con nuove modalità con riferimento alla valutazione dei costi della sicurezza ed alla riferimento alla valutazione dei costi della sicurezza ed alla possibilità di emanazione di provvedimenti di sospensione della possibilità di emanazione di provvedimenti di sospensione della attività imprenditoriale (rinvio)attività imprenditoriale (rinvio)

• fornisce informazioni sui rischi fornisce informazioni sui rischi specifici (no nei cantieri 494)specifici (no nei cantieri 494)• fornisce informazioni sulle fornisce informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza in misure di prevenzione ed emergenza in

relazione alla propria attivitàrelazione alla propria attività (no nei cantieri 494) (no nei cantieri 494)• promuove la cooperazione e il coordinamento, esclusi i rischi promuove la cooperazione e il coordinamento, esclusi i rischi

specifici dell’attività dell’appaltatore specifici dell’attività dell’appaltatore • elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le

misure adottate per eliminare le interferenze misure adottate per eliminare le interferenze • allega il UDVRI (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da allega il UDVRI (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da

Interferenza) da lui predisposto al contratto di appaltoInterferenza) da lui predisposto al contratto di appalto

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

(… segue)(… segue) I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 e nel regime delle attività in appalto e nel regime delle attività in appalto (… segue)(… segue)

Il datore di lavoro Il datore di lavoro committentecommittente

• coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezionecoopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione• coordina gli interventi di prevenzione e protezionecoordina gli interventi di prevenzione e protezione• informa il datore di lavoro appaltatore anche al fine di eliminare i informa il datore di lavoro appaltatore anche al fine di eliminare i

rischi dovuti alle rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse impreseinterferenze tra i lavori delle diverse imprese • verifica la regolarità previdenziale del rapporto di lavoro dei verifica la regolarità previdenziale del rapporto di lavoro dei

dipendenti dell’appaltatore incaricati dell’opera avvalendosi della dipendenti dell’appaltatore incaricati dell’opera avvalendosi della facoltà di identificazione garantita dall’art. 6, l. n. 123/2007facoltà di identificazione garantita dall’art. 6, l. n. 123/2007

• indica nel contratto di somministrazione, di appalto e di subappalto indica nel contratto di somministrazione, di appalto e di subappalto (artt. 1559, 1655, 1656 c.c.) i costi relativi alla sicurezza sul lavoro(artt. 1559, 1655, 1656 c.c.) i costi relativi alla sicurezza sul lavoro

• mette a disposizione del rappresentante dei lavoratori e delle mette a disposizione del rappresentante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, i dati relativi ai costi della sicurezzaorganizzazioni sindacali, i dati relativi ai costi della sicurezza

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

(… segue)(… segue) I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 e nel regime delle attività in appaltoe nel regime delle attività in appalto

Il datore di lavoro Il datore di lavoro appaltatoreappaltatore

• allega il UDVRI (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) predisposto dal committente al contratto di appalto

• attua le misure indicate nel UDVRI predisposto dal committente per eliminare le interferenze

• coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione• coordina gli interventi di prevenzione e protezione• informa il datore di lavoro committente anche al fine di eliminare i

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese • munisce il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento e

gestisce il suo utilizzo• indica nel contratto di somministrazione, di appalto e di subappalto

(artt. 1559, 1655, 1656 c.c.) i costi relativi alla sicurezza sul lavoro• mette a disposizione del rappresentante dei lavoratori e delle

organizzazioni sindacali, i dati relativi ai costi della sicurezza

L’unico documento di valutazione rischi da interferenze L’unico documento di valutazione rischi da interferenze

• E’ parte integrante del documento di valutazione dei rischi del datore di E’ parte integrante del documento di valutazione dei rischi del datore di

lavoro committente (quindi si applicano i commi 2,3,5,6,7 dell’art.4/626)lavoro committente (quindi si applicano i commi 2,3,5,6,7 dell’art.4/626)

• Costituisce adempimento “delegato per legge” dell’obbligo (altrimenti Costituisce adempimento “delegato per legge” dell’obbligo (altrimenti

indelegabile ai sensi del comma 4 ter dell’art. 1/626) di valutazione dei indelegabile ai sensi del comma 4 ter dell’art. 1/626) di valutazione dei

rischi da interferenze in capo al datore di lavoro appaltatorerischi da interferenze in capo al datore di lavoro appaltatore

• Va redatto tenendo conto delle “informazioni” di cui al comma 1, punto bVa redatto tenendo conto delle “informazioni” di cui al comma 1, punto b

• Le misure in esso contenute dovranno riguardare sia la “cooperazione” Le misure in esso contenute dovranno riguardare sia la “cooperazione”

che il “coordinamento” (vedi Cass. 20/09/2002, n. 31459)che il “coordinamento” (vedi Cass. 20/09/2002, n. 31459)

• Le misure dovranno riguardare tutti i rischi passibili di divenire “comuni” Le misure dovranno riguardare tutti i rischi passibili di divenire “comuni”

ai lavoratori delle due organizzazioniai lavoratori delle due organizzazioni

• Le “misure” dovranno essere attuate e rispettate “passivamente” dal Le “misure” dovranno essere attuate e rispettate “passivamente” dal

datore di lavoro appaltatoredatore di lavoro appaltatore

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

L’allegazione dell’unico documento di valutazione dei rischiL’allegazione dell’unico documento di valutazione dei rischi

al contratto di appaltoal contratto di appalto

• Viene introdotto di fatto l’obbligo di “forma scritta” per questo tipo di contrattiViene introdotto di fatto l’obbligo di “forma scritta” per questo tipo di contratti

• Il termine “allegato” è usato impropriamente e va interpretato nel senso che Il termine “allegato” è usato impropriamente e va interpretato nel senso che

l’“UDVRI” (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è “parte l’“UDVRI” (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è “parte

integrante” del contratto e ne rappresenta un elemento contrattuale imposto integrante” del contratto e ne rappresenta un elemento contrattuale imposto

dalla legge ai sensi dell’art. 1374 c.c.dalla legge ai sensi dell’art. 1374 c.c.

• L’appaltatore è obbligato contrattualmente ad adottare le misure in esso L’appaltatore è obbligato contrattualmente ad adottare le misure in esso

contenute (inadempimento ex art.1218 C.C.)contenute (inadempimento ex art.1218 C.C.)

• Il contratto cui non sia allegato l’”UDVRI” è nullo ai sensi dell’art. 1418 C.C.Il contratto cui non sia allegato l’”UDVRI” è nullo ai sensi dell’art. 1418 C.C.

• Poiché l’UDVRI contiene impegni contrattuali di rilievo economico, deve essere Poiché l’UDVRI contiene impegni contrattuali di rilievo economico, deve essere

predisposto nell’ambito delle trattative precontrattuaali e prima della predisposto nell’ambito delle trattative precontrattuaali e prima della

definizione del prezzodefinizione del prezzo

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

art. 7 d.lgs. n. 626/1994 e 494 rapporti e coordinamento

• l’art. 7 si applica integralmente anche ai cantieri 494 fuori dei casi previsti nel comma 3 dell’art. 3/494

• l’art. 7 si applica integralmente nei rapporti di subappalto anche ai cantieri di cui al comma 3

• l’art. 7 si applica nei cf. dell’appaltatore principale nei cantieri di cui al comma 3, esclusi gli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 9

• il nuovo obbligo di “unica valutazione dei rischi da interferenza” contenuto nell’art. 7 pone problemi di rapporto con il PSC/494

(… segue)(… segue)

• Il committente risponde in solido con l’appaltatore per i Il committente risponde in solido con l’appaltatore per i

danni per cui il dipendente dell’appaltatore non risulti danni per cui il dipendente dell’appaltatore non risulti

indennizzato dall’INAIL (art. 7, comma 3 indennizzato dall’INAIL (art. 7, comma 3 bisbis))

• Il committente può legittimamente rifiutare l’ingresso ai Il committente può legittimamente rifiutare l’ingresso ai

lavoratori non muniti di tesseralavoratori non muniti di tessera

• E’ opportuno che il committente pretenda la indicazione E’ opportuno che il committente pretenda la indicazione

nominativa dei lavoratori nel contratto e la definizione di nominativa dei lavoratori nel contratto e la definizione di

una procedura di assenso per l’aggiunta di nuovi una procedura di assenso per l’aggiunta di nuovi

nominativinominativi

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

L’indicazione nei contratti di somministrazione, appalto e subappaltoL’indicazione nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto (artt. 1559, 1655, 1656 c.c.) (artt. 1559, 1655, 1656 c.c.)

dei costi relativi alla sicurezza sul lavorodei costi relativi alla sicurezza sul lavoro

• L’obbligo è esteso ai contratti di somministrazione (anche di beni?)L’obbligo è esteso ai contratti di somministrazione (anche di beni?)• Non si applica ai contratti di prestazione d’operaNon si applica ai contratti di prestazione d’opera• L’obbligo sembra gravare sul committente, con indicazione dei costi L’obbligo sembra gravare sul committente, con indicazione dei costi

all’interno del UDVRIall’interno del UDVRI• I costi da indicare sono quelli relativi alla cooperazione ed al I costi da indicare sono quelli relativi alla cooperazione ed al

coordinamentocoordinamento• L’indicazione discende dalle informazioni fornite dall’appaltatoreL’indicazione discende dalle informazioni fornite dall’appaltatore• La mancata indicazione dei costi rende nullo il contratto ai sensi La mancata indicazione dei costi rende nullo il contratto ai sensi

dell’art. 1418 C.C.dell’art. 1418 C.C.• Ripercussioni sulla “verifica della idoneità tecnico-professionale”di Ripercussioni sulla “verifica della idoneità tecnico-professionale”di

cui al primo commacui al primo comma • Facoltà di accesso consentita anche alle “organizzazioni sindacali dei Facoltà di accesso consentita anche alle “organizzazioni sindacali dei

lavoratorilavoratori””

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

Sanzioni per la violazione del novellato art. 7:Sanzioni per la violazione del novellato art. 7:

Datori di lavoro e dirigenti Datori di lavoro e dirigenti

• art. 7, comma 1 e 89, comma 2, lett. b)art. 7, comma 1 e 89, comma 2, lett. b): omessa verifica dell’idoneità tecnico – : omessa verifica dell’idoneità tecnico –

professionale professionale (anche con riferimento alla valutazione dei costi della sicurezza?)(anche con riferimento alla valutazione dei costi della sicurezza?) e e

omessa informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza in omessa informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza in

relazione alla propria attività – arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582,00 euro.relazione alla propria attività – arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582,00 euro.

• art. 7, comma 2 e 89, comma 2, lett. a)art. 7, comma 2 e 89, comma 2, lett. a): omessa cooperazione all’attuazione delle misure : omessa cooperazione all’attuazione delle misure

di prevenzione e protezione e omesso coordinamento degli interventi di protezione e di prevenzione e protezione e omesso coordinamento degli interventi di protezione e

prevenzione (appaltanti e appaltatori) – arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549,00 a prevenzione (appaltanti e appaltatori) – arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549,00 a

4131,00 euro.4131,00 euro.

• art. 7, comma 3 e 89, comma 2, lett. b)art. 7, comma 3 e 89, comma 2, lett. b): omessa promozione della cooperazione e del : omessa promozione della cooperazione e del

coordinamento coordinamento attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi

che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (!!) (committenti)che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (!!) (committenti) – arresto da – arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582,00 euro.2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582,00 euro.

• Quanto al solo datore di lavoro:Quanto al solo datore di lavoro: art. 4, comma 2 e 89, comma 1art. 4, comma 2 e 89, comma 1: omessa elaborazione del : omessa elaborazione del

documento di valutazione dei rischi – arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1549 a documento di valutazione dei rischi – arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1549 a

4131 euro.4131 euro.

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

Sanzioni per la violazione del novellato art. 7: PrepostiSanzioni per la violazione del novellato art. 7: Preposti

• Artt. 7, comma 1, lett.b) e 90, comma 2, lett. b)Artt. 7, comma 1, lett.b) e 90, comma 2, lett. b): omessa informazione sui : omessa informazione sui

rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione

alla propria attività – arresto sino a 1 mese o ammenda da 154 a 516 euro.alla propria attività – arresto sino a 1 mese o ammenda da 154 a 516 euro.

• Artt. 7, comma 2 e 90, comma 2, lett. a)Artt. 7, comma 2 e 90, comma 2, lett. a): omessa cooperazione : omessa cooperazione

all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e omesso all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e omesso

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione (nell’ambito coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione (nell’ambito

delle proprie attribuzioni e competenze) – arresto sino a 2 mesi o ammenda delle proprie attribuzioni e competenze) – arresto sino a 2 mesi o ammenda

da 258 a 1.032 euro.da 258 a 1.032 euro.

• Artt. 7, comma 3 e 90, comma 2, lett. b)Artt. 7, comma 3 e 90, comma 2, lett. b): omessa promozione della : omessa promozione della

cooperazione e del coordinamento cooperazione e del coordinamento attraverso l’elaborazione di un unico attraverso l’elaborazione di un unico

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per

eliminare le interferenzeeliminare le interferenze (nell’ambito delle proprie attribuzioni e (nell’ambito delle proprie attribuzioni e

competenze) – arresto sino a 1 mese o ammenda da 154 a 516 euro.competenze) – arresto sino a 1 mese o ammenda da 154 a 516 euro.

art. 5: sospensione dell’attività imprenditorialeart. 5: sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni di norme a tutela dei lavoratoriper violazioni di norme a tutela dei lavoratori

• Natura cautelare del provvedimentoNatura cautelare del provvedimento

• Sospensione – interdizione alla contrattazione con le pubbliche Sospensione – interdizione alla contrattazione con le pubbliche

amministrazioniamministrazioni• Competenza dello SPISALCompetenza dello SPISAL• Rapporto con l’art. 36 bis della legge 248/2006: si applica alle attività edili?Rapporto con l’art. 36 bis della legge 248/2006: si applica alle attività edili?

– Circolare 22/08/2007: NO!!Circolare 22/08/2007: NO!!– Circolare 14/11/2007: SI!!Circolare 14/11/2007: SI!!

• Concetto di “sospensione della attività imprenditoriale”: il cantiere? il Concetto di “sospensione della attività imprenditoriale”: il cantiere? il reparto? L’unità produttiva? tutta l’azienda?reparto? L’unità produttiva? tutta l’azienda?

• Concetto di “gravi e reiterate violazioni”: la circolare ministeriale non Concetto di “gravi e reiterate violazioni”: la circolare ministeriale non convinceconvince

• Sanzione per l’inosservanza: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a € Sanzione per l’inosservanza: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a €

260,00 (art. 650 c.p.)260,00 (art. 650 c.p.)

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

La revoca del provvedimentoLa revoca del provvedimento

• Competenza: personale ispettivo dello SPISALCompetenza: personale ispettivo dello SPISAL

• Presupposti per la revoca:Presupposti per la revoca:

– Accertato ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di reiterate Accertato ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di reiterate

violazioni della disciplina in materia di sicurezza del lavoroviolazioni della disciplina in materia di sicurezza del lavoro

– Pagamento (da parte di chi?) di una sanzione amministrativa aggiuntiva Pagamento (da parte di chi?) di una sanzione amministrativa aggiuntiva

a quelle di cui al comma 3, pari a 1/5 delle sanzioni amministrative a quelle di cui al comma 3, pari a 1/5 delle sanzioni amministrative

complessivamente irrogatecomplessivamente irrogate (ma, in materia di sicurezza, di quali (ma, in materia di sicurezza, di quali

sanzioni amministrative si tratta? Art 89, 3 comma e art 94/626?? – o sanzioni amministrative si tratta? Art 89, 3 comma e art 94/626?? – o

piuttosto del pagamento “in via amministrativa” a seguito di piuttosto del pagamento “in via amministrativa” a seguito di

“prescrizione” di cui all’art. 21 del d.lgs. 758/94 /?)“prescrizione” di cui all’art. 21 del d.lgs. 758/94 /?)

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

art. 9: modifiche al d. lgs. n. 231/2001• i nuovi reati presupposto: omicidio colposo e

lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

• non è prevista l’ipotesi del “dolo eventuale”• la sanzione pecuniaria da 258.000 a 1.549.000

euro• la sanzione interdittiva• i rapporti con la sanzione di cui all’art. 5 del d.

lgs. n. 231/2001 (sospensione dell’attività imprenditoriale)

11. LA LEGGE N. 123/200711. LA LEGGE N. 123/2007

art. 9: modifiche al d. lgs. n. 231/2001

Il modello (non identificabile con il “sistema 626” o con un altro sistema di gestione) deve introdurre misure

bypassabili solo in modo fraudolento

obbligo di relazione

allarmi tecnologici e procedurali

raddoppio delle figure responsabili

audit

comunicazioni con l’organismo di vigilanza

Grazie per l’attenzione