Post on 06-Jan-2016
description
transcript
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione delle La qualificazione delle impreseimprese
nella L.R. 27/’03nella L.R. 27/’03
Carlo CasarottiCarlo Casarotti
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
LLa qualificazione delle imprese nella L.R. a qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’0327/’03
Art. 26, comma 1Art. 26, comma 1“La Giunta regionale approva, con proprio
regolamento, il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono
lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2”
Art. 68, comma 1, n. 3Art. 68, comma 1, n. 3“La Giunta regionale è autorizzata ad
affidare a soggetti qualificati nel settore (…) incarichi di redazione (…) del regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’art. 26, comma 1”
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
LLa qualificazione delle imprese nella L.R. a qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’0327/’03
Art. 72, comma 2Art. 72, comma 2
“Fino alla data di emanazione … del regolamento per il sistema
regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1 … trovano applicazione le disposizioni di cui
… al DPR 34/’00”
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
LLa relazione alla L.R. 27/’03 e il “nuovo” a relazione alla L.R. 27/’03 e il “nuovo” articolo 117 Cost.articolo 117 Cost.
“Considerato che la materia “lavori pubblici” non risulta testualmente inserita né
nell’elenco delle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, né
nell’elenco delle materie per le quali lo Stato ha potestà legislativa concorrente
ripartita, quindi, con le Regioni, ne consegue che le Regioni stesse possono
intervenire disciplinando ex novo la materia, nel solo rispetto dei principi
costituzionali e di quelli derivanti dall’ordinamento comunitario.”
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 302 e la L.R. 27/’031.10.’03, n. 302 e la L.R. 27/’03
dichiara l’illegittimità costituzionale delle dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme del DPR 34/2000 (e del DPR norme del DPR 34/2000 (e del DPR
554/’99) che ne estendono l’applicazione 554/’99) che ne estendono l’applicazione alle opere appaltate dalle Regioni e alle opere appaltate dalle Regioni e
Province autonomeProvince autonome
in particolare:in particolare: dell’art. 1, comma 2:dell’art. 1, comma 2: estensione del sistema di
qualificazione unico agli appalti affidati da Regioni e Province autonome;
dell’art. 2, comma 1, lett. b):dell’art. 2, comma 1, lett. b): estensione della definizione di “Stazione appaltante” anche alle Regioni e Province autonome
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 302 e la L.R. 27/’031.10.’03, n. 302 e la L.R. 27/’03
Il presupposto:Il presupposto:
La sentenza 302/03 si riferisce La sentenza 302/03 si riferisce all’assetto costituzionale precedente all’assetto costituzionale precedente alla modifica del titolo V: alla modifica del titolo V:
- llpp regionali = materia di legislazione - llpp regionali = materia di legislazione concorrente per le Regioni a statuto concorrente per le Regioni a statuto ordinario (esclusiva per Regioni a ordinario (esclusiva per Regioni a statuto speciale e province autonome) statuto speciale e province autonome)
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 3021.10.’03, n. 302
2 motivi di censura2 motivi di censura
1)1) i regolamenti attuativi ( = normativa i regolamenti attuativi ( = normativa secondaria) non possono disciplinare secondaria) non possono disciplinare materie di competenza legislativa materie di competenza legislativa (concorrente) regionale e provinciale(concorrente) regionale e provinciale
2)2) eccesso di delega: l’art. 8 della L. eccesso di delega: l’art. 8 della L. 109/’94 non ha delegato al DPR 109/’94 non ha delegato al DPR 34/2000 il potere di disciplinare la 34/2000 il potere di disciplinare la qualificazione delle opere d’interesse qualificazione delle opere d’interesse regionale regionale
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03, n. 3031.10.’03, n. 303
“La mancata inclusione dei “lavori pubblici” nell’elencazione dell’art. 117 Cost. … non implica che essi siano oggetto di potestà
legislativa residuale delle Regioni.Al contrarioAl contrario, si tratta di ambiti di legislazione
che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda
dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in voltadi volta in volta a a potestà legislative esclusive dello Stato potestà legislative esclusive dello Stato
ovvero a potestà legislative concorrenti.”ovvero a potestà legislative concorrenti.”
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione nel nuovo assetto La qualificazione nel nuovo assetto costituzionale alla luce della sent. 303/’03costituzionale alla luce della sent. 303/’03
Se il sistema di qualificazione rientra nella materia della tutela della concorrenzatutela della concorrenza
di competenza legislativa esclusiva dello Stato di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, Cost.)(art. 117, comma 2, Cost.)
cade il primo motivo di censura della sent. cade il primo motivo di censura della sent. C.C. 302/03: (non più potestà legislativa C.C. 302/03: (non più potestà legislativa
concorrente delle Regioni)concorrente delle Regioni)
rimane attuale l’eccesso di delega del DPR rimane attuale l’eccesso di delega del DPR 34/200034/2000
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione nel nuovo assetto La qualificazione nel nuovo assetto costituzionale alla luce della sent. 303/’03costituzionale alla luce della sent. 303/’03
in attesa che lo Stato estenda l’ambito applicativo della 109/94 alle Regioni: vuoto normativo vuoto normativo
in base al principio di continuitàprincipio di continuità il DPR 34/2000 continua ad applicarsi ove la normativa regionale sia in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla L. 109/’94 e in assenza di legislazione regionale: vedi art. 72 L.R. 27/’03vedi art. 72 L.R. 27/’03
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Durata delle attestazioni SOADurata delle attestazioni SOA
Modifica introdotta con la L. 166/’02
Da 3 a 5 anniDa 3 a 5 anni, con verifica entro il terzo anno limitata ai requisiti generalirequisiti generali e ai
requisiti di capacità strutturale*requisiti di capacità strutturale* da indicare nel DPR 34/2000
* Nella bozza di regolamento sono individuati quali requisiti di capacità strutturale il sistema qualitàsistema qualità, le referenze bancariereferenze bancarie, il capitale nettocapitale netto, il costo per le costo per le attrezzature tecnicheattrezzature tecniche e per il personale dipendentepersonale dipendente.
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione delle La qualificazione delle impreseimprese
Art. 4, D.L. 24.12.’03, n. 353Art. 4, D.L. 24.12.’03, n. 353
proroga al 31 aprile 2004 della proroga al 31 aprile 2004 della validità delle attestazioni SOA in validità delle attestazioni SOA in scadenza prima di tale datascadenza prima di tale data
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Il subappalto e le norme a Il subappalto e le norme a tutela dei lavoratori nella L.R. tutela dei lavoratori nella L.R.
27/’0327/’03
Carlo CasarottiCarlo Casarotti
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 38, commi 1 e 2 - subappaltiArt. 38, commi 1 e 2 - subappalti
Percentuale massima subappaltabile Percentuale massima subappaltabile nella categoria prevalentenella categoria prevalente
L.R. 27/’03 (art. 38, comma 1): 50%50% L. 109/’94 (art. 34): 30%30%La Giunta regionale definisce le lavorazioni subappaltabili per esigenze per esigenze specifichespecifiche in misura superiore al 50%
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 38, comma 3 – i pagamenti ai Art. 38, comma 3 – i pagamenti ai subappaltatorisubappaltatori
“L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giornientro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento a suo favore, copia delle copia delle fatture quietanzatefatture quietanzate relative ai pagamenti a
sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione Nel caso di mancata trasmissione
delle fatture quietanzate, la stazione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento appaltante sospende il successivo pagamento
a favore dell’appaltatorea favore dell’appaltatore”
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 38, comma 4 – lavori d’importo Art. 38, comma 4 – lavori d’importo inferiore a 150.000 euroinferiore a 150.000 euro
Le lavorazioni rientranti nelle strutture, impianti, opere speciali (art. 13, comma 7, L. 109/’94) possono essere affidate in subappalto anche se anche se d’importo superiore al 15% dell’importo d’importo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavoricomplessivo dei lavori
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Tutela e trattamento dei lavoratoriTutela e trattamento dei lavoratori
Quadro normativo nazionale:Quadro normativo nazionale: circolari ministeriali (“clausole sociali”) art. 18, comma 7, L. 55/’90 art. 9, DPCM 55/’91 artt. 7 e 13, DM 145/’00 art. 101, comma 3, DPR 554/’99 (cauzione definitiva) art. 2, DL 210/’02 (L. 266/’02)
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Tutela e trattamento dei lavoratoriTutela e trattamento dei lavoratori
Quadro normativo regionale:Quadro normativo regionale:
art. 59 bis, L.R. 42/’84 (L.R. 5/’01) - Circolare 6/’01
sostituito dall’art. 41, L.R. 27/’03sostituito dall’art. 41, L.R. 27/’03
TutteTutte le SA che realizzano opere pubbliche nel nel territorio regionaleterritorio regionale sono tenutesono tenute ad inserire nei bandi/capitolati/contratti/convenzioni le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Lett. a):Lett. a): obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicarefar applicare nei confronti di di tutti i dipendenti impiegati tutti i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appaltonell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai ccnl ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione alle Casse Edili presenti sul territorio regionale
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Lett. b):Lett. b): obbligo per l’appaltatore e per per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatorel’eventuale subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionalio provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Lett. c):Lett. c): il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di dichiarazione di regolarità contributivaregolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo.
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte
dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedentel’ente appaltante o concedente provvede al provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando pagamento delle somme dovute, utilizzando
gli importi dovuti all’impresa, a titolo di gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitivaincamerando la cauzione definitiva
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 41 della L.R. 27/’03Art. 41 della L.R. 27/’03
art. 41, comma 2:art. 41, comma 2: la Giunta promuove un’intesa tra INPS, INAIL e Casse Edili per l’elaborazione di un documento unico attestante la documento unico attestante la regolarità contributiva e retributivaregolarità contributiva e retributiva art. 41, comma 3:art. 41, comma 3: istituzione di un collegamento informatizzatocollegamento informatizzato tra Osservatorio regionale e Casse Edili
12.01.’04 La legge regionale in materia di llpp
Art. 41 della L.R. 27/’03Art. 41 della L.R. 27/’03
art. 41, comma 4:art. 41, comma 4: incremento della incremento della cauzione definitiva di ulteriori cinque cauzione definitiva di ulteriori cinque punti percentualipunti percentuali per le imprese irregolari in materia di tutela dei lavoratori