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La riforma degli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto
di lavoro
D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148
FONDI DI SOLIDARIETA’
Brescia 15/09/2017
D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148
Titolo II
Fondi di solidarietà
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Fondi di solidarietà bilaterali
Fondo residuale
Fondo di integrazione salariale (FIS)
FONDI DI SOLIDARIETA’
1
Tipologie di prestazioni dei fondi di solidarietà
OrdinarieAssegno ordinario
Assegno di solidarietà
Finanziamento di programmi formativi
IntegrativeAssegno integrativo/emergenziale (integrazione ad
ASpI/NASpI/mobilità)
Assegno integrativo CIGS
StraordinariePrevedono un assegno straordinario riconosciuto nei processi di
agevolazione all’esodo
FONDI DI SOLIDARIETA’
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Fondi di solidarietà bilaterali (art.26 D.lgs.
n.148/2015)
Previsti al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione/sospensione dell'attività
lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di CIGO/CIGS.
L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di CIG in relazione ai datori di lavoro che
occupano mediamente più di 5 dipendenti.
A seguito dell'accordo tra OO.SS. e Ass.Datoriali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, con decreto del MLPS, di
concerto con il MEF, si provvede all'istituzione del Fondo presso
l'INPS.
FONDI DI SOLIDARIETA’
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Fondi di solidarietà bilaterali
(art.26 D.lgs. n.148/2015)I Fondi attualmente operativi sono:
Fondo imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
Fondo delle Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
Fondo aziende del credito cooperativo;
Fondo aziende del settore del credito;
Fondo trasporto pubblico;
Fondo solimare (settore marittimo);
Fondo Ferrovie dello Stato;
Fondo settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
Fondo per il personale del servizio della riscossione dei tributi erariali;
Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
Fondo Provincia Autonoma di Trento.
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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
(art.27 D.lgs. n.148/2015)
Attualmente riconosciuti dalla normativa solo nel:
• settore dell’artigianato (D.I. n. 86986/2015)
• settore agenzie di somministrazione (D.I. n.
95074/2016).
Adeguati entro 31/12/2015, erogano almeno una tra le
seguenti prestazioni:
• assegno ordinario
• assegno di solidarietà.
FONDI DI SOLIDARIETA’
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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
(art.27 D.lgs. n.148/2015)
Le aziende del
settore dell’artigianato
settore agenzie di somministrazione
non possono accedere al FIS, ma devono accedere
al proprio fondo.
FONDI DI SOLIDARIETA’
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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
(art.27 D.lgs. n.148/2015)
Non sono gestiti dall’INPS che, pertanto, non
eroga le relative prestazioni.
FONDI DI SOLIDARIETA’
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Fondi di Integrazione Salariale
(Art. 29 D.lgs 148/2015 – D.I. 94343/2016 )
Dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale assume la
denominazione di Fondo di Integrazione Salariale
(FIS).
FIS
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Fondo di Integrazione Salariale
D.I. 94343 del 3/2/2016
Circ.n.22 del 4/2/2016
Circ.n.30 del 12/2/2016
Msg n.1617 del 13/4/2016
Msg n.1986 del 5/5/2016
Circ.n.176 del 9/9/2016
Msg n.4885 del 2/12/2016
Circ. n.9 del 19/1/2017
Msg n.1133 del 13/3/2017
FIS
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FIS
Obbligatorio per datori di lavoro, anche non organizzati in
forma di impresa, che occupano mediamente più di 5
dipendenti per i settori:
che non rientrano nell’ambito di applicazione di
CIGO/CIGS
non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali (art.
26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art.
27).
FIS
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OBBLIGHI DI BILANCIO
(Art.11 D.I. 94343/2016)
Il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di
solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, ha
l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare
prestazioni in carenza di disponibilità.
Gli interventi sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse
acquisite.
FIS
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Per garantire l‘equilibrio finanziario e la possibilità
per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle
risorse acquisite è previsto un limite specifico di
accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse
del Fondo. Le prestazioni sono infatti determinate,
per ciascun datore di lavoro, in misura non
superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi
ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro,
tenuto conto delle prestazioni già deliberate a
qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto
aziendale).
FIS
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Disciplina transitoria
Tetti aziendali del FIS – si applicano agli eventi
che iniziano nell’anno
2016 Nessun tetto
2017 10 volte
2018 8 volte
2019 7 volte
2020 6 volte
2021 5 volte
2022 in poi 4 volte
FIS
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OBBLIGHI DI BILANCIO
In ogni caso, le prestazioni possono
essere erogate soltanto nei limiti delle
risorse finanziarie acquisite al Fondo.
FIS
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CONTRIBUZIONE
Il FIS è finanziato con i contributi dei datori di
lavoro appartenenti al Fondo e dei lavoratori
occupati presso le rispettive aziende con aliquote
dello 0,65% per le aziende con più di 15
dipendenti e dello 0,45% per le aziende da più di 5
dipendenti e fino a 15 di cui 2/3 a carico del datore
di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, a decorrere
dal 1 gennaio 2016.
FIS
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CONTRIBUTO ADDIZIONALE
E’ dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle
sospensioni o riduzioni di attività lavorativa un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura del 4% retribuzione
persa.
FIS
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CODIFICA AZIENDE
I datori di lavoro rientranti nell’ambito di
applicazione del D.I. 94343/2016 sono
contraddistinti dal c.a. “0J”, azienda tenuta al
versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016
(Fondo Integrazione Salariale).
FIS
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REQUISITO DIMENSIONALE La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media
occupazionale nel semestre precedente.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i
lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), compresi gli
apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento
lavorativo (cfr. msg n. 548/2016).
Il lavoratore assente per servizio militare, gravidanza e puerperio è escluso dal computo
solo nel caso sia stato sostituito da lavoratore.
Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di
attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza
occupazionale di detto mese.
( Circ. par.2.2 circ. n.176/2016)
FIS
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Lavoratori beneficiari
Lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti
con contratto di lavoro professionalizzante.
Lavoratori esclusi
Dirigenti
Lavoratori a domicilio
Lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
Lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
FIS
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Requisito anzianità lavorativa
Alla data di presentazione della domanda anzianità di
almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità
produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la
domanda, compresi i periodi di sospensione dal lavoro
derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità
obbligatoria.
Il requisito dei 90 giorni è escluso per gli eventi
oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi.
FIS
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Anzianità di effettivo lavoro presso altro datore
di lavoro
Trasferimento d’azienda ex art. 2112 C.C: si terrà
conto di tutto il periodo trascorso presso l’imprenditore
alienante.
Impresa subentrante nell’appalto: si terrà conto di tutto
il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato
nell’attività appaltata (a prescindere dal mutamento del
datore di lavoro)
FIS
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Anzianità di effettivo lavoro in caso di cambio
qualifica
In caso di cambio di qualifica del lavoratore,
l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità
produttiva è considerata in modo unitario e,
pertanto, si considera anche il periodo anteriore la
variazione, indipendentemente dalla qualifica
precedentemente posseduta dal lavoratore.
FIS
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Unità produttiva
Il datore di lavoro, che intende accedere alle prestazioni garantite dal
FIS, deve provvedere al censimento dell’U.P.interessata alla richiesta
di prestazione in anagrafica soggetto contribuente.
Il p.2 della circ. n.9 del 19/1/2017 fornisce istruzioni dettagliate per
l’apertura e la gestione delle unità produttive.
Il numero progressivo dell’U.P. rilasciato dall’Istituto dovrà essere
obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della
sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. In caso di unica U.P.
coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito
campo sarà = a “0” (zero).
FIS
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Unità produttiva
La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire
entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della
stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica,
disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione
“Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione
unità operativa/Accentramento contr.”; dei “Servizi per aziende
e consulenti” (Sezione “Aziende, consulenti, professionisti”)
(cfr. par. 2.2 irc.n.9/2017). Resta fermo che non è possibile
presentare domande di FIS per unità produttive non ancora
registrate in anagrafica aziende.
FIS
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Unità produttivaIl concetto di U.P. è utilizzato per individuare le strutture territoriali INPS competenti
per il pagamento della prestazione.
L’U.P. è, inoltre, utilizzata quale parametro di riferimento per la sussistenza del diritto alla
prestazione relativamente ai seguenti ambiti:
• computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda (art.3, c.1, D.I. n. 94343/2016);
• computo dei limiti temporali massimi complessivi di utilizzo della prestazione, relativamente
al limite del quinquennio mobile (art.8, D.I. n. 94343/2016);
• computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario (art. 7, c. 3,
D.I. n. 94343/2016);
• computo del limite di un terzo delle ore lavorabili in tema di assegno ordinario (art. 12, c. 5,
D.lgs 148/2015);
• computo del limite 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solidarietà (art. 6, c. 3, D.I.
n. 94343/2016);
• computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per
singolo lavoratore per l’assegno di solidarietà (art. 6, c. 4, D.I. n. 94343/2016).
FIS
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Presentazione della domanda
La procedura di presentazione delle istanze di accesso è
unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di
Integrazione salariale e consente, pertanto, alle aziende
l’invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà
che di assegno ordinario.
Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS
territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.
FIS
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Presentazione della domanda
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei
Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende,
consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione
“Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i
consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato
dall’Istituto.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle
domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella
sezione documentazione.
.
FIS
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Presentazione della domanda
Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati
alla stessa:
l’accordo collettivo aziendale (in caso di ass. solidarietà) che stabilisce la
riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle OO.SS e dal DDL;
la comunicazione dell’azienda di cui all’art. 14, c.1, del D.Lgs 148/2015 e,
ove presenti, il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (in caso
di assegno ordinario);
l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le
informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre
informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell’area
download della procedura (I dati non devono più essere distinti per
qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori
coinvolti e il numero totale delle ore richieste).
FIS
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Prestazioni erogate dal FIS
Assegno ordinario a favore di dipendenti di datori di
lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti,
compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la
data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di
lavoro.
Assegno di solidarietà a favore di dipendenti di datori
di lavoro che occupano più di 5 dipendenti ( per DDL
tra più 5 e 15 dipendenti solo per eventi di riduzione
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).
FIS
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Assegno di solidarietà
Accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione
di orario:
per evitare/ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura ex art. 24 L. 223/91
Per evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo
FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
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Termini di presentazione della domandaIn via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’acc.sind.
La riduzione dell’attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda.
In caso di presentazione tardiva l’assegno di solidarietà può essere
riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda
(Msg n.1133 del 13/3/2017).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
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Durata
Massimo di 12 mesi in un biennio mobile
Riduzione dell’orario lavorativo:
riduzione media oraria non essere superiore al 60% dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva
dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco
dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
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Criteri istruttori (D.M. 94033/2015
Elementi essenziali del contratto di solidarietà 1. Data di stipula del contratto;
2. Esatta individuazione delle parti stipulanti;
3. Contratto collettivo applicato;
4. Orario di lavoro e sua articolazione;
5. Data dell’apertura della procedura di mobilità (se l’accordo è intervenuto nel corso della
stessa) e numero degli esuberi dichiarati;
6. Quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula
dell’accordo;
7. Motivazioni e cause che hanno determinato l’esubero di personale;
8. Data di decorrenza del contratto di solidarietà;
9. Durata del contratto di solidarietà;
10. Forma di riduzione dell’orario di lavoro (che va tradotta in termini settimanali)
11. Articolazione puntuale della riduzione;
12. Parametrazione sull’orario medio settimanale;
13. Indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell’orario;
14. Possibili deroghe all’orario concordato;
FIS - ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
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Cause di intervento
Causali CIGO (esclusi eventi meteo)
(D.M. 95442/2016)
eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai
prestatori di lavoro;
situazioni temporanee di mercato;
Causali CIGS (esclusi contratti di solidarietà)
(D.M. 94033/2015)
riorganizzazione aziendale
crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Criteri istruttori causali CIGO (D.M. 95442/2016)
Transitorietà e imprevedibilità = prevedibile la ripresa
dell’attività lavorativa
Non imputabilità = involontarietà e non riconducibilità ad
imperizia o negligenza delle parti
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Criteri istruttori causali CIGO (D.M. 95442/2016)
Il datore di lavoro deve:
Presentare relazione tecnica dettagliata
Dimostrare che continua ad operare sul mercato in base ad elementi
oggettivi supportati da:
˃ Nuovi ordini
˃ Documentazione sulla solidità finanziaria
˃ Documentazione tecnica sulla situazione temporanea di crisi del
settore
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Criteri istruttori Causali CIGO (D.M. 95442/2016)
Devono essere valutati:
la particolare congiuntura negativa del datore di lavoro
il contesto economico-produttivo in cui l’impresa opera
al momento in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione,
non rilevano le circostanze sopravvenute.
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Criteri istruttori Causali CIGO (D.M. 95442/2016)
1. Mancanza di lavoro o commesse
2. Crisi di mercato
3. Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante
e suppletiva al progetto
4. Mancanza di materie prime o componenti
5. Sciopero di un reparto o di altra impresa
6. Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica –
Impraticabilità dei locali – sospensione/riduzione per ordine di
pubblica autorità
7. Guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Criteri istruttori Causali CIGS (D.M. 95442/2016)
Riorganizzazione aziendale
Crisi aziendale:
con continuazione di attività lavorativa
per evento improvviso e imprevisto
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Riorganizzazione aziendale
Il programma di riorganizzazione aziendale:
Deve contenere indicazioni sugli investimenti (es. Impianti fissi) e
sull'eventuale attività di formazione
Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma deve
essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa
tipologia, operati nel biennio precedente
Deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del
personale (70%)
Le sospensioni/riduzioni devono essere ricollegabili, nell’entità e nei
tempi, al processi di riorganizzazione
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Crisi aziendale con continuazione di attività lavorativa
Valutazione degli indicatori economico-finanziari di bilancio(es. Fatturato,
indebitamento, etc., Etc.,) riguardanti il biennio precedente dal quale emerga
un andamento a carattere negativo o involutivo.
Ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale nel biennio
precedente
L’azienda deve presentare:
Specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della
propria critica situazione economico finanziaria
Un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o
da intraprendere, per ciascuna unità aziendale/settore di attività,
finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia
occupazionale
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto
Evento esterno alla gestione aziendale
L’azienda:
deve rappresentare:
l’imprevedibilità dell’evento,
la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi
l’autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale
deve presentare:
piano di risanamento
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Crisi aziendale
Non sono presi in esame i programmi di crisi aziendale di imprese che:
1. Abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio precedente
2. Non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva
3. Abbiano subito significative trasformazioni societarie salvo:
imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti per
contenimento dei costi
imprese assetti proprietari non coincidenti – risanamento
aziendale e salvaguardia occupazionale impresa subentrante
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Termini di presentazione della domanda
In via telematica:
non prima di 30 giorni inizio sospensione/riduzione:
presentazione anticipata: l’istanza è improcedibile.
Il datore è invitato a ripresentare la domanda nei
termini
non oltre 15 giorni inizio sospensione/riduzione
presentazione tardiva: decorrenza prestazione non
prima di una settimana dalla data di presentazione
(art. 15, c. 2 D.lgs 148/2015)
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Esempio invio tardivo
Periodo di sospensione 01/01/2017- 31/03/2017
Termine ultimo utile per 16/01/2017
Domanda tardiva presentata il 20 gennaio 2017 (venerdì)
Decorrenza prestazione dal giorno 9/01/2017 (lunedì della
settimana precedente).
In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le
ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al
periodo non indennizzabile dal 01/01/2017 all’8/01/2017,
utilizzando il modello allegato n.2 Circ.n.176/2016.
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Durata della prestazione
Massimo 26 settimane in un biennio mobile
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le
103 settimane a ritroso dalla fine della prima
settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di
tempo sono state già usufruite 26 settimane di
riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Durata della prestazione
Si applica nei limiti della compatibilità la disciplina in materia di CIGO
(art.7, c.9, D.I. n.94343/2016), sono, inoltre, applicabili le seguenti
disposizioni stabilite dall’art. 12 del D.lgs 148/2015:
il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di
assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la
medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato
concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78
settimane di normale attività lavorativa;
in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio
mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel
biennio mobile.
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Durata della prestazione
I periodi per eventi oggettivamente non evitabili:
Non si computano per la durata massima di 26 settimane
nel biennio mobile
Si computano per la durata massima complessiva di 24
mesi nel quinquennio mobile delle prestazioni a carico del
FIS.
Si computano per il calcolo di 1/3 delle ore lavorabili
FIS - ASSEGNO ORDINARIO
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Durata massima complessiva
• I trattamenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo
possono avere una durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile
• Entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la
durata dell’intervento di assegno di solidarietà viene
computata nella misura della metà.
• I limiti di durata sono riferiti alla singola unità
produttiva.
FIS
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Durata massima complessiva
A titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio
mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate
massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:
36 mesi di assegno di solidarietà;
24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno
ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno
ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.
FIS
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PROVVEDIMENTO
Il provvedimento viene emesso dal direttore di sede o dal
dirigente delegato con riferimento alla struttura territoriale
INPS competente in relazione all’unità produttiva.
I direttori di sede (o il dirigente delegato) avranno l’esclusiva
competenza in merito all’emissione del provvedimento di
definizione (accoglimento, accoglimento parziale o
reiezione) delle istanze di assegno ordinario e di assegno di
solidarietà.
FIS
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PROVVEDIMENTO
In caso di aziende plurilocalizzate il provvedimento di concessione
è unico ed è emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato),
competente in relazione alla struttura territoriale INPS nell’ambito del
cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la
quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento
contributivo.
A fronte del provvedimento di definizione emesso dal direttore di
sede (o dirigente delegato), la struttura territoriale INPS competente
in relazione all’U.P. emette conforme autorizzazione, propedeutica al
pagamento diretto o alle operazioni di conguaglio o rimborso delle
somme anticipate dal datore di lavoro (le strutture territoriali
emetteranno tante autorizzazioni quante sono le unità produttive.)
FIS
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AUTORIZZAZIONIStrutture INPS territorialmente competenti alla definizione delle istanze
1) Unità produttiva ubicata nella medesima provincia dove è iscritto il datore di lavoro:
la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell’istanza è quella
presso cui è iscritto il datore di lavoro;
2) Unità produttiva ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritto il datore di
lavoro:
la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell’istanza è quella
presso cui è ubicata l’unità produttiva;
3) Datori di lavoro plurilocalizzati:
la struttura INPS territorialmente compente alla definizione dell’istanza è quella nel cui
territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il medesimo ha
richiesto l’accentramento contributivo, poi le strutture INPS territorialmente competenti
in relazione alla singola unità produttiva, come individuate ai precedenti punti 1) e 2),
emetteranno conforme l‘autorizzazione.
FIS
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AUTORIZZAZIONI
Quando sarà possibile effettuare il conguaglio:
Le attività di conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere effettuate,
a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata .
In fase di prima applicazione, in attesa delle istruzioni Uniemens,il
pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà avverrà
esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
(p.5.5 circ.176/2016 - Msg n.4885 del 2/12/2016)
FIS
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AUTORIZZAZIONI
In fase di prima applicazione, in attesa delle istruzioni
Uniemens,il pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno
di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del
pagamento diretto.
(p.5.5 circ.176/2016 - Msg n.4885 del 2/12/2016)
Terminata tale fase, la sede INPS territorialmente competente
potrà autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e
documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su
espressa richiesta dello stesso (art.9 c.4, D.I. n.94343 del
3/2/2016).
FIS
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PAGAMENTO
L’invio del modello SR41 potrà essere
effettuato successivamente al provvedimento
di concessione e al rilascio dell’autorizzazione
da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori
è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e
nei limiti della stessa.
Attualmente è necessario anche il mod.SR163.
FIS
56
Pagamento a conguaglio
ll conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere
effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio
non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su
flussi di regolarizzazione.
(art.9, c.3, del D. I. n. 94343/2016 - circ.n.176/2016 p.5.5)
FIS
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Esempio 1:
periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2016 al 15/06/2017;
data autorizzazione INPS: 20/07/2016;
data decorrenza termine: 30/06/2017 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata);
termine di decadenza: 31/12/2017;
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2017.
Dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della concessione. Per data del provvedimento di concessione
si intende la data dell’autorizzazione, rilasciata dalla competente struttura territoriale INPS,
propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro.
Esempio 2:
periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2016 al 15/06/2017;
data autorizzazione INPS: 20/07/2017;
data decorrenza termine: 20/07/2017 (data autorizzazione INPS successivo al periodo di
paga in corso alla scadenza del termine di durata);
termine di decadenza: 21/01/2018;
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2018.
FIS
58
Misura delle prestazioni
Pari all’importo previsto per l’integrazione salariale (art. 3. D.lgs
148/2015), cioè 80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese
fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale nei limiti del
massimo integrabile stabilito per legge.
Si applica la riduzione prevista dall’art. 26 legge n.41/1986
(5,84%) che rimane nella disponibilità del Fondo.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi sono
rivalutati annualmente sono aumentati nella misura del 100%
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
FIS
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Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dei trattamenti i Fondi versano
alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la
contribuzione correlata alla prestazione
E’ a carico del Fondo.
Utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi
compresa quella anticipata, e per la determinazione della
misura.
FIS
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Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di
solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo
non eroga la prestazione accessoria
dell’assegno al nucleo familiare, né il
T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal
D.I.n.94343/2016.
FIS
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RICORSI
Avverso i provvedimenti adottati è possibile
proporre ricorso, entro 90 giorni ed
esclusivamente tramite il servizio online RiOL
(Ricorsi on line), al comitato amministratore del FIS,
presso la Direzione Generale dell’INPS. Il comitato
amministratore decide in unica istanza sui ricorsi
in materia di contributi e prestazioni.
FIS
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