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La Segnaletica di Sicurezza
D. Lgs. 14/ 08/ 1996 n. 493
Direttiva Comunitaria 92/58 CEE
Fra le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la segnaletica di sicurezza riveste
un’importanza prioritaria tenendo presente, però, che essa va solo a completare le misure di prevenzione
già in atto negli ambienti di lavoro. La segnaletica di sicurezza è l’insieme organico dei vari segnali che,
nel campo della sicurezza, permette di trasmettere e comunicare le informazioni necessarie.
L’obbligo di segnalare adeguatamente i pericoli e osservare comportamenti sicuri era già presente nella
legislazione precedente all’emanazione del decreto in oggetto; in particolare:
DPR 547/55 (Prevenzione infortuni)
DPR 303/56 (Igiene del lavoro)
DPR 164/55 (Prevenzione in edilizia)
D.Lgs.277/91 (Tutela dagli agenti nocivi, Rumore, Piombo, Amianto)
Il D.Lgs. 493/96 si occupa unicamente della segnaletica di sicurezza ed é l’attuazione della direttiva
comunitaria 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e/o di salute sui posti di lavoro.
Il decreto sulla segnaletica consta di otto articoli e nove allegati. In successione, e di cosa si occupano,
essi sono :
Art.1 Campo di applicazione(settori privati e pubblici); definizioni: tipo di
segnaletica (cartelli, segnali acustici, luminosi, verbali e gestuali); la non
applicazione per il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Art.2 Obblighi del datore di lavoro.
Art.3 Requisiti della segnaletica.
Art.4 Termini dell’informazione e della formazione.
Art.5 Adeguamento degli allegati.
Art.6 Modifica della normativa vigente.
Art.7 Abrogazioni.
Art.8 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.
I contenuti degli allegati, invece, sono :
All. I Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
All. II Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
All. III Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
All. IV Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare
l’ubicazione delle attrezzature antincendio
All. V Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
e per la segnalazione delle vie di circolazione
All. VI Prescrizioni per i segnali luminosi
All. VII Prescrizioni per i segnali acustici
All. VIII Prescrizioni per la comunicazione verbale
All. IX Prescrizioni per i segnali gestuali
Passiamo, sinteticamente, a prendere visione di tale decreto.
L’art.1 dà la giusta definizione di tutti gli strumenti della segnaletica di sicurezza: esso, tra l’altro,
definisce in modo appropriato i vari segnali sia come tipo di informazione che le varie famiglie di
segnali.
L’art.2 fissa gli obblighi del datore di lavoro che in seguito alla valutazione dei rischi, dopo averli
annullati o ridotti al minimo, impiega la segnaletica opportuna.
L’art.3 si occupa dei requisiti della segnaletica la quale deve essere conforme a ciò che riportano gli
allegati; fissa, inoltre, i termini (6 mesi) entro cui la segnaletica già esistente deve essere conforme agli
allegati.
L’art.4 stabilisce che il datore di lavoro provvede all’informazione e alla formazione sia del R.L.S. che
dei lavoratori riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata nei vari ambienti dell’unità lavorativa.
Il contenuto degli allegati, invece, è fatto di prescrizioni generali per i vari segnali ivi compresi i cartelli.
Importante è la distinzione tra Segnaletica Permanente e Segnaletica Occasionale (all.1).
La segnaletica permanente si riferisce a divieti, avvertimenti, prescrizioni, obbligo o indicazioni di
salvataggio o soccorso ecc., ed è realizzata, in modo permanente, con cartelli o colore di sicurezza.
La segnaletica occasionale fa riferimento a pericoli, chiamate di persone o evacuazione ecc., ed è
realizzata con segnali luminosi, acustici, comunicazioni verbali o gestuali; essi devono terminare con il
cessato pericolo o allarme. Ovviamente si può avere, per determinate modalità di segnalazione, la
combinazione di due tipi di segnali:
- segnale luminoso e segnale acustico;
- segnale luminoso e comunicazione verbale;
- segnale gestuale e comunicazione verbale.
Nel nuovo sistema normativo il datore di lavoro deve attenersi, in modo semplificativo, alle seguenti
fasi:
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 4/D.lgs. 626/94
MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI
Art. 3-4/D.lgs. 626/94
IMPIEGO DELLA SEGNALETICA
Art. 2/D.lgs. 493/96
Vietare comportamenti pericolosi
Fornire indicazioni per la sicurezza
o il soccorso
Avvertire di rischi e pericoli
Prescrivere comportamenti sicuri
Indicare ulteriori elementi di
prevenzione
SELEZIONARE LA SEGNALETICA NECESSARIA
SEGNALI LUMINOSI
CARTELLI
SEGNALI ACUSTICI
SEGNALI GESTUALI
COMUNICAZIONE VERBALE
INFORMARE E FORMARE LAVORATORI E RLS
Art. 4/D.lgs. 493/96
Il datore di lavoro deve, quindi, identificare i pericoli, valutare i rischi, annullare o limitare i rischi e
impiegare la segnaletica. Quest’ultima, a seconda dei casi, è rivolta a :
- avvertire di rischi o pericoli;
- vietare comportamenti pericolosi;
- prescrivere comportamenti sicuri;
- fornire indicazioni per la sicurezza o per il soccorso
- indicare ulteriori elementi di prevenzione.
Selezionata la segnaletica occorrente (cartelli, segnali luminosi, segnali acustici, segnali gestuali o
comunicazione verbale), compito finale e fondamentale del datore di lavoro è quello di informare e
formare i lavoratori ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS).
Esaminiamo, ora, gli aspetti più significativi del decreto .
La segnaletica, come abbiamo visto precedentemente, è formata da un insieme di strumenti e modalità
di interazioni che concorrono alla gestione della sicurezza aziendale.
Le finalità comunicative che stanno alla base della segnaletica, evidenziate dalla precedente tabella,
sono:
- Segnali di divieto
- Segnali di avvertimento
- Segnali di prescrizione
- Segnali di salvataggio o di soccorso
- Segnali di informazione.
Gli strumenti per adempiere a ciò sono:
- Cartelli
- Segnali luminosi (con caratteristiche di forma, colori e pittogrammi simili a
quelle dei cartelli)
- Segnali acustici
- Comunicazioni verbali
- Segnali gestuali (movimento o posizione delle braccia per guidare persone che
effettuano manovre)
I colori della sicurezza sono fissati dall’All.1 del decreto nel modo seguente:
- ROSSO
divieto : atteggiamenti pericolosi
pericolo : alt, arresto, emergenza
attrezzatura antincendio : identificazione e ubicazione
- GIALLO-ARANCIO o GIALLO
avvertimento : cautela, verifica
- AZZURRO
prescrizione : obbligo di un D.P.I.
azione specifica
- VERDE
salvataggio o soccorso : porte, percorsi, ecc.
situazione di sicurezza : ritorno alla normalità
La forma del cartello, ed il pittogramma associato, nelle sue dimensioni e colori, è fissato, invece,
dall’All.2 del decreto così come segue:
- Divieto (cartello a forma rotonda, con pittogramma nero su fondo bianco,
bordo e banda rossi)
Vietato fumare Vietato fumare o usare
fiamme libere
Vietato ai pedoni Divieto di spegnere
con acqua
Acqua non potabile Divieto d’accesso alle
persone non autorizzate
Vietato ai carrelli di
movimentazione
Non toccare
- Avvertimento (cartello a forma triangolare, con pittogramma nero su
fondo giallo o giallo-arancio, bordo nero)
Materiali radioattivi Carichi sospesi Carrelli di movimentazione Tensione elettrica
pericolosa
Pericolo generico Raggi laser Materiale comburente Radiazioni non ionizzanti
Campo magnetico intenso Pericolo di inciampo Caduta con dislivello Rischio biologico
Bassa temperatura Sostanze nocive irritanti
- Prescrizione (cartello a forma rotonda, con pittogramma bianco su
fondo azzurro)
Protezione obbligatoria
degli occhi
Casco di protezione
obbligatorio
Protezione obbligatoria
dell’udito
Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie
Calzature di sicurezza
obbligatorie
Guanti di protezione
obbligatori
Protezione obbligatoria del
corpo
Protezione obbligatoria del
viso
Protezione individuale
obbligatoria contro le
cadute
Passaggio obbligatorio per
i pedoni
Obbligo generico
(con eventuale cartello
supplementare)
- Salvataggio o soccorso (cartello a forma rettangolare o quadrata, con
pittogramma bianco su fondo verde)
Percorso/Uscita d’emergenza
Direzione da seguire (Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)
Pronto soccorso Barella Doccia di sicurezza Lavaggio degli occhi Telefono per
salvataggio e pronto
soccorso
- Attrezzature antincendio (cartello a forma quadrata o rettangolare, con
pittogramma bianco su fondo rosso)
Lancia antincendio Scala Estintore Telefono per gli interventi
antincendio
Direzione da seguire (Cartello da aggiungere a quelli che precedono)
Il segnale luminoso (all.VI) può essere illuminato dall’interno o dal retro e, come abbiamo detto prima,
ha caratteristiche di forma, colori e pittogrammi simili a quello dei cartelli. Se un dispositivo luminoso
può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, quest’ultimo è impiegato, rispetto al primo, per
segnalare un livello più elevato di pericolo.
Il segnale acustico (all.VII) è emesso e diffuso da un apposito dispositivo ( sirena, cicalino, campanella
ecc.) senza impiego di voce umana. All’uopo è da tener presente che :
- il livello sonoro deve essere nettamente superiore al rumore di fondo dell’ambiente;
- il suono del segnale di sgombero, in caso di emergenza, deve essere continuo;
- se un dispositivo emette un segnale acustico con una frequenza costante ed una variabile,
quest’ultima andrà impiegata, in rapporto a quella costante, per segnalare un livello di pericolo più
elevato e, quindi, una maggiore urgenza di intervento.
La comunicazione verbale (all.VIII) impiega la voce umana o una sintesi vocale ( via, alt, ferma,
avanti, ecc.). I messaggi devono essere brevi, semplici e chiari; le persone interessate devono conoscere
bene il linguaggio utilizzato. Ove necessario, tale comunicazione può essere coordinata con i codici
gestuali corrispondenti.
Il segnale gestuale (all.IX) consiste, infine, in un movimento o in una particolare posizione delle
braccia o delle mani per guidare coloro che effettuano manovre. Il segnalatore è colui che emette il
segnale mentre l’operatore è colui a cui è destinato il segnale.
Altra novità di rilievo del D.Lgs.493/96 è il raccordo tra la normativa inerente la classificazione e
l’etichettatura delle sostanze o preparati pericolosi e l’identificazione del contenuto dei recipienti o
tubazioni nei posti di lavoro (all.III). Ne consegue che vanno etichettati con pittogramma e simbolo
relativo:
- recipienti utilizzati e contenenti sostanze o preparati pericolosi
- recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati
pericolosi
- tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare quanto suddetto.
T+/T C
Xn/Xi O
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli , di cadute di oggetti o di caduta da parte delle persone entro
il perimetro dell’area edificata dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il
giallo alternato al nero oppure il rosso alternato al bianco (all.V). Anche le vie di circolazione dei
veicoli, se l’uso e l’attrezzatura dei locali lo rendano necessario, devono essere segnalate con strisce
continue di colore ben visibile( bianco o giallo) in rapporto al colore del pavimento.
Se ne deduce, quindi, che l’impiego della segnaletica mira a:
- Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
- Avvertire di un rischio o di un pericolo
- Prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o
salvataggio
- Fornire altre indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione.
I mezzi ed i dispositivi segnaletici devono sempre conservare le loro proprietà intrinseche o di
funzionamento; le dimensioni e le proprietà dei cartelli devono garantire sempre una buona visibilità e
comprensione.
Per ciò che attiene alle dimensioni dei cartelli si dovrà sempre osservare quanto segue:
A > L2
/ 2000
A = superficie del cartello in mq
L = distanza ( misurata in m ) alla quale il cartello deve essere ancora
riconoscibile
Tale formula, comunque, è applicabile fino ad una distanza di 50 m.
Possiamo, dunque, affermare che la formazione e l’informazione sono fondamentali nei posti di lavoro.
Una opportuna e appropriata segnaletica è assolutamente necessaria ma, è bene ribadirlo, essa da sola
non è sufficiente a garantire l’assenza di incidenti o di infortuni.