La sfida etica e deontologica nei percorsi di cura alla ... etiche e... · Luciano Orsi...

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Luciano Orsi

Dipartimento Cure Palliative, Mantova

La sfida etica e deontologica nei percorsi

di cura alla fine della vita in RSA

MALATTIA

CRONICO-

DEGENERATIVA FASI DI AGGRAVAMENTO

ATTESE E PREVEDIBILI

MORTE

GESTITA

SCELTE POSSIBILI:

LUOGO, TEMPO, MODO

RSA, PS, REPARTO OSPEDALIERO

BUONA MORTE

Morte prevedibile

Morte gestita:

• quando morire • come morire • dove morire

Scelte etiche

Scelte cliniche

Morte naturale ????

BIVI DECISIONALI ETICI

TRATTAMENTI DI SOSTEGNO VITALE

CURE PALLIATIVE / SEDAZIONE

TERMINALE

PIANIFICAZIONE ANTICIPATE DELLE

CURE

DIRETTIVE ANTICIPATE

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

UN PROBLEMA E’ ETICO SE:

• È giusto……?

• È eticamente giusto…..?

Se fare-non fare….

Se è giusto fare-non fare…..?

≠ Come, quando, chi…?

Principi generali dell’etica medica:

AUTONOMIA: rispetto per l’autodeterminazione del paziente

BENEFICIALITÀ: fare il bene del paziente

NON MALEFICIALITÀ: non fare il male del paziente

GIUSTIZIA (DISTRIBUTIVA): promuovere un’equa distribuzione delle risorse assegnate

AUTONOMIA BENEFICIALITA’

DECISIONI CONDIVISE

> <

PATERNALISMO

BEST INTEREST ETICO

BEST INTEREST BIOLOGICO

SE CONFLITTO DI OPINIONE

PREVALE VOLONTA’ PAZ.

SE CONFLITTO PREVALE

VOLONTA’ ESTERNA

(MEDICA E/O MORALE)

GIUDIZIO SOSTITUTIVO

sec. BIOGRAFIA

ALLEANZA

TERAPEUTICA FAMILISMO

GIUDIZIO SOSTITUTIVO

sec. BIOLOGIA

Il pluralismo etico

La presenza di prospettive etiche diverse e

contrastanti

Sfida: far convivere “stranieri morali”

Ciascuna posizione morale merita rispetto

(rispetto delle libertà individuali)

Rinuncia a posizioni assolutiste

Competenze..cosa ci serve per stare lì….esserci…

Competenza teorica

Consapevolezza della mia posizione etica

Lavoro su di sé..per poter “tenere” sull’altro

Pluralità di etiche da accogliere

LIMITAZIONE TERAPEUTICA CRITERIO di PROPORZIONALITA’

TRATTAMENTO PROPORZIONATO/SPROPORZIONATO

(ORDINARIO/STRAORDINARIO)

in base a:

§ probabilità di successo

§ aumento della quantità di vita

§ aumento della qualità di vita

§ oneri (fisici, psichici, economici)

A QUALI TRATTAMENTI SI PUO’

PORRE UN LIMITE ?

• Idratazione e Nutrizione Artificiale

•Vasopressori e inotropi

•Rianimazione Cardio-Polmonare

• Ventilazione Artificiale Meccanica

Emotrasfusioni

• Terapie sostitutive renali

•Interventi chirurgici

Limitazione trattamenti (forgoing):

non inizio - sospensione

(withholding - withdrawing)

Eticamente equivalenti

Non definibili come pratiche eutanasiche

Documento SIAARTI 2003-2007;

EAPC Ethics Task Force 2003

STRATEGIE UTILI

• comunicazioni tempestive, frequenti e veritiere

(all’aggravarsi della prognosi)

• disponibilità a rispondere alle domande dei familiari

• incoraggiare la discussione nei familiari centrandole su

quanto il paz. avrebbe desiderato

• buon controllo dei sintomi

• essere presenti e empatici

LIMITAZIONE TERAPEUTICA

LIMITAZIONE TERAPEUTICA

STRATEGIE DANNOSE

• rinviare la discussione sulla limitazione terapeutica

(nonostante peggioramento prognostico)

• eludere il contatto con i familiari quando la morte si avvicina

• trasferire il peso decisionale della limitazione terapeutica su

un solo familiare (responsabilizzare vs. coinvolgere !!)

• tentennare nella limitazione terapeutica

T. J. Prendergast, K. Puntillo JAMA 2002 288: 2732-2740

progettazione clinico-assistenziale

..ma non solo…

Processo in cui il pz., insieme ai curanti ed ai

suoi familiari o persone a lui care prende delle

decisioni circa le proprie future cure….

PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE

(PAC) advanced care planning

CAPACITA’ MENTALE decision making capacity

capacità di:

capire le informazioni rilevanti

valutare le conseguenze della decisione o non decisione

di comunicare e motivare la decisione con i propri valori morali

Pianificazione anticipata delle cure

Il pz. esplicita le sue volontà in relazione a stati patologici futuri

Il pz. esplicita scelte di trattamento o non trattamento

Il pz. nomina un fiduciario che decide in caso di futura incapacità mentale

DIRETTIVE ANTICIPATE

Sono la logica conclusione della

Pianificazione Anticipate delle Cure

Sono composte da due parti:

DIRETTIVA DI ISTRUZIONI

DIRETTIVA DI DELEGA

DIRETTIVA DI ISTRUZIONI INSTRUCTION DIRECTIVE

LIVING WILL Testamento biologico, Testamento di vita

Contiene le preferenze del pz. circa le alternative terapeutiche possibili in alcune situazioni cliniche frequenti e gravi:

DIRETTIVA DI ISTRUZIONI

Trattamenti:

Nutrizione artificiale

Terapie di sostegno vitale (vasopressori, dialisi, ecc.)

Rianimazione cardiorespiratoria

emotrasfusioni, ecc.

Sedazione terminale / palliativa

DIRETTIVA DI ISTRUZIONI

Condizioni cliniche:

§ Fase avanzata o terminale di varie patologie

degenerative, neoplastiche,

§ SVP (stato vegetativo persistente o

permanente), demenza avanzata

§ Sofferenze da sintomi refrattari

DIRETTIVA DI DELEGA

Contiene l’indicazione di una persona (e

suo eventuale sostituto) di fiducia che il pz.

sceglie perché prende le decisioni in sua

vece, quando lui stesso non sarà più in

grado di farlo perché divenuto

incompetent.

Amministratore di sostegno!

Volontà (direttive) anticipate

Obbligo legislativo e deontologico di tener conto delle volontà anticipate:

Art. 9. Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina Consiglio Europeo

(Oviedo, 4 Aprile 1997; ratificata da Parlamento Italiano, 14 Marzo 2001).

Art. 35 36 37 e 38 Codice di Deontologia Medica (2006).

ART 38 Codice Deontologico Infermiere (2009)

Direttive anticipate e cultura cristiana

Testamento Vital (Conferencia Episcopal Espanola) G. Perico, Aggiornamenti Sociali, 11, 1992, 677-692

Disposizioni del paziente (Caritas Svizzera) P.

Cattorini, Sotto scacco.Bioetica di fine vita. Liviana Medicina, 1993, 93

Disposizioni cristiane preventive del malato terminale (Conferenza Episcopale Tedesca e Consiglio Chiesa Evangelica Tedesca) Il Segno –

Documenti n. 19, 11/99, 634-639 Ed. Dehoniane BO)

Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina

Consiglio d’Europa 4/4/1997; ratificata dal Parlamento Italiano, 28 Marzo 2001

n. 145

Art. 9

“Saranno prese in considerazione le volontà

precedentemente espresse nei confronti

dell’intervento medico da parte di un paziente

che, al momento dell’intervento, non è più in

grado di esprimere la propria volontà”.

La tutela del soggetto incapace Legge 9/1/04 n. 6.

Art. 4 – Persone che possono essere interdette (nuovo art. 414 c.c.).

Il maggiore di età o il minore emancipato, che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

La tutela del soggetto incapace - L’Amministratore di sostegno

Legge 9/1/04 n. 6.

Art. 3 : Preventiva designazione da parte dell’interessato del suo futuro amministratore di sostegno (nuovo Art. 408 c.c., I comma).

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare un diverso amministratore.

C D M – art. 35 - Acquisizione del consenso

“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

….. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Il medico, deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità delle vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà dal paziente.

C D M – art. 36- Assistenza d’urgenza

Allorchè sussistano condizioni di urgenza,

tenendo conto delle volontà della persona se

espresse, il medico deve attivarsi per

assicurare l’assistenza indispensabile

Allorchè si tratti di minore o di interdetto il consenso agli

interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei

dati sensibili, deve essere espresso dal legale rappresentante.

Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice

tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente

informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al

trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o

incapaci, il medico è tenuto ad informare l’AG; se vi è pericolo

di vita o grave rischio per la salute del minore o incapace, il

medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo

necessità alle cure

CDM – art 37

- Consenso del legale rappresentante -

CDM – art. 38 - Autonomia del cittadino

“Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi, e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

…..

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

Codice deontologico infermieristico 2009

Articolo 4

L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile anche quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità

Codice deontologico infermieristico 2009

Articolo 23

L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata

multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di

tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

Articolo 24

L’infermiere aiuta a sostenere l’assistito nelle scelte, fornendo

informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti

diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua

capacità di comprendere.

Articolo 25

L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà della persona di non essere informata, purché la mancata

informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.

Codice deontologico infermieristico 2009

Articolo 38

L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.

Codice deontologico infermieristico 2009

Articolo 36

L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.

Articolo 37

L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita

“4 step etico-assistenziali” - per facilitare la gestione del processo

- per documentare

- Valutazione

- Condivisione in équipe percorso decisionale

- Educazione del paziente e del famigliare alla

scelta

- Accompagnamento nel continuo delle cure nel

rispetto della scelta effettuata

“mappa concettuale etica”

Valutazione d’ingresso in RSA e monitoraggio: - dei bisogni e della capacità mentale “competence” del malato -dei bisogni e delle capacità e dei famigliari nei momenti di decisione

Presuppone la conoscenza: - delle dinamiche famigliari - delle precedenti modalità di reazione del malato e della famiglia nei momenti di scelta

Come e dove possono

essere documentate le

scelte di fine vita?

VERBALIZZAZIONE ED INFORMAZIONI VARIE

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VOLONTA’ DEL MALATO E PIANIFICAZIONE

TERAPEUTICA ANTICIPATA (raccolta durante l’assistenza

palliativa)

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