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L’IMPRENDITORE AGRICOLO
nel codice civile
Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.):
“ È imprenditore agricolo chi esercita unadelle seguenti attività:
coltivazione del fondo,
selvicoltura,
allevamento di animali e
attività connesse”.
Dott. Matteo Legnani
La nozione di imprenditore agricolo prima del 2001
«E’ imprenditore agricolo chi esercita una attivitàdiretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,all’allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette allatrasformazione o all’alienazione dei prodottiagricoli, quando rientrano nell’esercizio normaledell’agricoltura».
Dott. Matteo Legnani
La nozione attuale di
imprenditore agricolo
La nozione di imprenditore agricolo viene radicalmente
mutata, in quanto l'elemento preponderante e qualificante
non è più il fondo, ma è l’elemento dinamico a
rappresentare l’elemento fondamentale.
Permane la distinzione tra:
Attività PRINCIPALI
Attività CONNESSE
(Art. 1 d.lgs 18 maggio 2001, n. 228)
Dott. Matteo Legnani
Le ATTIVITA’ PRINCIPALI
• “dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale o animale”
• “che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”
Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali:
Dott. Matteo Legnani
Alcuni esempi di nuove attività agricole principali
«Coltivazione del fondo»:
• Orticoltura;
• Coltivazioni in serra e in vivai;
• Floricoltura vivaistica;
• Giardinaggio;
• Colture idroponiche, coltivate al di fuori del suolo (es. funghi).
Allevamento di animali:
• Animali da cortile (pollame, conigli etc.)
• Animali da pelliccia, cavalli e cani da corsa, da esposizione etc.
• Acquacoltura;
• Apicoltura;
• Itticoltura.
Dott. Matteo Legnani
Le “attività connesse”
«Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dalmedesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenutiprevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco odall'allevamento di animali, nonché le attività dirette allafornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalentedi attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegatenell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività divalorizzazione del territorio e del patrimonio rurale eforestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definitedalla legge.»
Dott. Matteo Legnani
Art. 2135 comma 3 c.c.
Le “attività connesse”
Sono attività oggettivamente e intrinsecamente commerciali oindustriali, che possono essere qualificate come «agricole perconnessione» in presenza dei seguenti requisiti:
Requisito soggettivo: “esercitate dal medesimo imprenditoreagricolo”
Requisito oggettivo: criterio della PREVALENZA
• Output (prodotti trasformati/commercializzati..)
• Input (attrezzature o risorse utilizzate)
Dott. Matteo Legnani
Il requisito SOGGETTIVO per la connessione
il soggetto che esercita le attività «dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione» deve essere un imprenditore agricolo: deve cioèsvolgere anzitutto in forma di impresa una delle tre attivitàagricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura,allevamento di animali)
l’attività svolta «per connessione» deve essere coerente conquella agricola esercitata dall’imprenditore in via principale:
Es:
- Viticoltore che vende formaggio: att. commerciale
- Viticoltore che produce vino: att. agricola per connessione
Dott. Matteo Legnani
Il requisito OGGETTIVO per la connessione
Le attività «dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione»
devono avere ad oggetto:
o prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività
agricola principale,
o beni o servizi forniti attraverso l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda agricola.
Le attività connesse devono risultare NON PREVALENTI
dal punto di vista del rilievo economico rispetto all’attività
agricola principale.
Dott. Matteo Legnani
Attività agricole per connessione
Manipolazione: la lavorazione non altera la natura del bene
primario (es. pulitura, cernita e incassettamento insalata);
Trasformazione: la lavorazione altera la natura del bene (es.
acquisto latte per produzione formaggio);
Conservazione, commercializzazione e valorizzazione: dei
prodotti proprio o di prodotti acquistati da terzi, solo se
precedute da attività di manipolazione o trasformazione.
Deve in ogni caso essere rispettato il requisito della prevalenza
dei prodotti aziendali rispetto a quelli acquistati da terzi. La
prevalenza è calcolata in termini di:
o QUANTITA’: per beni simili;
o VALORE: per beni di natura differente.
Dott. Matteo Legnani
Focus fiscale: prevalenza nella manipolazione,
trasformazione e cessione di prodotti agricoli
Cassazione, ordinanza n. 18071/2017
(ribalta i primi due gradi di giudizio favorevoli al contribuente)
Rilevato il superamento del 50% delle uve acquistate rispetto a quelle prodotte,
tutte utilizzate per la vinificazione.
Accertamento Irpef, Irap e IVA per produzione reddito d’impresa anziché reddito
agrario.
Art. 32, comma 2, lett. C), TUIR interpretazione letterale:
....«rileva esclusivamente la provenienza dei prodotti, senza che assuma alcun
rilievo la qualità e quindi il valore economico degli stessi»
Non decade dalla tassazione «agevolata» colui che produce uva di scarsa qualità,
ma di notevole quantità e che acquista da terzi uva di ottima qualità, ma di
quantità inferiore a quella prodotta.
Dott. Matteo Legnani
Alcuni esempi di ATTIVITA’ CONNESSE (DM 13/02/2015)
• Produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
• Lavorazione e conservazione delle patate, escluse (…);
• Produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
• Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;
• Produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
• Trattamento igienico del latte e produzione derivati del Latte;
• Produzione di pane;
• Produzione di vini;
• Produzione di grappa;
• Produzione di malto e birra;
• Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni (…)
Dott. Matteo Legnani
…le “attività connesse”:
gli agriturismi
“attività di un imprenditore agricolo che offre ai turisti, neipropri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri eorganizzando talvolta attività ricreative o culturali”
Dott. Matteo Legnani
Agriturismo: normative
L’agriturismo è soggetto a una specifica disciplina
giuridica, amministrativa e fiscale, che distinguono tale
attività da ogni altra forma di attività turistica in ambito
rurale:
Legislazione nazionale (Legge 20 febbraio 2006, n. 96);
Leggi regionali;
Normativa fiscale (Art. 5 Legge n. 413 del 30 dicembre 1991).
La differenza fondamentale rispetto a tutte le altre attività
turistiche è rappresentata dalla fusione delle due attività:
- Attività agricola prevalente
- Attività turistica in rapporto di connessione
Dott. Matteo Legnani
AGRITURISMO - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Art. 1 FINALITA’:
Supportare l’agricoltura mediante la promozione di forme idonee di
turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi
agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da
parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali
e il miglioramento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità
paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le
connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Dott. Matteo Legnani
AGRITURISMO - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Art. 2 DEFINIZIONE
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezionee ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cuiall'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma disocietà di capitali o di persone, oppure associati fra loro,attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto diconnessione con le attività di coltivazione del fondo, disilvicoltura e di allevamento di animali.
Gli addetti dell’attività agrituristica - imprenditore agricolo e
suoi familiari (collaboratori di impresa familiare), nonché i
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e
parziale - sono considerati lavoratori agricoli ai fini
previdenziali, assicurativi e fiscali.
Dott. Matteo Legnani
AGRITURISMO - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Art. 3
Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dicampeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri eda prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a caratterealcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati daimarchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG (…);
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini,alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilitàdell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchéescursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli entilocali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Dott. Matteo Legnani
AGRITURISMO - Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 – Art. 5
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alla lettera a) e b) del comma 1dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismodi cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il redditoimponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti conl’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto,il coefficiente di redditività del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5dicembre 1985, n. 730, determinano l’imposta sul valore aggiuntoriducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura parial 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettariadell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Dott. Matteo Legnani
Trattamento fiscale
…le “attività connesse”:
il «contoterzismo»
L’imprenditore agricolo può svolgere (nel tempo libero – o
comunque in maniera non prevalente) l’attività di fornitura di
servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori e imprese
terze.
Si sostituisce ad altri imprenditori agricoli, eseguendo
lavorazioni in conto terzi, utilizzando i propri mezzi
meccanici sui terreni altrui.
Risposta alla meccanizzazione del mondo agricolo e alla necessità
di ingenti risorse finanziarie
Dott. Matteo Legnani
Il «contoterzismo»:
ATTIVITA’ AGROMECCANICA
E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi conmezzi meccanici per effettuare:
• le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclobiologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
• la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali,
• la manutenzione del verde,
• tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti pergarantirne la messa in sicurezza.
• le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centridi stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallostesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
Art. 5 D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99
Dott. Matteo Legnani
Le modalità di esercizio dell’attività
AGROMECCANICA
1. Scambio di mano d'opera o di servizi (Art. 2139 c.c.): «trapiccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manod’opera o di servizi secondo gli usi»
2. «contoterzismo misto»: l’imprenditore agricolo svolge anche
attività di contoterzismo, mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata (vera e propria attività connessa ex art.
2135 c.c.)
3. «contoterzismo puro»: soggetto che possiede solo i
macchinari e svolge l’attività di vendita ai terzi di servizi
agromeccanici, utilizzando macchine che non sono
prevalentemente usate all'interno della propria azienda agricola.
Dott. Matteo Legnani
Ruolo del contoterzismo nell’agricoltura italiana
Nel 2010 circa il 33% delle aziende complessive ha affidato a terzi
le operazioni meccaniche in forma completa o parziale.
Il servizio contoterzi rappresenta l’alternativa più conveniente
rispetto alla concessione in affitto dei terreni di proprietà: in molti casi
l’azienda affida completamente a terzi le operazioni colturali su alcune
coltivazioni o sull’intera superficie aziendale.
Circa il 13% delle aziende risulta essere gestito in forma associata tra
proprietario e contoterzista, e generalmente è l’impresa
agromeccanica a fornire anche il maggior contributo nel processo
decisionale dell’impresa agricola (scelte colturali, scelte commerciali,
etc.).
Fonte: 6° censimento Istat
Dott. Matteo Legnani
Prospettive del contoterzismo nell’agricoltura italiana
«Com’è noto, l’agricoltura professionale italiana è ormai inlarga misura un’agricoltura in outsourcing. La perdurantecrisi del settore primario ha insegnato agli imprenditoriagricoli che, per contenere i costi di produzione, anzichéacquistare onerose attrezzature è più conveniente rivolgersi aoperatori terzi dotati delle più moderne macchine agricole –ossia alle imprese agromeccaniche o contoterzisti agrari - efarsi fornire di volta in volta i servizi più idonei per i piani dicoltivazione dei propri terreni»….
Fonte:
Leonardo Bolis - Presidente CONFAI
Audizione IX Commissione – Senato della Repubblica
Situazione e prospettive per il settore primario: le proposte del mondo agromeccanico
Dott. Matteo Legnani
Prospettive del contoterzismo nell’agricoltura italiana
Il continuo sviluppo dei servizi agromeccanici in contoterzi può consentire di:
operare con tecnologie molto avanzate (che la singola azienda agricola non
potrebbe permettersi);
favorire così la competitività delle produzioni aziendali;
massimizzare la produzione, adottando tecniche di coltivazione intensive;
diffondere sistemi di coltivazione ad alto valore tecnologico che assicurano
sistemi di gestione sostenibili (tecniche di precision farming o le
lavorazioni conservative del terreno).
Le imprese agro-meccaniche sono dunque portatrici di innovazione, come
richiesto dalla UE, tuttavia sono generalmente escluse dalle politiche di
sviluppo rurale (da contributi e agevolazioni). Da anni i rappresentanti del
settore agro-meccanico lottano per un adeguato riconoscimento del ruolo
dei contoterzisti nello sviluppo dell'agricoltura e spingono per
l’equiparazione degli stessi alle imprese agricole.
Dott. Matteo Legnani
…le attività connesse:
«produzione e cessione di energia elettrica»
Le aziende agricole italiane che producono energia da fonti
rinnovabili sono quelle di maggiori dimensioni (dimensione
media di 35 ettari) e ricorrono ad impianti:
FOTOVOLTAICI 80% dei casi
GEOTERMICI 11% dei casi
di BIOMASSE 9% dei casi
Dott. Matteo Legnani
LA PREVALENZA
Attività agricole
vs
attività industriali / commerciali
Il rispetto del requisito della PREVALENZA è alla base delriconoscimento della qualifica di IMPRENDITOREAGRICOLO, con rilevanti conseguenze a livello:
CIVILISTICO FISCALE
Dott. Matteo Legnani
Trattamento civilistico e fiscale
per l’imprenditore agricolo
Trattamento civilistico:
L’imprenditore agricolo NON è soggetto alla disciplina del cd
«Statuto dell’imprenditore commerciale»:
Pubblicità legale;
Tenuta scritture contabili;
Disciplina del fallimento.
Trattamento fiscale:
L’imprenditore agricolo è tassato sulla base del cd
«REDDITO AGRARIO»
Dott. Matteo Legnani
Tassazione delREDDITO AGRARIO
(Art. 32 Tuir)
«Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medioordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e allavoro di organizzazione impiegati, nei limiti dellapotenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sudi esso».
L’imprenditore agricolo NON è tassato sulla base
del reddito effettivamente prodotto, ma sulla base di un
«REDDITO NORMALE» (determinato mediante
l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge
catastale).
Dott. Matteo Legnani
La fiscalità delle imprese in Italia (attività diverse da quella agricola tassata sul reddito agrario)
Impresa individuale, società di persone:
- Irpef: imposta progressiva (aliquote 23% - 43%)
- Irap: imposta proporzionale (circa 3,9%)
Società di capitali:
- Ires: imposta proporzionale del 24%
(più tassazione in capo ai soci)
- Irap: imposta proporzionale (circa 3,9%)
Dott. Matteo Legnani
Le categorie di reddito Irpef(Art. 6 Tuir)
Classificazione dei redditi
I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
Dott. Matteo Legnani
I redditi fondiari
reddito dominicale (RD):
è di esclusiva spettanza del Dominus, (titolare del diritto reale sul
bene);
è il reddito derivante dalla terra nel suo stato naturale e dai capitali
in esso investito.
reddito agrario (RA):
è il reddito ritraibile dall’esercizio delle attività agricole;
è il reddito derivante dalla terra per l’opera umana;
è attribuibile anche al non proprietario del bene quando per effetto
di un valido titolo, tale attività è concessa a terzi.
Dott. Matteo Legnani
Rappresentano la quota di reddito attribuibile ad un fondo agricolo
sulla base delle tariffe d’estimo.
I redditi fondiariIl reddito dei terreni si distingue in reddito
dominicale e reddito agrario.
Al proprietario del terreno o al titolare di altro
diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il
reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga
direttamente l’attività agricola.
Se l’attività agricola è esercitata da un’altra
persona, il reddito dominicale spetta, comunque,
al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a
chi svolge l’attività agricola.
Dott. Matteo Legnani
Redditi fondiari: modalità di calcolo
Dalla visura catastale si ricavano, per ogni terreno, il reddito
dominicale e il reddito agrario quale base di partenza per la
determinazione del reddito imponibile. Tali valori devono
semplicemente essere rivalutati rispettivamente dell’80% e
del 70%.
Esempio RD
• Reddito dominicale (in catasto) € 100
• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1.80 = €180,00
Esempio RA
• Reddito agrario (in catasto) € 100
• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1.70 = € 170,00
Dott. Matteo Legnani
Redditi fondiari: modalità di calcolo dal 2013 - 2016
Con la Legge di Stabilità per il 2016 è stata prevista un’ulteriore
rivalutazione del 30% dei redditi dominicali e agrari. I valori
catastali sono ora rivalutati rispettivamente del 80% e dell’70%.
Esempio RD
• Reddito dominicale (in catasto) € 100
• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1,8*1,3 = € 234,00
Esempio RA
• Reddito agrario (in catasto) € 100
• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1,7*1,3= € 221,00
Anche per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola
l’ulteriore rivalutazione, prima limitata al 10%, sale ora al 30%.
Dott. Matteo Legnani
Esempio pratico:Azienda agricola con terreni presi in affitto e coltivati a cereali
2013 2014 2015 2016 2017
reddito agrario € 4.271,00 € 4.271,00 € 4.475,00 € 5.289,00 € 0,00
Fatturato IVA € 90.340,00 € 291.348,00 € 0,00 € 2.000,00 € 55.620,00
Acquisti IVA € 64.230,00 € 121.260,00 € 23.862,00 € 66.393,00 € 19.224,00
Dott. Matteo Legnani
La tassazione del reddito agrario NON è influenzata
dall’effettivo risultato economico-reddituale conseguito
dall’imprenditore agricolo (forte incentivo alla produttività !!!).
Redditi fondiari: modalità di calcolo 2017 - 2019
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017 - 2019.(GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57).
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017
Art. 1, comma 44
“Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e
agrari non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
Dott. Matteo Legnani
Dott. Matteo Legnani
Scaglioni reddito 2019 Aliquota Irpef lorda 2019
da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro 27%3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000
euro
da 28.000,01 a 55.000 euro 38%6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000
euro
da 55.000,01 a 75.000 euro 41%17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000
euro
oltre 75.000 euro 43%25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000
euro
Dott. Matteo Legnani
Livello di pressione fiscale in UE
Fonte: Sole24Ore
…le attività connesse:
«produzione e cessione di energia elettrica»
Dott. Matteo Legnani
Commissione Europea: Rural Development in the EU - Statistical and Economic
Information, Report 2013.
• Il Report, fotografa la situazione aggiornata dell'agricoltura europea
dal punto di vista strutturale, dedicando particolare attenzione al
contributo del settore primario alla tutela dell'ambiente.
• Tra il 2011 e il 2010 l’Italia è il paese europeo che ha avuto il
più alto incremento (+ 44%), di produzione di energie
rinnovabili da agricoltura (migliorando così la propria posizione nella
classifica Ue, con una quota del 7,3% della produzione totale europea, contro
il 4,5% dell'anno precedente).
Lo sviluppo del settore non può che essere il risultato delle misure di
incentivo dei PSR e del trattamento fiscale di favore.
…le attività connesse:
«produzione e cessione di energia elettrica»
«…la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica dafonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché dicarburanti ottenuti da produzioni vegetali provenientiprevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti daprodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivitàconnesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codicecivile e si considerano produttive di reddito agrario»
Dott. Matteo Legnani
Art. 1, comma 369, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)
nel rispetto del requisito della PREVALENZA
PREVALENZA «impianto di biogas»
La produzione di energia costituisce attività connessa a quella
agricola – e si considera rientrante nel reddito agrario – qualora
più del 50% delle risorse agroforestali necessarie per alimentare
l’impianto di biogas sia prodotto internamente all’azienda
agricola.
Termini di confronto per la prevalenza:
1. QUANTITA’ (per input della stessa natura)
2. VALORE: valore normale degli input aziendali vs costo acquisto input da
terzi (se impossibile il confronto quantitativo)
3. ENERGIA PRODOTTA: output prodotto da input aziendali vs output prodotto
da input di terzi (per input non suscettibili di valutazione)
(DUBBI sulla impossibilità di valutazione dei residui zootecnici, per cui spesso esiste
un vero e proprio mercato)
Circolare 32/E del 6 luglio 2009 – Agenzia delle Entrate Dott. Matteo Legnani
«La prevalenza nel fotovoltaico»
La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza
nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale
complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista
uno dei seguenti requisiti:
• a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione
architettonica o da impianti parzialmente integrati, […], realizzati su strutture
aziendali esistenti;
• b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di
energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di
energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (calcolato senza tenere conto degli incentivi
erogati per la produzione di energia fotovoltaica);
• c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata
eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno
1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Circolare 32/E del 6 luglio 2009 – Agenzia delle Entrate Dott. Matteo Legnani
Produzione e cessione di energia elettrica in agricoltura:
«pugnalati alle spalle gli imprenditori agricoli
che hanno investito nell’energia pulita»
Dott. Matteo Legnani
«All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, esuccessive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di redditoagrario» sono sostituite dalle seguenti: «Il reddito è determinatoapplicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette aregistrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente diredditività del 25%». Le disposizioni del presente comma si applicano adecorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazionedell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodod’imposta»
Decreto bonus Irpef (Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), Art. 22 comma 1
L’attuale tassazione degli impianti di energia
L’art. 1 comma 910 della Legge di Stabilità 2016 rende definitiva la norma
transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015:
Rientrano nel REDDITO AGRARIO la produzione e la cessione, da
parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica:
- da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno;
- da fonti fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno.
Per la produzione di energia eccedente i suddetti limiti, il reddito è invece
determinato, ai fini Irpef e Ires, applicando il coefficiente di redditività del
25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione, agli effetti dell’IVA, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della
quota di incentivo.
Dott. Matteo Legnani