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Brescia, 10 settembre 2016

LE AREE VERDI IN CONDOMINIO

arch. Giovanni Ciato

CORSO AGGIORNAMENTO BRESCIA 2015/16

Richiamo alla Gerarchia delle Fonti e alla prevalenza delle norme;

Art. 812 c.c. - Alberi quali beni immobili;

Art. 1117 c.c. - Giardino quale bene comune; Sentenza Cassazione n. 4973 del 2 marzo 2007;

Sentenza Cassazione n. 20249 del 18 settembre 2009;

Art. 892 c.c. - Distanze degli alberi nella realtà condominiale; Art. 2051 c.c - Responsabilità del custode. Lotta obbligatoria contro i parassiti:

Aspetti amministrativi e penali Responsabilità dell’amministratore

Art. 1120 c.c. - Alberi e decoro architettonico.

ARGOMENTI IN SINTESI

LA GERARCHIA DELLE FONTI

Risulta quindi utile la scala gerarchica che pone al primo posto le fonti di rango costituzionale , alle quali seguono quelle di rango primario e quindi quelle di rango secondario, che si riassumono come segue:

La pluralità dei sistemi di produzione delle norme giuridiche, che possono sovrapporsi tra loro, esige regole idonee ad individuare la disposizione normativa destinata a prevalere su quelle difformi.

NORME DI PRINCIPIO GENERALE (Costituzione)

Leggi Nazionali

Decreti Legge

Decreti Legislativi

d.P.R.

D.P.C.M.

D.M.

Leggi regionali

I contratti collettivi

Le Ordinanze

I Regolamenti comunali Omissis

Regolamento di condominio

Oppure le

Convenzioni che regolano i rapporti tra 2 o più soggetti

LA GERARCHIA DELLE FONTI

LA SUCCESSIONE DELLE NORME NEL TEMPO

Fondamentale è il principio della IRRETROATTIVITÀ, per il quale la norma, di regola provvede solo per il futuro e non ha effetto retroattivo. Il principio della IRRETROATTIVITÀ ammette deroghe solo nel caso in cui il legislatore abbia ravvisato l’opportunità di estendere l’efficacia della nuova norma.

2 concetti fondamentali la irretroattività e l’abrogazione delle norme – art. 11 delle Preleggi.

L’ABROGAZIONE DI NORME NEL TEMPO

La Legge si ha per abrogata per effetto di espressa statuizione del legislatore (ABROGAZIONE ESPRESSA) Per incompatibilità con nuove disposizioni (ABROGAZIONE TACITA) Perché viene emanata una nuova legge che regoli completamente l’intera materia (ABROGAZIONE IMPLICITA)

L’ABROGAZIONE DI NORME NEL TEMPO

La Legge si ha per abrogata per effetto di espressa statuizione del legislatore (ABROGAZIONE ESPRESSA) Per incompatibilità con nuove disposizioni (ABROGAZIONE TACITA) Perché viene emanata una nuova legge che regoli completamente l’intera materia (ABROGAZIONE IMPLICITA)

Art. 812 – Distinzione dei beni

SONO BENI IMMOBILI il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli ALBERI, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere TUTTO CIÒ CHE NATURALMENTE o artificialmente È INCORPORATO AL SUOLO. … omissis …

Sono oggetto di proprietà comune … omissis …

1) TUTTE LE PARTI DELL’EDIFICIO NECESSARIE

ALL’USO COMUNE, c o m e il suolo su cui

sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri i

pilastri e le travi portanti, i tetti e i latrici

solari, le scale, i portoni di ingresso i

vestiboli, gli anditi, i portici, I CORTILI e le

FACCIATE; … omissis …

Art. 1117 – Parti comuni dell'edificio

… l’art. 1117 c.c. contiene un’elencazione esemplificativa e non tassativa delle cose comuni

sicché le cose possono essere considerate di proprietà comune allorquando sussista una "

relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di

proprietà esclusiva, agli impianti o ai servizi di uso comune; e che fa sì che il godimento del bene

comune sia strumentale al godimento del bene individuale, e non sia, quindi, suscettibile di

autonoma utilità; …"

Cassazione 2 marzo 2007, n. 4973

Cassazione 18 settembre 2009, n. 20249 /o

ll taglio degli alberi e delle piante condominiali necessita del consenso di tutti i condòmini, visto che si tratta della distruzione di un bene comune, un’innovazione altrimenti vietata (artt. 1120-1122 c.c.). Gli alberi sono da considerarsi “beni comuni” dei condòmini, in quanto l’elencazione operata dal codice civile (art. 1117) ha valore puramente esemplificativo.

Cassazione 18 settembre 2009, n. 20249 /1

Secondo la sentenza della Cassazione:

Si può prescindere dall’unanimità dei condòmini soltanto nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta).

Art. 892 – Distanze per gli alberi

L'art. 892 stabilisce che chi vuol piantare o seminare alberi deve osservare le distanza stabilite da:

1. REGOLAMENTI, oppure

2. dagli USI LOCALI e qualora manchino

3. dalle DISTANZE stabilite dal c.c.

USI LOCALI

REGOLAMENTI

CODICE CIVILE

Cambia la scala gerarchica

2 – GLI USI LOCALI

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si

considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge AD ALTEZZA NOTEVOLE, c o m e sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono

reputati tali quelli il cui fusto, sorto AD ALTEZZA NON

SUPERIORE A TRE METRI, SI DIFFONDE IN RAMI;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

3 – Le distanze da Codice

Per il legislatore e per giurisprudenza nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali quelle cioè che hanno un tronco (prima delle biforcazioni), maggiore di tre metri di altezza.

3/1 – Le distanze da Codice

ALTO FUSTO

Per il legislatore e per giurisprudenza si considerano non di alto fusto quelle piante il cui fusto si ramifica ad un altezza non superiore a tre metri di altezza.

NON DI ALTO FUSTO

3/2 – LE DISTANZE DA CODICE

ARBUSTI E SIEPI

Gli arbusti, le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza, in concreto, non superiore a due metri e mezzo (pare che il legislatore si riferisca all'altezza del tronco prima delle biforcazioni), possono essere piantati a mezzo metro dal confine.

3/3 – LE DISTANZE DA CODICE

e c c e z i o n i

Alle regole di cui all’art. 892 FANNO ECCEZIONE le PIANTE ESISTENTI

Questa seconda situazione dà origine a situazioni più complesse, in quanto occorre

distinguere altri 2 casi:

1) Quello in cui si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale;

2) Quello in cui questo diritto non è stato acquisito.

DIRITTO A DISTANZE INFERIORI

IL DIRITTO RICHIAMATO SI CHIAMA SERVITÙ

E Le servitù possono essere acquisite:

per “contratto” (accordo tra le parti - atto notarile)

per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio a seguito di divisione del terreno il confine è venuto a trovarsi presso l'albero, oppure quando viene venduto il terreno al confinante)

per “usucapione ventennale”, quando il confinante per 20 anni consente che una pianta cresca a distanza non legale senza contestarla.

SERVITU’

Nel caso in cui si è acquisito il diritto, si può conservare l'albero a distanza inferiore, ma se questo muore o viene abbattuto, non può essere sostituito.

In altre parole il diritto sussiste "vita natural durante" dell'albero.

DIRITTO ACQUISITO E DECESSO DELL’ALBERO

SE IL DIRITTO NON è STATO ACQUISITO ovvero NON È STATA COSTITUITA LA SERVITÙ, IL CONFINANTE PUÒ CHIEDERE, in qualunque momento, CHE L'ALBERO VENGA TAGLIATO OPPURE CHE VENGA ABBASSATO PER RICONDURLO AD UNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CODICE.

SE NON È STATA COSTITUITA LA SERVITÙ

Il taglio di rami può trovare limitazioni nelle norme locali (regolamenti) che potrebbero sottoporre a tutelare alberi di certe specie o dimensioni, in particolare quando la recisione comporta un danno all’albero.

Il vicino può richiedere il taglio di alberi o siepi a distanza non regolare secondo quanto previsto dall’art. 894.

. .

APPUNTI E PRECISAZIONI

• La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

• Art. 896 - … e può egli stesso tagliare le radici …

.

art. 2051 c.c. RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE

RESPONSABILITÀ

e

COMPORTAMENTO DILIGENTE

art. 2051 c.c.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Quello che a noi interessa è che comunque in entrambe le teorie sulla natura della responsabilità per danno da cose in custodia, viene ripreso letteralmente l’art. 2051 facendo così gravare sul custode la l’obbligo della prova liberatoria della “di lui colpevolezza”.

In Giurisprudenza, in ordine al titolo della responsabilità, si sono formati due indirizzi:

Ovvero dimostrare il caso fortuito . . .

IL CASO FORTUITO viene individuato come quell’evento (FATTO) che INTERROMPE il nesso di causalità tra la condotta ed il danno.

LA RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA È legata al concetto della “di lui assenza di colpa”, per aver adottato un …

COMPORTAMENTO DILIGENTE.

CASO FORTUITO

In caso di danni provocati dalla caduta di rami o di alberi le polizze

assicurative coprono le responsabilità civili ma nulla possono su quelle penali che

rimangono in capo a chi detiene la “custodia del bene”

RESPONSABILITA’ CIVILE e PENALE

MALATTIE e PARASSITI

PROCESSIONARIA DEL PINO (Traumatocampa pitycampa)

È un insetto che usa come forma di difesa i peli e che sono urticanti

al contatto con la pelle;

La probabilità maggiore di incontrarla è nei mesi primaverili,

tipicamente attorno a marzo-aprile, ma in alcuni casi fino a luglio ed

oltre, quando le larve escono dai nidi.

Toccare una processionaria causa una forte dermatite da contatto e

nei casi più gravi sintomi anche molto più severi.

Spesso il parassita è causa di gravi reazioni anche negli animali, per

la maggior parte nei cani, che annusando il terreno possono venirne

a contatto sviluppando reazioni anche gravi.

L’ingestione può essere fatale, soprattutto per i cani.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007

Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

Art. 1.

La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa e' obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

D.M. 30.10.2007 vedi art. 1 e 5

Art. 5.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al

presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007

Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

Art. 54 c. 23

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (da 1 a 5). Se la diffusione avviene PER COLPA, la pena è della multa da centotre euro a duemilasessantacinque euro (da 103,00 a 2.065,00).

Art. 500 c.p.

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Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all’art. 500 c.p., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all’economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale.

CASSAZIONE PENALE – sez III 11.06.2009 n. 29315

Il reato di cui all’art. 500 c.p., ha natura pluri - offensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica del patrimonio nazionale.

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CASSAZIONE PENALE – sez III 11.06.2009 n. 29315

Nelle motivazioni della decisione la Corte ha però precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia

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DECORO ARCHITETTONICO

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